AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. appartenente al Gruppo Assicurativo AXA MPS ed al Gruppo AXA. AXA MPS Protezione Infortuni Business

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1 AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. appartenente al Gruppo Assicurativo AXA MPS ed al Gruppo AXA FASCICOLO INFORMATIVO Modello AMAD0090/01 Ed.05/2011 Contratto di assicurazione Infortuni e Assistenza. Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota informativa (comprensiva di Glossario) e Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Aldo Fabrizi, Roma - Italia - Tel.: Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it - Capitale Sociale i.v. Codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: Partita IVA: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Numero di iscrizione della Compagnia nell albo delle Imprese Isvap: La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024.

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3 Nota Informativa Contratto di assicurazione Infortuni e Assistenza Modello AMAD0090/02 Ed.05/2011 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall Isvap, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell Isvap. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Scheda di Polizza. A) Informazioni sull impresa di assicurazione 1. Informazioni generali a) La denominazione sociale della Società è AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. in breve AXA MPS Danni. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo AXA. b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Aldo Fabrizi, Roma - Italia c) Recapito telefonico: ; numero verde ; sito internet: info@axa-mpsdanni.it d) AXA MPS Danni è stata autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Società iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese, tenuto dall Isvap, al nr Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Dati riferiti al 31 dicembre 2010 (in milioni di Euro) Patrimonio netto Capitale Sociale i.v. Riserve patrimoniali Indice di solvibilità* 54,50 25,00 18,00 178% * Rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B) Informazioni sul contratto Il contratto è stato stipulato con la formula del tacito rinnovo. Avvertenza: Il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno in mancanza di disdetta da comunicarsi per iscritto ad AXA MPS Danni almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta, le garanzie assicurative cesseranno inderogabilmente alle ore 24 del giorno di scadenza successivo alla data della disdetta (art. 15 Effetto,decorrenza,scadenza e proroga delle garanzie assicurative delle Condizioni di Assicurazione). 3. Garanzie assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Garanzie Offerte Garanzia Capitale Assicurato A. Morte Indicato nella scheda di polizza B. Invalidità permanente Indicato nella scheda di polizza C. Inabilità Temporanea Indicato nella scheda di polizza D. Rimborso Spese di Cura Indicato nella scheda di polizza E. Rimborso spese per oneri e servizi Fino ad 5.000,00 Assistenza Prestazioni indicate nell art. 10 delle Condizioni di Assicurazione Le garanzie assicurative di cui alla tabella sopra riportata sono regolamentate dall art. 1 Oggetto dell assicurazione e art. 10 Prestazioni di assistenza delle Condizioni di Assicurazione. Limitazioni/Franchigie/Scoperti Avvertenza: ai sensi dei predetti articoli le garanzie sono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati nella seguente tabella. Garanzia Limite di indennizzo Franchigia Scoperto Morte (art. 1 lettera A). Capitale assicurato indicato in scheda di polizza. Invalidità Permanente (art. 1 Capitale assicurato indicato in 5% ==== lettera B). Inabilità Temporanea (art. 1 lettera C). Rimborso spese di cura (art. 1 lettera D). Rimborso spese per oneri e servizi (art. 1 lettera F). scheda di polizza. Capitale assicurato indicato in scheda di polizza. Capitale assicurato indicato in scheda di polizza. Entro il limite di 5.000,00 per sinistro 10% con un minimo di 50,00 Spese per il trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato in Italia a seguito di infortunio o malattia improvvisa con aereo Entro il limite di ,00 per sinistro. Pagina 1 di 5

4 sanitario (art. 10 punto 3). Spese per il rientro dell assicurato convalescente (art. 10 punto 4). Spese per il trasferimento/rimpatrio sanitario con aereo sanitario (art. 10 punto 8). Riconoscimento della salma (art. 10 punto 11). Rimpatrio salma (art. 10 punto 12). Rientro anticipato (art. 10 punto 13). Viaggio del collega (art. 10 punto 15). Rientro dell assicurato convalescente (art. 10 punto 16). Interprete a disposizione,prestazione valida all estero. (art. 10 punto 17). Accessi di personale sanitario (art. 10 punto 21). Invio collaboratrice domestica (art. 10 punto 25). Invio baby sitter (art. 10 punto 26). Invio dog sitter (art. 10 punto 27). Entro il limite complessivo di 2.500,00 per sinistro e per periodo di assicurazione. Entro il limite di ,00 per sinistro. Il costo del biglietto entro il limite di 800,00 previo invio, da parte del familiare, di idonea documentazione probante la necessità del riconoscimento. La prestazione opera per viaggi con una percorrenza di almeno 400 Km. Entro il limite di 8.000,00 per assicurato. Nel caso di più assicurati coinvolti entro il limite di ,00 per sinistro. Biglietto di viaggio di sola andata (ferroviario o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il limite di 800,00 per sinistro. Biglietto di viaggio di sola andata (ferroviario o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il limite di 500,00 per sinistro. Entro il limite complessivo di 2.500,00 per sinistro e per periodo di assicurazione. La prestazione non è fornita qualora l Assicurato abbia già richiesto il Trasferimento/Rimpatrio sanitario. Spese per l interprete per un massimo di 4 ore lavorative per sinistro. Qualora non sia possibile organizzare l invio dell interprete, a seguito di presentazione dei relativi giustificativi di spesa,verranno rimborsati i costi sostenuti entro il limite di 500,00 per sinistro e per periodo di assicurazione. Con un max. di 3 accessi per ricovero. Entro il limite di 30,00 per giorno, fino ad un max. di 5 giorni consecutivi per sinistro. Costo della prestazione per un max. di 3 giorni per sinistro e 4 ore per giorno. Qualora tale prestazione non sia possibile,verrà rimborsato, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il limite di 200,00 per sinistro. Entro il limite di 100,00 per sinistro. Qualora tale prestazione non sia Pagina 2 di 5

