ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
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1 ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DECRETO 16 giugno Calendario venatorio 2004/2005. L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7; Visto il piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004; Viste le notizie e le proposte utili alla formulazione del calendario venatorio 2004/2005 fornite dalle ripartizioni faunistico-venatorie; Vista, in particolare, la proposta della ripartizione faunistico-venatoria di Trapani di elevare il numero di capi abbattibili di coniglio selvatico nell'isola di Pantelleria per la notoria abbondanza della specie; Viste le indicazioni inoltrate dalle ripartizioni faunistico-venatorie circa i territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto munito di idonea ed efficiente museruola; Visto l'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, che sottopone alle disposizioni del calendario venatorio anche le zone del territorio regionale costituite in aziende faunistico-venatorie e in aziende agro-venatorie; Considerato di dover fornire indicazioni per lo svolgimento dell'attività di allenamento e di addestramento dei cani, prevista dal piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004, secondo le direttive dell'i.n.f.s.; Visto l'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, che prescrive l'emanazione del calendario venatorio regionale entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno; Sentito il comitato regionale faunistico-venatorio, convocato per il 15 giugno 2004, i cui lavori si sono conclusi il 16 giugno 2004, che ha espresso il proprio parere sulla proposta di calendario venatorio 2004/2005 e sulle proposte di modifica avanzate in sede di discussione; Considerato che nelle precedenti stagioni venatorie 2001/02, 2002/03 e 2003/04 si è proceduto, su richiesta del comune di Ustica, a limitare nell'a.t.c. PA3 la caccia alla selvaggina migratoria ai soli cacciatori residenti, al fine di evitare una eccessiva ed incontrollata affluenza di cacciatori, in rapporto all'esiguo territorio fruibile all'attività venatoria, che avrebbe determinato situazioni non gestibili dalle autorità locali e generato di conseguenza problemi di ordine pubblico e condizioni di pericolo per l'incolumità della cittadinanza e dei turisti ancora presenti nell'isola; Ritenuto, pertanto, in applicazione dell'art. 22, comma 5, lett. a), ultimo capoverso, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, di non potere consentire ai cacciatori non residenti nell'isola di Ustica l'effettuazione del numero di giornate di caccia previste alla selvaggina migratoria nell'a.t.c. PA3 per le motivazioni predette che continuano a sussistere anche per la stagione venatoria 2004/05, avendole il comune con apposito atto deliberativo riconfermate; Visto il D.P.C.M. 7 maggio 2003, con il quale è stata inserita, "limitatamente alla popolazione di Sicilia", la lepre italica (Lepus corsicanus) nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 157/92; Considerato che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7, nel caso di modifiche dell'art. 18 della legge n. 157/92, relativamente alle specie presenti nel territorio siciliano trovano attuazione nella Regione le norme relative alle specie cacciabili; Visto il parere, reso dall'istituto nazionale per la fauna selvatica con nota n. 5799/T-A11 del 24 luglio 2003, con il quale, in considerazione del lungo periodo di sospensione del prelievo della lepre italica nonché del soddisfacente stato di conservazione e della distribuzione continua della specie riscontrate nel territorio regionale ed evidenziati al M.P.A.F. con nota n. 5540/TA62 dell'8 luglio 2002, ha ritenuto
2 ammissibile un prelievo di tipo venatorio, anche per consentire la raccolta di una serie di informazioni essenziali, propedeutiche alla futura organizzazione del prelievo di detta specie; Visto il parere reso dall'i.n.f.s., reso con nota n. 4061/T-A11 del 14 giugno 2004, con il quale, relativamente all'anticipazione del prelievo venatorio rispetto alla terza domenica di settembre, esprime considerazioni analoghe a quelle formulate nel parere n. 4583/T-A11 del 13 giugno 2003, relativo alla precedente stagione, anche perché lo schema proposto non si discosta dal calendario venatorio 2003/04, dal calendario venatorio 2001/02 e dal calendario venatorio 2002/03 - sulla cui legittimità si è già peraltro espressa la giurisdizione amministrativa - se non per piccole modifiche del tutto marginali, come l'adeguamento al calendario gregoriano; per cui, non essendo intervenuti sostanziali cambiamenti rispetto alla scorsa stagione venatoria, si ritengono tuttora attuali le motivazioni di cui al decreto n del 13 giugno In merito si evidenzia quanto segue: