Circolare n. 12/2012. Spett. li CLIENTI LORO SEDI
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1 Dott. Mario Conte Ragioniere Commercialista Dott. Dario Cervi Ragioniere Commercialista Dott. Giovanni Orso Dottore Commercialista Rag. Pierluigi Martin Consulente aziendale Dott.ssa Arianna Bazzacco Dottore Commercialista Dott. Oscar Sartor Dottore Commercialista Circolare n. 12/2012 Castelfranco Veneto, 22 novembre 2012 Spett. li CLIENTI LORO SEDI SOMMARIO 1) ACCONTI D IMPOSTA 2) DECRETO CRESCITA 2.0 PRINCIPALI NOVITA 3) VERIFICA PARTITE IVA I 4) LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OMAGGI 5) REDDITEST il nuovo redditometro approvato dall Agenzia Entrate NOVITA APPROFONDIMENTI SCADENZA
2 1) ACCONTI D IMPOSTA - Scadenza di novembre 2012 Il prossimo 30 novembre scade il termine ultimo per il versamento della seconda (o unica) rata di acconto, delle imposte dei redditi (Irpef, Ires, Irap) e, per i soggetti obbligati, dei contributi previdenziali Inps. L acconto viene determinato in % dell imposta dovuta risultate dalla dichiarazione dei redditi dell anno precedente (metodo storico). La sua misura varia in funzione della natura del contribuente e della tipologia di imposta dovuta come brevemente riepilogato nella seguente tabella: MODELLO DICHIARATIVO Unico SC Società capitali Unico SP Società persone di di Unico Persone fisiche IMPOSTA Acconto totale IRES 100% IRAP 100% IRAP 99% IRPEF 96% IRAP 99% RATA UNICA - ESENZIONI Non dovuto se rigo RN24 non supera 20,66. novembre se il versamento della prima rata non supera 103. Non dovuto se rigo IR22 non supera 20,66. novembre se il versamento della prima rata non supera 103. Non dovuto se rigo IR22 non supera 51,65. novembre se l importo dovuto è inferiore ad 257,52. Non dovuto se rigo RN33 non è superiore a 51,65. novembre se l importo dovuto è inferiore ad 257,52. Non dovuto se rigo IR22 non supera 51,65. novembre se l importo dovuto è inferiore ad 257,52. II acconto Scad. 30/11/11 Il 2 acconto è pari al 60% del totale importo dovuto. E tuttavia possibile calcolare l acconto anche in base al metodo previsionale ovvero sulla base del reddito che si presume di dichiarare per l anno d imposta in corso. In caso di insufficiente versamento si potrà ravvedere il minor versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ( ) con una sanzione del 3,75 fissa oltre agli interessi nella misura del 2,5% annuo.
3 2) DECRETO CRESCITA 2.0: PRINCIPALI NOVITA (D.L. n. 179 del ) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 179/2012 (cd. crescita 2.0 ), sono operative nuove disposizioni volte a favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del paese. Di seguito si illustrano, in modo schematico, le disposizioni di maggior interesse contenute nel provvedimento in commento: Domicilio digitale del cittadino PEC per imprese individuali Strumenti tracciabili e professionisti Dal 1 gennaio 2013, ogni cittadino potrà scegliere di comunicare con la pubblica amministrazione esclusivamente tramite un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che costituirà il domicilio digitale del medesimo. Tutte le ditte individuali che dal 21 ottobre 2012 si iscrivono al Registro delle Imprese o all Albo delle imprese artigiane DOVRANNO dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC). Le ditte individuali già iscritte non soggette a procedure concorsuali dovranno depositare presso il Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC entro il 31 dicembre La presentazione al Registro delle Imprese di una domanda di iscrizione da parte di un impresa che non ha depositato il proprio indirizzo PEC comporta la