Roma, 9 gennaio 2014 A TUTTI GLI UFFICI INAPA

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1 Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione Roma, 9 gennaio 2014 Circolare n. 2 A TUTTI GLI UFFICI INAPA Prot. 026 Oggetto: Legge 27 dicembre 2013, n. 147 legge di stabilità recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Sommario: Sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Il provvedimento contiene, tra l altro, norme riguardanti le materie di interesse del Patronato: tra le più importanti si segnalano quelle relative alla salvaguardia ai fini pensionistici in favore di lavoratori in particolari condizioni, all estensione della tipologia delle contribuzioni utili ad evitare l attribuzione delle penalizzazioni sulle pensioni anticipate liquidate prima dei 62 anni di età entro il 2017, all INAIL, alla perequazione automatica, ai trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici. Precedenti INAPA Messaggio del 19 dicembre Sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, Supplemento Ordinario n. 87, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), composta da un unico articolo con 749 commi, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. La legge entra in vigore il 1 gennaio Si illustrano, con la presente, le disposizioni inerenti le materie di competenza del Patronato segnalando che alcune norme relative alla salvaguardia in materia di accesso a pensione ed all estensione della tipologia delle contribuzioni utili ad evitare l attribuzione 1

2 delle penalizzazioni sulle pensioni anticipate liquidate prima dei 62 anni di età e entro il 2017 sono state già commentate con messaggio INAPA del 19 dicembre INTERVENTI IN MATERIA PENSIONISTICA 1.1 Terza operazione di salvaguardia (comma 191) La legge di stabilità per il 2013 aveva fissato in il limite massimo numerico dei lavoratori beneficiari della terza operazione di salvaguardia 1. Il comma 191 dispone l incremento di tale limite di ulteriori unità con riferimento ai soggetti autorizzati ai versamenti volontari ante 4 dicembre 2011 (lettera b). 1.2 Nuova operazione di salvaguardia (commi da 194 a 198) Le norme introducono una nuova operazione di salvaguardia che, come anticipato in premessa, la scrivente ha già commentato con messaggio del 19 dicembre Si ricorda che tale operazione riguarda lavoratori che potranno accedere a pensione con i requisiti e secondo le decorrenze vigenti prima della riforma Monti anche se maturati successivamente al 31 dicembre 2011, purché la decorrenza della pensione si collochi entro il 6 gennaio I destinatari della nuova operazione di salvaguardia sono in parte soggetti già beneficiari delle precedenti operazioni, con alcune estensioni rispetto alle condizioni di entrata in salvaguardia, in parte soggetti appartenenti a nuove categorie di lavoratori. I soggetti in questione sono i lavoratori: a) autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; b) il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412ter del codice di procedura civile, ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; c) il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412ter del codice di procedura civile, ovvero, in applicazione di accordi 1 Cfr. messaggio Inapa del 29 maggio

3 collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011 anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; d) il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; e) collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti ante riforma Monti. Il versamento volontario in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa; f) autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Le modalità di attuazione della disposizione saranno definite con apposito decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall entrata in vigore della legge. 1.3 Pensione anticipata e penalizzazioni (comma 493) La norma modifica l'articolo 6, comma 2quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, includendo tra la contribuzione utile ad evitare la penalizzazione sulle pensioni anticipate liquidate prima dei 62 anni di età fino al 2017, i congedi e permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 104/ Come anticipato in premesso la modifica è stata già segnalata dalla scrivente con messaggio del 19 dicembre Si ricorda che la legge 30 ottobre 2013, n. 125 con la quale è stato convertito con modificazioni il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 aveva già ampliato il ventaglio della contribuzione utile ad escludere la penalizzazione includendo i permessi per donazione di sangue e di emocomponenti, nonché i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n Cfr. messaggio INAPA del 5 novembre

4 1.4 Perequazione automatica (comma 483) La norma stabilisce che per il triennio la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta: a) per intero sull importo di pensione non eccedente 3 volte l importo del trattamento minimo INPS; b) nella misura del 95% per le fasce di pensione comprese tra 3 e 4 volte il trattamento minimo INPS; c) nella misura del 75% per le fasce di pensione comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS; d) nella misura del 50% per le fasce di pensione comprese tra 5 e 6 volte il trattamento minimo INPS; e) nella misura del 40%, per l'anno 2014, e nella misura del 45%, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per le fasce di pensione superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS. La norma dispone, inoltre, che per il solo anno 2014 l adeguamento non è riconosciuto con riferimento alle fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS. Tale disposizione sembrerebbe in contrasto con quanto stabilito alla lettera e) che stabilisce l attribuzione della perequazione nella misura del 40%. Sulla questione è necessario, pertanto, attendere la circolare dell INPS. Tenuto conto di tale nuova disposizione è stata rielaborata la tabella relativa agli aumenti di perequazione, calcolati dal 1 gennaio 2014 sulle pensioni superiori al trattamento minimo, che sostituisce quella contenuta nel messaggio INAPA del 3 dicembre AUMENTI DI PEREQUAZIONE SULLE PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO (Indice ISTAT provvisorio 1,2%) dal aumento del 1,2% aumento del 1,14% aumento dello 0,9% aumento dello 0,6% nessun aumento fino a 1.486,29 sulla parte di pensione compresa tra 1.486,29 e 1.981,72 sulla parte di pensione compresa tra 1.981,72 e 2.477,15 sulla parte di pensione compresa tra 2.477,15 e 2.972,58 sulla parte di pensione eccedente 2.972,58 4

