REGOLAMENTO EDILIZIO

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1 COMUNE DI PONTEDERA Provincia di Pisa REGOLAMENTO EDILIZIO APPROVAZIONE Delibera consiglio comunale n. 70 del 22 luglio SETTORE - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE 2 SERVIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA 1

2 INDICE TITOLO I... 4 Disposizioni generali... 4 Art Norma transitoria... 4 TITOLO II... 4 Disciplina dell attività edilizia... 4 Capo I 4 Contenuti e finalità... 4 Art Ambito di applicazione, contenuti e finalità... 4 Capo II 5 Disciplina degli atti... 5 Art Interventi soggetti a permesso di costruire... 5 Art Interventi soggetti a denuncia di inizio dell attività (DIA)... 5 Art Attività edilizia libera... 7 Capo III 7 Disciplina dei procedimenti... 7 Art Titolo a richiedere il permesso di costruire o a presentare la denuncia di inizio dell attività... 7 Art Procedure per il rilascio del permesso di costruire:... 8 presentazione della domanda e documentazione da allegare... 8 Art Procedure per il rilascio del permesso di costruire:... 9 istruttoria e definizione della domanda... 9 Art Rilascio e caratteristiche del permesso di costruire Art Validità, proroga, decadenza e trasferimento (voltura) del permesso di costruire Art Diniego del permesso di costruire Art Procedure per la denuncia di inizio dell attività Art Procedure per l accertamento di conformità Art Parere preventivo Art Opere urgenti Capo IV 18 Esecuzione delle opere Art Comunicazione di inizio lavori Art Cantiere - Esecuzione dei lavori - Vigilanza Art Varianti al permesso di costruire o alla denuncia di inizio dell attività Art Comunicazione di ultimazione dei lavori

3 Art Attestazione di abitabilità o agibilità Gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica Art Collegio comunale per il paesaggio - Nomina Art Collegio comunale per il paesaggio - Funzionamento Art Autorizzazione paesaggistica Art Caratteristiche dell autorizzazione paesaggistica Sanzioni 26 Art Sanzioni Art Definizione in via breve delle sanzioni Capo VII 27 Disposizioni generali Art Disposizioni generali per la presentazione degli elaborati Art Tolleranze costruttive Art Rinvio dinamico e aggiornamento allegati Art Disposizioni finali Entrata in vigore

4 TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Norma transitoria 1. In attesa della redazione di un regolamento che disciplini compiutamente la materia edilizia nell ambito dell intero territorio comunale, il presente regolamento detta disposizioni di natura procedurale inerenti l attività edilizia come indicato nel successivo Titolo II. TITOLO II Disciplina dell attività edilizia Capo I Contenuti e finalità Art. 2 Ambito di applicazione, contenuti e finalità 1. Il presente titolo, nell ambito dell intero territorio comunale, e nel rispetto delle vigenti normative statali o regionali: a) individua le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire ai sensi dell art. 78 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), e definisce i procedimenti per ottenere il permesso stesso; b) individua le opere e gli interventi sottoposti a denuncia di inizio dell attività (di seguito indicata anche DIA) ai sensi dell art. 79 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, e disciplina i relativi procedimenti; c) definisce le attribuzioni e il funzionamento del collegio di esperti in materia paesaggistica ai sensi dell art. 89 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, le modalità di nomina dei membri dello stesso collegio, e definisce i procedimenti per ottenere l autorizzazione paesaggistica; d) disciplina le modalità di comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori nonché di attestazione di abitabilità o agibilità delle opere realizzate; e) disciplina le procedure per l accertamento di conformità delle opere abusivamente realizzate, il rilascio di pareri preventivi, l esecuzione di lavori d urgenza; f) definisce le sanzioni per mancato rispetto degli obblighi e disposizioni espressamente previsti dal presente regolamento; 2. La disciplina dell attività edilizia contenuta nel presente titolo non incide sull applicazione delle vigenti disposizioni relative alla competenza legislativa dello Stato in particolare nelle materie penali e tributarie. 3. Il presente titolo è finalizzato all applicazione dei principi di efficienza e di trasparenza nei procedimenti amministrativi, al soddisfacimento dei bisogni sociali ed al perseguimento contestuale del servizio al singolo cittadino e della tutela degli interessi pubblici e collettivi. 4

5 Capo II Disciplina degli atti Art. 3 Interventi soggetti a permesso di costruire 1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio: a) gli interventi di nuova edificazione e cioè di realizzazione di nuovi manufatti edilizi diversi da quelli di cui alle lettere successive del presente articolo ed all articolo 4. b) l installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali e- splicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni; c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune; d) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e) la realizzazione di depositi di merci e di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all aperto, che comporti l esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; f) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale; g) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia; h) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d uso, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione; i) l installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazioni; 2. Per le opere pubbliche del Comune, l atto comunale con il quale il progetto esecutivo è approvato o l opera autorizzata secondo le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche ed integrazioni ha i medesimi effetti del permesso di costruire. In sede di approvazione del progetto si da atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche. 3. Per le opere di cui al comma 1 realizzate da qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, diverso dal Comune, il permesso di costruire deve essere rilasciato in base alle procedure di cui ai successivi articoli 7 e 8. È fatta salva l applicazione di specifiche norme statali o regionali che disciplinino diversamente il titolo legittimante alla realizzazione delle opere. Art. 4 Interventi soggetti a denuncia di inizio dell attività (DIA) 1. Sono sottoposti a denuncia di inizio dell attività: a) gli interventi di cui all articolo 3 comma 1, qualora siano specificatamente disciplinati dai piani complessi di intervento di cui all art. 56 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, dai piani attuativi, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 3; 5

