A.C Ratifica dell Accordo con la Giordania in materia di cooperazione nel settore della difesa. (Approvato dal Senato A.S.

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1 A.C Ratifica dell Accordo con la Giordania in materia di cooperazione nel settore della difesa (Approvato dal Senato A.S. 2099) N settembre 2016

2 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni A.C Ratifica dell Accordo con la Giordania in materia di cooperazione nel settore della difesa (Approvato dal Senato A.S. 2099) N settembre 2016

3 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile / bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione / com_bilancio@camera.it La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

4 Informazioni sul provvedimento A.C Titolo: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile Iniziativa: governativa Iter al Senato: sì Relazione tecnica (RT): sì riferita al testo presentato al Senato Commissione competente: III Commissione Sede: in sede referente Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell Accordo e del relativo disegno di legge di ratifica 1 che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni. (euro) ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO Ad anni alterni a decorrere dal 2016 Art. 3, comma 1, disegno di legge di ratifica VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI DISPOSIZIONI DELL ACCORDO CHE L Accordo tra Italia e Giordania si compone di undici Articoli e definisce il quadro bilaterale di cooperazione nel settore della difesa. Articolo 2: disciplina la cooperazione in generale. La definizione dei dettagli operativi delle attività di cooperazione bilaterale viene ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica afferma che l attuazione dell Accordo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all Articolo 2, che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali ed incontri operativi tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell Accordo. Con riferimento a tale fattispecie l applicazione dell Accordo comporta un onere complessivo che viene valutato, dall art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica e dalla relazione tecnica, in euro ad anni alterni a decorrere dal 2016 (Cfr. infra). La relazione tecnica, con riferimento all Articolo 2, par. 1, lett. d), relativo agli incontri operativi tra le rispettive delegazioni, precisa che questi si 1 Il disegno di legge in esame è stato approvato in prima lettura al Senato (AS 2099)

5 DISPOSIZIONI DELL ACCORDO CHE demandata alla predisposizione di programmi annuali o pluriennali. I programmi definiranno le linee di sviluppo della cooperazione, i luoghi, le date, il numero dei partecipanti, nonché le modalità di attuazione delle stesse attività (par. 1, lett. a). Viene previsto che eventuali consultazioni dei Rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente ad Amman e a Roma (par. 1, lett. d). Vengono, quindi, individuati i campi (par. 2) e le seguenti modalità di cooperazione: visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari (par. 3, lett. a); scambio di esperienze tra esperti delle Parti (par. 3, lett. b); incontri tra le istituzioni della Difesa (par. 3, lett. c); scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (par. 3, lett. d); partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi (par. 3, lett. e); partecipazione ad esercitazioni militari (par. 3, lett. f); partecipazione ad operazioni umanitarie e di peacekeeping (par. 3, lett. g); visite di navi ed aeromobili militari (par. 3, lett. h) scambi nel campo di eventi culturali e sportivi (par. 3, lett. i); supporto ad iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi di difesa (par. 3, lett. j); altri settori militari di interesse comune ad entrambe le parti (par. 3, lett. k). ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA terranno presumibilmente una volta l anno, alternativamente, ad Amman e a Roma. La relazione tecnica ipotizza, al riguardo, l invio ad Amman di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 Ten. Col./Magg.) con una permanenza di 3 giorni, per un onere complessivo di euro Concorrono alla determinazione dell onere le seguenti voci di costo: 1.031,10 euro, spese di viaggio [2 biglietti aereo a/r Roma Amman (491 euro x 2) + maggiorazione del 5% (24,55 euro x 2), ai sensi della normativa vigente]; euro, spese di missione: 708 euro pernottamento (177 euro al giorno x 2 pers. x 2 notti); 230 euro - diaria per il dirigente militare. L importo della diaria giornaliera, pari a euro 127,78, viene ridotto del 20% ai sensi della legge n. 248/2006, per un importo di euro 102,22. Tale valore viene ulteriormente ridotto di un terzo, in quanto l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinato in euro 68,15. In ragione del reddito percepito, sull'importo di euro 16,5, eccedente la quota esente di euro 51,65, viene, quindi, applicato un coefficiente di lordizzazione, pari a 1,58, come previsto dalla tab. A della Circ. MEF n. 12 del Sulla quota lordizzata, cosi calcolata, pari a euro 26,07, vengono applicate ritenute erariali pari al 32,7 per cento, per un importo di euro 8,53. Sommando tale importo di euro 8,53 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 68,15, si ottiene l'importo di euro 76,68 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere arrotondato di euro 230,00; 209 euro diaria per l'altro militare non dirigente. L importo della diaria, pari a euro 119,2, anche in tal caso, viene ridotto del 20% (euro 95,36) ed è ulteriormente abbattuto di un terzo e determinato in euro 63,57. In ragione del reddito percepito, sull'importo di euro 11,92, eccedente la quota esente di euro 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, come previsto dalla tab. A della circ. MEF n. 12 del Sulla quota lordizzata, così calcolata, pari a euro 18,84, vengono applicate ritenute erariali pari al 32,7 per cento, per un importo di euro 6,16. Sommando tale importo di euro 6,16 alla - 2 -

