Manutenzioni, Iva agevolata fino al 31/12/2005 e casi in cui l agevolazione è permanente

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1 A cura di Franco Ricca Manutenzioni, Iva agevolata fino al 31/12/2005 e casi in cui l agevolazione è permanente Ancora per tutto il 2005 gli interventi di manutenzione edilizia sulle abitazioni private e sui relativi impianti potranno effettuarsi con l applicazione dell Iva ridotta del 10%. L agevolazione è stata infatti prorogata fino al 31/12/2005 con l articolo 23-bis del dl 24/12/2003, n. 355, aggiunto dalla legge di conversione n. 47 del 27/2/2004. Si espongono, qui di seguito, le regole che governano l agevolazione in esame, precisando che essa si applicherà sulle prestazioni che saranno fatturate entro il 31 dicembre 2005, anche per lavori che dovessero essere eseguiti, in tutto o in parte, successivamente. Ciò che conta, dunque, è il momento della fatturazione e non quello di esecuzione o completamento della prestazione. Oggetto dell agevolazione L agevolazione è stata introdotta dall'art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488/99. Questa norma stabilisce, come si è detto, in via temporanea, che l Iva (normalmente del 20%) si applica con l aliquota ridotta del 10% alle prestazioni aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge n. 457/78, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata (il riferimento alla normativa urbanistica va aggiornato, essendo l elencazione del citato art. 31 della legge 457/78 stata sostituita dall art. 3 del dpr n. 380/2001). Per il vero, dato che gli interventi delle suddette lettere c) e d) sono soggetti permanentemente all'aliquota del 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies della tabella A, parte terza, allegata al dpr n. 633/72, l agevolazione transitoria riguarda, sostanzialmente, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria indicati alle lettere a) e b) (vedere legge sopra citata art.31). La norma permanente, tra l altro, ha una portata oggettiva molto più ampia di quella transitoria, in quanto vale per tutti gli edifici (non solo abitativi) ed anche per le cessioni di beni finiti utilizzati per l'intervento; ragion per cui la norma transitoria precisa che restano ferme le disposizioni più favorevoli previste dalla legge.

2 Tabella 1 Le definizioni dell'art. 31, legge n. 457/78 (ora art. 3, dpr 380/2001) a) Interventi di manutenzione ordinaria: sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. b) Interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d uso. Alcune indicazioni esemplificative (circ. 24/2/98, n. 75) - sostituzione integrale o parziale di pavimenti e relative opere di finitura e conservazione - riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere); - rivestimento e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori; - rifacimento intonaci interni e tinteggiatura; - rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali; - sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni; - riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni; - riparazione recinzioni; - sostituzione di elementi di impianti tecnologici; - sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso. - sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso, - realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie; - realizzazione ed integrazione di servizi igienicosanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici; - realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio; - consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione; - rifacimento vespai e scannafossi; - sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta; - rifacimento di scale e rampe; - realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; - sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti; - sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare; - realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali; - interventi finalizzati al risparmio energetico.

3 Edifici agevolabili Come già accennato, l'agevolazione non si applica ai lavori su qualsiasi fabbricato, ma solo a quelli che riguardano fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. L'amministrazione finanziaria ha chiarito che nella suddetta espressione rientrano: - le singole unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie da A1 ad A11, esclusa la A10 (vedi tabella 2), indipendentemente dall utilizzo di fatto giacché vale la classificazione in catasto; - gli edifici di edilizia residenziale pubblica, adibiti a dimora di soggetti privati; - gli edifici destinati a residenza stabile di collettività, quali orfanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi; - le parti comuni di fabbricati destinati prevalentemente ad abitazione privata, intendendo tali gli edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra è destinata per oltre il 50% ad uso abitativo privato; - le pertinenze immobiliari (autorimesse, soffitte, cantine, ecc.) delle unità abitative, anche se ubicate in edifici destinati prevalentemente ad usi diversi. Sono escluse dall'agevolazione le unità immobiliari non abitative (negozi, uffici, ecc.), anche se situate in edifici a prevalente destinazione abitativa. TABELLA 2 Tipologie dei fabbricati di categoria A A1 - Abitazioni di tipo signorile A2 - Abitazioni di tipo civile A3 - Abitazioni di tipo economico A4 - Abitazioni di tipo popolare A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare A6 - Abitazioni di tipo rurale A7 - Abitazioni in villini A8 - Abitazioni in ville A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici A10 - Uffici e studi privati A11 - Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi (trulli, rifugi di montagna, baite, ecc.) Operazioni agevolabili La norma accorda l aliquota ridotta alle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, per cui devono ritenersi escluse dal beneficio, in via di principio, le operazioni consistenti in cessioni di beni. Non è quindi possibile ottenere l aliquota del 10% in fase di acquisto dei beni occorrenti per l esecuzione delle manutenzioni, sia che i beni vengano acquistati dal prestatore del servizio che direttamente dal committente. Stesso discorso dovrebbe valere, a rigore, nell'ipotesi in cui la prestazione costituisca operazione accessoria all'operazione principale di vendita: esempio, fornitura con posa in opera di un bene. In proposito, però, nella circolare n. 71 del 7/4/2000, l'amministrazione ha ritenuto di poter ammettere la fatturazione con aliquota agevolata anche quando l intervento di recupero si realizza mediante cessione con posa in opera di un bene, a prescindere dall incidenza della mano d opera rispetto al valore del bene (fermi restando, ovviamente, nel caso si tratti di beni significativi, i limiti di cui si dirà appresso). E stato infatti sostenuto che, in considerazione della ratio dell agevolazione, l aliquota ridotta compete anche

