CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

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1 Programma Assicurativo per Vetture Mercedes-Benz di Nuova Immatricolazione CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. Keep T 2009 NON CONSERVARE NEL VEICOLO allegato 1 mod. Keep T

2 NOTA INFORMATIVA (ai sensi dell art. 185 del decreto legislativo 209/05 Codice delle assicurazioni private) INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA La Società Assimoco S.p.A. ha sede legale e sociale in Italia in Segrate (MI) Centro Direzionale Milano Oltre Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 ed è autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 11/06/1979- Gazzetta Ufficiale n. 195 del18/07/1979. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO LEGISLAZIONE Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. RECLAMI L esame di eventuali reclami in merito al contratto assicurativo è di competenza dell ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio tutela del consumatore Sezione Reclami) con sede in Via del Quirinale Roma. A partire dal 31 marzo 2004 eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla Società Assimoco S.p.A. Ufficio Reclami Premi e Gestione Centro Direzionale Milano Oltre Palazzo Giotto - Via Cassanese, Segrate (MI); fax ; ufficioreclamipremi@assimoco.it. Reclami riguardanti la gestione sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società Assimoco S.p.A. Ufficio Reclami Sinistri Centro Direzioanle Milano Oltre Palazzo Giotto - Via Cassanese, Segrate (MI); fax ; ufficioreclamisinistri@assimoco.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. TERMINI DI PRESCRIZIONE I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di un anno a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art del Codice Civile). Si richiama l'attenzione dell Assicurato sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo allegato 1 mod. Keep T

3 Norme che regolano l assicurazione in generale allegato 1 mod. Keep T

4 Definizioni Nel testo che segue si intende per: Accessori di serie Accessori stabilmente installati sul veicolo costituenti normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino. Accessori non di serie Accessori stabilmente installati sul veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie e degli optional. Apparecchi audiofonovisivi Radio, lettori di compact disc, mangianastri, televisori, registratori, ricetrasmittenti, navigatori satellitari stabilmente installati, la cui sottrazione possa verificarsi solo con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio. Non sono compresi fra gli apparecchi audiofonovisivi gli impianti diversi da quelli sopra indicati. Assicurato Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto. Contraente Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.. Degrado Percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali (ricambi) sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ed il relativo valore a nuovo. Franchigia Parte di indennizzo, contrattualmente pattuita, che l Assicurato tiene a suo carico per ogni sinistro. Immatricolazione Iscrizione del veicolo ad un pubblico registro di qualsiasi Stato. Optional Accessori, stabilmente installati sul veicolo, forniti dalla casa costruttrice contestualmente al veicolo, con supplemento al prezzo di listino. P.R.A. Pubblico Registro Automobilistico Proprietario del veicolo L intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del veicolo o locatario in caso di leasing. Quattroruote La pubblicazione mensile della Editoriale Domus. Tale pubblicazione riporta i prezzi di listino delle autovetture nuove e le quotazioni di quelle usate, basate su indagini di mercato comprensive degli accessori di serie. Scoperto La quota, espressa in percentuale, del danno liquidato a termini di polizza, che resta a carico dell Assicurato. Società Assimoco S.p.A. Valore assicurato Corrisponde al valore di acquisto del veicolo e degli accessori, così come documentato dalla fattura di acquisto (o documento equipollente) Valore commerciale Il valore del veicolo al momento del sinistro avuto riguardo ai valori medi di quotazione del mercato compresi gli accessori di serie. Veicoli assicurabili Le autovetture di marca Mercedes vendute dalla rete ufficiale di Mercedes-Benz Italia. allegato 1 mod. Keep T

