Normativa comparata. Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione.

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1 L.R. 15 ottobre 2001, n. 20. (Capo III Dirigenza) Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione. Pubblicata nel B.U. Marche 25 ottobre 2001, n. 24. Vedi, anche, la Delib.G.R. 11 febbraio 2003, n. 163-AS/DP2, la Delib.G.R. 8 gennaio 2004, n. 12, la Delib.G.R. 20 aprile 2004, n. 433, la Delib.G.R. 3 aprile 2006, n. 382 e la Delib.G.R. 16 luglio 2007, n Con Delib.G.R. 13 luglio 2009, n sono state approvate le disposizioni organizzative relative all'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale dell'anno Ai sensi dell art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2010, n. 22, detta legge integra le disposizioni di cui alla presente legge (vedi anche i successivi commi del medesimo articolo). Capo III - Dirigenza Art. 25 Qualifica dirigenziale. 1. La dirigenza regionale è ordinata in un'unica qualifica. 2. Ai dirigenti sono affidati, secondo le norme della presente legge e del contratto collettivo nazionale per l'area della dirigenza: a) incarichi di direzione di servizi; b) incarichi di posizioni dirigenziali di progetto e di funzione (64). (64) Articolo così sostituito dall'art. 20, L.R. 1 agosto 2005, n. 19. Il testo originario era così formulato: «Art. 25. Qualifica dirigenziale. 1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri. 2. Ai dirigenti sono affidate, secondo le norme della presente legge e della contrattazione collettiva per l'area della dirigenza, funzioni: a) di direzione di strutture organizzative; b) di progetto ad elevato contenuto professionale». Art. 26 Accesso alla qualifica dirigenziale.

2 1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene a seguito di concorso per esami, concorso per titoli ed esami ovvero di corso-concorso (65). 2. Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a valutare le capacità dirigenziali dei candidati. 3. La modalità di accesso è definita dalla Giunta regionale, in relazione alle posizioni da ricoprire, nel bando di concorso, che definisce anche i requisiti per l'accesso, tra i quali vanno in ogni caso ricompresi: a) il possesso di diploma di laurea conseguente ad un corso di durata almeno quadriennale odi laurea specialistica; b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico e aziende pubbliche, maturati in posizioni per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per le strutture private i cinque anni di esperienza devono essere maturati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate per i dipendenti pubblici (66). 3-bis. Per i dipendenti regionali di cui al comma 3-ter dell'articolo 28 non si applica la lettera b) del comma 3 (67). 4. Per particolari e specifiche posizioni dirigenziali il bando può prevedere il possesso di uno specifico diploma di laurea attinente alla posizione. (65) Comma così sostituito dall'art. 21, L.R. 1 agosto 2005, n. 19, poi così modificato dall art. 10, comma 1, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 60 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene a seguito di concorso per esami». (66) Lettera così sostituita dall'art. 2, L.R. 12 maggio 2003, n. 8. Il testo originario era così formulato: «b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche, maturati in posizioni per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per le strutture private i cinque anni di esperienza debbono essere maturati in posizione dirigenziale». (67) Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 4 agosto 2008, n. 27. Art. 27 Incarico di segretario generale (68). 1. L'incarico di segretario generale è conferito con deliberazione della Giunta regionale con contratto di lavoro subordinato di diritto privato di durata non superiore a cinque anni (69).

