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1 CIRCOLARE N. 12 DEL 20/05/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: E-COMMERCE : LE NUOVE REGOLE IVA PAG. 2 IN SINTESI: A decorrere dal 2015 è stata modificata la disciplina IVA relativa al commercio elettronico diretto (c.d. e-commerce ) ed ai servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione. In particolare la territorialità IVA di tali servizi, resi nei confronti di privati UE, è ora ancorata al luogo di stabilimento del committente, a prescindere da quello del prestatore. A seguito delle modifiche sopra accennate è stato introdotto il nuovo regime speciale denominato Mini sportello unico, c.d. MOSS, che consente ai soggetti passivi di assolvere gli obblighi IVA in un solo Stato UE, evitando così di procedere all identificazione in ogni Stato UE di consumo dei servizi. Con la recente pubblicazione sulla G.U. dell apposito Decreto attuativo, possono essere considerate definitive le nuove regole IVA relative all e-commerce. In particolare si segnala il venir meno dell obbligo di emissione della fattura per le operazioni in esame. 1

2 E-COMMERCE: LE NUOVE REGOLE IVA A) FONTI NORMATIVE D.Lgs. n. 42/2015; Direttiva UE n. 2008/8/CE; Regolamento UE n. 282/2011; Provvedimenti Agenzia Entrate e B) PREMESSA Con l intento di dare attuazione alle disposizioni contenute nella Direttiva n. 2008/8/CE che modifica la Direttiva n. 2006/112/CE relativa al sistema dell IVA nell ambito UE, con l approvazione del D.Lgs. n. 42/2015, pubblicato sulla G.U , n. 90 il Legislatore ha introdotto nell ordinamento nazionale una serie di disposizioni collegate all individuazione del luogo di effettuazione delle operazioni relative al commercio elettronico diretto, c.d. ecommerce, applicabili già a decorrere dall Nello specifico, il citato Decreto di recepimento presenta la seguente struttura: Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Disposizioni in materia di IVA Istituzione dei regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici Disposizioni in materia di riscossione e di ripartizione dell IVA agli Stati UE di consumo Disposizioni sui rimborsi e restituzioni Disposizioni in materia di controlli sulle dichiarazioni Disposizioni in materia di sanzioni Attribuzioni di attuazione Decorrenza 2

3 C) TERRITORIALITÀ DELL ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO Come noto, nell ambito dell attività di commercio elettronico diretto sono ricomprese le operazioni che hanno ad oggetto beni o servizi messi a disposizione del destinatario: in forma digitale; attraverso una rete elettronica. La cessione e la consegna del bene avviene esclusivamente attraverso l utilizzo di modalità telematiche (ad esempio, acquisti effettuati da un sito Internet) ed il prodotto non è mai tangibile. Come precisato dall art. 7, comma 1, Regolamento UE n. 282/2011: I «servizi prestati tramite mezzi elettronici» comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell informazione. COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO Cessione virtuale di beni / servizi realizzata attraverso il canale mediale, nel quale la rete elettronica è utilizzata dall acquirente per: - concludere la transazione; - scaricare telematicamente il prodotto (bene / servizio) acquistato (nella forma di file digitale); - eseguire il pagamento. Si evidenzia che le nuove regole IVA introdotte dal 2015 interessano esclusivamente la territorialità dei servizi resi tra soggetti passivi e soggetti privati e sono finalizzate ad uniformare tali rapporti con la disciplina applicabile a quelli resi tra soggetti passivi, per i quali trova applicazione il principio generale ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 ai sensi del quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia se il committente è un soggetto IVA stabilito in Italia. SERVIZI RESI A PRIVATI ITALIANI L art. 1 del Decreto in esame ha modificato le lett. f) e g) del comma 1 dell art. 7-sexies, DPR n. 633/72 prevedendo che: 3

4 In deroga a quanto stabilito dall articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all estero; g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell Unione europea. Di conseguenza, la territorialità IVA dei servizi elettronici resi a privati domiciliati / residenti in Italia, è ancorata esclusivamente al luogo di stabilimento del committente, a prescindere da quello del prestatore soggetto passivo. SERVIZI RESI A PRIVATI UE DA PARTE DI SOGGETTI ITALIANI I servizi sopra esaminati resi a privati domiciliati / residenti in altri Stati UE da parte di soggetti passivi italiani non sono rilevanti ai fini IVA in Italia bensì nello Stato UE del committente. A tal fine l operatore deve identificarsi nello Stato UE di consumo delle prestazioni al fine di assolvere l IVA in tale Stato. SERVIZI RESI A PRIVATI EXTRA-UE DA PARTE DI SOGGETTI ITALIANI L art. 1 del Decreto in esame ha abrogato le lett. h) e i) del comma 1 dell art. 7-sepites, DPR n. 633/72 in base alle quali, i servizi sopra esaminati resi a privati extra-ue da parte di soggetti stabiliti in Italia, erano considerati fuori campo IVA, fatta eccezione per le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione utilizzate in Italia. Anche a seguito di tale modifica il trattamento IVA applicabile ai servizi in esame risulta invariato. Infatti, per i servizi resi a privati extra-ue da parte di soggetti passivi italiani, trova applicazione la deroga secondo la quale rileva il luogo di stabilimento del committente. Pertanto tali prestazioni non sono assoggettate ad IVA in Italia. SERVIZI RESI A SOGGETTI IVA UE / EXTRA-UE DA PARTE DI SOGGETTI ITALIANI Alle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE / extra-ue da parte di soggetti italiani è applicabile la regola generale di cui all art. 7-ter, comma 1, lett a), DPR n. 633/72 in base alla quale rileva il luogo di stabilimento del committente. Pertanto tali prestazioni non sono assoggettate ad IVA in Italia. 4