5 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Assicurato e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). 1.2 Variazione del rischio Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni nelle caratteristiche del rischio, l Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. (artt e 1898 del Codice Civile). Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art del Codice Civile). 1.3 Variazione della residenza del proprietario Il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del proprietario del veicolo. L Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società nel caso di cambiamento di residenza del proprietario/locatario intervenuto in corso di contratto. Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di tale comunicazione, se la zona tariffaria a cui è stato assoggettato il veicolo risulta essere inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, l indennizzo verrà determinato con l applicazione della regola proporzionale (art del Codice Civile); resta comunque fermo quanto previsto dall art. 1.7 Subentro nel piano di finanziamento. 1.4 Decorrenza dell assicurazione e pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalla data di decorrenza del contratto di finanziamento o leasing e terminerà alle ore 24 del giorno di scadenza del contratto di finanziamento stesso, quando sia stata regolarmente perfezionata l operazione di finanziamento con la società Contraente. 1.5 Scadenza del contratto La polizza cessa alla sua naturale scadenza (scadenza del contratto di finanziamento o leasing) e non è soggetta a tacito rinnovo. Non trova applicazione l art secondo comma, del Codice Civile. 1.6 Risoluzione anticipata del piano di finanziamento/leasing In caso di estinzione anticipata del piano di finanziamento/leasing, la copertura della vettura oggetto del contratto terminerà allo scadere dell annualità relativa all estinzione e la Società rinuncia ad esigere le successive annualità di premio. 1.7 Subentro nel piano di finanziamento/leasing In caso di subentro da parte di altro proprietario in un piano di finanziamento/leasing già in essere, la Società manterrà nei confronti del subentrante le medesime condizioni tariffarie del cedente, anche se il subentrante fosse residente in zona territoriale diversa. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall art. 2.6 Scoperto e franchigie. 1.8 Trasferimento della proprietà del veicolo Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Assicurato o l alienante / proprietario è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società presentando adeguata documentazione di vendita. Il contratto si risolve a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, certificato dalla consegna di idonea documentazione di vendita senza restituzione di premio. La Società rinuncia ad esigere le successive annualità di premio. allegato 1 mod. Keep T

6 1.9 Risoluzione del contratto per furto In caso di furto o rapina del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all autorità di pubblica sicurezza ed il premio rimane acquisito interamente alla Società. La Società rinuncia ad esigere le successive annualità di premio. L assicurato deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia presentata all autorità di pubblica sicurezza Cessazione di rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo, l Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società. L Assicurato deve inoltre consegnare alla Società: in caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, l attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. in caso di demolizione o rottamazione, copia del certificato di cui all art. 46, comma 4, del D. Lgs. 05/02/1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione. Il contratto si risolve dal momento della consegna della documentazione indicata al primo ed al secondo comma ed il premio rimane acquisito interamente alla Società. Per i veicoli acquistati con contratto di finanziamento o leasing Mercedes-Benz Financial Services la Società rinuncia ad esigere le successive annualità di premio Sospensione in corso di contratto Non è concessa la sospensione del contratto Modalità per la denuncia dei sinistri I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l Assicurato ne ha avuta conoscenza (art Codice Civile). La denuncia deve essere anticipata: a mezzo fax al numero e successivamente, a mezzo raccomandata A/R indirizzata a: Mercedes-Benz Servizi Assicurativi S.p.A. Ufficio Sinistri Via Giulio Vincenzo Bona Roma Tel La denuncia deve indicare la data, il luogo, l ora e le modalità del fatto, l entità del danno, il nome e domicilio degli eventuali testimoni, nonché avere in allegato il certificato di residenza del proprietario del veicolo (locatario nel caso di contratti di leasing). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Nel caso di furto e rapina, nonché nel caso in cui il danno sia conseguenza di vandalismo o dolo di terzi, dovrà essere fatta denuncia immediata all Autorità competente trasmettendone copia alla Società. Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero l Assicurato, oltre alla denuncia presentata all Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all Autorità italiana. A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro di natura dolosa o colposa, nonché nell invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato (art Codice Civile). allegato 1 mod. Keep T

7 1.13 Modifiche dell assicurazione Ogni modifica dell assicurazione deve essere provata per iscritto Imposte e tasse Sono a carico dell Assicurato le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. allegato 1 mod. Keep T

