Scritto da Cotrina Madaghiele Venerdì 29 Aprile :00 - Ultimo aggiornamento Venerdì 29 Aprile :24
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- Margherita Turco
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1 Raccolta dei principali provvedimenti normativi, di regolamentazione e di programmazione a carattere nazionale inerenti la materia delle pari opportunità e la violenza di genere. 1 / 9
2 Circolare INPS n. 65 del Art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015: congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (GU Serie Generale n.302 del Suppl. Ordinario n. 70). La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto il Codice Rosa: percorso di protezione delle vittime. È stato previsto nelle ASL e negli ospedali un percorso di protezione delle vittime di violenza, già presente in alcuni ospedali italiani da qualche anno ma ora esteso all intero territorio nazionale. Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (GU Serie Generale n.162 del ) Comma 16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori. Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n (GU Serie Generale n.144 del Suppl. Ordinario n. 34) Introdotto un congedo retribuito di tre mesi per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vittime di violenza di genere. Il periodo sarà coperto da contribuzione figurativa e servirà per l inserimento in percorsi di protezione relativi alla violenza subita. Una maggiore flessibilità interessa il congedo obbligatorio di maternità, al fine di favorire il rapporto madre-figlio senza rinunciare alle tutele della salute della madre. Basta anche con le lettere di dimissioni firmate dal lavoratore "in bianco". Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata, INTESA 27 novembre 2014 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le 2 / 9
3 regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio (Rep. Atti n. 146/CU). (GU n.40 del ). Decreto Ministeriale 15 luglio Piano triennale delle azioni positive per il triennio Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Con Decreto Ministeriale del 15 luglio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 9 settembre 2014, è stato approvato il Piano Triennale che rappresenta un documento programmatico finalizzato all'adozione di azioni positive all'interno del contesto organizzativo e di lavoro e all'armonizzazione delle attività per il perseguimento e l'applicazione dei principi di pari opportunità tra uomini e donne. Legge 15 ottobre 2013, n. 119 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00163) (GU Serie Generale n.242 del ). Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.191 del 16 agosto Convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre Legge 27 giugno 2013, n. 77 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio (13G00122) (GU Serie Generale n.152 del ). Note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/2013. Protocollo d'intesa tra Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità e IAP del 31 gennaio 2013 Le parti intendono attuare forme di collaborazione affinché gli operatori di pubblicità ed i loro utenti adottino modelli di comunicazione commerciale che tutelino la dignità della donna e non contengano immagini che incitino ad atti di violenza contro le donne. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n, 251 "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n (13G00022) (GU Serie Generale n.23 del ). Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/2013. Legge 23 novembre 2012, n. 215 "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella 3 / 9
4 composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni. Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale ( ) Norme su violenza, volgarità, indecenza e convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona (art. 9 e 10). Legge 12 luglio 2011, n. 120 Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Legge 23 aprile 2009, n. 38 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge , n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. (GU n. 95 del ). Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009 n. 8 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica , n. 115, concernente il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna. Legge 9 gennaio 2006, n. 7 Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile. Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n Decreto Legislativo n aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna". Vi sono riportate le disposizioni generali per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna nell'ambito dei rapporti etico-sociali, dei rapporti economici e di quelli civili e politici. Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.145 Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro. 4 / 9
5 Decreto del Ministro delle Pari Opportunità Riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità. Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215 Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 Modifica dell art.51 della Costituzione. L art. 51 della Costituzione («Tutti i cittadini dell uno o dell altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge») viene modificato, con l aggiunta: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». Decreto Legislativo 23 aprile 2003, n. 115 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53". Il decreto legislativo modifica il Testo Unico sui congedi parentali. Decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 2002, n. 115 Assegnazione gratuita di un avvocato. Patrocinio a spese dello stato per le cause civili. L'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo nei giudizi civili quando lo stato di indigenza dell'interessata/o non consenta di far fronte alle spese legali di un eventuale giudizio. Legge 4 aprile 2001, n. 154 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari. Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150). Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 Decreto legislativo del 23 maggio 2000, n. 196 Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47, della legge 17 maggio 1999, n. 144 Legge 10 marzo 2000, n. 62 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione. 5 / 9
