Legge n. 251 del 10 maggio 1982: Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
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1 INAIL - Circolare n. 49 del 2 ottobre 2012 Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Documento: Circolare n. 49 del 2 ottobre 2012 Oggetto: Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura e per infortuni in ambito domestico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1 gennaio Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1 luglio Quadro Normativo D.P.R. n del 30 giugno 1965: Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche e integrazioni. Artt D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968: Aum ento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, recante i criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura. Legge n. 780 del 27 dicembre 1975: Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale. Legge n. 251 del 10 maggio 1982: Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Circolare Inail n. 24 del 12 maggio 1982 : Legge 26 febbraio 1982 n 54. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale. Circolare Inail n. 41 dell 11 luglio 1985: Speciale assegno continuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248 modificata con legge 10 maggio 1982, n Nuove norme procedurali. Modifica dei moduli 67bis - Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale assegno continuativo mensile. Circolare Inail n. 56 del 6 novembre 1991: Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1 luglio Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall azione dei raggi X e da sostanze radioattive con decorrenza 1 luglio Legge n. 243 del 19 luglio 1993: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica. Legge n. 81 dell 11 marzo 2006: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell agricoltura, dell agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d impresa. Legge n. 296 del 27 dicembre 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 778. Determina del Commissario straordinario n. 127 del 18 aprile 2012: Riliquidazione dal 1 gennaio 2012 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori Industria, Agricoltura, Marittimi e degli infortuni in ambito domestico. Riliquidazione dal 1 luglio 2012 delle prestazioni economiche per i Medici esposti a raggi X ed a radiazioni ionizzanti e Tecnici Sanitari di Radiologia autonomi. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 maggio 2012: Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1 gennaio 2012 nel settore industria 1. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 maggio 2012: Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1 gennaio 2012 nel settore agricoltura 2. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 maggio 2012: Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2012 in favore dei medici radiologi 3. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 maggio 2012: Determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, decorrenza 1 luglio PREMESSA Sulla base dei decreti ministeriali citati nel quadro normativo, è stata approvata la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, agricolo e per gli infortuni in ambito domestico adecorrere dal 1 gennaio 2012 e per i medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1 luglio Di conseguenza, con la presente circolare, vengono distintamente illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima 09:48:12]
2 INAIL - Circolare n. 49 del 2 ottobre 2012 liquidazione delleprestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI Rendite per inabilità permanente In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente, operano le misure retributive di seguito indicate. Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in Euro 73,88 5. Retribuzione annua minima euro ,80 Retribuzione annua massima euro ,20 Nel settore agricolo, la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in Euro ,89 6. In particolare: Lavoratori subordinati a tempo determinato Lavoratori subordinati a tempo indeterminato Su retribuzione annua convenzionale euro ,89 Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo massimo euro ,80 euro ,20 Lavoratori autonomi Su retribuzione annua convenzionale euro ,80 7 Per gli infortuni in ambito domestico opera la seguente retribuzione annua, a decorrere dal 1 gennaio 2012: Retribuzione convenzionale euro ,80 Per i medici radiologi colpiti dall azione dei raggi X e dellesostanze radioattive, opera la seguente misura retributiva annua a decorrere dal 1 luglio 2012: Retribuzione convenzionale euro ,00 Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomioperano la seguenti misure retributive annue a decorrere dal 1 luglio 2012: Eventi anni 2005 e precedenti ,52 x 1,0270 = ,11 Eventi anno ,27 x 1,0270 = ,94 Eventi anno ,87 x 1,0270 = ,97 Eventi anno ,10 x 1,0270 = ,43 Eventi anni 2009,2010,2011, ,71 x 1,0270 = ,87 Assegno una tantum in caso di morte Nei settori industriale e agricolo l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 2.046,81. Per i medici radiologi colpiti dall azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro ,00 secondo le seguenti percentuali: un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti; un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti; un sesto negli altri casi. INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati: Lavoratori subordinati a tempo determinato 8 Lavoratori subordinati a tempo indeterminato Lavoratori autonomi Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di euro 40,65 9 Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale: euro 45, :48:12]