l'anticipazione del prelievo venatorio rispetto alla terza domenica di settembre è stata prevista per quelle specie e con le modalità contenute nel piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004, che fornisce giustificazioni adeguate e scientificamente valide e che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica, comportamento peraltro già suggerito dallo stesso istituto con nota n. 2133/T-A11 del 14 aprile Inoltre, la prevista apertura anticipata, supportata da pareri di docenti universitari esperti nel settore, riguarda le stesse specie della scorsa stagione venatoria, in considerazione del fatto che le ripartizioni faunistico-venatorie non hanno segnalato sostanziali variazioni sulla consistenza numerica di dette specie. In particolare, per quanto riguarda l'apertura anticipata della caccia al 1 settembre per il coniglio selvatico, l'i.n.f.s. si è espresso favorevolmente nella considerazione che i dati sperimentali raccolti direttamente dallo stesso istituto confermano che la specie in Sicilia termina precocemente la stagione riproduttiva in relazione all'inizio del periodo di siccità estiva per cui ritiene possibile la pre-apertura, già a partire dal 1 settembre. L'apertura anticipata della caccia al 1 settembre per colombaccio e merlo è ampiamente supportata dal fatto che per le dette specie è stato registrato negli ultimi anni un notevole incremento con una copertura faunistica in Sicilia quasi del 100%, come indicato nel piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004 che riporta e fa propri i pareri di esperti (docenti universitari) di fauna selvatica siciliana. Per quanto riguarda la quaglia, l'apertura anticipata della caccia (12 settembre) di una settimana, prevista tra l'altro dal piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004, si ritiene non comprometta lo stato di conservazione della specie, in quanto il prelievo anticipato, di solo tre eventuali giornate utili alla caccia rispetto alla normale apertura (19 settembre), inciderebbe soprattutto sulle popolazioni nidificanti nell'isola che si sono mantenute numericamente stabili negli anni, come si ricava da alcuni pareri resi da docenti dell'università degli studi di Catania e dell'università degli studi di Palermo. Per la tortora, nel periodo di pre-apertura (1-19 settembre) l'attività venatoria è stata limitata a quattro giornate, previsione sulla quale l'i.n.f.s. si è di nuovo espresso favorevolmente. Quanto ai suggerimenti dell'i.n.f.s., forniti al fine di stimolare forme di gestione faunistico-venatoria più idonee sotto il profilo tecnico, all'accoglimento dei quali non è subordinato il parere favorevole dello stesso, si evidenzia che: - per quanto riguarda l'indicazione di stabilire giornate fisse di caccia, non si ritiene possibile accogliere tale suggerimento in quanto la legge regionale n. 33/97 prevede la formula delle giornate di caccia a libera scelta del cacciatore; - per la beccaccia non si è ritenuto di anticipare la chiusura della caccia per la dimostrata stabilità delle popolazioni svernanti nella regione (vedi Simposio di biologia e conservazione della beccaccia , dal quale emerge che la chiusura della caccia al 31 gennaio non reca pregiudizio allo stato della specie); - l'attività venatoria nei confronti del fagiano è prevista dall'art. 19 della legge regionale n. 33/97, con le modalità, prescrizioni e limitazioni contenute nello stesso articolo; - per quanto concerne il prelievo venatorio della coturnice si è previsto di autorizzarlo con apposito provvedimento assessoriale, sulla base dei censimenti effettuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie, ai sensi della legge regionale n. 33/97, ed in applicazione di quanto disposto dall'art. 9 della legge
3 regionale n. 7/2001, previa acquisizione del parere del comitato regionale faunistico-venatorio, individuando: zone, giorni e numero di capi abbattibili, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 5 dell'allegato A; - per quanto concerne il prelievo venatorio della lepre italica, il tesserino regionale è stato appositamente integrato per la raccolta delle informazioni (capi abbattuti, data, località, comune e l'a.t.c interessato) essenziali per il monitoraggio della specie finalizzata alla futura programmazione del prelievo venatorio; - l'esercizio venatorio alla fauna migratoria da parte dei cacciatori residenti in Sicilia, previsto dall'art. 22, comma 5, lett. a), della legge regionale n. 33/97, come sostituito dall'art. 11 della legge regionale n. 7/2001, è regolamentato in modo tale da assicurare ai cacciatori residenti nei differenti ambiti territoriali di caccia pari possibilità di esercitare l'attività venatoria, tenuto conto della variabilità dell'ambiente isolano e nel rispetto delle consolidate tradizioni locali; - il suggerimento