CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI UFFICIO TECNICO APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DEI SERVOSCALA DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI Art. 1. Oggetto dell Appalto 1. L Appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto tutte le prestazioni connesse al servizio di manutenzione completa ed integrale degli impianti di movimentazione verticale ed obliqua, di qualsiasi tipo, installati presso gli edifici la cui manutenzione e gestione è di pertinenza dell Università degli Studi di Sassari, di seguito denominata Committente. 2. Gli impianti oggetto del presente capitolato sono costituiti da ascensori da intendersi come tali in base alla definizione riportata per essi nel D.P.R. 162/99 all art. 2. Sono inoltre oggetto del presente contratto di manutenzione ulteriori impianti assimilabili ai primi e classificati come piattaforme per disabili ed impianti di servoscala secondo quanto indicato nella Circolare 14/07/1997 n Gli impianti oggetto del servizio di cui al presente capitolato sono elencati all art. 2. Altresì sono oggetto del presente capitolato anche gli impianti che potrebbero venire installati durante il periodo contrattuale. Per tali impianti il servizio avrà in ogni caso inizio solo a seguito di formale comunicazione scritta del Committente inviata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all inizio del servizio stesso. 4. Il servizio viene affidato alla ditta vincitrice del pubblico incanto, di seguito denominata Ditta Manutentrice, è facoltà del Committente consegnare il servizio stesso anche in pendenza della stipula contrattuale. 5. Nel caso di installazione da parte del Committente di nuovi impianti elevatori di persone, è facoltà dello stesso assegnare o meno alla Ditta Manutentrice la manutenzione di tali nuove apparecchiature, secondo la procedura riportata nel successivo articolo "Nuovi impianti". 6. Gli elevatori in cui sia attiva una manutenzione in scadenza con altra ditta saranno inclusi nell appalto solamente a partire dalla data di scadenza della stessa. Art. 2. Ubicazione degli impianti 1. La Ditta Manutentrice seguirà la manutenzione degli impianti installati nelle seguenti Sedi e complessi edilizi ad uso universitario: Pg. 1

2 N. fabbricazione Ubicazione n. ELEVATORI Scadenza contratto attuale Ditta che svolge la manutenzione attualmente 1 BAS Lettere: P.za Conte di Moriana KONE 2 FIAH14972 Centro Didattico Quadrilatero: Viale Mancini 1/b KONE 3 FIAH14973 Centro Didattico Quadrilatero: Viale Mancini 1/b KONE 4 FIAH14974 Centro Didattico Quadrilatero: Viale Mancini 1/b KONE 5 FIAH16889 Centro Didattico Quadrilatero: Viale Mancini 1/b KONE 6 FIAH16890 Centro Didattico Quadrilatero: Viale Mancini 1/b KONE 7 SAB40376 Farmacia: via Rolando KONE 8 FIA Igiene: Via Porcellana KONE 9 BAS Microbiologia:viale S.Pietro, 43 KONE 10 BAS Microbiologia:viale S.Pietro, 43 KONE 11 SAB Farmacologia:viale S.Pietro, 43 KONE 12 SAB Farmacologia:viale S.Pietro, 43 KONE 13 FIA Veterinaria: via Vienna, 2 KONE 14 FIA Veterinaria: via Vienna, 2 KONE 15 FIA Veterinaria: via Vienna, 2 KONE 16 SAB34681 Veterinaria: via Vienna, 2 KONE 17 22NL6693 Lettere: P.za Conte di Moriana OTIS 18 54NL6693 Scienze: via Muroni OTIS 19 54NL6689 Lingue: P.za Conte di Moriana OTIS 20 54NL6554 Lettere: via Zanfarino OTIS 21 54NL6690 Lingue: P.za Conte di Moriana OTIS 22 SS 168/94 Scienze: via Vienna, 2 LIFTIM 23 AHOMG120 Dip. Storia: viale Umberto MG ASC Tipografia: P.za Università, 21 MG ASC. 25 AHOMG119 Palazzo Macao: L.go Macao MG ASC /02 Sc.Giuridiche: P.za Università, 21 LIFTIM 27 AHOMG124 Agraria: via De Nicola MG ASC. 28 AHOMG123 Agraria: via De Nicola MG ASC. 29 AHOMG122 Agraria: via De Nicola MG ASC. 30 AHOMG121 Agraria: via De Nicola MG ASC. 31 SST1025 Dip. Storia: viale Umberto SCHINDLER 32 FIA Anat.Patolog.:Via Matteotti, KONE 33 FIA Anat.Patolog.:Via Matteotti, KONE 34 FIA Dip. Chimica: via Vienna, KONE 35 FIA Dip. Chimica: via Vienna, KONE 36 FIA Dip. Chimica: via Vienna, KONE 37 FIA Veterinaria: via Vienna, KONE 38 FIA Veterinaria: via Vienna, KONE 39 FIA Veterinaria: via Vienna, KONE 40 FIA Veterinaria: via Vienna, KONE n. SERVOSC. 1 A2225M Anat.Patolog.:Via Matteotti, 58 LIFTIM 2 A2234M Farmacia: via Rolando LIFTIM 3 A2223M Ateneo: P.za Università LIFTIM Pg. 2

3 Art. 3. Ammontare dell'appalto canone 1. L'importo stimato complessivo dei lavori e delle forniture a base di gara compresi nel presente appalto, relativo all'importo annuale del contratto, ammonta a Euro ,00 (quarantaottomila/00) al netto dell'iva. L importo complessivo triennale presunto ammonta a Euro ,00 (centoquarantaquattromila/00) I.V.A. esclusa. Detti importi, nel caso l appalto di manutenzione inizi prima del , sono da intendersi al lordo del Canone mensile previsto per gli elevatori indicati all art. 2 dal n. 32 al n. 40, il cui precedente contratto di manutenzione scade in tale data, pertanto dai precedenti importi andranno detratti i canoni mensili di detti elevatori per il numero di mesi, o frazioni di mesi, che intercorrono dalla data di assunzione del servizio sino al Per le prestazioni di manutenzione riportate dal presente Capitolato, viene corrisposto alla Ditta Manutentrice un compenso desunto dall'offerta in relazione agli impianti effettivamente in funzione. In riferimento all'importo di cui sopra esso risulta distribuito tra i diversi impianti oggetto dell'appalto secondo quanto indicato nell offerta economica risultata vincitrice. Quindi il servizio verrà remunerato con un canone mensile diversificato per ogni impianto, nel seguito denominato sinteticamente Canone, nel quale sono ricomprese tutte le prestazioni di manodopera, le forniture di materiali ed i noleggi di macchinari atti alla loro messa in opera nonché tutti gli oneri accessori per eseguire tutte le opere costitutive del servizio indicate nel presente Capitolato. L importo del Canone da corrispondere alla Ditta Manutentrice è dato dalla somma dei singoli canoni mensili di manutenzione degli impianti definiti nell art. 2, così come desunti dalla offerta risultata vincitrice. 3. Nell eventualità che nel corso del presente Appalto si riscontri la necessità di variare in più o in meno la consistenza numerica degli impianti elevatori si procederà al ricalcolo del canone mensile complessivo. 4. Qualora il Committente ritenga di escludere qualcuno degli impianti dal contratto di manutenzione per ragioni legate alla dismissione o alla eventuale sospensione del servizio degli impianti, il relativo canone non è più dovuto dal mese successivo (dal giorno 01 del mese) a quello dell eliminazione dell impianto dal monte di quelli in manutenzione, eliminazione formalizzata a seguito di lettera raccomandata inviata dal Committente alla Ditta Manutentrice con almeno 7 giorni di anticipo dalla data di esclusione dell impianto ivi indicata. 5. Le modalità di corresponsione del Canone e quanto a ciò attinente sono indicate nell articolo denominato Pagamenti. Art. 4. Durata dell appalto 1. Il presente contratto avrà durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di consegna del servizio ovvero sino ad esaurimento dell importo a base d asta d appalto. L appalto in oggetto scadrà improrogabilmente senza necessità di alcun preavviso da parte del Committente. E vietato il rinnovo tacito del contratto. Pg. 3