6 b) le opere di reinterro e di scavo non connesse all attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere; c) i mutamenti di destinazione d uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie; d) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione; e) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso; f) la realizzazione di annessi agricoli in legno e con caratteristiche tipologiche adeguate all ambiente, disciplinati dagli artt , e delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico; g) la realizzazione di pozzi, disciplinati dall art. 8 delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico; h) gli interventi di cui all art. 16 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia); i) ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base al presente regolamento ed alla normativa regionale, non sia soggetta a permesso di costruire. 2. Sono inoltre sottoposti a denuncia di inizio dell attività i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorché realizzati esclusivamente con opere interne: a) interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento all esteriore aspetto degli immobili; b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche alla destinazione d uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo ossia quelli rivolti a conservare l organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso, ne consentano destinazioni d uso compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell edificio, l inserimento degli elementi accessori, e degli impianti richiesti dalle esigenze dell uso, l eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell organismo edilizio, volti a conseguire l adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti; d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi e impianti; tali interventi comprendono altresì: 1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l adeguamento alla normativa antisismica; 2) la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza; 3) le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi, ivi comprese le pertinenze; non sono computate ai fini dell applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale le addizioni con le quali si realizzino i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all interno dei perimetri dei centri abitati, nonché il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile; e) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità. 3. La sussistenza della specifica disciplina degli atti, di cui al comma 1, lettera a), deve risultare da un esplicita attestazione del comune da rendersi in sede di approvazione dei nuovi strumenti o atti ovvero in 6

7 sede di ricognizione di quelli vigenti, previo parere del 1 Settore Pianificazione del Territorio e Ambiente, competente in materia. 4. Per le definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, oltre a quanto specificato al precedente comma 2, deve essere fatto riferimento all art. 15 delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico. 5. Per le opere pubbliche del Comune, l atto comunale con il quale il progetto esecutivo è approvato o l opera autorizzata secondo le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche ed integrazioni ha i medesimi effetti della denuncia di inizio dell attività. In sede di approvazione del progetto si da atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche. 6. Per le opere di cui ai commi 1 e 2 realizzate da qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, diverso dal Comune, la denuncia di inizio dell attività deve essere presentata in base alle procedure di cui al successivo articolo 12. È fatta salva l applicazione di specifiche norme statali o regionali che disciplinino diversamente il titolo legittimante alla realizzazione delle opere. Art. 5 Attività edilizia libera 1. I seguenti interventi, ancorché attuati per mezzo di opere edilizie, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo: a) interventi di manutenzione ordinaria, non comportanti modifica dell aspetto esteriore degli immobili; b) interventi volti all eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) interventi per realizzare e/o modificare le reti e le infrastrutture quali ad esempio quelle per i servizi di fognatura, idrici, di distribuzione dell energia elettrica, del gas e delle telecomunicazioni, i manufatti atti a proteggere apparecchiature ed impianti, o a contenere sostanze liquide e gassose, purché realizzati sotto il livello del terreno; e) interventi di cui all art. 17 della legge regionale 24 febbraio 2005, n Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono comunque fatte salve le diverse specifiche disposizioni di legge, di regolamento o norme particolari di settore che regolano l attività edilizia, in quanto applicabili. Capo III Disciplina dei procedimenti Art. 6 Titolo a richiedere il permesso di costruire o a presentare la denuncia di inizio dell attività 1. E legittimato a richiedere il permesso di costruire o a presentare la denuncia di inizio dell attività il proprietario dell immobile, o chi ne abbia titolo secondo le disposizioni di legge. 2. In ogni caso, a solo titolo esemplificativo, devono ritenersi legittimati: a) il titolare del diritto di superficie; b) l usufruttuario (per interventi di manutenzione); c) l enfiteuta (nei limiti del contratto di enfiteusi, rimanendo al proprietario il diritto richiedere il permesso di costruire per tutto ciò che rimane escluso dal contratto di enfiteusi); 7

8 d) l assegnatario a riscatto di alloggio economico popolare; e) il titolare di altri diritti reali (per trasformazioni che rientrano nel contenuto del diritto); f) il concessionario di beni demaniali; g) l amministratore di condominio (per interventi su parti condominiali); h) l affittuario, con contratto di affitto registrato che preveda espressa delega da parte del proprietario ad effettuare gli interventi; i) il titolare di diritti derivanti da provvedimenti dell Autorità Giudiziaria o amministrativa quali: il beneficiario dell occupazione d urgenza e/o l avente causa da tale beneficiario, l assegnatario di terre incolte, il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza, colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per ordine del giudice; j) il titolare di un diritto derivante da speciale situazione prevista dalla legge quali: il tutore, che può richiedere ogni tipo di permesso, il curatore, che può richiedere solo di effettuare interventi di manutenzione straordinaria e interventi di restauro conservativo; k) l imprenditore agricolo quale proprietario e/o affittuario per l attuazione degli interventi previsti nei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale; l) il titolare di locazione finanziaria, quando il contratto di affitto consenta espressamente la richiesta/presentazione di titoli edilizi per l esecuzione delle opere. Per i soggetti indicati ai punti i) e j) il documento attestante il titolo è la copia del provvedimento amministrativo o giudiziale. 3. È altresì legittimato a richiedere il permesso di costruire il promittente all acquisto dell immobile oggetto di intervento. In tal caso prima del rilascio del permesso dovrà essere prodotta al Comune la prova dell avvenuta compravendita dell immobile. 4. Il titolo a richiedere il permesso di costruire, o a presentare la DIA, può riferirsi anche alle capacità edificatorie, relative a superficie coperta, superficie utile lorda e volume, trasferite in virtù di accordi fra confinanti, debitamente registrati e trascritti, a condizione che tali trasferimenti avvengano tra fondi compresi nella medesima zona urbanistica e confinanti. 5. In caso di comunione di proprietà, divisa o indivisa, la richiesta di permesso di costruire, o la DIA, deve essere presentata congiuntamente da tutti gli aventi titolo. 6. Il permesso di costruire è rilasciato a chi dimostra di aver acquisito il titolo per richiederlo, anche se diverso dall originale richiedente. Art. 7 Procedure per il rilascio del permesso di costruire: presentazione della domanda e documentazione da allegare 1. Le domande di permesso di costruire, redatte su apposita modulistica predisposta dal Comune, sono presentate al dirigente del 1 Settore Pianificazione del Territorio e Ambiente. La modulistica deve essere compilata esaurientemente in ogni sua parte e sottoscritta da parte di un tecnico abilitato e dal/i richiedente/i. 2. I soggetti legittimati alla presentazione della domanda sono quelli indicati al precedente articolo 6. Nel caso in cui vi siano più soggetti legittimati alla presentazione dell istanza gli stessi eleggeranno domicilio presso un unico rappresentante, cui saranno inviate tutte le comunicazioni relative al procedimento, delegando lo stesso rappresentante alla produzione di tutte le integrazioni necessarie per il rilascio del permesso di costruire. 3. Per le persone giuridiche la domanda di permesso di costruire deve essere presentata dal legale rappresentante, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest ultima è legittimata alla presentazione dell istanza. 8