5 Disbrigo delle quotidianità (art. 10 punto 29). possibile,verrà rimborsato, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il limite di 150,00 per sinistro. il costo del personale incaricato entro il limite di 150,00 per sinistro. Esempio sull applicazione dello scoperto nella garanzia Rimborso Spese di cura. Importo Spese % di scoperto Importo di Scoperto Indennizzo 300, ,00 (10% di 300,00) 250,00 l importo dello scoperto è inferiore al minimo di 50, , ,00 (10% di 1.000,00) 900,00 [ 1.000,00 100,00 (10% di 1.000,00)] Esempio sull applicazione della Franchigia nella garanzia Invalidità Permanente. Capitale Assicurato Grado di Invalidità Permanente Indennizzo Invalidità Franchigia accertato Permanente ,00 3% 5% Non indennizzabile ,00 7% 5% 2% del capitale assicurato (7% - 5%) pari ad 5.000,00. Esempio sull applicazione del limite di indennizzo sulle spese per il rientro dell assicurato convalescente. Importo spese Limite indennizzo Indennizzo 2.000, , , , , ,00 Esclusioni Avvertenza: Agli artt. 2, 11 Delimitazioni ed esclusioni delle Condizioni di Assicurazione sono elencate le tipologie di danni o di infortuni che possono determinare il mancato pagamento dell indennizzo. Avvertenza: Non è presente il limite massimo di età assicurabile. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenza: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Tale principio è espresso dall art. 13 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio delle Condizioni di Assicurazione, per il quale eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ed in taluni casi la risoluzione del contratto. Avvertenza: ai sensi dell art. 14 Persone non assicurabili, non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale o disturbi psichici in genere, alcolismo o tossicodipendenze. L assicurazione, relativamente alla persona affetta, cessa dal momento in cui si è manifestata una delle predette alterazioni patologiche, senza che in contrario possa essere opposto l eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso vengono restituiti al Contraente. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione ad AXA MPS Danni delle variazioni delle mansioni professionali dichiarate. Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate senza che l'assicurato ne abbia dato comunicazione ad AXA MPS Danni, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività l'indennizzo è corrisposto: - integralmente, se la diversa attività non aggrava il rischio; - nella misura ridotta se la diversa attività aggrava il rischio (art. 17 delle Condizioni di Assicurazione). 6. Premi Periodicità. Il premio viene pagato ad ogni scadenza annuale. Mezzi di pagamento. Addebito in conto corrente. Frazionamento. E previsto il frazionamento mensile (interessi di frazionamento 5%) e semestrale (interessi di frazionamento 3%) se il premio su base annua è uguale o maggiore ad 240, Rivalse Avvertenza: Ai sensi dell art. 9 Rinuncia alla rivalsa delle Condizioni di Assicurazione, qualora l'infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, AXA MPS Danni rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa previsto dall'art C.C. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il capitale assicurato ed il premio non sono soggetti ad adeguamento. 9. Diritto di recesso Non previsto. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art del C.C., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Pagina 3 di 5

6 11. Legge applicabile al contratto Ai contratti sarà applicata la Legge italiana. 12. Regime fiscale Premio fiscalmente detraibile in ragione della normativa tributaria applicabile al contribuente. C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza. Ai sensi degli artt. 4, 12 - Denuncia del sinistro delle Condizioni di Assicurazione si applica quanto segue: momento di insorgenza del sinistro. L insorgenza del sinistro è il momento in cui si determina l evento previsto dalle coperture assicurative; modalità e termini per la denuncia del sinistro. Per la Sezione I - Infortuni, la denuncia deve essere presentata, per iscritto, entro 3 giorni dal ricovero o dal momento dell infortunio o dal momento in cui il Contraente o l Assicurato ne abbiano avuto la possibilità. La stessa deve contenere: l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata dal certificato medico. Ai sensi dell art. 1 lettera C - Inabilità temporanea, l'assicurato deve inviare certificato originale del Pronto Soccorso che ha effettuato la prestazione contenente la diagnosi. L'Assicurato o i suoi familiari devono presentare idonea documentazione ed, in caso di ricovero, copia della cartella clinica e consentire la visita dei medici di AXA MPS Danni e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato stesso. Per la Sezione II - Assistenza, la richiesta delle Prestazioni deve essere presentata alla Centrale Operativa al numero verde (per chiamate dall Italia) oppure al n. a pagamento (per le chiamate dall estero). spese per l accertamento del danno. Non sono previste spese salvo quelle necessarie per la produzione ed invio della documentazione attestante il diritto all indennizzo nonché quelle previste dall art. 8 - Arbitrato (vedi punto 15 della presente nota). Avvertenza. La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da AXA MPS Assicurazioni Danni affidata alla Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Via Bernardino Alimena, 111, Roma. - Tel. Numero Verde (per chiamate dall Italia) Tel (per chiamate dall estero) - Fax , attraverso la Centrale Operativa. 14. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad AXA MPS Danni - Servizio Clienti - Via Aldo Fabrizi n Roma (Italia) Fax reclami.danni@axa-mps.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: Isvap Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all Isvap o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 15. Arbitrato Ai sensi dell art. 8 - Arbitrato delle Condizioni di Assicurazione, le divergenze sul grado di Invalidità Permanente, sul grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché le divergenze sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Avvertenza. È possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità giudiziaria. Nota. Ai sensi dell art.37 punto 2 del Reg.35/2010 Isvap in tema di aggiornamento e/o modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo si rinvia al sito per la consultazione degli aggiornamenti del fascicolo informativo non derivante da innovazioni normative. AXA MPS Danni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. L Amministatore Delegato (Frédéric de Courtois) Data ultimo aggiornamento del presente documento 31/05/2011 AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede e Direzione Generale: via Aldo Fabrizi, Roma - Italia - Tel.: Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it - Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: Partita IVA: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese Isvap al nr La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024. Pagina 4 di 5

7 GLOSSARIO Accessi: le visite programmate di personale sanitario specializzato (medico, paramedico infermiere, fisioterapista ecc.) al domicilio di un paziente, nell ambito di programmi di Assistenza Domiciliare Integrata o di Ospedalizzazione a Domicilio. Apparecchio Terapeutico: dispositivo utilizzato nel trattamento di contenzione articolare o distrettuale, o per osteosintesi, reso necessario da lesioni traumatiche conseguenti ad infortunio. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assistenza: l aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.. AXA MPS Danni: AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. Beneficiario: persona fisica o persona giuridica, che può coincidere o no con l Assicurato stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l evento Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione a favore degli assicurati. Centrale Operativa: l organizzazione di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., Via Bernardino Alimena, ROMA costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico. Day Hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza. Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia. Franchigia: la percentuale di Invalidità Permanente, il numero di giorni di ricovero o gessatura per i quali non viene erogata alcuna indennità. Frattura: soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da infortunio. S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l'osso. Gessatura: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare o schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica. I metodi di contenzione Ilizarov e F.E.A. (Fissatore Esterno Assiale) sono considerati gessatura. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Infortunio Professionale: quello verificatosi durante lo svolgimento delle occupazioni professionali principali ed accessorie dichiarate. Infortunio Extraprofessionale: quello verificatosi durante lo svolgimento di ogni attività di natura non professionale. Invalidità Permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità dell Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo. Inabilità Temporanea: temporanea incapacità ad attendere alle occupazioni professionali svolte. Istituto di Cura: ospedale o clinica dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all'erogazione di assistenza ospedaliera. Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio: Malattia Improvvisa: la malattia di acuta insorgenza di cui l Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all Assicurato. Malattia Preesistente: la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione. Paese di Origine: ai termini della presente Polizza si intende l Italia; il Paese dove è emessa la polizza. Polizza: l insieme dei documenti che provano e costituiscono il Contratto di Assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente ad AXA MPS Danni. Residenza: il luogo, nel paese di origine, dove l Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico. Ricovero/Degenza: la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l erogazione dell assistenza ospedaliera, che contempli almeno un pernottamento, ovvero la permanenza diurna in Day Hospital. Scoperto: percentuale del danno, liquidabile a termini di polizza, che per ogni sinistro rimane, sempre e comunque, a carico dell Assicurato. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l assicurazione. Capitale Assicurato: l importo massimo che AXA MPS Danni indennizza in caso di sinistro ed è riportato nella Scheda di Polizza. Telemedicina: la trasmissione in tempo reale di informazioni e dati di carattere scientifico/medico tra il paziente e gli operatori sanitari, attraverso sistemi di comunicazione di tipo telematico/informatico. Telemonitoraggio: l'uso di audio, video ed altre tecnologie di telecomunicazioni e di elaborazione elettronica dell'informazione per monitorare a distanza lo stato di un paziente. Viaggio: Il viaggio al di fuori del Paese di origine, per una durata massima di 90 (novanta) giorni consecutivi di permanenza così come risulta dal relativo biglietto di viaggio o dai documenti di soggiorno e locazione. Videocomunicazione: Il contatto audio e video tra due soggetti attraverso strumentazione tecnica di supporto. Data ultimo aggiornamento del presente documento 31/05/2011 AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede e Direzione Generale: via Aldo Fabrizi, Roma - Italia - Tel.: Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it - Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: Partita IVA: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese Isvap al nr La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024. Pagina 5 di 5