4 Art. 5. Requisiti della Ditta Manutentrice per l'esecuzione dell'appalto 1. L'Appaltatore, denominato Ditta Manutentrice, deve possedere l idoneità al servizio da svolgere, secondo le esigenze funzionali dell Ente Appaltante, nel seguito denominato Committente, e secondo le caratteristiche tecniche degli impianti elevatori oggetto dell appalto. In particolare la Ditta Manutentrice dovrà possedere i requisiti di cui al comma 1 dell art. 15 del D.P.R. 162/ La Ditta Manutentrice deve altresì possedere i requisiti previsti dalla Legge 5 marzo 1990 n. 46, e operare secondo la buona tecnica, nel rispetto e conoscenza di ciascuna e di tutte le norme vigenti in materia di ascensori e impianti elevatori in genere. 3. La Ditta Manutentrice deve possedere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 o equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati Membri. Art. 6. Referente per il servizio di Manutenzione. 1. Ai fini della condotta del contratto di manutenzione oggetto del presente Appalto, la Ditta Manutentrice designerà un suo incaricato che dovrà possedere i requisiti di cui al comma 1 dell art. 15 del D.P.R. 162/99 e avente tutte le potestà tecniche e legali per rappresentare la Ditta Manutentrice stessa in tutti i rapporti operativi con il Committente. 2. Tale referente per tutte le attività comprese nel presente capitolato deve garantire la propria reperibilità nei normali orari di lavoro fornendo un numero di telefono cellulare. 3. Nei periodi di ferie o altro, il referente per la manutenzione deve indicare altra persona formalmente designata dalla Ditta Manutentrice con pari requisiti ai fini del presente Appalto. Art. 7. Norme applicabili 1. Nell esecuzione degli obblighi contrattuali, la Ditta Manutentrice dovrà conformarsi a tutta la normativa vigente, al momento dell effettuazione delle prestazioni, in materia di ascensori e piattaforme per disabili. 2. Si richiamano in particolar modo, ma senza escludere altre normative applicabili qui non citate: la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori; il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante norme per l attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio"; la norma UNI EN 81/1 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici."; la norma UNI EN 81/2 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici."; la norma UNI del 16 luglio "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti."; il D.M. 9 dicembre 1987, n "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici." per le parti ancora applicabili; il D.P.R. 24 dicembre 1951, n "Regolamento per l esecuzione della L , n. 1415" per le parti ancora applicabili e non abrogate; Pg. 4

5 il D.P.R. 29 maggio 1963, n "Approvazione del Regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato." per la parti ancora applicabili; il D.M. 28 maggio "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici" per le parti applicabili; il D.M. 14 giugno 1987, n "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" nelle parti applicabili alla materia regolata dal presente Capitolato; il D.M. 26 agosto "Norme di prevenzione incendi per l edilizia scolastica"; il D.P.R. 12 gennaio 1998, n "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. "; il Decreto del Ministero dell Interno 10 marzo "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro"; il D.P.R. 28 marzo 1994, n "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici" per le parti ancora applicabili; la Circolare 14 aprile 1997, n "Circolare esplicativa per l applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili"; il D.P.R. 24 luglio 1996, n "Regolamento per l attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine"; il D.P.R. 24 luglio 1996, n "Regolamento recante norme per l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli impianti di sollevamento; la Circolare Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n "Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale" per le parti relative agli impianti di sollevamento; la Legge 9 gennaio 1989, n "Disposizioni per favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di sollevamento; il D.M. 14 giugno 1989, n "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l accessibilità, l adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell eliminazione delle barriere architettoniche" per le parti relative agli impianti di sollevamento; la Legge 46/90 del 5 marzo "Norma per la sicurezza degli impianti elettrici."; il D.P.R. 547/55 - "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro." e normative applicative; il Decreto legislativo 626/94 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e relative normative di applicazione; il Decreto legislativo 494/96 per la sicurezza nei cantieri edili e relative normative applicative nei casi in cui si ricada nei presupposti dello stesso. 3. L elenco sopra riportato si intende non esaustivo. La Ditta Manutentrice è quindi tenuta ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente per gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno. Art. 8. Condizioni generali per l esecuzione del servizio. 1. La Ditta Manutentrice dovrà assicurare il servizio con modalità, termini e condizioni stabilite dal presente capitolato; si precisa che deve intendersi per manutenzione ordinaria e programmata, l'effettuazione di una metodica vigilanza a tutti gli impianti allo scopo di assicurare un'ininterrotta efficienza. Pg. 5

6 2. Tutti gli interventi necessari per una corretta conduzione e i programmi manutentivi svolti in forma predittiva e non, seguiranno le operazioni stabilite e previste dalle case costruttrici, nel completo rispetto delle Leggi, dei codici e dei regolamenti in vigore che fungeranno pertanto da riferimento primario unitamente a quanto esplicitato nel presente Capitolato. 3. Sicurezza e caratteristiche tecniche degli impianti saranno mantenute almeno allo stesso livello dello stato esistente al momento della sottoscrizione del contratto di cui al presente Capitolato e per tutta la durata dello stesso. 4. La Ditta Manutentrice deve essere in grado di operare sugli impianti di cui al presente Capitolato ed in generale di marche/costruzione diverse; non avrà pertanto scusanti qualora sia costruttrice o concessionaria di una sola determinata marca. 5. Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni sotto citate o di altre, per Legge comunque necessarie, la Ditta Manutentrice dovrà adeguare il programma di manutenzione senza alcun onere aggiuntivo per il Committente. 6. La Ditta Manutentrice si impegnerà, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l integrità progettuale e funzionale degli elevatori. 7. Le parti d impianto sostituite o gli impianti di nuova fornitura, se diversi dalle/dai precedenti, andranno condotte e sottoposte a manutenzione con adeguati programmi senza oneri aggiuntivi per il Committente. 8. La Ditta Manutentrice è tenuta a collaborare con i Tecnici dell Ufficio Tecnico del Committente allo scopo di adeguare il servizio alle esigenze dell utenza. 9. La Ditta Manutentrice deve avvalersi di tecnici formati e patentati secondo la norma. Inoltre la Ditta Manutentrice deve possedere le conoscenze tecniche per proporre Committente ogni dispositivo o apparecchiatura di nuova concezione predisposte ad adeguare maggiormente gli impianti al servizio cui sono dedicati. La Ditta Manutentrice deve disporre dei pezzi di ricambio e della componentistica compatibili con le caratteristiche originali degli impianti elevatori. La Ditta Manutentrice deve essere in grado di relazionare adeguatamente sugli stati d uso e sulla qualità delle prestazioni degli impianti stessi. A tal fine si veda anche quanto riportato nel successivo articolo denominato "Verifiche di conformità". Art. 9. Conduzione. 1. La conduzione degli impianti elevatori deve essere tale da garantire costantemente la funzionalità degli stessi riducendo i "FUORI SERVIZIO" a casi eccezionali, e comunque per cause non imputabili alla mancata manutenzione. 2. A tale scopo la Ditta Manutentrice dovrà provvedere con mezzi propri e con proprio personale al controllo ed alla verifica delle apparecchiature e parti di impianti, allo scopo di garantire il tempestivo intervento del personale addetto per l'eliminazione e riparazione preventiva delle parti risultanti usurate o difettose allo scopo di prevenire eventuali anomalie. 3. Pertanto il personale della Ditta Manutentrice provvederà: a controllare periodicamente lo stato di efficienza di tutte le apparecchiature meccaniche, idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche installate nelle sale macchine quali: argano, viti senza fine, ingranaggi elicoidali, cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, pulegge, bobine del Pg. 6