9 4. Alla domanda di permesso di costruire devono essere allegati gli elaborati tecnici e i documenti necessari per l adeguata rappresentazione degli interventi e delle condizioni che costituiscono presupposto per il rilascio del provvedimento. 5. Non può essere prescritta all interessato la preventiva acquisizione di autorizzazioni, documentazioni e certificazioni di competenza del Comune, inerenti il procedimento di rilascio di permesso di costruire. Viceversa è facoltà del Comune richiedere estremi autorizzativi e/o documenti relativi a procedimenti già conclusi inerenti l immobile nel quale devono essere eseguiti i lavori. 6. L allegato A al presente regolamento elenca, per ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati tecnici da produrre a corredo dell istanza, necessari ai fini istruttori, e quelli comunque necessari per il rilascio del permesso di costruire. 7. Resta salva la facoltà per il Comune di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nel suddetto allegato, al fine di una migliore valutazione degli interventi, o di non ritenere necessaria la presentazione di taluni elaborati. 8. La domanda di permesso di costruire e gli elaborati progettuali allegati devono essere sottoscritti da tutti gli aventi titolo, e timbrati e firmati da un tecnico abilitato. In ogni caso non sono ammissibili domande o integrazioni presentate unicamente a firma del tecnico abilitato. 9. Alla domanda deve essere allegata attestazione del versamento dei diritti di segreteria per l importo determinato dal Comune in relazione alla tipologia ed entità dell opera. 10. La somma di cui al comma precedente, dovuta all atto della presentazione dell istanza di permesso di costruire, costituisce condizione di procedibilità della domanda stessa. 11. La rinuncia alla domanda di permesso di costruire prima della conclusione del procedimento non dà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilità. I costi sostenuti per l istruttoria della domanda sono comunque dovuti anche nel caso di mancato rilascio del titolo o rinuncia del procedimento da parte del/i richiedente/i. Art. 8 Procedure per il rilascio del permesso di costruire: istruttoria e definizione della domanda 1. L avvio del procedimento amministrativo avviene con la presentazione della domanda di permesso di costruire al Comune e contestuale iscrizione della stessa nell apposita posizione di protocollo. 2. Al momento della presentazione della domanda è comunicato al richiedente o a un suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento. 3. Il responsabile del procedimento è il dirigente del 1 Settore Pianificazione del Territorio e Ambiente o persona dallo stesso individuata con proprio atto. 4. La completezza formale della domanda di permesso di costruire è verificata dal responsabile del procedimento entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla presentazione; qualora la domanda non risulti conforme alle norme di cui ai commi 1, 4, 8, 9 dell articolo precedente, entro lo stesso termine ne viene data motivata comunicazione all interessato, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori. 5. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa è stabilito dal responsabile del procedimento, in relazione agli elaborati da produrre, e non può comunque essere inferiore a 30 (trenta) giorni. 9

10 6. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, nei termini e con le modalità stabilite dal responsabile del procedimento, la domanda sarà ritenuta improcedibile, per carenza di interesse alla definizione del procedimento da parte del richiedente, con conseguente archiviazione della stessa. 7. Resta salva la facoltà per il responsabile del procedimento di ritenere non necessaria la presentazione di taluni elaborati e/o documenti. 8. L acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per l esecuzione dei lavori, è preliminare al rilascio del permesso; a tale acquisizione può provvedere direttamente l interessato, allegando la relativa documentazione alla richiesta; in mancanza l acquisizione è a carico del Comune. 9. L esame delle domande risultate formalmente complete si svolge secondo l ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d opera che comportano la sospensione dei relativi lavori e quelle relative alle opere di pubblico interesse. 10. Nel caso in cui all istanza di permesso di costruire siano stati allegati tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l esecuzione dei lavori, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla presentazione della domanda o della documentazione integrativa di cui al precedente comma 4, il responsabile del procedimento cura l istruttoria, acquisisce tutti i pareri di competenza comunale, redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico giuridica dell intervento richiesto, accompagnata dalla propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e di conseguenza formula una motivata proposta al dirigente del Settore. 11. Nel caso in cui all istanza di permesso di costruire non siano stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, necessari per l esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento, fermi restando gli adempimenti previsti dal comma precedente, acquisisce gli atti di assenso medesimi, ovvero indice a tal fine una conferenza dei servizi ai sensi della normativa vigente, al fine di acquisire tali atti di assenso, nei tempi e con le modalità ivi disciplinate. Per gli interventi ricadenti in area soggetta a vincolo paesaggistico sono fatte salve le procedure di cui al successivo Capo V con le tempistiche in esso stabilite. 12. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento degli atti di assenso, ovvero dall esito della conferenza dei servizi di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento richiede all interessato la documentazione necessaria per il prosieguo istruttorio e rilascio del permesso di costruire secondo le modalità stabilite al comma 4 e seguenti. 13. Il provvedimento finale, da notificare all interessato, è adottato dal Comune entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma Il termine di cui al comma 10 è raddoppiato per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento da comunicarsi all interessato. 15. Decorso inutilmente il termine per l emanazione del provvedimento conclusivo, l interessato può, con atto trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all autorità competente di a- dempire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. 16. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma precedente, l interessato può inoltrare istanza alla Regione, la quale, ai sensi della legge regionale n. 88/1998, nomina un commissario ad acta che nel termine di 60 (sessanta) giorni adotta il provvedimento. 17. Gli oneri finanziari relativi all attività del commissario di cui al presente articolo sono a carico del Comune. 10