8 ALTRE NORME COMUNI VA - Condizione di vincolo per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio. Pagamento anticipato del premio annuo in unica soluzione Il Contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della Società indicata in polizza. La Società si obbliga per la durata del contratto, indipendentemente dalle risultanze al Pubblico Registro Automobilistico, a: a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria; b) comunicare alla Mercedes-Benz Financial Services S.p.A. ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) non pagare, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, Eventi socio-politici e naturali, Cristalli, l indennizzo che fosse liquidato a termini di contratto senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del suo residuo credito rateale, a versare a quest ultima l indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d ora autorizzata dall assicurato. Resta inteso che, in base a quanto previsto dall art. 1.5 Non tacita proroga del contratto, la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della polizza. allegato 1 mod. Keep T

9 Parte Seconda Norme che regolano l assicurazione dei rischi diversi allegato 1 Keep T

10 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DEI RISCHI DIVERSI DANNI ALL AUTOVETTURA 2.1 Oggetto dell assicurazione Premesso che l assicurazione vale per l autovettura identificata in polizza e per le garanzie sotto riportate, ivi compresi gli accessori di serie e non di serie e gli optional stabilmente installati sullo stesso, esclusi gli audiofonovisivi salvo quanto previsto dall art. 2.3 Audiofonovisivi, la Società si obbliga, alle condizioni che seguono, a: Incendio indennizzare l Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di terzi, dell azione del fulmine o di scoppio del serbatoio e/o dell impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso Furto e rapina totale e parziale indennizzare l Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto o rapina del veicolo descritto in polizza, o di parte di esso. Sono parificati ai danni da furto e rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina. Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano direttamente conseguenti a collisione, urto o ribaltamento Eventi socio-politici indennizzare l Assicurato dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio, con estensione agli atti vandalici Eventi naturali indennizzare l Assicurato dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo descritto in polizza a causa di uragani, bufere, tempeste, trombe d aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine e alluvioni Rottura cristalli indennizzare l Assicurato delle spese sostenute per la sostituzione dei cristalli delimitanti l abitacolo del veicolo a seguito di rottura comunque verificatasi. 2.2 Esclusioni L assicurazione non copre i danni: a) cagionati o agevolati da dolo o colpa grave dell Assicurato, del Contraente, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge o con essi conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti; c) derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti; d) causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento o uso o altri pregiudizi anche fiscali Audiofonovisivi L assicurazione è estesa agli apparecchi audiofonovisivi, purché stabilmente installati sul veicolo, a condizione che siano richiamati in polizza e che il relativo valore sia compreso nella somma assicurata della garanzia allegato 1 Keep T

11 Furto. In caso di danno la Società determina l indennizzo tenendo conto del degrado d uso e con l applicazione della regola proporzionale, di cui all art del Codice Civile. In caso di danno parziale l indennizzo non può comunque superare il valore commerciale degli apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del sinistro. In caso di furto parziale del solo apparecchio audiofonovisivo, qualora in polizza sia previsto uno scoperto, il minimo dello stesso è ridotto a 100,00. Anche se in polizza non sia previsto si applica comunque uno scoperto del 10% con il minimo di 100,00. Qualora, oltre all apparecchio audiofonovisivo, siano state rubate altre parti del veicolo, al danno complessivamente determinato si applica lo scoperto e il relativo minimo indicati sulla scheda di polizza. L indennizzo non può in alcun caso superare per ciascun sinistro il 10% della somma assicurata al momento del sinistro con il massimo di 2.580, Determinazione dell ammontare del danno a) Perdita totale del veicolo In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo la Società, nel limite dell importo assicurato, determina l indennizzo, per le autovetture, in base alle quotazioni indicate sulla pubblicazione Quattroruote (Editrice Domus) con riferimento al mese di accadimento dell evento, maggiorate del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e degli optional; qualora detta pubblicazione non riporti la quotazione dell autovettura assicurata, il valore della stessa, maggiorato del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e degli optional, verrà determinato in base al valore commerciale al momento del sinistro. Si considera altresì perdita totale del veicolo il caso in cui le spese di riparazione sommate all importo realizzabile dal relitto raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro. L indennizzo non potrà comunque essere superiore al prezzo d acquisto del veicolo così come risultante dalla fattura d acquisto o dal valore d acquisto indicato nell estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. A parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di veicolo ripristinato successivamente all acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale solo previa consegna o esibizione delle fatture o documento ufficiale equipollente rilasciato da un concessionario ufficiale Mercedes Benz, comprovante l avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio. b) Danno parziale Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all importo realizzabile dal relitto non superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro comprensivo del valore degli accessori non di serie e degli optional. Le parti del veicolo, compresi gli accessori di serie, gli accessori non di serie e gli optional, non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate, per le autovetture: limitatamente alle garanzie Incendio, Furto e rapina totale e parziale: o se al momento del sinistro non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, senza tenere conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura salvo che per parti del motore e dell apparato elettrico, organi meccanici, ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni, sellerie, capote e accessori non di serie; o se al momento del sinistro sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, tenendo conto del degrado d uso. relativamente alle restanti garanzie tenendo conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura. Sia per il caso di furto totale che furto parziale, in ogni caso la Società ha facoltà di chiedere all Assicurato la documentazione relativa agli accessori non di serie ed agli optional per i quali viene richiesto l indennizzo. In caso di danno parziale, qualora la somma assicurata dichiarata in polizza dal Contraente corrisponda soltanto ad una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni nella stessa proporzione (art del Codice Civile). L indennizzo, determinato ai sensi del presente articolo, non può comunque superare, nel limite della allegato 1 Keep T