7 freno elettromagnetico, limitatore di velocità, avvolgimenti statorici e rotorici delle macchine elettriche, collettori, raddrizzatori, apparecchiature oleodinamiche per gli impianti a pistone; a verificare lo stato di efficienza degli interruttori automatici, dei contattori, dei fusibili, del grado di isolamento; a controllare periodicamente lo stato di integrità delle parti murarie e basamenti di appoggio connessi alla integrità conservativa degli impianti; a verificare nei vani corsa lo stato delle guide e dei bordiglioni, le funi di trazione affinché il prescritto coefficiente di sicurezza risulti invariato, le funi di compensazione e quelle del limitatore di velocità con le relative apparecchiature per l'arresto di cabina sulle guide in caso di eccesso di velocità, le carrucole di rinvio, i cilindri ed i pistoni negli impianti oleodinamici; a verificare l eventuale presenza di acque infiltrate nelle fosse degli elevatori; a controllare ai piani lo stato delle bottoniere, delle segnalazioni luminose degli interruttori elettrici, della sospensione delle porte, serrature, chiudiporta, invertitori di corsa, contatti di livellamento, porte di piano, meccanismi di blocco delle porte automatiche, scorrimento delle stesse, dispositivi per l'azionamento ed il controllo della chiusura ed apertura delle stesse, serrature e controserrature, dispositivi di richiusura automatica; a verificare nelle cabine le bottoniere, le segnalazioni luminose, le cellule fotoelettriche, i chiudiporta automatici, i contatti delle porte, gli apparecchi di sicurezza, i pattini, le sospensioni delle porte, i citofoni, i corpi illuminanti, la integrità dei pavimenti, dei rivestimenti interni di cabina e la intelaiatura portante della stessa. 4. A tale scopo i sopracitati controlli e verifiche dovranno effettuarsi con le seguenti periodicità: a) controlli mensili grado di lubrificazione ed ingrassaggio di ingranaggi e cuscinetti; funzionalità dei contattori di quadro elettrico e stato di usura dei contatti; segnalazioni luminose in cabina ed ai piani; illuminazione ordinaria e di emergenza nelle cabine e locali macchine; citofoni di cabina; impianti allarme; bottoni e bottoniere di cabina e di piano; adeguato livellamento al piano; verifica dei relè necessari per il collegamento al sistema centralizzato di controllo e sicurezza verifica dei combinatori telefonici presenti nelle cabine passeggeri degli impianti verifica della rispondenza alle norme antinfortunistiche dei dispositivi installati e di quelli a corredo; verifica dell'integrità completa di tutti gli organi meccanici di sala macchine e vano corsa; verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed elettromeccanici connessi alla cabina ed alle sue strutture mobili quali porte e suoi contatti, cellule fotoelettriche; b) controlli semestrali simulazione con verifica delle principali funzioni dell'impianto; verifica del grado di isolamento degli avvolgimenti elettrici; verifica dei collettori elettrici; verifica dei circuiti di conversione della corrente elettrica; verifica dell efficienza dei collegamenti verso terra; verifica della velocità di esercizio dell'impianto e sua variazione; ispezione e controllo a vista dei cavi lungo il loro percorso; Pg. 7

8 basamenti ed opere murarie; verifica di tutti i dispositivi di sicurezza ed annotazione dei risultati sul libretto (art. 16 DPR 162/99) c) controlli annuali redazione di una relazione tecnica finale di conduzione, con evidenziazione delle parti di impianto maggiormente sollecitate ; preparazione della relazione annuale con dati di consuntivo e dati di impostazione, evidenziando altresì eventuali necessità o proposte migliorative per l anno di gestione successivo. Art. 10. Manutenzione con carattere di urgenza. 1. Per manutenzione ordinaria a carattere di urgenza si deve intendere l'insieme di tutte quelle operazioni e interventi atti a ripristinare l'efficienza degli impianti, interrotta per disfunzioni o guasti improvvisi. Tale tipo di manutenzione a guasto potrà dare corso all applicazione delle penali di cui al successivo art Nella manutenzione ordinaria con carattere di urgenza il guasto è rilevato dalla Ditta Manutentrice direttamente, oppure dal Committente ed, in questo caso, l intervento di manutenzione è attivato a chiamata a mezzo telefono o fax, in ore diurne e notturne, sia in giorni feriali che festivi così come previsto al successivo art. 21. Al termine dell intervento la Ditta Manutentrice procederà ad inoltrare avviso dell avvenuto intervento all Ufficio Tecnico del Committente, per iscritto o telefax. Il Committente potrà fissare data e modalità di un sopralluogo per la verifica congiunta, diretta ad accertare le cause del guasto, l idoneità della riparazione ed il perfetto funzionamento dell impianto. Dell avvenuto intervento e del sopralluogo verrà redatto verbale in duplice copia, controfirmato dalle parti che costituirà documentazione da allegare al fascicolo di ogni singolo impianto. 3. La Ditta Manutentrice non potrà rifiutarsi di eseguire i lavori che risultano necessari per ripristinare la funzionalità dell impianto; per tali interventi e riparazioni dovrà pertanto essere utilizzata la massima celerità d intervento al fine di eliminare il guasto nel tempo strettamente necessario alla localizzazione dello stesso e alla esecuzione del lavoro. In ogni caso l'intervento deve avvenire entro i termini previsti al successivo art. 21. Qualora la Ditta Manutentrice non provveda di sua iniziativa nel senso sopra descritto, essa sarà soggetta a penalità come previsto dal presente capitolato speciale d'appalto. 4. Nel caso che la Ditta Manutentrice non provveda ad eseguire quanto necessario per ripristinare la funzionalità dell impianto, nel tempo e con le modalità stabilite, anche in ore straordinarie, notturne e/o festive, il Committente si riserva di procedere in danno, riservandosi di affidare in via d urgenza la riparazione ad altra ditta scontando l onere dell intervento dal Canone previsto. 5. Qualsiasi lavoro ritenuto necessario dalla Ditta Manutentrice e che implichi l'interruzione del servizio, deve preventivamente essere autorizzato dal Committente attraverso il referente individuato dall Ufficio Tecnico. 6. Si intende che le operazioni di manutenzione che comportano le sospensioni del servizio, fatte senza il predetto assenso, saranno ritenute arbitrarie e soggette alle previste penalità. Pg. 8

