Polizza di Assicurazione Malattia per la Famiglia Rimborso delle Spese Mediche AssiCurati Più SASA Mod. SA1913/c - Ed. 12/2010
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- Fabiana Grilli
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1 Polizza di Assicurazione Malattia per la Famiglia Rimborso delle Spese Mediche AssiCurati Più SASA Mod. SA1913/c - Ed. 12/2010 INDICE Definizioni Pag. 3 Norme che regolano l assicurazione in generale Pag. 6 Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 2 - Altre assicurazioni Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia Art. 4 - Modifiche dell assicurazione e forma delle comunicazioni Art. 5 - non facoltà di recesso in caso di sinistro Art. 6 - Non tacita proroga Art. 7 - Oneri fiscali Art. 8 - Foro competente Art. 9 - Rinvio alle norme di legge Norme che regolano l assicurazione malattia Pag. 8 A) Formula Completa Art Garanzie prestate B) Formula In Convenzione Art Garanzie prestate Art Criteri di liquidazione Art Limiti di indennizzo per ricoveri non in convenzione C) Formula Franchigia Art Garanzie prestate Art Criteri di liquidazione D) Formula Grandi Interventi Art Garanzie prestate Art Criteri di liquidazione Condizioni Particolari Pag. 19 A) Garanzia prestata con massimale ridotto B) Garanzia prestata con massimale raddoppiato Norme comuni alle assicurazioni malattia Pag. 20 Art Decorrenza della garanzia Art Delimitazioni ed esclusioni Art Estensione territoriale Art Rinuncia al diritto di rivalsa 1 di 43
2 Attivazione della garanzia malattia Pag. 22 Art Centrale Operativa Art Modaliltà di utilizzo della copertura Norme che regolano la liquidazione sinistri Pag. 23 Art Richiesta di rimborso Art Servizio di informazioni Art Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro Art Restituzione degli originali delle notule di spesa Art Controversie - Arbitrato irrituale Art Obbligo di restituzione delle somme erogate per spese non rientranti nelle garanzie Art Indicizzazione Art Modifiche nei rapporti con centri sanitari convenzionati e con altri fornitori di assistenze e servizi Elenco dei Grandi Interventi Chirurgici Pag. 26 Modulo di richiesta indennizzo Pag. 32 Norme che regolano il Servizio Assistenza Pag. 34 Garanzie e servizi prestati Art Centrale Operativa di Pronto Assistance Servizi Art Le prestazioni Art Delimitazioni ed esclusioni Articoli del Codice Civile di particolare rilevanza per l Assicurato Pag di 43
3 Nel testo che segue si intende per: DEFINIZIONI Assicurato La persona per la quale è prestata l assicurazione. Carta sanitaria Il documento personale che identifica l Assicurato nel momento di accesso ai Centri Sanitari Convenzionati e riporta i numeri telefonici utili per usufruire dell assicurazione. Centrali operative 1. Per l'assicurazione "Malattia": Sistemi Sanitari, struttura che, durante il normale orario di ufficio (Mittel-Europeo), per conto della Società, gestisce i servizi relativi all'assicurazione "Malattia". 2. Per l'assicurazione "Assistenza": struttura di Pronto Assistance Servizi S.p.A., costituita da Medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che per conto della Società provvede ad erogare le prestazioni dell'assicurazione "Assistenza". Centri Sanitari Convenzionati Le strutture sanitarie (ospedali, cliniche, ambulatori medici, centri diagnostici) convenzionate con la Società tramite o con altre società del Gruppo Fondiaria-Sai in Italia e all estero, che forniscono le prestazioni il cui costo viene sostenuto dalla Società, in nome e per conto dell Assicurato, nei limiti di polizza. Condizioni patologiche preesistenti Qualsiasi conseguenza di Infortunio, Malattia, malformazione o stato patologico, congeniti o no, conosciuti e/o diagnosticati antecedentemente alla data di validità della presente polizza di assicurazione. Contraente La persona fisica o giuridica che stipula l assicurazione. Day Hospital Il ricovero diurno, con eventuale posto letto senza pernottamento, per prestazioni chirurgiche e mediche che siano: riferite a terapie (con esclusione di accertamenti a scopo di diagnostica anche preventiva); documentate da cartella clinica; praticate in ospedali, cliniche, o strutture all uopo autorizzate. Documentazione Sanitaria La copia conforme della cartella clinica completa e sottoscritta dal Direttore Sanitario, della certificazione medica, di ogni altro esame e della documentazione di spesa (compresi, per i farmaci, gli specifici tagliandi della confezione o la confezione stessa). Emergenza Una situazione patologica insorta improvvisamente, per Malattia o Infortunio, che richieda, nello 3 di 43
4 stesso luogo in cui si è manifestata, una assistenza medica o chirurgica immediata e non differibile con ricorso ad un Pronto Soccorso ospedaliero, seguito o meno da ospedalizzazione. Equipe Medica Convenzionata I medici che assistono l Assicurato durante il ricovero e/o i medici e paramedici partecipanti allo stesso intervento chirurgico, convenzionati con la Società in Italia ed all estero, che forniscono le prestazioni, il cui costo viene sostenuto dalla Società, in nome e per conto dell Assicurato, nei limiti di polizza. Farmaco Sostanza terapeutica inserita nella Farmacopea Ufficiale. Sono esclusi i medicinali omeopatici. Formula Il tipo di garanzia scelta dal Contraente ed indicata nella scheda di polizza. Franchigia La parte di danno rimborsabile a termine di polizza, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell Assicurato. Grande intervento chirurgico Gli interventi elencati nella specifica sezione delle condizioni contrattuali. Indennizzo/Rimborso La somma dovuta dalla Società a termini di polizza in caso di sinistro. Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. Intervento chirurgico L insieme degli atti operatori finalizzati a risolvere una situazione patologica conseguente a Malattia o Infortunio. Istituto di cura L Ospedale pubblico, la Clinica o la Casa di Cura privata regolarmente autorizzata a fornire assistenza sanitaria ospedaliera, poliambulatori medici. Sono esclusi: stabilimenti termali, case di convalescenza, lungodegenza e di soggiorno, istituti per la cura della persona ai fini estetici e/o dietetici, case di riposo, alberghi od istituti per il recupero o mantenimento della forma fisica, cliniche del benessere. Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Massimali Le somme massime che la Società è tenuta a pagare per Assicurato, per sinistro e per anno assicurativo. 4 di 43
