Nuovi limiti all utilizzo di contanti, assegni liberi e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF

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1 1 Nuovi limiti all utilizzo di contanti, assegni liberi e libretti al portatore: i chiarimenti del MEF di Maurizio Meoli 1 Il presente lavoro esamina le novità che il DL n. 201 convertito ha apportato alla disciplina antiriciclaggio di cui al DLgs n. 231 ed, in particolare, ai limiti previsti per l utilizzo di denaro contante, assegni liberi e libretti al portatore. Il tutto alla luce dei chiarimenti forniti dalla circ. Min. Economia e Finanze n. 2. indice 1 PREMESSA Entrata in vigore Delimitazione delle infrazioni Variazioni dei limiti Modalità di intervento 2 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI 2.1 Valore oggetto di trasferimento ed operazioni frazionate Acconti settimanali in alcuni settori di attività Anticipi per trasferte dei dipendenti Trasferimenti padre/figlio Verifica dell artificioso frazionamento 2.2 Profili sanzionatori Sanzione minima Ipotesi aggravate 2.3 Rilevanza per i professionisti Pagamento delle fatture Comunicazione delle infrazioni Soggetti ai quali effettuare la comunicazione delle infrazioni Previgente disciplina Nuova disciplina Decorrenza Comunicazione all Agenzia delle Entrate Modalità di comunicazione Comunicazione e segnalazione di operazione sospetta Competenza in relazione a singoli rilievi superiori a ,00 euro Prelievi e versamenti Segnalazione di operazioni sospette 3 ASSEGNI 3.1 Assegni bancari e postali Profili sanzionatori 3.2 Assegni circolari, vaglia postali e cambiari Profili sanzionatori 3.3 Pluralità di assegni utilizzati in relazione alla medesima transazione 3.4 Assegni emessi all ordine del traente 4 LIBRETTI AL PORTATORE 4.1 Saldo dei libretti Disciplina sanzionatoria Ipotesi aggravate relative al saldo dei libretti al portatore 4.2 Disciplina transitoria Disciplina sanzionatoria Trasferimento dei libretti al portatore 1 m.meoli@eutekne.it Schede di Aggiornamento on line

2 2 4.3 Limiti al trasferimento dei libretti al portatore con saldo superiore alla soglia 5 MONEY TRANSFER 5.1 Disciplina abrogata Ambito di operatività del limite 5.2 Sanzioni 5.3 Abrogazione 5.4 Imposta di bollo 6 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO Nuclei antiriciclaggio 6.1 Contestazione (e decadenza) Interruzione dei termini Contestazione da parte della Guardia di Finanza 6.2 Istruttoria Termini 6.3 Decretazione Necessità di congrua ed esaustiva motivazione Parere della Commissione consultiva 6.4 Notifica 6.5 Esecuzione 7 OBLAZIONE Esclusione dall oblazione per la omessa comunicazione dei professionisti 8 LIMITI ALL APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 9 ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO ALL USO DEL CONTANTE 9.1 Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni Termini 9.2 Conto corrente base Caratteristiche del conto Termini di stipulazione della convenzione 9.3 Riduzione delle commissioni per le transazioni normativa DL n. 201, convertito nella L n. 214 DM DL n. 138, convertito nella L n. 148 DLgs n. 231 giurisprudenza Trib. Trani n. 70 chiarimenti ufficiali Circ. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 1 Circ. Min. Economia e Finanze n. 2 Lettera circolare ABI prot. ULG/ Circ. Min. Economia e Finanze n Circ. Min. Economia e Finanze n Circ. Min. Economia e Finanze n Circ. Min. Economia e Finanze n Circ. Min. Economia e Finanze n dottrina Barbato G. Giro di vite sulle operazioni in contanti: vietate le transazioni oltre i 5mila euro, Guida alle novità fiscali, La manovra correttiva, 8, 2010 Bartelli C. Guerra del contante sotto l albero, Italia Oggi, , p. 25 Bartelli C. I prelievi senza paletti, Italia Oggi, , p. 26 Bartelli C. Stretta contanti: bancomat per tutti, Italia Oggi, , p. 16 Bellinazzo M. Contanti già fuorilegge oltre euro, Il Sole - 24 Ore, , p. 25 Borzi N. Contrasto al «cash» più serrato, Il Sole - 24 Ore, , p. 25 Conforti G. Invii congrui alla capacità economica, in Gli speciali norme e tributi, Il Sole - 24 Ore, , p. 22 De Angelis L. Assegni e contanti, sanzioni salate, Italia Oggi, , p. 5 De Angelis L. Assegni post datati, destino incerto, Italia Oggi, , p. 12 De Angelis L. Contanti e assegni: per i professionisti, sanzioni minime moltiplicate per 15, Il Quotidiano del Commercialista, De Angelis L., Feriozzi C. Antiriciclaggio, in Italia è strong, Italia Oggi, , p. 5 Schede di Aggiornamento on line

3 3 De Angelis L., Feriozzi C. Stretta sui movimenti di contanti, Italia Oggi, , p. 9 De Angelis L., Feriozzi C. Violazioni, destinazione obbligata, Italia Oggi, , p. 30 De Angelis L. L antiriciclaggio cambia indirizzo, Italia Oggi, , p. 29 De Angelis L. Professioni, rischio sui contanti, Italia Oggi, , p. 24 Dell Oste C., Forte N. Stop al contante con sanzioni fino al 40% e avviso al Fisco, Il Sole - 24 Ore, , p. 12 De Vivo A. Limite al contante, sanzioni «in cinque fasi», Il Quotidiano del Commercialista, De Vivo A. Si abbassa ancora il limite all utilizzo di contanti: soglia a euro, Il Quotidiano del Commercialista, Forte N. All Agenzia delle entrate le segnalazioni dei professionisti sulle infrazioni per l uso del contante, Corriere Tributario, 5, 2012 Gagliardi F. Lotta all evasione: tracciabilità dei pagamenti, Pratica Fiscale e Professionale, 1, 2012 Galluccio L., Putzu G. Antiriciclaggio. Novità della manovra correttiva. Tracciabilità dei pagamenti, verifica della clientela e segnalazioni per operazioni sospette, La settimana fiscale, 26, 2010 Iorio A. Sette modifiche in sei anni, uno strumento da mirare, Il Sole - 24 Ore, , p. 4 Irollo D. Contro l antiriciclaggio soglia minima di 5mila euro, Guida al Diritto, 26, 2010 Meoli M. Contanti: violazioni comunicate solo alle Ragionerie territoriali dello Stato, Il Quotidiano del Commercialista, Meoli M. Sempre più basso il limite all uso del contante, Il Quotidiano del Commercialista, Pellegrino S., Valcarenghi G. Per l aumento delle entrate l opzione è la tracciabilità, Guida Normativa on line, 168, 2011 Razzante R. Limiti ai contanti per prestiti e donazioni, Il Sole - 24 Ore, , p. 14 Razzante R. Limiti al contante, da febbraio le nuove sanzioni, Il Sole - 24 Ore, , p. 38 Razzante R. Pagamenti in contanti inferiori a 5mila euro, in Gli speciali norme e tributi, Il Sole - 24 Ore, , p. 23 Razzante R. Prelievi e versamenti in banca senza tetto, Il Sole - 24 Ore, , p. 23 Razzante R. Uso eccessivo del contante senza sanzioni in agosto, Il Sole - 24 Ore, , p. 13 Russo P. L utilizzo a fini fiscali dei dati antiriciclaggio anche alla luce delle novità introdotte dal Decreto «Salva Italia», Il fisco, 4, 2012 Santacroce B. Per i contanti un tetto anti-evasione, Il Sole - 24 Ore, , p. 4 Santacroce B. Si abbassa il limite all uso del contante, Il Sole - 24 Ore, Le Guide del Professionista, , p. 9 Santacroce B. Tracciabilità sopra i mille euro con limiti stretti, Il Sole - 24 Ore, , p. 33. Stroppa V. Operazioni oltre soglia, sanzioni ko tra il 13 e il 31 agosto 2011, Italia Oggi, , p. 31 Sturzo G. Gli illeciti amministrativi, in AA.VV. Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti, IPSOA, Milano, 2008 Thione M., Corradini D. Recepimento della III Direttiva antiriciclaggio. Tra importanti novità e dubbi applicativi, Il fisco, 38, 2007, 1 Ursino G. Infrazioni al contante notizie da semplificare, Il Sole - 24 Ore, , p. 37 Vedana F. Doppia segnalazione sui contanti, Italia Oggi, , p. 32. Votta R. Assegni e altri titoli di credito, Esselibri, Napoli, PREMESSA Il DL n. 201, convertito con modificazioni nella L n. 214, ha apportato alcune modifiche all art. 49 del DLgs n Le novità, in particolare, riguardano i limiti ai trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante, nonché all utilizzo di assegni liberi e libretti al portatore. L art. 12 co. 1 del DL n , convertito con modificazioni nella L n , riduce da un importo pari o superiore a 2.500,00 euro ad un importo pari o superiore a 1.000,00 euro il limite indicato nei co. 1, 5, 8, 12 e 13 dell art. 49 del DLgs n Ne consegue che: è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.; gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro; 2 3 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 S.O. n. 251/L. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 S.O. n. 276/L. Schede di Aggiornamento on line