9 7. E' fatto assoluto divieto alla Ditta Manutentrice di apportare qualsiasi modifica all'impianto senza formale e precisa autorizzazione del Committente. In caso contrario, oltre alla prevista penale, la ditta sarà tenuta al ripristino dello stato di fatto a sue spese. Art. 11. Manutenzione programmata 1. Il servizio di manutenzione degli impianti elevatori oggetto del contratto di appalto comprende le visite periodiche di manutenzione ad ogni impianto da eseguirsi nel normale orario di lavoro, secondo un programma di manutenzione preventiva di cui all art. 12 comma 1, onde preservare il livello di sicurezza dell impianto, le sue prestazioni, nonché prevenirne malfunzionamenti e guasti. Tali operazioni saranno eseguite da tecnici specializzati e muniti di patente ad operare. 2. Per manutenzione programmata si intendono tutti quegli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell impianto o la loro destinazione d uso (DPR 08/12/1991 n. 447 art. 8.2.). Detta attività si svolgerà eseguendo le operazioni riportate ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo. L attività di manutenzione intesa come l insieme degli interventi di riparazione degli impianti e di sostituzione di elementi deteriorati o usurati, al fine di assicurare la continua e completa fruibilità delle opere e la conservazione dello stato d uso, è classificata anche come manutenzione preventiva programmata. La manutenzione preventiva programmata è pertanto una manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento degli impianti. 3. Per tutti i tipi di apparecchiature devono essere utilizzate le modalità di manutenzione indicate dalle Case Costruttrici per garantire un rendimento efficace e rispondenza ai dati di progetto. Il personale addetto alla manutenzione si occuperà: A. dei rilievi strumentali delle caratteristiche preventive programmate; B. delle manutenzioni generali preventive programmate; C. delle riparazioni. 4. Tutti gli oneri connessi alle visite periodiche sono inclusi nel Canone. 5. Il Canone comprende tutti gli oneri di mano d opera, materiali ed altro relativi alla sostituzione con una manutenzione periodica preventiva delle parti elencate al successivo Art Sono inclusi nel presente contratto e remunerati col Canone: La pulizia e disinfestazione e igienizzazione delle fosse e sale macchine con cadenza almeno semestrale. La pulizia della cabina e delle porte ai piani dalle scritte vandaliche, intendendosi con questo la utilizzazione a cura e spese della Ditta Manutentrice di prodotti detergenti specifici per eliminare completamente dette scritte, operazione da svolgersi con cadenza almeno trimestrale. La pulizia dei binari di scorrimento delle porte, la sostituzione delle lampade e delle spie luminose e tutto quello che occorre fare, anche se non espressamente descritto, ma che sia di pregiudizio al generale decoro dell impianto. Pg. 9

10 7. Le opere (sostituzioni, riparazioni, ecc..) ricomprese nel Canone verranno escluse da questo solo se inequivocabilmente dimostrato che la rottura delle parti riparate sia dovuta ad azione vandalica e comunque a danno causato da persone. A tal fine la Ditta Manutentrice, qualora ritenga che gli interventi siano da remunerarsi al di fuori del Canone, è tenuto ad informare il Committente della necessità della effettuazione degli stessi nel minor tempo possibile. 8. Qualora il Committente ritenga invece che le opere che la Ditta Manutentrice valuta extra- Canone siano in questo ricompresse, ordina l esecuzione delle stesse alla Ditta Manutentrice che è comunque tenuta a ripristinare la funzionalità dell impianto. Art. 12. Modalità di svolgimento del servizio di manutenzione programmata 1. La Ditta Manutentrice entro il primo mese di aggiudicazione dell appalto dovrà presentare all approvazione dell Ufficio Tecnico del Committente un programma di lavoro di manutenzione preventiva programmata distintamente per ciascun elevatore oggetto dell appalto. In tale programma andrà specificato per ciascun elevatore il tipo e la frequenza delle operazione previste in applicazione di quanto previsto all Art. 9 e la necessità, con la specifica frequenza, della sostituzione periodica delle parti elencate al successivo Art Il servizio di manutenzione programmata sarà svolto attraverso visite di manutenzione con frequenza di almeno una visita al mese, secondo il programma di lavoro di manutenzione preventiva. Nel corso delle visite saranno eseguite tutte le operazioni stabilite dal programma di manutenzione programmata di cui al comma precedente. La regolarità delle visite sarà testimoniata dalla firma degli addetti incaricati di cui all art. 24 in calce ad un rapporto con l annotazione della data della visita stessa e delle operazioni effettuate. Detto rapporto sarà inviato all Ufficio Tecnico entro 5 giorni dalla visita. 3. Nel corso della verifica annuale della documentazione di impianto, copia aggiornata del registro delle visite conservato presso il locale macchine verrà allegata al libretto di impianto di cui all art 16 del D.P.R. 162/ Il servizio di manutenzione deve inoltre essere effettuato conformemente ai disposti dell art. 15 del D.P.R. 162/ I lavori di sostituzione delle parti usurate comprese in contratto, dovranno essere eseguiti con le modalità e nei tempi concordati con l Ufficio Tecnico del Committente. 6. In caso di riparazione programmata e comunque in tutti i casi di lavori periodici la Ditta Manutentrice informerà gli utenti degli impianti, almeno 2 giorni prima dell intervento, mediante un cartello posto in evidenza nell edificio interessato riportante il giorno di inizio dei lavori di riparazione, la durata dei lavori stessi, la data di fine lavori. Art. 13. Riparazione o sostituzione di parti di impianto non comprese nel Canone 1. Nel caso che si accerti la necessità di sostituire parti degli impianti non comprese nel canone, la Ditta Manutentrice dovrà far pervenire all Ufficio Tecnico del Committente un preventivo di massima per l esecuzione dell intervento extra-contratto. 2. Il Committente, valutata la effettiva necessità dei lavori extra-contratto, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti per lavori in economia, ha la facoltà di far eseguire le lavorazioni di Pg. 10

