Oggetto: Documento di valutazione rischio chimico
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1 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sezione di Genova Servizio Prevenzione e Protezione Genova, 4 dicembre 2008 Via Dodecaneso, 33 Oggetto: Documento di valutazione rischio chimico Il Titolo IX Sostanze Pericolose del D. Lgs. 81/08 detta i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza, derivanti dagli effetti degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o che siano il risultato di ogni attività lavorativa che comporti la loro presenza. La valutazione dei rischi per la salute segue il modello universale della curva dose-risposta. (fig. 1.) Su questa curva possono essere stabiliti due livelli di soglia: il valore limite ed il livello di azione. Il primo indica il livello di esposizione che non deve essere superato; il secondo il livello a cui scatta l obbligo di adottare misure di prevenzione specifiche (sorveglianza sanitaria, formazione, DPI, sistemi di prevenzione collettiva, ecc.), si tratta cioè di un livello a cui il lavoratore può essere esposto a condizione che vengano adottate le misure preventive. Nel caso del rischio chimico, il valore limite corrisponde ai valori limite ponderati per le singole sostanze, indicati dalle norme di legge o, in assenza di norme, dagli organismi scientifici, mentre il livello di azione corrisponde ad un livello genericamente definito moderato dal D.Lgs. 626/1994 o irrilevante per la salute dal Testo Unico, D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008: Art. 224 comma 2 (D. Lgs. 81/8): Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225,226,229,230.
2 In ogni caso: - il livello di azione corrisponde per definizione alla soglia al di sotto della quale non sono necessarie le misure di prevenzione specifiche; - non è ammissibile classificare una lavorazione al di sotto del livello di azione per effetto dell abbattimento dell esposizione ottenuto adottando le misure specifiche. Generalmente, al di sopra del valore limite, la maggior parte dei lavoratori corre il rischio di ammalarsi, mentre tra il livello di azione ed il valore limite verosimilmente si possono ammalare solo i soggetti ipersuscettibili. Al di sotto del livello di azione, infine, l esposizione è talmente bassa che nessun lavoratore (nemmeno un ipersuscettibile) può ragionevolmente ammalarsi. I laboratori di ricerca rappresentano realtà lavorative nelle quali si utilizza un elevato numero di sostanze chimiche in quantità generalmente ridotte. La presenza di agenti chimici è intrinseca al tipo di attività e nella maggior parte dei casi non è possibile eliminarli o sostituirli con sostanze meno pericolose. Le piccole quantità e/o le basse concentrazioni delle sostanze utilizzate, legate alla breve durata e alla poca ripetitività delle manipolazioni, non permettono di effettuare misure dirette di esposizione che risultino attendibili; basare una valutazione su dati numerici di concentrazione della sostanza nella zona respiratoria dell operatore o nell ariaambiente del laboratorio può essere addirittura fuorviante per la verifica dei livelli di esposizione del personale. Per poter ottenere una valutazione del rischio basata su criteri oggettivi che non siano le misurazioni, sono stati elaborati dei modelli matematici che utilizzano dei descrittori in forma di funzioni algebriche, le quali tengono conto delle caratteristiche di pericolosità di una sostanza o preparato e degli effetti che questa può avere sui lavoratori. Gli algoritmi utilizzati nei modelli sono funzioni algebriche che assegnano un valore numerico a fattori o parametri che intervengono nella valutazione del rischio pesando tutti i contributi. Tutti i fattori individuati vengono elaborati tramite le 2
3 funzioni definite nei modelli e forniscono un indice numerico, valutato all interno di una scala che definisce il livello di rischio presente nella situazione analizzata. Fermo restando che la valutazione del rischio chimico deve essere effettuata preliminarmente all inizio dell attività in cui vi è eventuale presenza di agenti chimici pericolosi per la salute e per la sicurezza ed ha inizio con il censimento di tutte le sostanze e preparati presenti nel ciclo lavorativo, qualsiasi modello/algoritmo applicato per la valutazione approfondita del rischio non può prescindere dall attuazione preliminare e prioritaria dei principi e delle misure di tutela dei lavoratori come da art. 224 D. Lgs. 81/08, comma 1: Art Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione; e) misure igieniche adeguate; f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. Nella stesura del DVR della Sezione di Genova dell INFN viene adottata una valutazione della potenziale esposizione connessa alle lavorazioni nei propri laboratori, che utilizza il Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte, Assessorato alla sanità per la Valutazione del Rischio Chimico. Tale valutazione permette non solo di esprimere un giudizio sul livello di rischio associato a ciascuna operazione, ma al contempo fornisce indicazioni circa la necessità e la fattibilità di misure dirette dell esposizione professionale. La valutazione del rischio resa con la descritta metodologia è alternativa al monitoraggio ambientale; offre