PROSPETTO INFORMATIVO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE RESPONSABILITA AMMINISTRATIVO CONTABILE

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1 PROSPETTO INFORMATIVO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE RESPONSABILITA AMMINISTRATIVO CONTABILE PREMESSA GENERALE La Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha rappresentato una vera e propria rivoluzione del mercato assicurativo delle polizze di Responsabilità Civile Patrimoniale / Responsabilità Amministrativa e Contabile. L articolo 3 comma 59 di tale Legge, recita infatti: È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo. La norma è stata oggetto di diversi pareri tecnici da parte della dottrina, nonché di circolari interpretative da parte degli organismi dello Stato (vedasi in particolare il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del 26 marzo 2008). Giunti ormai al 30 giugno 2008, data limite fissata dalla Legge Finanziaria per regolarizzare le posizioni assicurative, pena la sanzione prevista dall articolo sopra riportato, il quadro interpretativo non è affatto certo. I soli punti in comune delle diverse interpretazioni appaiono i seguenti: La norma si applica agli Enti ed anche alle Aziende di diritto privato a partecipazione pubblica superiore al 50%. La norma si applica limitatamente alla Responsabilità Amministrativa; resta fermo invece che la Responsabilità Civile è assicurabile alle stesse previgenti condizioni. La norma non stabilisce l'inassicurabilità assoluta della Responsabilità Amministrativa che è invece assicurabile, purchè con oneri a carico degli assicurati stessi e nel caso degli Amministratori, attraverso un contratto separato di cui l'ente di Appartenenza non sia neppure Contraente. La norma si applicherebbe solamente agli Amministratori propriamente detti e non anche ai dipendenti (interpretazione più diffusa) La norma sancirebbe la nullità assoluta del contratto. Per tale ragione la Compagnia potrebbe eccepire la nullità del contratto in caso di sinistro, restituendo il premio incassato, ma rifiutando di assumere la gestione della vertenza di danno e di tenere indenne l Assicurato.

2 SOLUZIONE ASSICURATIVA Stante la situazione venutasi a creare a seguito dell entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008 e soprattutto alla luce delle diverse interpretazioni provenienti dal mondo della dottrina e della pubblica amministrazione, Marsh in qualità di Broker sempre attento a fornire soluzioni assicurative che prevengano il problema, ha attivato una convenzione che risponde alle aspettative anche delle interpretazioni più restrittive della norma, avendo le seguenti caratteristiche: - Possibilità di adesione da parte degli Amministratori e dei della Pubblica Amministrazione in genere. - Contraenza diretta da parte del singolo Assicurato. - Pagamento del premio direttamente al Broker senza alcuna attività di collettore da parte dell Ente di appartenenza. - Gestione completamente informatizzata del processo di adesione e di recesso. - Possibilità di scelta tra due massimali di assicurazione - Copertura ritagliata sul singolo, che dunque si vede garantito anche in caso di passaggio da un Ente all altro. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA CONVENZIONE DURATA La convenzione ha una durata di 5 anni. La prima annualità assicurativa decorre dalle ore 24 del 30/06/08 alle ore 24 del 30/06/09. Le adesioni sono consentite solamente per una durata annuale. Pertanto al termine di ogni annualità assicurativa (30/06/09, 30/06/10, 30/06/11, ecc.) l Assicurato dovrà manifestare nuovamente la propria volontà di rinnovare la copertura assicurativa, aderendo nuovamente alla convenzione. COSA ASSICURA LA POLIZZA RC PATRIMONIALE? L assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all Assicurato (che abbia aderito alla convenzione) per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell esercizio delle sue mansioni e/o funzioni. Per perdite patrimoniali si intende ogni danno immateriale, (cioè non conseguente a danni materiali o corporali). L assicurazione si estende alla responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionati dall Assicurato all Ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell esercizio delle sue mansioni. e/o funzioni istituzionali. L assicurazione comprende l azione di rivalsa esperita dall Ente di appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione in genere per i danni provocati dall Assicurato stesso e dei quali l Ente di appartenenza o la Pubblica Amministrazione debbano rispondere direttamente, nonché dei danni provocati congiuntamente con altri dipendenti e/o altri Amministratori dell Ente stesso. Sono comprese nella garanzia le somme che l Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato. La garanzia opera anche per servizi prestati nel territorio della Unione Europea, purchè le perdite patrimoniali derivino all Assicurato ai termini dalla legge Italiana

