Parte I - RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO - Operazioni in valuta dopo la riforma, di Michele Iori

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1 Parte I - RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO - Operazioni in valuta dopo la riforma, di Michele Iori Autore: Michele Iori, il Sole 24 Ore Categoria Articolo: Società / Bilancio e principi contabili 1. Premessa La L , n. 366 «Delega al Governo per la riforma del diritto societario» all art. 6, lett. c) stabilisce che la revisione della disciplina del bilancio è ispirata a dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento: - delle operazioni denominate in valuta (strumenti valutari); - degli strumenti finanziari derivati (contratti derivati); - degli strumenti di copertura dei rischi; - dei pronti contro termine. Detti strumenti finanziari non essendo, fino alla riforma, regolamentati dal Codice civile si sono sviluppati nel tempo seguendo la disciplina delle banche (D.Lgs , n. 87), le disposizioni tributarie sul reddito d impresa e i principio contabili nazionali e internazionali. La relazione al progetto di Legge n. 7123, stabilisce che i criteri direttevi della delega sono finalizzati a consentire il superamento di alcune carenze presenti nell attuale quadro normativo e ad apportare gli aggiustamenti necessari per recepire nell ordinamento contabile fattispecie contrattuali innovative generate dai processi di innovazione finanziaria. Per favorire l adozione di comportamenti contabili omogenei e tacitamente appropriati il Codice civile è stato integrato con l adozione di apposite regole riguardanti l iscrizione a bilancio dei citati strumenti finanziari. Pagina 1 di 6

2 2. Operazioni in valuta Precedente alla riforma, il Codice civile non faceva riferimenti espliciti al trattamento contabile dei debiti e crediti di natura commerciale o finanziaria espressi in moneta estera. Gli artt e 2425 c.c. non prevedevano voci specifiche, l art c.c. non stabiliva criteri particolari di valutazione, tuttavia si rendeva necessario applicabile il criterio del presumibile valore di realizzo disposto, per i crediti in generale, dall art. 2426, co. 1, n. 8, c.c. L art c.c. al punto 1, dispone che la nota integrativa deve indicare «i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all origine in moneta avente corso legale nello Stato». 2 Si devono applicare, inoltre, i principi generali di chiarezza, veridicità e correttezza (art. 2423, co 2, c.c.) e i principi di redazione del bilancio previsti dall art bis, c.c. (prudenza, competenza, costanza dei criteri di valutazione ). Il legislatore non dettava una specifica disciplina per la conversione dei valori non espressi in moneta avente corso legale nello Stato e non indicava neppure le modalità di imputazione delle differenze di cambio (positive o negative) di conseguenza i principi contabili erano l unico strumento disponibile. Le regole contabili di rilevazione, rappresentazione e valutazione nel bilancio d esercizio sono analizzate nel documento n. 26 dei Principi contabili «Operazioni e partite in moneta estera» (giugno 1999), e nello IAS 21 3 «Effetti di variazioni nei tassi di cambio» (rivisto nel 1993 con effetto dal 1995). I principi contabili internazionali presentano un sistema di rilevazione delle differenze di cambio a fine esercizio più immediato rispetto ai principi nazionali. Lo IAS 21 infatti non prevede il differimento delle differenze positive 4 di cambio per i crediti e debiti a medio lungo termine (oltre 12 mesi), tramite l imputazione a Fondo utili differiti su cambi, ma stabiliscono che le differenze di cambio debbano essere rilevate a conto economico (al pari delle differenze negative). La prassi internazionale fa prevalere il principio di competenza mentre i principi nazionali danno la precedenza al principio della prudenza. Pagina 2 di 6

3 Altra differenza rispetto ai Principi contabili nazionali si riferisce alle variazioni di cambi intervenute dopo la chiusura dell esercizio ma prima della redazione del bilancio. Lo IAS 10 par. 28 e 29 5 (Eventi che si verificano dopo la chiusura dell esercizio) prevede che le attività e le passività non devono essere rettificate per quei fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio che non influiscono sull esercizio appena chiuso o che non si riferiscono a condizioni esistenti alla data di chiusura del bilancio. Lo IAS 21, riprendendo le indicazioni dello IAS 10, ribadisce che un impresa deve indicare nell informazione integrativa l effetto di una variazione nei cambi intervenuta dopo la data di chiusura se è di tale rilevanza che la mancata menzione influirebbe sulla capacità dei lettori del bilancio d esercizio di compiere valutazioni e assumere decisioni corrette. Tale posizione determina la sostanziale irrilevanza a bilancio delle variazioni di cambio intervenute dopo la chiusura dell esercizio, ed è certamente da preferire da un punto di vista pratico. La dottrina ha rilevato che una così evidente differenza fra i principi internazionali e nazionali, di fatto, indebolisce il ruolo di questi ultimi intesi come principi di valenza generale. 3. Le novità della riforma societaria Gli schemi di bilancio si sono arricchiti di voci ad hoc per la rappresentazione delle operazioni in valuta. Il legislatore ha introdotto una specifica «voce» nel conto economico (art. 2425), cosicché gli utili e le perdite su cambi non andranno più iscritti rispettivamente nelle voci C.16.d) e C.17 del conto economico ma nella nuova voce C.17-bis «utili e perdite su cambi». L art bis c.c. prevede espressamente che i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è effettuata. Per quanto riguarda i criteri di valutazione, l art al nuovo punto 8-bis stabilisce una disciplina diversa a seconda che si tratti di immobilizzazioni o di voci che riguardano l attivo circolante: - le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell esercizio se la riduzione è ritenuta durevole; Pagina 3 di 6