5 Medico Il professionista laureato in medicina e chirurgia ed abilitato all esercizio della professione conformemente con quanto previsto dalle normative vigenti nello stato ove ha luogo la prestazione sanitaria. Nucleo Familiare Le persone che compongono la famiglia del Contraente/Assicurato purché conviventi ed identificate in polizza in qualità di assicurati. Pagamento Diretto Il pagamento che la Società, in nome e per conto dell Assicurato (esonerato al rispettivo anticipo), effettua nei confronti del Centro Sanitario Convenzionato e dell Equipe Medica Convenzionata per le prestazioni previste. Polizza Il documento che prova l assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell assicurazione. Questionario Sanitario Il documento che descrive lo stato di salute dell Assicurato, sulla base delle risposte dallo stesso fornite, debitamente sottoscritto dall Assicurato o da chi ne esercita la potestà, e che costituisce parte integrante della polizza. Ricovero La degenza, risultante dalla cartella clinica, comportante almeno un pernottamento in istituto di cura. Scoperto La parte del danno indennizzabile/rimborsabile a termini di polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. Sinistro Per l assicurazione Malattia si intende il ricovero, il day hospital, l intervento chirurgico eseguito anche senza ricovero, verificatosi in conseguenza di uno degli eventi previsti in polizza. Per data del sinistro s intende il primo giorno di ricovero o del day hospital o il giorno dell intervento chirurgico senza rico vero. Relativamente alla garanzia Accertamenti diagnostici senza ricovero, si inten de il complesso degli accertamenti diagnostici relativi a Malattia o Infortunio ai quali l Assicurato si sottopone nel corso di una annualità assicurativa. Per data del sinistro si intende il giorno in cui l Assicurato si sottopone al primo accertamento. Sistemi Sanitari La struttura del Gruppo Fondiaria SAI Servizi S.c.r.l. che, in nome e per conto della Società, provvede alla gestione dei Sinistri della presente Polizza. Società MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione SASA. 5 di 43
6 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE AVVERTENZA: ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO La Società presta la garanzia nei termini di cui alla presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e/o dall Assicurato e risultanti dal questionario sanitario che forma parte integrante della polizza stessa. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo e la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l Assicurato si assume l obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art c.c.). L Assicurato, che dolosamente ometta di comunicare l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni, decade dal diritto all indennizzo. ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA Fermi i termini di decorrenza della garanzia previsti dall art. 19, l assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all agen zia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall Art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l intermediario. Se il Contraente o l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art c.c.). ART. 4 - MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE E FORMA DELLE COMUNICAZIONI Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto mediante documenti sot toscritti tra le Parti. Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere effettuate a mezzo telegramma, telex, fax o lettera raccomandata. 6 di 43
7 ART. 5 - NON FACOLTA DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO Non è prevista la facoltà di recesso del contratto in caso di sinistro. ART. 6 - NON TACITA PROROGA Il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla scadenza. ART. 7 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 8 FORO COMPETENTE Foro competente è quello di residenza o domicilio del Contraente e/o dell Assicurato. ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. 7 di 43
8 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE MALATTIA A) FORMULA COMPLETA ART GARANZIE PRESTATE La Società, nei casi di: Ricovero con o senza intervento chirurgico reso necessario da Malattia e/o Infortunio; Intervento chirurgico senza Ricovero reso necessario da Malattia e/o Infortunio; Ricovero per aborto spontaneo o terapeutico; Day Hospital reso necessario da Malattia e/o Infortunio; assicura secondo le modalità ed i limiti previsti dall art. 11 e fino alla concorrenza dell importo convenuto nella scheda di polizza, nel caso che l Assicurato abbia utilizzato o meno Centri Sanitari Convenzionati, le seguenti spese riconosciute: a) per accertamenti diagnostici, compresi i relativi onorari medici, effettuati anche al di fuori dell istituto di cura, nei cento giorni precedenti al Ricovero (escluso il Day Hospital) o all intervento chirurgico senza ricovero; b) per gli onorari del chirurgo, dell aiuto chirurgo, dell