dell'istituto di modificare la ripartizione delle 24 giornate di caccia alla sola selvaggina migratoria distribuendo più giornate nel periodo autunnale (ottobre novembre), periodo in cui si ha il transito più cospicuo per la maggior parte delle specie, ha trovato accoglimento già nella precedente stagione venatoria 2003/04. Analoga ripartizione è stata riconfermata per la prossima stagione; - per quanto riguarda la caccia vagante con l'ausilio del cane, non si è ritenuto di limitarla alla data del 31 dicembre essendo la stessa consentita dall'art. 20 della legge regionale n. 33/97, anche oltre tale data, sia pure alle condizioni contenute nello stesso articolo; Ravvisata la necessità di regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio della Regione siciliana con limitazioni di tempo, di specie, di luoghi e di capi da abbattere, anche in rapporto alle esigenze di tutela del patrimonio faunistico; Ai sensi delle vigenti disposizioni; Decreta: Art. 1 L'annata venatoria 2004/2005 è regolamentata secondo le disposizioni contenute nell'allegato A, parte integrante del presente decreto. Art. 2 Le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l'esercizio venatorio non è consentito, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, sono indicate nell'allegato B, parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato, con esclusione dell'allegato B, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Palermo, 16 giugno CASTIGLIONE Allegato A CALENDARIO VENATORIO 2004/2005 Art. 1 Il piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004 individua i seguenti 23 ambiti territoriali di caccia: Ambito territoriale di caccia Agrigento 1 (AG1) Costituito dai territori comunali di Agrigento, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica
4 Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Porto Empedocle, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, Sciacca, Siculiana, S. Margherita Belice e Villafranca Sicula. Ambito territoriale di caccia Agrigento 2 (AG2) Costituito dai territori comunali di: Alessandria della Rocca, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro e Santo Stefano Quisquina. Ambito territoriale di caccia Agrigento 3 (AG3) Comprende le isole Pelagie, costituite dai territori di Lampedusa, Linosa e Lampione. Ambito territoriale di caccia Caltanissetta 1 (CL1) Costituito dai territori comunali di Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, S. Caterina Villarmosa, S. Cataldo, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba. Ambito territoriale di caccia Caltanissetta 2 (CL2) Costituito dai territori comunali di Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi e Riesi. Ambito territoriale di caccia Catania 1 (CT1) Costituito dai territori comunali di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Militello in Val di Catania, Milo, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, S. Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande e Zafferana Etnea. Ambito territoriale di caccia Catania 2 (CT2) Costituito dai territori comunali di Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria e Vizzini. Ambito territoriale di caccia Enna 1 (EN1) Costituito dai territori comunali di Agira, Assoro, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga e Troina. Ambito territoriale di caccia Enna 2 (EN2) Costituito dai territori comunali di Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Enna, Piazza Armerina, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe e Villarosa. Ambito territoriale di caccia Messina 1 (ME1) Costituito dai territori comunali di Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capizzi, Capo d'orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Cesarò, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Motta d'affermo, Naso, Pettineo, Reitano, San Fratello, San Marco d'alunzio, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, San Teodoro, Santo Stefano di Camastra, Torrenova, Tortorici e Tusa. Ambito territoriale di caccia Messina 2 (ME2) Costituito dai territori comunali di Alì, Ali Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castroreale, Condrò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Floresta,