12 somma assicurata indicata in polizza, il valore commerciale del veicolo e degli accessori di serie, degli accessori non di serie e degli optional assicurati al momento del sinistro fermo quanto previsto dal successivo art. 2.6 Scoperto e franchigia. Nella determinazione dell ammontare del danno si terrà conto dell incidenza dell I.V.A. ove l Assicurato la tenga a suo carico e a condizione che l importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. 2.5 Procedimento per la determinazione dell ammontare del danno - Nomina e mandato dei Periti La determinazione dell ammontare del danno è effettuata dalla Società e dall Assicurato mediante accordo concluso o direttamente fra loro o, se anche una sola delle Parti ne faccia richiesta, tra due Periti, che esse nominano, uno per ciascuna, con atto unico ed ai quali conferiscono anche l incarico di riferire sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, nonché sulla corrispondenza effettiva del rischio con la descrizione e con le dichiarazioni risultanti dalla polizza. I due Periti, se non si accordano tra loro in tutto o in parte, ne eleggono un terzo da scegliersi, se anche uno solo ne faccia richiesta, fuori della provincia nel cui territorio il sinistro si è verificato; il terzo può essere nominato anche prima del disaccordo, ma il suo intervento può essere richiesto soltanto quando detto disaccordo si verifica, limitatamente ai punti controversi. Se una delle Parti non provvede volontariamente alla nomina del proprio Perito o se i due Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Le conclusioni cui i due Periti pervengono concordemente e quelle che sui punti controversi il Collegio adotta anche se a maggioranza e quindi anche se uno dei Periti non le sottoscrive - sono vincolanti per le Parti, che fin d ora rinunciano a qualsiasi impugnativa, impregiudicata ogni questione attinente all indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo vanno poste a carico della Società e dell Assicurato in parti uguali, escluso ogni obbligo solidale. 2.6 Scoperto e franchigia a) Danno Totale Premesso che l applicazione dello scoperto dipende dalla residenza del proprietario del veicolo (locatario nel caso di contratti di leasing) e dal riacquisto o meno di un altro veicolo presso un concessionario ufficiale Mercedes Benz, documentato da fattura e/o cessione del credito a favore del concessionario stesso, dal danno determinato ai sensi dell art. 2.4 Determinazione dell ammontare del danno si deduce lo scoperto indicato nella tabella seguente. Province Avellino, Bari, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Foggia, Lecce, Napoli, Salerno. Cagliari, Cosenza, Crotone, Genova, Palermo, Reggio Calabria, Taranto, Torino. Agrigento, Benevento, Caltanissetta, Imperia, Lodi, Latina, Messina, Milano, Nuoro, Oristano, Pescara, Ragusa, Roma, Sassari, Siracusa, Trapani, Vibo Valentia. Asti, Campobasso, Como, Enna, Frosinone, Isernia, L Aquila, Lecco, Livorno, Lucca, Matera, Pavia, Pistoia, Potenza, Prato, Rieti, Rimini, Savona, Trieste, Udine, Venezia, Viterbo. Scoperto nel caso di non riacquisto di un altro veicolo presso un concessionario ufficiale Danno totale Scoperto nel caso di riacquisto di un altro veicolo presso un concessionario ufficiale 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 3% allegato 1 Keep T

