CONTRATTO PROVINCIALE INTEGRATIVO DI LAVORO PER LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE ARTIGIANE DEL LEGNO E ARREDAMENTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO
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1 Contratto provinciale integrativo di lavoro per lavoratori dipendenti da imprese artigiane del legno e arredamento della Provincia di Trento - 4 dicembre CONTRATTO PROVINCIALE INTEGRATIVO DI LAVORO PER LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE ARTIGIANE DEL LEGNO E ARREDAMENTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO In Trento presso la sede dell'associazione Artigiani e Piccole Imprese, il 04 dicembre 2000 tra l'associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento rappresentata dal Presidente Provinciale Tullio Uez, dal Presidente di categoria Marco Ticò e da Lorenzo Giacomoni, Matteo Girardini e Giovanni Piz, Agostini Pio, Andreis Paolo, Bettega Rocco, Cimadom Maurizio, Giacomelli Guido, Varesco Luciano e Zambanini Alessio, assistiti da Renzo Rensi e la Feneal - Uil rappresentata dal Segretario Provinciale Paolo Ferrari la Filca - Cisl rappresentata dal Segretario Provinciale Diego Faccini la Fillea - Cgil rappresentata dal Segretario Provinciale Sergio Gelmini si conviene quanto segue: RELAZIONI SINDACALI Le parti convengono sull'importanza dell'artigianato del legno nell'economia provinciale. In particolare prendono atto che il sistema di imprese del legno uniformemente distribuito sul territorio provinciale rappresenta un elemento strategico per lo sviluppo e l'occupazione nella nostra Provincia. Le parti pertanto si impegnano reciprocamente ad operare, anche con azioni disgiunte, per favorire presso il Governo Provinciale l'emanazione di provvedimenti normativi, la promozione di iniziative tese alla valorizzazione del comparto e quant'altro funzionale alla tutela e crescita dell'artigianato del legno. AMBIENTE DI LAVORO Nel prendere atto di una significativa riduzione degli infortuni nel comparto, le parti convengono tuttavia di operare al fine di incrementare la tutela della salute all'interno dell'impresa artigiana. Ribadiscono che gli artigiani e i loro collaboratori sono congiuntamente interessati all'applicazione delle norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza.
2 Le parti a tal proposito convengono di attivare modalità di informazione specifica sul tema della sicurezza, affidandone l'organizzazione e la gestione, anche tramite terzi, all Ente Bilaterale dell'artigianato Trentino. Le parti convengono sulla assoluta priorità della tutela della salute all'interno dell'impresa artigiana. Verranno pertanto fornite notizie, disaggregate per comparto, a livello provinciale, relative alle modificazioni strutturali delle aziende, alle innovazioni tecnologiche e alla presenza di eventuali sostanze nocive nelle lavorazioni. Incontri specifici si terranno in relazione alla situazione complessiva di eventuali aziende a rischio ambientale interno e/o all'impatto ambientale esterno. In relazione a quanto previsto dal D.M. 277/91 e 626/94 le aziende informeranno i lavoratori rispetto ad eventuali sostanze nocive presenti nel ciclo produttivo, alle loro caratteristiche e alle norme per la tutela della salute e della sicurezza. PROVINCIALE INTEGRATIVO Le parti promuoveranno anche in collegamento con le istituzioni provinciali un programma di informazione e formazione dei lavoratori e degli artigiani sui temi della prevenzione e della tutela della salute. L'Associazione informerà le imprese interessate al fine di favorire nei modi e tempi più opportuni l'inserimento, ove necessario, di tutte quelle innovazioni tecnologiche atte a ridurre entro limiti fisiologici l'azione nociva degli eventuali agenti patogeni. INDUMENTI DI LAVORO E STRUMENTI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE Le imprese artigiane forniranno con periodicità annuale idonei abiti da lavoro ai lavoratori subordinati non in periodo di prova. Tali abiti all'occorrenza saranno sostituiti quando usurati. In conformità alle vigenti norme legislative saranno forniti al personale subordinato adeguati mezzi di protezione individuale. FERIE Fermo restando quanto previsto dall'art parte prima - del vigente Contratto Nazionale di Lavoro, si conviene sulla seguente prassi in materia di ferie individuali e collettive: a) l'impresa comunicherà ai lavoratori, entro il 30 aprile di ogni anno, l'epoca dell'eventuale chiusura per ferie dell'azienda, tenendo conto del desiderio dei lavoratori, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive. Tale chiusura sarà, di norma, pari a due settimane individuabili nel periodo giugno -settembre; b) l'impresa concorderà, entro il 31 maggio di ogni anno, con i lavoratori la definizione dei periodi di fruizione delle residue ferie individuali, sulla base di una programmazione presentata dal lavoratore, che potrà essere modificata compatibilmente con le esigenze di lavoro, previo adeguato periodo di preavviso. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 26 - parte prima - del vigente Contratto Nazionale di Lavoro e, fermo restando quanto previsto dalla legge 8 marzo 2000 n. 53, le parti convengono che potranno essere concessi