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9 Condizioni di Assicurazione Modello AMAD0090/03 Ed.05/2011 Sezione I Infortuni Art.1 Oggetto dell assicurazione AXA MPS Danni, a fronte del pagamento del premio convenuto, si obbliga, durante il periodo di efficacia della garanzia, nei limiti, alle condizioni e con le modalità di seguito descritte, ad indennizzare gli infortuni che l Assicurato subisca: - nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate e nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale (Formula Professionale ed Extraprofessionale); - nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate (Formula Professionale). Le garanzie operano secondo la formula scelta dall Assicurato e risultante nella Scheda di Polizza Mod. AMAD0090/04. L'indennizzo verrà corrisposto solo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti all'infortunio stesso, in caso di: A Morte AXA MPS Danni corrisponde in caso di morte la somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali tra loro. Morte presunta: qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuta la Morte, AXA MPS Danni liquiderà la somma assicurata per il caso di Morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta, a termini degli artt. 60 e 62 C.C. Resta comunque inteso che, ove risulti che l Assicurato sia vivo, AXA MPS Danni ha il diritto alla restituzione della somma pagata; solo a restituzione avvenuta l Assicurato potrà esercitare i propri diritti per l Invalidità Permanente eventualmente subita. B Invalidità Permanente AXA MPS Danni corrisponde in caso di Invalidità Permanente un indennizzo determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri stabiliti dalla "Tabella delle menomazioni" allegata al Decreto Ministeriale 12 Luglio 2000 (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale). Se l'infortunio ha come conseguenza un Invalidità Permanente, non determinabile sulla base dei valori previsti dal suddetto decreto, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: - nel caso di minorazioni, che non comportino la perdita di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate nella tabella di cui sopra, AXA MPS Danni procederà a calcolare il grado di Invalidità Permanente in proporzione alla funzionalità perduta con il limite delle percentuali riportate in tabella; - nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, AXA MPS Danni procederà alla valutazione attraverso somma matematica delle percentuali di invalidità fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; - nel caso in cui l'invalidità Permanente non sia determinabile sulla base dei valori indicati nella tabella di cui sopra e ai criteri sopra riportati, il grado di Invalidità Permanente viene determinato attraverso i valori e i criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori stabiliti dal Decreto Ministeriale 12 Luglio 2000 (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale), pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Resta inoltre inteso che non si darà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% della Invalidità Permanente totale; qualora risultasse superiore al 5% l'indennizzo verrà corrisposto soltanto per la parte eccedente. C Inabilità Temporanea AXA MPS Danni, qualora sulla Scheda di Polizza risulti indicata la relativa somma assicurata, si obbliga a corrispondere, in caso di Inabilità Temporanea, l indennizzo giornaliero assicurato secondo i termini di seguito indicati (Tabella Indennizzi Inabilità Temporanea): TABELLA INDENNIZZI INABILITA TEMPORANEA DESCRIZIONE N. GIORNI FRATTURE: 1 Arti superiori Pagina 1 di 20 A Scapola: Multipla esposta o chiusa 40 Scomposta esposta o chiusa 30 Senza spostamento 20 B - Clavicola Multipla esposta o chiusa 40 Scomposta esposta o chiusa 30 Non consolidata 60 Con atto operatorio 60

10 C Braccio, Avambraccio Multipla, esposta o chiusa trattata con intervento di osteosintesi metallica 100 Multipla esposta o chiusa 50 Scomposta esposta o chiusa 60 Senza spostamento 20 D - Gomito: Senza spostamento 20 Scomposta o asportazione del capitello 50 E Polso Scomposta esposta o chiusa 40 Senza spostamento 20 F Mano (ossa della mano escluso lo scafoide): Multipla esposta 50 Multipla chiusa 40 Scomposta esposta o chiusa 30 Senza spostamento 20 G - Scafoide 40 2 Arti inferiori A Femore e articolazione dell anca Multipla esposta trattata con intervento di osteosintesi metallica 200 Multipla esposta 150 Multipla chiusa trattata con l intervento di osteosintesi metallica 150 Multipla chiusa 100 Scomposta esposta o chiusa 80 Senza spostamento 40 Parziale 20 B Bacino esclusa Anca Scomposta esposta o chiusa 40 Senza spostamento 20 Multipla 60 C Rotula Multipla esposta o chiusa 80 Scomposta esposta o chiusa 40 Senza spostamento 20 D Gamba e caviglia Tibia o tibia e fibula Multipla esposta trattata con intervento di osteosintesi metallica 165 Multipla esposta 120 Multipla chiusa trattata con intervento di osteosintesi metallica 165 Multipla chiusa 120 Scomposta esposta 100 Scomposta chiusa 80 Senza spostamento 30 Fibula escluso malleolo peronale 15 Malleolo peronale Scomposta esposta 80 Scomposta chiusa 60 Senza spostamento 30 E Piede Ossa del piede escluso calcagno Multipla esposta 60 Multipla chiusa 40 Pagina 2 di 20

11 Scomposta esposta 40 Scomposta chiusa 30 Senza spostamento 20 Calcagno Multipla esposta 80 Multipla chiusa 60 Scomposta esposta 100 Scomposta chiusa 80 Senza spostamento 25 3 Cranio, faccia, colonna vertebrale, torace A Cranio Con coma della durata di più di 48 ore 80 Senza coma o con passeggera perdita di coscienza 40 B Faccia Scomposta esposta o chiusa 30 Senza spostamento 15 C Mascella inferiore Multipla esposta o chiusa 60 Scomposta esposta o chiusa 40 Senza spostamento 30 D Colonna vertebrale Vertebra ad eccezione dei processi traversi o spinosi Con paraplegia o tetraplegia 260 Scomposta senza paraplegia o tetraplegia 60 Senza spostamento 30 Processi traversi o spinosi, coccige Scomposta o senza spostamento 30 E Torace Sfondamento con eventuale pneumotorace 50 Frattura multipla con spostamento senza sfondamento 30 Sterno o una costola con spostamento e consolidamento 20 Sterno o una costola con spostamento senza consolidamento 60 Sterno o una o più costole senza spostamento 20 LUSSAZIONI Colonna vertebrale con paraplegia o tetraplegia 260 Colonna vertebrale senza paraplegia o tetraplegia 80 Anca 40 Spalla, clavicola, gomito, dita, rotula, alluce 20 Seria distorsione del ginocchio che richiede intervento chirurgico 60 Distorsione immobilizzata con ginocchiera gessata 20 Distorsione di spalla con immobilizzazione gessata 20 Distorsione di caviglia con immobilizzazione gessata 20 USTIONI Di terzo grado delle mani almeno il 50% della superficie di una mano 125 Di terzo grado del viso almeno il 50% della superficie 150 Di terzo grado della parte rimanente del corpo almeno il 16% della superficie 125 Di terzo grado della parte rimanente del corpo Inferiore al 16% ma superiore al 4% della superficie 80 Di secondo grado almeno il 9% della superficie del corpo 40 VARIE A Lesioni che richiedono Intervento chirurgico al torace o addome 40 Sistemazione di grosso vaso sanguineo o di un nervo 40 Pagina 3 di 20