4 4 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il Entrata in vigore Il DL 201/2011 è in vigore dal , giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 50 del DL 201/2011). Delimitazione delle infrazioni Seppure i nuovi limiti risultino in vigore dal , in sede di conversione in legge del DL 201/2011 si è precisato che non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il ed il e riferite alle nuove limitazioni d importo 4 (ovvero comprese tra 1.000,00 e 2499,99 euro). Variazioni dei limiti Si ricorda che fino all entrata in vigore dell art. 49 del DLgs. 231/2007, ovvero fino al , i limiti di cui sopra erano pari a ,00 euro. L art. 49 del DLgs. 231/2007 ha realizzato un primo abbassamento della soglia da ,00 a 5.000,00 euro. Questa soglia è stata operativa solo dal al , quando l art. 32 co. 1 lett. a) del DL 112/2008 l ha ricondotta a ,00 euro. Il limite di ,00 euro ha operato dal al ; a decorrere dal , infatti, l art. 20 co. 1 del DL 78/2010 l ha riportato a 5.000,00 euro; a decorrere dal , l art. 2 co. 4 del DL 138/2011 ha abbassato tale soglia a 2.500,00 euro 5. L art. 12 co. 1 del DL 201/2011 ha ulteriormente ridotto la soglia a 1.000,00 euro 6. VARIAZIONI DEI LIMITI RELATIVI ALL USO DEL CONTANTE, DEGLI ASSEGNI LIBERI E DEI LIBRETTI AL PORTATORE Ambito temporale di riferimento Soglia fino al ,00 euro dal al ,00 euro dal al ,00 euro dal al ,00 euro dal al ,00 euro dal ,00 euro Modalità di intervento I nuovi limiti, al pari di quanto fino ad oggi accaduto, sono stati inseriti attraverso lo strumento normativo del decreto legge. Si osserva, tuttavia, che, in applicazione di quanto sancito dall art. 66 co. 7 del DLgs. 231/2007, sarebbe stato possibile intervenire tramite decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 7. 2 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI È stato ridotto da un importo pari o superiore a 2.500,00 euro ad un importo pari o superiore a 1.000,00 euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante. Per effetto della modifica introdotta dall art. 12 co. 1 del DL 201/2011 convertito, l art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007 dispone che: è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro; il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A Art. 12 co. 1 secondo periodo del DL 201/2011, inserito in sede di conversione nella L. 214/2011. Cfr. De Vivo A. Si abbassa ancora il limite all utilizzo di contanti: soglia a euro, Il Quotidiano del Commercialista, , Iorio A. Sette modifiche in sei anni, uno strumento da mirare, Il Sole - 24 Ore, , p. 4 e Santacroce B. Si abbassa il limite all uso del contante, Il Sole - 24 Ore, Le Guide del Professionista, , p. 9. Cfr. Bartelli C. Stretta contanti: bancomat per tutti, Italia Oggi, , p. 16. Cfr. Irollo D. Contro l antiriciclaggio soglia minima di 5mila euro, Guida al Diritto, 26, 2010, p. 58. Schede di Aggiornamento on line

5 5 L intermediario abilitato, infatti, dopo aver accettato per iscritto tale incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante, rilevando l operazione, identificando le parti interessate e comunicando i dati all Anagrafe finanziaria dei rapporti presso l Agenzia delle Entrate VALORE OGGETTO DI TRASFERIMENTO ED OPERAZIONI FRAZIONATE Quanto al nuovo limite di trasferimento di denaro contante (ovvero di libretti al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, appare opportuno ricordare come, in esito alle modifiche inserite dal DLgs. 151/2009 (c.d. correttivo antiriciclaggio ), sia stato precisato che: il divieto riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento; il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (cfr. la circ. Min. Economia e Finanze n. 2, 1) 9. Anche in esito a tali modifiche è stata riconosciuta l ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più operazioni inferiori alla soglia sia previsto da prassi commerciali ovvero sia conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti 10. Tale soluzione è ribadita dalla circ. Min. Economia e Finanze n. 2, 1, dove si afferma che se la suddivisione di un importo pari o superiore a 1.000,00 euro dipende da contratti stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova, che prevedano ad esempio rateazioni o somministrazioni, diviene possibile interpretare la molteplicità dei trasferimenti come prassi commerciale e non elusione della normativa 11. In pratica, l acquisto di un bene per 5.000,00 euro può essere rateizzato in dieci tranche in contanti da 500,00 euro cadauna, ma non in cinque da 1.000,00 euro 12. Acconti settimanali in alcuni settori di attività Alla luce di tale disciplina, la circ. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 1 ha ricordato l esistenza di una prassi molto diffusa, soprattutto in taluni settori di attività (ad esempio, edilizia o agricoltura o lavoro domestico), caratterizzata dal pagamento di acconti settimanali in contanti di importo inferiore a 1.000,00 euro, che complessivamente danno luogo ad una paga mensile pari o superiore a tale limite. Spesso si tratta di accordi verbali che si protraggono da tempo nelle aziende. A tal riguardo è stato precisato che: Con riferimento ai rapporti di lavoro in essere la prassi adottata costituisce oramai un diritto acquisito dal lavoratore che è penetrato nel contratto individuale, con la conseguenza che non viola alcuna regola di antiriciclaggio. Con riferimento ai nuovi rapporti, è bene regolamentare nel contratto individuale i criteri di pagamento della retribuzione anche confermando la prassi esistente per la generalità dei lavoratori presenti in azienda. Nessun problema si pone anche per i casi di rimborsi spese corrisposti mensilmente in contanti agli amministratori a fronte di giustificativi consegnati anche se complessivamente nell anno dovesse superare la soglia di euro. Anticipi per trasferte dei dipendenti I tecnici del Ministero dell'economia e delle Finanze, in occasione di Telefisco 2012, hanno precisato che, con Cfr. Santacroce B. Per i contanti un tetto anti-evasione, Il Sole - 24 Ore, , p. 4. Si ricorda che, ai sensi dell art. 1 lett. m) del DLgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale. La rilevanza delle operazioni frazionate è sottolineata anche dalla circ. Min. Economia e Finanze n , che si è soffermata sulle modifiche introdotte dall art. 20 del DL 78/2010 convertito alle disposizioni di cui agli artt. 49 e 58 del DLgs. 231/2007. Cfr. la nota esplicativa del CNDCEC dell Sul tema si vedano anche De Vivo A. Si abbassa ancora il limite all utilizzo di contanti: soglia a euro, Il Quotidiano del Commercialista, e Galluccio L., Putzu G. Antiriciclaggio. Novità della manovra correttiva. Tracciabilità dei pagamenti, verifica della clientela e segnalazioni per operazioni sospette, La settimana fiscale, 26, 2010, p , che si soffermano sulle ipotesi maggiormente problematiche dei finanziamenti dei soci alla società effettuati in più tranche inferiori alla soglia e del frazionamento del dividendo in più pagamenti singolarmente inferiori alla soglia. Cfr. De Vivo A. Limite al contante, sanzioni «in cinque fasi», Il Quotidiano del Commercialista, e Razzante R. Limiti al contante, da febbraio le nuove sanzioni, Il Sole - 24 Ore, , p. 38. Ma si vedano anche gli esempi riportati da De Angelis L., Feriozzi C. Antiriciclaggio, in Italia è strong, Italia Oggi, , p. 5, Dell Oste C., Forte N. Stop al contante con sanzioni fino al 40% e avviso al Fisco, Il Sole - 24 Ore, , p. 12 e Gagliardi F. Lotta all evasione: tracciabilità dei pagamenti, Pratica Fiscale e Professionale, 1, 2012, p. 50. Cfr., inoltre, con riguardo al previgente limite, De Angelis L., Feriozzi C. Stretta sui movimenti di contanti, Italia Oggi, , p. 9. Schede di Aggiornamento on line

