Circolare Bolzano, 1 marzo 2010 N. 11/2010 vj. Oggetto: Conversione pacchetto IVA 2010 Le prestazioni di intermediazione

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1 A tutti i clienti Circolare Bolza, 1 marzo 2010 N. 11/2010 vj Oggetto: Converone pacchetto IVA 2010 Le prestazioni di intermediazione Come precedentemente comunicato, lo scorso 20 febbraio è entrata in vigore la converone del pacchetto IVA (D.Lgs. 18/2010); la maggior parte delle vità introdotte opera retroattivamente a partire dal 1 gennaio 2010, nella misura in cui deriva da dispozioni comunitarie. Ciò vale in linea di masma anche per le intermediazioni internazionali, di cui tratta la presente circolare. Le intermediazioni su beni mobili so disciplinate, a partire dal 1 gennaio 2010, dall art. 7-ter del DPR 633/1972. Ne consegue che: - qualora il committente a un impresa o un libero profesonista soggetto pasvo, le prestazioni di intermediazioni so sempre imponibili nel paese in cui è stabilito il committente stesso; - qualora le prestazioni di intermediazione a rese nei confronti di un impresa o un libero profesonista stabilito in un altro paese dell UE, la prestazione deve essere indicata negli stat; - una deroga al principio di cui sopra è contenuta nell art. 7-sexies DPR 633/1972 e riguarda le intermediazioni rese nei confronti di soggetti privati. Tali prestazioni so imponibili nel paese in cui risulta essere imponibile l operazione intermediata, a prescindere dalla redenza del committente e dell intermediario; - il principio generale viene derogato in presenza di intermediazioni riguardanti beni immobili: tali prestazioni so disciplinate dall art. 7-quater del DPR 633/1972 lett. a) e so imponibili nel

2 luogo in cui è tuato l immobile oggetto dell intermediazione. Contestualmente, con il recepimento delle nuove dispozioni so state definitivamente abolite le intermediazioni intracomunitarie disciplinate dall art. 40 D.L. 331/1993. Di seguito illustra le dispozioni vigenti a partire dal 1 gennaio 2010 per le intermediazioni: 1. Prestazioni fra imprese italiane: italia italia italia italia italia italia cesone nazionale (ad esempio da Bolza a Verona) cesone intracomunitaria in ( da Bolza a Monaco) Esportazione: una cesone dall alla Svizzera Importazione: fornitura proveniente da un paese extra-ue verso l (ad esempio dalla Svizzera all ) Cesone intra UE (ad esempio Austria Germania o Austria-Austria) Cesone extra UE (ad esempio Svizzera-USA o Svizzera- Svizzera) L intermediario italia emette fattura con IVA al 20% L intermediario italia emette fattura con IVA al 20% Provvigione n imponibile ex art. 9, co. 1, numero 7 DPR Provvigione n imponibile ex art. 9, co. 1, numero 7 DPR L intermediario italia emette fattura con IVA al 20% Provvigione n imponibile ex art. 9, co. 1, numero 7 DPR Si fa presente come le intermediazioni rese su operazioni extra-ue a partire dal 1 gennaio 2010 so n imponibili ai sen numero 7 DPR 633/1972. Tale clasficazione in realtà n è coerente con lo schema del pacchetto IVA comunitario, ma stando ad alcuni commenti sulla stampa specializzata, la dispozione è stata prevista a favore della categoria degli intermediari. Il vantaggio deriva dal fatto che tali operazioni continua a confluire nel plafond dei soggetti c.d. esportatori abituali. 2. Intermediazioni rese a imprese italiane da intermediari stabiliti in pae UE:

3 cesone nazionale (ad esempio da Bolza a Verona) cesone intracomunitaria in ( da Bolza a Monaco) Esportazione: una cesone dall alla Svizzera Importazione: fornitura proveniente da un paese extra-ue verso l (ad esempio dalla Svizzera all ) Cesone intra UE (ad esempio Austria Germania o Austria-Austria) Cesone extra UE (ad esempio svizzera-usa o Svizzera- Svizzera) n imponibile ai sen n imponibile ai sen n imponibile ai sen Per quanto riguarda la contabilità IVA fa presente che l attuale dispozione prevede che il committente emetta un autofattura, anche qualora la prestazione a da condera n imponibile ai sen dell art. 9 DPR 633/1972. Sull autofattura, anzichè evidenziare l IVA, andrà indicato il riferimento alla n imponibilità (in questo caso il riferimento è all art. 9, co. 1, ). Non esclude che in sede di revione del pacchetto IVA venga apportate delle modifiche alle attuali dispozioni riguardanti la posbilità semplicemente di integrare la fattura, come già avviene per le cesoni intracomunitarie, anziché dover emettere l autofattura. Anche qualora n dovesse intervenire la succitata modifica, la semplice integrazione della fattura rappresenta un mero errore formale, che n dovrebbe portare a sanzioni amministrative. A tale propoto deve anche essere ancora chiarito l istante della registrazione. Sulla base delle attuali dispozioni l emisone delle autofatture per prestazioni di servizi deve avvenire al più tardi al momento del pagamento e la registrazione nel termine dei succesvi 15 giorni. L integrazione della fattura per operazioni intracomunitarie invece deve essere effettuata entro il mese di ricevimento della fattura, a prescindere dal pagamento.

