Renato Migliora FEDERCHIMICA. Milano, 17 ottobre 2012
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1 Criteri di revisione del sistema delle accise sull elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori di energia elettrica Milano, 17 ottobre 2012 Renato Migliora FEDERCHIMICA
2 Cosa dice l art 39 del DL n.83 del Decreto Sviluppo Con uno o più decreti del Ministero dell economia e delle finanze, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite in applicazione dell articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell energia sul valore dell attività d impresa. 2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità, nel rispetto delle condizioni poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consigliodel 27 ottobre 2003, (che assicuri l invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica). 3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono determinati dall Autorità per l energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vncoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministero dello sviluppo economico. Dalla data di entrata in vigore della rideterminazione è conseguentemente abrogato l ultimo periodo del comma 11 dell articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n In attuazione dell artico 3, comma 13bis, del decreto-legge n.16 del marzo 2012,convertito con modificazioni in legge n. 44 del 26 aprile 2012, e limitatatamente...
3 Cosa dice l art. 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre A condizione che i livelli minimi di tassazione previsti nella presente direttiva siano rispettati in media per ciascuna impresa, gli Stati membri possono applicare sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui all art. 8, paragrafo 2, lettere b) e C) e di elettricità nei seguenti casi: a) A favore di imprese a forte consumo di energia. Per impresa a forte consumo di energia si intende un impresa come definita all articolo 11, in cui i costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0% del valore produttivo, ovvero l imposta nazionale sull energia pagabile sia pari almeno allo 0,5% del valore aggiunto. Nell ambito di questa definizione gli Stati membri possono applicare concetti più restrittivi, compresi il valore del fatturato, e le definizioni di processo e di settore. Per< acquisti di prodotti energetici e di elettricità>si intende il costo effettivo dell energia acquistata o generata nell impresa. Sono inclusi soltanto l elettricità, i prodotti per riscaldamento ed energetici utilizzati per riscaldamento o per i fini di cui all art. 8 paragrafo 2 lettere b) e C) Sono incluse tutte le imposte, tranne l IVA detraibile. Per <valore produttivo> si intende il totale della cifra d affari soggetto a IVA, comprese le esportazioni, diminuito del totale degli acquisti soggetti a IVA, comprese le importazioni. Agli stati membri che attualmente applicano sistemi nazionali di imposizione dell energia in cui le imprese a forte consumo di energia sono definite secondo criteri diversi dal costo dell energia Rapportato al valore produttivo e dalla tassa nazionale sull energia pagabile rapportata al valore aggiunto, è concesso un periodo transitorio fino al 1 gennaio 2007 al massimo per conformarsi alla definizione di cui alla lettera a) primo comma; b) qualora :
4 Accise sull energia elettrica (valore 1,3 miliardi di ) Decreto Legge del 2 marzo 2012 n.16/2012 CONSUMI fino a KWh mese 0,0125 /KWh sui primi KWh 0,0075 /KWh sui rimanenti e fino a KWh CONSUMI superiori a KWh mese 0,0125 /KWh sui primi KWh 4850 fissi su tutti i rimanenti consumi Regimi di esenzione : Utilizzata principalmente nella riduzione elettrochimica enei processi elettrochimici e elettrometallurgici Impiegata nei processi mineralologici Impiegata nella realizzazione di prodotti sul cui costo finale, incida per almeno il 50% Prodotta in impianti azionati da fonte rinnovabile... di potenza superiore ai 20KW, consumata dalle imprese di autoproduzione......
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6 Cosa sono gli oneri di sistema e quanto pesano sul KWh
7 Degressività attuale
8 Come gli oneri di sistema sono applicati ai consumatori industriali negli altri paesi UE
9 Anche in Germania il futuro potrebbe essere negativo per l industria
10 DEFINIZIONE DA CONDIVIDERE Incidenza del costo dell energia e dei prodotti energetici sul valore produttivo - Costo dell energia elettrica e dei prodotti energetici : costi effettivi sostenuti dall azienda per l acquisto di tutti i prodotti energetici necessari alla produzione inclusi tutti gli oneri accessori connessi alla fornitura - Valore produttivo: valore dei ricavi caratteristici come desumibili dal bilancio depurato delle variazioni dello stock e di tutti gli acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita e comunque dei ricavi indicati in conto economico che hanno paritetica corrispondenza nella voce costi e che non afferiscono all attività caratteristica dell impresa. Costo dell energia e valore produttivo devono essere opportunemente e dettagliatamente specificati in un apposita sezione della nota integrativa/ nota esplicativa al bilancio
11 Grazie per l attenzione! Saranno raccolte osservazioni per chi interessato oltre il termine dei lavori della Conferenza! Renato Migliora Direzione Centrale Tecnico-Scientifica Responsabile Energia, Cambiamenti Climatici e Responsable Care - Federchimica tel fax r.migliora@federchimica.it
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