6 6 riguardo agli anticipi per le trasferte dei dipendenti, il trasferimento del contante si deve considerare compiutamente realizzato al momento della consegna dell anticipo e che lo stesso, se superiore a 1.000,00 euro, viola il divieto con conseguente applicabilità della sanzione. Per ovviare al problema il datore di lavoro deve mettere a disposizione le somme in contante presso una banca, che verserà l'importo direttamente al dipendente 13. Trasferimenti padre/figlio Sempre in occasione di Telefisco 2012, i tecnici del Ministero dell'economia e delle Finanze hanno sottolineato come la violazione in esame sia configurabile anche quando un padre trasferisca contanti (per un importo superiore a 1.000,00 euro) al figlio (minorenne e privo di posizione fiscale autonoma) per sostenere le spese relative a un viaggio di studio 14. Verifica dell artificioso frazionamento Tali chiarimenti, peraltro, non risolvono tutti i profili problematici correlati, tra l altro, al fatto che la verifica circa la sussistenza di una prassi commerciale o, di contro, di un elusione della normativa in questione è rimessa all autorità amministrativa. Ne consegue che, al fine di evitare il rischio di gravose conseguenze sanzionatorie 15, il professionista che, nello svolgimento della propria attività, dovesse venire a conoscenza del trasferimento in contanti di una somma complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro attraverso più operazioni singolarmente inferiori alla soglia, potrebbe essere indotto, in via cautelativa, ad effettuare comunque la comunicazione agli organi competenti. 2.2 PROFILI SANZIONATORI La violazione della disposizione in esame implica, ex art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007, una sanzione amministrativa pecuniaria dall 1% al 40% dell importo trasferito 16, che si applica nei confronti sia di chi trasferisce sia di chi riceve la somma in contanti Sanzione minima Ai sensi dell art. 58 co. 7-bis primo periodo del DLgs. 231/ , la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro. In relazione alle violazioni di importo pari o di poco superiori alla soglia limite, quindi, si corre il rischio di una sanzione superiore all importo trasferito Ipotesi aggravate La sanzione, inoltre, è maggiormente gravosa nel caso in cui gli importi trasferiti siano elevati. In particolare, nel caso di violazione dei limiti di trasferimento del denaro contante (nonché di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore) superiori a ,00 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte 20. Si applica, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria dall 1% al 40% dell importo trasferito ove questo sia compreso tra 1.000,00 e ,00 euro, con un minimo di 3.000,00 euro, e la sanzione dal 5% al 40% dell importo trasferito ove questo sia superiore a ,00 euro, sempre con un minimo di 3.000,00 euro Cfr. Santacroce B. Tracciabilità sopra i mille euro con limiti stretti, Il Sole - 24 Ore, , p. 33. Cfr. Santacroce B. Tracciabilità sopra i mille euro con limiti stretti, Il Sole - 24 Ore, , p. 33, che ricorda come, secondo quanto chiarito in alcuni pareri del comitato antiriciclaggio, la condizione del passaggio tra soggetti diversi non si realizza solo nel caso del rapporto tra coniugi che si trovino in regime di comunione di beni e non anche nel rapporto tra padre e figli. Come si vedrà tra breve, infatti, solo le parti del trasferimento possono ricorrere all oblazione sull importo previsto dalla sanzione edittale; per il professionista, invece, resta ferma la sanzione minima di 3.000,00 euro senza possibilità di oblazione. Fatta salva l efficacia degli atti. In tal senso si sono espressi i tecnici del Ministero dell Economia e delle Finanze, in occasione di Telefisco 2012 (cfr. Santacroce B. Tracciabilità sopra i mille euro con limiti stretti, Il Sole - 24 Ore, , p. 33). Si veda anche, seppure con riguardo all applicazione del previgente art. 1 co. 1 del DL 143/91, Trib. Trani n. 70. Sturzo G. Gli illeciti amministrativi, in AA.VV. Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti, IPSOA, Milano, 2008, p. 422, invece, esclude un attribuzione automatica di responsabilità in capo a chi riceve il contante; in relazione al quale occorrerebbe verificare la condotta, il contributo causale e psicologico (con sufficienza della colpa). Comma inserito dall art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010. Cfr. De Angelis L. Assegni post datati, destino incerto, Italia Oggi, , p. 12. Ex art. 58 co. 7-bis secondo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010. Cfr. la circ. Min. Economia e Finanze n e la circ. Min. Economia e Finanze n. 2, 2. Si veda anche De Vivo A. Si abbassa ancora il limite all utilizzo di contanti: soglia a euro, Il Quotidiano del Commercialista, Schede di Aggiornamento on line

7 7 2.3 RILEVANZA PER I PROFESSIONISTI Tale novità presenta rilevanti conseguenze per i professionisti Pagamento delle fatture Innanzitutto, si vieta di incassare cash, in un unica soluzione, le parcelle di importo pari o superiore a 1.000,00 euro Comunicazione delle infrazioni Ma la nuova soglia riguarda i professionisti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio anche da un differente punto di vista. Essi, infatti, sono obbligati a comunicare al Ministero dell Economia e delle Finanze le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007; pena la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell importo dell operazione (ex art. 58 co. 7 del DLgs. 231/2007), con un minimo di 3.000,00 euro (ex art. 58 co. 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007). Particolare attenzione dovrà essere prestata a tali profili soprattutto dai professionisti contabili. Basti pensare che, a fronte di una fattura di ,00 euro pagata in contanti, registrata in contabilità ma non comunicata dal professionista alle autorità competenti, anteriormente alle recenti modifiche al sistema sanzionatorio (introdotte dall art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010) si assumeva il rischio di una sanzione variabile da 300,00 a 3.000,00 euro, mentre le nuove regole impongono una sanzione minima di 3.000,00 euro 23. Si è, quindi, reputato tale onere particolarmente pressante in riferimento al livello delle quotidiane fatturazioni degli operatori economici (piccole imprese, commercianti, ecc.), sulle quali occorrerà attuare uno scrupoloso monitoraggio per non incorrere in addebiti sanzionatori estremamente rilevanti per i professionisti Soggetti ai quali effettuare la comunicazione delle infrazioni Rilevanti novità si registrano anche in ordine ai soggetti ai quali i professionisti (e gli intermediari finanziari) devono effettuare la comunicazione delle infrazioni in esame. Previgente disciplina La circ. Min. Economia e Finanze (Dipartimento del Tesoro) n a fronte dei decreti n e n del Capo della Direzione V del Dipartimento stesso ( Prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario per fini illegali c.d. Direzione antiriciclaggio ) aveva, infatti, precisato che gli organi contestatori ed i soggetti sui quali ricadono gli obblighi antiriciclaggio (tra i quali, si ricorda, sono compresi anche i dottori commercialisti ed esperti contabili e gli avvocati) dovevano inviare le contestazioni o le segnalazioni: alle Direzioni territoriali dell Economia e delle Finanze 25 ovvero, più precisamente, alle persone dei rispettivi Direttori pro tempore, nel caso di violazioni di cui all art. 49 co. 1, 5, 6 e 7 del DLgs. 231/2007 il cui importo non superasse i ,00 euro; alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro - Prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario per fini illegali c.d. Direzione antiriciclaggio, nel caso di violazioni non delegate alle Direzioni territoriali e, comunque, di importo superiore a ,00 euro. Nuova disciplina In seguito alla soppressione delle Direzioni territoriali dell Economia e delle Finanze 26, con riallocazione (a decorrere dall ) delle funzioni presso le Ragionerie territoriali dello Stato 27, ed alla attribuzione della competenza all applicazione delle sanzioni di cui all art. 58 del DLgs. 231/2007 agli uffici territoriali del Mini Cfr., con riguardo ai precedenti limiti, De Angelis L., Feriozzi C. Stretta sui movimenti di contanti, Italia Oggi, , p. 9. Sanzione che non solo, come si vedrà nel successivo 6, non è oblazionabile, ma non può neanche essere coperta da polizza assicurativa. Cfr. De Angelis L. Assegni e contanti, sanzioni salate, Italia Oggi, , p. 5 e De Angelis L., Feriozzi C. Stretta sui movimenti di contanti, Italia Oggi, , p. 9. De Angelis L., Feriozzi C. Stretta sui movimenti di contanti, Italia Oggi, , p. 9. Indicate, con i relativi ambiti di competenza, in allegato alla circolare. Posta in essere dall art. 2 co. 1-ter del DL n. 40, convertito, con modificazioni, nella L n. 73. Cfr. il DM (ed in particolare l art. 6). Sono rimasti fermi, invece, anche in esito alla riorganizzazione del Ministero dell Economia e delle Finanze ad opera del DPR n. 43 ed alle modifiche di cui al DPR n. 173, i compiti attribuiti alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro in materia di antiriciclaggio (cfr. l art. 6 co. 5 lett. a) del DPR 43/2008). Schede di Aggiornamento on line

8 8 stero dell Economia e delle Finanze 28, il DM ritenuto di dovere rideterminare la competenza territoriale degli uffici del Ministero dell Economia e delle Finanze, ora individuati nelle Ragionerie territoriali dello Stato, cui sono trasmesse le segnalazioni e le contestazioni relative alle violazioni accertate ai sensi degli artt. 51 e 60 del DLgs. 231/2007 ha precisato che: in attuazione dell art. 2 co. 4-bis del DL 138/2011 convertito, le funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, relativamente alle sanzioni di cui all art. 58 del DLgs. 231/2007, sono esercitate dalle Ragionerie territoriali dello Stato 30 (art. 1 co. 1 prima parte del DM ); la Direzione V del Dipartimento del Tesoro definisce i procedimenti di cui all art. 49 del DLgs. 231/2007 di importo superiore a ,00 euro e non oblabili, relativi a processi verbali di contestazione pervenuti al ed i procedimenti già avviati nell ambito della stessa Direzione a tale data, anche di importo inferiore (art. 1 co. 1 seconda parte del DM ); i soggetti tenuti a segnalare o a contestare le violazioni, accertate ai sensi degli artt. 51 e 60 del DLgs. 231/2007, trasmettono le relative segnalazioni e contestazioni alle Ragionerie territoriali dello Stato 31 (art. 2 del DM ); il Dipartimento del Tesoro - Direzione V esercita la funzione di indirizzo e consulenza nella materia in esame, mentre il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Ispettorato generale di Finanza) coordina l attività amministrativa a livello nazionale e risolve gli eventuali conflitti di competenza tra le sedi, in accordo con il Dipartimento del Tesoro (art. 3 del DM ) 32. INDIRIZZI LE SEDI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO A CUI EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO Torino Piemonte e Valle d Aosta Via Grandis, n. 14,10121, TO Genova Liguria Via Urbano Rela, n. 8,16151, GE Milano Lombardia Via Tarchetti, n , MI Bolzano Trentino Alto Adige Piazza Tribunale, n. 2, 39100, BZ Verona Verona, Vicenza, Padova, Rovigo (zona sud/ovest) Lungadige Capuleti, n. 11, 37122, VR Venezia Venezia, Treviso, Belluno (zona nord/est) Campo S. Angelo, n. 3538, 30124, VE Udine Friuli Venezia Giulia Via Gorghi, n. 18, 33100, UD Bologna Emilia Romagna e Marche Piazza dell 8 Agosto, n. 26,40126, BO Firenze Toscana Via Pietrapiana, n. 53, 50121, FI Perugia Umbria Via Martiri dei Lager, n. 77,06100, PG Roma Roma, Rieti, Viterbo (zona centro/nord) ROMA Via Napoleone Parboni, n. 6, 00153, RM Latina Latina, Frosinone (zona sud) Viale Pier Luigi Nervi, n. 270, 04100, LT L Aquila Abruzzo c/o Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza Coppito 67100, AQ Napoli Napoli, Avellino, Benevento, Caserta (zona centro/nord) Via Lauria, n. 80, centro direzionale IS. F80, 80143, NA Salerno Salerno e Basilicata Piazza S.Agostino, n. 29, 84121, SA Bari Puglia e Molise Via Demetrio Marin, n. 3, 70125, BA Cosenza Cosenza, Crotone, Catanzaro (zona nord) Piazza XI Settembre, n. 1, 87100, CS Reggio Calabria Reggio Calabria, Vibo Valentia (zona sud) Via Dei Bianchi n. 7, 89100, RC Messina Messina, Caltanissetta/Enna, Palermo, Trapani (zona centro/nord) Via Monsignor D Arrigo, n. 5, 98122, ME Catania Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa (zona sud/est) Via Cardinale Dusmet, n. 17, 95121, CT Ex art. 2 co. 4-bis del DL n. 138, convertito, con modificazioni, nella L n Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n Secondo la competenza stabilita nella tabella allegata al DM e riportata in calce al presente paragrafo, completata con gli indirizzi resi noti dal Dipartimento del Tesoro (Direzione V, Prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario per fini illegali), con decreto interdipartimentale prot. n Secondo la competenza stabilita nella tabella allegata al DM e riportata in calce al presente paragrafo, completata con gli indirizzi resi noti dal Dipartimento del Tesoro (Direzione V, Prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario per fini illegali), con decreto interdipartimentale prot. n Cfr. De Angelis L. L antiriciclaggio cambia indirizzo, Italia Oggi, , p. 29. Schede di Aggiornamento on line