13 Alessandria, Ancona, Ascoli Piceno, Aosta, Arezzo, Biella, Belluno, Chieti, Cuneo, Ferrara, Forlì, Gorizia, La Spezia, Macerata, Mantova, Modena, Massa, Novara, Parma, Perugia, Piacenza, Pisa, Pordenone, Pesaro/Urbino, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Siena, Sondrio, Teramo, Trento, Terni, Varese, Verbania, Vercelli. Bergamo, Bologna, Brescia, Bolzano, Cremona, Firenze, Grosseto, Padova, Treviso, Vicenza, Verona. 5% 0% 5% 0% b) Danno parziale Premesso che l applicazione dello scoperto e del minimo dipende dalla residenza del proprietario del veicolo (locatario nel caso di contratti di leasing) e se la riparazione del veicolo avviene o meno presso un concessionario ufficiale Mercedes Benz, documentata da fattura e/o cessione del credito a favore del concessionario stesso, dal danno determinato ai sensi dell art. 2.4 Determinazione dell ammontare del danno si deducono lo scoperto ed il minimo indicati nella tabella seguente. Danno parziale Province Avellino, Bari, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Foggia, Lecce, Napoli, Salerno. Cagliari, Cosenza, Crotone, Genova, Palermo, Reggio Calabria, Taranto, Torino. Agrigento, Benevento, Caltanissetta, Imperia, Lodi, Latina, Messina, Milano, Nuoro, Oristano, Pescara, Ragusa, Roma, Sassari, Siracusa, Trapani, Vibo Valentia. Asti, Campobasso, Como, Enna, Frosinone, Isernia, L Aquila, Lecco, Livorno, Lucca, Matera, Pavia, Pistoia, Potenza, Prato, Rieti, Rimini, Savona, Trieste, Udine, Venezia, Viterbo. Alessandria, Ancona, Ascoli Piceno, Aosta, Arezzo, Biella, Belluno, Chieti, Cuneo, Ferrara, Forlì, Gorizia, La Spezia, Macerata, Mantova, Modena, Massa, Novara, Parma, Perugia, Piacenza, Pisa, Pordenone,, Pesaro/Urbino, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Siena, Sondrio, Teramo, Trento, Terni, Varese, Verbania, Vercelli. Bergamo, Bologna, Brescia, Bolzano, Cremona, Firenze, Grosseto, Padova, Treviso, Vicenza, Verona. Scoperto e minimo nel caso di non riparazione del veicolo presso un concessionario ufficiale 20% minimo 500,00 15% minimo 250,00 10% minimo 250,00 10% minimo 150,00 10% minimo 150,00 10% minimo 150,00 Scoperto e minimo nel caso di riparazione del veicolo presso un concessionario ufficiale 15% minimo 400,00 10% minimo 250,00 5,0% minimo 125,00 5,0% minimo 100,00 0% minimo 0,00 0% minimo 0,00 allegato 1 Keep T

14 2.7 Rinuncia al diritto di rivalsa La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e/o del conducente del veicolo descritto in polizza, dei trasportati e dei familiari dell Assicurato, salvo il caso di dolo dei medesimi. 2.8 Pagamento dell indennizzo La Società, sia in caso di furto parziale che di furto totale, ha facoltà, prima di pagare l indennizzo, di richiedere il certificato attestante l esito dell istruttoria penale, nonché originale o copia conforme della denuncia di sinistro presentata all Autorità competente ed inoltre, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la scheda di perdita di possesso e il certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo rilasciato dal P.R.A. e gli altri documenti indispensabili alla definizione del sinistro. Il pagamento dell indennizzo è eseguito nella valuta corrente, entro 15 giorni dalla data della firma della quietanza. In caso di cessione del credito da parte del proprietario (locatario nel caso di contratti di leasing) al concessionario ufficiale presso il quale è stato riacquistato o riparato il veicolo, restano comunque a carico dell Assicurato gli scoperti e/o franchigie previsti dalle presenti condizioni di polizza. 2.9 Relitti Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, ridotto allo stato di scocca o tecnicamente ed economicamente irreparabile, la Società, anche in deroga a quanto previsto dall art. 2.4 Determinazione dell ammontare del danno, ha sempre facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta della Società l Assicurato dovrà esibire il certificato rilasciato dal P.R.A. attestante le cessata circolazione per rottamazione oppure fornire la copia del certificato di cui all art. 46, 4 comma, D. Lgs , n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione. allegato 1 Keep T

