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1 Roma, lì Ns/Rif. N Vs/Rif. N Oggetto: Semplificazioni per i soggetti con invalidita' o disabili in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/1992): art. 25, DL 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge n. 114/2014. Com è noto, il D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 144 del 26 giugno ed entrato in vigore il giorno seguente), recante: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, ha introdotto con l articolo 25 - rilevanti novità in tema di accertamento e riconoscimento della disabilità in situazione di gravità e dell invalidità civile. Le disposizioni del decreto sono state illustrate nel nostro messaggio n.138, del 02/07/2014. Il testo del decreto è stato ora convertito, con alcune modifiche, nella Legge n. 114 dell 11 agosto 2014 (G.U. 18/8/2014, n. 190, S.O. n. 70 entrata in vigore il 19/8/2014). Con il presente messaggio, riprendendo quanto già detto, provvediamo ad evidenziare le modifiche (in rosso) apportate dalla legge di conversione al testo originario dell articolo 25, anche alla luce delle indicazioni proposte dall Inps nei messaggi n.6512 del 08/08/14 e 7382 del 01/10/14. Ci riserviamo di tornare sull argomento non appena avremo approfondito con la Consulenza legale centrale alcune problematiche relative alle modifiche apportate in sede di conversione, e dopo che avremo incontrato la DC assistenza dell Inps, a cui abbiamo inviato una nota tecnica come Cepa. 1 Accertamento Disabilità (legge 104/1992) L art. 25, D.L. 90/2014, comma 4, modifica l art. 2 del D.L. 324/1993 in materia di riconoscimento della disabilità, intervenendo sui termini entro cui la Commissione medica per l accertamento dell handicap di cui all art. 4 della L. 104/1992 deve pronunciarsi e sulle modalità da seguire per una fruizione provvisoria delle agevolazioni lavorative. In particolare: Termini del procedimento Nel testo modificato, l art. 2, comma 3-bis del D.L. 324/1993 dispone ora che la Commissione medica debba pronunciarsi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, anziché centottanta come in precedenza. Facoltà di rilascio immediato di un certificato provvisorio ai fini delle agevolazioni lavorative Patronato INAS - Sede Centrale: Roma Viale Regina Margherita 83/D Tel Fax / Cod. Fisc Pers. Giurid. Registr. Trib. Roma n 2264 del DLCPS 29 Luglio 1947 N 804 D M 8 Marzo 1950

2 Con il nuovo art. 2, comma 3-quater del D.L. 324/1993 è stata introdotta la possibilità, per il soggetto interessato, di ottenere - con un apposita richiesta motivata - un certificato medico provvisorio al termine della visita al solo fine delle agevolazioni lavorative previste dagli artt. 21 (Precedenza nell assegnazione di sede negli enti pubblici), 33 (Permesso giornaliero e mensile) della L. 104/1992, e dall art. 42 (Congedo straordinario indennizzato) del D.Lgs. 151/2001. Il certificato produce effetto fino all emissione dell accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell Inps. Accertamento in via provvisoria da parte dello/degli specialista/i Asl dopo 45 giorni ai fini delle agevolazioni lavorative Con l art. 2, comma 2 del D.L. 324/1993- nel testo modificato dal decreto 90-, qualora la Commissione non si pronunci entro quarantacinque giorni (in precedenza novanta) dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati in via provvisoria - ai soli fini previsti dagli artt. 21 (Precedenza nell assegnazione di sede negli enti pubblici), 33 (Permesso giornaliero e mensile) della L. 104/1992, e dall art. 42 (Congedo straordinario indennizzato) del D.Lgs. 151/2001- da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l unità sanitaria locale da cui è l assistito l interessato. La legge di conversione ha inserito la possibilità che tale accertamento sia effettuato anche da più medici specialisti in servizio presso la Asl da cui è assistito l interessato. Si ricorda. (art. 2, comma 3 del D.L. 324/1993) che l'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione. 2 Invalidità L art 25 si occupa anche di invalidità civile, in particolare dei minori che compiono la maggiore età e delle categorie non rivedibili. 2.a Indennità di frequenza e compimento della maggiore età Il comma 5 è rimasto invariato. I minori già titolari di indennità di frequenza, possono presentare la domanda di accertamento dell invalidità civile 6 mesi prima del compimento dei 18 anni, e vedersi riconosciute, in via provvisoria, al compimento della maggiore età le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Al raggiungimento dei 18 anni, nonostante il previsto anticipo in via provvisoria, il diritto alle prestazioni è comunque subordinato all accertamento delle condizioni sanitarie e dei requisiti socio-economici. La possibilità di inviare l istanza con largo anticipo, permette di ovviare al noto problema relativo al mancato riconoscimento della nuova prestazione a motivo del ritardo nella presentazione dell istanza dopo il compimento della maggiore età. La nuova legge, però, ha disposto che al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni previste per gli invalidi maggiorenni vengano erogate in via provvisoria. E, quindi, indispensabile informare l assistito che, qualora l esito della valutazione sanitaria e socio economica non rispetti i requisiti fissati dalla legge, l Inps procederà al recupero delle somme anticipate dopo il compimento della maggiore età. Disposizioni Inps L Istituto, nel messaggio 6512 dell 08/08/14, ha specificato che è stato pubblicato il nuovo modello di domanda di invalidità civile integrato in base alle nuove disposizioni.