4 nell ipotesi in cui l intervento di recupero si realizzi mediante cessione con posa in opera di un bene, poiché l apporto della manodopera assume un particolare rilievo ai fini della qualificazione dell operazione; l oggetto della norma agevolativa, infatti, è costituito dalla realizzazione dell intervento di recupero, a prescindere dalle modalità utilizzate per raggiungere tale risultato. L'amministrazione ha invece affermato che l'aliquota agevolata non è applicabile nei rapporti tra imprese, ma solo a favore del committente del contratto principale (il quale, beninteso, potrebbe anche essere l'impresa proprietaria del fabbricato abitativo); in sostanza, non è consentito applicare l aliquota del 10% alle prestazioni eseguite in dipendenza di subappalti. Sotto altro aspetto, va precisato che, nonostante la legge agevoli genericamente le prestazioni di servizi, l'amministrazione, sulla base della prassi consolidata (che si fonda sull'originaria formulazione dell'art. 79 del dpr 633/72, da tempo soppresso), ha escluso la possibilità di applicare l Iva ridotta alle prestazioni di natura professionale. Sulle parcelle di ingegneri, geometri, architetti, ecc., quindi, l'iva graverà comunque nella misura ordinaria del 20%. Sempre sotto il profilo oggettivo, inoltre, si tenga presente che con la menzionata circolare n. 71/2000 è stato precisato, a titolo esemplificativo, che tra gli interventi di manutenzione ordinaria sono comprese anche le piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici, nonché le prestazioni di manutenzione obbligatoria previste per ascensori e impianti di riscaldamento, consistenti in visite periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione di parti di ricambio. Infine, è da ritenere che siano escluse dall agevolazione quelle prestazioni di servizi che non possono assolutamente inquadrarsi tra gli interventi edilizi come definiti dalla legge, come la pulizia delle scale e delle altre parti comuni degli edifici condominiali. I limiti nel caso di utilizzo di beni di valore In sede comunitaria, l agevolazione è stata concepita come misura per sostenere l'occupazione attraverso l'attenuazione del carico d imposta sulle prestazioni ad alta intensità di lavoro. Di conseguenza, il beneficio fiscale riguarda fondamentalmente la manodopera, mentre ne sono esclusi, secondo gli atti comunitari, i beni che costituiscono una parte significativa della fornitura. Il legislatore italiano, però, ha recepito la norma in maniera più ampia ed ha introdotto, anziché una esclusione, una limitazione dell agevolazione per determinati beni, cosiddetti significativi, individuati con decreto ministeriale del 29/12/99. Si tratta dei seguenti beni (l elencazione è tassativa): - ascensori e montacarichi - infissi esterni ed interni - caldaie - video citofoni - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria - sanitari e rubinetterie da bagno - impianti di sicurezza Secondo la norma nazionale, se nell'intervento di recupero vengono impiegati i suddetti beni, il valore di essi può essere fatturato al 10% soltanto fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei beni significativi. In sostanza, il valore del bene significativo è agevolabile entro un limite che è costituito dal corrispettivo riferibile alla mano d'opera ed alla fornitura di materiali diversi dai beni significativi. La conseguenza pratica di questo meccanismo è che se il valore del bene significativo non supera il 50% del valore complessivo dell'intervento, questo è interamente agevolato.