9 9 INDIRIZZI LE SEDI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO A CUI EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO Cagliari Cagliari, Oristano (zona sud/ ovest) Via XX Settembre, n. 13, 09125, CA Sassari Sassari, Nuoro (zona nord/est) Via Carlo Felice, n. 29, 07100, SS Decorrenza Ai sensi dell art. 4 del DM , il decreto è in vigore dal (giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). A decorrere dalla suddetta data, quindi, le comunicazioni in questione si effettuano alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato. La circ. Min. Economia e Finanze n. 2, 7, ha precisato che, al fine di garantire la continuità amministrativa per i procedimenti già avviati precedentemente alla chiusura delle ex Direzioni territoriali del Ministero dell Economia e delle Finanze, i fascicoli antiriciclaggio territoriali, esistenti al , tuttora aperti, la cui istruttoria e lavorazione sia stata sospesa nelle more dell attribuzione della competenza, sono presi in carico dalle sedi delle Ragionerie territoriali corrispondenti. Altrettanto, peraltro, dovrebbe accadere per: le comunicazioni comunque effettuate nel periodo compreso tra l ed il ; le comunicazioni effettuate alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro tra l ed il (l art. 1 co. 2 del DM , infatti, lascia ad essa una funzione residuale per i procedimenti di importo superiore a ,00 euro e non oblabili relativi a processi verbali di contestazione pervenuti entro il ed ai procedimenti già avviati a tale data anche di importo inferiore). Comunicazione all Agenzia delle Entrate L art. 12 co. 11 del DL 201/2011 convertito ha integrato l art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007 stabilendo che i destinatari del DLgs. 231/2007 che hanno notizia delle infrazioni in materia di utilizzo del contante, assegni liberi e libretti al portatore ne riferiscono entro 30 giorni al Ministero dell Economia e delle Finanze ovvero, più correttamente, alle Ragionerie territoriali competenti: per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall art. 14 della L. 689/81; e per la immediata comunicazione della infrazione anche all Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale 34. La lettera della nuova disposizione non sembra imporre alcun ulteriore adempimento in capo a professionisti, banche ed intermediari finanziari, affidando alle competenti Ragionerie territoriali il compito non solo di procedere alla contestazione dell infrazione ed agli altri adempimenti previsti dall art. 14 della L. 689/81, ma anche alla immediata comunicazione dell infrazione stessa all Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale 35. In sede di primi commenti 36, peraltro, era stata sostenuta una differente interpretazione, secondo la quale sarebbero i soggetti tenuti a segnalare le violazioni alle Ragionerie territoriali competenti a dover procedere anche alla comunicazione all Agenzia delle Entrate 37. Al riguardo, si segnala che, in occasione di un convegno organizzato a Milano da Unione fiduciaria, il , taluni rappresentanti del Ministero dell Economia e delle Finanze hanno ritenuto opportuno, in via cautelativa, Ovvero alla data in cui, ex art. 6 co. 1 del DM , sono cessate le attività delle Direzioni Territoriali dell Economia e delle Finanze, con riallocazione delle stesse alle Ragionerie territoriali dello Stato. La disponibilità da parte dell Agenzia dei detti dati consentirà analisi del rischio più approfondite e consentirà selezioni più accurate dei soggetti a maggiore rischio evasione e frode con conseguente maggiore incisività dell azione di contrasto degli illeciti fiscali e maggiore efficacia dell attività di accertamento (così la Relazione illustrativa del DL 201/2011, sub art. 12). Cfr. Forte N. All Agenzia delle entrate le segnalazioni dei professionisti sulle infrazioni per l uso del contante, Corriere Tributario, 5, 2012, p. 347 e 351, Meoli M. Contanti: violazioni comunicate solo alle Ragionerie territoriali dello Stato, Il Quotidiano del Commercialista, e Russo P. L utilizzo a fini fiscali dei dati antiriciclaggio anche alla luce delle novità introdotte dal Decreto «Salva Italia», Il fisco, 4, 2012, 1, p. 527, nota 20. Cfr. Bartelli C. Stretta contanti: bancomat per tutti, Italia Oggi, , p. 16, Borzi N. Contrasto al «cash» più serrato, Il Sole - 24 Ore, , p. 25, De Angelis L. Professioni, rischio sui contanti, Italia Oggi, , p. 24 e Meoli M. Sempre più basso il limite all uso del contante, Il Quotidiano del Commercialista, Peraltro in assenza di qualsiasi indicazione operativa al riguardo. Schede di Aggiornamento on line

10 10 che i soggetti obbligati procedano al doppio invio. È stata, tuttavia, annunciata una nota interpretativa che potrebbe far carico alle Ragionerie territoriali dello Stato di procedere all invio della comunicazione all Agenzia delle Entrate 38. Modalità di comunicazione La comunicazione in questione può essere redatta in carta libera ed inviata tramite raccomandata A/R. In essa occorre trascrivere: caratteristiche dell infrazione; generalità del soggetto (o dei soggetti) che ha (o che hanno) commesso l infrazione; generalità del segnalante; circostanze in cui il segnalante ha preso atto dell infrazione 39. Comunicazione e segnalazione di operazione sospetta La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell infrazione è un operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell art. 41 co. 1 del DLgs. 231/2007 ovvero come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 51 co. 3 del DLgs. 231/2007). Competenza in relazione a singoli rilievi superiori a ,00 euro La circ. Min. Economia e Finanze n. 2 ha precisato che le sedi delle Ragionerie territoriali dello Stato competenti alla trattazione di posizioni relative a contestazioni corrispondenti a singoli rilievi superiori a ,00 euro (non oblabili 40 ) sono individuate in solo 6 specifiche Ragionerie territoriali dello Stato (Roma, Milano, Napoli, Genova, Bologna e Bari) tra le 22 sedi totali 41. Esse trattano altresì le violazioni di cui agli artt. 50 e 51 del DLgs. 231/2007, in materia di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia e, soprattutto, di omessa comunicazione da parte dei soggetti obbligati (a prescindere dai relativi importi). In questi contesti osserva la circ. Min. Economia e Finanze n. 2 riferendosi (o almeno così sembrerebbe) a tutte le violazioni di cui sopra e, quindi, anche a quelle relative all omessa comunicazione delle violazioni da parte dei soggetti obbligati il decreto sanzionatorio viene redatto dopo l esame della Commissione consultiva di cui all art. 1 del DPR n A tali fini, le sedi competenti delle Ragionerie territoriali dello Stato dovranno inviare alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro 42, per ogni posizione, una relazione dettagliata del processo verbale di contestazione, delle prove documentali e delle memorie difensive pervenute, nonché dell eventuale audizione 43. Su tali basi la Commissione emette un parere obbligatorio ma non vincolante per ciascuna posizione 44. I procedimenti per infrazioni di valore superiore a ,00 euro, ma composti da più rilievi inferiori o pari a ,00 euro, per i quali, nel processo verbale di contestazione sia stata concessa alle parti la possibilità di chiudere il procedimento con oblazione, possono essere svolti in ogni sede delle 22 Ragionerie territoriali dello Stato Cfr. Ursino G. Infrazioni al contante notizie da semplificare, Il Sole - 24 Ore, , p. 37 e Vedana F. Doppia segnalazione sui contanti, Italia Oggi, , p. 32. Cfr. De Angelis L. L antiriciclaggio cambia indirizzo, Italia Oggi, , p. 29. Nella tabella allegata alla circolare ci si riferisce, in particolare, alle violazioni di cui all art. 49 co. 1, 5 e 7 del DLgs. 231/2007 di importo superiore a ,00 euro (ovvero a quelle in materia di contanti, assegni bancari e postali e di assegni circolari, vaglia postali e cambiari). Per i relativi ambiti territoriali si veda la tabella riportata alla fine del presente paragrafo. Presso la quale è incardinata la suddetta Commissione. Sul tema si veda il successivo 6. La circolare indica le sei sedi specificate come competenti alla trattazione di violazioni singolarmente superiori a ,00 euro. Non è chiaro, quindi, se le comunicazioni delle violazioni per importi superiori a ,00 euro debbano essere effettuate direttamente a tali sedi ovvero se le comunicazioni debbano essere effettuate comunque seguendo le indicazioni fornite dal DM , fermo restando che la trattazione di quelle relative ad importi singolarmente superiori a ,00 euro avverrà esclusivamente ad opera delle sei specificamente indicate dalla circ. Min. Economia e Finanze n. 2. Schede di Aggiornamento on line