12 Sistemazione di una completa sezione di uno o più tendini 40 B interventi chirurgici per Lesioni Muscolari 15 Ernia della parete addominale 20 C lesioni che non richiedono gli interventi di cui sopra Lesioni che portino ad un ricovero ospedaliero o comportino una diagnosi iniziale di pronto soccorso o di prima medicazione, solo eseguiti in struttura pubblica, superiore a 7 giorni 5 Qualora l'infortunio abbia comportato lesioni di diverso tipo, da cui sia derivata Inabilità Temporanea, AXA MPS Danni si obbliga a corrispondere il solo indennizzo predeterminato per l inabilità di più lunga durata, quantificato in analogia ai criteri esposti nella tabella che precede. L'indennità per Inabilità Temporanea verrà liquidata previa presentazione del certificato di Pronto Soccorso o di prima medicazione eseguiti solo in struttura pubblica da cui risulti la diagnosi iniziale. Qualora l'infortunio abbia determinato più di una delle inabilità temporanee previste, AXA MPS Danni garantirà la sola indennità corrispondente all'inabilità che comporta il diritto all'indennizzo più elevato. D Rimborso Spese di cura In caso di infortunio indennizzabile per le garanzie di cui alle lettere A, B, C, AXA MPS Danni rimborsa, fino alla concorrenza del massimale annuo indicato nella Scheda di Polizza per la garanzia Rimborso spese di cura, le spese di carattere sanitario direttamente conseguenti sostenute: a. durante il ricovero in istituto di cura pubblico o privato (rette degenza, onorari medici, chirurgo, aiuto chirurgo, anestesista, materiale di intervento, diritti di sala operatoria, medicinali); b. per intervento chirurgico anche ambulatoriale; c. per visite mediche specialistiche e acquisto di medicinali; d. per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, artroscopia diagnostica ed operativa; e. per analisi ed accertamenti diagnostici strumentali specialistici quali, ad esempio: 1. TAC (tomografia assiale computerizzata) - ecografia - doppler - holter - scintigrafia - risonanza magnetica nucleare; 2. diagnostici di laboratorio, per esami clinici, immunologici, microscopici; 3. diagnostici radiologici - radioscopie - radiografie - stratigrafie - angiografie; f. per terapie fisiche anche specialistiche quali ad esempio: laserterapia, chiroterapia, chinesiterapia, trazioni vertebrali, ultrasuoni, marconiterapia, massoterapia; g. per interventi di chirurgia plastica ricostruttiva volti ad eliminare danni estetici conseguenti all'infortunio denunciato. La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% e con un minimo di 50,00 a carico dell'assicurato per ogni sinistro, intendendosi per tale l'intero ciclo di cura relativo allo stesso infortunio. Il rimborso viene effettuato da AXA MPS Danni a guarigione clinica ultimata su presentazione, in originale, dei documenti giustificativi (notule del medico, ricevute del farmacista, conti dell'ospedale o clinica ecc.). Qualora l'assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, AXA MPS Danni effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente garanzia dietro presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio valutario della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'assicurato, ricavato dalle quotazioni ufficiali della Banca d Italia. E Estensioni di garanzia L'assicurazione comprende: - l'asfissia causata da fuga di gas o vapore; - le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze (compresi l'avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive); - l'annegamento, l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole e di calore e le altre influenze termiche ed atmosferiche; - le alterazione patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali; - le lesioni da sforzo e le ernie addominali traumatiche, esclusi qualsiasi altro tipo di ernia; - gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; - gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; - gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva; - gli infortuni subiti in qualità di passeggero su mezzi di locomozione aerea (esclusi quelli indicati nell art. 2 lettera a.), durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti; - gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di sport. F - Rimborso spese per oneri e servizi AXA MPS a seguito di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui alle lettere A e B, liquida, entro il massimo di 5.000,00 per sinistro, le spese sostenute per: - trasporto casa/lavoro e viceversa dell assicurato e/o canone di locazione apparecchiature di videoconferenza per consentire all Assicurato, nel periodo di convalescenza, la partecipazione a Consigli di Amministrazione, Collegi Sindacali, Assemblee di Soci, riunioni straordinarie, meeting, e qualsiasi altra attività nella quale è necessaria, in virtù della carica ricoperta, la presenza dell Assicurato; - incarichi a Società specializzate nella ricerca e selezione di personale qualificato per ricercare sul mercato, qualora si rendesse necessaria una risorsa da assumere in sostituzione, anche temporanea, dell Assicurato; - penale dovuta all'annullamento del viaggio e/o del soggiorno dell Assicurato, strettamente connesso alla carica ricoperta, addebitata in caso di annullamento causato da uno dei rischi indicati alle lettere A, B del presente articolo, purché imprevedibili al momento della prenotazione; - abbattimento delle barriere architettoniche; - il ripristino di ambienti di lavoro, eventualmente danneggiati in occasione del sinistro indennizzabile a termini di polizza, o il Pagina 4 di 20