11 Art. 9 Rilascio e caratteristiche del permesso di costruire 1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente del 1 Settore - Pianificazione del Territorio e Ambiente al proprietario dell immobile oggetto di intervento, o a chi ha titolo ad ottenerlo, unitamente a copia degli elaborati allegati. 2. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio. Il rilascio del permesso è in ogni caso subordinato all esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell attuazione delle stesse nel successivo triennio o all impegno dei privati di procedere all attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto di permesso. 3. Il permesso di costruire è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi ed è trasferibile ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili oggetto dello stesso ed è irrevocabile fatti salvi i casi previsti dalla legge e dal successivo comma Su istanza dei titolari il dirigente del 1 Settore - Pianificazione del Territorio e Ambiente può revocare il permesso di costruire rilasciato. 5. Dell avvenuto rilascio del permesso di costruire è data comunicazione all interessato mediante notifica o a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della ricezione decorrono i termini per la corresponsione dei contributi e presentazione di idonee garanzie fideiussorie. 6. Del rilascio del permesso di costruire è altresì data notizia al pubblico mediante affissione all Albo Pretorio. Copia del permesso, e dei relativi allegati, è conservata presso gli archivi comunali. Art. 10 Validità, proroga, decadenza e trasferimento (voltura) del permesso di costruire 1. Nel permesso sono indicati i termini di inizio e ultimazione dei lavori. Detti termini sono stabiliti dal dirigente del 1 Settore - Pianificazione del Territorio e Ambiente in relazione all entità dei lavori da eseguire. Il termine per l inizio lavori non può essere superiore ad un anno dalla data del rilascio del permesso; il termine per l ultimazione dei lavori, entro il quale l opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dall inizio dei lavori e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. 2. La richiesta di proroga può essere avanzata dal/i titolare/i del permesso di costruire e deve pervenire al Comune almeno venti giorni prima della scadenza del termine per l ultimazione dei lavori. 3. Un periodo più lungo per l ultimazione dei lavori di quello stabilito al precedente comma 1, può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. 4. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare del permesso di costruire deve dotarsi di un nuovo titolo abilitativo concernente la parte non ultimata. 5. Il permesso di costruire decade e perde efficacia nei seguenti casi: a) per inosservanza dei termini di inizio dei lavori, b) per inosservanza dei termini di ultimazione dei lavori, nel qual caso la decadenza riguarda solo la parte di opere non ultimata, 11

12 c) per sostituzione con altro qualificabile come variante essenziale al permesso rilasciato, ai sensi della normativa vigente. 6. L entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta comunque la decadenza dei permessi in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro i termini stabiliti. 7. Il verificarsi di uno o più dei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6 comporta la decadenza del permesso di costruire anche in assenza di un atto di dichiarazione di decadenza da parte del Comune. 8. In caso di decadenza del permesso di costruire può essere richiesto il rinnovo dello stesso per i lavori non eseguiti. 9. Il rinnovo del permesso di costruire equivale ad un nuovo permesso per i lavori non eseguiti, è soggetto al procedimento previsto per le istanze di permesso ordinarie ed a tutte le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alle altre norme che regolano lo svolgimento dell attività edilizia, in vigore al momento del rilascio dell atto di rinnovo. 10. In caso di trasferimento del titolo relativo all immobile oggetto di permesso di costruire, il nuovo titolare è tenuto a richiedere al Comune il provvedimento di voltura entro 30 (trenta) giorni dalla data di trasferimento del titolo. 11. La voltura non comporta il rilascio di un nuovo permesso ma consiste soltanto nella variazione dell intestatario dell atto amministrativo esistente e non incide sul contenuto dello stesso. Il nuovo intestatario dell atto subentra nella posizione giuridica del dante causa assumendo tutti gli obblighi del titolare originario dell atto. 12. La richiesta di voltura, se non accompagnata da idonee garanzie finanziarie prestate dal nuovo titolare, non comporta la liberazione dell originario intestatario del permesso di costruire dagli obblighi già sorti a suo carico in merito al pagamento dei contributi previsti dall art. 119 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1. Art. 11 Diniego del permesso di costruire 1. Nel caso in cui il progetto presentato in allegato alla domanda di permesso di costruire sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e/o con altre norme che regolano lo svolgimento dell attività edilizia, entro il medesimo termine stabilito per il rilascio del provvedimento conclusivo, il responsabile del procedimento comunica al richiedente i motivi ostativi all accoglimento dell istanza. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il responsabile del procedimento invita il richiedente a presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, per superare i motivi di diniego per l istanza presentata. A tal fine assegna un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per la presentazione delle osservazioni. 3. Qualora il contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e/o con altre norme che regolano lo svolgimento dell attività edilizia possa essere rimosso mediante modificazioni che non alterino sostanzialmente il contenuto del progetto presentato, l interessato può integrare la pratica edilizia richiedendo l approvazione di una nuova soluzione progettuale. In tale caso i termini di cui all articolo 8, comma 10, decorrono di nuovo dalla data di presentazione della documentazione sostitutiva. 4. Costituisce motivo di diniego, per carenza di interesse alla definizione del procedimento da parte dell interessato, la mancata presentazione di documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento nei termini e con le modalità stabilite dallo stesso. 12

