COMUNE DI VALENTANO (Provincia di Viterbo)

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1 COMUNE DI VALENTANO (Provincia di Viterbo) COPIA - DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE Verbale n. 130 del 13/10/2015 Oggetto: CONTRAVVENZIONI: Aggiornamento spese di accertamento-procedimento e notificazione per violazioni alle norme del Codice della Strada. L anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 9,15 in Valentano nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all ordine del giorno. Presiede l adunanza il Sig. Pacchiarelli Francesco - Sindaco Componenti Qualifica Presenti Assenti Pacchiarelli Francesco Sindaco s Ricci Leonardo Vice Sindaco s Santi Fabrizio Assessore s Presenti 2 Assenti 1 Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. Il Presidente F.to Pacchiarelli Francesco F.to Dr. Tramontana Mariosante... Copia conforme all'originale per uso amm Dr. Tramontana Ma Lì Parere regolarità Copertura Parere regolarità contabile Finanziaria Tecnica (art. 49 T.U. 2000) (art.151 comma 4 T.U. 2000) (art.49 T.U.2000) Favorevole Favorevole Favorevole Certificato di pubblicazione La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all Albo on line nel sito istituzionale dell ente ai sensi dell art.32 L.69/2009 e s.m. dal 23/10/2015 al 06/11/2015 al n. 689 del Registro delle Pubblicazioni Valentano, 23/10/2015 F.to(Dr. Tramontana Mariosante)... La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/10/2015 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all albo o line. essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. Valentano lì F.to Dr. Tramontana Mariosante Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

2 LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO: - che l art. 201 comma 1 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 prevede che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata deve, entro novanta giorni dall accertamento, essere notificato all effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa da un conducente di un veicolo a motore munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell accertamento; - che l art.201, comma 3 del D.lgs 30/04/1992 n.285 Codice della Strada prevede che alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell art.12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione..omissis ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale ; - che l art.14 c.1 della legge 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti ; - che la Legge 20/11/1982 n.890 Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione degli atti giudiziari prevede, altresì, l applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale; - che l art.201, comma 1, del D.lgs n.285/92, prescrive qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (omissis) il verbale deve essere notificato all effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell accertamento: se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all intestatario del contrassegno di identificazione ; - che il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria; - che analoga disposizione è contenuta nell art.16 comma 1 della legge 689/81 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel C.d.S.; CONSIDERATO CHE: - La sentenza della Corte Costituzionale n.346 del 23/09/1998, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell atto presso l ufficio postale e, contestualmente, inviare all interessato, per raccomandata A.R. l avviso di avvenuto deposito (CAD); - La legge n.31 del 28/02/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l atto, a causa dell assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilità al ritiro in luogo del destinatario stesso, l agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN); - Le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell atto provvedono all invio, al verificarsi del caso: - della comunicazione dell avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR - della comunicazione di avvenuta notifica (CAN); PRESO ATTO che dal 01/10/2015 Poste Italiane applica le seguenti tariffe : -il costo delle raccomandate abilitate alla spedizione degli atti giudiziari variano da un minimo di 6,60 ad un massimo di 9,60, in base al peso, alla tipologia e formato ; -il costo del CAN (comunicazione di avvenuta notifica) è di 4,00; -il costo del CAD (comunicazione di avvenuto deposito) è di 4,95; DATO ATTO che il costo di queste raccomandate, ai sensi del sopra citato comma 4 dell art.201 del C.d.S., è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di essere costi solamente eventuali ; RILEVATO pertanto che si pone così il problema di come fa pagare al destinatario di una sanzione amministrativa, questi ulteriori ed eventuali costi di notificazione; CONSIDERATO che questa casistica è molto frequente e che per circa il 20% degli atti oggetto di notifica, avviene l emissione della seconda raccomandata, CAD o CAN; ATTESO altresì che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell atto, delle somme eventualmente dovute per l invio della CAN o della CAD, l art.12 bis del D.P,R. 29/09/1973 n.602, che prevede l iscrizione a ruolo di somme inferiori a 10,33, non consente di attivare la procedura di recupero coatto e quindi il recupero di tali somme;