5 1.5 Contributo di solidarietà (comma 486) È introdotto, per il periodo , un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici, erogati a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie, eccedenti determinati limiti con aliquote crescenti per fasce di importo, secondo quanto riportato nella seguente tabella. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 IMPORTO COMPLESSIVO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI fino a ,16 (fino 14 volte il TM INPS) tra ,16 e ,80 (tra 14 volte e 20 volte il TM INPS) tra ,80 e ,20 (tra 20 volte e 30 volte il TM INPS) TRATTENUTA nessuna 6% sulla quota di pensione compresa tra ,16 e ,80-6% sulla quota di pensione compresa tra ,16 e ,805-12% sulla quota di pensione compresa tra ,80 e ,20-6% sulla quota di pensione compresa tra ,16 e ,805 oltre ,20 (30 volte il TM INPS) - 12% sulla quota di pensione compresa tra ,80 e ,20-18% sulla parte eccedente ,20 5

6 1.6 Indennizzo per cessazione attività commerciale (comma 490) Come è noto l articolo 19ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 aveva rispristinato l indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale per il periodo Ora, il comma 490 riapre i termini per l'applicazione di tale istituto che potrà essere concesso ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 4 nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre La domanda per ottenere il beneficio in questione deve essere presentata presso le competenti sedi INPS entro il 31 gennaio Al fine della relativa copertura finanziaria viene prorogata al 31 dicembre 2018 la scadenza del versamento dell aliquota contributiva aggiuntiva pari a 0,09%, precedentemente fissata a dicembre La norma, inoltre, dispone che gli indennizzi in pagamento alla data del 31 dicembre 2011 vengano prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire detta pensione. Come si ricorderà circa la proroga degli indennizzi fino alla nuova età pensionabile la Direzione Generale dell INPS aveva formulato apposita richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riservandosi di fornire istruzioni al riguardo. Nell attesa aveva autorizzato le proprie sedi a prorogare la scadenza degli indennizzi in pagamento fino a 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 anni e 6 mesi per le donne 5. Sulla questione si resta in attesa di chiarimenti da parte dell Istituto previdenziale. 3 Cfr. circolari Inapa n. 7 del 4 febbraio 2009 punto 6 e n. 55 del 12 novembre 2010 punto 4. 4 L indennizzo è concesso, ai sensi del decreto legislativo n. 207/96, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: - più di 62 anni di età se uomini, o più di 57 anni se donne; - iscrizione per almeno 5 anni, al momento della cessazione dell'attività, in qualità di titolari o coadiutori, presso la gestione speciale dei commercianti; - cessazione definitiva dell'attività commerciale con relativa riconsegna della autorizzazione all esercizio della stessa e cancellazione alla Camera di commercio. 5 Messaggio INPS n. 219 del 4 gennaio 2013 punto 14 (allegato alla circolare Inapa n. 4 del 9 gennaio 2013) rettificato dal messaggio INPS n del 21 gennaio

7 2. INTERVENTI IN MATERIA INFORTUNISTICA 2.1 Riduzione dei premi e dei contributi INAIL (comma 128) La norma dispone, con effetto dal 1 gennaio 2014, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel limite complessivo di un importo di milioni di euro per l'anno 2014, milioni di euro per l'anno 2015 e milioni di euro a decorrere dall'anno La riduzione percentuale e le modalità di applicazione della stessa saranno stabilite, su proposta dell INAIL, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze. In ogni caso, sono esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali riguardanti i soggetti che svolgono attività di lavoro in ambito domestico in via esclusiva (articolo 8 della legge n. 493/1999), i lavoratori che prestano lavoro accessorio (articolo 72 del decreto legislativo n. 276/2003), gli apprendisti (decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge n. 296/2006), i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (articolo 5 del decreto del DPR n. 1403/1971 e successive modificazioni). La norma, inoltre, stabilisce, per effetto della riduzione dei premi e dei contributi, un trasferimento all INAIL da parte del bilancio dello Stato di 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, che dovranno essere computati anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, comma 1 del DPR n. 1124/1965 (si tratta delle tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti). 2.2 Danno biologico (comma 129) La disposizione stabilisce l aumento, in via straordinaria ed in attesa di un sistema di rivalutazione automatica, dell'indennizzo del danno biologico di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Tale aumento è riconosciuto, con effetto dal 1 gennaio 2014, in m isura non superiore al 50% della variazione dei prezzi al consumo accertati dall'istat negli anni dal 2000 al 2013, e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno I criteri e le modalità di applicazione della stessa saranno stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze. 7