6 DISPOSIZIONI DELL ACCORDO CHE Articolo 3: reca la disciplina degli aspetti finanziari dell Accordo. In particolare viene disposto che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all esecuzione dell Accordo, ivi inclusi: le spese di viaggio, gli stipendi, l assicurazione per la malattia ed infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle rispettive normative (par. 1, lett. a); le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dall evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto (par. 1, lett. b). La Parte ricevente fornirà cure d urgenza presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze armate al personale della Parte inviante che necessiti di assistenza medica urgente durante l esecuzione delle attività ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 63,57, si ottiene l'importo di euro 69,73 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere, arrotondato, di euro 209. La relazione tecnica, tenuto anche conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all articolo 2 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, precisa che: l'eventuale richiesta di scambio di esperienze tra esperti delle due Parti (lett. b) e di ulteriori visite e incontri tra delegazioni e rappresentanti di istituzioni della difesa (lett. a e c), nonché di visite alle navi e agli aeromobili militari (lett. h), così come di scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi (lett. i) e di cooperazione negli altri settori militari (lett. k), sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di relatori, di personale di formazione e di studenti provenienti da istituzioni militari (lett. d), nonché per la partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi (lett. e) e per la partecipazione ad esercitazioni militari e a operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie (lett. f e g), potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, ciò non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. La relazione tecnica afferma che eventuali cure d urgenza (art. 3, par. 2) saranno assicurate al personale della Parte inviante a condizione che quest ultima ne sostenga le spese

7 DISPOSIZIONI DELL ACCORDO CHE di cooperazione bilaterale previste dall Accordo (par. 2). La parte ricevente ospiterà delegazioni ufficiali su base di reciprocità (par. 3). Tutte le attività condotte ai sensi dell Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti (par. 4). Articolo 5: prevede che il risarcimento dei danni provocati alla Parte ricevente da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione sarà a carico della Parte inviante previo accordo tra le Parti (par. 1). Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività nell ambito dell Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno (par. 2). Articolo 6: disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, prevedendo che le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione in specifiche categorie di armamenti indicate dalla disposizione. Articolo 11: prevede che sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi con il consenso delle Parti in ambiti specifici di cooperazione nel settore della difesa che coinvolgano enti civili o militari (par. 1). Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite scambio di Note attraverso i canali diplomatici (par. 4). ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica, con riguardo all articolo 5, concernente l eventuale risarcimento dei danni in relazione alle attività di cooperazione, afferma che si tratta di oneri meramente eventuali e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale. Nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. La relazione tecnica afferma che le previsioni relative alla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, di cui all articolo 6 e all art. 2, par. 3, lett. j), costituiscono unicamente un elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione di eventuali attività di procurement con la Giordania e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato. La relazione tecnica afferma che qualora vengano stipulati Protocolli aggiuntivi o Programmi di sviluppo, ovvero vengano introdotti emendamenti o revisioni (articolo 11), che amplino la portata finanziaria dell'accordo, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che autorizzi l'eventuale maggiore spesa. DISPOSIZIONI DEL DDL DI RATIFICA CHE Articolo 3: pone l onere derivante dall Articolo 2, par. 1, lett. d), dell Accordo, valutato in euro 2.178, ad anni alterni a decorrere dal 2016, a carico delle proiezioni, per gli anni , dell accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale (comma 1). Inoltre, l articolo medesimo prevede (comma 2) l attivazione, in caso di necessità, di un apposita clausola di salvaguardia. Articolo 4: prevede che dalle disposizioni dell Accordo, ad esclusione dell articolo 2, par. 1, lett. d) e degli eventuali oneri di cui all articolo 5 dell Accordo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, agli ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica evidenzia che per l applicazione della clausola di salvaguardia di cui all art. 3, comma 2, del DDL di ratifica, i programmi e le missioni da considerare sono: il programma Programma Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari della missione Missione Difesa e sicurezza del territorio dello stato di previsione del Ministero della difesa. (Cfr. supra.) - 4 -

8 DISPOSIZIONI DEL DDL DI RATIFICA CHE ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA eventuali oneri derivanti dal predetto articolo 5, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono riferiti esclusivamente alle spese di missione, di cui all Articolo 2, par. 1, lett. d), dell Accordo. In merito a tale stima non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che trovino effettiva attuazione le ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell Accordo. Si rileva, inoltre, che l onere complessivo dell accordo è valutato in euro 2.178, ad anni alterni, a decorrere dal Riguardo alla decorrenza temporale degli oneri e ai profili applicativi della clausola di salvaguardia di cui all art. 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, relativa all onere valutato, si rinvia a quanto di seguito osservato per i profili di copertura finanziaria. In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che all'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo, valutato in euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale , che reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che il primo incontro operativo tra le delegazioni dei due Paesi contraenti abbia luogo in Giordania nell anno Con riferimento all articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, che reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, occorre rammentare che la legge n. 163 del 2016, recante la riforma - 5 -

9 del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto - all articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica - una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime. In tale quadro, la procedura prevista all articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge n. 196 del In particolare, si evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell intero stato di previsione del competente Ministero della difesa. Peraltro, è da ritenersi che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsione di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, andrebbe pertanto valutata l opportunità di mantenere l attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l avviso del Governo

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