ampie garanzie sui livelli di esposizione raggiunti, consegue e mantiene un accettabile livello di prevenzione e protezione dell esposizione dei lavoratori. Si precisa che l algoritmo consente una stima del livello di esposizione nell ambito della fase preliminare di previsione del rischio, in cui si configura una duplice possibilità: 1) La giustificazione di rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori che autorizza a terminare il processo di valutazione senza ulteriori approfondimenti, ma comunque non esonerando dalla predisposizione di opportuni provvedimenti di prevenzione e protezione; 2) La natura ed entità dell agente chimico non consentono di classificare il processo al di sotto della soglia di rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e quindi si dovrà sviluppare una più approfondita valutazione procedendo con un analisi maggiormente dettagliata ed eventualmente programmando, in accordo con il Medico Competente, un 3
4 monitoraggio biologico per la verifica dell eventuale concretizzazione del rischio stesso. Il metodo di valutazione si basa sull analisi ponderale di alcuni parametri, buoni indicatori dell entità dell eventuale esposizione e la stima dell effettiva esposizione a rischio comprenderà nella sua completezza: Caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, concentrazione e capacità di aerodispersione dell agente e proprietà tossicologiche; Quantità e frequenza di utilizzo per manipolazione e tempo di esposizione all agente; Valutazione di tutte le esposizioni rilevanti, comprese quelle per via cutanea, raffronto con i limiti di esposizione professionale, se definiti; Valutazione tecnologica del sistema di utilizzazione e di eventuali dispositivi di protezione. L applicazione dell algoritmo costituisce uno dei punti del percorso di valutazione. Se necessario l attività potrà essere suddivisa in più fasi, per un maggior dettaglio di indagine ed una migliore valutazione del rischio di esposizione. La stessa attenzione per la valutazione e prevenzione adottata per le lavorazioni, è mantenuta per le mansioni ausiliarie, quali la manutenzione e la pulizia. Non sono comprese tutte quelle situazioni che accidentalmente possono verificarsi durante l attività lavorativa, ma si considera che, date le basse quantità di sostanze chimiche pericolose utilizzate nelle lavorazioni e le ugualmente basse quantità in ogni caso presenti nel laboratorio, le situazioni incidentali si possono ritenere poco probabili e un versamento casuale può essere rapidamente contenuto, raccolto e destinato allo smaltimento in sicurezza. La valutazione si basa su dichiarazioni rese dai responsabili, tramite una scheda di rilevazione, che viene allegata al presente documento. Sono considerati vincoli imprescindibili, oltre che adempimenti di legge, l uso di dispositivi di protezione individuale (DPI), la formazione e informazione del personale. Si ritiene inoltre fondamentale un accertamento preventivo delle condizioni di salute dei lavoratori al fine di evidenziare eventuali gruppi di soggetti ipersuscettibili da sottoporre a controlli periodici anche in presenza di rischio definito basso. La valutazione dovrà essere effettuata e/o integrata nuovamente in occasione di modifiche dell attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro, quando i risultati della sorveglianza medica o la comparsa di eventi sentinella ne mostrino la necessità e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall ultima valutazione effettuata con l impegno di verificare sistematicamente l applicazione delle misure adottate. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Il presente documento viene inserito nel Documento di Valutazione dei Rischi a modifica e integrazione della Protezione da agenti chimici" come da titolo IX del D. Lgs. 81/08, completato dal documento Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la Valutazione del Rischio Chimico. Copia di questo documento è consegnata al Rappresentante dei Lavoratori per le Sicurezze, Dr. Riccardo Musenich. Tutto è tossico: dipende dalla dose ; Paracelso ( ). 4
5 Bibliografia: 1. D. Lgs. 2 febbraio 2002, n.25 Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la valutazione del Rischio Chimico. 2. Linea Guida del Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome protezione da agenti chimici ; 3. Modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese ; 4. La valutazione del rischio chimico nei laboratori di ricerca: analisi critica dei modelli di calcolo alla luce del nuovo Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, F. D orsi, E. Pierantonio; 5. Software INFORISK della Direzione Sanità della Regione Piemonte in merito alla valutazione del rischio da agenti chimici. 6. Linee guida per la valutazione del rischio negli uffici amministrativi e nei laboratori scientifici di strutture pubbliche e private, ISPSEL. Allegati: 1. D. Lgs. 2 febbraio 2002, n.25 Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la valutazione del Rischio Chimico ; 2. Scheda Valutazione del Rischio Chimico. Il Direttore della Sezione INFN di Genova, Prof. S. Squarcia Il Medico Competente, Dr. Franco Traversa Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Dr. Francesco Vernocchi 5
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