15 RESPONSABILITA CIVILE DA INCENDIO 2.10 Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne il Proprietario/Locatario del veicolo descritto in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati da sinistro indennizzabile in base alla garanzia Incendio: a cose di terzi, quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi del Codice; al locale usato dal Proprietario (locatario in caso di leasing) del veicolo come autorimessa e da lui condotto a titolo di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà Massimale L assicurazione è prestata nei limiti del massimale di Euro ,00 per sinistro e per anno assicurativo Esclusioni L assicurazione non copre i danni: a) subiti dal coniuge, dai figli, dai genitori dell Assicurato nonché, se con lui convivente, da qualsiasi altro parente o affine; b) subiti dai soci a responsabilità illimitata, dagli amministratori, nonché dalle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente capoverso, se l Assicurato non è persona fisica; c) subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o di servizio; d) a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ad eccezione del locale indicato nell oggetto dell assicurazione; e) da inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. L Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto di rivalersi sull Assicurato del pregiudizio derivantele dalla mancata comparizione del medesimo Rinuncia al diritto di rivalsa La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e/o del conducente del veicolo descritto in polizza, dei trasportati e dei familiari dell Assicurato, salvo il caso di dolo dei medesimi. allegato 1 Keep T

16 NORME COMUNI A TUTTE LE ASSICURAZIONI RISCHI DIVERSI 2.15 Estensione territoriale L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli e degli Stati dell Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera Massimo indennizzo per anno assicurativo valido per le garanzie Incendio, Furto, Eventi sociopolitici, Eventi naturali Nel caso di più sinistri, verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo, che interessano una medesima garanzia, la somma degli indennizzi liquidati dalla Società non potrà superare la somma assicurata Rottura cristalli La Società si obbliga ad indennizzare l Assicurato delle spese sostenute per la sostituzione dei cristalli delimitanti l abitacolo dell autoveicolo descritto in polizza a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. Sono comprese anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. L assicurazione è prestata, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati, fino ad un massimo di 500,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo. La garanzia non comprende: rigature, segnature, screpolature e simili; i danni causati ad altre parti dell autoveicolo dalla rottura dei cristalli; i danni conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi. La Società è surrogata in base all art Codice Civile nei diritti dell Assicurato verso i terzi responsabili fino a concorrenza dell ammontare dell indennizzo pagato Atti vandalici con limite di indennizzo La Società si obbliga ad indennizzare l Assicurato dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di atti vandalici e dolosi in genere. L assicurazione è prestata fino ad un massimo di 2.500,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo. La garanzia non è operante qualora sulla parte danneggiata del veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati. AS Antifurto Satellitare L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione dell Assicurato che: il veicolo assicurato circolerà solo previa installazione del Sistema di Antifurto Satellitare indicato sulla scheda di polizza; l'installazione del Sistema di Antifurto Satellitare è stata eseguita ed è certificata da un installatore autorizzato dalla casa produttrice del Sistema e dalla Centrale Operativa; il Sistema di Antifurto Satellitare sarà mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata del presente contratto. L Assicurato è tenuto, al momento della sottoscrizione dell assicurazione, a consegnare alla Società il certificato di collaudo sottoscritto dalla Centrale Operativa e dall installatore. Qualora risulti che al momento del sinistro: il sistema di antifurto satellitare non sia stato inserito; il sistema di attivazione / disattivazione del sistema di antifurto satellitare sia stato dimenticato all interno del veicolo; non siano stati effettuati gli interventi di riparazione o assistenza dell antifurto satellitare espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall installatore autorizzato dalla casa costruttrice; non sia stata effettuata la regolare manutenzione dell antifurto satellitare espressamente richiesta dalla Centrale Operativa o dall installatore autorizzato dalla casa costruttrice; allegato 1 Keep T