assistente, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento (compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l intervento) nonché i diritti di sala operatoria; c) relative al periodo di Ricovero per l assistenza medica, infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i farmaci ed esami purché esclusivamente riferite alla causa del Ricovero ospeda liero; d) per le rette di degenza; e) per il trasporto dell Assicurato come previsto dall assicurazione Assistenza. In caso di trasporto dell Assicurato con autoambulanza o unità coronaria mobile, non gestito attraverso la garanzia Assistenza, verranno rimborsate le spese sostenute nel limite di 300 (trecento) per sinistro, limite elevabile ad (seimila) se il trasporto avviene in eliambulanza; f) per l acquisto di apparecchi protesici, fino ad un massimo di (tremila) per persona, nei 360 giorni successivi ad un sinistro verificatosi durante il periodo di validità della garanzia che abbia comportato perdite anatomiche o funzionali; g) sempreché relative alla causa che ha determinato il sinistro, per esami clinici, per acquisto di farmaci, per prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, per cure termali (escluse le spese di carattere alberghiero), sostenute nei cento giorni successivi alle dimissioni dal Ricovero (escluso il Day Hospital) o dall intervento chirurgico senza ricovero. Tale limite si intende elevato a centottanta giorni in caso di cancro, leucemia, infarto miocardico acuto, Grande Intervento Chirurgico; h) per rette di vitto e pernottamento in istituto di cura di un eventuale accompagnatore dell Assicurato; i) per prestazioni sanitarie rese necessarie nell eventualità in cui l Assicurato necessiti di trapianto di organi. Nel caso in cui il trapianto venga effettuato da donatore vivente, le spese previste dal pre sente articolo e relative all intervento di espianto, sono riconosciute anche al donatore. 8 di 43
9 Il massimale assicurato in polizza si intende raddoppiato qualora le spese sopra indicate siano relative ad un Grande Intervento Chirurgico (vedi elenco di pag. 25). La Società assicura inoltre: 1. Accertamenti diagnostici senza ricovero Nel caso di Malattia (presunta o accertata) o di Infortunio, documentati da certificazione medica, e fino alla concorrenza di (cinquemila) per ogni Assicurato e per anno assicurativo, il pagamento delle spese per gli accertamenti diagnostici secondo le modalità previste dall art. 11 lettera d). Sono escluse dalla presente garanzia le spese relative a: esami del sangue, delle urine e delle feci; mineralogia e densimetria ossea computerizzata (MOC e DOC) e Pap Test; visite mediche generiche e specialistiche di ogni natura. L assicurazione di cui alla presente garanzia è operante esclusivamente in quanto l Assicurato si sia rivolto, per ottenere le suddette prestazioni, a Centri Sanitari Convenzionati con la Società o con il Servizio Sanitario Nazionale o a Centri Sanitari esteri per situazioni di emergenza. 2. Ricovero per parto Nel caso di Ricovero per parto, e fino alla concorrenza di: (millecinquecento) per ogni persona e per anno assicurativo in caso di parto fisiologico; (cinquemila) per ogni persona e per anno assicurativo in caso di parto cesareo; il pagamento delle spese sostenute esclusivamente per le prestazioni previste all art. 10 lettere b), c), d), e) e h). La presente garanzia non prevede il pagamento diretto e pertanto è prestata esclusivamente a rim borso. In alternativa al rimborso delle suddette spese e su richiesta dell Assicurato la Società provvede a cor rispondere la diaria sostitutiva nei limiti e per l importo indicato al successivo punto Diaria sostitutiva In caso di Ricovero o Day Hospital resi necessari da Malattia e/o Infortunio, la diaria sostitutiva di 125 (centoventicinque) per ogni giorno di ricovero o di 60 (sessanta) per ogni giorno di Day Hospital, con un massimo di cento giorni per persona e per anno assicurativo, nel caso in cui l Assicurato non usufruisca delle prestazioni previste all art. 10 lettere b), c) e h). La giornata di entrata e quella di uscita dall istituto di cura sono considerate complessivamente una sola giornata qualunque sia l ora del ricovero e della dimissione. La diaria sostitutiva in questione non è operante per la garanzia di cui al successivo punto Prestazioni sanitarie sul nascituro Qualora, durante il ricovero della madre indennizzabile ai sensi di polizza, si rendessero 9 di 43
10 necessarie prestazioni sanitarie effettuate sul nascituro per sospette o manifeste Malattie o malformazioni dello stesso, le spese con i medesimi limiti di copertura pattuiti per la madre. L amniocentesi e la villocentesi devono intendersi escluse. 5. Ricovero del neonato Qualora, a seguito di parto indennizzabile ai sensi di polizza, si rendesse necessario per il neonato, nei primi due anni di vita un ricovero per Malattia anche congenita e/o Infortunio, le spese con i medesimi limiti di copertura pattuiti per la madre. ART. 11 CRITERI DI LIQUIDAZIONE La Società, nei limiti sottoindicati, provvede: a) a pagare direttamente ai Centri Sanitari e all Equipe Medica Convenzionati l indennizzo spettante all Assicurato per le spese relative alle prestazioni ricevute o, eventualmente, l eccedenza di spesa rispetto a quanto a carico del Servizio Sanitario Nazionale; b) a rimborsare all Assicurato integralmente: le spese per le prestazioni ricevute, presso un Centro Sanitario Convenzionato da parte di un Equipe Medica non convenzionata. Ogni altra spesa sostenuta direttamente dall Assicurato durante il ricovero rimarrà a carico dello stesso; le spese sostenute in proprio per le prestazioni sanitarie garantite all art. 10 lettere a) e g); le spese eccedenti sostenute in