11 11 RTS Genova Bologna Roma Napoli Milano Bari AMBITI TERRITORIALI 45 (per violazioni dell art. 49 co. 1, 5 e 7 del DLgs. 231/2007 di importo superiore a ,00 euro e per violazioni degli artt. 50 e 51 del DLgs. 231/2007) Liguria - Piemonte - Valle d Aosta Emilia Romagna - Toscana - Umbria Lazio - Sardegna - Abruzzo Campania - Calabria - Sicilia - Basilicata Lombardia - Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige Puglia - Molise Prelievi e versamenti La circ. Dipartimento Tesoro Min. Economia e Finanze n in occasione dell abbassamento del limite all utilizzo del contante da 5.000,00 a 2.500,00 euro aveva precisato che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiori ai limiti in esame non concretizzano automaticamente una violazione. Esse, pertanto, non comportano l obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra. Obbligo che si configura solo quando concreti elementi inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi. La precisazione si era resa necessaria dal momento che numerose banche avevano provveduto a comunicare la condotta al Ministero dell Economia e delle Finanze e, in taluni casi, anche ad effettuare la segnalazione dell operazione come sospetta di riciclaggio alla UIF. Questa erronea modalità operativa è stata riscontrata anzi parrebbe essersi ulteriormente diffusa in seguito all entrata in vigore dei nuovi limiti all utilizzo del contante 46. Ciò ha indotto, sia l ABI, con lettera circolare prot. ULG/ , che il Ministero dell Economia e delle Finanze, con la circ n. 2, a sottolinearne la non conformità rispetto al dato normativo, richiamando, in entrambi i casi, quanto già precisato dalla circ. Min. Economia e Finanze n Nella lettera circolare ABI, in particolare, si afferma: In altri termini non può opporsi diniego alle predette operazioni di versamento e di prelievo in contanti richieste dal cliente. Ciò in quanto, come evidenziato, non concretizzano automaticamente una violazione. Esse, pertanto, non comportano l obbligo di effettuare la comunicazione alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato. Obbligo che si configura solo quando concreti elementi inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi. In relazione a tale ultimo profilo, autorevole dottrina 49 ha sottolineato come la sussistenza dei concreti elementi potrebbe verificarsi in rari casi. Si pensi, ad esempio, al versamento di contante sopra la soglia da parte di un soggetto su conto di altro titolare non munito di delega ovvero alla consegna di contante ad un cliente di fronte alla presentazione, da parte di quest ultimo, di fatture commerciali che egli intende saldare per importi superiori a 1.000,00 euro 50. Segnalazione di operazioni sospette Occorre, peraltro, ricordare come costituisca elemento di sospetto e, in quanto tale, rilevante ai fini non della comunicazione alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, ma della segnalazione dell operazione alla UIF: in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti; in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a ,00 euro Come evidenziato da De Angelis L., Feriozzi C. Violazioni, destinazione obbligata, Italia Oggi, , p. 30, probabilmente a causa di un refuso, è stata tralasciata la regione Marche. Essa, peraltro, dovrebbe far capo alla sede di Bologna, come previsto nella tabella allegata al DM Cfr. Bartelli C. Guerra del contante sotto l albero, Italia Oggi, , p. 25. Cfr. Bartelli C. I prelievi senza paletti, Italia Oggi, , p. 26 e Razzante R. Prelievi e versamenti in banca senza tetto, Il Sole - 24 Ore, , p. 23. Cfr. anche la circ. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 1. Razzante R. Prelievi e versamenti in banca senza tetto, Il Sole - 24 Ore, , p. 23. Forte N. All Agenzia delle entrate le segnalazioni dei professionisti sulle infrazioni per l uso del contante, Corriere Tributario, 5, 2012, p. 349, peraltro, rileva che, nonostante la chiara interpretazione fornita dall anzidetta circolare, le banche continuino in alcuni casi a mantenere un comportamento non conforme al documento di prassi. È frequente che il cliente sia tenuto a fornire una serie innumerevole di chiarimenti per completare l operazione di prelevamento oltre la soglia di euro. Art. 41 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 231/2007, inserito dall art. 36 co. 1 lett. b) del DL 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010. Schede di Aggiornamento on line

12 12 In ordine a tale specificazione normativa, la circ. Min. Economia e Finanze n ha precisato che i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette devono: valutare con attenzione le nuove ipotesi normativamente indicate; raffrontarle con il profilo soggettivo del cliente o dell effettivo beneficiario dell operazione, al pari di quanto accade con gli altri indici di anomalia. In pratica, è esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione (ovvero non è introdotto alcun automatismo ). La mera ricorrenza dell indicatore in questione non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione, rimanendo indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva. 3 ASSEGNI È stato ridotto da un importo pari o superiore a 2.500,00 euro ad un importo pari o superiore a 1.000,00 euro il limite a partire dal quale: gli assegni bancari e postali devono recare la clausola di non trasferibilità; gli assegni circolari non possono essere richiesti per iscritto dal cliente senza clausola di non trasferibilità. Il DL 201/2011 convertito apporta modifiche anche in materia di: assegni bancari e postali; assegni circolari, vaglia postali e cambiari. 3.1 ASSEGNI BANCARI E POSTALI Quanto agli assegni bancari e postali, occorre ricordare che essi sono rilasciati dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente, tuttavia, può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli in forma libera, pagando per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro 52. Il DL 201/2011 convertito interviene sull art. 49 co. 5 del DLgs. 231/2007 precisando che tali assegni devono recare non solo l indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00 euro). Profili sanzionatori In caso di violazione di tale disposizione trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall 1% al 40% dell importo trasferito (art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007) 53. Analogamente a quanto previsto per le violazioni relative all utilizzo del contante, inoltre, ai sensi dell art. 58 co. 7-bis primo periodo del DLgs. 231/ , la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro. La sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a ,00 euro 55 ; si va, quindi, dal 5% al 40% dell importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI Gli assegni circolari, nonché i vaglia postali e cambiari, sono emessi con indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di non trasferibilità (art. 49 co. 7 del DLgs. 231/2007). Il DL 201/2011 convertito precisa che i clienti possono richiederne per iscritto il rilascio senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00 euro), pagando, per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro (art. 49 co. 8 e 10 del DLgs. 231/2007) Così dispone l art. 49 co. 4 e 10 del DLgs. 231/2007. Sturzo G., cit., p. 426, sottolinea come l autore dell illecito sia l emittente il titolo, cioè il traente. Occorre, peraltro, valutare anche la posizione del beneficiario del titolo o del soggetto che abbia la detenzione dello stesso privo dei requisiti obbligatori. Ed, infatti, la circ. Min. Economia e Finanze n. 2, 3, sottolinea come sia il traente che il beneficiario siano responsabili della negoziazione di un assegno senza clausola. Comma inserito dall art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010. Ex art. 58 co. 7-bis secondo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010. Cfr. la circ. Min. Economia e Finanze n Schede di Aggiornamento on line

13 13 Profili sanzionatori Anche per la violazione di tali disposizioni trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall 1% al 40% dell importo trasferito (art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007) 57. Anche in tal caso: la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro 58 ; la sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a ,00 euro 59. Si va, quindi, dal 5% al 40% dell importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro PLURALITÀ DI ASSEGNI UTILIZZATI IN RELAZIONE ALLA MEDESIMA TRANSAZIONE La circ. Min. Economia e Finanze n in relazione alle novità apportate in materia dal DL 78/2010 (riduzione della soglia da ,00 a 5.000,00 euro) ha precisato che gli assegni utilizzati anche per la medesima transazione non sono cumulabili ai fini del calcolo dell importo totale del trasferimento (la soglia, quindi, è intesa per ciascun assegno). Tale chiarimento è stato confermato dalla circ. Min. Economia e Finanze n. 2, ASSEGNI EMESSI ALL ORDINE DEL TRAENTE Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell art. 49 co. 6 del DLgs. 231/2007, gli assegni bancari e postali emessi all ordine del traente (a me medesimo o a me stesso), qualunque sia l importo, non possono circolare, potendo essere girati unicamente per l incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. (cfr. la circ. Min. Economia e Finanze n. 2, 1) 61. Anche per la violazione di tale disposizione trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall 1% al 40% dell importo trasferito (art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007) e: la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro 62 ; la sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a ,00 euro 63. Si va, quindi, dal 5% al 40% dell importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro LIBRETTI AL PORTATORE Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00 euro). I libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il Novità analoghe a quelle fino ad ora esaminate riguardano anche i libretti di deposito bancari o postali al portatore. 4.1 SALDO DEI LIBRETTI È stabilito, in primo luogo, che il loro saldo non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro (e non più a 2.500,00 euro) L autore dell illecito è colui che emette l assegno circolare senza le indicazioni obbligatorie. Sarà, quindi, responsabile il cassiere dell istituto di credito, ma anche colui che ha richiesto il titolo, emesso in modo irregolare, e che lo utilizzi. Così Sturzo G., cit., p Ai sensi dell art. 58 co. 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010. Ex art. 58 co. 7-bis secondo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010. Cfr. la circ. Min. Economia e Finanze n Cfr. anche Santacroce B. Per i contanti un tetto anti-evasione, Il Sole - 24 Ore, , p. 4. Ai sensi dell art. 58 co. 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010. Ex art. 58 co. 7-bis secondo periodo del DLgs. 231/2007, come inserito dall art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010. Cfr. la circ. Min. Economia e Finanze n Art. 49 co. 12 del DLgs. 231/2007, come modificato dall art. 12 co. 1 del DL 201/2011 convertito. Schede di Aggiornamento on line