sospensione della domanda per 3 mesi, in attesa che essa sia integrata con l indirizzo di posta elettronica certificata. Si ricorda che la Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard con in più alcune caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione che rendono i messaggi opponibili a terzi. La PEC consente infatti di inviare/ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento ad un costo decisamente inferiore. L obbligo della PEC è già stato previsto per le imprese costituite in forma societaria (dal 29/11/2011), i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.) (dal 29/11/2009) e le Amministrazioni pubbliche. Dal 1 gennaio 2014 i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o prestazioni di servizi, anche professionali, hanno l obbligo di accettare i pagamenti anche tramite carte di debito (bancomat, ecc.). Pertanto, entro il suddetto termine tali soggetti dovranno dotarsi del POS. Gli importi minimi, i termini e le modalità attuative della predetta disposizione nonché l eventuale estensione dell obbligo a ulteriori strumenti di pagamento elettronico, anche con tecnologie mobili, saranno individuati con appositi Decreti. Si ricorda che le suddette disposizioni potrebbero subire modifica e/o integrazioni per effetto della conversione in legge del decreto. 3) VERIFICA PARTITE IVA (Agenzia delle Entrate) Si rende noto che sul sito dell Agenzia delle Entrate all indirizzo è disponibile un servizio che permette di verificare la validità di una partita Iva e di conoscere, inoltre, le informazioni registrate in Anagrafe tributaria sul suo stato di attività e sulla denominazione o sul cognome e nome del titolare. Si ricorda che questa consultazione è prevista dall'articolo 35-quater del Dpr 633 del Dall indirizzo suddetto sono altresì raggiungibili i seguenti ulteriori servizi:
4 - verifica se il numero di partita Iva appartiene ad un soggetto autorizzato ad effettuare operazioni intracomunitarie (iscrizione al registro VIES); - controllo della validità di un codice fiscale. 4) LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OMAGGI O Il trattamento degli omaggi natalizi ai fini IVA e delle imposte dirette è differenziato a seconda che: - i beni siano o meno oggetto dell attività esercitata; - il destinatario sia un cliente oppure un dipendente. Di seguito viene proposta una tabella che riepiloga il trattamento degli omaggi la cui produzione o il cui commercio non rientra nell attività tipica dell impresa. SOGGETTI IMPRESE IMPRESE DESTINATARI CLIENTI/FORNITORI CLIENTI/FORNITORI CLIENTI/FORNITORI TIPOLOGIA unitario < o pari a 25,82 unitario > 25,82 ma < o pari a 50 unitario >a 50 IMPOSTE DIRETTE Spese per omaggi interamente deducibili Spese per omaggi interamente deducibili Spesa rappresentanza deducibile nei limiti fissati dal D.M. 19/11/08 1 (art. 108 co. 2 Tuir) IVA detraibile campo art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. campo art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. campo art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. 1 MISURA DEDUCIBILITA SPESE DI RAPPRESENTANZA (D.M. ( 19/11/08 (art. 108 co. 2 Tuir) Ricavi e altri proventi Aliquota Limite massimo progressivo da a 1,3% da zero a ,5% oltre fino a ,1% oltre ogni milione di ricavi L Agenzia delle Entrate per individuare i ricavi e altri proventi da considerare per tale calcolo ha precisato che si deve fare riferimento ai ricavi e proventi della gestione caratteristica dell impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi identificabili solitamente nelle voci A1 e A5 utilizzate per il valore della produzione ai fini IRAP.
