TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE DURATA

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1 TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE DURATA ART. 1 E costituita, ai sensi dell art. 22, c. 3, lett. e, della legge 142/90 una Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata "A.M.A.CO. S.p.a" in trasformazione, ai sensi dell art. 17, comma 51 della legge 15 maggio 1997, n. 127 della omonima azienda speciale. ART. 2 La società ha sede in Cosenza. La società a mezzo dei suoi organi competenti ha facoltà di istituire sedi secondarie, agenzie o rappresentanze e di sopprimerle. ART. 3 La società avrà durata fino al 31 dicembre del Essa può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti. TITOLO II OGGETTO SOCIALE ART. 4 La Società ha come oggetto l esercizio del trasporto pubblico di persone e ogni altra attività, anche strumentale, connessa e/o complementare alla mobilità e al traffico. In particolare la società potrà effettuare, sia direttamente che mediante l affidamento a terzi: a) assunzione e rilievo di concessioni per l'esercizio di linee automobilistiche, ferroviarie, funicolari e di navigazione per acqua e per aria, per il trasporto pubblico di persone e merci, anche per conto di terzi; b) impianto ed esercizio, in proprio e per conto di terzi di mezzi di trasporto in genere e di merci per terra, per acqua e per aria; c) esercizio di servizio di trasporti turistici, speciali "a chiamata" e similari, servizi di noleggio e di gran turismo; d) acquisto, alienazioni costruzione, riparazione e manutenzione di materiale ferroviario, automobilistico, funicolare e di navigazione per acqua ed aria; e) studi, ricerche indagini progetti, azioni promozionali nel settore della mobilità, anche per conto di terzi; f) realizzazione e gestione di parcometri e parcheggi anche in edifici multipiano, sia direttamente che in concessione da terzi o in qualsiasi altra forma; g) realizzazione e gestione di stazioni di autolinee e di navigazione per acqua e per aria, di autostazioni di servizio, di officina di riparazione e manutenzione mezzi di trasporto anche per conto terzi; h) realizzazione, gestione di strutture a servizio della mobilità pubblica e privata, compresa l istituzione e gestione di agenzie di viaggio; i) servizi di rimozione forzata di automezzi e gestione degli impianti semaforici; l) tutte le attività collaterali e connesse con i servizi predetti anche in affidamento o concessione da parte di Enti pubblici o privati. Per il conseguimento degli scopi sociali la società potrà compiere, non in via prevalente ed in quanto ritenuta strumentale dall'organo amministrativo al conseguimento dell'oggetto di cui sopra, qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, concedere ed ottenere fideiussioni come pure esercitare industrie e commerci affini. Potrà inoltre assumere in Italia o all'estero interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre imprese o società, Enti o consorzi o associazioni di imprese avente oggetto analogo, affine o connesso al proprio. TITOLO III CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI ART. 5 Il capitale sociale è di Euro ,00 (euro duemilioniseicentomila/00) ed è suddiviso in numero 5 milioni di azioni da Euro 0,52. Gli aumenti di capitale potranno essere effettuati, oltre che in danaro, anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, in conformità alle deliberazioni dell assemblea e con l osservanza delle disposizioni di legge. La società ha inoltre facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei Riformulato ed approvato nel verbale dell assemblea pag. 1 di 6