13 5. Il diniego dell istanza è dichiarato dal dirigente del Settore e ne è data comunicazione all interessato mediante notifica o a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. Art. 12 Procedure per la denuncia di inizio dell attività 1. Almeno venti giorni prima dell effettivo inizio dei lavori, il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare la denuncia di inizio dell attività, accompagnata da: a) una dettagliata relazione a firma di professionisti abilitati, che asseverino la conformità delle opere da realizzare agli atti di cui all art. 52 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di riferimento vigenti; b) gli elaborati progettuali e la descrizione dello stato di fatto dell immobile oggetto dei lavori; c) ogni parere, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, necessario per eseguire i lavori, anche se di competenza comunale. 2. Le denunce di inizio dell attività, redatte su apposita modulistica predisposta dal Comune, sono presentate al dirigente del 1 Settore Pianificazione del Territorio e Ambiente. La modulistica deve essere compilata esaurientemente in ogni sua parte e sottoscritta da parte di un tecnico abilitato e dal dichiarante. 3. I soggetti legittimati alla presentazione della denuncia di inizio dell attività sono quelli indicati al precedente articolo 6. Nel caso in cui vi siano più soggetti legittimati alla presentazione della denuncia gli stessi eleggeranno domicilio presso un unico rappresentante cui saranno inviate tutte le comunicazioni relative al procedimento delegandolo alla produzione di tutte le integrazioni necessarie per la definizione del procedimento. 4. Per le persone giuridiche la denuncia di inizio dell attività deve essere presentata dal legale rappresentante, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest ultima è legittimata alla presentazione della stessa. 5. Alla denuncia di inizio dell attività devono essere allegati gli elaborati tecnici e i documenti necessari per un adeguata rappresentazione degli interventi e delle condizioni che costituiscono presupposto per l asseverazione delle opere da realizzare, ai sensi della normativa vigente. 6. L allegato B al presente regolamento elenca, per ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati tecnici da produrre a corredo della denuncia di inizio dell attività. 7. Resta salva la facoltà per il Comune di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nel suddetto allegato, al fine di una migliore valutazione degli interventi, o di non ritenere necessaria la presentazione di taluni elaborati. 8. La denuncia di inizio dell attività e gli elaborati progettuali allegati devono essere sottoscritti da tutti gli aventi titolo e timbrati e firmati da un tecnico abilitato. Non sono ammissibili denunce o integrazioni documentali a firma del solo tecnico incaricato, salvo che lo stesso non sia stato espressamente delegato, in forma scritta, da parte del/i denunciante/i. 9. Alla denuncia di inizio dell attività deve essere allegata attestazione del versamento dei diritti di segreteria per l importo determinato dal Comune in relazione alla tipologia ed entità dell opera. 10. La somma di cui al comma precedente è dovuta all atto della presentazione della denuncia di inizio dell attività. Nel caso in cui il Comune verifichi il mancato o incompleto versamento, oltre il termine stabilito al successivo comma 15, procederà al recupero di quanto dovuto maggiorato del 100%. 11. La rinuncia alla esecuzione delle opere di cui alla denuncia presentata, non dà diritto al rimborso del versamento dei diritti di segreteria. I costi sostenuti per l istruttoria della denuncia sono comunque dovuti anche nel caso di rinuncia al procedimento da parte del dichiarante. 13

14 12. L avvio del procedimento amministrativo avviene con la presentazione della denuncia di inizio dell attività al Comune e contestuale iscrizione della stessa nell apposita posizione di protocollo. 13. Al momento della presentazione della denuncia di inizio dell attività è comunicato all interessato, o a un suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento. 14. Il responsabile del procedimento è il dirigente del 1 Settore Pianificazione del Territorio e Ambiente o persona dallo stesso individuata con proprio atto. 15. La completezza formale della denuncia di inizio dell attività è verificata dal responsabile del procedimento entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla presentazione; qualora la denuncia non risulti conforme alle norme di cui ai commi 1, 5, 6, 9, entro lo stesso termine ne viene data motivata comunicazione all interessato, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini della conformità. La richiesta di integrazioni sospende il procedimento. 16. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa è stabilito dal responsabile del procedimento, in relazione agli elaborati da produrre, e non può comunque essere inferiore a 30 (trenta) giorni. 17. In caso di mancata presentazione, anche parziale, della documentazione richiesta, nei termini e con le modalità stabilite dal responsabile del procedimento, la denuncia sarà ritenuta improcedibile e priva di efficacia con conseguente archiviazione della stessa. 18. Resta salva la facoltà per il responsabile del procedimento di ritenere non necessaria la presentazione di taluni elaborati e/o documenti. 19. In caso di presentazione di tutta la documentazione richiesta il termine di 20 (venti) giorni prima dell effettivo inizio dei lavori decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa. 20. Il responsabile del procedimento può stabilire un termine inferiore a 20 (venti) giorni, a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa, per l effettivo inizio dei lavori. 21. Fatto salvo quanto disposto dal successivi commi 23 e 24, trascorsi 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio dell attività, o, nel caso di sospensione, trascorsi 20 (venti) giorni dalla data di presentazione di tutta la documentazione integrativa richiesta, o trascorso il termine stabilito dal responsabile del procedimento ai sensi del precedente comma 20, la denuncia presentata costituisce titolo edilizio all esecuzione delle opere. 22. Il termine per l inizio dei lavori non può, a pena di decadenza, essere superiore ad un anno dalla data di presentazione della relativa denuncia. Il termine di ultimazione entro il quale l opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dalla data di efficacia della denuncia presentata. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini, l interessato deve presentare una nuova denuncia concernente la parte non ultimata. 23. Prima dell effettivo inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al Comune il nominativo di tutte le imprese che realizzeranno i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell imprese; qualora successivamente all inizio dei lavori, si verifichi il subentro di altra impresa il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall avvenuto subentro. 24. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma precedente, il proprietario o chi ne abbia titolo inoltra al Comune il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). La mancata produzione del DURC costituisce causa 14

