Suprema Corte di Cassazione sezione III civile sentenza 6 ottobre 2016, n

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMENDOLA Adelaide Presidente Dott. ARMANO Uliana rel. Consigliere Dott. SESTINI Danilo Consigliere Dott. RUBINO Lina Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso 14320/2013 proposto da: Suprema Corte di Cassazione sezione III civile sentenza 6 ottobre 2016, n COMUNE FRATTAMAGGIORE, (OMISSIS), in persona del Sindaco p.t. Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso; ricorrente contro PROVINCIA NAPOLI, in persona del Presidente f.f. p.t. della Giunta Provinciale Avv. (OMISSIS), domiciliata ex lego in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso; controricorrente u e contro (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS); intimati avverso la sentenza n. 1497/2013 della CORTE D APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/04/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO; udito l Avvocato (OMISSIS); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (OMISSIS) ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la Provincia di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in Lire , ad un immobile di sua proprieta adibito ad istituto scolastico,condotto in locazione dalla Provincia di Napoli e restituito dalla stessa in data 13 gennaio La Provincia di Napoli ha chiesto il rigetto della domanda deducendo che i danni erano imputabili al Comune di Frattamaggiore, che aveva detenuto l immobile per circa trent anni prima della sua successione nel contratto; ha proposto domanda riconvenzionale per la restituzione di alcune somme spese per rendere agibile l immobile. Con separato ricorso la Provincia di Napoli ha convenuto in giudizio il Comune di Frattamaggiore perche fosse dichiarato unico ed esclusivo responsabile per gli eventuali danni riportati all immobile, in quanto relativi al periodo in cui l edificio era condotto in locazione dal Comune, giusta contratto del 14 luglio 1989; per sentir dichiarare il diritto della Provincia di Napoli, subentrata nel contratto nel 1997, a rivalersi nei confronti del Comune per recuperare le somme eventualmente corrisposte al locatore (OMISSIS) a titolo di risarcimento danni. Si costituiva in giudizio il Comune di Frattamaggiore eccependo che, secondo il contratto di locazione, non aveva alcun obbligo al ripristino dell immobile; in relazione alla domanda di rivalsa, che nel verbale di consistenza del la Provincia di Napoli non aveva sollevato alcuna eccezione relativa ai danni; che in base alla L. 11 gennaio 1996, n. 23, articolo 3 lettera a e b, la Provincia era responsabile della manutenzione degli edifici scolastici e quindi, essendo succeduta nel contratto,responsabile anche per danni risalenti. I due giudizi venivano riuniti ed il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) e la domanda riconvenzionale della Provincia di Napoli; rigettava anche la domanda proposta dalla Provincia di Napoli nei confronti del Comune di Frattamaggiore. A seguito di impugnazione di (OMISSIS) e di impugnazione incidentale condizionata della Provincia di Napoli, la Corte d appello di Napoli,con sentenza del 15 aprile 2013, ha condannato la Provincia di Napoli al pagamento in favore degli eredi di (OMISSIS), deceduto nelle more, di Euro ,53 oltre accessori; ha dichiarato inammissibile la domanda degli eredi (OMISSIS) contro il Comune di Frattamaggiore, sul rilievo che l estensione della domanda del (OMISSIS) nei confronti del Comune, formulata all udienza di conclusioni da primo grado, era tardiva,non potendosi applicare l estensione automatica della domanda nei confronti dell effettivo responsabile, non trattandosi di un unico processo,rimanendo distinte le cause nonostante la riunione; ha condannato il Comune di Frattamaggiore a rimborsare alla Provincia di Napoli il 50% di quanto questa avesse dovuto pagare ai (OMISSIS) in esecuzione del capo a) della sentenza di appello. Avverso questa sentenza propone ricorso il Comune di Frattamaggiore con cinque motivi illustrati da memoria. Resiste la Provincia di Napoli. Gli altri intimati non hanno presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell articolo 112 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 4, e dell articolo 2909 c.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente denunzia che la Corte di appello, pronunciando ultra petita, ha condannato esso Comune a rimborsare alla Provincia di Napoli il 50% dei danni da questa corrisposti agli eredi (OMISSIS), non considerando che la Provincia con l appello incidentale condizionato aveva omesso di impugnare il rigetto della domanda di rivalsa proposta nei confronti del Comune ed aveva richiesto solo l affermazione della responsabilita solidale del Comune, in proporzione maggiore rispetto a quella della Provincia, violando cosi il giudicato formatosi sul rigetto della domanda di rivalsa. 2.Con il secondo motivo fili deduce violazione dell articolo 345 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 4. Sostiene il ricorrente che la domanda di declaratoria di responsabilita solidale era nuova e andava dichiarata inammissibile. 3. I motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono infondati.