5 D) FATTURAZIONE L art. 1 del Decreto in esame aggiungendo al comma 1 dell art. 22, DPR n. 633/72 il nuovo n. 6-ter), prevede l esonero dall obbligo di fatturazione per i servizi in esame resi a privati (salvo se non espressamente richiesta). L art. 7 del Decreto in esame demanda inoltre all emanazione di un apposito DM l esonero dall emissione dello scontrino / ricevuta fiscale per tali operazioni. E) MINI SPORTELLO UNICO (C.D. MOSS ) Dal 2015, la Direttiva n. 2006/112/CE, come modificata dalla citata Direttiva n. 2008/8/CE, prevede uno specifico regime speciale denominato Mini sportello unico ovvero Mini One Stop Shop, c.d. MOSS, applicabile dai soggetti passivi per assolvere l IVA sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a privati. Tale regime rappresenta una semplificazione introdotta a seguito delle modifiche applicabili dal 2015 alla territorialità IVA delle predette prestazioni ( agganciata al luogo di stabilimento del committente e non più a quello del prestatore). L adesione al MOSS consente al soggetto passivo di assolvere gli obblighi IVA in un solo Stato UE (tramite un portare web), evitando così l identificazione in ogni Stato UE di consumo. Possono utilizzare il MOSS sia i soggetti passivi UE (c.d. Regime UE) sia quelli extra-ue (c.d. Regime non UE). Come evidenziato nella relazione di accompagnamento al Decreto in esame i nuovi regimi speciali hanno come presupposto una nuova regola di territorialità IVA basata sul luogo del domicilio o residenza del committente privato dei servizi e che, con l applicazione di tale regola, appare indifferente il luogo di stabilimento del prestatore dei servizi. 5

6 REGIME SPECIALE APPLICABILE A SOGGETTI PASSIVI EXTRA-UE (ART. 74- QUINQUIES) L art. 2 del Decreto in esame sostituisce l art. 74-quinquies, DPR n. 633/72 contenente la disciplina del regime speciale applicabile ai soggetti passivi extra-ue che effettuano a privati domiciliati o residenti nell UE i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici. I soggetti passivi extra-ue possono identificarsi in Italia per assolvere gli obblighi IVA se non sono stabiliti o identificati in un altro Stato UE. Gli operatori che intendono avvalersi del MOSS devono presentare all Agenzia delle Entrate un apposita richiesta di attribuzione del numero di identificazione, sulla base dell Allegato A al recente Provvedimento , contenente in particolare le seguenti indicazioni: cognome, nome / ditta (per le persone fisiche); ragione sociale / denominazione (per i soggetti diversi dalle persone fisiche); indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi siti web; codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza / domicilio, se previsto; dichiarazione della mancata identificazione ai fini IVA nell UE. I soggetti che si avvalgono del regime speciale sono dispensati dagli obblighi di cui al Titolo II, DPR n. 633/72 (fatturazione, registrazione, dichiarazione, ecc.). Tuttavia gli stessi, entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento devono: 1. trasmettere telematicamente la dichiarazione IVA trimestrale relativa a detti servizi resi a privati in altri Stati UE. Come previsto dal comma 6 del citato art. 74-quinquies, la dichiarazione va presentata anche in assenza di operazioni e deve contenere, come desumibile dall Allegato C al citato Provvedimento , le seguenti informazioni: 6