3 INAIL - Circolare n. 49 del 2 ottobre 2012 RILIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CORSO Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso, di seguito indicate, ha provveduto direttamente la Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni 11, secondo i seguenti criteri: Rendite per inabilità permanente Settore industriale I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono 12 : Per l'anno 2010 e precedenti euro 1,0568 Per l anno 2011 euro 1,0000 Settore agricolo La riliquidazione delle prestazioni per il settore agricolo avviene come di seguito indicato: Lavoratori subordinati a tempo Su retribuzione annua convenzionale determinato euro ,89 13 Lavoratori subordinati a tempo Su retribuzione effettiva compresa entro indeterminato: rendite con i limiti previsti per il settore industriale: decorrenza dal 1 gennaio 1982 minimo euro ,80 massimo euro ,20 Lavoratori subordinati a tempo Su retribuzione annua convenzionale euro ,89 indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1982 Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1 giugno 1993 Su retribuzione annua convenzionale euro ,89 Lavoratori autonomi: rendite Su retribuzione minimale del settore con decorrenza dal 1 industriale euro ,80 14 giugno 1993 INTEGRAZIONE RENDITA Per i casi di integrazione rendita relativi all anno 2012 e non definiti entro la data in cui si è proceduto ad effettuare la rivalutazione ( 14 settembre 2012), il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato. ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale ed agricolo e ammonta a Euro 483, ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI Gli importi degli assegni continuativi 16 vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato: inabilità (%) Settore industriale Settore agricolo Da 50 a 59 Euro 286,66 euro 359,05 Da 60 a 79 Euro 402,17 euro 501,02 Da 80 a 89 Euro 746,69 euro 860,15 Da 90 a 100 Euro 1.150,36 euro 1.219, a.p.c. Euro 1.661,89 euro 1.730,09 INDIRIZZI OPERATIVI ALLE UNITA' TERRITORIALI AI FINI DELLA RILIQUIDAZIONE Le Unità territoriali dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni: a) le rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata 17 ; b) gli speciali "assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio e alla malattia professionale" 18, che al 1 gennaio 2012, dovranno essere adeguati 19 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi 20 ; 09:48:12]
4 INAIL - Circolare n. 49 del 2 ottobre 2012 c) le prestazioni segnalate con gli appositi tabulati inviati annualmente dalla Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni: 1. liquidazioni particolari (cod. 2-3) 2. rendite cessate successivamente al 1 gennaio 2012 per i settori industria ed agricoltura e medici radiologi 3. rendite unificate. Relativamente al punto 3), per tutte le rendite unificate di competenza fino all'anno 2011, va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole 21. In occasione della rivalutazione decorrente dal 1 gennaio 2012 per i settori industria, agricoltura e infortuni in ambito domestico e dal 1 luglio 2012 per i medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, la Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni ha provveduto alla riliquidazione della rendite sulla base della retribuzioni già acquisite. RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI PARTICOLARI A SEGUITO DI RETTIFICA PER ERRORE Con effetto dall'anno , è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari 23 (cod ), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore 24. Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di novembre 2012, sempre che siano state effettuate le verifiche reddituali, altrimenti si azzerano. INOLTRO DEI TABULATI CON I DATI DELLA RIVALUTAZIONE La Direzione centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni ha inviato un apposito tabulato con i dati a suo tempo contenuti nei moduli 150/I mecc. e 151/I mecc. alle Direzioni Regionali, per la distribuzione alle dipendenti Unità operative, nonché alle Direzioni provinciali di Trento e di Bolzano ed alla Sede regionale di Aosta. COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE E INDAGINE ANAGRAFICA La Direzione Centrale per i servizi informativi e telecomunicazioni ha inviato agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc.. Tali moduli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi magnetici. In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i propri dati anagrafici aggiornati, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei moduli sopra citati, compilando la dichiarazione stampata sul retro. Le Sedi, al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, provvederanno alla scansione e all aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso. AZIONE DI SURROGA E REGRESSO - AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DELLE RENDITE Per consentire, con la massima sollecitudine, la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi, per