11 cui al presente punto direttamente alla Ditta Manutentrice emettendo apposito buono d ordine preventivo alla esecuzione delle opere extra-canone. 3. Il Committente a suo insindacabile giudizio ha comunque la facoltà di far eseguire i lavori di cui al comma 1, a altre Ditte o Società abilitate, secondo le condizioni più convenienti per il Committente oppure mediante gara pubblica tra Ditte aventi titolo di legge all esecuzione dei lavori, tra le quali dovrà essere compresa come invitata alla gara anche la Ditta Manutentrice. La Ditta Manutentrice con la propria organizzazione deve prestare la necessaria collaborazione e assistenza al fine di garantire la buona riuscita dell intervento di manutenzione della Ditta terza incaricata dell intervento straordinario. La Ditta Manutentrice non potrà rifiutarsi di accettare i lavori da lei proposti ma eseguiti dalla Ditta terza incaricata al fine della continuazione della manutenzione dell impianto, sarà in ogni caso effettuato un collaudo in contraddittorio con verifica delle certificazioni previste dalla normativa vigente. 4. Nel caso in cui il guasto comporti pericoli imminenti a persone o cose, la Ditta Manutentrice è tenuta a contattare immediatamente l Ufficio Tecnico del Committente per sottoporre la necessità dell intervento con urgenza e ad eseguirlo previo benestare telefonico. Comunque la Ditta Manutentrice deve immediatamente avvisare le strutture di Pubblico Soccorso se valuta necessario il loro intervento. 5. Le opere di adeguamento degli impianti non implicano alcuna modifica dei canoni di manutenzione riportati nel contratto vigente di manutenzione, salvo i casi nei quali le modifiche apportate agli impianti ricomprendano anche quelle di cui al comma i) dell art. 2 del D.P.R 162/99, nel qual caso, per l adeguamento del canone, si procederà come se si trattasse di nuovo impianto. Art. 14. Norme di sicurezza 1. I lavori di conduzione, gestione e manutenzione degli ascensori e dei montacarichi dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. 2. In particolare la Ditta Manutentrice è obbligata a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione al Committente; è altresì obbligata a predisporre, prima dell effettivo inizio delle attività, il Piano Operativo per la Sicurezza relativo alle attività di conduzione, gestione e manutenzione degli ascensori e dei montacarichi ai sensi del D. Lgs n. 626 del 94, con l impegno ad osservarlo scrupolosamente per l intera durata dell appalto. Per la redazione di tale documento la Ditta Manutentrice è tenuta a collaborare con gli organi del Committente preposti alla sicurezza sul luogo di lavoro. 3. La Ditta Manutentrice istituirà per l appalto in oggetto apposito Registro degli infortuni vidimato dalla ASL, consegnandone copia al Committente. 4. Solo su esplicita e preventiva autorizzazione del Committente la Ditta Manutentrice potrà eseguire modifiche ed ampliamenti sugli impianti soggetti a marcatura CE, autorizzazione ISPESL, VVF, ASL, Ispettorato del Lavoro o enti certificati, certificazione di conformità alla L. 46/90, con conseguente ed immediato aggiornamento dei disegni, dei certificati e delle autorizzazioni di legge. Pg. 11

12 5. La Ditta Manutentrice è inoltre tenuta a rendere disponibili in lingua italiana le schede di sicurezza relative ai materiali/sostanze introdotti nell edificio per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, così come predisposto dal produttore. Art. 15. Materiali e forniture a carico della Ditta Manutentrice 1. La Ditta Manutentrice provvederà a riparare o sostituire, quando ciò sia necessario, tutte le parti soggette all usura del normale esercizio, in particolare: Cabina: cabina completa, bottoni, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, chiudiporte automatico, contatti porte, apparecchi sicurezza, parti mobili degli apparecchi di sicurezza, pattini guide, sospensioni porte, operatori, attacchi funi, pattini retrattili, serrature, azionamenti meccanici e contatti elettrici. Componenti dei dispositivi di emergenza ritorno al piano, impianti citofonici o di allarme o apparecchio telefonico di comunicazione bidirezionale e relative linee di alimentazione; pareti, tetto, pavimento della cabina; pannelli, telai, imbotti delle porte di piano e di cabina; Piani: bottoni, segnalazioni luminose, sospensioni porte, contatti porte, serrature, chiudiporta, invertitori, impulsori, contatti di livellamento; Vano: funi di trazione e di compensazione, funi limitatore, tenditori e relativi attacchi, pulegge di rinvio, nastro selettore, cavi flessibili e linee elettriche, interruttori di extracorsa, commutatori di piano e tutti i dispositivi di manovra; molle di sospensione per cabina e contrappeso, ammortizzatori. Per gli impianti idraulici: valvola di blocco, tubazione di mandata olio e relative guarnizioni. Locale macchina: argano completo, gruppo motore, quadro di manovra sostituzione totale, valvole per impianti oleodinamici, parti del gruppo manovra, cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, bobine del freno elettromeccanico, ceppi del freno, spazzole, avvolgimenti, collettori, elementi rotanti, contatti, bobine, resistenze per manovra e per circuiti, motore, pulegge, contatti e ingranaggi, selettore, contatti capifissi, limitatore di velocità, raddrizzatori, trasformatori, complesso dell apparato di trazione comprendente: ingranaggi elicoidali, cuscinetti, bronzine, carrucole e pulegge, bobine, ferodi leve ed elettromagnete del freno, spazzole e porta spazzole, avvolgimenti statorici/rotorici e collettori, componenti elettrici ed elettronici, selettore, limitatore di velocità, valvole per impianti idraulici, motori e pompe idrauliche, ripristino dell illuminazione del locale macchina, vano ascensori, locale rinvii. altro: materiale necessario alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, mezzi per accedere agli organi da ispezionare, eventuali forniture di pesi e altro materiale per prove di bilanciamento richiesti dagli Enti preposti alle visite periodiche; 2. I materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere nuovi, originali, della stessa marca del pezzo sostituito, o del tipo consigliato dalle case costruttrici. Inoltre i suddetti materiali di ricambio utilizzati devono essere di qualità controllata e garantita e devono possedere le certificazioni e le conformità previste dalla normativa vigente. L Ufficio Tecnico del Committente si riserva di chiederne caratteristiche e marchi Pg. 12

