IL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E SUE APPLICAZIONI. U.O. Medicina Legale ASL 3 Genovese

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1 IL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E SUE APPLICAZIONI U.O. Medicina Legale ASL 3 Genovese

2 IL IL REGOLAMENTO DI DI POLIZIA MORTUARIA Complesso di attività necessarie in conseguenza della morte di una persona La fase tra la morte e la sepoltura Le operazioni riguardanti la gestione dei cimiteri

3 RIFERIMENTI NORMATIVI Regio Decreto 9/07/1939 n D.P.R. 10/09/90 n. 285 Regolamento di Polizia Mortuaria Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/93 D.G.R. 14/03/2006 n. 225

4 DENUNCIA DELLA MORTE CHI DEVE DENUNCIARE LA MORTE? La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal decesso all ufficiale dello stato civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Se la morte avviene fuori dell abitazione del defunto, la dichiarazione può essere fatta da due persone che ne sono informate. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall amministrazione deve trasmettere avviso della morte all ufficiale dello stato civile.

5 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE 1. I medici debbono denunciare al sindaco la malattia che sarebbe stata la causa del decesso. 2. Se il decesso avviene senza assistenza medica, intendendosi per assistenza medica la conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, non il fatto che abbia presenziato al decesso, si procederà, per stabilire la causa della morte, ad effettuare, trascorse almeno 24 ore dal decesso, al riscontro diagnostico. In tal caso la denuncia della causa di morte è fatta dal medico incaricato di eseguirlo.

6 DENUNCIA DELLA MORTE Non si dà sepoltura se non precede l autorizzazione dell ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta non bollata e senza spesa. L ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopico o di un altro delegato sanitario (negli ospedali il direttore sanitario o un suo delegato), il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta fra le 15 e le 30 ore dal decesso.

7 DENUNCIA ENTRO LE LE 24 ORE DALL ACCERTAMENTO DEL DECESSO SI UTILIZZA LA SCHEDA ISTAT Deve contenere oltre ai dati anagrafici e l ora della morte, i requisiti conoscitivi sostanziali relativi alle cause di morte (iniziale, intermedia e finale). E possibile omettere la causa intermedia, qualora non definibile. Date le finalità di queste schede (non solo statisticoepidemiologiche, ma anche in rapporto alle connesse e più immediate esigenze conoscitive dell autorità sanitaria e giudiziaria) i dati devono essere il più possibile esaurienti, evitando formulazioni ambigue, standardizzate e non esplicative.

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9 IL MEDICO CURANTE Dato il limite di 24 ore imposto dalla legge per la compilazione della scheda istat può verificarsi una incompatibilità con le norme della convenzione che consente al medico curante di sospendere le attività assistenziali e correlate durante il fine settimana. Non sussiste a tal fine alcun obbligo giuridico di presenza o di disponibilità per il curante al fine della compilazione della scheda istat. In caso di decesso in tale intervallo critico la compilazione ISTAT potrebbe essere demandabile ad altri sanitari solo se avessero esaustiva conoscenza della patologia che ha causato la morte, e del decorso della stessa.

10 Un eventuale sostituto (come pure il medico necroscopo o il medico di Guardia Medica) potrebbe compilare sic et simpliciter la scheda ISTAT solo se, attraverso cartelle cliniche o esaustive relazioni sanitarie, ritenessero soddisfatti i predetti requisiti conoscitivi. Tale decisione può essere solo e totalmente solo e totalmente personale ed esula, in linea generale, dai compiti istituzionali di detti sanitari.

11 Se il curante (anche di struttura sanitaria pubblica o privata) non e in grado di chiarire la causa di morte DEVE richiedere il RISCONTRO DIAGNOSTICO.

12 DUE DIVERSE PROCEDURE In caso di incertezza sulle cause di morte non potrà essere rilasciato il nulla osta alla sepoltura ma dovrà essere effettuato il riscontro diagnostico o l autopsia giudiziaria. Qualora il medico abbia intima convinzione di un decesso naturale può limitarsi ad attestare il decesso aggiungendo, ad esempio, una frase del tipo le cause del decesso non sono determinabili e potrà aggiungere ad esempio: si richiede riscontro diagnostico. Qualora il medico sospetti che il decesso sia dovuto a cause delittuose, specificherà invece che il corpo viene messo a disposizione dell autorità giudiziaria.