i settori industria, agricoltura e infortunio in ambito domestico, vanno riferiti al 1 gennaio 2012, mentre per i medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi vanno riferiti al 1 luglio Le Unità operative procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 31 dicembre 2011 e fino al 30 giugno Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, dovranno chiedere il rinvio delle cause, tanto in primo grado quanto in sede di appello. Allegati: 1, 2, 3, 4, 5 1. Allegato Allegato Allegato Allegato D.M. del 22 maggio D.M. del 22 maggio Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria. 8. Dl 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni in Legge n. 81 dell' 11 marzo Legge 54/1982 e Circolare Inail 24/ Legge 243/1993, art. 14, lettera d). 11. Allegato 4. IL DIRETTORE GENERALE 09:48:12]
5 INAIL - Circolare n. 49 del 2 ottobre Testo Unico, art. 116 e Decreto ministeriale del 15 ottobre D.P.R. n. 448 del 27 aprile Legge 243/1993, art. 14, lettera d). 15. Testo Unico, artt. 76 e 218 e Legge 251/ Testo Unico, artt. 124 e 235 e Legge 780/ Allegato 4: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso. 18. Legge 248/ Legge 251/1982, art Circolare Inail 41/ Testo Unico, art Legge n.296 del 27 dicembre 2006, art.1, comma Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art Decreto legge n.115 del 30 giugno 2005, art.14, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 17 agosto :48:12]
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21 ALLEGATO 5 ALLA CIRC. 49/2012 RENDITE PER INABILITA' PERMANENTE IN CORSO DI GODIMENTO ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 2012 CRITERI DI RILIQUIDAZIONE 1. GESTIONE INDUSTRIALE 1.1 RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI EFFETTIVE Le rendite per infortuni e per malattie professionali manifestatesi dal 1 aprile 1937 al 31 dicembre calcolate su retribuzioni annue effettive eventualmente già rivalutate 1 - sono riliquidate, a decorrere dal 1 gennaio 2012, sulle retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti stabiliti 2, entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro ,80 ed euro ,20. Artigiani Le retribuzioni assunte a base per la liquidazione delle rendite degli artigiani, scelte tra le classi retributive superiori al minimo, sono da considerare "convenzionate" o "convenute" e quindi da assimilare alle effettive. Tali retribuzioni sono state quindi rivalutate secondo il corrispondente coefficiente ai fini della riliquidazione delle rendite. Si ricorda, inoltre, che per tutti gli eventi occorsi ad artigiani a partire dal 1 gennaio 1996, le relative retribuzioni vanno sempre contraddistinte con il codice "E" ("effettiva") RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI CONVENZIONALI Le rendite per infortuni e malattie professionali manifestatesi dal 1 aprile 1937 al 31 dicembre 2011, liquidate su retribuzioni annue convenzionali, devono essere ricalcolate sulla retribuzione minima di euro ,80 qualora il salario convenzionale in essere al 31 dicembre 2011 risulti inferiore a tale minimo o, se superiore, sullo stesso salario convenzionale entro il massimale di euro ,20. Studenti e alunni In conseguenza della variazione della retribuzione minima e massima stabilite per l'industria, le rendite relative ad alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali devono essere liquidate dal 1 gennaio conformemente al a quanto disposto 4 - sulle seguenti retribuzioni convenzionali che sostituiscono quelle di cui alla Circolare Inail 53/2011: 1 Art. 116 del Testo Unico e successive modifiche 2 D.M. 22 maggio Circolare Inail 70/ D.M. 12 dicembre 1968, art. 2.
22 2 a) per gli alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado e, comunque, fino ai 15 anni compiuti: euro ,97; b) per gli alunni e studenti di scuole secondarie di secondo grado e, comunque, dal 16 anno di età fino ai 21 anni compiuti: euro ,36; c) per gli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore, e, comunque, dal 22 anno di età in poi: euro ,37. Lavoratori portuali Per le rendite dei lavoratori portuali va operata la seguente distinzione: a) rendite per eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995, costituite sulla base di retribuzioni convenzionali distinte per lavoratori delle ex "Compagnie portuali" e per lavoratori degli ex "gruppi portuali" per le quali è prevista la rivalutazione automatica 5. Tali rendite vengono riliquidate dal 1 gennaio 2012, applicando il coefficiente di rivalutazione alle retribuzioni in essere al 31 dicembre 2011; quindi, rispettivamente per le due categorie, sul massimale di euro ,20 (euro ,90 x 1,0568) e sulla retribuzione di euro ,80 (euro ,10 x 1,0568). b) Rendite per eventi verificatisi dal 1 gennaio 1996, costituite sulla base di una retribuzione convenzionale unica: vengono riliquidate sul massimale di euro ,20 6. c) Rendite relative a: - lavoratori portuali del ramo industriale - carenanti ed ormeggiatori del Porto di Genova - lavoratori del Porto di Genova confluiti nella Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie vengono riliquidate sul massimale di euro ,20. Allievi di corsi aziendali Le rendite relative ad allievi di corsi anche aziendali di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, sono riliquidate sul minimale di euro ,80 7. Lavorazioni meccanico-agricole Le rendite relative agli addetti a lavorazioni meccanico-agricole tutelate 8 riliquidate sul minimale di euro ,80. sono D.M vedi Circolare Inail 52/1988 cfr. lettera del ai Dirigenti delle Unità periferiche con oggetto "Aggiornamento circolari n. 27/1996 e n. 70/1996" D.M. 26 ottobre 1970 Titolo I del Testo Unico