5 Fondachelli Fantina, Forza d'agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Librizzi, Limina, Malvagna, Mandanici, Mazzarò Sant'Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Moio Alcantara, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Piraino, Raccuia, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Santa Domenica Vittoria, Sant'Alessio Siculo, Santa Lucia del Mela, Sant'Angelo di Brolo, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi, Ucria, Valdina, Venetico e Villafranca Tirrena. Ambito territoriale di caccia Messina 3 (ME3) Comprende le isole Eolie, costituite dalle isole di: Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi, costituenti unico comune e l'isola di Salina con i comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina. Ambito territoriale di caccia Palermo 1 (PA1) Costituito dai territori comunali di Altofonte, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Bolognetta, Borgetto, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Cinisi, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Giardinello, Giuliana, Godrano, Isola delle Femmine, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, S. Cipirello, San Giuseppe Jato, S. Cristina Gela, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Trappeto, Vicari, Villabate e Villafrati. Ambito territoriale di caccia Palermo 2 (PA2) Costituito dai territori comunali di Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Baucina, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Ciminna, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Monte Maggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, S. Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia e Resuttano. Ambito territoriale di caccia Palermo 3 (PA3) Costituito dall'intero territorio dell'isola di Ustica. Ambito territoriale di caccia Ragusa 1 (RG1) Costituito dai territori comunali di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina e Vittoria. Ambito territoriale di caccia Ragusa 2 (RG2) Costituito dai territori comunali di Ispica, Pozzallo, Modica e Scicli. Ambito territoriale di caccia Siracusa 1 (SR1) Costituito dai territori comunali di Augusta, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Melilli, Palazzolo Acreide, Floridia, Priolo Gargallo, Solarino e Sortino. Ambito territoriale di caccia Siracusa 2 (SR2) Costituito dai territori comunali di Avola, Canicattini Bagni, Noto, Pachino, Porto Palo di Capo Passero, Rosolini e Siracusa. Ambito territoriale di caccia Trapani 1 (TP1) Costituito dai territori comunali di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice e Vita.
6 Ambito territoriale di caccia Trapani 2 (TP2) Costituito dai territori comunali di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi e Santa Ninfa. Ambito territoriale di caccia Trapani 3 (TP3) Comprende le isole Egadi, costituite dai territori di Favignana, Marettimo e Levanzo. Ambito territoriale di caccia Trapani 4 (TP4) Comprende il territorio dell'isola di Pantelleria. Art. 2 Negli ambiti di cui all'art. 1 l'esercizio venatorio è consentito nei giorni di sabato e di domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate: a) dal 1 settembre 2004 al 13 dicembre 2004 incluso: - mammiferi: coniglio selvatico; - uccelli: tortora e merlo. Solo per la tortora, nell'arco temporale 1 settembre-15 settembre l'attività venatoria è consentita esclusivamente nei giorni 4, 5, 11 e 12 settembre 2004; b) dal 1 settembre 2004 al 13 gennaio 2005 incluso: - uccelli: colombaccio; c) dal 19 settembre 2004 al 31 gennaio 2005 incluso: - uccelli: - alzavola, beccaccia, beccaccino, cesena, codone, fischione, folaga, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, mestolone, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio, tordo sassello; - fagiano solo nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie; - mammiferi: volpe; d) dal 12 settembre 2004 al 15 novembre 2004 incluso: - uccelli: quaglia; e) dal 2 ottobre 2004 al 29 novembre 2004 incluso: - uccelli: coturnice. Per tale specie il prelievo venatorio sarà autorizzato e regolamentato con apposito provvedimento assessoriale da emanarsi entro il 15 settembre 2004 che individuerà, acquisiti i necessari censimenti e sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, secondo le modalità di cui all'art. 9 della legge regionale n. 7/2001, le zone dove sarà possibile cacciare la coturnice in ciascun A.T.C., i giorni di attività venatoria all'interno dell'arco temporale sopra indicato ed il numero massimo di capi abbattibili da ciascun cacciatore nell'intera stagione venatoria, nel rispetto dei limiti di cui al successivo art. 5; f) dal 16 ottobre 2004 al 29 novembre 2004 incluso: - mammiferi: lepre italica; g) dal 21 ottobre 2004 al 30 dicembre 2004 incluso: - uccelli: allodola; h) dal 1 novembre 2004 al 30 dicembre 2004 incluso: - mammiferi: cinghiale. In questo periodo la caccia al cinghiale in battuta è consentita esclusivamente nei giorni di lunedì o di mercoledì o di giovedì. La caccia al cinghiale è vietata negli ambiti territoriali di caccia di CL1, CL2, EN1, EN2, SR1 e SR2. Art. 3 a) Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare la caccia nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso. Lo stesso, inoltre, può