13 IL MEDICO NECROSCOPO E nominato dalle ASL. Negli ospedali e il direttore sanitario o altro medico da lui delegato. Dipende dal direttore sanitario dell ASL ed a lui riferisce. Ha il compito di accertare la morte. Redige il certificato previsto dall art. 74 del D.P.R. 396/2000. Segnala e denuncia eventuali sospetti di reato.

14 La certificazione ufficiale della realtà della morte spetta al MEDICO NECROSCOPO della Azienda ASL che, di regola, effettua i propri accertamenti tra le 15 e le 30 h dal decesso (o mediante ECG per 20 ). La sepoltura non può avvenire prima di 24 h di osservazione (eccezione ECG per 20 ) o 48 h in casi di morte improvvisa

15 Il medico necroscopo: - può chiedere chiarimenti al medico curante circa la scheda ISTAT da questi compilata; - può chiedere al curante di approfondire chiedere al curante di approfondire il caso mediante richiesta di riscontro diagnostico.

16 Il medico necroscopo non può chiedere direttamente il riscontro diagnostico SE VI E SOSPETTO DI MORTE DA MALATTIA INFETTIVO-DIFFUSIVA IL RISCONTRO DIAGNOSTICO E DISPOSTO DAL RESPONSABILE DIPARTIMENTO PREVENZIONE DELLA ASL

17 In caso di sospetto di reato il curante o il medico necroscopo (anche in corso di riscontro diagnostico) dovranno inoltrare il REFERTO o la DENUNCIA ALL AUTORITÀ GIUDIZIARIA AUTOPSIA GIUDIZIARIA

18 Nei casi dubbi, ove cioè pur non riscontrandosi direttamente l ipotesi di un possibile reato perseguibile d ufficio e quando il decesso sia avvenuto senza assistenza medica, la scelta resta quella di sottoporre la salma a riscontro diagnostico. Sarà il medico necroscopo che valuterà il caso e deciderà se mettere o meno la salma a disposizione dell A.G. Appare evidente come le funzioni di medico necroscopo non possano essere affidate a medici che non siano in possesso della specializzazione in medicina legale.

19 LE LE CRITICITA DELLA LEGGE SOTTO L ASPETTO DELLA MEDICINA NECROSCOPICA Titolarità della funzione di accertamento per elementi di rilevanza penale. MEDICO NECROSCOPO STESURA DEL CERTIFICATO DA CUI RISULTI ECLUSO IL SOSPETTO DI MORTE DOVUTA A REATO

20 Constatazione di decesso La constatazione (o diagnosi) di decesso ha il valore di "dichiarare la morte" ossia affermare che la persona alla quale si presta in quel momento la propria assistenza, anche occasionale, è deceduta. Qualunque medico a cui venga segnalata la presenza di un corpo inanimato è tenuto a prestare la sua opera professionale indipendentemente dagli orari e dagli obblighi lavorativi Contrattuali o Convenzionali. Solo il medico può affermare che una persona è effettivamente deceduta: fino a quel momento (eccettuati casi particolari, come la decapitazione o lo smembramento) va considerata persona viva bisognevole di assistenza.

21 Constatazione di Decesso?

22 Il medico dovrà astenersi dall'attestare di aver constatato un decesso in assenza di parametri di assoluta certezza a riguardo. Ciò al fine di non incorrere in spiacevoli quanto deprecabili errori soprattutto nel caso in cui si tratti di professionista poco avvezzo a tale tipo di diagnosi ovvero ricorrano condizioni che rendono problematico siffatto giudizio diagnostico. In effetti la consueta semeiotica volta all'individuazione della cessazione delle funzioni del tripode vitale del Bichat (nervosa, cardiaca e respiratoria) può in alcuni casi rivelarsi insufficiente o di non agevole e sicuro apprezzamento.

23 E, quindi, fondamentale la preliminare conferma tecnica dell'avvenuto decesso, in mancanza della quale o anche ove insorgano dubbi in proposito, dovranno, ovviamente, essere poste in essere le più opportune manovre rianimatorie. Nel caso che riscontri effettivamente l'avvenuto decesso, il medico redige un certificato di constatazione di decesso.

24 In casi dubbi pertanto a meno del riscontro di un tracciato elettrocardiografico piatto per non meno di venti minuti ovvero della chiara evidenza dei segni post-mortali consecutivi (rigor, livor, algor mortis) o addirittura di quelli trasformativi (fase colorativa della putrefazione) dovrà eseguire basilari manovre rianimatorie e, nell'insuccesso, attendere segni certi del decesso.

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