13 riacquisto di sistemi ed attrezzature rimaste danneggiate nel sinistro stesso, previsti dalla normativa inerente la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. La garanzia non sarà operante qualora il sinistro sia stato determinato, in tutto o in parte, dalla violazione di dette norme. Art.2 Delimitazioni ed esclusioni L assicurazione non comprende gli infortuni occorsi prima della stipula della polizza e/o loro conseguenze o derivanti da: a. uso di mezzi di locomozione aerea effettuati con: - aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri; - aeromobili eserciti da aero-club; - apparecchi per il volo da diporto o sportivo, compresi deltaplani ed ultraleggeri; b. guida di mezzi di locomozione aerea (compresi deltaplani e ultraleggeri); c. guida ed uso non autorizzati secondo le disposizioni di legge in vigore di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione; d. guida ed uso di mezzi subacquei; e. esercizio o pratica delle seguenti attività sportive: - alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai, pugilato, lotta nelle varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, sport aerei in genere, paracadutismo; - sport estremi : a titolo esplicativo e non esaustivo quali arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snowrafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitta e similari; - partecipazioni a competizioni (e relative prove ed allenamenti) di baseball, calcio praticato con qualsiasi numero di giocatori, calcetto, pallavolo, beach-volley, pallacanestro, sci e snow-board non estremi, ciclismo, sport equestri e hockey (nelle sue varie forme), pattinaggio, se organizzate da Federazioni Sportive o Enti Sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.); f. sono esclusi in ogni caso gli sport praticati a livello professionistico e semi professionistico; g. partecipazione a competizioni ed allenamenti comportanti l uso di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione a motore, salvo si tratti di gare di regolarità pura; h. abuso di alcolici e psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; i. azioni delittuose dell Assicurato o suicidio; j. movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche; k. guerra o insurrezione, atti di terrorismo ed attentati; l. trasmutazione del nucleo dell atomo e radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; m. le conseguenze dell infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o le infezioni da HIV; n. le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; o. infarti miocardici. Art.3 Capitali assicurati Il capitale assicurato per ogni persona corrisponde a quello riportato nella Scheda di Polizza e scelto tra uno dei tre profili indicati nella tabella che segue: Base Avanzato Totale MORTE , , ,00 INVALIDITA PERMANENTE > 5% , , ,00 RIMBORSO SPESE DI CURA 1.000, , ,00 GARANZIE RIMBORSO SPESE PER ONERI E 5.000, , ,00 SERVIZI ASSISTENZA COMPRESA COMPRESA COMPRESA GARANZIA FACOLTATIVA INABILITA TEMPORANEA 30,00 60,00 120,00 Art.4 Denuncia del sinistro La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata dal certificato medico, deve essere presentata per iscritto ad AXA MPS Danni entro 3 giorni dal ricovero o dal momento dell'infortunio o dal momento in cui il Contraente o l'assicurato ne abbiano avuto la possibilità. Ai fini della garanzia di cui all art. 1 lettera C - Inabilità Temporanea, l'assicurato deve inviare certificato originale del Pronto Soccorso o di prima medicazione che ha effettuato la prestazione contenente la diagnosi. L'Assicurato o i suoi familiari devono presentare idonea documentazione ed, in caso di ricovero, copia della cartella clinica e consentire la visita dei medici incaricati da AXA MPS Danni e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato stesso. Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi di cui sopra, l'assicurato e i suoi beneficiari perdono il diritto all'indennizzo. Art.5 Criteri di indennizzabilità L'assicurazione è efficace purché la Morte o l'invalidità Permanente si siano verificate entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, anche se successivamente alla scadenza del contratto. AXA MPS Danni corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, avvenuto durante il periodo di efficacia della garanzia, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio sono, pertanto, conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Pagina 5 di 20

14 Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per l'invalidità Permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. A guarigione avvenuta, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, AXA MPS Danni liquiderà gli indennizzi che risultino dovuti, fornendone comunicazione agli interessati; il pagamento dell indennizzo avverrà entro 30 giorni dalla ricezione dell accettazione espressa dall assicurato o dai beneficiari. Art.6 Cumulo di indennizzi L'indennizzo per Inabilità Temporanea è cumulabile con quello per Morte o per Invalidità Permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, AXA MPS Danni corrisponderà ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma che risulta assicurata per il caso Morte, ove questa sia superiore; non chiederà il rimborso nel caso contrario. Il diritto all'indennizzo per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente all'infortunio dopo che l'ammontare dell'indennizzo sia stato determinato fra le parti, AXA MPS Danni paga l'importo liquidato od offerto in base ai criteri previsti all art. 1 lettera A - Morte. Parimenti, in caso di decesso dell'assicurato prima che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, nessun indennizzo è dovuto. Art.7 Anticipi indennizzi L'Assicurato ha diritto di chiedere e di ottenere, il pagamento di un acconto pari al 50% del presumibile ammontare dell'indennizzo per Invalidità Permanente da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro, a condizione che: - non esistano dubbi sull'indennizzabilità dell'infortunio; - sia prevedibile un grado di invalidità permanente superiore al 25%. Quanto sopra senza che l'acconto costituisca impegno definitivo di AXA MPS Danni sul grado percentuale di Invalidità Permanente da liquidarsi. L'obbligo di AXA MPS Danni sorgerà comunque non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di accadimento dell'infortunio. Art.8 Arbitrato Le divergenze sul grado di Invalidità Permanente, sul grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché le divergenze sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 5, possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio (Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino all'assicurato). E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisionale sull'indennizzo. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà. Art.9 Rinuncia all azione di rivalsa Qualora l'infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, AXA MPS Danni rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa previsto dall'art C.C. Sezione II - Assistenza PREMESSA La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da AXA MPS Danni affidata alla Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Via Bernardino Alimena, ROMA - Tel. Numero Verde (per chiamate dall Italia) Tel (per chiamate dall estero) - Fax , di seguito denominata AXA Assistance. Pertanto le prestazioni di Assistenza garantite da AXA MPS Assicurazioni Danni saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance. Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso. Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme di Carattere Generale. OPERATIVITA DELLA POLIZZA Salvo quanto diversamente specificato all interno delle singole prestazioni, la garanzia opera: - mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l anno; - con costi a carico di AXA MPS Danni entro il limite di 3 (tre) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura; - a seguito di infortunio e a seguito di malattia improvvisa; - senza limite di numero di prestazioni nell ambito del medesimo sinistro; - entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza. Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 (otto) ore lavorative. Pagina 6 di 20

15 Art.10 Prestazioni di assistenza A- Assistenza medica d urgenza in Italia Le seguenti prestazioni sono fornite a seguito di infortunio o malattia improvvisa occorsi all Assicurato in Italia Consulto medico telefonico La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell anno, è a disposizione dell Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire: - consigli medici di carattere generale; - informazioni riguardanti: reperimento dei mezzi di soccorso; reperimento di medici generici e specialisti; localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati; modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private; esistenza e reperibilità di farmaci. La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario. In deroga a quanto previsto, la prestazione può essere richiesta dall Assicurato senza limitazioni di volte Invio di un medico o di un ambulanza in caso di urgenza Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto. La prestazione viene fornita con costi a carico di AXA MPS Danni nei seguenti orari: nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 08:00; nei giorni di sabato e prefestivi dalle ore 14:00 alle ore 08:00; nei giorni festivi 24 ore su 24. Qualora non sia immediatamente disponibile l invio del medico, AXA MPS Danni organizzerà senza costi a carico dell Assicurato il suo trasferimento in ambulanza presso il centro di primo soccorso più vicino al luogo del sinistro. Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato in Italia Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, sia affetto da una patologia non trattabile presso una struttura ospedaliera della regione in cui è domiciliato, a causa della limitata qualificazione e disponibilità di risorse della strutture ospedaliere regionali, a insindacabile giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, la stessa è a sua disposizione per organizzarne il trasferimento in un Istituto di Cura, in Italia, ritenuto attrezzato per la patologia dell Assicurato. Qualora l Istituto di Cura individuato sia privato la Centrale Operativa potrà verificarne la capacità ricettiva e, in caso positivo, organizzare il relativo trasferimento. Qualora l Istituto di Cura individuato sia pubblico, la Centrale operativa non potrà farsi carico della disponibilità del ricovero ma organizzerà il trasferimento dell Assicurato qualora lo stesso abbia già provveduto a verificare la disponibilità della capacità ricettiva dell Istituto di Cura. La Centrale Operativa, previa analisi del quadro clinico da parte del proprio Servizio Medico e d intesa con il medico curante dell Assicurato, provvederà: - ad individuare l istituto di cura più adeguato; - a verificare la capacità ricettiva dell istituto di cura (se privato) individuato e, sulla base delle disponibilità esistenti, a prenotare per conto dell Assicurato; - ad organizzare il trasporto sanitario dell Assicurato, con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: aereo sanitario (entro il limite di ,00 per sinistro); aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; autoambulanza, senza limiti di chilometraggio; altro mezzo di trasporto; - ad assistere l Assicurato durante il trasporto sanitario con il personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Centrale Operativa. La prestazione è fornita con costi a carico di AXA MPS Danni, inclusa l assistenza medica durante il viaggio, qualora l Assicurato non sia in grado di spostarsi autonomamente. Sono escluse dalla prestazione: - tutte le spese di degenza in strutture private; - le infermità o lesioni che a giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa possono essere curate sul posto; - tutti i casi in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali; - le infermità o lesioni che non sono trattabili nella regione di residenza dell Assicurato causa temporanee inefficienze organizzative della struttura ospedaliera in cui si trova l Assicurato al momento del sinistro; - cure ed interventi di carattere estetico (salvo se conseguente ad interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da intervento chirurgico demolitivo o da infortunio comprovato da referto di pronto soccorso); - tutti i casi in cui l Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale è ricoverato; - tutte le spese sostenute per malattie preesistenti la stipula della polizza; - tutte le spese diverse da quelle indicate Rientro dell Assicurato convalescente Qualora l Assicurato, convalescente a seguito di dimissioni disposte dall istituto di cura in cui sia stato ricoverato in conseguenza della prestazione di cui al punto che precede, non sia in grado di rientrare autonomamente al proprio domicilio, come da comprovata certificazione medica, la Centrale Operativa provvederà: - ad organizzare il rientro dell Assicurato con i mezzi più idonei alle sue condizioni: Pagina 7 di 20