proprio dall Assicurato quando lo stesso si sia rivolto a strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti locali, o si sia avvalso dell assistenza sanitaria diretta o indiretta di mutue private; le spese sostenute dall Assicurato quando lo stesso debba ricorrere a Centri Sanitari non convenzionati con la Società per emergenza, o per particolari necessità mediante accordo preventivo con la Società; c) a rimborsare all Assicurato le spese dallo stesso sostenute nella misura dell 80% quando lo stesso abbia ritenuto di ricorrere, per sua scelta, all assistenza di Centri Sanitari non convenzionati con la Società. L importo a carico dell Assicurato per ogni sinistro non sarà mai comunque superiore ad (seimila); d) per quanto si riferisce all art. 10 punto 1 Accertamenti diagnostici senza ricovero - : a pagare direttamente ai Centri Sanitari Convenzionati l indennizzo spettante all Assicurato per le spese relative all assistenza ricevuta; a rimborsare gli eventuali tickets previsti dalla legge quando l Assicurato sia ricorso a strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; a rimborsare le spese sostenute all estero dall Assicurato per situazioni di emergenza, anche in Centri Sanitari non convenzionati con la Società. 10 di 43
11 B) FORMULA IN CONVENZIONE ART GARANZIE PRESTATE La Società, nei casi di: Ricovero con o senza intervento chirurgico reso necessario da Malattia e/o Infortunio; Intervento chirurgico senza Ricovero reso necessario da Malattia e/o Infortunio; Ricovero per aborto spontaneo o terapeutico; Day Hospital reso necessario da Malattia e/o Infortunio; assicura secondo le modalità ed i limiti previsti dall art. 13 e fino alla concorrenza dell importo convenuto nella scheda di polizza, nel caso che l Assicurato abbia utilizzato o meno Centri Sanitari Convenzionati, le seguenti spese riconosciute: a) per accertamenti diagnostici, compresi i relativi onorari medici, effettuati anche al di fuori dell istituto di cura, nei cento giorni precedenti al Ricovero (escluso il Day Hospital) o all intervento chirurgico senza ricovero; b) per gli onorari del chirurgo, dell aiuto chirurgo, dell assistente, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento (compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l intervento) nonché i diritti di sala operatoria; c) relative al periodo di Ricovero per l assistenza medica, infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i farmaci ed esami purché esclusivamente riferite alla causa del Ricovero ospeda liero; d) per le rette di degenza; e) per il trasporto dell Assicurato come previsto dall assicurazione Assistenza. In caso di trasporto dell Assicurato con autoambulanza o unità coronarica mobile, non gestito attraverso la garanzia Assistenza, verranno rimborsate le spese sostenute nel limite di 300 (trecento) per sinistro, limite elevabile ad (seimila) se il trasporto avviene in eliambulanza; f) per l acquisto di apparecchi protesici, fino ad un massimo di (tremila) per persona, nei 360 giorni successivi ad un sinistro verificatosi durante il periodo di validità della garanzia che abbia comportato perdite anatomiche o funzionali; g) sempreché relative alla causa che ha determinato il sinistro, per esami clinici, per acquisto di farmaci, per prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, per cure termali (escluse le spese di carattere alberghiero), sostenute nei cento giorni successivi alle dimissioni dal Ricovero (escluso il Day Hospital) o dall intervento chirurgico senza ricovero. Tale limite si intende elevato a centottanta giorni in caso di cancro, leucemia, infarto miocardico acuto, Grande Intervento Chirurgico; h) per rette di vitto e pernottamento in istituto di cura di un eventuale accompagnatore dell Assicu rato; i) per prestazioni sanitarie rese necessarie nell eventualità in cui l Assicurato necessiti di trapianto di organi. Nel caso in cui il trapianto venga effettuato da donatore vivente, le spese previste dal pre sente articolo e relative all intervento di espianto, sono riconosciute anche al donatore. Il massimale assicurato in polizza si intende raddoppiato qualora le spese sopra indicate siano relative ad un Grande Intervento Chirurgico (vedi elenco di pag. 25). La Società assicura inoltre: 11 di 43
12 1. Accertamenti diagnostici senza ricovero Nel caso di Malattia (presunta o accertata) o di Infortunio, documentati da certificazione medica, e fino alla concorrenza di (cinquemila) per ogni Assicurato e per anno assicurativo, il pagamento delle spese per gli accertamenti diagnostici secondo le modalità previste dall art. 13 lettera e). Sono escluse dalla presente garanzia le spese relative a: esami del sangue, delle urine e delle feci; mineralogia e densimetria ossea computerizzata (MOC e DOC) e Pap Test; visite mediche generiche e specialistiche di ogni natura. L assicurazione di cui alla presente garanzia è operante esclusivamente in quanto l Assi - curato si sia rivolto, per ottenere le suddette prestazioni, a Centri Sanitari Convenzionati con la Società o con il Servizio Sanitario Nazionale o a Centri Sanitari esteri per situazioni di emergenza. 