3 La Corte di appello ha ritenuto che l appello incidentale condizionato della Provincia avesse investito anche la domanda di rivalsa nei confronti del Comune. Infatti la Corte di merito espressamente ha ritenuto che l accoglimento sia pur parziale dell appello della parte locatrice impone, sull appello incidentale condizionato della Provincia di Napoli, di tener conto della domanda di rivalsa proposta dal predetto ente nei confronti del Comune di Frattamaggiore e delle difese spiegate da tale ultima amministrazione. Dall esame degli atti si rileva che le conclusioni svolte dalla Provincia in appello sono piu ampie di quelle svolte in primo grado, posto che implicano anche la richiesta di una condanna diretta del Comune nei confronti dei (OMISSIS) ma, nei rapporti interni fra Provincia e Comune, si risolvono pur sempre nella richiesta della Provincia di essere tenuta indenne dal Comune di quanto pagato al locatore; questo e il senso complessivo della impugnazione condizionata che questa Corte rileva dall atto dell appello incidentale condizionato, come correttamente interpretato anche dai giudici di appello. La richiesta della Provincia di condanna in solido del Comune era inammissibile, perche oltretutto in prime cure non c era stata una domanda dell attore (OMISSIS) nei confronti del Comune, ma permaneva la domanda di regresso proposta dalla Provincia nei confronti del Comune nell autonomo giudizio proposto successivamente e poi riunito. La Corte di appello non ha condannato in solido il Comune e la Provincia,ma ha provveduto sulla domanda di regresso formulata dalla Provincia, che e cosa diversa dalla domanda diretta di condanna in solido. 4. Si esaminano congiuntamente il terzo e quinto motivo di ricorso in quanto legati da connessione logico giuridica. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione della L. n. 392 del 1978, articolo 36, in relazione all articolo 360 c.p.c., n. 3, e vizi motivazionali. Il Comune sostiene che nella specie vi e stata una successione della Provincia nella locazione e non una cessione del contratto di locazione e che il richiamo alla sentenza Cass. n del 2004 non e concludente. Con il quinto motivo si denunzia violazione della L. n. 23 del 1996, articoli 3 e 8, e vizi motivazionali. Si sostiene che, in base a queste norme, sono le Province che devono rispondere di tutte le obbligazioni, predenti, concomitanti e successive al subentro nella locazione. 5. I motivi sono infondati. A norma della L. 11 gennaio 1996, n. 23, articolo 3, n. 1 In attuazione della L. 8 giugno 1990, n. 142, articolo 14, comma 1, lettera i), provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonche di convitti e di istituzioni educative statali. n 2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresi alle spese varie di ufficio e per l arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti. n 3. Per l allestimento e l impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull adeguamento degli impianti, l ente locale competente e tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all impianto delle attrezzature. A norma della L. 11 gennaio 1996, n. 23, articolo 8, comma 5, le province subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di locazione degli immobili di proprieta privata, utilizzati dal comune o dallo Stato quale sede di istituzione scolastica ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera b), fatta salva la possibilita di risoluzione del contratto.