3 CONSIDERATO che per quanto sopra detto si rende necessario determinare, seppure in modo forfetario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, il costo medio delle eventuali raccomandate (CAD e CAN ), così altresì semplificando radicalmente la procedura di gestione per l Amministrazione che, al solo scopo di adempiere al tentativo di recupero credito, eviterebbe di sostenere spese talvolta maggiori dell importo da recuperare e gli ulteriori strascichi per eventuali richieste di integrazione di pagamento; CONSIDERATO che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra si è detto, vanno individuati costi di stampanti, bollettari, moduli auto imbustanti, cartucce e nastri per stampanti, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione copie fotostatiche degli atti, corrispondenza telefonica connessa al servizio di verbalizzazione e notifica, eventuale documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazioni al C.d.S.; TENUTO CONTO altresì dei costi di abbonamento, consultazione delle banche Ancitel (P.R.A.) in uso al Servizio di Polizia Locale, i cui prezzi sono periodicamente aggiornati; RICHIAMATI i principi della Legge n.241/90, cui deve conformarsi l azione della P.A. ed in modo particolare l economicità e la semplificazione; RITENUTO altresì necessario determinare, in virtù di tali principi, un unico importo di spese di accertamento, per il procedimento sanzionatorio Codice della Strada, stanti diversi costi da sostenere: A) Procedimento sanzionatorio Codice della Strada; B) Procedimento sanzionatorio Codice della Strada mediante apparecchiature per il controllo della velocità dei veicoli; C) Procedimento sanzionatorio legge nr. 689/91; RILEVATO dall analisi dei costi sostenuti dall Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive d accertamento, procedimento ed eventuale CAD o CAN relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada, o ad altre disposizioni normative o ordinanze ingiuntive di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano le seguenti: a) spese di procedimento, d accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. di violazioni amministrative al Codice della Strada: Voci in dettaglio Euro -Visure Ancitel/ PRA 0,80 -Spese Postali racc. Atti Giudiziari ( fino a 20 grammi) 6,60 -Eventuale CAD costo medio spesa; ( 4,95x 20%) 0,99 -Eventuale CAN costo medio spesa; ( 4,00x 20%) 0,80 -Spese varie costo -medio ponderato (Apparecchiature, modulistica, corrispondenza telefonica, materiale di cancelleria e altro(carta toner,fotocopie, etcc.) 3,81 TOTALE 13,00 b) spese di procedimento, d accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. di violazioni amministrative al Codice della Strada mediante utilizzo di apparecchiature per il controllo della velocità dei veicoli : Voci in dettaglio Euro - Visure Ancitel/ PRA 0,80 -Spese Postali racc. Atti Giudiziari (fino a 20 grammi) 6,60 -Eventuale CAD costo medio spesa; ( 4,95 x 20%) 0,99 - Eventuale CAN costo medio spesa; ( 4,00 x 20%) 0,80 - Spese varie costo -medio ponderato (Apparecchiature, modulistica, software, corrispondenza telefonica, materiale di cancelleria documentazione fotografica e altro(carta toner,fotocopie, 6,81 TOTALE 16,00 c) spese di procedimento, d accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. di violazioni amministrative in materie diverse al Codice della Strada o relative a ordinanze- ingiuntive:

4 Voci in dettaglio Euro -Spese Postali racc. Atti Giudiziari( fino a 20 grammi) 6,60 -Eventuale CAD costo medio spesa; ( 4,95 x 20%) 0,99 -Eventuale CAN costo medio spesa; ( 4,00 x 20%) 0,80 -Spese varie costo -medio ponderato ( modulistica, corrispondenza telefonica, materiale di cancelleria e altro(carta toner, fotocopie, ecctt.) 2,61 TOTALE 11,00 VISTI: - l art.201, comma 4 del D.lgs 285/1992-nuovo codice della strada; - gli art del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.; - gli art. 14 e 16 della legge 689/81; - il vigente Statuto Comunale; - il D.lgs 18 agosto 2000, n.267 ; - la legge 241/90 e successive modificazioni; - il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell art. 49 del D.lgs 267/2000 dal Responsabile del Settore Amministrativo; VISTA la precedente delibera nr. 24 del 18/02/2014; RITENUTO opportuno procedere alla determinazione dell importo così come descritto nel prospetto di cui sopra, al fine del recupero delle spese sostenute dall Amministrazione comunale per l accertamento e la notifica dei verbali di infrazione al C.d.S.; DATO ATTO che il presente provvedimento non è atto di gestione e che quindi, non rientra nella competenza dei funzionari; Con voti unanimi favorevoli resi nei termini e modi di legge, D E L I B E R A 1) DI STABILIRE forfettariamente in 13,00 ( euro tredici/00) la somma da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazioni amministrative al Codice della Strada da notificarsi e da porre a carico dei soggetti responsabili, per il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall Ente connessi alla definizione degli atti di procedimento, d accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. 2) DI STABILIRE forfettariamente in 16,00 ( euro sedici/00) la somma da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazioni amministrative al Codice della Strada che prevedono, per il loro accertamento, l utilizzo di apparecchiature per il controllo della velocità dei veicoli, da notificarsi e da porre a carico dei soggetti responsabili, per il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall Ente connessi alla definizione degli atti di procedimento, d accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. 3) DI STABILIRE forfettariamente in 11,00 ( euro undici/00) la somma da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazioni amministrative in materie diverse dal Codice della Strada o relative a ordinanze-ingiuntive di competenza comunale, da notificarsi e da porre a carico dei soggetti responsabili, per il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall Ente connessi alla definizione degli atti di procedimento, d accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. 4) DI DARE ATTO che la riscossione del corrispettivo a titolo di recupero quale ammontare delle spese complessive d accertamento/procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N., relativo ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada, avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative. 5) DI STABILIRE che la spesa dell affrancature della notifica postale verrà automaticamente aggiornata, senza ricorso ad ulteriore provvedimento nel caso che per la stessa dovesse essere disposto, con provvedimento governativo, un ulteriore incremento. 6) DI REVOCARE ogni precedente atto assunto in merito. 7) DI RISERVARSI di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e la determinazione delle spese di cui alla narrativa allorché i costi, così quantificati, dovessero subire nuovi aumenti. 8) DI PREVEDERE la facoltà per l utente di effettuare, sulla base dell avviso di accertata violazione al codice della strada, depositato sul veicolo al momento dell accertamento in assenza del trasgressore, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria al netto delle spese di accertamento/procedimento, alla condizione che tale pagamento venga tassativamente effettuato nel termine di giorni 5 (cinque) successive dall accertamento; temine ritenuto congruo in ragione del fatto che se rispettato assicura la definizione della sanzione amministrativa pecuniaria senza ulteriori costi di accertamento e notificazione.

5 9) DI DEMANDARE il responsabile del procedimento amministrativo/sanzionatorio della Polizia Locale gli atti conseguenti di propria competenza. 10) DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell art. 134 del D. Lgs.vo 18/08/2000, n.267.

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