2. Ricovero per parto Nel caso di Ricovero per parto, e fino alla concorrenza di: (millecinquecento) per ogni persona e per anno assicurativo in caso di parto fisiologico; (cinquemila) per ogni persona e per anno assicurativo in caso di parto cesareo; il pagamento delle spese sostenute esclusivamente per le prestazioni previste all art. 12 lettere b), c), d), e) e h). La presente garanzia non prevede il pagamento diretto e pertanto è prestata esclusivamente a rim borso. In alternativa al rimborso delle suddette spese e su richiesta dell Assicurato, la Società provvede a corrispondere la diaria sostitutiva nei limiti e per l importo indicato al successivo punto Diaria sostitutiva In caso di Ricovero o Day Hospital resi necessari da Malattia e/o Infortunio, la diaria sostitutiva di 125 (centoventicinque) per ogni giorno di ricovero o di 60 (sessanta) per ogni giorno di Day Hospital, con un massimo di cento giorni per persona e per anno assicurativo, nel caso in cui l Assicurato non usufruisca delle prestazioni previste all art. 12 lettere b), c) e h). La giornata di entrata e quella di uscita dall istituto di cura sono considerate complessivamente una sola giornata qualunque sia l ora del ricovero e della dimissione. La diaria sostitutiva in questione non è operante per la garanzia di cui al successivo punto Prestazioni sanitarie sul nascituro Qualora, durante il ricovero della madre indennizzabile ai sensi di polizza, si rendessero necessarie prestazioni sanitarie effettuate sul nascituro per sospette o manifeste Malattie o malformazioni dello stesso, le spese con i medesimi limiti di copertura pattuiti per la madre. L amniocentesi e la villocentesi devono intendersi escluse. 12 di 43
13 5. Ricovero del neonato Qualora, a seguito di parto indennizzabile ai sensi di polizza, si rendesse necessario per il neonato, nei primi due anni di vita un ricovero per Malattia anche congenita e/o Infortunio, le spese con i medesimi limiti di copertura pattuiti per la madre. ART. 13 CRITERI DI LIQUIDAZIONE La Società provvede: a) in caso di Ricovero, Intervento Chirurgico senza ricovero e Day Hospital, presso Centri Sanitari Convenzionati con Equipe Medica Convenzionata, a pagare direttamente l indennizzo spettante all Assicurato per le spese relative alle prestazioni ricevute o, eventualmente, l eccedenza di spesa rispetto a quanto a carico del Servizio Sanitario Nazionale; b) in caso di Ricovero, Intervento Chirurgico senza ricovero e Day Hospital, presso Centri Sanitari Con venzionati con Equipe Medica non convenzionata con la Società, a pagare direttamente le strutture sanitarie convenzionate ed a rimborsare all Assicurato le spese da lui sostenute, quest ultime nel limite della differenza tra l importo previsto come limite di indennizzo dall art. 14 e quanto corrisposto dalla Società alla struttura convenzionata; c) in caso di Ricovero, Intervento Chirurgico senza ricovero e Day hospital, presso Centri Sanitari non Convenzionati con Equipe Medica non convenzionata con la Società, a rimborsare all Assicurato le spese relative alle prestazioni ricevute, nei limiti di indennizzo previsti dall art. 14. Le spese sostenute dall Assicurato saranno invece rimborsate integralmente qualora lo stesso debba ricorrere a Centri Sanitari non convenzionati per emergenza o per particolari necessità tramite accordo preventivo con la Società. Relativamente a quanto stabilito ai precedenti punti b) e c) del presente articolo, in caso di interventi concomitanti (intendendosi tali quelli che hanno le stesse vie di accesso operatorio) o contemporanei, il limite di indennizzo per ricoveri non in convenzione sarà ridefinito come somma dei seguenti valori: 100% della voce di spesa indicata per l intervento descritto nell art. 14 che preveda l importo più elevato; 50% della voce di spesa indicata nell art. 14 per gli altri interventi concomitanti o contemporanei. d) nel caso in cui l Assicurato sostenga in proprio le spese garantite all art. 12 lettere a) e g) al rimborso integrale; e) per quanto si riferisce all art. 12 punto 1 Accertamenti diagnostici senza ricovero: a pagare direttamente ai Centri Sanitari Convenzionati l indennizzo spettante all Assicurato per le spese relative all assistenza ricevuta; a rimborsare gli eventuali tickets previsti dalla legge quando l Assicurato sia ricorso a strutture con venzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; a rimborsare le spese sostenute all estero dall Assicurato per situazioni di emergenza anche in Centri Sanitari non convenzionati con la Società. ART. 14 LIMITI DI INDENNIZZO PER RICOVERI NON IN CONVENZIONE Il presente articolo espone i limiti di indennizzo per ogni tipo di Ricovero, con o senza inter- 13 di 43
14 vento chi rurgico, Intervento Chirurgico senza ricovero e Day Hospital, in Centri Sanitari non convenzionati con la Società e/o con l utilizzo di una Equipe Medica non convenzionata con la Società e comunque nel limite del massimale assicurato ed indicato in polizza. I valori indicati per ogni voce si devono intendere omnicomprensivi, ossia riferiti all insieme delle spe se rimborsabili a termine di polizza sostenute dall Assicurato nell ambito del ricovero, dell Intervento chirurgico anche senza ricovero e del Day Hospital (a titolo esemplificativo: compenso per i medici, retta di degenza, esami ed accertamenti diagnostici effettuati durante il ricovero, farmaci, diritti di sala operatoria). Le spese sostenute relative alle prestazioni previste all art. 12 lettere a), e), f), g), h) e i) sono rimborsabili in eccedenza rispetto ai limiti di indennizzo di seguito indicati, fermi il massimale assicurato indicato nella scheda di polizza e le condizioni. RICOVERI CON INTERVENTO CHIRURGICO LIMITE DI INDENNIZZO E INTERVENTI CHIRURGICI SENZA RICOVERO (in Euro) Adenoidectomia Appendicectomia Calcolosi renale o delle vie urinarie Calcolosi epatica Cataratta Cisti benigne della mammella (asportazione di) Cisti ovariche Colecistectomia Emorroidectomia Erniectomia addominale Erniectomia discale Frattura arti (intervento chirurgico per riduzione di) Isterectomia per fibroma Laser chirurgia della cornea a scopo terapeutico (escluse finalità estetiche) 500 Legamenti del ginocchio (ricostruzione di) con meniscectomia Legamenti del ginocchio (ricostruzione di) Meniscectomia Neoformazioni cutanee benigne (cisti in genere, lipomi e nevi) Polipectomia intestinale endoscopica Polipectomia all utero Prostatectomia per adenoma Settoplastica funzionale per ostruzione respiratoria Tonsillectomia Tonsillectomia (compresa adenoidectomia) Varicectomia Tutti gli altri interventi (esclusi i Grandi Interventi Chirurgici) di 43