14 14 Disciplina sanzionatoria La violazione di tale prescrizione implica l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo, con un minimo di 3.000,00 euro (art. 58 co. 2 e 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007) 66. Ipotesi aggravate relative al saldo dei libretti al portatore Con riguardo ai libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a ,00 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50% (art. 58 co. 2 e 7-bis terzo periodo del DLgs. 231/2007). Quindi, si applica la sanzione dal 20% al 40% del saldo ove questo sia compreso tra 1.000,00 e ,00 euro, con un minimo di 3.000,00 euro, e la sanzione dal 30% al 60% del saldo ove questo sia superiore a ,00 euro. 4.2 DISCIPLINA TRANSITORIA I libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti (ovvero il loro saldo deve essere ridotto nel suddetto limite 67 ) entro il Così dispone l art. 49 co. 13 del DLgs. 231/2007 come modificato dall art. 12 co. 1 del DL 201/2011 convertito 69. Disciplina sanzionatoria Prima della conversione in legge del DL 201/2011, in caso di violazione dell art. 49 co. 13 del DLgs. 231/2007 come modificato dal DL medesimo, il possessore dei libretti avrebbe rischiato di incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo con un minimo di 3.000,00 euro (ex art. 58 co. 3 e 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007), nel caso in cui il saldo fosse risultato compreso tra 1.000,00 e ,00 euro, e dal 15% al 30% del saldo, nel caso in cui il saldo fosse risultato superiore a ,00 euro (ex art. 58 co. 3 e 7-bis terzo periodo del DLgs. 231/2007). In sede di conversione in legge, però, si è precisato che, per i libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro, nel caso di mancata estinzione ovvero di mancata riduzione del saldo ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il , la sanzione sarà pari al saldo del libretto stesso ove questo sia inferiore a 3.000,00 euro 70. Ne consegue che la violazione della disposizione in esame determinerà una sanzione amministrativa pecuniaria: pari al saldo del libretto, se di importo inferiore a 3.000,00 (art. 58 co. 7-bis ultimo periodo del DLgs. 231/ ); dal 10% al 20% del saldo con un minimo di 3.000,00 euro (ex art. 58 co. 3 e 7-bis primo periodo del DLgs. 231/2007), nel caso di saldo compreso tra 3.000,00 e ,00 euro; dal 15% al 30% del saldo, nel caso in cui esso sia superiore a ,00 euro (ex art. 58 co. 3 e 7-bis terzo periodo del DLgs. 231/2007) 72. Trasferimento dei libretti al portatore Queste sanzioni trovano applicazione anche quando, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente non comunichi, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario, l accettazione di questi e la data del trasferimento (ex art. 49 co. 14 del DLgs. 231/2007) 73. Il nuovo ultimo periodo dell art. 58 co. 7-bis del DLgs. 231/2007, inserito in sede di conversione in legge del DL 201/2011, infatti, fissa questa modalità di calcolo della sanzione con riguardo a tutte le violazioni contemplate dall art. 58 co. 3 del DLgs. 231/2007 e, quindi, sia a quelle del co. 13 dell art. 49 (in ordine alla estinzione dei Autore dell illecito è chiunque possieda libretti al portatore per importi superiori al limite. C è, però, da chiedersi, se la dizione della norma non intenda includere nella responsabilità anche l operatore bancario, o postale, che abbia emesso un libretto con un saldo pari o superiore alla soglia di punibilità ; così Sturzo G., cit., p Sembra, peraltro, possibile ovviare a tali adempimenti tramite la trasformazione dei libretti in questione in nominativi. Cfr. Santacroce B. Si abbassa il limite all uso del contante, Il Sole - 24 Ore, Le Guide del Professionista, , p. 9. Cfr. la circ. Min. Economia e Finanze n. 2, 2. La data del , in particolare, è stata inserita in sede di conversione in legge. Il testo originario del DL 201/2011, infatti, recava la data del Cfr. Meoli M. Sempre più basso il limite all uso del contante, Il Quotidiano del Commercialista, e Razzante R. Limiti ai contanti per prestiti e donazioni, Il Sole - 24 Ore, , p. 14. Cfr. la circ. Min. Economia e Finanze n. 2, 2. Periodo aggiunto dall art. 12 co. 1-bis del DL 201/2011 (comma inserito in sede di conversione nella L. 214/2011). Con obbligo per l intermediario finanziario che accerti l infrazione di comunicarla (ex art. 51 co. 1 e 2 del DLgs. 231/2007) alla competente Ragioneria territoriale dello Stato. Cfr. Sturzo G., cit., p Cfr. i co. 3 e 7-bis ultimo periodo dell art. 58 del DLgs. 231/2007. Schede di Aggiornamento on line

15 15 libretti con saldo superiore a 1.000,00 euro entro il ) che a quelle del co. 14 (sugli eventuali trasferimenti senza le necessarie comunicazioni). 4.3 LIMITI AL TRASFERIMENTO DEI LIBRETTI AL PORTATORE CON SALDO SUPERIORE ALLA SOGLIA Si ricorda, infine, come la circ. Min. Economia e Finanze n abbia precisato, in relazione alle novità apportate in materia dal DL 78/2010, che i libretti al portatore con saldo pari o superiore alla soglia di 5.000,00 euro, da estinguere o ricondurre sotto la soglia entro il , avrebbero potuto essere trasferiti prima di tale data a condizione di essere stati riportati ad un saldo inferiore a 5.000,00 euro. Analogamente si dovrebbe ragionare per i libretti al portatore aventi un saldo pari o superiore alla soglia di 1.000,00 euro, da estinguere o ricondurre sotto la soglia entro il Si evidenzia, inoltre, come, a regime, dal momento che i libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro sono destinati ad estinguersi, la previsione di cui all art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007 che vieta il trasferimento tra soggetti diversi anche di libretti al portatore il cui importo sia pari o superiore alla predetta soglia si applicherà solo in caso di trasferimento di più libretti al portatore per un importo complessivo pari o superiore a 1.000,00 euro MONEY TRANSFER Anche ai money transfer trova applicazione la nuova soglia, che ne consente l utilizzazione per importi inferiori a 1.000,00 euro. Il co. 4-bis ultima parte dell art. 2 del DL 138/2011 (comma introdotto in sede di conversione nella L. 148/2011) ha disposto l abrogazione dei co. 18 e 19 dell art. 49 del DLgs. 231/2007, relativi ai c.d. circuiti money transfer DISCIPLINA ABROGATA L art. 49 co. 18 del DLgs. 231/2007 vietava il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000,00 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalevano di agenti in attività finanziaria 76. Il successivo co. 19, invece, stabiliva che il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000,00 euro e inferiori a 5.000,00 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalevano, era consentito solo se il soggetto che ordinava l operazione consegnava all intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante. In pratica, andava compilato un modulo d ordine più articolato (di quello già utilizzato per gli invii fino a 2.000,00 euro), che conteneva la dichiarazione dello scopo dell operazione, dei dati del destinatario, della professione e del reddito del soggetto che inviava (il sender, nel linguaggio tecnico) Pertanto, qualora un soggetto intenda effettuare un trasferimento di due o più libretti al portatore il cui saldo (di ogni libretto) non superi l importo di 999,99 euro, ma il cui valore complessivo sia superiore alla predetta soglia, dovrà osservare il cd. obbligo di canalizzazione. In pratica l operazione dovrà essere effettuata tramite una banca o un ufficio postale in presenza degli esponenti dell istituto. Le parti interessate richiederanno il rilascio di opportuna attestazione certificante il trasferimento avvenuto. L attestazione rilasciata dovrà essere conservata da parte dei medesimi soggetti. Il cessionario, cioè il nuovo portatore, dovrà successivamente produrre l attestazione alla banca o all ufficio postale emittente il libretto e/o i titoli in sede di estinzione degli stessi. La mancata esibizione di detta attestazione in sede di estinzione non preclude la fattibilità dell operazione. Tuttavia la banca o l ufficio postale dovranno comunicare l infrazione in quanto il precedente trasferimento sarebbe avvenuto senza avvalersi di un intermediario ; così Forte N. All Agenzia delle entrate le segnalazioni dei professionisti sulle infrazioni per l uso del contante, Corriere Tributario, 5, 2012, p Il servizio di money transfer è eseguito principalmente da due circuiti internazionali (Western Union e Money Gram), insieme con intermediari minori, ed è utilizzato soprattutto da lavoratori immigrati per il trasferimento di denaro nei propri Paesi di origine. Cfr. Conforti G. Invii congrui alla capacità economica, in Gli speciali norme e tributi, Il Sole - 24 Ore, , p. 22 e Thione M., Corradini D. Recepimento della III Direttiva antiriciclaggio. Tra importanti novità e dubbi applicativi, Il fisco, 38, 2007, 1, p Il divieto non si applicava nei confronti della moneta elettronica di cui all art. 25 co. 6 lett. d) del DLgs. 231/2007, che rinvia all art. 1 co. 2 lett. h-ter) del DLgs. 385/93. Cfr. Razzante R. Pagamenti in contanti inferiori a 5mila euro, in Gli speciali norme e tributi, Il Sole - 24 Ore, , p. 23. Schede di Aggiornamento on line