5 IMPRESE DIPENDENTI Qualunque bene PROFESSIONISTI CHIUNQUE (clienti/fornitori/ dipendenti) CHIUNQUE (clienti/fornitori/ dipendenti) CHIUNQUE (clienti/fornitori/ dipendenti) unitario < o pari a 25,82 unitario > a 25,82 ma < o pari a 50 unitario >a 50 Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell 1% dei compensi percepiti nel periodo d imposta (art. 54, co. 5, DPR n. 917/86) **Al fine di vincere la presunzione di cessione, (ex art. 1 DPR n. 441/97), si rende opportuno predisporre il documento di trasporto (DDT) con causale omaggio, oppure, in alternativa, annotare, in un apposto registro degli omaggi, la natura, qualità e quantità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento. campo art. 2 co. 2 n. 4) DPR n. detraibile campo Iva art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. campo Iva art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. Situazioni ricorrenti: I BUONI ACQUISTO Negli ultimi anni si è registrata, tra gli operatori, una certa diffusione della pratica di regalare buoni acquisto da utilizzare in un determinato punto vendita o gruppo di negozi convenzionati. Ai fini IVA le cessioni aventi ad oggetto un buono acquisto o regalo sono da considerarsi fuori campo IVA ai sensi dell art. 2, comma 3, lett. a), DPR n. (in base al quale non costituiscono cessioni di beni quelle aventi ad oggetto denaro / crediti in denaro). Ai fini IRPEF / IRES l acquisto di tali buoni da cedere gratuitamente ai clienti/dipendenti segue le regole previste per gli omaggi di beni non oggetto dell attività. Ai fini dell individuazione del trattamento fiscale in capo al dipendente, si ritiene che anche il buono acquisto possa essere considerato rientrante tra le erogazioni in natura, in quanto riconducibile ad un paniere di beni, e pertanto non concorrere alla formazione del reddito se di importo non superiore ad 258,23. IL BUFFET / CENA DI NATALE Le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono da considerare spese di rappresentanza a meno che all evento siano presenti esclusivamente dipendenti dell impresa.(circolare n. 34/E agenzia entrate).
6 Da ciò consegue che la spesa sostenuta per il banchetto / cena di Natale organizzata dal datore di lavoro: esclusivamente per i propri dipendenti non può essere considerata di rappresentanza. Tuttavia l Agenzia non chiarisce come vada qualificata tale spesa. Si ritiene che la stessa costituisca una liberalità a favore dei dipendenti e quindi: il costo è deducibile ai fini IRPEF / IRES nel limite: del 75% della spesa sostenuta, così come previsto per le spese di albergo e ristorante; del 5 dell ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi ai sensi dell art. 100, comma 1, TUIR; l IVA è i in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che, come sopra evidenziato con riferimento agli omaggi non oggetto dell attività, non possiede il requisito dell inerenza con l esercizio dell impresa; (anche) con soggetti terzi rispetto all impresa (clienti, istituzioni, ecc.), la stessa rientra tra quelle di rappresentanza con la conseguenza che: il 75% della spesa sostenuta è deducibile nel limite dell ammontare massimo deducibile nell anno, ossia in proporzione (1,3% - 0,5% - 0,1%) ai ricavi/proventi della gestione caratteristica; la relativa IVA è. 5) REDDITEST - il nuovo redditometro approvato dall Agenzia Entrate Il REDDITEST è un software, messo a disposizione dall Agenzia delle Entrate, che consente ai contribuenti di verificare autonomamente la coerenza tra il reddito familiare dichiarato e le spese sostenute nello stesso periodo d imposta. L utilizzo del software non presuppone che il contribuente indichi i propri dati personali, inoltre le informazioni richieste resteranno sul proprio computer (senza lasciare traccia sul web) e potranno essere modificate,integrate e stampate in qualsiasi momento. In sintesi, si dovranno indicare il reddito lordo di tutti i componenti della famiglia indicando la composizione della stessa ed il comune di residenza, e successivamente le spese sostenute nell anno suddivise in 7categorie (abitazioni,mezzi di trasporto,assicurazioni e contributi,istruzione,tempo libero e cura della persona, altre spese significative, investimenti immobiliari e mobiliari). I clienti interessati a verificare la propria posizione potranno accedere al sito e scegliere la voce REDDITEST per scaricare il software che permetterà tale calcolo oppure rivolgersi allo studio che provvederà a raccogliere con un questionario le numerose informazioni richieste e successivamente effettuerà per loro il calcolo del REDDITEST. Lo studio è a Vostra disposizione per ogni chiarimento in merito. Cordiali saluti Conte & Cervi Commercialisti Associati
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