2 regolamenti vigenti i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale anche al di fuori del formale aumento del Capitale Sociale. Alla società possono partecipare persone giuridiche ed altri soggetti pubblici e privati con finalità istituzionali e competenze compatibili con l oggetto sociale. Possono, altresì, partecipare persone fisiche mediante forme di azionariato diffuso, da determinarsi dall'assemblea dei soci. I rapporti AMACO S.p.a. ed il Comune di Cosenza sono regolati, per quanto riguarda l affidamento dei servizi pubblici, da apposito strumento convenzionale. ART. 6 Le azioni sono nominative. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile. A) Ciascun socio ha diritto di essere preferito nell'acquisto delle azioni e dei diritti di opzione che altro socio voglia trasferire a terzi. Qualora il socio intenda cedere le proprie azioni e diritti di opzione, dovrà prima interpellare gli altri soci per iscritto indicando il numero dei titoli e dei diritti offerti in vendita ed il nominativo cui intende venderle ed il prezzo richiesto. Gli altri soci avranno diritto di prelazione in proporzione alle azioni da ciascuno possedute. Essi nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta di vendita saranno tenuti a dichiarare a pena di decadenza che intendono esercitare la prelazione di loro spettanza e, ove lo ritengano, anche la prelazione sull'acquisto di azioni o diritti d opzione che risultasse non esercitata da altri. Scaduto il termine anzidetto, il socio offerente sarà libero nei successivi 60 giorni di vendere al nominativo indicato nella comunicazione di cui sopra, al prezzo che ritiene opportuno, le azioni e i diritti di opzione per i quali non sia stato esercitato da altri soci il diritto di prelazione. Decorsi i sessanta giorni i titoli ed i diritti invenduti saranno nuovamente soggetti alle norme di questo articolo. Nel caso che tra l'offerente e gli esercitanti il diritto di prelazione non si raggiunga l'intesa sul prezzo, le azioni e i diritti di opzione oggetto della prelazione saranno valutati, a richiesta di uno qualsiasi degli interessati, da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Cosenza, che procederà secondo equità sulla base del patrimonio netto della società rettificando tenuto conto del valore corrente delle poste attive e dell'avviamento. Le decisioni dell'arbitro saranno vincolanti per le parti. Le spese di valutazione saranno per metà a carico dei soci che intendono acquistare, nella proporzione dei titoli che a loro rispettivamente spettano, e per l altra metà a carico della parte venditrice. B) La prelazione di cui al presente articolo si applica anche nel caso in cui il proprietario intenda trasferire a titolo gratuito o senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre delle azioni anche per transazione o per cessione di beni (e anche nei casi di espropriazione forzata, procedure concorsuale o coattiva; in questi ultimi casi la prelazione potrà essere esercitata sostituendo il prezzo fissato o omologato dall'organo incaricato o risultante dalle competenti procedure a quello previsto al 4 comma di cui alla lettera A), salvo diverse statuizioni previste dalle leggi vigenti). In caso di trasferimento delle azioni per causa di morte, gli altri soci hanno diritto ad esercitarne il riscatto. A tal proposito l'amministratore, entro 30 giorni dal ricevimento del titolo in base al quale dovrebbe annotarsi sui libri sociali il trasferimento, deve darne notizia con lettera raccomandata a tutti gli altri soci, assegnando loro un termine di 30 (trenta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione entro il quale dovranno dichiarare, a pena decadenza, sempre a mezzo di lettera raccomandata, se intendono esercitare il riscatto. Nel caso in cui non dovesse essere raggiunto un accordo sul prezzo del riscatto la valutazione sarà affidata ad un arbitro nominato con la procedura e modalità stabilite alla lettera A). C) Ciascun socio, qualora intenda sottoporre le azioni ad usufrutto, pegno o altre operazioni che limitino la piena proprietà e disponibilità delle azioni, deve informare gli altri soci ed offrire ad essi le azioni in prelazione (di usufrutto o di proprietà in caso di pegno o girata per procura) ai sensi del presente articolo. Qualora gli altri soci non esercitino il diritto di prelazione, con le modalità di cui alla lettera A) del presente articolo, il negozio cui l'offerente addivenga con il terzo è condizionato dall'assunzione da parte di quest'ultimo di un impegno sostanzialmente analogo a quello contenuto nel presente articolo. D) Le regole che precedono si applicano anche nel caso di fusione di società, conferimento di azioni trasferimento di azienda (intenda o meno la società includervi le azioni). Nei casi anzidetti sarà obbligo della società titolare delle azioni dare immediata comunicazione ai soci, affinché questi possano acquistare le azioni secondo il presente articolo. E) Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo devono essere effettuate per iscritto, con raccomandata con avviso di ricevimento o con raccomandata a mano o a mezzo telegramma o fax Riformulato ed approvato nel verbale dell assemblea pag. 2 di 6