7 esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in non più di n. 2 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione dell'a.t.c. PA3 (Ustica), per un numero massimo complessivo di 24 giornate, nel rispetto delle limitazioni di cui appresso e delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti scelti saranno indicati nel tesserino venatorio al momento del suo ritiro presso il comune a cura dello stesso, previa esibizione della ricevuta di versamento di E 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i due ambiti, sarà effettuato su conto corrente n intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti". La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento, dovrà essere consegnata all'ufficio del comune all'atto del rilascio del tesserino. Le suddette 24 giornate potranno essere utilizzate secondo il seguente calendario: - n. 6 giornate dal 19 settembre al 31 ottobre 2004; - n. 7 giornate dal 1 al 29 novembre 2004; - n. 6 giornate dal 1 al 30 dicembre 2004; - n. 5 giornate dal 1 al 31 gennaio Le giornate previste per ciascun periodo, se non fruite, non potranno essere utilizzate negli altri periodi. b) I cacciatori provenienti dalle altre regioni che siano stati ammessi ai sensi dell'art. 22, comma 5, lettera d, della legge regionale n. 33/97, possono esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di ammissione. Art. 4 Nell'isola di Ustica (PA3) la caccia alle specie di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 è consentita dal 12 settembre Per il coniglio la chiusura della caccia è postergata al 23 dicembre Nell'isola di Capo Passero (SR2) la caccia alle specie di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 2 è consentita dal 25 settembre Dal 1 gennaio 2005 al 31 gennaio 2005 incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri, con l'ausilio dei soli cani da ferma, ad eccezione della caccia alla volpe, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita. E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia con l'arma in custodia, purché scarica o smontata. Art. 5 Il cacciatore può abbattere complessivamente per ogni giornata 15 capi di selvaggina. Fermo restando il limite massimo giornaliero di 15 capi, il cacciatore deve rispettare le ulteriori limitazioni per le singole specie di seguito riportate: Selvaggina migratoria Limite massimo giornaliero - quaglia - 4 con il tetto massimo di 40 capi annui - beccaccia - 2 con il tetto massimo di 20 capi annui - tortora e allodola palmipedi e/o trampolieri (alzavola, beccaccino, codone, fischione, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, mestolone, moriglione, pavoncella) - 5
8 Selvaggina stanziale Limite massimo giornaliero - coniglio lepre italica - 1 con il tetto massimo di 2 capi annui - coturnice - secondo le disposizioni dell'assessorato agricoltura e foreste e comunque non superiore ad 1 con un tetto massimo di 4 capi annui - cinghiale - 2 Per la selvaggina stanziale sopra indicata il numero dei capi abbattuti giornalmente non può essere comunque superiore a 3, fermi restando i limiti giornalieri per ogni singola specie. Nell'isola di Pantelleria (TP4) il cacciatore può abbattere per ogni giornata di caccia, nel rispetto dei periodi consentiti e del limite massimo giornaliero di 15 capi, fino ad un massimo di 10 conigli selvatici. Art. 6 La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Le ripartizioni faunistico-venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza. Art. 7 L'attività di addestramento e di allenamento dei cani da caccia può essere svolta, secondo le direttive dell'i.n.f.s. nel territorio cacciabile senza possibilità di sparo nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale e con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa. Le attività cinofile dovranno essere limitate ad un periodo giornaliero compreso tra un'ora dopo l'alba e le ore 12,00; non potranno essere, altresì, condotte in presenza di vegetazione bagnata. Art. 8 L'uso del furetto munito di museruola per la caccia al coniglio selvatico è consentito nel periodo compreso fra il 1 settembre e il 14 novembre 2004 incluso, soltanto nei territori dei comuni degli ambiti territoriali di caccia sub provinciali sotto elencati con le prescrizioni a fianco di ciascuno indicati: Ambiti territoriali di caccia AG1, AG2 e AG3 E' consentito in tutto il territorio Ambiti territoriali di caccia CL1 e CL2 E' consentito in tutto il territorio ad esclusione del comune di Mazzarino (CL2), e delle località: Rocca di Cala e Mutufuna del comune di Sutera (CL1); Ambiti territoriali di caccia CT1 e CT2 E' consentito in tutto il territorio ad esclusione del comune di Mineo (CT1); Ambiti territoriali di caccia TP1, TP2, TP3 e TP4 E' consentito in tutto il territorio ad esclusione delle contrade Montagna e Corvo del comune di Castelvetrano (TP2) e delle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali Marsala-Trapani e Marsala-Petrosino del comune di Marsala (TP2).