3 Quindi i minori titolari di indennità di frequenza, che intendono presentare istanza per le sole prestazioni pensionistiche (pensione di inabilità e assegno), non sono più obbligati ad allegare il certificato medico alla domanda. Nel caso di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari all esito della prevista vista medicolegale, saranno però tenuti a presentare il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socioeccomici previsti dalla norma vigente. La domanda di prestazioni, collegate al compimento dei 18 anni, è stata modificata, inserendo le seguenti opzioni: 1. accertamento sanitario ordinario ; 2. accertamento sanitario ai sensi dell art.25c.5 del DL90/14 (minori con indennità di frequenza) A nostro giudizio, con riferimento all indennità di frequenza, dovrà essere barrata solo la seconda casella. L INPS specifica che le nuove disposizioni trovano applicazione per tutti i minori che abbiano compiuto il diciottesimo anno dal 24 giugno 2014 (data di entrata in vigore del DL 90). 2.b Indennità di accompagnamento e compimento della maggiore età Il comma 6 è stato parzialmente modificato dalla legge di conversione. Al compimento dei 18 anni, le prestazioni economiche erogabili ai maggiorenni, vengono attribuite - senza ulteriori accertamenti sanitari - solo con la sussistenza dei requisiti socio-economici. E stato eliminato l obbligo di presentazione della domanda amministrativa. Le categorie interessate sono: minori titolari di indennità di accompagnamento per invalidi civili; minori titolari di indennità di accompagnamento per ciechi civili totali; minori titolari di indennità di comunicazione per sordi; minori soggetti riconosciuti affetti da patologie stabilizzate o ingravescenti cui al DM 20/08/07, inclusi i soggetti affetti da sindrome di Talidomide o sindrome di Down esclusi dalle visite di controllo (di cui all art.42-ter del DL 69/13, conv. in L.98/13). La disposizione ha, quindi eliminato una parte degli adempimenti burocratici ad alcune categorie di invalidi in particolari situazioni di gravità in occasione del compimento della maggiore età. Allo stato attuale, però, l Inps non ha ancora effettuato il rilascio della procedura per la trasmissione dell AP70 dopo il compimento dei 18 anni. Solo ed esclusivamente nelle more dell attivazione della nuova procedura, si dovrà procedere comunque con il consueto invio dell istanza telematica segnalando, via PEC, che l assistito non dovrà essere sottoposto a visita ai sensi dell art.25 comma 6 del DL 90/14, convertito, con modifiche, nella L. 114/2014. Disposizioni Inps L Inps, nel recente messaggio n.7382, del 01/10/14, precisa che per i minori - titolari di indennità di accompagnamento per invalidi civili, indennità di accompagnamento per ciechi civili totali, di