15 RICOVERI SENZA INTERVENTO SOMMA MASSIMA RIMBORSABILE CHIRURGICO E DAY HOSPITAL (in Euro) Con degenza sino a 3 giorni Con degenza da 4 a 7 giorni Con degenza da 8 a 15 giorni Con degenza superiore a 15 giorni C) FORMULA FRANCHIGIA ART GARANZIE PRESTATE La Società, nei casi di: Ricovero con o senza intervento chirurgico reso necessario da Malattia e/o Infortunio; Intervento chirurgico senza Ricovero reso necessario da Malattia e/o Infortunio; Ricovero per aborto spontaneo o terapeutico; Day Hospital reso necessario da Malattia e/o Infortunio; assicura secondo le modalità ed i limiti previsti dall art. 16 e fino alla concorrenza dell importo con venuto nella scheda di polizza, nel caso che l Assicurato abbia utilizzato o meno Centri Sanitari Convenzionati, le seguenti spese riconosciute: a) per accertamenti diagnostici, compresi i relativi onorari medici, effettuati anche al di fuori dell istituto di cura, nei cento giorni precedenti al Ricovero (escluso il Day Hospital) o all intervento chirurgico senza ricovero; b) per gli onorari del chirurgo, dell aiuto chirurgo, dell assistente, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento (compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l intervento); c) relative al periodo di Ricovero per l assistenza medica, infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i farmaci ed esami purché esclusivamente riferite alla causa del Ricovero ospedaliero; d) per le rette di degenza; e) per il trasporto dell Assicurato come previsto dall assicurazione Assistenza. In caso di trasporto dell Assicurato con autoambulanza o unità coronarica mobile, non gestito attraverso la garanzia Assistenza, verranno rimborsate le spese sostenute nel limite di 300 (trecento) per sinistro, limite elevabile ad (seimila) se il trasporto avviene in eliambulanza; f) per l acquisto di apparecchi protesici, fino ad un massimo di (tremila) per persona, nei 360 giorni successivi ad un sinistro verificatosi durante il periodo di validità della garanzia che abbia comportato perdite anatomiche o funzionali; g) sempreché relative alla causa che ha determinato il sinistro, per esami clinici, per acquisto di farmaci, per prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, per cure termali (escluse le spese di carattere alberghiero), sostenute nei cento giorni successivi alle dimissioni dal Ricovero (escluso il Day Hospital) o dall intervento chirurgico senza ricovero. Tale limite si intende elevato a centottanta giorni in caso di cancro, leucemia, infarto miocardico acuto, Grande Intervento Chirurgico; h) per rette di vitto e pernottamento in istituto di cura di un eventuale accompagnatore dell Assicurato; 15 di 43
16 i) per prestazioni sanitarie rese necessarie nell eventualità in cui l Assicurato necessiti di trapianto di organi. Nel caso in cui il trapianto venga effettuato da donatore vivente, le spese previste dal pre sente articolo e relative all intervento di espianto, sono riconosciute anche al donatore. Il massimale assicurato in polizza si intende raddoppiato qualora le spese sopra indicate siano relative ad un Grande Intervento Chirurgico (vedi elenco di pag. 25). La Società assicura inoltre: 1. Accertamenti diagnostici senza ricovero Nel caso di Malattia (presunta o accertata) o di Infortunio, documentati da certificazione medica, e fino alla concorrenza di (cinquemila) per ogni Assicurato e per anno assicurativo, il pagamento delle spese per gli accertamenti diagnostici secondo le modalità previste dall art. 16 lettera d). Sono escluse dalla presente garanzia le spese relative a: esami del sangue, delle urine e delle feci; mineralogia e densimetria ossea computerizzata (MOC e DOC) e Pap Test; visite mediche generiche e specialistiche di ogni natura. L assicurazione di cui alla presente garanzia è operante esclusivamente in quanto l Assicurato si sia rivolto, per ottenere le suddette prestazioni, a Centri Sanitari Convenzionati con la Società o con il Servizio Sanitario Nazionale o a Centri Sanitari esteri per situazioni di emergenza. 2. Ricovero per parto Nel caso di Ricovero per parto, e fino alla concorrenza di: (mille) per ogni persona e per anno assicurativo in caso di parto fisiologico: (tremila) per ogni persona e per anno assicurativo in caso di parto cesareo: il pagamento delle spese sostenute esclusivamente per le prestazioni previste all art. 15 lettere b), c), d), e) e h). La presente garanzia non prevede il pagamento diretto e pertanto è prestata esclusivamente a rim borso. In alternativa al rimborso delle suddette spese e su richiesta dell Assicurato, la Società provvede a corrispondere la diaria sostitutiva nei limiti e per l importo indicato al successivo punto Diaria sostitutiva In caso di Ricovero o Day Hospital resi necessari da Malattia e/o Infortunio, la diaria sostitutiva di 125 (centoventicinque) per ogni giorno di ricovero o di 60 (sessanta) per ogni giorno di Day Hospital, con un massimo di cento giorni per persona e per anno assicurativo, nel caso in cui l Assicurato non usufruisca delle prestazioni previste all art. 15 lettere b), c) e h). La giornata di entrata e quella di uscita dall istituto di cura sono considerate complessivamente una sola giornata qualunque sia l ora del ricovero e della dimissione. La diaria sostitutiva in questione non è operante per la garanzia di cui al successivo punto di 43