4 - le attività e passività correnti devono essere rilevate alla data di chiusura dell esercizio al tasso di cambio a pronti. I relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo, ovvero con l estinzione dell attività o passività che via ha dato origine. Si tenga presente che, come detto, il Principio contabile n. 26 prevede un trattamento diverso a seconda che si tratti di conversione di partite in moneta estera a breve o a medio-lungo termine. In particolare per le poste di medio lungo termine, l utile di conversione va esposto a bilancio al cambio in vigore alla data di bilancio, ma per il principio di prudenza, gli utili vanno differiti e riconosciti nell esercizio in cui diverranno correnti. Di conseguenza gli utili non correnti vanno accantonati al «Fondo utili differiti su cambi», da esporre in bilancio nel passivo alla voce B Nota integrativa Con riferimento alle operazioni in valuta la riforma ha introdotto due novità in nota integrativa: 1) il nuovo punto 6-bis nel quale si richiede che siano indicati eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell esercizio; 2) è stato integrato il contenuto del punto 6, ove si richiede che crediti e i debiti siano indicati con specifica ripartizione secondo aree geografiche. Nel primo caso il Legislatore ha ritenuto di sottolineare gli effetti che le variazioni dei cambi possono avere sul conto economico e quindi sull utile, dopo la chiusura dell esercizio (detta indicazione è presente anche nei principio contabili sia nazionali, sia internazionali), mentre nel secondo caso è evidenziato il cosiddetto «rischio paese». In ultimo si segnala che il Principio contabile n. 26 stabilisce le seguenti indicazioni in nota integrativa: - l ammontare e la collocazione dei crediti e debiti in moneta estera in bilancio e la fonte di rilevazione dei cambi utilizzati; - eventuali cambi diversi rispetto a quelli in vigore a fine esercizio (in quanto ritenuti più Pagina 4 di 6

5 espressivi); - l ammontare delle differenze positive di conversione su poste a medio-lungo termine, differite in base al principio di prudenza e l indicazione della collocazione nelle voci dello stato patrimoniale; - l indicazione per cui è stato applicato il criterio previsto dall art. 72 del Tuir [CFF 5172]; - le variazioni intervenute nel Fondo utili differiti su cambi o, in caso di applicazione del criterio fiscale del Fondo di copertura rischi di cambio; - l informazione sull andamento sfavorevole dei cambi verificatosi tra la data di chiusura dell esercizio e la data di redazione del bilancio (se non se ne è tenuto conto a bilancio). 1 Pubblicato su La settimana Fiscale n. 17/ Con riferimento a tutte le scadenze successive al , non si considerano monete estere le monete dei Paesi aderenti all UEM in quanto non sono più soggette al rischio di cambio. 3 L autorità preposta all emissione dei principi contabili internazionali era l International Accounting Standard Committee. Dal è stato costituito l International Accounting Standard Board (IASB) che raccoglie l eredità dello IASC. I principi contabili emessi dalla nuova organizzazione saranno denominati International Financial ReportingStandards (IFRS). 4 Lo IAS 21 distingue due casi: Pagina 5 di 6

6 1) trattamento contabile prescritto (IAS 21, par. 15): le differenze di cambio devono essere rilevate come provento o costo nell esercizio nel quale si manifestano; 2) trattamento contabile alternativo consentito (IAS 21, par. 21): in situazioni straordinarie di gravi svalutazioni o deprezzamenti le differenze di cambio devono essere capitalizzate e portate ad aumento del valore del bene (posto che il valore iscritto rettificato non ecceda il minore tra il costo di sostituzione e il valore realizzabile dalla vendita o dall uso del bene) a tre condizione: - si tratti di una moneta per la quale non esistono mezzi pratici di copertura; - influiscono su passività che non possono essere estinte; - sono relative ad una acquisizione recente di un bene fatturato in moneta estera. Il SIC 11 «Monete estere - capitalizzazione di perdite derivanti da svalutazione delle monete» offre alcuni approfondimenti relativamente ai punti citati. In particolare sulla possibilità di capitalizzare le differenze di cambio negative quando la valuta estera non era disponibile e era impossibile ricorrere a altre forme di copertura. 5 Principio contabile internazionale n. 10 «Le sopravvenienze e i fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio» (riveduto nella forma nel 1994) Pagina 6 di 6

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