15 ostativa all inizio dei lavori. Qualora sia possibile dimostrare, con prove certe, che la mancata produzione del DURC sia dovuta a semplice dimenticanza da parte del committente, ma che l impresa esecutrice era comunque in regola con gli obblighi contributivi durante l esecuzione dei lavori, si applica allo stesso committente una sanzione da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro ai sensi dell art. 11 della legge n. 689 del 24 novembre Qualora le opere da eseguire siano eseguite direttamente dal soggetto titolare della denuncia di inizio dell attività (lavori in economia), alla stessa denuncia deve essere allegata una dichiarazione contenente indicazioni sulle modalità di esecuzione in proprio dei lavori. 26. Ai fini della relazione asseverata e degli elaborati di cui al comma 1, i professionisti competenti assumono la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale. Nel caso in cui il comune ritenga che le attestazioni dei professionisti non corrispondano al vero e siano tali da determinare la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ne dà contestuale notizia all autorità giudiziaria ed al consiglio dell ordine/collegio di appartenenza per l irrogazione delle sanzioni disciplinari. 27. Il Comune, entro il termine di 20 (venti) giorni di cui al comma 1, verifica la denuncia di inizio attività, e, qualora sia riscontrata l assenza di uno o più dei presupposti legittimanti, notifica agli interessati l ordine motivato a non attuare le trasformazioni previste. Gli aventi titolo hanno facoltà di presentare una nuova denuncia di inizio attività o rendere idonea quella presentata, qualora i necessari presupposti possano essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle previste trasformazioni, ovvero mediante l acquisizione di pareri, nullaosta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori. In tale ultimo caso il termine per l effettivo inizio dei lavori sarà stabilito dal responsabile del procedimento in relazione agli elaborati da produrre. 28. Qualora successivamente alla scadenza di cui al comma 1 sia riscontrata l incompletezza o l inadeguatezza degli elaborati di cui allo stesso comma 1, il responsabile del procedimento invita l interessato a regolarizzare la denuncia assegnandogli a tal fine un termine congruo. 29. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, la mancata regolarizzazione nel termine assegnato comporta l applicazione della sanzione di euro 516, Il superamento del termine di 20 (venti) giorni di cui al precedente comma 27 non preclude, in ogni caso, la potestà di controllo della pubblica amministrazione e l adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori. Nei casi in cui ritenga che le attestazioni dei professionisti non corrispondano al vero e siano tali da determinare la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 il comune provvede all applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII della legge regionale 3 gennaio 2005, n Alla denuncia di inizio dell attività si applicano, ove non diversamente stabilito, le disposizioni che disciplinano il permesso di costruire. Art. 13 Procedure per l accertamento di conformità 1. Le opere eseguite in assenza di titolo edilizio, in totale difformità, o con variazioni essenziali, possono essere oggetto di accertamento di conformità ai sensi dell art. 140 della legge regionale 3 gennaio 2005, n L avente titolo può ottenere il permesso di costruire o l attestazione di conformità rilasciata dal Comune in sanatoria quando l intervento realizzato è conforme agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo, nonché al regolamento edilizio vigenti, sia al momento della realizzazione dell opera che al momento della presentazione della domanda. 3. Alle domande di sanatoria si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente. 15

16 4. Alle domande di accertamento di conformità si applicano le stesse procedure per il rilascio del permesso di costruire di cui ai precedenti articoli 7 e Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire ovvero dell attestazione di conformità, è subordinato al pagamento dell oblazione/sanzione amministrativa e dei contributi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, se dovuti. 6. Nel caso in cui l accertamento di conformità non sia possibile nello stato in cui si trovano le opere al momento della presentazione dell istanza di sanatoria, il Comune ha facoltà di autorizzare la realizzazione di lavori di adeguamento e/o completamento, sempre che lo stato finale delle opere risulti conforme alla disciplina urbanistico edilizia. 7. Nei casi di cui al comma precedente l atto di sanatoria risulterà condizionato all avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento e/o completamento. L esecuzione di tali opere renderà efficace il provvedimento di sanatoria dalla data di ultimazione. 8. Le opere di adeguamento non potranno, in nessun caso, incidere sui parametri dimensionali dell opera abusiva concernenti altezze, superfici, volumi e distanze, tali da costituire variazioni essenziali al progetto approvato ai sensi dell articolo 133 della legge regionale 3 gennaio 2005, n La misura della sanzione sarà comunque riferita al complesso delle opere previste nell atto di sanatoria e adeguamento/completamento includendo cioè anche tutte le opere che, seppure da eseguire in forza dello stesso atto, siano funzionalmente connesse alle opere eseguite in assenza di titolo. Art. 14 Parere preventivo 1. I soggetti legittimati a richiedere il permesso di costruire o a presentare la denuncia di inizio dell attività, come pure il progettista incaricato, possono richiedere un parere preventivo relativamente agli aspetti architettonici ed estetici dell intervento, nonché, per casi di particolare complessità normativa, anche relativamente alla conformità con le norme urbanistiche-edilizie vigenti. 2. Le domande di parere preventivo, redatte sulla stessa modulistica a disposizione per le istanze di permesso di costruire predisposta dal Comune, sono presentate al dirigente del 1 Settore Pianificazione del Territorio e Ambiente. La modulistica deve essere compilata esaurientemente in ogni sua parte e sottoscritta da parte del richiedente. 3. Alla domanda di parere devono essere allegati gli elaborati tecnici e i documenti necessari per l adeguata rappresentazione degli interventi oggetto di parere. 4. La documentazione da allegare alla richiesta, in duplice copia, è costituita dai seguenti elaborati, se ed in quanto necessari a comprendere la proposta progettuale: a) estratto di P.R.G. con individuazione dell immobile oggetto di intervento, b) estratto, planimetria e visura catastale dell immobile oggetto di intervento, c) planimetria, d) relazione tecnico descrittiva, e) piante, prospetti, sezioni e particolari (stato attuale), f) piante, prospetti, sezioni e particolari (stato modificato), g) piante, prospetti, sezioni e particolari (stato sovrapposto), h) documentazione fotografica, i) eventuali conteggi di verifica dei parametri urbanistici/edilizi. 5. Gli elaborati devono essere redatti, anche in forma semplificata, in conformità a quanto indicato nell allegato A. 16