13 3. La Ditta Manutentrice, per un corretto svolgimento del servizio di conduzione, gestione e manutenzione preventiva e programmata, è tenuta a costituire un magazzino, nel quale dovrà sempre essere presente una sufficiente scorta di materiali sia per la normale usura e per la manutenzione sia per la sostituzione per fine ciclo di utilizzazione. Al fine di garantire un regolare servizio di manutenzione la Ditta Manutentrice deve essere sempre in grado di avere la disponibilità immediata dei materiali onde arrivare in ogni momento a sostituire qualsiasi componente per tutti gli impianti senza alcun ritardo, ripristinando così immediatamente il regolare funzionamento dell impianto. Non sono ammessi ritardi e periodi di attesa per l installazione di componenti e pezzi di ricambio. 4. Deve essere compreso, all interno del suddetto magazzino, ogni accessorio, attrezzatura ed altro materiale, anche minuto, necessario per svolgere adeguatamente il servizio di conduzione, gestione e manutenzione preventiva programmata degli ascensori e dei montacarichi. 5. E fatto espresso divieto di impiegare materiali catalogati come tossici o nocivi. 6. La sostituzione dei materiali dovrà essere giustificata da apposito rapporto tecnico inoltrato al Committente, previo assenso del Committente i materiali sostituiti dovranno essere recuperati o avviati ad ulteriore destinazione, a cura e spese della Ditta Manutentrice, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti. 7. Il Committente potrà rivalersi sulla Ditta Manutentrice per qualsiasi onere sostenuto per la mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, compreso il risarcimento degli ulteriori danni subiti. Art. 16. Lavori non compresi nella manutenzione 1. I lavori di modifica o di rimodernamento o di adeguamento a nuove leggi delle apparecchiature esistenti nonché l installazione di nuove apparecchiature comunque richieste o prescritte dalle autorità governative in data posteriore alla stipula del contratto di Appalto. 2. Le riparazioni alle strutture murarie dell edificio inerenti all impianto, alle protezioni cancelletti o porte esterne, alle pareti o recinzioni del vano di percorso, le opere murarie in genere e la relativa manovalanza; 3. Sono esclusi dalle responsabilità della Ditta Manutentrice i disservizi ed i danni agli impianti causati da terzi per cattivo uso o manomissione o per atti vandalici. 4. Le eventuali opere necessarie per ovviare a quanto sopra saranno eseguite con le modalità di cui all articolo 13. Art. 17. Verifiche periodiche 1. La Ditta Manutentrice ha l obbligo di tenere un elenco aggiornato delle scadenze temporali per l effettuazione, impianto per impianto, delle verifiche periodiche di cui all art. 13 del D.P.R. 162/99 per gli ascensori e montacarichi e di cui alla Circolare 14 aprile 1997, n per le piattaforme per disabili. Entro il 01 novembre e il 01 maggio di ogni anno, la Ditta Manutentrice comunicherà per iscritto al Committente l elenco degli impianti che, distintamente per ogni mese da gennaio a dicembre dell anno successivo, devono essere sottoposti alla verifica biennale di cui sopra. Sarà cura del Committente concordare con il soggetto (Organismo Notificato, A.S.L., ARPA, Ispettorato del lavoro) incaricato della verifica Pg. 13

14 periodica le date di effettuazione delle verifiche stesse, alle quali è tenuto a partecipare la Ditta Manutentrice con personale qualificato, come disposto dell art. 13 D.P.R. 162/ La Ditta Manutentrice è tenuta ad eseguire sull impianto tutte le operazioni che verranno indicate dal soggetto incaricato della verifica periodica per l esecuzione della stessa. Tutti gli oneri che la Ditta Manutentrice sostiene per l effettuazione della verifica periodica di cui sopra si intendono ricompresi nel Canone di manutenzione di ogni singolo impianto anche quando la verifica venga effettuata in più riprese. Nel caso di verifica negativa dovuta a carenze dell impianto non preventivamente formalmente segnalate dalla Ditta Manutentrice, si applicano le penali riportate nell articolo "Sanzioni e penali" del presente Capitolato. In tal caso la Ditta Manutentrice sarà anche tenuta ad eseguire a proprie spese tutte le opere necessarie alla verifica positiva dell impianto da parte dell organo verificatore, senza nulla a pretendere dal Committente. 3. Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche ai sensi dell art. 13 del D.P.R. 162/99, è invece totalmente a carico del Committente. Per l esecuzione delle verifiche straordinarie di cui all art. 14 del D.P.R. 162/99, vale quanto sopra riportato in termini di oneri a carico della Ditta Manutentrice per le verifiche periodiche. Art. 18. Verifiche di conformità iniziali 1. La Ditta Manutentrice effettuerà, entro un mese dall inizio del contratto di appalto ed entro un mese dalla data di entrata in vigore di ogni nuova norma relativa agli impianti oggetto dell appalto, una verifica tecnica dei singoli impianti atta ad appurare la conformità degli stessi a tutte le normative vigenti al momento della verifica stessa. A seguito di tale verifica la Ditta Manutentrice redigerà una relazione indicando, impianto per impianto, tutte le carenze riscontrate; tale relazione, firmata da tecnico abilitato, deve essere consegnata al Committente entro un mese dal momento della effettuazione della verifica. La relazione dovrà contenere, per ogni difformità riscontrata il riferimento normativo di legge e l indicazione dei tempi di legge consentiti per la eliminazione della difformità stessa. 2. La relazione sarà accompagnata da un documento separato contenente un preventivo economico sommario relativo a tutte le opere necessarie ad eliminare le non conformità riscontrate, impianto per impianto. Tale preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per il Committente, ma dovrà essere di ausilio per quest ultimo per pianificare le opere di adeguamento degli impianti con le modalità previste all art La Ditta Manutentrice non potrà rifiutarsi di accettare i lavori da lei proposti ma eventualmente eseguiti da Ditta terza incaricata da parte del Committente, sarà in ogni caso effettuato un collaudo in contraddittorio con verifica delle certificazioni previste dalla normativa vigente. Art. 19. Proposte di adeguamenti migliorativi sugli impianti 1. La Ditta Manutentrice avrà facoltà di proporre al Committente, mediante relazioni tecniche dettagliate e preventivi particolareggiati, interventi di adeguamento sugli impianti derivanti da nuove tecnologie proposte dal mercato, oltre a quelli previsti nel precedente articolo "Verifiche di conformità iniziali", le eventuali opere necessarie saranno eseguite con le modalità di cui all articolo 13. Pg. 14

15 Art. 20. Documentazione 1. La documentazione tecnica ed amministrativa relativa a tutti gli impianti oggetto del contratto di manutenzione è conservata presso l Ufficio Tecnico del Committente, salvo per le parti da conservare presso gli impianti. 2. È a carico del Ditta Manutentrice verificare, entro il 31 marzo di ogni anno, la completezza della documentazione necessaria a norma di legge, sia quella da conservare presso l impianto che quella da tenere a cura del Committente. A seguito di tale verifica, entro la data sopra citata, il Ditta Manutentrice segnalerà al Committente eventuali carenze della documentazione stessa, in forma scritta e singolarmente per ogni impianto. 3. È inoltre a carico della Ditta Manutentrice la creazione, l aggiornamento e la corretta tenuta del libretto di impianto di cui all art. 16 del D.P.R. 162/99. Copia del libretto verrà conservata presso l Ufficio Tecnico del Committente unitamente alla restante documentazione degli impianti che non vada tenuta presso gli impianti stessi. Sarà cura della Ditta Manutentrice, con oneri a suo carico, predisporre copia della documentazione tecnica oltre al libretto che sia necessario tenere presso il locale macchine degli impianti unitamente ai registri delle visite manutentive di cui all articolo "Modalità di svolgimento del servizio di manutenzione programmata". 4. La Ditta Manutentrice deve verificare altresì entro il 31 marzo di ogni anno che all interno delle cabine degli impianti elevatori siano esposte le targhe di cui al comma 3 dell art. 16 del D.P.R. 162/99 con le indicazioni previste. Qualora le targhe non siano presenti o abbiano indicazioni difformi da quanto previsto dalla norma, la Ditta Manutentrice è tenuto ad installarle o sostituirle a sue spese con quelle corrette entro il 30 aprile successivo alla verifica. 5. Tutti gli oneri necessari all espletamento da parte della Ditta Manutentrice di quanto previsto nel presente articolo sono a completo suo carico e si intendono ricompresi nel Canone di manutenzione di contratto. 6. Un giornale dei lavori degli interventi manutentivi dovrà essere tenuto a cura della Ditta Manutentrice e riporterà i dati di riferimento ai lavori eseguiti, l andamento degli stessi, il numero dei lavoratori impegnati e le rispettive categorie di appartenenza. Esso riporterà inoltre l indicazione di tutte le circostanze che possono influire sull andamento dei lavori, le eventuali riserve, le richieste di spostamento di termini e le osservazioni espresse nel corso dei lavori stessi sia dal Committente sia dalla Ditta Manutentrice. Art. 21. Servizio di pronto intervento 1. Il Canone include le prestazioni relative al servizio di pronto intervento per malfunzionamento o fermo impianto che deve essere accessibile 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana e fino alla conclusione del presente contratto, compreso i giorni festivi e le ore notturne che consiste in interventi per riparazioni e/o guasti agli impianti elevatori e per passeggeri bloccati in cabina. 2. La Ditta Manutentrice fornirà al Committente il numero telefonico unico (CALL CENTER) + numero telefonico cellulare del proprio Tecnico impegnato nel servizio di manutenzione necessario per le chiamate di pronto intervento e comunicazioni di servizio. Tale numero, unitamente al nominativo della Ditta Manutentrice, dovrà essere apposto in evidenza su apposita targhetta su ogni porta di ogni impianto oggetto di manutenzione. Pg. 15