3 2. Nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, l'incarico può essere conferito a dirigenti interni all'amministrazione regionale o a soggetti esterni in possesso di laurea che abbiano svolto attività in enti pubblici o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali. 3. I provvedimenti di incarico di segretario generale sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 2, senza necessità di valutazioni comparative (70). 4. Il trattamento economico è definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. 5. Gli elementi negoziali del contratto di cui al comma 1, ivi comprese le cause di risoluzione anticipata, sono definite con apposito provvedimento della Giunta regionale prima del conferimento dell'incarico (71). Il contratto deve comunque prevedere la facoltà di recesso da parte dell'amministrazione regionale a seguito di cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico. 6. Il conferimento dell'incarico di segretario generale a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico (72). Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio. (68) Rubrica così sostituita dall'art. 22, comma 1, L.R. 1 agosto 2005, n. 19. Il testo originario era così formulato: «Incarico di direttore di dipartimento». (69) Comma così sostituito dall'art. 22, comma 2, L.R. 1 agosto 2005, n. 19. Il testo originario era così formulato: «1. L'incarico di direttore di dipartimento è conferito con deliberazione della Giunta regionale con contratto di lavoro subordinato di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il conferimento dell'incarico è preceduto da apposito avviso, da pubblicare con le modalità stabilite dalla Giunta regionale». (70) Comma così modificato dall'art. 22, comma 3, L.R. 1 agosto 2005, n. 19. (71) Periodo così modificato dall'art. 22, comma 4, L.R. 1 agosto 2005, n. 19. (72) Periodo così modificato dall'art. 22, comma 3, L.R. 1 agosto 2005, n. 19. Art. 28 Conferimento di incarichi dirigenziali (73). 1. Gli incarichi di dirigente di servizio sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del segretario generale. Gli incarichi di posizione dirigenziale di

4 progetto e di funzione sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui all'articolo 8 (74). 2. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro: a) della natura e delle caratteristiche della posizione da ricoprire o dei programmi e progetti da realizzare; b) delle attitudini, della formazione culturale e delle capacità professionali del singolo dirigente; c) dei curricula professionali; d) dei risultati conseguiti in precedenti incarichi. 3. Fermo restando il vincolo numerico della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui all'articolo 34, comma 2, gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti anche a soggetti esterni all'amministrazione regionale con contratto a termine di diritto privato, sino al 10 per cento della stessa dotazione (75). Oltre al requisito di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), è richiesta un'esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali attinenti alla posizione da ricoprire ovvero una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza ovvero la provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico è determinato in corrispondenza con quello previsto per le posizioni da ricoprire, secondo quanto previsto dal contratto collettivo per l'area della dirigenza. Il trattamento economico del dirigente competente in materia di sanità è definito sulla base dei parametri di cui all'articolo 27, comma 4 (76). Per la durata dell'incarico non possono essere conferiti ai dirigenti di cui al presente comma incarichi di funzione dirigenziale diversi da quelli per cui sono stati assunti (77). Sulla base dei medesimi parametri è definito il trattamento economico dei dirigenti dei servizi nel caso in cui alla Regione sia affidato il coordinamento di una delle commissioni istituite nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ai medesimi dirigenti sia affidato l'incarico di coordinamento della relativa commissione tecnica (78). 3-bis. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere conferiti solo in casi eccezionali e straordinari e comunque quando il loro espletamento richieda conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente ovvero conoscenze specifiche che non si possono riscontrare nell'apparato amministrativo. In particolare l'incarico a soggetti esterni all'amministrazione è conferito:

5 a) previo accertamento, mediante apposito atto ricognitivo, dell'inesistenza all'interno dell'organizzazione amministrativa di personale in possesso della specifica professionalità richiesta; b) mediante ricorso a metodologie qualificate di valutazione e selezione dei curricula; c) con atto motivato attestante la proporzionalità tra il compenso attribuito e l'utilità conseguita dall'amministrazione (79). 3-ter. Fermo restando il vincolo numerico della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui all'articolo 34, comma 2, gli incarichi di posizione dirigenziale di progetto e di funzione possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, a dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui al comma 3- quater, per la copertura dei posti vacanti della stessa dotazione. Gli incarichi sono conferiti mediante specifica selezione, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa concertazione con le organizzazioni sindacali. Per la durata dell'incarico i dipendenti regionali sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio (80). 3-quater. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 3-ter è necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea conseguente ad un corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica; b) una specializzazione professionale altamente qualificata, desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate presso pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, della durata di almeno tre anni (81) 4. Il conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi del comma 3 a dipendenti di pubbliche amministrazioni determina il collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti (82). 5. [Gli incarichi di dirigente, esclusivamente per le materie attinenti alla sanità, possono essere conferiti, in numero non superiore a tre, con le modalità di cui al comma 1, anche a dirigenti di ruolo da almeno cinque anni delle Zone territoriali, dell'asur e delle Aziende ospedaliere della Regione, in posizione di comando. Il personale incaricato conserva il trattamento economico onnicomprensivo già in godimento nell'azienda di provenienza. Lo stesso personale, per tutta la durata dell'incarico, ha diritto alla conservazione, presso l'azienda di provenienza, del relativo posto in organico che non può essere in alcun modo ricoperto. Gli incarichi sono conferiti al di fuori della dotazione organica di cui all'articolo 34, comma 2] (83).

6 6. [Gli incarichi dirigenziali hanno durata non superiore a cinque anni, sono rinnovabili e possono essere anticipatamente revocati, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, dalla Giunta regionale. La proposta di revoca è effettuata: a) dal segretario generale per gli incarichi di dirigente di servizio; b) dal Comitato di cui all'articolo 8 per gli incarichi di posizione dirigenziale di progetto e di funzione] (84). 7. L'incarico di segretario generale di autorità di bacino è conferito con le modalità previste dall'articolo 7 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13 (85). (73) Vedi, anche, la Delib.G.R. 6 giugno 2005, n (74) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, L.R. 1 agosto 2005, n. 19. Il testo originario era così formulato: «1. Gli incarichi di dirigente di servizio o per posizione di progetto o di funzione sono conferiti con provvedimento della Giunta regionale su proposta del direttore di dipartimento competente; qualora la proposta non sia approvata, il direttore di dipartimento propone un altro nominativo cui affidare l'incarico». (75) Periodo così modificato dall'art. 23, comma 2, L.R. 1 agosto 2005, n. 19. (76) Periodo aggiunto dall'art. 23, comma 2, L.R. 1 agosto 2005, n. 19. (77) Periodo aggiunto dall'art. 23, comma 2, L.R. 1 agosto 2005, n. 19. (78) Periodo aggiunto dall'art. 1, L.R. 2 marzo 2009, n. 4. (79) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 3, L.R. 1 agosto 2005, n. 19. (80) Il presente comma, aggiunto dall'art. 23, comma 3, L.R. 1 agosto 2005, n. 19 è stato poi così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 4 agosto 2008, n. 27 (vedi anche l'art. 10, comma 2, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31). Il testo precedente era così formulato: «3-ter. Fermo restando il vincolo numerico della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui all'articolo 34, comma 2, gli incarichi di posizione dirigenziale di progetto e di funzione possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, a dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 26, comma 3, sino al dieci per cento della stessa dotazione. Gli incarichi sono conferiti mediante specifica selezione, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali. Per la durata dell'incarico i dipendenti regionali sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio». (81) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, L.R. 4 agosto 2008, n. 27. Vedi anche l'art. 10, comma 2, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31. (82) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 4, L.R. 1 agosto 2005, n. 19. Il testo originario era così formulato: «4. I dipendenti regionali, ai quali viene conferito un incarico ai sensi del comma 3, sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni tale disposizione è applicabile compatibilmente ai rispettivi ordinamenti».