16 16 Ambito di operatività del limite In ordine a tale disciplina, la circ. Min. Economia e Finanze n aveva precisato che il divieto di trasferimento contemplato dai due commi richiamati era riferibile unicamente all operatività connessa con l invio di fondi (operazioni to send ) e non con la loro ricezione. 5.2 SANZIONI La violazione delle prescrizioni di cui sopra (contenute nei co. 18 e 19 dell art. 49 del DLgs. 231/2007) era punita con la sanzione pecuniaria amministrativa dal 20% al 40% dell importo trasferito (art. 58 co. 4 del DLgs. 231/2007). 5.3 ABROGAZIONE Come evidenziato, l art. 2 co. 4-bis ultima parte del DL 138/2011 comma introdotto in sede di conversione nella L. 148/2011 ha abrogato i co. 18 e 19 dell art. 49 del DLgs. 231/ Ne consegue che anche ai money transfer si applica la soglia generale che ne consente l utilizzazione per importi ora inferiori a 1.000,00 euro, senza obblighi di documentazione IMPOSTA DI BOLLO Si tenga presente, inoltre, che il co. 35-octies dell art. 2 del DL 138/2011 (inserito in sede di conversione nella L. 148/2011) ha istituito un imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all estero anche attraverso agenzie di money transfer (nonché attraverso gli istituti bancari ed altri agenti in attività finanziaria). L imposta è dovuta in misura pari al 2% dell importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3,00 euro. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO La circ. Min. Economia e Finanze n. 2 ( 3) descrive le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio attivato dalla comunicazione delle infrazioni. La circ. Min. Economia e Finanze n. 2, 3, si sofferma, inoltre, sulle fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio attivato dalla comunicazione effettuata, ex art. 51 del DLgs. 231/2007, dai soggetti, istituzionali o privati 81, a ciò obbligati. Il procedimento è suddiviso nelle seguenti fasi: contestazione (e decadenza); istruttoria; decretazione; notifica; esecuzione 82. Nuclei antiriciclaggio Il Nucleo deputato allo svolgimento del procedimento deve essere coordinato da un responsabile, che funge anche da referente nei confronti del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato. Lo stesso dovrebbe rivestire anche il ruolo di revisore degli atti a valenza esterna tipici del procedimento (ad esempio, contestazione e decreto sanzionatorio), che sono a firma del Direttore o di un sostituto facente funzione Il legislatore, peraltro, ha omesso l abrogazione della disciplina sanzionatoria connessa ai co. 18 e 19 dell art. 49 del DLgs. 231/2007 ovvero dell art. 58 co. 4 del DLgs. 231/2007. Cfr. Razzante R. Uso eccessivo del contante senza sanzioni in agosto, Il Sole - 24 Ore, , p. 13. Cfr. Stroppa V. Operazioni oltre soglia, sanzioni ko tra il 13 e il 31 agosto 2011, Italia Oggi, , p. 31. La circolare cita l Agenzia delle Entrate, l Agenzia delle Dogane, Equitalia, gli istituti bancari, Poste Italiane S.p.A., i notai ed altre categorie di professionisti. Tra questi, si ricorda, sono compresi anche i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Sul tema si vedano: De Angelis L., Feriozzi C. Violazioni, destinazione obbligata, Italia Oggi, , p. 30 e De Vivo A. Limite al contante, sanzioni «in cinque fasi», Il Quotidiano del Commercialista, Così la circ. Min. Economia e Finanze n. 2, 6, che raccomanda, inoltre, di istituire nelle grandi sedi una casella di posta Schede di Aggiornamento on line

17 CONTESTAZIONE (E DECADENZA) Con riguardo alla fase della contestazione, viene precisato che le Ragionerie territoriali dello Stato cui sono inviate le comunicazioni relative alle violazioni hanno 90 giorni, dal protocollo di arrivo della segnalazione, per procedere alla contestazione, nel caso in cui le segnalazioni siano complete e procedibili. Interruzione dei termini Questo periodo può essere interrotto quando l ufficio ha bisogno di chiedere dettagli o precisazioni sull operazione, dal momento che i dati ricevuti risultano incompleti o illeggibili; con riapertura dei termini di decadenza dalla ricezione di tutti i dati necessari. Allo stesso modo, quando l istruttoria richiede un lasso di tempo congruo per determinare l accertamento definitivo dell ipotesi di violazione 84, la decadenza corrisponde al periodo che intercorre tra la data in cui si forma il convincimento definitivo e quella di avvenuta notifica alla parte 85. Contestazione da parte della Guardia di Finanza La contestazione delle violazioni in questione potrebbe essere effettuata anche da Nuclei della Guardia di Finanza. In tali casi, ai fini dell apertura del conseguente fascicolo, occorre considerare i seguenti elementi: possibile decadenza della notifica alla parte (se questa non abbia già firmato in pari data il verbale); eventuale prescrizione delle violazioni contestate; corretta impostazione giuridica delle responsabilità (con riguardo ad obbligati, ipotesi di concorso e di solidarietà); completezza dell eventuale documentazione probante allegata al processo verbale (estratti delle scritture societarie, fatture o dichiarazioni delle parti); esatta identificazione dell infrazione contestata; inserimento, ove previsto, della possibilità di oblazione ISTRUTTORIA Successivamente alla contestazione, il reo ha la possibilità di: inviare memorie difensive o chiedere un audizione presso la competente Ragioneria territoriale dello Stato. Termini Tale facoltà deve essere esercitata entro 30 giorni dalla notifica. Tuttavia osserva la circ. Min. Economia e Finanze n. 2, 3 su questi termini si è sempre concessa dilazione per consentire alla parte una piena difesa. 6.3 DECRETAZIONE Espletate le modalità che garantiscono la piena partecipazione al procedimento dell interessato ed acquisiti gli eventuali ulteriori elementi necessari, si procede a decretare la sanzione o il proscioglimento nel merito o l archiviazione per motivi procedurali (ad esempio, per prescrizione/decadenza) elettronica certificata dedicata ai quesiti, nonché di inserire nei moduli di contestazione i riferimenti del responsabile del procedimento ed il numero di telefono dove sia possibile reperire informazioni sullo stato dell istruttoria e tramite il quale le parti possano chiedere appuntamento per essere sentiti ai sensi dell art. 18 della L. 689/81. Ad esempio, nel caso di invio delle scritture contabili da parte dell Agenzia delle Entrate. A tal riguardo la circ. Min. Economia e Finanze n. 2, 3 ricorda che i libri e le scritture contabili delle imprese fanno prova contro l imprenditore (ex art c.c.); la contestazione, dunque, è ipotizzabile per le società verificate, ma sostenibile verso le società controparte solo si vi siano documenti sottoscritti e prodotti anche da quest ultima. Alla luce della giurisprudenza intervenuta in materia, la circ. Min. Economia e Finanze n. 2, 3, evidenzia l opportunità, in relazione ad un istruttoria che superi i 90 giorni, che l amministrazione che effettua la contestazione provveda alla predisposizione di un adeguata documentazione che dimostri la necessità del maggior tempo utilizzato. Tali elementi sottolinea la circ. Min. Economia e Finanze n. 2, 3 devono chiaramente essere contenuti anche nelle contestazioni che vengono prodotte e notificate dalle Ragionerie territoriali dello Stato, in base alle segnalazioni di infrazioni pervenute. Schede di Aggiornamento on line