16 aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; treno prima classe e, ove necessario, vagone letto; autoambulanza, senza limiti di chilometraggio; altro mezzo di trasporto; - ad assistere l Assicurato durante il trasporto sanitario con il personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Centrale Operativa. Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese di AXA MPS Danni, entro il limite complessivo di euro 2.500,00 per sinistro e periodo di assicurazione. Sono escluse dalla prestazione: - le infermità o lesioni che non precludano all Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno; - le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; - tutte le spese diverse da quelle indicate; - tutte le spese sostenute per malattie preesistenti. AXA MPS Danni avrà la facoltà di richiedere l eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell Assicurato Informazioni medico-sanitarie (Prestazione operante da lunedì al venerdì dalle ore alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali). Qualora l Assicurato, in seguito alla prescrizione da parte del medico curante di un ricovero in una Struttura sanitaria, necessiti di ricevere indicazioni riguardanti le prassi amministrative di accesso al Sistema Sanitario Nazionale, con particolare riguardo a: - accesso alle pratiche di rimborso indiretto da parte del S.S.N. (patologie ed interventi interessati, documentazione richiesta, uffici di riferimento...), con particolare riguardo ai ricoveri avvenuti in strutture sanitarie all estero; - strutture sanitarie pubbliche che svolgono attività libero-professionale intra-moenia; potrà mettersi in contatto con la Centrale Operativa che fornirà le informazioni richieste Network convenzionato in Italia (Prestazione operante da lunedì al venerdì dalle ore alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali). Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di una prestazione medica specialistica, di un esame diagnostico, di laboratorio o di un ricovero, potrà usufruire della rete sanitaria convenzionata della Centrale Operativa e avere informazioni di carattere medico/sanitario riguardo a: - singole strutture convenzionate (con indicazione della loro ubicazione); - prestazioni specialistiche; - nominativo degli specialisti accreditati e loro reperibilità; - esami diagnostici; - ricoveri presso centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati. Dopo aver selezionato il centro convenzionato e lo specialista in base alle specifiche esigenze sanitarie e alla disponibilità dell Assicurato, la Centrale Operativa, su richiesta dell Assicurato, provvederà alla prenotazione della prestazione sanitaria richiesta a nome dello stesso a tariffe convenzionate. In questo caso i medici della Centrale Operativa potranno richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per poter fornire una consulenza immediata sulla struttura sanitaria più idonea. La Centrale Operativa gestirà i dati personali dell Assicurato, necessari per effettuare la prenotazione, nel rispetto della normativa sulla privacy. B - Assistenza medica all Estero: Le seguenti prestazioni sono fornite a seguito di infortunio o malattia improvvisa occorsi all Assicurato in viaggio all estero Consulto medico telefonico La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell anno, è a disposizione dell Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire: - consigli medici di carattere generale; - informazioni riguardanti: reperimento dei mezzi di soccorso; reperimento di medici generici e specialisti; localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati; modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private; esistenza e reperibilità di farmaci. La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario. Gli operatori della Centrale Operativa sono a disposizione dell Assicurato per fornire supporto in lingua italiana, inglese e francese. In deroga a quanto previsto, la prestazione può essere richiesta dall Assicurato senza limitazioni di volte Trasferimento/Rimpatrio sanitario Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli il trasporto sanitario dell Assicurato, previa analisi del quadro clinico e d intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà: - il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina; - il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono; - la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico. Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa: - aereo sanitario (entro il limite di ,00 per sinistro); - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; - treno prima classe e, ove necessario, vagone letto; - autoambulanza, senza limiti di chilometraggio; - altro mezzo di trasporto. Pagina 8 di 20

17 Sono escluse dalla prestazione: - le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto; - le infermità o lesioni che non precludano all Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno; - le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; - tutti i casi in cui l Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato; - tutte le spese diverse da quelle indicate; - tutte le spese sostenute per malattie preesistenti. AXA MPS Danni avrà la facoltà di richiedere l eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell Assicurato Trasferimento/Rimpatrio sanitario con accompagnatore al seguito Qualora un compagno di viaggio richieda di poter accompagnare l Assicurato, a seguito del Trasferimento/Rimpatrio sanitario, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il suo viaggio, ove possibile, con lo stesso mezzo utilizzato per l Assicurato: - con costi a carico di AXA MPS Danni, qualora i medici della Centrale Operativa non abbiano attivato l assistenza in viaggio di personale medico o paramendico; - con costi a carico del compagno di viaggio, in tutti gli altri casi. AXA MPS Danni avrà la facoltà di richiedere l eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del compagno di viaggio. Sono in ogni caso escluse le spese di soggiorno del compagno di viaggio Invio medicinali urgenti Qualora l Assicurato necessiti di medicinali regolarmente registrati in Italia, ma non reperibili sul luogo né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico della Centrale Operativa, la stessa provvederà al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali. Tale prestazione è assoggettata alle vigenti norme italiane e del paese in cui si trova l Assicurato. La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro dei medicinali da inviare, provvedendo poi alla spedizione nel minor tempo possibile. La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni. AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'assicurato Riconoscimento della salma Qualora si renda necessario il riconoscimento della salma dell Assicurato, la Centrale Operativa fornirà ad un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) dal paese di origine al luogo ove è la salma. AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo del biglietto entro il limite di 800,00 per sinistro previo invio, da parte del familiare, di idonea documentazione probante la necessità del riconoscimento. Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare. La prestazione opera esclusivamente per viaggi con una percorrenza di almeno 400 (quattrocento) km Rimpatrio salma In caso di decesso dell Assicurato all estero, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine. Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. AXA MPS Danni terrà a proprio carico i costi entro il limite di 8.000,00 per Assicurato. Nel massimale sopra indicato sono comprese le spese per l acquisto della bara. Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l Assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, AXA MPS Danni metterà a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie. Sono escluse dalla prestazione le spese relative a: - la cerimonia funebre e l inumazione; - l eventuale recupero della salma; - il soggiorno del familiare. Nel caso di più Assicurati coinvolti nel sinistro, il massimale è aumentato ad ,00 per sinistro Rientro anticipato Qualora l Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare al proprio domicilio in Italia prima della data programmata, a causa di ricovero superiore a 48 (quarantotto) ore o decesso di un familiare (coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora), la Centrale Operativa fornirà un biglietto di viaggio di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il limite di 800,00 per sinistro. L Assicurato dovrà fornire entro 15 (quindici) giorni dal sinistro il certificato attestante l infortunio, la malattia improvvisa o il decesso del familiare così come il biglietto di viaggio non utilizzato Viaggio di un familiare in caso di ricovero Qualora l Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l Assicurato ricoverato. Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare Viaggio del collega Qualora l Assicurato in trasferta/viaggio di lavoro non sia, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, in grado di svolgere regolarmente le sue mansioni lavorative, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, potrà chiedere alla Centrale Operativa di organizzare il viaggio di un suo collega per raggiungerlo e sostituirlo. AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo di un biglietto di viaggio di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il limite di 500,00. Resta inteso che il nominativo del sostituto dovrà essere fornito alla Centrale Operativa dal Contraente. Pagina 9 di 20