3 (confermati con raccomandata a.r.). Esse devono essere inviate alla residenza o sede del destinatario. ART. 7 Lo stesso diritto di prelazione, da esercitarsi nei modi ed alle condizioni tutte di cui al precedente articolo 6, con la sola eccezione dei termini, da intendersi tutti ridotti alla metà, viene attribuito da ciascun socio agli altri per l ipotesi in cui lo stesso non intendesse esercitare il diritto di opzione di cui all art C.C., per l ipotesi di aumento di capitale sociale, ma intendesse comunque trasferirlo. I diritti non esercitati spettano in prelazione agli altri soci che abbiano sottoscritto l'intera parte di competenza e ne abbiano fatto richiesta in tale occasione, alle stesse condizioni iniziali di collocamento offerte dalla società e in proporzione alle azioni possedute dopo l'esercizio dell'opzione. ART. 8 Il domicilio dei soci, relativamente ai loro rapporti con la società, è quello indicato nel libro dei soci. ART. 9 La società potrà emettere obbligazioni, sia nominative che al portatore, a norma e secondo le modalità di legge. TITOLO IV ASSEMBLEA DEI SOCI ART. 10 L Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. ART. 11 L Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima del giorno fissato per l assemblea. L avviso può essere redatto su qualsiasi supporto e spedito con qualsiasi sistema di comunicazione purché venga garantita la prova dell avvenuto ricevimento. L avviso di convocazione deve indicare i punti posti all ordine del giorno, il luogo e l'ora della seduta. L'assemblea può essere convocata in luogo diverso da quello della sede sociale, purché in Italia. L avviso di convocazione potrà inoltre contenere la indicazione del giorno e del luogo ed ora fissati per la eventuale seconda convocazione, che comunque non potrà avvenire nello stesso giorno fissato per la prima. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti dell organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell organo di controllo. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. ART. 12 Ogni socio potrà farsi rappresentare all assemblea, con le limitazioni di legge, da altra persona, anche non socio, mediante delega scritta ai sensi dell art C.C. ART. 13 L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e per gli eventuali altri punti posti all ordine del giorno. Ai sensi dell'art.2364 c.c. l'assemblea potrà essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all oggetto della società. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. In sede ordinaria l'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. L assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. Hanno diritto di partecipare alle assemblee gli azionisti cui spetta il diritto di voto. ART. 14 L assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza sarà l'assemblea a nominare il presidente. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, la validità di eventuali Riformulato ed approvato nel verbale dell assemblea pag. 3 di 6

4 deleghe ed in genere il diritto di intervenire. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non socio oppure da un Notaio, quando si tratti di assemblea straordinaria. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o dal Segretario. ART. 15 L assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentato dagli intervenuti e delibera sugli argomenti posti all ordine del giorno della prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente. ART. 16 L assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato,la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione,il trasferimento della sede all Estero e l emissione delle azioni di cui al secondo comma dell art è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale, tanto in prima che in seconda convocazione. TITOLO V ORGANO AMMINISTRATIVO ART. 17 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, ivi compreso il Presidente, nominati dall assemblea anche tra non soci. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi o per il minor periodo previsto dall assemblea all atto della nomina e scadono alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica.il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i rappresentanti in esso del Comune di Cosenza sono nominati dal Sindaco di Cosenza. L'assemblea determina di volta in volta il numero degli amministratori all'atto della nomina. L'assemblea può nominare, tra i consiglieri di amministrazione, un vice - presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Qualora l assemblea dovesse stabilire un numero di amministratori inferiori al massimo consentito dal presente statuto, la stessa potrà, anche nel corso del triennio, deliberare un aumento del numero degli stessi provvedendo ad effettuare le nuove nomine. In tal caso i nuovi amministratori scadranno insieme con quelli in carica all atto della loro nomina. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e deve essere convocata l assemblea per la nomina di tutti gli amministratori. Il Consiglio di amministrazione potrà nominare un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente nel caso di assenza o impedimento e potrà delegare parte delle proprie attribuzioni all'amministratore delegato. Al consiglio di Amministrazione si applicano tutte le norme previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti. Il Consiglio, sarà convocato anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, dal presidente o da chi ne fa le veci quando lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori. La convocazione sarà effettuata mediante comunicazione da farsi almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, anche solo con telegramma da spedirsi almeno ventiquattro ore prima. Il Consiglio di Amministrazione sarà regolarmente e validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei consiglieri presenti. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. ART. 18 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta. In particolare gli saranno conferite tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge e dal presente statuto in modo tassativo riservati all'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione avrà pertanto, a titolo esemplificativo e non tassativo, la facoltà di Riformulato ed approvato nel verbale dell assemblea pag. 4 di 6