18 18 Necessità di congrua ed esaustiva motivazione Il tutto deve essere corredato da congrua ed esaustiva motivazione, fornendo elementi di risposta alle eventuali deduzioni prodotte dalla parte. Parere della Commissione consultiva In presenza di violazioni contestate singolarmente superiori a ,00 euro 87, il decreto viene redatto dopo l esame della Commissione consultiva 88, che si conclude con un parere obbligatorio, ma non vincolante, ai sensi dell art. 60 del DLgs. 231/ NOTIFICA Il provvedimento sanzionatorio deve essere notificato entro i termini di prescrizione (cinque anni dalla notifica della contestazione agli autori della violazione). Questi termini sono opponibili dalla parte ed altresì rilevabili d ufficio e costituiscono un giustificato motivo di revoca del decreto in sede di eventuale ricorso. 6.5 ESECUZIONE Dopo la notifica, si attende la scadenza dei termini di impugnabilità dinanzi al Tribunale 90 del luogo in cui è stata commessa la violazione (30 giorni ovvero 60 nel caso di soggetto residente all estero 91 ). Scaduti i termini per la presentazione del riscorso (ovvero nel caso di presentazione del ricorso nei termini, ma in assenza di sospensione da parte del giudice per mancanza di gravi motivi) l ufficio deve inviare un sollecito di pagamento prima di procedere ad iscrizione a ruolo dell importo della violazione tramite Equitalia. 7 OBLAZIONE L art. 60 co. 2 del DLgs. 231/2007 rende applicabile l istituto dell oblazione solo per le violazioni dell art. 49 co. 1, 5 e 7 del DLgs. 231/2007 ovvero alle violazioni relative ai limiti di utilizzo del denaro contante ed all emissione di assegni bancari, postali e circolari il cui importo non sia superiore a ,00 euro. Appare opportuno ricordare che l art. 60 co. 2 del DLgs. 231/2007 rende applicabile l istituto dell oblazione di cui all art. 16 della L. 689/81; ai sensi di tale disposizione è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Questa soluzione è da prendere in seria considerazione soprattutto alla luce di quanto precisato dalle circ. Min. Economia e Finanze n e n. 2, 2, che, a tali fini, non attribuiscono rilievo alla sanzione minima di 3.000,00 euro. Ne deriva, ad esempio, che la violazione per il pagamento in contanti di un importo pari a 2.500,00 euro potrebbe essere sanata con un esborso di 50,00 euro (il 2% dell importo trasferito ovvero il doppio del minimo edittale) 92. Tale istituto, però, trova applicazione solo per le violazioni dell art. 49 co. 1, 5 e 7 del DLgs. 231/2007 ovvero per le violazioni relative ai limiti di utilizzo del denaro contante ed all emissione di assegni bancari, postali e circolari il cui importo non sia superiore a ,00 euro (cfr. la circ. Min. Economia e Finanze n. 2, 2) Come evidenziato nel precedente Prevista dall art. 1 del DPR n La Commissione consultiva ricorda, inoltre, la circ. Min. Economia e Finanze n. 2, 3 ha, nel corso della sua attività, formulato alcuni pareri di massima, per le categorie di violazioni di importo inferiore a ,00 euro, da utilizzarsi come riferimenti per la decretazione, fermo restando il limite minimo di 3.000,00 euro per le violazioni commesse dopo il Ai sensi dell art. 6 co. 4 lett. e) ed f) del DLgs. 150/2011, l Autorità giudiziaria competente per le opposizioni in materia valutaria e di antiriciclaggio è il Tribunale e non il Giudice di pace. Il ricorso va notificato all Amministrazione e non all Avvocatura dello Stato. Cfr. De Angelis L. Assegni post datati, destino incerto, Italia Oggi, , p. 12 e De Angelis L., Feriozzi C. Stretta sui movimenti di contanti, Italia Oggi, , p. 9. Il pagamento in misura ridotta, inoltre, non è esercitabile da chi si sia già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell art. 49 Schede di Aggiornamento on line

19 19 Esclusione dall oblazione per la omessa comunicazione dei professionisti L art. 60 co. 2 del DLgs. 231/2007 non contempla tra le violazioni suscettibili di essere definite tramite oblazione anche quelle di omessa comunicazione da parte dei professionisti delle infrazioni rilevate ex art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007. In tal caso, quindi, la nuova disciplina è connotata da particolare rigore. Si ipotizzi il caso di mancata comunicazione di una fattura di 6.000,00 euro, pagata in contanti e registrata in contabilità ordinaria: sulla base delle regole vigenti anteriormente alle novità recate dall art. 20 co. 2 lett. b) del DL 78/2010, si sarebbe corso il rischio di una sanzione minima di 180,00 euro, senza possibilità di ricorrere alla oblazione. Tale minimo è ora di 3.000,00 euro 94, sempre senza possibilità di ricorrere alla oblazione. 8 LIMITI ALL APPLICAZIONE DELLE SANZIONI Non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il ed il e riferite alle nuove limitazioni d importo. La L. 122/2010, di conversione del DL 78/2010, in occasione dell abbassamento dei limiti in questione da ,00 a 5.000,00 euro, aveva escluso 95 l applicazione delle sanzioni comminate per la violazione dei co. 1, 5, 8 96, 12 e 13 dell art. 49 commesse nel periodo dal (data di entrata in vigore del DL 78/2010) al , e riferite alle nuove limitazioni di importo. Al fine di ovviare alla limitata conoscenza delle novità introdotte con decorrenza immediata dal DL 78/2010, infatti, il legislatore era intervenuto ex post precludendo la sanzionabilità delle violazioni commesse nel primo periodo di applicazione dei nuovi limiti. La sanatoria preservava comunque la perseguibilità delle violazioni commesse sempre nel periodo / ma per importi pari o superiori alla previgente soglia di ,00 euro 97. Analoga disposizione non era stata inserita nel DL 138/2011, in occasione dell abbassamento dei limiti in questione da 5.000,00 a 2.500,00 euro. A fronte di ciò era stato immediatamente sottolineato come sarebbe stato ragionevole riproporla anche in relazione alle violazioni dei nuovi limiti in sede di conversione in legge del DL 138/ Il legislatore ha recepito tali istanze. Il co. 4-bis prima parte dell art. 2 del DL 138/2011, inserito in sede di conversione nella L. 148/2011, infatti, ha escluso l applicazione delle sanzioni per le violazioni esaminate commesse nel periodo dal al e riferite alle nuove limitazioni d importo. Restavano, invece, sanzionabili le violazioni commesse nel suddetto periodo per importi pari o superiori alla precedente soglia di 5.000,00 euro 99. Come evidenziato in premessa, allo stesso modo si è proceduto in occasione del più recente abbassamento dei limiti a 1.000,00 euro. Infatti, seppure essi risultino in vigore dal , in sede di conversione in legge del DL 201/2011 si è precisato che non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il ed il e riferite alle nuove limitazioni d importo 100 (ovvero comprese tra 1.000,00 e 2.499,99 euro) 101. co. 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell atto di contestazione concernente l illecito per cui si procede (art. 60 co. 2 ultimo periodo del DLgs. 231/2007). 94 Cfr. De Angelis L. Contanti e assegni: per i professionisti, sanzioni minime moltiplicate per 15, Il Quotidiano del Commercialista, Attraverso l inserimento del co. 2-bis nel corpo dell art. 20 del DL 78/ Questo comma, tuttavia, si limita a stabilire che il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore alla soglia limite possono essere richiesti per iscritto, dal cliente, senza clausola di trasferibilità. Ad essere sanzionato dall art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007, invece, è la violazione del precedente co. 7, ai sensi del quale gli assegni circolari (i vaglia postali e cambiari) sono emessi con l indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 97 Cfr. circ. Min. Economia e Finanze n ; si veda anche Barbato G. Giro di vite sulle operazioni in contanti: vietate le transazioni oltre i 5mila euro, Guida alle novità fiscali, La manovra correttiva, 8, 2010, p Cfr. De Angelis L. Assegni post datati, destino incerto, Italia Oggi, , p Cfr. Pellegrino S., Valcarenghi G. Per l aumento delle entrate l opzione è la tracciabilità, Guida Normativa on line, 168, 2011, p. 1 e Razzante R. Uso eccessivo del contante senza sanzioni in agosto, Il Sole - 24 Ore, , p Art. 12 co. 1 secondo periodo del DL 201/2011, inserito in sede di conversione in legge. 101 Cfr. la circ. Min. Economia e Finanze n. 2, 2. Si veda anche la circ. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 1. Schede di Aggiornamento on line

20 20 9 ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO ALL USO DEL CONTANTE Il DL 201/2011 convertito prevede anche ulteriori misure di contrasto all uso del contante. È disposto, tra l altro, che stipendi, pensioni e compensi corrisposti dalla Pubblica Amministrazione di importo superiore a 1.000,00 euro devono essere erogati con strumenti diversi dal denaro. Il DL 201/2011 convertito introduce anche ulteriori misure per contrastare l uso del contante PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Al fine di favorire la modernizzazione e l efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante, viene stabilito 103 che: le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l utilizzo di strumenti telematici. È fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull uso di supporti cartacei; i suddetti pagamenti si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l importo di 1.000,00 euro 104 ; lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000,00 euro 105, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte istituzionali di cui all art. 4 del DL 78/2010 convertito (il limite di importo in questione può essere modificato con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze); per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall imposta di bollo ove i titolari rientrino in fasce svantaggiate 106. Per tali rapporti, alle banche, alla società Poste Italiane S.p.A. ed agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo; per consentire alle pubbliche amministrazioni centrali e locali ed ai loro enti di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell Economia e delle Finanze promuove la stipula, tramite la società Consip S.p.A., di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli. Termini Queste novità saranno operative entro il (riferimento temporale specificato in sede di conversione in legge del DL 201/ ). È stato, peraltro, precisato che tale termine può essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e semplificazione (art. 12 co. 2-bis del DL 201/2011, come inserito in sede di conversione in legge). 9.2 CONTO CORRENTE BASE Il Ministero dell Economia e delle Finanze, la Banca d Italia, l ABI, la società Poste Italiane S.p.A. e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono, con apposita convenzione, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base (art. 12 co. 3 del DL 201/2011 convertito). 102 Cfr. Forte N. All Agenzia delle entrate le segnalazioni dei professionisti sulle infrazioni per l uso del contante, Corriere Tributario, 5, 2012, p Art. 2 co. 4-ter del DL 138/2011 convertito, inserito dall art. 12 co. 2 del DL 201/2011 convertito. 104 L importo di 1.000,00 euro è stato inserito in sede di conversione in legge del DL 201/2011, in sostituzione del precedente limite di 500,00 euro. 105 Importo inserito in sede di conversione in legge del DL 201/2011, in sostituzione del precedente limite di 500,00 euro. 106 Precisazione inserita in sede di conversione in legge del DL 201/ Cfr. l art. 2 co. 4-ter del DL 138/2011 convertito, inserito dall art. 12 co. 2 del DL 201/2011 convertito. Schede di Aggiornamento on line

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