3 TIPI DI RESPONSABILITA OGGETTO DI GARANZIA Limitatamente ai danni patrimoniali come sopra riportati la polizza assicura: - RESPONSABILITA CIVILE: la responsabilità che possa gravare personalmente sull Assicurato nell esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell art C.C. e dell art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell interesse legittimo derivante dall esercizio dell attività amministrativa - RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA: la responsabilità che incombe sull Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di esercizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali all Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o più in generale allo Stato. - RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA CONTABILE: La responsabilità che implica l esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte dell Assicurato ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una perdita patrimoniale all Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o più in generale allo Stato. CHI PUO ADERIRE ALLA POLIZZA? La persona nominativamente appartenente ad una delle categorie riportate nella tabella allegata, che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori, e QUAL E L EFFICACIA TEMPORALE DELLA COPERTURA? La garanzia della responsabilità civile vale per i sinistri denunciati dall Assicurato all Assicuratore per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione, a condizione che tali denuncie siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente al 30/06/03 e non siano state ancora presentate all Assicurato, né all Ente di appartenenza. Il periodo di efficacia dell Assicurazione è quello indicato nell apposito certificato che l Assicuratore trasmette all Assicurato a conferma dell operatività delle coperture. Qualora le operazioni di registrazione siano avvenute correttamente, la data di effetto è quella indicata dall Assicurato all atto di registrazione on-line della propria adesione; la data di scadenza sono le ore 24 del 30 giugno successivo. PRINCIPALI ESCLUSIONI L assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a: a) danni corporali di qualsiasi tipo; b) attività svolta dall Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati, fatta eccezione per l attività di rappresentanza; c) responsabilità assunte volontariamente dall Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell ente;

4 d) azioni od omissioni imputabili all Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell autorità competente; e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto; f) calunnia, ingiuria, diffamazione; g) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell Assicurato; l) gli assicuratori non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note all Assicurato e/o denunciate prima dell inizio della presente polizza; Qualora l Ente di Appartenenza eserciti attività sanitaria, s intende inoltre operante la seguente esclusione: m) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria. PRINCIPALI PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi B) Perdite Patrimoniali per l attività connessa all assunzione ed alla gestione del Personale C) Attività di rappresentanza L Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell Ente di Appartenenza in altri organi collegiali D) Perdite Patrimoniali per l attività derivante dai Decreto 626/1994 e 494/1996 A condizione che l Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le perdite patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell Assicurato dalla normativa in materia d igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di: 1. Datore di lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni; 2. Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni. E) Copertura personale distaccato F) Acquisizioni in economia Premesso che l Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell art. 125 del D.Lgs 163/2006 all acquisiszione di lavori, servizi e forniture in economia mediante: a) amministrazione diretta b) procedura di cottimo fiduciario L assicurazione si intende estesa entro il limite di Euro ,00 per sinistro e per anno assicurativo per ciascun assicurato alle responsabilità derivanti all Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorchè conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento dell obbligazioni assunte dall Impresa Cottimista.