23 3 Lavori domestici e familiari Le rendite relative agli addetti ai lavori domestici e familiari sono riliquidate sul minimale di euro ,80, essendo le relative retribuzioni convenzionali, moltiplicate per 300, inferiori - per la quasi totalità - alla misura anzidetta. Qualora le Unità operative evidenzino casi per i quali sono state denunciate classi retributive superiori al citato limite, dovranno procedere alle necessarie variazioni. Familiari partecipanti all'impresa familiare Le rendite relative ai familiari partecipanti all'impresa familiare 9, per le quali è prevista la rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale, sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione (1,0155) alla retribuzione convenzionale giornaliera di euro 49,15 in essere al 1 luglio 2011, ovvero, se più favorevole, sul minimale di euro ,10. Lavoratori italiani in Paesi non convenzionati Le rendite erogate ai lavoratori italiani che prestano la propria attività lavorativa in paesi esteri non convenzionati sono liquidate su specifiche retribuzioni convenzionali previste per i singoli settori produttivi e vanno riliquidate sulle retribuzioni convenzionali 10, ovviamente entro il massimale e il minimale di legge dell'industria. Lavori occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi Le rendite relative ai lavoratori che svolgono attività occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi sono riliquidate sul minimale di euro , GESTIONE AGRICOLA Tutte le rendite in corso di godimento per il settore agricolo sono riliquidate secondo i criteri indicati, per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricolo, alla pagina 3 della presente circolare. Le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti nel settore agricolo nei paesi non convenzionati sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua di euro , GESTIONE PER CONTO DELLO STATO I criteri di riliquidazione innanzi descritti sono applicati 11 alle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti delle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo 12, nonché ai detenuti 9 Circolari Inail 42/1989 e 24/ Circolare Inail 14/ Art. 190 del Testo Unico 12 Art. 127 del Testo Unico
24 4 addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato e a cittadini italiani in forza di legge. In particolare si precisa che: 1) le rendite a cittadini italiani costituite a seguito di eventi lesivi verificatisi in territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica Federale di Germania 13 sono riliquidate sul minimale di euro ,80; 2) le rendite a infortunati addetti alla bonifica dei campi minati sono riliquidate sulla base delle retribuzioni effettive con i coefficienti indicati nella presente circolare, entro i nuovi limiti minimo e massimo e il loro importo è raddoppiato 14 ; 3) le rendite agli studenti di scuole o istituti di istruzione statale 15 sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali precedentemente indicate; 4) le rendite ai detenuti, internati per misure di sicurezza e ai minori sottoposti a misure rieducative, occupati in lavori condotti direttamente dallo Stato 16 sono riliquidate sulla retribuzione effettiva, fermi restando i limiti del minimale (euro ,80) e del massimale (euro ,20) rivalutati; le rendite ai detenuti occupati nelle colonie penali agricole infortunatisi prima dell'entrata in vigore della sottocitata convenzione 16 sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua fissata per i lavoratori agricoli (euro ,89); 5) le rendite ai cittadini italiani infortunatisi nel periodo 1 maggio dicembre 1954, nei territori ex italiani ceduti alla ex Jugoslavia in forza del trattato di pace, nonché le rendite relative ad infortuni occorsi a cittadini italiani nella zona "B" del Territorio libero di Trieste anteriormente al 5 ottobre 1956, sono riliquidate sul minimale di euro ,80; per i casi nei quali siano state, a suo tempo, accertate retribuzioni effettive, la riliquidazione è effettuata su tali retribuzioni, rivalutate in base ai coefficienti, entro i nuovi limiti minimo e massimo; 6) le rendite a persone colpite dalla catastrofe del Vajont 17 sono riliquidate come segue: per coloro la cui retribuzione - ai fini della liquidazione della rendita - è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su tale retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti, entro i limiti minimo e massimo; per coloro la cui retribuzione non è stata determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni 18, secondo i seguenti criteri: 13 Art. 10, Legge 251/ Dlgs Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 e successive modifiche 15 D.M. 12 dicembre Convenzione stipulata il 1 giugno 1979 con il Ministero di Grazia e Giustizia vedi Circ. Inail 10/ Legge 31 maggio 1964, n. 357, art D.M. 5 febbraio 1966