18 16 - Rientro dell Assicurato convalescente Qualora l Assicurato, convalescente a seguito di dimissioni disposte dall istituto di cura in cui sia stato ricoverato per oltre 7 (sette) giorni a seguito di infortunio o malattia improvvisa, non sia in grado di rientrare autonomamente al proprio paese di origine, come da comprovata certificazione medica, la Centrale Operativa provvederà: - ad organizzare il rientro dell Assicurato con i mezzi più idonei alle sue condizioni: aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; treno prima classe e, ove necessario, vagone letto; autoambulanza, senza limiti di chilometraggio; altro mezzo di trasporto; - ad assistere l Assicurato durante il trasporto sanitario con il personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Centrale Operativa. Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese di AXA MPS Danni, entro il limite complessivo di 2.500,00 per sinistro e periodo di assicurazione. Sono escluse dalla prestazione: - le infermità o lesioni che non precludano all Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno; - le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; - tutte le spese diverse da quelle indicate; - tutte le spese sostenute per malattie preesistenti. AXA MPS Danni avrà la facoltà di richiedere l eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell Assicurato. La prestazione non è fornita qualora l Assicurato abbia già richiesto il Trasferimento/Rimpatrio sanitario Interprete a disposizione (prestazione valida all estero) Qualora l Assicurato venga ricoverato in un istituto di cura, ed abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto entro le successive 48 (quarantotto) ore. AXA MPS Danni terrà a carico i costi dell interprete per un massimo di 4 (quattro) ore lavorative per sinistro. Qualora non sia possibile organizzare l invio dell interprete, la Centrale Operativa rimborserà, a seguito di presentazione dei relativi giustificativi di spesa, i costi sostenuti entro il limite di 500,00 per sinistro e per periodo di assicurazione Collegamento telefonico con la struttura sanitaria (prestazione valida all estero) Qualora l Assicurato sia ricoverato, la Centrale Operativa potrà tenere informati i familiari nel paese d origine sulle condizioni di salute dell Assicurato nelle prime 72 (settantadue) ore successive al ricovero, mediante collegamento telefonico tra il proprio servizio medico e il medico curante sul luogo del ricovero. Le notizie cliniche saranno comunicate telefonicamente previa richiesta da parte dell Assicurato o di persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, e previa indicazione del destinatario del messaggio e relativo recapito telefonico dello stesso. Le notizie cliniche sul paziente dovranno essere autorizzate dal paziente stesso ad AXA MPS Danni, tramite apposito modulo denominato R.O.I (Release of Information) che sarà fornito da AXA Assistance. C - Second Opinion 19 - Second Opinion AXA MPS Danni fornirà all Assicurato, che sia affetto da gravi patologie o che necessiti di interventi chirurgici di particolare complessità, la possibilità di ottenere un parere medico complementare da parte di uno specialista di riconosciuta fama ed esperienza e di ricevere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche suppletive relativamente alle seguenti patologie: - oncologiche; - cerebrovascolari; - neurologiche degenerative, tra le quali sclerosi multipla; - del cuore e dei grandi vasi. Il parere medico complementare, inviato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione clinica completa, conterrà: - l opinione dello specialista; - eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiuntivi; - risposte a possibili quesiti. La prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica all Assicurato, e non intende modificare l orientamento diagnostico del medico curante. La Second Opinion non è ripetibile e non potrà pertanto essere richiesta per patologie per le quali sia già stata effettuata una volta. AXA MPS Danni terrà a proprio carico le spese del consulto. D Assistenza Domiciliare in Italia Le seguenti prestazioni vengono fornite in Italia, a seguito di infortunio o malattia improvvisa su richiesta dell Assicurato a seguito di ricovero ospedaliero superiore a 8 (otto) giorni, se con intervento chirurgico, o di almeno 12 giorni, se senza intervento chirurgico. Le prestazioni dovranno essere richieste almeno 3 (tre) giorni prima della data di dimissione. Le prestazioni sono a carico di AXA MPS Danni una volta l anno e per la durata massima di un mese. La richiesta dell assicurato dovrà essere supportata da richiesta del medico curante e verrà sottoposta a valutazione da parte del servizio medico della Centrale Operativa Telemonitoraggio L Assicurato, al momento della dimissione dall istituto di cura presso cui era ricoverato e rientrato al proprio domicilio, viene dotato di un apparato medicale, simile ad un video telefono, in grado di effettuare chiamate voce e video su normale rete telefonica (non ADSL) e contemporaneamente di trasmettere dati sfruttando la stessa linea. Lo strumento è dotato di vivavoce e di un dispositivo per la chiamata rapida. La videocomunicazione consente un contatto audio-visivo tra l Assicurato ed il medico permettendo a quest ultimo di verificare in modo preciso la condizione dell Assicurato (es. aspetto generale dell Assicurato, ferite, arrossamenti, gonfiori, istruzioni per l Assicurato, ecc.). Pagina 10 di 20