17 il Proprietario / Assicurato, il Conducente, o il custode del veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento dell impianto di antifurto satellitare; il Proprietario / Assicurato o il contraente non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell Ordine e l Autorità Giudiziaria o la Società in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini; non sia stato effettuato il rinnovo del contratto telefonico relativo alla scheda GSM montata sull antifurto satellitare oppure nel caso di scheda prepagata non vi sia credito sufficiente o non sia stato effettuato il rinnovo annuale; non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota all Assicurato, per sosta permanente del veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito; in ogni caso in cui il sistema di antifurto satellitare non sia efficientemente e regolarmente in funzione per dolo e colpa grave dell Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; la Società in deroga a quanto previsto all'art. 2.6 "Scoperto e franchigia" delle Condizioni Generali, corrisponderà all'assicurato il 75% dell'importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 25% a carico dello stesso Assicurato. In caso di sinistro l Assicurato deve presentare l'attestazione, rilasciata dalla Casa produttrice del Sistema, relativamente allo stato del terminale del satellitare al momento del sinistro In caso di furto totale del veicolo assicurato è necessario consegnare alla Società, insieme alle chiavi del veicolo anche i telecomandi per l inserimento / disinserimento dell impianto di antifurto satellitare. Nel caso: risulti che il sistema di antifurto satellitare non sia installato; l Assicurato non abbia effettuato la denuncia del furto alla Società ed alla Centrale Operativa; la Società non corrisponderà alcun indennizzo. Fermo quanto sopra indicato, a parziale deroga dell art. 2.6 Scoperto e franchigia, gli scoperti e minimi si intendono sostituiti da quelli riportati nelle tabelle seguenti. a) Danno Totale Province Avellino, Bari, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Foggia, Lecce, Napoli, Salerno. Cagliari, Cosenza, Crotone, Genova, Palermo, Reggio Calabria, Taranto, Torino,. Agrigento, Benevento, Caltanissetta, Imperia, Lodi, Latina, Messina, Milano, Nuoro, Oristano, Pescara, Ragusa, Roma, Sassari, Siracusa, Trapani, Vibo Valentia. Asti, Campobasso, Como, Enna, Frosinone, Isernia, L Aquila, Lecco, Livorno, Lucca, Matera, Pavia, Pistoia, Potenza, Prato, Rieti, Rimini, Savona, Trieste, Udine, Venezia, Viterbo. Scoperto nel caso di non riacquisto di un altro veicolo presso un concessionario ufficiale Danno totale Scoperto nel caso di riacquisto di un altro veicolo presso un concessionario ufficiale 20% 15% 15% 10% 5% 2,5% 5% 0% 5% 0% allegato 1 Keep T