25 5 a) per i lavoratori autonomi e i prestatori d'opera a terzi, dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro ,80; b) per gli esercenti libere professioni e i lavoratori autonomi e subordinati, dediti ad attività non soggette all'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, sul minimale di euro ,80 o sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro ,20; c) per le casalinghe e per coloro che abitualmente non svolgevano attività lavorativa a fine di guadagno, nonché per i minori di anni 15, sul minimale di euro ,80; 7) le rendite attribuite: - ai cittadini colpiti dai terremoti in Sicilia dell ottobre-novembre 1967 e del gennaio ; - ai cittadini colpiti dalle calamità naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre del ; - ai cittadini colpiti da calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre ; - ai cittadini colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo 22 ; - ai cittadini colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 della Sicilia e della Calabria 23 ; sono riliquidate come segue: - per le persone la cui retribuzione, ai fini delle liquidazione delle rendite, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su quest'ultima retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo; - per i lavoratori agricoli, autonomi o dipendenti, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro ,89; - per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni, secondo i seguenti criteri: a) per gli esercenti libere professioni e per i lavoratori autonomi e subordinati dediti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro ,80, ovvero sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro ,20; 19 Dl 27 febbraio 1968, n. 79 convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n Legge 12 febbraio 1969, n Legge 12 dicembre 1970, n Legge 26 maggio 1971, n Legge 23 marzo 1973, n. 36
26 6 b) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa non viventi nell'ambiente economico agricolo, sul minimale di euro ,80; c) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa viventi nell'ambiente economico agricolo, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro ,89. 8) le rendite a favore dei cittadini colpiti dal terremoto del Friuli Venezia Giulia del maggio sono riliquidate sul nuovo minimale di euro ,80 25 ; 9) le rendite a favore dei cittadini colpiti dal terremoto in Basilicata e Campania del novembre sono riliquidate sul nuovo minimale di euro ,80; 10) le rendite a favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme 27 sono riliquidate sul nuovo minimale di euro ,80; 11) le rendite a favore dei cittadini dei comuni della Valtellina, della della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto sono riliquidate sul nuovo minimale di euro ,80; 12) le rendite costituite in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre sono riliquidate sul nuovo minimale di euro ,80; 13) le rendite a favore del personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, già liquidate sulla retribuzione effettiva 30 sono riliquidate in base ai previsti coefficienti di variazione, entro i limiti di legge; 14) le rendite a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia o in Romania e dei loro familiari 31 sono riliquidate sul minimale di euro ,80 o sulla retribuzione di euro ,89 prevista per il settore agricolo, a seconda che l'evento lesivo sia tutelabile a norma del Titolo I o del Titolo II del Testo Unico. Per le persone - ivi compresi i marittimi - già titolari di rendita a carico dell'ente assicuratore libico o rumeno, sono confermati i criteri di cui alla Circolari Inail 113/1970 e 1/1975. Pertanto, ove l'importo delle rendite già liquidate dall'ente assicuratore libico o rumeno risulti inferiore a quello che sarebbe spettato se le rendite fossero 24 Legge 29 maggio 1976, n. 336 e Legge 30 ottobre 1976, n Art. 39, Legge n. 336/76 26 Legge 22 dicembre 1980, n Legge 21 novembre 1985, n Legge 19 novembre 1987, n Legge 21 gennaio 1995, n Circolare Inail 42/ Legge 19 ottobre 1970, n D. M. 6 novembre 1973
27 7 state liquidate in base al nuovo minimale dell'industria o alla retribuzione convenzionale di euro ,89 per il settore agricolo, le medesime rendite devono essere integrate dalle Unità operative, che provvedono al relativo pagamento fino alla misura corrispondente ai richiamati limiti retributivi; 15) le rendite liquidate ai lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi nelle miniere di carbone del Belgio 32 sono soggette all operatività dell'art. 116 del Testo Unico, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per cui la relativa riliquidazione è effettuata sulla base del nuovo massimale di euro ,20. La riliquidazione deve essere operata dalle competenti Unità operative per: le rendite per le quali, al 1 gennaio 2012, era in corso di pagamento la sola differenza fra la misura già percepita 32 e quella erogata dal Fonds des maladies professionnelles di Bruxelles; le rendite unificate 33 attualmente segnalate come "prestazioni particolari" 34. Le stesse Unità operative devono ovviamente riliquidare, a partire dal 1 gennaio 2012, le rendite inferiori alla prestazione belga, ai fini del pagamento della eventuale differenza in aumento. 32 Legge 27 luglio 1962, n Art. 80 del Testo Unico 34 Lettere alle Direzioni regionali del 23/7/1998 e 1/12/1998
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