16 3. Il tempo di intervento dei tecnici calcolato dalla chiamata dovrà essere inferiore a 30 (trenta) minuti primi in caso di passeggeri bloccati in cabina; 4. Il tempo di intervento dei tecnici calcolato dalla chiamata dovrà essere inferiore a 120 (centoventi) minuti primi in caso di impianto fermo senza passeggeri bloccati in cabina. 5. Per gli impianti dotati di dispositivo di chiamata diretta dalla cabina, la Ditta Manutentrice provvederà a programmare tali dispositivi in modo che la chiamata dalla cabina sia inoltrata direttamente al numero di pronto intervento. Ciò sia per gli impianti già dotati del dispositivo all inizio del contratto di appalto e sia per quelli nuovi o che ne verranno dotati in corso di appalto. 6. Il Tecnico della Ditta Manutentrice impegnato nel servizio di manutenzione sarà dotato di telefonino aziendale per le chiamate urgenti relative agli impianti. Art. 22. Oneri a carico del Committente 1. Il Committente é tenuto a consentire il regolare svolgimento delle operazioni di conduzione e manutenzione, garantendo l'accesso ai locali in cui sono installate le attrezzature e gli impianti oggetto del presente contratto. 2. Il Committente si impegna a fornire l'energia elettrica per l'alimentazione di tutte le parti elettriche dei vari impianti e per il funzionamento degli attrezzi e delle apparecchiature necessarie al servizio di conduzione e manutenzione. Art. 23. Nuovi impianti 1. In caso di installazione di nuovi impianti in immobili gestiti dal Committente, verrà richiesto alla Ditta Manutentrice di formalizzare una proposta di canone di manutenzione mensile per il nuovo impianto. Tale canone sarà da intendersi relativo a tutte le condizioni contrattuali contenute nel presente capitolato e quindi paritetico, come servizio, agli impianti già in manutenzione. La proposta di canone deve pervenire entro sette giorni dall invio della richiesta del Committente. 2. Il canone proposto per il nuovo impianto deve essere economicamente allineato ai canoni in essere per impianti simili già ricompresi nella manutenzione. Il Committente potrà richiedere eventuali correzioni al canone proposto sulla base di valutazioni economico-tecniche da rapportare agli impianti esistenti. Qualora non venga raggiunto l accordo economico tra Committente e Ditta Manutentrice, il Committente potrà rivolgersi ad altra Ditta per la manutenzione del nuovo impianto. 3. Se il Committente accetta il canone per il nuovo impianto proposto dalla Ditta Manutentrice o successivamente corretto in accordo tra le parti, verrà inviata dal Committenteuna precomunicazione di accettazione del canone alla Ditta Manutentrice e successivamente verrà formalizzata una variazione al contratto di manutenzione che includa il nuovo impianto nel monte impianti in manutenzione, con il canone contrattato. La manutenzione avrà inizio dalla data in cui il Committente comunicherà al Comune competente per territorio la messa in esercizio dell impianto se si tratta di ascensore soggetto ai disposti del D.P.R. 162/99 o della Circolare 14 aprile 1997, n oppure dalla data di messa in esercizio comunicata dal Committente alla Ditta Manutentrice se trattasi di altro impianto. Pg. 16

17 Art. 24. Manovre di emergenza sugli impianti 1. La Ditta Manutentrice è tenuta ad istruire il personale individuato dal Committente per ogni impianto al fine dell esecuzione delle manovre di emergenza sugli impianti. 2. A tal fine, sarà cura della Ditta Manutentrice redigere, entro un mese dall inizio del contratto di manutenzione, un libretto di istruzioni per l esecuzione delle manovre di emergenza per gli impianti ascensori ed elevatori. Per la redazione di tale documento la Ditta Manutentrice è tenuta a collaborare con gli organi del Committente preposti alla sicurezza sul luogo di lavoro. 3. Tale libretto dovrà essere redatto tenendo conto di tutte le disposizioni di legge e della garanzia dell esecuzione in sicurezza delle manovre a cura di personale di custodia. Il libretto dovrà essere di formato non superiore all A5, chiaro e sintetico. 4. Il libretto di istruzioni, in bozza, dovrà essere sottoposto entro la scadenza sopra richiamata all approvazione del Committente che ne potrà richiedere adattamenti di carattere tipografico o formale. 5. Sarà invece totale responsabilità del Ditta Manutentrice il contenuto del libretto; la Ditta Manutentrice è quindi responsabile dell indicazione del modo corretto di eseguire le manovre di emergenza in modo da tutelare l incolumità sia delle persone eventualmente rimaste all interno delle cabine degli impianti, sia del personale del Committente che esegue le manovre come indicato nel libretto, sia di terzi. 6. La Ditta Manutentrice dovrà quindi fornire il personale qualificato necessario all istruzione del personale di custodia del Committente che verrà indicato da quest ultimo per l esecuzione delle manovre di emergenza. Nel caso che il Committente giudicasse il personale del Ditta Manutentrice non idoneo alla formazione del personale di custodia, sarà suo insindacabile diritto la ricusazione dello stesso e la richiesta di altro personale qualificato al Ditta Manutentrice. Il Committente fisserà quindi un calendario di formazione del personale di custodia. 7. Entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di prima redazione del libretto di istruzioni per la manovra di emergenza, il Ditta Manutentrice dovrà valutare se il contenuto del libretto sia ancora pienamente rispondente alle norme vigenti ed alle necessità per l esecuzione delle manovre di emergenza. Nel caso che non siano necessarie modifiche al libretto, la Ditta Manutentrice invierà al Committente, entro la data su indicata, una lettera di conferma dell avvenuta verifica del documento. 8. Nel caso che siano necessarie modifiche al libretto, sempre entro la data sopra riportata, la Ditta Manutentrice farà pervenire al Committente una bozza corretta del libretto per approvazione. Una volta concordata la forma del nuovo libretto e stampate le dovute copie a cura del Committente, si procederà ad un nuovo ciclo di formazione come sopra descritto del personale di custodia indicato dal Committente. 9. Tutti gli oneri necessari allo studio del libretto di istruzioni per le manovre di emergenza ed alla messa a disposizione del personale per i cicli di formazione sono a totale carico della Ditta Manutentrice e si intendono compresi nei canoni di manutenzione di cui al contratto di manutenzione oggetto del presente Capitolato. 10. Una volta formato il personale di custodia, sarà cura del Ditta Manutentrice fornire una copia delle chiavi dei locali macchine, qualora non già possedute a detto personale. Sulla Pg. 17