5 G) Perdite Patrimoniali derivanti dall attività di cui al D.lgs 196/2003 La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell art c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell art c.c.. L Assicurazione non vale: Per il trattamento di dati aventi finalità commerciali; per le multe e le ammende inflitte direttamente all Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l Ente debba rispondere. MASSIMALI E FRANCHIGIE La convenzione prevede la possibilità di acquistare due livelli di massimale: - Massimale per sinistro/assicurato: Eur ,00 (Primo Rischio) - Massimale per sinistro/assicurato: Eur ,00 in aggiunta al massimale di primo rischio (Secondo Rischio) Ferma la scelta del massimale per sinistro/assicurato, la convenzione presenta le seguenti ulteriori caratteristiche: - Massimale per corresponsabilità: Eur ,00 - Nessun massimale in aggregato annuo - Nessuna franchigia frontale GARANZIA POSTUMA Nel caso di morte, pensionamento dell Assicurato, nonché di cessazione dell'attività senza che sia stata intrapresa una nuova attività compresa tra quelle assicurabili con la presente Convenzione, l'assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successive alla data di cessazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere in data non antecedente alla data di iniziale decorrenza del contratto indicata in nel certificato. La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. NOTA: Il presente sommario rappresenta unicamente una guida alla conoscenza di massima della convenzione, fermo restando che il testo del contratto è l unico documento valido e utilizzabile per determinare l esatta copertura. Per la presa visione del documento nel suo complesso invitiamo l Assicurato a scaricare il contratto e a leggerlo attentamente.

6 FAQ SUL FUNZIONAMENTO DELL ADESIONE ON-LINE Fermo restando che il meccanismo di adesioni on-line guidato dovrebbe facilitare l attività di registrazione da parte dell Assicurato, riportiamo di seguito alcune note esplicative circa le modalità di funzionamento della procedura informatica. EFFETTO DELL ADESIONE Il software consente di indicare quale data di effetto della copertura il 30/06/08 a condizione che l Assicurato abbia registrato la propria adesione entro il 30/09/08, in quanto la Compagnia concede 90 giorni di mora sulle prime adesioni. Precisiamo che il software consente in quanto non riporta una data fissa e obbligatoria, ma fornisce uno spazio temporale compreso tra il 30/06/08 e la data di registrazione all interno del quale l Assicurato è libero di scegliere la propria data di adesione. Dopo il 30/09/08 il termine per registrare la propria adesione si intende ridotto a 60 giorni.. ATTENZIONE: IL SOFTWARE NON CONSENTE DI ADERIRE PER UNA DATA SUCCESSIVA A QUELLA DI REGISTRAZIONE STAMPA DEI MODULI DI ADESIONE E INVIO ALLA COMPAGNIA Una volta ultimata la procedura elettronica di adesione, il sistema chiede all Assicurato di stampare i moduli di adesione automaticamente generati (uno in caso di acquisto del solo primo rischio; due in caso di acquisto del primo e secondo rischio) e di inviarli all Assicuratore all indirizzo riportato nella lettera accompagnatoria a disposizione dell Assicurato. Prima dell invio i moduli ovviamente dovranno essere datati e sottoscritti dall Assicurato, il quale attraverso tali moduli dichiara di aver preso visione delle condizioni contrattuali e di non essere a conoscenza di fatti e circostanze pregresse alla data di effetto della propria adesione. PAGAMENTO DEI PREMI Il premio assicurativo dovrà essere pagato a Marsh in qualità di Broker attraverso le modalità di pagamento attive nel momento dell adesione. Ricordiamo che la procedura completa di adesione comporta ovviamente anche il pagamento del premio. Pertanto, in assenza di pagamento del premio, la Compagnia non trasmetterà via mail il certificato di polizza e quindi non confermerà l assunzione del rischio. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO Trattandosi di una polizza convenzione, i singoli aderenti dovranno rendere alla Compagnia debitamente sottoscritto solamente il proprio certificato di assicurazione, che richiama in toto le condizioni della convenzione. La Compagnia, ricevuti i moduli di adesione e il pagamento del premio, trasmetterà i certificati via mail all indirizzo indicato dall Assicurato al momento della registrazione. Invitiamo pertanto a verificare che l indirizzo mail riportato all atto dell adesione sia attivo e funzionante.