6 Legge 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città. Decreto Legislativo del 25 febbraio 2000, n. 61 Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall UNICE, dal CEEP e dal CES. Il decreto legislativo prevede il lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e di tipo verticale ; prevede inoltre il principio di non discriminazione. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1997, n. 405 Regolamento recante istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Legge del 28 agosto 1997, n. 285 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. Legge 15 febbraio 1996, n. 66 Norme contro la violenza sessuale. Lo stupro viene riconosciuto come reato contro la persona e non contro la morale come accadeva prima. Legge del 25 giugno 1993, n. 205 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Decreto Legislativo 26 aprile 1993, n. 122 Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Legge 25 marzo 1993, n. 81 Per la prima volta vengono introdotte le quote rosa in merito alle elezioni dei rappresentanti degli enti locali. Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 Istituisce norme sulla parità e pari opportunità sia per l'accesso al lavoro che per il trattamento economico e riserva una presenza femminile di un terzo nelle commissioni di concorso pubblico. Legge 25 febbraio 1992, n. 215 Azioni positive per l imprenditorialità femminile. La legge è diretta a favorire la creazione e lo sviluppo dell imprenditoria femminile. 6 / 9
7 Legge 10 aprile 1991, n. 125 Azioni positive per favorire l'occupazione delle donne e realizzare l'uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro. La legge è detta anche delle pari opportunità. Legge 22 maggio 1978, n. 194 Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. Legge 9 dicembre 1977, n. 903 Parità fra uomini e donne in materia di lavoro. Solo adesso è riconosciuta la parità di trattamento tra uomini e donne nel campo lavorativo, parità intesa, come divieto di ingiustificata ed arbitraria discriminazione sulla base del sesso e come imposizione di un trattamento uniforme. Legge 13 ottobre 1975, n. 654 Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo Legge 19 maggio 1975, n. 151 Riforma del diritto di famiglia. Col nuovo diritto di famiglia, la legge riconosce parità giuridica tra i coniugi che hanno uguali diritti e responsabilità e attribuisce ad entrambi la patria potestà. Legge 30 dicembre 1971, n Tutela delle lavoratrici madri. Legge 6 dicembre 1971, n Piano quinquennale per l istituzione di asili- nido comunali con il concorso dello Stato. Sentenza del 19 dicembre 1968 della Corte Costituzionale L adulterio femminile non è più considerato reato. Fino ad allora la moglie adultera e il correo erano puniti con la reclusione fino ad un anno, mentre non era prevista nessuna pena per il marito adultero. Legge 20 febbraio 1958, n. 75 Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge Merlin). Cost Costituzione della Repubblica Italiana Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 7 / 9
8 Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. Art Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. Art La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario dagli obblighi internazionali. ART. 612 bis CODICE PENALE Atti persecutori. Stalking. Il reato previsto dall art. 612 bis del codice penale viene punito a querela della persona offesa, con termine per la proposizione della querela di 6 mesi. Può, tuttavia, procedersi d ufficio, quando il fatto viene commesso nei confronti di un minore di età oppure di una persona con disabilità (L. n. 104/1992) nonché quando il fatto viene connesso con altro delitto per cui debba procedersi d ufficio. ART. 570 CODICE PENALE Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Questa norma punisce "chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge". ART. 572 CODICE PENALE 8 / 9
9 Norma contro il maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli. Questa norma punisce "chiunque maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte". Il reato si configura quando vi sia una continuità di condotte (in un lungo periodo molteplici atti di vessazione, umiliazione, aggressione fisica ecc..) che causano sofferenze fisiche e morali ad uno o più componenti della famiglia. ART. 609 CODICE PENALE Definisce la "violenza sessuale" e punisce "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali", o "chi induce taluno (a fare ciò) o abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona". ART. 583 BIS DEL CODICE PENALE Riguardo alle disposizioni penali, la legge introduce riguardante le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. ART. 583 TER DEL CODICE PENALE Prevede per il personale medico che esegue una mutilazione genitale la pena accessoria dell interdizione dalla professione da tre a dieci anni. 9 / 9
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