19 Oltre al contatto audio-visivo, la postazione medica messa a disposizione dell Assicurato, è dotata di un set base di apparati elettromedicali per la rilevazione di parametri fisiologici chiave: misuratore di pressione e frequenza cardiaca, pulsossimetro, stetoscopio (lato assicurato). Gli apparati elettromedicali sono di facile utilizzo e il medico che vede l Assicurato è in grado di guidarlo nel corretto posizionamento degli strumenti. Attraverso la lettura dei dati rilevati, il medico della Centrale Operativa è in grado di effettuare una vera e propria visita medica a distanza. Attraverso un videotelefono equivalente e un software dedicato, il medico della Centrale Operativa è infatti in grado di: - acquisire in real time informazioni mediche, - impostare e gestire il database assicurato: anagrafica e anamnesi, - gestire le periferiche e i dati dell Assicurato, - effettuare uno storage dei dati vitali sicuro e facilmente gestibile Accessi di personale sanitario Nel caso in cui l Assicurato, che sta usufruendo della prestazione di Telemonitoraggio, richieda assistenza di personale sanitario (medico generico, specialista, infermiere, paramedico, fisioterapista) la Centrale Operativa organizzerà l invio del personale richiesto e terrà a proprio carico un massimo di 3 (tre) accessi per ricovero. D1 - Assistenza domiciliare in Italia Le seguenti prestazioni vengono fornite presso il domicilio dell Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, nei 30 (trenta) giorni successivi alla dimissione dall istituto di cura presso cui è stato ricoverato, per infortunio o malattia improvvisa, purché la durata del ricovero sia stata superiore a 8 (otto) giorni, se con intervento chirurgico, o di almeno 12 giorni, se senza intervento chirurgico, e su richiesta scritta del medico curante dell Assicurato. Inoltre la prestazione verrà fornita durante la convalescenza dell Assicurato purché le sue condizioni di salute siano tali da pregiudicarne l autonomia nel movimento nonché la capacità a provvedere autonomamente alle attività ordinarie, anche connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana (Inabilità Temporanea). Al fine di accertare la necessità dell Assicurato alle prestazioni, la Centrale Medica di AXA MPS Danni potrà richiedere la presentazione dei documenti attestanti il ricovero, certificati dalla struttura sanitaria. Servizi sanitari: 22 - Reperimento e consegna farmaci Qualora l Assicurato, nei 10 (dieci) giorni successivi alla dimissione dall istituto di cura presso cui era ricoverato, versi in condizioni di temporanea inabilità, comprovata da certificazione del medico curante, potrà chiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio domicilio. La Centrale Operativa provvederà, rispettando le norme che regolano l acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il domicilio dell Assicurato il denaro, la prescrizione e l eventuale delega necessari all acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti entro le 24 (ventiquattro) ore successive. La prestazione è fornita con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'assicurato Prelievo campioni Qualora l Assicurato versi in una condizione di temporanea inabilità e necessiti di effettuare con urgenza un esame ematochimico, come da certificazione del medico curante, potrà richiedere alla Centrale Operativa di organizzare il prelievo presso il proprio domicilio. La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni. AXA MPS Danni terrà a proprio carico i costi relativi al prelievo, mentre restano a carico dell Assicurato i costi degli esami e degli accertamenti diagnostici effettuati presso i laboratori di analisi convenzionati con la Centrale Operativa Consegna esiti esami Qualora l Assicurato versi in una condizione di temporanea inabilità e necessiti di ritirare con urgenza i referti di accertamenti diagnostici effettuati, come da certificazione del medico curante, potrà richiedere alla Centrale Operativa di recapitarli presso il proprio domicilio o consegnarli al medico curante. La Centrale Operativa provvederà ad inviare un corrispondente al domicilio dell Assicurato, al quale consegnare la delega per il ritiro dei documenti. La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni. AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo della consegna degli esiti, mentre il costo degli esami resta a carico dell'assicurato. Servizi non sanitari: 25 - Invio collaboratrice domestica Qualora l Assicurato versi in condizione di temporanea inabilità, comprovata da certificazione del medico curante, nei 15 (quindici) giorni successivi alla dimissione dall istituto di cura presso cui era ricoverato, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare presso il proprio domicilio una collaboratrice per il disbrigo delle faccende domestiche. La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni. AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di 30,00 per giorno fino ad un massimo di 5 (cinque) giorni consecutivi per sinistro Invio baby sitter Qualora l Assicurato, nei 15 (quindici) giorni successivi alla dimissione dall istituto di cura presso cui era ricoverato, non sia in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione medica, dei propri figli minori di anni 12 e non vi sia nessun altro familiare in grado di provvedervi, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare presso la propria abitazione una baby sitter. La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni. AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 3 (tre) giorni per sinistro e 4 (quattro) ore per giorno. Qualora l organizzazione della prestazione non sia possibile, AXA MPS Danni rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il limite di 200,00 per sinistro. L Assicurato dovrà comunque contattare preventivamente la Centrale Operativa. Pagina 11 di 20

20 27 - Invio dog sitter Qualora l Assicurato, nei 15 (quindici) giorni successivi alla dimissione dall istituto di cura presso cui era ricoverato, non sia in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione medica, del proprio cane, potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire ed inviare un dog sitter che presterà assistenza all animale domestico. La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni. AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di 100,00 per sinistro. Qualora l organizzazione della prestazione non sia possibile, AXA MPS Danni rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il limite di 150,00 per sinistro. L Assicurato dovrà comunque contattare preventivamente la Centrale Operativa Invio spesa a casa Qualora l Assicurato versi in condizione di temporanea inabilità, comprovata da certificazione del medico curante, nei 15 (quindici) giorni successivi alla dimissione dall istituto di cura presso cui era ricoverato, potrà richiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna al proprio domicilio di generi alimentari o di prima necessità con il massimo di 2 (due) buste per sinistro. La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro del denaro e della nota necessari all acquisto, provvedendo poi alla consegna entro le 24 (ventiquattro) ore successive. La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni. AXA MPS Danni terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei generi alimentari resta a carico dell'assicurato Disbrigo delle quotidianità Qualora l Assicurato versi in condizione di temporanea inabilità, comprovata da certificazione del medico curante, nei 15 (quindici) giorni successivi alla dimissione dall istituto di cura presso cui era ricoverato, potrà richiedere alla Centrale Operativa l invio di personale di servizio per il disbrigo di piccole commissioni urgenti (es. rifacimento chiavi, rinnovo documenti, pagamento utenze in scadenza, incombenze amministrative, ecc.). La Centrale Operativa invierà un suo corrispondente per il ritiro del denaro e di quanto necessario al disbrigo della commissione da svolgere nel minor tempo possibile. La prestazione è fornita con un preavviso di 3 ( tre) giorni. AXA MPS Danni terrà a proprio carico esclusivamente il costo del personale incaricato entro il limite di 150,00 per sinistro. Art.11 Delimitazioni ed esclusioni 1. Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: a. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10 giorno dall inizio delle ostilità qualora l Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza); b. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; c. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; d. dolo o colpa grave dell Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio; e. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; f. infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell' Assicurato; g. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio; h. ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all Assicurato; i. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; j. viaggi intrapresi dall'assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici. 2. AXA MPS Danni non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di AXA MPS Danni. 3. AXA MPS Danni non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati. 4. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un Autorità pubblica competente. 5. Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l utilizzo di mezzi di soccorso speciali. 6. Sono escluse le spese di ricerca dell'assicurato in mare, lago, montagna o deserto. Art.12 Denuncia del sinistro In caso di sinistro l Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa al: numero verde (dall Italia) numero a pagamento (dall estero) Nel caso in cui sia impossibile telefonare, l Assicurato dovrà inviare un fax al numero La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste. Inoltre, dovrà comunicare: - Cognome e Nome; - n. polizza; - prestazione richiesta; - suo indirizzo o recapito temporaneo; - numero di telefono al quale essere contattato. La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi. L inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione. Pagina 12 di 20

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