17 6. Resta salva la facoltà per il Comune di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata al comma precedente, al fine di una migliore valutazione degli interventi, o di non ritenere necessaria la presentazione di taluni elaborati. 7. Alla domanda deve essere allegata attestazione del versamento dei diritti di segreteria per l importo determinato dal Comune. 8. La somma di cui al comma precedente, dovuta all atto della presentazione dell istanza di parere preventivo, costituisce condizione di procedibilità della domanda stessa. 9. La rinuncia alla domanda di parere preventivo prima della conclusione del procedimento non dà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilità. I costi sostenuti per l istruttoria della domanda sono comunque dovuti anche nel caso di rinuncia del procedimento da parte del/i richiedente/i. 10. Il parere preventivo, unitamente a una copia degli elaborati, è rilasciato entro 60 giorni dalla data di presentazione o dalla data di produzione della eventuale documentazione integrativa richiesta. 11. Con il rilascio del parere preventivo, il dirigente del Settore esprime le proprie valutazioni riguardo all opera da eseguire, fornendo eventuali indicazioni o prescrizioni per la redazione del progetto definitivo. Rimane comunque salva l applicazione delle leggi in materia e di tutte le altre norme che regolano lo svolgimento dell attività edilizia. 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle richieste di parere previste dalla vigente normativa comunale ed in particolare per eseguire interventi di: a) addizione funzionale, rialzamento del sottotetto o creazione di terrazzi a tasca sul patrimonio edilizio di pregio storico, architettonico/ambientale in ottemperanza a quanto disposto dall art. 15.5, comma 7, delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico, b) Installazione di strutture tipo gazebo o similari, anche chiuse, in deroga ai parametri di zona in ottemperanza a quanto disposto dalle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico, per i pubblici esercizi. Art. 15 Opere urgenti 1. Gli interventi necessari ad eliminare il pericolo imminente di un danno grave a persone o cose, ivi compresi quelli da eseguire in ottemperanza ad ordinanze del Sindaco, possono essere iniziati senza il previsto titolo edilizio sotto la diretta responsabilità del proprietario o dell avente titolo, e la direzione dei lavori di un professionista abilitato. 2. Nei casi di cui al comma precedente è fatto obbligo al proprietario o avente titolo di dare comunicazione al Comune, degli interventi da eseguire od eseguiti al fine dell eliminazione della situazione di pericolo, entro 24 (ventiquattro) ore dall inizio dei lavori. Il Comune potrà disporre sopralluogo a mezzo dei propri organi tecnici e/o di vigilanza al fine di valutare i lavori strettamente necessari ed eseguibili. 3. Il direttore dei lavori potrà dare attuazione solo ai lavori che consentono l eliminazione del pericolo ed attendere la definizione del procedimento di rilascio/attestazione del titolo edilizio necessario per l esecuzione dei lavori di cui l immobile abbisogna. 4. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio dei lavori, o entro il termine eventualmente assegnato dal Comune, il proprietario o l avente titolo, deve provvedere alla regolarizzazione amministrativa dell intervento edilizio presentando al Comune la documentazione necessaria per l acquisizione del titolo e- dilizio previsto per la realizzazione delle opere. 17

18 5. La mancata regolarizzazione degli intervento edilizi eseguiti con procedura d urgenza configura le opere realizzate in assenza di titolo. Capo IV Esecuzione delle opere Art. 16 Comunicazione di inizio lavori 1. Almeno 10 (dieci) giorni prima dell effettivo inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire deve darne comunicazione al Comune utilizzando apposita modulistica predisposta dal 1 Settore. La modulistica deve essere compilata esaurientemente in ogni sua parte ed essere sottoscritta dal titolare del permesso, o da un suo delegato, dal Direttore dei Lavori e dall impresa esecutrice dei lavori. 2. Per comprovati motivi di urgenza i lavori potranno essere iniziati anche prima del termine stabilito al comma precedente, previo nulla osta da parte del dirigente del Settore da richiedere per scritto. 3. I lavori devono essere iniziati entro il termine stabilito nel permesso di costruire. 4. Contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, il titolare del permesso di costruire deve comunicare al comune il nominativo di tutte le imprese che realizzeranno i lavori unitamente ai codici di i- scrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell imprese. 5. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma precedente, il proprietario o chi ne abbia titolo inoltra al Comune il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). La mancata produzione del DURC costituisce causa ostativa all inizio dei lavori. Qualora sia possibile dimostrare, con prove certe, che la mancata produzione del DURC sia dovuta a semplice dimenticanza da parte del committente, ma che l impresa esecutrice era comunque in regola con gli obblighi contributivi durante l esecuzione dei lavori, si applica allo stesso committente una sanzione da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro ai sensi dell art. 11 della legge n. 689 del 24 novembre Qualora, successivamente alla comunicazione di inizio dei lavori, si verifichi il subentro di altra impresa il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall avvenuto subentro e produrre il DURC del soggetto subentrante contestualmente. 7. Qualora le opere da eseguire siano eseguite direttamente dal soggetto titolare del permesso di costruire (lavori in economia), alla comunicazione di inizio lavori deve essere allegata una dichiarazione contenente indicazioni sulle modalità di esecuzione in proprio dei lavori. Art. 17 Cantiere - Esecuzione dei lavori - Vigilanza 1. Tutti i luoghi in cui si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere edilizie sono da considerarsi cantieri e come tali soggetti alla disciplina definita dalle presenti norme e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia urbanistico edilizia. 2. Il direttore dei lavori è responsabile per gli adempimenti di cui ai successivi commi da 3 a 16 del presente articolo. In mancanza del direttore dei lavori agli stessi adempimenti deve provvedere il titolare del permesso di costruire o della DIA. 3. Nell esecuzione di opere edilizie di qualsiasi genere devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire l incolumità delle persone e l integrità delle cose, pubbliche e private, non- 18