3 permessi individuali non retribuiti in caso di documentata grave malattia di congiunti di primo grado del lavoratore. Tali permessi potranno essere concessi sino ad un massimo di due settimane all'anno, sempreché le esigenze produttive lo consentano. FORMAZIONE PROFESSIONALE Le parti convengono nel ribadire come il sistema legno-artigianato costituisca un comparto produttivo caratteristico nella Provincia di Trento e che tale comparto garantisce rilevanti risorse economiche ed occupazionali. Ribadiscono come gli interventi formativi risultino a tutt oggi inadeguati in relazione alle potenzialità nonché alle attuali esigenze del comparto. Riconfermano pertanto come prioritariamente debbano essere attivate, per il sistema legno artigianato, azioni formative funzionali alle esigenze del settore, anche tramite l ammodernamento tecnologico e il potenziamento dei C.F.P. Le parti auspicano possano nel breve periodo, essere attivate sul territorio sedi didattiche per l'addestramento e la formazione professionale al lavoro. Convengono inoltre che iniziative di formazione continua sul lavoro debbano essere attivate sia per lavoratori subordinati che autonomi mediante l'intervento di Fondi Comunitari, sia per il tramite del Servizio Addestramento e Formazione della P.A.T., sia per il tramite dell'agenzia del Lavoro. OSSERVATORIO PROVINCIALE Le parti convengono sull'istituzione di un osservatorio che possa monitorare le tendenze più significative del settore del legno e arredamento artigianato. In particolare si conviene che compiti prioritari dell'osservatorio potranno consistere in: l'acquisizione di informazioni relative a progetti specifici per il comparto legno ivi compresa la prima lavorazione; l'acquisizione di informazioni sul numero e variazioni delle imprese e dei dipendenti della filiera del legno, sull'andamento del mercato del lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato e c.f.l.; la valutazione e lo studio di progetti tesi a migliorare la qualificazione e la formazione professionale; PIL provinciale e valore aggiunto per addetto; l'osservatorio della filiera del legno sarà gestito dall'ente Bilaterale dell'artigianato ed avrà quali riferimenti privilegiati l'osservatorio dell'agenzia del Lavoro, la Commissione Provinciale per l'artigianato, l'lnps e l'lnail provinciali. L 'Attività dell'osservatorio non dovrà comportare oneri aggiuntivi per le imprese del legno. INDENNITA' INTEGRATIVA
4 In forza di quanto disposto dall'accordo Interconfederale e di quanto all'uopo previsto dal CCNL Legno ed Arredamento saranno erogati i seguenti importi a titolo di indennità integrativa Provinciale. Agli apprendisti tali importi saranno riconosciuti in misura percentuale così come stabilito dal vigente CCNL. Tale indennità verrà erogata nelle seguenti misure lorde mensili e con le decorrenze sotto riportate; CONTRATTO PROVINCIALE INTEGRATIVO CATEGORIE 01/01/ /01/2002 TOTALE A SUPER A B C D E NOTA a verbale: gli aumenti di cui sopra potranno assorbire sino a concorrenza eventuali aumenti individuali precedentemente corrisposti in aggiunta ai minimi contrattuali collettivi. CONTRATTO PROVINCIALE INTEGRATIVO ALLEGATO: QUOTA DIFFUSIONE CONTRATTO PROVINCIALE In base a quanto previsto dall'art. 8 - parte prima - del vigente CCNL Legno e Arredamento Artigianato, preso atto che si è data applicazione a quanto ivi stabilito, si conviene che le aziende effettueranno per ogni dipendente non iscritto alle Organizzazioni sindacali una ritenuta pari a Lire , da effettuarsi sulle competenze dei lavoratori del mese di marzo L impresa artigiana verserà le somme corrispettive sul seguente numero di conto corrente bancario presso la: CONTO CORRENTE CODICE ABI CODICE CAB In relazione a quanto sopra disposto le aziende allegheranno al cedolino paga del mese di febbraio 2001 l'avviso seguente: Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del CCPL Legno Artigianato, si comunica che a tutti i lavoratori, per i quali non viene effettuata la trattenuta sindacale, che non ne facciano espressa rinuncia per iscritto entro il termine di 10 giorni dalla data di ritiro della presente busta paga, verrà. effettuata una trattenuta straordinaria a titolo di quota diffusione contratto di Lire , che verrà versata sul conto corrente bancario intestato a Fondo Contrattuale Artigiani Legno.
5 Le imprese, direttamente o tramite l'associazione Artigiani, si impegnano a consegnare ai lavoratori ai quali è stata effettuata la trattenuta di cui sopra, copia del CCPL che verrà fornita, tramite l'associazione Artigiani, o direttamente dalle Organizzazioni Sindacali. L Associazione Artigiani comunicherà all'uopo il numero di lavoratori per i quali è stata effettuata la trattenuta. Firmato: Uez, Ticò, Ferrari, Gelmini, Faccini
tra e, in ordine alfabetico
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