4 3. Intermediazioni rese a imprese italiane da intermediari stabiliti in pae extra UE: cesone nazionale (ad esempio da Bolza a Verona) cesone intracomunitaria in ( da Bolza a Monaco) Esportazione: una cesone dall alla Svizzera Importazione: fornitura proveniente da un paese extra-ue verso l (ad esempio dalla Svizzera all ) Cesone intra UE (ad esempio Austria Germania o Austria-Austria) Cesone extra UE (ad esempio Svizzera-USA o Svizzera- Svizzera) n imponibile ai sen n imponibile ai sen n imponibile ai sen Per quanto riguarda l autofattura valgo le conderazioni svolte al punto 2). Si conglia di predisporre in contabilità due diverse causali di registrazione delle autofatture (autofattura per intermediazioni UE e per intermediazioni extra UE), tali da permettere una distinzione, dato che come visto le intermediazioni extra UE n van riepilogate negli stat). 4. Intermediazioni rese da intermediari italiani a imprese estere: Le intermediazioni su beni mobili rese da intermediari italiani nei confronti di imprese stabilite all estero n so mai imponibili ai sen di quanto disposto dall art. 7-ter DPR, indipendentemente

5 dal luogo in cui l operazione intermediata è imponibile. Le intermediazioni so escluse dall IVA anche qualora riferite ad importazioni o esportazioni. In dettaglio: nell UE, ad tedesca extra-ue, ad svizzera italia italia Intermediazioni su beni mobili (nazionali, comunitarie, extra-ue) Intermediazioni su beni mobili (nazionali, comunitarie, extra-ue) Non soggetta ad IVA ai sen ex art. 7-ter DPR 633/1972 Non soggetta ad IVA ai sen ex art. 7-ter DPR 633/1972 Anche in questo caso conglia di utilizzare due distinte causali di registrazione tali da permettere di distinguere fra prestazioni rese nei confronti di soggetti comunitari, che van riepilogate nei registri, e quelle rese verso soggetti extra-ue, n rientranti nell. Pur n rientrando nel volume d affari IVA, per le suddette intermediazioni deve essere emessa la fattura e deve essere registrata sul registro IVA vendite in base alle dispozioni ordinarie. Si fa iltre presente che nel caso di prestazioni rese nei confronti di soggetti pasvi esteri, è sempre necessario indicare in fattura il numero identificativo IVA estero del committente. Le predette intermediazioni qualora riferite ad operazioni di importazione, esportazione o cesoni extra- UE so sempre escluse dall IVA e n applica la dispozione circa la n imponibilità ex. art 9 DPR. La conseguenza di ciò è che tali operazioni n van ricomprese nella determinazione del plafond per gli acquisti senza IVA. 5. Intermediazioni rese da imprese italiane a privati: Le intermediazioni rese in me e per conto di soggetti privati so tassate IVA, qualora l operazione intermediata sottostante a imponibile : se l operazione intermediata è tassata anche l intermediazione deve essere fatturata con IVA italiana. Le prestazioni di intermediazione rese nei confronti di privati n van mai riepilogate negli stat. Le imprese estere che rendo intermediazioni imponibili nei confronti di soggetti privati, devo dotar di un rappresentante fiscale o registrar ai fini IVA (solo se tratta di imprese UE), al fine di poter assoggettare ad IVA le prestazioni. 6. Intermediazioni su beni immobili: deroga Le prestazioni di servizi rese in relazione ad un bene immobile so sempre imponibili nel paese in cui l immobile è tuato, a prescindere dal luogo di stabilimento del committente o del prestatore. Tale dispozione applica anche alle intermediazioni su beni immobili. Ne consegue:

6 nell UE, ad tedesca nell UE, ad tedesca italia italia Agente immobiliare Agente immobiliare Cesone di un immobile tuato Cesone di un immobile tuato in Germania Cesone di un immobile tuato Cesone di un immobile tuato in Germania Imponibile, IVA al 20% Non soggetto a IVA in ex art. 7-quater DPR 633/1972 Non soggetto a IVA in ex art. 7-quater DPR 633/1972 È da tare come nel caso di intermediazioni rese da agenti esteri su beni immobili tuati in, l imponibilità dell operazione ha sempre, ma le prestazioni n vengo mai riepilogate negli, in quanto n rientra nella disciplina generale dell art. 7-ter. Per tale motivo n vi è distinzione fra provvigioni percepite da agente estero comunitario o extra- UE. Allo stesso modo nel caso di un agente immobiliare italia, che svolga un intermediazione su un immobile tuato in Germania per conto di un committente tedesco, egli dovrà emettere una fattura senza IVA ex art. 7-quater DPR senza obbligo di indicare la prestazione negli. Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vostra dispozione. Cordiali saluti Dott. Josef Vieider

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