7 (83) Comma così sostituito dall art. 23, comma 5, L.R. 1 agosto 2005, n. 19, poi abrogato dall art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 22 novembre 2010, n. 17. Il testo originario era così formulato: «5. Gli incarichi di dirigente di servizio o per posizioni di progetto o di funzione nell'ambito del dipartimento servizi alla persona e alla comunità, esclusivamente per le materie attinenti alla sanità, possono essere conferiti con le modalità di cui al comma 1, anche a dirigenti di ruolo delle zone territoriali dell'asur e delle aziende ospedaliere della Regione, in posizione di comando. Il personale incaricato conserva il trattamento economico onnicomprensivo già in godimento nell'azienda di provenienza». (84) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 6, L.R. 1 agosto 2005, n. 19, poi abrogato dall art. 6, comma 1, L.R. 28 dicembre 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 7 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «6. Gli incarichi disciplinati dal presente articolo hanno durata non superiore a cinque anni, sono rinnovabili e possono essere anticipatamente revocati, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, con provvedimento motivato, dalla Giunta regionale, su proposta del direttore di dipartimento competente». (85) Il presente articolo, già modificato dall'art. 24, L.R. 23 aprile 2002, n. 6 e dall'art. 3, commi 1 e 2, L.R. 12 maggio 2003, n. 18, è stato poi così sostituito dall'art. 1, L.R. 23 febbraio 2005, n. 14 e successivamente così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «Art. 28. Conferimento di incarichi dirigenziali. 1. Gli incarichi di dirigente di servizio o per posizioni di progetto o di funzione sono conferiti con provvedimento della Giunta regionale su proposta del direttore di dipartimento competente; qualora la proposta non sia approvata, il direttore di dipartimento propone un altro nominativo cui affidare l'incarico. 2. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro: a) della natura e delle caratteristiche della posizione da ricoprire o dei programmi e progetti da realizzare; b) delle attitudini, della formazione culturale e delle capacità professionali del singolo dirigente; c) dei curricula professionali; d) dei risultati conseguiti in precedenti incarichi. 3. [Fermo restando il vincolo numerico della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui all'articolo 34, comma 2, gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti anche a soggetti esterni all'amministrazione regionale con contratto a termine di diritto privato, sino al 10 per cento delle posizioni istituite ai sensi degli articoli 9 e 10. Oltre al requisito di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), è richiesta un'esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali attinenti alla posizione da ricoprire ovvero una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza ovvero la provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico è determinato in corrispondenza con quello previsto per le posizioni da ricoprire, secondo quanto disposto dal contratto collettivo per l'area della dirigenza] (comma abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 13 maggio 2004, n. 10). 3-bis. I dipendenti regionali, ai quali viene conferito un incarico ai sensi del comma 3, sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni tale disposizione è applicata compatibilmente ai rispettivi ordinamenti. 4. Gli incarichi disciplinati dal presente articolo hanno durata non superiore a cinque anni, sono rinnovabili e possono essere anticipatamente revocati, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, con provvedimento motivato dalla Giunta regionale, su proposta del direttore di dipartimento competente.

8 5. L'incarico di segretario generale di Autorità di bacino è conferito con le modalità previste dall'articolo 7 della L.R. 25 maggio 1999, n Gli incarichi di dirigente di servizio o per posizioni di progetto o di funzione nell'àmbito del dipartimento servizi alla persona e alla comunità, esclusivamente per le materie attinenti la sanità, possono essere conferiti con le modalità di cui al comma 1, anche a dirigenti di ruolo delle aziende USL ed ospedaliere della Regione in posizione di comando; il personale incaricato mantiene il trattamento economico onnicomprensivo in godimento nell'azienda di provenienza.». Art. 29 Durata degli incarichi. 1. All'inizio di ciascuna legislatura la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'insediamento, procede al conferimento dell'incarico di segretario generale (86). 2. [In tutti i casi di sostituzione del direttore di dipartimento, gli altri incarichi di funzione dirigenziale all'interno del dipartimento medesimo cessano decorsi sessanta giorni dal conferimento del nuovo incarico di direttore di dipartimento. Entro lo stesso termine sono deliberati i nuovi incarichi all'interno del dipartimento (87) ] (88). (86) Comma così modificato dall'art. 24, L.R. 1 agosto 2005, n. 19. (87) Vedi, anche, l'art. 2, L.R. 23 febbraio 2005, n. 14. (88) Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera g), L.R. 1 agosto 2005, n. 19 Art. 30 Incarichi di posizioni non dirigenziali. 1. Gli incarichi per le posizioni di cui all'articolo 17 sono conferiti dal dirigente nel cui ambito è collocata la posizione, tenendo conto delle attitudini, della professionalità e delle esperienze maturate dai dipendenti (89). (89) Articolo così sostituito dall'art. 25, L.R. 1 agosto 2005, n. 19. Il testo originario era così formulato: «Art. 30. Incarichi di posizioni organizzative non dirigenziali. 1. Gli incarichi per le posizioni organizzative di cui all'articolo 17 sono conferiti dal dirigente nel cui àmbito di competenza è collocata la posizione, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro».