7 - numero di identificazione IVA; - ammontare dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici effettuati nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato UE di domicilio / residenza dei committenti e suddiviso per aliquota, al netto dell IVA; - aliquote applicate in ciascuno Stato UE di domicilio / residenza dei committenti; - ammontare dell IVA, suddiviso per aliquota, spettante a ciascuno Stato UE di domicilio / residenza dei committenti; 2. versare l IVA dovuta allo Stato UE di identificazione. I soggetti che si avvalgono del regime speciale: non possono detrarre dall IVA dovuta per i servizi in esame, quella relativa agli acquisti di beni e servizi / importazioni. Agli stessi è consentito comunque il rimborso ex art. 38-ter, comma 1- bis, DPR n. 633/72 dell IVA relativa agli acquisti / importazioni di beni effettuati in Italia; devono conservare idonea documentazione delle operazioni rientranti nel regime per 10 anni. Cause di esclusione Il comma 5 del citato art. 74-quinquies individua le seguenti cause di esclusione dal regime speciale: 1. comunicazione della cessazione della prestazione dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici; 2. presunzione di cessazione dell attività di fornitura di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici; 3. non soddisfazione dei requisiti necessari per avvalersi del regime speciale; 4. persistenza a non osservare le norme previste dal regime speciale. REGIME SPECIALE APPLICABILE A SOGGETTI UE (ART. 74-SEXIES) L art. 2 del Decreto in esame introduce il nuovo art. 74-sexies, DPR n. 633/72 contenente la disciplina del regime speciale applicabile ai soggetti stabiliti in Italia che effettuano a privati domiciliati / residenti in Stati UE i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, che, ai fini dell assolvimento degli obblighi IVA, optano per l applicazione delle disposizioni di cui all art. 74-quinquies sopra analizzate. A tal fine va utilizzato lo schema contenuto nell Allegato B al citato Provvedimento La scelta di applicare il regime speciale può essere esercitata anche dai soggetti passivi extra-ue che dispongono di una stabile organizzazione in Italia. Tuttavia, in presenza di una stabile organizzazione anche in un altro Stato UE, l opzione non può essere revocata prima del secondo anno successivo a quello del suo esercizio. 7

8 Il soggetto passivo che applica il regime speciale non può detrarre dall IVA dovuta per i servizi in esame quella relativa agli acquisti di beni e servizi / importazioni. Tuttavia, lo stesso può detrarre l IVA relativa a tali acquisti effettuati in Italia, dall IVA relativa alle operazioni effettuate nell ambito delle attività non assoggettate al regime speciale. REGIME APPLICABILE A SOGGETTI IDENTIFICATI IN ALTRO STATO UE (ART. 74- SEPTIES) L art. 2 del Decreto in esame introduce il nuovo art. 74-septies, DPR n. 633/72 contenente la disciplina applicabile ai soggetti iscritti al MOSS in un altro Stato UE, che effettuano a privati italiani i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici. Gli operatori domiciliati / residenti in: uno Stato extra-ue che si avvalgono del regime speciale in un altro Stato UE; un altro Stato UE ed ivi identificati che si avvalgono in tale Stato del regime speciale; devono rispettare gli obblighi previsti nell ambito dei regimi speciali UE ed extra-ue, nonché conservare idonea documentazione delle operazioni effettuate. In particolare i soggetti passivi domiciliati / residenti identificati in un altro Stato UE che hanno scelto di applicare il regime speciale in tale Stato, identificati anche in Italia, recuperano l IVA relativa agli acquisti effettuati in Italia detraendola dall ammontare dell IVA applicata alle operazioni effettuate nell ambito delle attività non assoggettate al regime speciale. In mancanza di identificazione in Italia, tali soggetti possono chiedere il rimborso dell IVA ai sensi dell art. 38-bis2, DPR n. 633/72 anche in deroga alle nuove disposizioni di seguito esaminate. F) MODALITÀ DI RISCOSSIONE E DI RIPARTIZIONE DELL IVA L art. 3 del Decreto in esame disciplina le modalità di versamento dell IVA da parte: dei soggetti che applicano in Italia i regimi speciali extra-ue (art. 74-quinquies) ed UE (art. 74 sexies); dei soggetti che applicano in un altro Stato UE i regimi speciali. In base al nuovo art. 74-octies, DPR n. 633/72, il versamento dell IVA dovuta in base alla dichiarazione trimestrale va effettuata senza possibilità di avvalersi della compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, secondo le modalità stabilite da un apposito DM. 8

9 Il citato Decreto dovrà stabilire altresì le modalità di ripartizione e di contabilizzazione dell IVA versata agli Stati UE di identificazione dai soggetti passivi iscritti al MOSS in un altro Stato UE, in relazione ai servizi effettuati in Italia. Come specificato dall Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa , in merito alle modalità di versamento dell IVA dovuta relativamente ai servizi in esame: per i soggetti registrati al Regime UE, l addebito avviene sul proprio c/c (postale o bancario); per i soggetti registrati al Regime non UE e per quelli che non sono in possesso di un c/c postale o bancario in Italia, l addebito avviene su un apposito conto aperto presso la Banca d Italia, il cui codice Iban è disponibile sul portale MOSS. G) DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI Il Decreto attuativo entra in vigore dal (15 giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.). L art. 8 del Decreto in esame: prevede la decorrenza delle nuove disposizioni alle operazioni effettuate dall ; riconosce la validità delle opzioni per i regimi speciali espresse dall con effetto dall Per maggiori informazioni e assistenza CONTATTATECI Studio Busani 9

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