18 Alessandria, Ancona, Ascoli Piceno, Aosta, Arezzo, Biella, Belluno, Chieti, Cuneo, Ferrara, Forlì, Gorizia, La Spezia, Macerata, Mantova, Modena, Massa, Novara, Parma, Perugia, Piacenza, Pisa, Pordenone, Pesaro, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Siena, Sondrio, Teramo, Trento, Terni, Varese, Verbania, Vercelli Bergamo, Bologna, Brescia, Bolzano, Cremona, Firenze, Grosseto, Padova, Treviso, Vicenza, Verona. b) Danno parziale Province Avellino, Bari, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Foggia, Lecce, Napoli, Salerno. Cagliari, Cosenza, Crotone, Genova, Palermo, Reggio Calabria, Taranto, Torino. Agrigento, Benevento, Caltanissetta, Imperia, Lodi, Latina, Messina, Milano, Nuoro, Oristano, Pescara, Ragusa, Roma, Sassari, Siracusa, Trapani, Vibo Valentia. Asti, Campobasso, Como, Enna, Frosinone, Isernia, L Aquila, Lecco, Livorno, Lucca, Matera, Pavia, Pistoia, Potenza, Prato, Rieti, Rimini, Savona, Trieste, Udine, Venezia, Viterbo. Alessandria, Ancona, Ascoli Piceno, Aosta, Arezzo, Biella, Belluno, Chieti, Cuneo, Ferrara, Forlì, Gorizia, La Spezia, Macerata, Mantova, Modena, Massa, Novara, Parma, Perugia, Piacenza, Pisa, Pordenone, Pesaro, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Siena, Sondrio, Teramo, Trento, Terni, Varese, Verbania, Vercelli Bergamo, Bologna, Brescia, Bolzano, Cremona, Firenze, Grosseto, Padova, Treviso, Vicenza, Verona. 5% 0% Scoperto e minimo nel caso di non riparazione del veicolo presso un concessionario ufficiale 20% minimo 500,00 15% minimo 250,00 10% minimo 250,00 10% minimo 150,00 10% minimo 150,00 10% minimo 150,00 Danno parziale Scoperto e minimo nel caso di riparazione del veicolo presso un concessionario ufficiale 15% minimo 400,00 10% minimo 250,00 5,0% minimo 125,00 5,0% minimo 100,00 0% minimo 0,00 0% minimo 0,00 Tutela Privacy allegato 1 Keep T

19 allegato 1 Keep T

20 Tutela Privacy Informativa ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo , n. 196 Finalità del trattamento dei dati Assimoco S.p.A., al fine di fornirle i propri prodotti e/o servizi assicurativi, deve disporre dei suoi dati personali compresi eventualmente anche quelli sensibili e si impegna a trattarli esclusivamente nei limiti strettamente necessari alla gestione del sottostante rapporto assicurativo, ovvero nel limite delle autorizzazioni rilasciate dal Garante. Conseguenze del rifiuto al conferimento dei dati Assimoco S.p.A., senza i Suoi dati, non potrà fornirle i propri prodotti e / o servizi assicurativi. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati da parte di Assimoco S.p.A. consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione con modalità e procedure informatiche e telematiche; dal trattamento Assimoco S.p.A. esclude sempre la diffusione dei dati e limita la comunicazione ai soggetti di cui al terzo capoverso del presente paragrafo. I dati sono trattati da tutti i dipendenti / collaboratori di Assimoco che svolgono compiti di natura tecnica organizzativa, nell ambito delle relative funzioni ed in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo Finalità del trattamento dei dati. I dati trattati da Assimoco S.p.A., potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente: a) per le finalità di cui al paragrafo Finalità del trattamento dei dati (a mero titolo esemplificativo a: coassicuratori, riassicuratori, agenti e loro collaboratori, avvocati, medici, periti, organismi associativi di settore, etc.); b) per ottemperare ad obblighi di legge (a mero titolo esemplificativo a: ISVAP, CONSAP, COVIP, UIC, MOTORIZZAZIONE, AUTORITA GIUDIZIARIA, ETC). Diritti dell interessato L art. 7 del D. L.gvo 196/03 Le conferisce l esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere, in ogni momento, l aggiornamento, la rettifica o l integrazione dei Suoi dati e, in caso di violazione di legge, il blocco e la cancellazione degli stessi. Titolare e responsabile/i del trattamento dei dati Titolare del trattamento dei dati è Assimoco S.p.A., con sede e Direzione Generale nella Repubblica Italiana Centro Direzionale Milano Oltre Palazzo Giotto, Via Cassanese 224, Segrate (MI) Direzione Tecnica Danni - tel ; fax Il Titolare ha designato più Responsabili, tra i quali la Direzione Legale ed Affari Societari sita nella Repubblica Italiana; Centro Direzionale Milano Oltre Palazzo Giotto, Via Cassanese 224, Segrate (MI) l elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso il sito internet: www. Assimoco.com. La Direzione Legale ed Affari Societari è stata altresì designata quale Responsabile per il riscontro all interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all art. 7 del D. lgs 196/03. allegato 1 Keep T

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