19 ché a limitare le molestie nei confronti di terzi e a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. 4. Le aree destinate a cantiere edile devono essere isolate mediante opportune recinzioni che non consentano l accesso ai non addetti ai lavori, realizzate con materiali idonei e decorosi. 5. Le recinzioni dei cantieri prospicienti strade e aree pubbliche, devono essere realizzate e mantenute in conformità alle disposizioni del Titolo II, Capo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). 6. Le chiusure delle recinzioni prospicienti strade e aree pubbliche non devono aprirsi verso l esterno su spazi pubblici e devono rimanere chiuse quando i lavori non siano in corso. 7. Nei cantieri in cui sono presenti ponteggi prospicienti strade e aree pubbliche, dovrà essere garantito il transito pedonale in condizioni di sicurezza. Il passaggio potrà essere assicurato mediante sottopasso ai ponteggi di altezza non inferiore a m. 2,10 in ogni sua parte. 8. In tutti i casi i passaggi pedonali devono garantire il transito dei soggetti diversamente abili. 9. Gli interventi di qualsiasi genere devono essere eseguiti adottando opportune precauzioni onde impedire la propagazione delle polveri e dei rumori, comunque nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento per l attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall inquinamento acustico ai sensi dell articolo 6, comma 1, punto e) della legge 26 ottobre 1995, n In ogni cantiere edile deve essere apposto un cartello, delle dimensioni non inferiori a metri 0,80 x 0,60, realizzato con materiali resistenti agli agenti atmosferici e ben visibile dagli spazi pubblici nel quale devono essere indicati: a) identificazione del Comune nel quale ricadono i lavori, b) estremi del titolo edilizio all esecuzione dei lavori, c) termine di inizio ed ultimazione dei lavori, d) natura dei lavori da eseguire, e) nominativo del titolare del titolo abilitativo, f) nominativo del progettista e del Direttore dei Lavori, g) nominativo del progettista e del Direttore dei Lavori delle opere strutturali, h) nominativo del responsabile/assistente di cantiere e del responsabile della sicurezza, i) nominativo/denominazione della ditta esecutrice delle opere e delle ditte che successivamente all inizio lavori operano all interno del cantiere, j) estremi del deposito del progetto strutturale presso l Ufficio Regionale per la Tutela dell Acqua e del Territorio (URTAT), k) estremi di eventuali nulla osta, autorizzazioni, l) recapito e numero telefonico del responsabile/assistente di cantiere (reperibile 24 ore su 24). 11. Il cartello di cui al comma precedente è esente dal pagamento dell imposta sulla pubblicità, 12. Presso il cantiere deve essere conservato, in originale o in copia, il titolo all esecuzione dei lavori (DIA, permesso di costruire), completo di tutti gli allegati, nonché tutta la documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni normative in relazione alla natura dell opera ed alle caratteristiche costruttive (progetto strutturale, progetto impianto termico, progetto impianto elettrico, documentazione relativa all isolamento acustico, autorizzazioni di Enti preposti alla tutela di eventuali vincoli, piani di sicurezza, ecc.). 13. Qualora nel corso di esecuzione delle opere vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico od artistico deve esserne data immediata comunicazione al Comune e agli altri enti competenti. Fermo restando l obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia, i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere immediatamente sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate. 19

20 14. Nel caso di interruzione dei lavori, per qualsiasi motivo deve esserne data comunicazione al Comune, entro dieci giorni, indicando i motivi che hanno determinato l interruzione stessa. 15. Nel caso di interruzione dei lavori devono essere disposte le cautele necessarie a garantire la sicurezza, l igiene e il decoro del cantiere. In caso di inadempienza l autorità competente ha facoltà di intervento sostitutivo con recupero delle spese a carico del soggetto inadempiente. 16. Della ripresa dei lavori deve essere data comunicazione al Comune entro dieci giorni dalla data di i- nizio delle opere. 17. Le dimissioni o la rinuncia all incarico del Direttore dei Lavori devono essere comunicati al Comune da parte del titolare dell atto abilitativo, entro 15 (quindici) giorni dalla data di dimissione/rinuncia. In tali casi i lavori devono essere sospesi fino a quando non sia presentata al Comune la comunicazione ed accettazione dell incarico da parte del professionista subentrante. 18. Nell ambito del cantiere edilizio, esclusivamente per il periodo di esecuzione dei lavori, è ammessa l installazione, a titolo precario, di box, prefabbricati o simili, strettamente connessi con la conduzione del cantiere stesso. 19. Nei casi in cui l esecuzione dei lavori comporti: la manomissione del suolo/sottosuolo pubblico o di uso pubblico al fine di eseguire scavi, immettere o ripristinare condutture, realizzare allacciamenti alla fognatura, ecc; l occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la costruzione di assiti o ponteggi, per deposito di materiali, ecc.; il titolare dell atto abilitativo deve preventivamente acquisire la relativa autorizzazione da parte dei competenti enti o dai competenti Settori del Comune. 20. Le autorità competenti esercitano la vigilanza sull attività urbanistico edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive contenute nel permesso di costruire o nella denuncia di inizio dell attività. 21. Per i fini di cui al precedente comma i soggetti istituzionalmente competenti hanno libero accesso a tutti i cantieri. I sopralluoghi possono essere eseguiti senza alcun preavviso fino al deposito della comunicazione di ultimazione dei lavori. Art. 18 Varianti al permesso di costruire o alla denuncia di inizio dell attività 1. Durante il periodo di validità del titolo abilitativo all esecuzione delle opere è possibile presentare nuova istanza o nuova denuncia per eseguire variazioni al progetto rilasciato/denunciato. 2. Per le varianti ai permessi di costruire, l istanza si configura come nuova e autonoma, rispetto a quella originaria, e sarà istruita e definita in base alle normative vigenti al momento del rilascio comportando, ove previsto, il ricalcolo o la variazione a conguaglio del contributo dovuto. Resta fermo quanto stabilito al successivo comma Per le denunce di inizio dell attività, quando non ricorrano le condizioni del successivo comma 4, l interessato deve presentare una nuova denuncia descrivendo le variazioni da apportare all intervento originario. 4. Per le varianti in corso d opera, che non comportino sospensione dei lavori, sussiste esclusivamente l obbligo del deposito del progetto dell opera così come effettivamente realizzata, contestualmente alla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui al successivo articolo 19, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: 20

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