9 L'uso del furetto è, invece, vietato in tutto il territorio degli ambiti territoriali di caccia di: EN1, EN2, ME1, ME2, ME3, PA1, PA2, PA3, RG1, RG2, SR1 e SR2. Durante l'esercizio venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola. E' severamente vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree faunistico-venatorie nelle quali l'uso non ne sia consentito ai sensi del presente calendario venatorio. Art. 9 La caccia al cinghiale in battuta viene regolata con provvedimento da emanarsi, a cura della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, entro il 1 ottobre 2004 nel rispetto dei seguenti indirizzi generali: - possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero, cui i cacciatori ammessi all'a.t.c. devono iscriversi; - le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di 6 fino ad un massimo di 35 cacciatori, fra i quali devono essere previsti: 1) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la ripartizione faunistico-venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti; 2) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta; 3) i conduttori di cani da traccia che sono autorizzati al recupero dei cani feriti; - la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata; - tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono portare ben visibile il distintivo della squadra e devono raggiungere le poste con l'arma scarica, i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta. Art. 10 Per la stagione venatoria 2004/2005 l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone: 1) località Bacino lago Arancio, ricadente nei territori comunali di Sambuca di Sicilia (AG1), Santa Margherita Belice (AG1) e Sciacca (AG1), delimitato dall'anello viario che lo circoscrive; 2) località Castellaccio, ricadente nel territorio del comune di Camastra (AG2) estesa ettari 50 circa per un perimetro di km. 3,5 così delimitata: partendo dall'incrocio tra il limite territoriale Camastra- Naro e la strada comunale Campo Sportivo (contrada Balate) si prosegue per mt. 650 con direzione sud fino ad arrivare all'incrocio con la strada comunale Baldacchino, si prosegue ancora verso sud per mt. 450 fino ad arrivare all'incrocio con la strada Aria Lunga, quindi si svolta a sinistra con direzione nordest, si percorre la stessa per km. 1,8 fino al limite nord del predetto confine territoriale coincidente con una stradella in terra battuta, si imbocca la stessa, si prosegue per mt fino a chiudere al punto di partenza (campo sportivo); 3) foce del fiume Alcantara, ricadente in un'area che comprende i limiti di confine della provincia di Catania (CT1) con quella di Messina (ME2) e che è così delimitata: - provincia di Catania: - nord: partendo dal punto centrale del ponte situato sul fiume Alcantara, lungo la strada provinciale 219 per Gaggi (ME), si percorre la linea ideale mediana del fiume che costituisce il confine tra le province di Catania e Messina fino a giungere al mare Ionio; - est: con mare Ionio prospiciente la spiaggia compresa tra la foce del fiume e la perpendicolare della strada provinciale 127 che, partendo dal Castello di S. Marco, procede verso ovest; - sud: dal Castello di S. Marco e via S. Marco lungo la strada provinciale 127, attraversando la strada statale 114 superando il cavalcavia dell'autostrada CT-ME, entra nell'abitato del comune di Calatabiano
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