4 indennità di comunicazione per sordi, minori soggetti riconosciuti affetti da patologie stabilizzate o ingravescenti cui al DM 20/08/07, inclusi soggetti affetti da sindrome di Talidomide o sindrome di Down - continuano ad essere erogate anche dopo il compimento della maggiore età. A partire dalla maggiore età verranno eventualmente erogate anche altre prestazioni: pensione di inabilità per invalidi civili totali, pensione per ciechi assoluti e pensione per sordi. In questi casi non è più necessaria la domanda amministrativa, ma è sufficiente l accertamento dei requisiti socio-economici, attraverso l invio del modello AP70. Nel caso di soggetti che abbiano già presentato domanda di accertamento sanitario (convocati o meno a visita) non saranno obbligati a sottoporsi all accertamento, salvo non abbiano comunque altro interesse al riconoscimento (per es. per le agevolazioni fiscali, prestazioni socio sanitarie, ecc.). La procedura telematica verrà aggiornata sia nell intranet sia nel portale. In particolare per i patronati sarà possibile inviare l AP70 inserendo in procedura il codice fiscale e allegando la delega. Non è ancora stato effettuato il rilascio della procedura, nel momento in cui sarà attiva consentirà la trasmissione dell AP70 solo dopo il compimento dei 18 anni, al fine di fornire i dati soci-economici del soggetto maggiorenne. Nella procedura della fase concessoria del Patronato è stato previsto un apposito pulsante con il quale si può procedere alla registrazione della delega all inserimento dei dati dell AP70, ai sensi della L.114/14. Con un successivo messaggio, l inps darà notizia della messa in linea delle nuove funzionalità. 3 Invalidità civile e handicap legge 104/1992: semplificazioni verifiche e revisioni Il comma 7, non ha subito alcuna variazione in sede di conversione e dispone la modifica dell art.42- ter (recante Semplificazione in merito alle verifiche dell'istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidita' ), DL 69/13, nei termini che seguono: I soggetti per i quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Il comma 8, anche esso immodificato, ha soppresso la prima parte del comma 2 dell art.97 (rubricato Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonche' disabili ) della L.388/00 che risulta così articolato: 2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.

5 Le norme coinvolte regolano alcune semplificazioni in merito alle visite di verifica e revisione sull accertamento dell invalidità civile e dell handicap. Con le modifiche apportate, l intenzione sembra riconducibile all ampliamento della categoria di soggetti esclusi dalle visite di revisione, eliminando il requisito della titolarità delle indennità di accompagnamento o di comunicazione. 4 Invalidità civile e handicap legge 104/ visite di revisione: conservazione dei diritti e convocazione a visita di competenza Inps La legge di conversione ha introdotto un importante novità. Il testo del nuovo articolo 25 è stato integrato del comma 6 bis che dispone quanto segue: 6-bis Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) Con questa disposizione si ripropone, anche per le visite di revisione per i minorati civili e persone con handicap, una norma di salvaguardia simile a quella già presente per le verifiche straordinarie degli invalidi civili nell articolo 42-ter, comma 3, DL 69/2013 (che letteralmente prevede: Il soggetto chiamato dall Inps per la verifica sull accertamento del suo stato invalidante non perde il diritto a percepire l emolumento economico di cui è titolare anche se i verbali di visita non sono immediatamente vidimati dal responsabile preposto ) e viene attribuito all Inps il compito della convocazione a visita. Con riferimento all Handicap, non dovrebbe essere più ammissibile un accoglimento parziale da parte dell Inps delle agevolazioni lavorative previste dalla legge, con cessazione dell autorizzazione coincidente con la data di revisione indicata sul verbale. Comè noto, non è possibile sanare a posteriori agevolazioni fruite nelle more della revisione con l invio dell istanza di permessi o congedi a posteriori al termine dell iter di verifica Purtroppo, rilevata la lentezza con cui l Istituto modifica le sue procedure, per poter fruire della nuova agevolazione è indispensabile inviare una nuova istanza per il periodo successivo alla precedente autorizzazione. Se il sistema informatico Inps non permette l invio dell istanza a motivo della revisione in corso, è necessario l invio della stessa tramite PEC. Sulla questione della recuperabilità dei trattamenti economici, nel caso di mancata conferma del requisito sanitario, è stato chiesto un parere alla consulenza legale centrale. In attesa di conoscere anche le indicazioni dell Inps, è consigliabile comunicare all assistito della possibilità di un eventuale indebito. Pur non necessitando di ulteriore apposita istanza, le medesime considerazioni esposte in ordine al formarsi di un eventuale indebito, possono essere avanzate anche con riferimento alle prestazioni economiche per l invalidità civile. Ovviamente, a fronte delle nuove disposizioni, l Inps non dovrebbe più procedere alla sospensione cautelativa delle prestazioni a motivo della revisione.

6 Si trasmette in allegato il testo del decreto con le variazioni (in rosso) apportate dalla legge di conversione ed il testo aggiornato delle norme modificate. Restiamo in attesa di esaminare le disposizioni dell Inps non appena pubblicate e vi preghiamo di tenerci aggiornati su eventuali ulteriori problematiche che si dovessero presentare. Il Responsabile Angela Maria Caracciolo

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