5 Ecco qualche esempio. INT 1) Rifacimento del bagno, con impiego di sanitari e rubinetterie (beni significativi) per euro a) Costo complessivo dell'intervento: euro b) Valore dei beni significativi: euro c) Mano d'opera ed altri materiali: euro Il valore dei beni significativi sconta l'iva del 10% nei limiti dell'importo sub c), e dunque fino a concorrenza di euro; essendo il valore inferiore a tale limite, l'intero corrispettivo dell'intervento, di euro, è soggetto ad Iva 10%. 2) Stesso intervento di recupero come sopra, con i seguenti valori: a) Costo complessivo dell'intervento: euro b) Valore dei sanitari e della rubinetteria: euro c) Mano d'opera ed altri materiali: euro I beni significativi possono essere fatturati al 10% nei limiti dell'importo sub c), e dunque per lire euro, mentre il valore eccedente tale limite, di euro, sconta l'aliquota ordinaria. Pertanto la fattura dovrà evidenziare distintamente l'imponibile soggetto ad aliquota del 10% (complessivamente euro 4.000) e quello soggetto al 20% (3.000). La complicazione della fatturazione Il meccanismo sopra descritto complica, ovviamente, la fatturazione. L amministrazione ha infatti precisato che, in caso di impiego di beni significativi, si rende necessario specificare sia il corrispettivo complessivo dell operazione sia il valore dei suddetti beni, al fine di evidenziare distintamente la base imponibile a ciascuna delle due aliquote. Ciò anche nel caso in cui, essendo il valore dei beni significativi contenuto entro il 50% del valore dell intervento, l intero corrispettivo sconti l aliquota ridotta. Se vengono corrisposti acconti, poi, la faccenda si fa più complicata. Anche nella fatturazione degli acconti, infatti, si dovrà tenere conto dei beni significativi e fatturare pertanto l acconto in parte al 10% ed in parte al 20%, ripartendo l imponibile in proporzione al rapporto desumibile dal totale complessivo dell operazione, salvo conguaglio a saldo.

6 LA FATTURA IN PRESENZA DI BENI SIGNIFICATIVI Impresa... Fattura n...del... Spett.le Sig Vi diamo fattura per lavori di rifacimento del bagno del Vs alloggio in...via..., come da contratto. a) Corrispettivo complessivo pattuito euro b) Beni costituenti parte significativa della fornitura (Dm 29/12/99): - sanitari rubinetteria totale euro di cui ( ) ad Iva 10% ad Iva 20% IMPONIBILE AL 10% , Iva (*) IMPONIBILE AL 20% , Iva 800 Totale imponibile euro totale imposta euro totale fattura euro (*) Lavori di manutenzione abitazione privata, soggetti ad Iva 10% ai sensi dell art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488/99 e successive proroghe Come stabilire il valore dei beni significativi L'amministrazione finanziaria ha precisato che per stabilire il valore dei beni significativi, in mancanza di specifiche disposizioni, si deve fare riferimento all'art. 13 del dpr n. 633/72, secondo cui la base imponibile è costituita dai corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali. In via di principio, quindi, le parti possono stabilire liberamente il valore, nell'ambito della loro autonomia privata. E tuttavia evidente che se si dovesse attribuire convenzionalmente al bene significativo un valore irrisorio o comunque manifestamente incongruo, al fine di incrementare la base imponibile agevolabile, l'amministrazione contesterebbe certamente la fatturazione. Il valore del bene significativo, quindi, non può essere stabilito in misura inferiore al costo d'acquisto sostenuto dal prestatore.

7 Adempimenti tributari A differenza di quanto stabilito per la detrazione del 36% ai fini Irpef, per l'applicazione dell aliquota Iva del 10% non sono previsti adempimenti particolari, né per il committente né per l esecutore del servizio. Quest ultimo dovrà semplicemente richiamare nella fattura emessa la norma agevolativa che dà diritto all applicazione dell aliquota ridotta; inoltre, nel caso in cui l intervento di recupero includa la fornitura di uno o più dei beni significativi, occorrerà dettagliare l importo fatturato, come detto in precedenza. Considerato che l agevolazione tributaria spetta, secondo il ministero delle finanze, alle unità immobiliari classificate catastalmente come abitative, a prescindere dall uso di fatto, il prestatore del servizio potrebbe cautelativamente (e giustamente) esigere dal committente il rilascio di una dichiarazione attestante che l immobile è censito in catasto come abitativo; una dichiarazione del genere appare estremamente opportuna quando oggetto dell'intervento sia non l'unità abitativa, ma un immobile di pertinenza (autorimesse, cantine, ecc.).

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