18 porta di ogni locale macchine dovrà essere riportato in modo chiaro il nome, il recapito ed il numero telefonico di pronto intervento del Ditta Manutentrice. Art. 25. Disciplina specifica per i servoscala 1. Per gli impianti servoscala inclusi nel presente contratto di manutenzione, si intendono valide solo le normative effettivamente applicabili a tali impianti e quindi anche i relativi obblighi, ferme restando le disposizioni relativamente a tutti gli altri disposti del presente Capitolato. Art. 26. Pagamenti 1. L importo dell appalto sarà liquidato in rate trimestrali posticipate, di importo pari alla somma di tre canoni mensili per ogni impianto. Il pagamento avverrà entro sessanta (60) giorni decorrenti dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione della Manutenzione redatto dal Responsabile dell Ufficio Tecnico del Committente e previa presentazione della fattura intestata a Università degli Studi di Sassari Ufficio Tecnico Piazza Università Sassari Codice Fiscale e Partita IVA n Tutte le opere non comprese nel Canone devono essere preventivamente formalmente ordinate dal Committente e verranno pagate separatamente secondo le disposizioni contenute negli ordini specifici o in ulteriori contratti di appalto per l esecuzione delle stesse. 3. Non verranno compensate in alcun modo le opere non specificatamente e formalmente ordinate dal Committente. Art. 27. Garanzie e cauzioni 1. La Ditta Manutentrice alla firma del contratto d appalto è obbligata a costituire una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell ammontare triennale dell appalto, ai sensi dell art. 30, comma 2, della l. 109/94 e s.m.i. e dell art. 101 del D.P.R. 554/99, in quanto applicabili. Tale garanzia va a copertura della responsabilità dell appaltatore verso il committente per la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, ivi compreso il pagamento delle penali. 2. La cauzione definitiva: - deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - deve prevedere che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti del Committente, sia esclusivamente quello di Sassari; - deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata del Committente. Detta cauzione può essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Tali documenti dovranno essere conformi agli schemi di polizza tipo, di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del Lo svincolo della cauzione verrà disposto dal Committente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia. 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell affidamento dell appalto e l acquisizione, da parte del Committente, della cauzione provvisoria a corredo dell offerta. Pg. 18

19 4. La cauzione definitiva deve permanere fino alla scadenza del contratto. 5. La cauzione viene prestata a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla Ditta Manutentrice rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 6. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall Appaltatore per le inadempienze derivanti dall inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 7. Il Committente può inoltre richiedere alla Ditta Manutentrice la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all appaltatore. Art. 28. Assicurazioni 1. La Ditta Manutentrice si assume tutti i rischi derivanti dalle sue responsabilità quale assuntrice della manutenzione, fino ad un massimale per sinistro di 5 milioni di Euro, coperto da polizza assicurativa stipulata con primaria società. Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del Risponde inoltre della responsabilità civile per suo fatto e colpa inerente e conseguente alla manutenzione ed a qualsiasi opera eseguita sugli impianti oggetto del contratto entro il massimale indicato. 3. Si precisa che per il medesimo oggetto il massimale precedente si intende prestato anche per la responsabilità civile del proprietario e del titolare della gestione degli edifici in cui gli impianti hanno sede. 4. Tale polizza deve prevedere anche la garanzia per responsabilità civile per fatto della ditta aggiudicataria e colpa inerente e conseguente alla manutenzione ed a qualsiasi opera eseguita sugli impianti oggetto del contratto entro il massimale indicato. 5. La polizza deve essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del Art. 29. Responsabilità della Ditta Manutentrice 1. La Ditta Manutentrice è tenuta all osservanza piena ed incondizionata nonché al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di ascensori e del presente Capitolato Speciale d Appalto. 2. La Ditta Manutentrice è tenuta altresì all osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione ed impiego della mano d opera. 3. Si obbliga altresì alla scrupolosa osservanza delle Assicurazioni sociali derivanti da Leggi e da Contratti Collettivi nonché al pagamento dei contributi messi a carico del datore di lavoro. Pg. 19

20 4. La Ditta Manutentrice è responsabile ai fini del presente appalto del rispetto delle norme di cui al presente articolo anche per gli eventuali Subappaltatori a cui facesse ricorso nei limiti previsti dalle leggi e dal presente Capitolato. Art. 30. Subappalto 1. Il subappalto è consentito nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi ed altra applicabile, tenendo presente la necessità di dichiarare in fase di offerta la volontà di subappalto nei termini previsti dall art. 18 della Legge 19/03/1990 n Il personale tecnico addetto al servizio di manutenzione dovrà comunque avere tutte le peculiarità e le abilitazioni richieste dalla normativa vigente. 3. Il referente per la manutenzione di cui al precedente articolo denominato "Referente per il servizio di Manutenzione", deve comunque essere persona dipendente della Ditta Manutentrice e non di qualsivoglia subappaltatore. Art. 31. Sanzioni e penali 1. Poiché lo scopo primario del presente servizio di conduzione è la manutenzione preventiva i casi di fermo impianto dovranno essere considerati eccezionali. Nel caso di riscontro di mancata manutenzione preventiva accertata dal Committente sui singoli impianti oggetto dell appalto, verrà applicata una sanzione consistente in Euro 100,00 (cento) per ogni caso di fermo impianto e di Euro 100/00 (cento) per ogni giorno successivo di fermo (compresi i giorni di sabato e festivi). 2. Nel caso che in occasione della verifica periodica di cui all articolo "Verifiche periodiche" del presente Capitolato l Ente verificatore emettesse un verbale con divieto all uso dell impianto, verrà applicata alla Ditta Manutentrice una penale di Euro 100/00 (cento) per ogni giorno di divieto all uso, fino all ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento. 3. Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all uso dell impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non ancora autorizzati dal Committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta della Ditta Manutentrice. 4. In caso di ritardo nell espletamento del servizio di pronto intervento, il Committente procederà all applicazione di una penale di Euro 100/00 (cento) per ogni ritardo rilevato e di Euro 100/00 (cento) per ogni ora eccedente quelle permesse di inizio del pronto intervento, stabiliti dall'art. 21, comma 3 e comma 4 del presente Capitolato. 5. Nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti che impediscono l immediata messa in funzione dell impianto, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale di Euro 100/00 (cento) per ogni giorno di impianto fermo (compresi i giorni di sabato e festivi). 6. L ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva all infrazione commessa. Art. 32. Risoluzione e recesso 1. Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto di diritto senza alcuna prefissione di un termine di costituzione in mora ed in qualsiasi altro atto in caso di: Pg. 20

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