5 procedere ad acquisti, permute ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di partecipare ad altre aziende o società o enti costituiti o costituenti anche sotto forma di conferimenti, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le banche, Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico o privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni, di ogni specie, esonerando i Conservatori dei Registri immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti e di ogni altro ente pubblico e privato da ogni responsabilità. Il Consiglio delibererà altresì sulle azioni giudiziarie, anche in sede di cassazione e revocazione, su compromessi e transazioni e potrà nominare amichevoli compositori. Il Consiglio nomina il Direttore, fissandone i poteri e i dirigenti dell'azienda. Il Consiglio di Amministrazione potrà infine delegare uno o più poteri ed incarichi ad uno o più amministratori, con le limitazioni di cui all art c.c., stabilendone, sentito il parere del Collegio Sindacale, le relative retribuzioni. ART. 19 Ai membri del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni dell Ufficio, un eventuale compenso forfetario che sarà stabilito dall'assemblea. ART. 20 La rappresentanza delle società e la firma sociale sono devolute al presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di amministrazione potrà anche delegare l uso della firma sociale, con quelle limitazioni che crederà opportune, ad uno o più amministratori, ad uno o più procuratori, tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidare speciali incarichi a propri membri o a terzi. Di concerto con il Comune di Cosenza, il Consiglio di Amministrazione predispone opportuni strumenti per l informazione dell'utenza, nonché, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi della società, promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni svolte. TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE ART. 21 Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Ai sensi dell articolo 2409 bis comma 3 del Codice civile il Collegio sindacale esercita anche le funzioni di controllo contabile. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. L Assemblea che nomina i sindaci ed il presidente del Collegio sindacale, ne determina anche il compenso. TITOLO VII BILANCIO ED UTILI ART. 22 L esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L organo Amministrativo provvede, a norma di legge e nei termini legali alla formazione e compilazione del bilancio secondo le norme di legge. Il bilancio dovrà essere approvato nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal presente statuto. ART. 23 Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto almeno il 5% da assegnare alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il minimo consentito dalla legge. Il residuo sarà ripartito secondo quanto delibererà l'assemblea di volta in volta. I dividendi non riscossi rimarranno infruttiferi e andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui diventeranno esigibili. TITOLO VIII DISPOSIZIONI DIVERSE ART. 24 Gli eventuali finanziamenti dei soci alla società, da effettuarsi nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, saranno fatti esclusivamente a titolo gratuito ed il socio non potrà pretendere interesse di sorta sulle somme comunque anticipate, salvo diverse deliberazione dell'assemblea. Riformulato ed approvato nel verbale dell assemblea pag. 5 di 6

6 ART. 25 Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge e del presente statuto. TITOLO IX NORME TRANSITORIE E DIVERSE ART. 26 La società conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra pertanto nella gestione di tutte le attività ed in tutti i rapporti attivi e passivi dell'azienda originaria speciale. Il personale in servizio presso l'azienda speciale AMACO, alla data del presente provvedimento, passa alle dipendenze della A.M.A.CO. S.p.a. conservando il trattamento normativo ed economico acquisito e le funzioni assegnate, fatte salve le eventuali modifiche che si rendessero necessarie da adottare con delibera indicata dal Consiglio di Amministrazione. Il Comune di Cosenza nomina il primo consiglio di amministrazione. Ai sensi dell'articolo 36, comma 5 della legge 8 giugno 1990 n.142, il Sindaco del Comune di Cosenza nomina il primo consiglio di amministrazione, nomina, altresì, il primo collegio sindacale che resterà in carica per tre esercizi finanziari e fissa i compensi da assegnare, in sede di prima nomina, ai componenti di tali organi. ART. 27 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge, generali e speciali, in materia. Riformulato ed approvato nel verbale dell assemblea pag. 6 di 6

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