8 2.3 Rendita ai superstiti in caso di infortunio mortale (comma 130) La norma modifica il primo comma dell articolo 85 del DPR 1124/1965 e dispone che, in caso di infortunio mortale verificatosi a decorrere dal 1 gennaio 2014, la r endita per i superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116, costituito da trecento volte la retribuzione media giornaliera, aumentata del trenta per cento. 3. INTERVENTI IN MATERIA ASSISTENZIALE 3.1 Carta Acquisti (comma 216) Si ricorderà che la carta acquisti consentiva ai cittadini residenti in Italia, in possesso di determinati requisiti, di effettuare spese presso i negozi di alimentari abilitati, di pagare le bollette di luce e gas e di acquistare prodotti farmaceutici e parafarmaceutici 6. La norma, modificando l articolo 81, comma 32, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, ha esteso il diritto alla carta acquisti ai cittadini Stati membri dell'unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 3.2 Assegno vitalizio per coniuge e figli di invalidi per atto terroristico (comma 494) La norma, aggiungendo tre commi (da 3bis a 3quater) all articolo 5 della legge n. 206/2004, introduce dal 1 gennaio 2014 un assegno vitalizio in favore del coniuge e dei figli dell'invalido portatore di un'invalidità permanente non inferiore al 50% derivante da atto terroristico (anche qualora il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico ed anche qualora i figli siano nati successivamente allo stesso). L assegno, non reversibile, è pari a euro mensili ed è soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 503/ Il diritto al suddetto assegno vitalizio non spetta qualora i benefici previsti dalla legge n. 206/2004 siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. 6 Cfr. circolari INAPA n. 15 del 12 marzo 2009, n. 70 del 5 dicembre 2008, n. 68 del 2 dicembre 2008, n. 67 del 2 dicembre È previsto, inoltre, che le disposizioni relative al nuovo assegno vitalizio trovino applicazione anche in riferimento all'assegno di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 407/

9 L'assegno in esame non può avere decorrenza anteriore al 1 gennaio TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (commi 484 e 485) Le norme modificano l'articolo 12, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e l'articolo 3 del decreto legge n. 79/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140/1997, n Con effetto dal 1 gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti pubblici che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, il pagamento dell intero trattamento di fine servizio oppure della prima rata dello stesso devono essere erogati entro 12 mesi dal collocamento a riposo avvenuto nei casi di cessazione per limiti di età, limiti di servizio, decesso e invalidità. Il comma 484 prevede, pertanto, un posticipo di 6 mesi (si passa da 6 a 12 mesi) nella liquidazione della prestazione 8. La disposizione modifica, inoltre, i limiti annuali stabiliti per il pagamento dei trattamenti di fine servizio. I soggetti che cesseranno dal servizio a decorrere dal 1 gennaio 2014 potranno beneficiare delle suddette prestazioni nella seguente maniera: in un unica soluzione se l importo dell indennità è, al lordo delle trattenute fiscali, pari o inferiore a euro; in due importi annuali se l ammontare dell indennità è, al lordo delle trattenute fiscali, superiore a euro ma inferiore a euro. La prima somma erogata deve essere pari a euro, mentre la seconda deve essere pari alla parte residua; in tre importi annuali se l ammontare dell indennità è, al lordo delle trattenute fiscali, pari o superiore a euro. La prima e la seconda somma devono essere uguali a euro e la terza alla parte residua 9. Rimane ferma l'applicazione della disciplina previgente per i soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre AUMENTO DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA (commi 491 e 744) Il comma 491 prevede, per gli anni 2014 e 2015, l innalzamento della misura dell'aliquota contributiva e della corrispondente aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni pensionistiche, per i soggetti iscritti alla Gestione Separata dell INPS e iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o titolari di pensione diretta. Tenuto conto del suddetto incremento le aliquote contributive e di computo per i soggetti iscritti in Gestione Separata sono determinate come segue. 8 Cfr. circolare INAPA n. 33 del 6 novembre 2012, paragrafo 2. 9 Cfr. circolare INAPA n. 33 del 6 novembre 2012, paragrafo 1. 9

10 Anno Non iscritti ad altra gestione né pensionati aliquote aliquote contributive di computo Iscritti ad altra gestione e titolari di pensione aliquote contributive e di computo ,72% 28% 22% ,72% 30% 23,5% ,72% 31% ,72% 32% dal ,72% 33% Per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA e iscritti in via esclusiva alla gestione separata, il comma 744 dispone che per il solo anno 2014, l'aliquota contributiva è pari al 27%. Tale aliquota, come per gli altri soggetti, è incrementata dello 0,72% previsto per il finanziamento dell onere derivante dall estensione ai soggetti non iscritti ad altra gestione né pensionati della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. 24% ***************** Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Cordiali saluti. Allegato: stralcio della legge 27 dicembre 2013, n

11 11

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