7 RINNOVO DELLA COPERTURA Come indicato precedentemente, la convenzione si rinnovo tacitamente di anno in anno, ma i singoli aderenti dovranno rinnovare la propria adesione anno per anno, non operando nei loro confronti il tacito rinnovo. Pertanto, qualora l assicurato voglia mantenere in vita la propria copertura assicurativa, dovrà nuovamente espletare la procedura di registrazione on-line anche per le annualità successive. ATTENZIONE: DAL MOMENTO CHE IL SOFTWARE NON CONSENTE DI ADERIRE PER UNA DATA SUCCESSIVA A QUELLA DI REGISTRAZIONE, SARA POSSIBILE REGISTRARE LA NUOVA ADESIONE SOLO DOPO LA SCADENZA DELLA PRECEDENTE. PERTANTO, IN OCCASIONE DEL RINNOVO 30/06/09 30/06/10 SARA POSSIBILE ADERIRE ALLA CONVENZIONE SOLO DAL 01/07/09 AVENDO 60 GIORNI DI TEMPO PER POTER REGISTRARE LA PROPRIA ADESIONE CON EFFICACIA DAL 30/06/09. SINISTRI Le eventuali denunce di sinistro dovranno essere indirizzate direttamente alla Compagnia all indirizzo: RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DEI LLOYD'S Corso Garibaldi, Milano Tel Fax

8 A Quadro generale Comuni: Province: Regioni: Ospedali: ASL: tecnici / Legali iscritti all'albo Speciale / Alte professionalità Tecnici / Legali Tecnici / Legali tecnici / Legali tecnici / Legali tecnici / Legali Camere di Consorzi e Aziende Ministeri: Commercio: Pubbliche Alta Professionalità Dirigente Tecnici Dirigente Tecnici Premio per massimale Eur Premio per massimale Eur ,77 445,38 B C Organo di vertice Sindaco Presidente Presidente Direttori (Generale, Amm.vi, Sanitario) Posizioni Organizzative Tecniche e altri dipendenti tecnbici Tecnici Direttori (Generale, Amm.vi, Sanitario) Presidente Presidente n.a. 277,12 395,89 242,49 346,41 D Altri Organi Vice Sindaco / Segretario Generale / Direttore Generale Vice Presidente / Vice Presidente / Segretario Generale Segretario / Direttore Generale Generale / Direttori Generali Collegio di Direzione / Comitato Etico / Membri del CVS / Medico Legale Collegio di Direzione / Comitato Etico / Membri del CVS / Medico Legale Vice Presidente / Segretario Generale Vice Presidente / Non assicurabile Segretario Generale / Direttore Generale 173,20 247,43 E F G / Attività / specifiche / Collegio dei Revisori / Collegio dei Revisaori Collegio Sindacale Altri Amministratori / Assessori Posizioni Organizzative Amministrative e altri dipendenti Assessori / Presidenti di Circoscrizione /Presidenti di Municipio / Collegio dei Revisaori P.O Amministrativa / P.O Amministrativa / / Ufficiali di Polizia Locale / Ufficiali di Polizia Locale / Collegio dei Revisaori amministrativi / Collegio Sindacale amministrativi / Collegio Sindacale / Sanitari Medici e non Medici amministrativi / Collegio dei Revisori amministrativi / Collegio Sindacale Assessori Assessori n.a. n.a. Giunta n.a. n.a. P.O Amministrativa / / Ufficiali di Polizia Locale P.O Amministrativa / P.O Amministrativa / P.O Amministrativa / P.O Amministrativa / 138,57 197,95 135,32 193,31 P.O Amministrativa / 121,24 173,20 H Componenti di altri organi collegiali e altre specifiche professionalità Consiglieri Consiglieri Consiglieri Sanitari Medici e non medici Consiglieri Consiglieri n.a. 108,26 154,65 Legenda N.A. = Non assicurabile P.O. = Posizione Organizzativa

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