17 4. Prestazioni sanitarie sul nascituro Qualora, durante il ricovero della madre indennizzabile ai sensi di polizza, si rendessero necessarie prestazioni sanitarie effettuate sul nascituro per sospette o manifeste Malattie o malformazioni dello stesso, le spese con i medesimi limiti di copertura pattuiti per la madre. L amniocentesi e la villocentesi devono intendersi escluse. 5. Ricovero del neonato Qualora, a seguito di parto indennizzabile ai sensi di polizza, si rendesse necessario per il neonato, nei primi due anni di vita un ricovero per Malattia anche congenita e/o Infortunio, le spese con i medesimi limiti di copertura pattuiti per la madre. ART. 16 CRITERI DI LIQUIDAZIONE La Società, nei limiti sottoindicati, provvede: a) a pagare, previa deduzione della franchigia di (millecinquecento) per ogni Ricovero, Inter vento Chirurgico o Day Hospital direttamente ai Centri Sanitari e all Equipe Medica Convenzionati l indennizzo spettante all Assicurato per le spese relative alle prestazioni ricevute o, eventualmente, l eccedenza di spesa rispetto a quanto a carico del Servizio Sanitario Nazionale; b) a rimborsare all Assicurato, previa deduzione della franchigia di (millecinquecento) per ogni Ricovero, Intervento Chirurgico o Day Hospital: le spese per le prestazioni ricevute presso un Centro Sanitario Convenzionato da parte di un Equipe Medica non convenzionata. Ogni altra spesa sostenuta direttamente dall Assicurato durante il ricovero rimarrà a carico dello stesso; le spese sostenute in proprio per le prestazioni sanitarie garantite all art. 15 lettere a) e g); le spese eccedenti sostenute in proprio dall Assicurato quando lo stesso si sia rivolto a strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto delle norme di legge e dei rego lamenti locali, o si sia avvalso dell assistenza sanitaria diretta o indiretta di mutue private; le spese sostenute dall Assicurato quando lo stesso debba ricorrere a Centri Sanitari non con venzionati con la Società per emergenza, o per particolari necessità mediante accordo preventivo con la Società. Nel caso di sinistro che interessi prestazioni previste sia al punto a) che al punto b) del presente articolo, la franchigia sarà applicata una sola volta. c) a rimborsare all Assicurato le spese dallo stesso sostenute nella misura dell 80% quando lo stesso abbia ritenuto di ricorrere, per sua scelta, all assistenza di Centri Sanitari non convenzionati con la Società. L importo minimo a carico dell Assicurato sarà pari ad un minimo di (duemilacin quecento) ed un massimo di (seimila) per sinistro. d) per quanto si riferisce all art. 15 punto 1 Accertamenti diagnostici senza ricovero: a pagare direttamente ai Centri Sanitari Convenzionati l indennizzo spettante all Assicurato per le spese relative all assistenza ricevuta; a rimborsare gli eventuali tickets previsti dalla legge quando l Assicurato sia ricorso a strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; a rimborsare le spese sostenute all estero dall Assicurato per situazioni di emergenza anche in Centri Sanitari non convenzionati con la Società. 17 di 43
18 D) FORMULA GRANDI INTERVENTI ART. 17 GARANZIE PRESTATE La Società, in caso di Ricovero per Grande Intervento Chirurgico (vedi elenco di pag. 25), reso necessario da Malattia e/o Infortunio, assicura secondo le modalità ed i limiti previsti dall art. 18 e fino alla concorrenza del massimale assicurato in polizza, nel caso che l Assicurato abbia utilizzato o meno Centri Sanitari Convenzionati, le seguenti spese riconosciute: a) per accertamenti diagnostici, compresi i relativi onorari medici, effettuati anche al di fuori dell istituto di cura, nei cento giorni precedenti al Ricovero (escluso il Day Hospital) o all intervento chirurgico senza ricovero; b) per gli onorari del chirurgo, dell aiuto chirurgo, dell assistente, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento (compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l intervento) nonché i diritti di sala operatoria; c) relative al periodo di Ricovero per l assistenza medica, infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i farmaci ed esami purché esclusivamente riferite alla causa del Ricovero ospeda liero; d) per le rette di degenza; e) per il trasporto dell Assicurato come previsto dall assicurazione Assistenza. In caso di trasporto dell Assicurato con autoambulanza o unità coronarica mobile, non gestito attraverso la garanzia Assistenza, verranno rimborsate le spese sostenute nel limite di 300 (trecento) per sinistro, limite elevabile ad (seimila) se il trasporto avviene in eliambulanza; f) per l acquisto di apparecchi protesici, fino ad un massimo di (tremila) per persona, nei 360 giorni successivi ad un sinistro verificatosi durante il periodo di validità della garanzia che abbia comportato perdite anatomiche o funzionali; g) sempreché relative alla causa che ha determinato il sinistro, per esami clinici, per acquisto di farmaci, per prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, per cure termali (escluse le spese di carattere alberghiero), sostenute nei cento giorni successivi alle dimissioni dal Ricovero (escluso il Day Hospital) o dall intervento chirurgico senza ricovero. Tale limite si intende elevato a centottanta giorni in caso di cancro, leucemia, infarto miocardico acuto, Grande Intervento Chirurgico; h) per rette di vitto e pernottamento in istituto di cura di un eventuale accompagnatore dell Assicura to; i) per prestazioni sanitarie rese necessarie nell eventualità in cui l Assicurato necessiti di trapianto di organi. Nel caso in cui il trapianto venga effettuato da donatore vivente, le spese previste dal pre sente articolo e relative all intervento di espianto sono riconosciute anche al donatore. La Società assicura inoltre: Diaria sostitutiva In caso di Ricovero o Day Hospital resi necessari da Malattia e/o Infortunio, la diaria sostitutiva di 125 (centoventicinque) per ogni giorno di ricovero o di 60 (sessanta) per ogni giorno di Day Hospital, con un massimo di cento giorni per persona e per anno assi- 18 di 43
