REGOLAMENTO Art. 1. Scopo Il presente Regolamento integra e specifica le disposizioni dello Statuto.

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1 REGOLAMENTO Art. 1. Scopo Il presente Regolamento integra e specifica le disposizioni dello Statuto. Soci Art. 2. Categorie di soci Possono essere soci dell Associazione sia persone fisiche che persone giuridiche, enti, organizzazioni pubbliche o private ed altri. I soci si distinguono nelle seguenti categorie: - Fondatori; - Ordinari. In conformità con le norme vigenti le due categorie di soci godono di uguali diritti e hanno i medesimi obblighi verso l Associazione. Art. 3. Procedura di ammissione L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio (art. 7 dello Statuto). Art. 4. Criteri di ammissione I criteri sulla base dei quali il Consiglio Direttivo delibera l ammissione all Associazione sono il possesso di una comprovata esperienza e capacità scientifica nel campo di studi oggetto della missione sociale, lo svolgimento di attività divulgativa e di informazione sui temi promossi dall Associazione, il possesso di ogni altra capacità (ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo) di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Art. 5. Domanda di ammissione La domanda di ammissione all Associazione deve essere presentata per iscritto. La domanda deve contenere i dati anagrafici e fiscali dell aspirante socio, e di almeno un tutore legale se l aspirante socio è minorenne. In particolare, la domanda deve indicare: - per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e recapito postale, indirizzo di posta elettronica, telefono; - per le organizzazioni: denominazione, sede legale, data di costituzione, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, telefono, nome e cognome del rappresentante, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e recapito postale, indirizzo di posta elettronica, telefono. L aspirante socio deve dichiarare nella domanda di ammissione di aver preso visione dello Statuto dell Associazione, pubblicato sul sito asimmetrie.org, e di impegnarsi ad osservarlo. L Associazione predispone un apposito modulo di domanda pubblicandolo sul sito asimmetrie.org. La domanda di ammissione all Associazione deve essere inviata per a segreteria@asimmetrie.org o presentata a mano o a mezzo raccomandata a/r all indirizzo della sede sociale.

2 Art. 6. Quote associative Le quote associative annue sono fissate nella misura di 50 euro e si intendono riferite all anno solare. Il versamento della quota deve essere eseguito entro il 31 dicembre di ogni anno, con PayPal o bonifico bancario al conto corrente bancario dell Associazione o con altro mezzo idoneo su indicazione del Tesoriere. Il mancato versamento di tutta o parte della quota entro i 60 giorni sospende lo status di socio con semplice provvedimento del Presidente o del Tesoriere. La mancata regolarizzazione di due quote sociali comporta l espulsione ai sensi e secondo le modalità previste dallo Statuto. Controllo amministrativo e fiscale. Rendicontazione e trasparenza. Art. 7. Segretario Il Segretario dell Associazione ha i seguenti compiti: - assicurare la conformità legale dell Associazione e in questo ambito redigere i verbali delle riunioni degli organi sociali e curare le tenuta dei libri sociali; - provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Art. 8. Libri sociali I libri sociali dell'associazione, la cui tenuta è compito del Segretario, sono: - Il Libro delle riunioni e deliberazioni del Comitato Direttivo, che riporta i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e gli atti emessi dallo stesso; - Il Libro delle Assemblee dei soci, che riporta i verbali delle Assemblee dei soci e gli atti da esse emessi. Le pagine dei libri devono essere numerate progressivamente e riportare l'intestazione dell'associazione. Non è richiesta la vidimazione. I libri sono custoditi dal Segretario presso la sede legale dell Associazione. Art. 9. Tesoriere Il Tesoriere dell Associazione ha i seguenti compiti: - salvaguardare la solvibilità e l equilibrio economico dell Associazione mediante il periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili; - al di fuori dei casi sopradetti approvare in via preliminare le spese di minore entità e provvedere al relativo pagamento; - assicurare la corretta tenuta della contabilità e il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi fiscali e contributivi. Art. 10. Contabilità e rendiconto La tenuta della contabilità e la formazione del rendiconto dell Associazione sono compiute in conformità con la disciplina civilistica, fiscale e speciale. Il Tesoriere può affidare la gestione della contabilità e la redazione del rendiconto a organizzazioni o professionisti qualificati per maggiore efficacia ed efficienza.