9 Art. 31 Mobilità dei dirigenti. 1. Ai fini della migliore funzionalità della struttura organizzativa e dell'ottimale utilizzazione delle risorse, l'assegnazione degli incarichi dirigenziali è informata al princìpio della rotazione, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali (90). 2. I dirigenti non possono dirigere la stessa struttura organizzativa per un periodo superiore a dieci anni; eventuali eccezioni devono essere specificatamente motivate. (90) Comma così modificato dall'art. 26, L.R. 1 agosto 2005, n. 19. Art. 32 Funzioni vicarie e di reggenza (91). 1. I dirigenti di servizio individuano i dirigenti incaricati di svolgere le funzioni vicarie in caso di loro assenza temporanea o impedimento (92). 2. Le funzioni di segretario generale possono essere attribuite anche in mancanza del titolare e in attesa dell'espletamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico e comunque per un periodo non superiore a sei mesi (93). (91) Vedi, anche, la Delib.G.R. 19 giugno 2006, n (92) Comma così modificato dall'art. 27, comma 1, L.R. 1 agosto 2005, n. 19. (93) Comma così modificato dall'art. 27, comma 2, L.R. 1 agosto 2005, n. 19. Art. 33 Valutazione dei dirigenti (94). [1. Ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione della retribuzione di risultato e del conferimento degli incarichi, le prestazioni di dirigente di servizio e di dirigente di posizione di progetto e di funzione sono soggette a valutazione annuale (95).

10 2. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto di quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché: a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi ed obiettivi definiti dagli organi di governo; b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati; c) dell'efficienza nella gestione (96) ; d) della capacità di promuovere e gestire l'innovazione sul piano organizzativo, gestionale e tecnologico; e) della capacità di alimentare e promuovere flussi informativi funzionali al sistema informativo. 3. La valutazione tiene conto, altresì, delle condizioni organizzative in cui è svolta l'attività, nonché di eventuali vincoli e variazioni intervenuti nella disponibilità delle risorse. 4. Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Comitato di direzione, vengono definiti (97) : a) le modalità, i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti; b) le modalità del contraddittorio in attuazione delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 5. Qualora siano riscontrati risultati negativi imputabili a incapacità gestionali, negligenze e gravi omissioni comportanti anche danni per l'amministrazione o per i cittadini, la Giunta regionale dispone i provvedimenti conseguenti, secondo quanto previsto dal contratto collettivo per l'area della dirigenza (98) ]. (94) Articolo abrogato dall art. 6, comma 1, L.R. 28 dicembre 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 7 della stessa legge) (95) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, L.R. 1 agosto 2005, n. 19. Il testo originario era così formulato: «1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale, da parte del direttore del relativo dipartimento, ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione della retribuzione di risultato e del conferimento degli incarichi alle relative scadenze». (96) Lettera così modificata dall'art. 28, comma 2, L.R. 1 agosto 2005, n. 19. (97) Alinea così modificato dall'art. 28, comma 3, L.R. 1 agosto 2005, n. 19. (98) Vedi, anche, la Delib.G.R. 20 luglio 2009, n

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