19 curativo, nel caso in cui l Assicurato non usufruisca delle prestazioni previste all art. 17 lettere b), c) e h). La giornata di entrata e quella di uscita dall istituto di cura sono considerate complessivamente una sola giornata qualunque sia l ora del ricovero e della dimissione. ART. 18 CRITERI DI LIQUIDAZIONE La Società, nei limiti sottoindicati, provvede: a) a pagare direttamente ai Centri Sanitari e all Equipe Medica Convenzionati l indennizzo spettante all Assicurato per le spese relative alle prestazioni ricevute o, eventualmente, l eccedenza di spesa rispetto a quanto a carico del Servizio Sanitario Nazionale; b) a rimborsare all Assicurato integralmente: le spese per le prestazioni ricevute presso un Centro Sanitario Convenzionato da parte di un Equipe Medica non convenzionata. Ogni altra spesa sostenuta direttamente dall Assicurato durante il ricovero rimarrà a carico dello stesso; le spese sostenute in proprio per le prestazioni sanitarie garantite all art. 17 lettere a) e g); le spese eccedenti sostenute in proprio dall Assicurato quando lo stesso si sia rivolto a strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto delle norme di legge e dei rego lamenti locali, o si sia avvalso dell assistenza sanitaria diretta o indiretta di mutue private; le spese sostenute dall Assicurato quando lo stesso debba ricorrere a centri sanitari non conven zionati con la Società per emergenza, o per particolari necessità mediante accordo preventivo con la Società; c) a rimborsare all Assicurato le spese dallo stesso sostenute nella misura dell 80% quando lo stesso abbia ritenuto di ricorrere, per sua scelta, all assistenza di Centri Sanitari non convenzionati con la Società. L importo a carico dell Assicurato per ogni sinistro non sarà mai comunque superiore ad (seimila). CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se espressamente richiamate in polizza) A) GARANZIA PRESTATA CON MASSIMALE RIDOTTO Fermi gli eventuali sottolimiti previsti dalle condizioni di polizza e relativi alla formula scelta dal Contraente, il massimale assicurato ed indicato in polizza si intende ridotto ad (venticin quemila). B) GARANZIA PRESTATA CON MASSIMALE RADDOPPIATO Fermi gli eventuali sottolimiti previsti dalle condizioni di polizza e relativi alla formula scelta dal Con traente, il massimale assicurato ed indicato in polizza si intende raddoppiato e pari a (centomila). 19 di 43
20 NORME COMUNI ALLE ASSICURAZIONI MALATTIA ART. 19 DECORRENZA DELLA GARANZIA La garanzia decorre per: gli Infortuni dal giorno in cui ha effetto l assicurazione; le Malattie dal 30 giorno successivo a quello in cui ha effetto l assicurazione; l aborto spontaneo e terapeutico e per le malattie dipendenti dalla gravidanza e per le prestazioni sanitarie sul nascituro dal 30 giorno successivo a quello in cui ha effetto l assicurazione, purché la gravidanza abbia avuto inizio dopo questa data; il parto dal 300 giorno successivo a quello in cui ha effetto l assicurazione. Qualora il contratto sia stato emesso senza soluzione di continuità in sostituzione/rinnovo di altro contratto analogo della Società e riguardante gli stessi Assicurati, i termini di cui sopra operano soltanto in relazione alle nuove garanzie e alle maggiori somme previste nel nuovo contratto. La suddetta disposizione di cui al presente articolo vale anche nel caso di variazioni nel corso di uno stesso contratto. ART. 20 DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI L assicurazione Malattia, fermo quanto previsto dalla Formula prescelta dal Contraente, non è co munque operante per: a) gli Infortuni, le Malattie e le condizioni patologiche preesistenti, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, sottaciuti alla stipulazione del contratto con dolo o colpa grave, fermo quanto previsto dall articolo 1; b) le Malattie in atto e conosciute, anche se dichiarate, al momento della stipulazione della polizza, nonché le conseguenze di Infortuni verificatisi prima della data di stipula della polizza; c) l eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione della po lizza, intendendosi per tali un anomalia di parte anatomica obiettivamente visibile o clinicamente diagnosticata prima della stipulazione; d) gli stati patologici correlati all infezione da HIV; e) le malattie mentali, i disturbi psichici in genere, le nevrosi e le relative conseguenze; f) gli Infortuni e le Malattie derivanti o comunque connessi a delitti dolosi commessi o tentati dal l Assicurato; g) gli Infortuni e le Malattie conseguenti ad alcoolismo, all uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni; g) gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti; i) la diagnostica, la terapia e ogni prestazione inerente a sterilità, impotenza sessuale, fecondazione assistita e artificiale; j) la liposuzione e le prestazioni aventi finalità estetica (salvo gli interventi di chirurgia plastica rico struttiva resi necessari da Malattia e/o Infortunio e gli interventi di stomatologia ricostruttiva com preso l apparato dentario, quest ultimo solo se reso necessario da Infortunio documentato); k) le visite e le terapie con finalità estetica nonché le diete aventi stessa finalità, le terapie omeopa tiche e fitoterapiche, l agopuntura, la medicina non convenzionale; l) i check-up di medicina preventiva; 20 di 43
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