4 6. Dall esame della normativa su riportata si rileva che, a partire dall entrata in vigore della L. 11 gennaio 1996, n. 23, alle province e affidata la manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti di istruzione secondaria e che, se tali istituti hanno sede in immobili di proprieta privata condotti in locazione dai comuni o dallo Stato,le province subentrano nei contratti di locazione se non intendono risolverli. 7. In tale disciplina non vi e alcuna previsione che riguardi i rapporti fra gli enti succedutisi nel contratto di locazione e sulla ripartizione degli obblighi contrattuali nei confronti del locatore, ne tantomeno vi e la previsione che la provincia risponda in modo esclusivo degli obblighi e dei danni provocati dal precedente ente locatore. Pertanto giustamente il giudice di appello ha fatto applicazione della disciplina ordinaria in materia di successione nel contratto e di locazione. 8. Questa corte ha gia affermato che in materia di risarcimento del danno arrecato alla cosa locata, in caso di cessione del contratto di locazione, ferma la responsabilita solidale del conduttore cedente e del cessionario nei confronti del locatore, nell ambito dei rapporti interni tra i vari conduttori, il debito va ripartito secondo il criterio dell imputabilita, salvo che per i deterioramenti per i quali non sia possibile accertare a quale dei debitori solidali siano imputabili; in tal caso le parti del debito solidale si presumono uguali tra i conduttori. Cass. Sentenza n del 01/06/2004. Tale sentenza, richiamata dalla Corte di Appello, ha regolato la ripartizione della responsabilita nei rapporti interni fra cedente e cessionario, ma non ha in alcun modo limitato quella di ognuno dei conduttori (cedente e cessionario del contratto) nei confronti del locatore, laddove ha affermato che, in materia di risarcimento del danno arrecato alla cosa locata, in caso di cessione del contratto di locazione, ferma la responsabilita solidale del conduttore cedente e del cessionario nei confronti del locatore, nell ambito dei rapporti interni tra i vari conduttori, il debito va ripartito secondo il criterio dell imputabilita, salvo che per i deterioramenti per i quali non sia possibile accertare a quale dei debitori solidali siano imputabili; in tal caso le parti del debito solidale si presumono uguali tra i conduttori. 9. Questo collegio non ignora che la successiva sentenza di questa Corte n del 2007 ha chiarito che non di responsabilita solidale si tratta, ma di responsabilita sussidiaria del cedente una volta che il locatore si sia inutilmente rivolto al cessionario inadempiente, ma non e comunque intaccato il principio secondo il quale, in caso di cessione del contratto di locazione ai sensi della L. n. 392 del 1978, articolo 36, nei confronti del locatore che non abbia liberato il cedente, anche quest ultimo risponde dell inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, salvo il beneficium ordinis nel senso chiarito da Cass. n del Nella fattispecie in oggetto non vi e problema in ordine al beneficium ordinis, ma solo in ordine alla ripartizione della responsabilita per danni alla cosa locata,per la quale rimane valido il principio della imputabilita affermato da Cass., Sentenza n del 01/06/2004. Tale principio e stato correttamente applicato dalla Corte di merito che,nel regolare la ripartizione del debito per il risarcimento dei danni all immobile locato nei rapporti interni fra provincia e comune, non avendo le parti fornito la prova sull imputabilita degli stessi, lo ha posto a carico di entrambe in misura eguale. 10) Con il quarto motivo si denunzia violazione articolo 274 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 4. Sostiene il ricorrente che l appello incidentale condizionato della Provincia doveva essere dichiarato inammissibile perche, originando la domanda della Provincia nei confronti del Comune da una causa distinta, era necessaria la proposizione di un appello nel termine di legge, laddove nella fattispecie non era stato rispettato neppure il termine lungo di cui all articolo 327 c.p.c Il motivo e infondato. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con Sentenza n del 27/11/2007, nel conflitto fra il principio dei la stabilita del giudicato e quello dell unita del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, la cui intima coerenza verrebbe meno se ogni parte di esso fosse suscettibile di esame separato, con conseguente difformita di giudicati scaturenti dal medesimo rapporto, seppur nei confronti di parti diverse, deve affermarsi che l impugnazione incidentale tardiva e sempre ammissibile a tutela della reale utilita della parte tutte le volte che l impugnazione principale metta in discussione l assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza.

5 12. Nel caso di specie, facendo riferimento ai principi espressi dalle Sezioni Unite,deve osservarsi che l interesse all impugnazione incidentale condizionata da parte della Provincia e sorto solo a seguito della impugnazione della sentenza da parte di (OMISSIS), sul rilievo che essendo stata rigettata in primo grado la domanda di (OMISSIS) nei confronti della Provincia, quest ultima era priva di interesse ad impugnare il rigetto della domanda di regresso azionata nei confronti del Comune, se pure questa causa avesse natura di causa scindibile. Di conseguenza l appello incidentale della Provincia in relazione alla domanda di rivalsa nei confronti del Comune era tempestivo in quanto proposto nei termini per l appello incidentale tardivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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