3 Art. 11. Deleghe dispositive o di visualizzazione Con delibera del Comitato Direttivo sono conferite le deleghe dispositive e le loro modalità di esercizio al Presidente e al Tesoriere per aprire Conti Correnti Bancari, accendere o estinguere ipoteche e/o mutui, aprire prestiti e affidamenti, ed ogni altra attività economica e finanziaria utile al raggiungimento degli scopi sociali. È conferita delega di visualizzazione al servizio esterno di contabilità, se attivato. L'Associazione dispone inoltre di un conto Paypal per la raccolta di donazioni, quote sociali e quote di partecipazione agli eventi. Comitato scientifico Art. 12. Comitato Scientifico Il Comitato Scientifico è composto da studiosi di chiara fama invitati a farne parte dal Consiglio Direttivo con una propria delibera. Non è richiesto essere soci dell Associazione per far parte del Comitato Scientifico. La partecipazione è a titolo gratuito. Il Presidente dell Associazione ne fa parte di diritto. Finalità del Comitato Scientifico sono: - definire gli indirizzi generali dell attività di ricerca dell Associazione, proponendo obiettivi prioritari di breve e medio periodo nel quadro tracciato dall art. 3 dello Statuto dell Associazione; - in questo contesto, proporre al direttivo iniziative culturali o scientifiche di interesse nel quadro della missione scientifica e divulgativa dell Associazione così com è definita dall art. 3; - concorrere alla revisione scientifica delle ricerche condotte dall Associazione nell ambito della propria programmazione annuale; - partecipare alla peer review degli studi sottoposti all Associazione per pubblicazione nel blog o nella collana di working papers dell Associazione; - contribuire a diffondere le iniziative e i risultati scientifici conseguiti dall Associazione. Il Comitato Scientifico elegge al suo interno un Presidente e un Segretario. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Il Segretario del Comitato Scientifico, o in sua assenza un altro membro del Comitato Scientifico, redige il verbale della riunione. Il Libro delle riunioni del Comitato Scientifico è tenuto dal suo Segretario. Procedura elettorale Art. 13. Diritto di elettorato e commissione elettorale Le operazioni elettorali sono svolte da una Commissione Elettorale composta da tre membri. Nelle operazioni elettorali, la Commissione Elettorale è assistita dal Segretario dell Associazione e da eventuali Soci. I tre membri della Commissione Elettorale sono nominati dal Consiglio Direttivo che può sceglierli anche tra i non Soci. La Commissione non deve essere composta da membri del Consiglio Direttivo o da candidati alle elezioni. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i Soci che siano persone fisiche maggiori di anni 18 (diciotto) e che siano, ad ogni titolo, legalmente capaci di agire; nel caso siano soci Enti o persone giuridiche, il diritto di elettorato viene esercitato dal Legale rappresentante.

4 Il diritto di elettorato - sia attivo sia passivo è sospeso in ipotesi di mancato versamento delle quote sociali. La data rilevante per la verifica del diritto di elettorato è la data dell Assemblea Elettiva. Art. 14. Candidature Ciascun Socio del corpo elettorale (attivo e passivo) può presentare la propria candidatura, corredata dalla dichiarazione di accettazione della carica. Tali dichiarazioni dovranno essere redatte su appositi moduli forniti dall Associazione e scaricabili dal sito internet dell Associazione. Le candidature sono presentate non oltre le ore 23:59 del decimo giorno precedente l Assemblea Elettiva all indirizzo di posta elettronica specificato nell avviso elettorale. La Commissione Elettorale verifica la validità e la regolarità delle candidature e dichiara, quindi, l ammissibilità delle medesime, pubblicando l elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi alla consultazione elettorale almeno sette giorni prima della data fissata per le votazioni sul sito internet dell Associazione, in tempo utile per consentire ai Soci di esprimere il proprio voto. In caso di numero non sufficiente di candidati, il Consiglio Direttivo può proporre all Assemblea Elettiva ulteriori candidati per raggiungere il numero minimo di componenti dell organo da eleggere. Art. 15. Verifica dello status sociale di candidati e votanti Il Segretario dell Associazione fornisce alla Commissione Elettorale tutte le informazioni inerenti lo status sociale dei candidati e dei votanti. Il diritto di elettorato attivo e passivo spetta ai Soci che nell anno di svolgimento delle votazioni risultino formalmente iscritti ed in regola col versamento delle quote sociali. Art. 16. Ritiro delle candidature È ammesso il ritiro delle candidature non oltre il termine di nove giorni prima della data prevista dell Assemblea Elettiva. L'eventuale ritiro della candidatura dovrà essere tempestivamente inviato alla Commissione Elettorale con comunicazione via all indirizzo specificato nell Avviso elettorale. Art. 17. Deleghe I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto, compilando un apposito modulo scaricabile dal sito internet dell Associazione, al quale deve essere allegata una copia fotostatica di un documento d identità in corso di validità alla data dell Assemblea Elettiva. Ogni rappresentante non può avere più di una delega. Art. 18. Votazioni L elettore può indicare sulla scheda elettorale un numero di candidati non superiore al numero di membri che compongono l organo da eleggere. Art. 19. Schede di votazione e urna elettorale Le schede di votazione, sia personali che per delega, devono essere consegnate alla Commissione Elettorale, la quale, dopo l identificazione del Socio, provvederà ad imbussolarle nell'apposita urna.

5 È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l urna contenente i voti espressi nel corso dell Assemblea. A tal fine, la Commissione Elettorale prende gli opportuni provvedimenti affinché l urna elettorale venga conservata intatta sino allo scrutinio. Art. 20. Operazioni di scrutinio Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo nella sede dell Assemblea subito dopo le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale pubblicamente. La Commissione Elettorale può disporre che solo la fase di proclamazione avvenga pubblicamente. Delle operazioni di scrutinio e di spoglio è redatto processo verbale a cura della Commissione Elettorale. Art. 21. Parità di voti Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà a stilare la graduatoria in base alla anzianità di iscrizione all Associazione ed eventualmente, in caso di stesso giorno di iscrizione, in base all anzianità anagrafica. Art. 22. Proclamazione dei risultati I risultati delle votazioni saranno proclamati all Assemblea dalla Commissione Elettorale e comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti anche attraverso pubblicazione sul sito internet dell Associazione. Art. 23. Ricorso Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Commissione Elettorale e risolta entro la chiusura dell Assemblea Elettiva. Nel caso di accoglimento del ricorso si procederà ad una nuova elezione dei membri dell organo dei quali è stata contestata l elezione. Art. 24. Notifica del regolamento Il presente Regolamento nonché le sue eventuali future modifiche sarà portato a conoscenza degli iscritti entro 30 giorni dalla sua approvazione.

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