Responsabilità Civile Auto NORME

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1 Responsabilità Civile Auto NORME (Edizione Dicembre 2011 : Norma NARC094-01) (Validità : )

2 Indice VEICOLI A MOTORE... 5 NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI... 5 MASSIMALI DI GARANZIA DURATA DEI CONTRATTI PREMIO RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO APPLICAZIONE DEGLI SCONTI TECNICI E DEI SOPRAPREMI DATI OGGETTIVI E SOGGETTIVI NECESSARI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO VEICOLI AZIONATI ELETTRICAMENTE (esclusi i filobus ed i veicoli del Settore VI) TARGHE "PROVA" (autorizzazione per la circolazione di prova art.98 Codice della Strada) VEICOLI CIRCOLANTI CON TARGA PROVVISORIA E MUNITI DI FOGLIO DI VIA (art 17, primo comma del Regolamento di esecuzione della L. 24 dicembre 1969, n. 990 approvato con DPR 24 novembre 1970, n.973) VEICOLI TARGATI C.R.I VEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO DI PERSONE E DI COSE (art. 53, lett. c, e art. 54, lett. c, del Codice della strada) AUTOVEICOLI E MOTOCICLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO ISCRITTI NEI REGISTRI AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO (ASI), STORICO LANCIA, ITALIANO FIAT, ITALIANO ALFA ROMEO (LEGGE 28 FEBBRAIO 1983, N. 53), STORICO FMI E DEL CENTRO STORICO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C ASSICURAZIONI DI SECONDO RISCHIO ASSICURAZIONE DI PIÙ VEICOLI. (La quotazione è riservata alla Direzione Generale)...13 A) POLIZZA UNICA AMMINISTRATA CON LIBRO MATRICOLA...14 B) POLIZZA CUMULATIVA...14 C) POLIZZA "UNA FAMILY"...15 D) POLIZZE "AZIENDA ARTIGIANA" E "PICCOLA IMPRESA"...15 E) POLIZZA "AZIENDA COMMERCIALE" VEICOLI A MOTORE SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE NON CONTEMPLATI IN ALCUN SETTORE DI TARIFFA. RISCHI CON CARATTERE DI PARTICOLARITÀ OD ECCEZIONALITÀ AGEVOLAZIONI DECRETO BERSANI RISCHI DERIVANTI DALLA PROPRIETÀ DEI VEICOLI LOCATI IN LEASING PATENTI SPECIALI LIMITAZIONI ASSUNTIVE...17 GARANZIE INTEGRATIVE R.C.A GARANZIA III/1 INTEGRATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE...19 GARANZIA III/2 INTEGRATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE...19 GARANZIA III/3 INTEGRATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE...19 SOTTOSCRIZIONE COMPLESSIVA DELLE GARANZIE INTEGRATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE III/1, III/2 E III/ GARANZIA IV OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO...19 NORME RELATIVE AI SETTORI I E II DEFINIZIONI AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE ED AUTOTASSAMETRI LOCAZIONE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE AUTOVETTURE CON TRAINO - RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE RIMORCHI DI AUTOVETTURE - RISCHIO STATICO AUTOVETTURE ADIBITE A SCUOLA GUIDA (art. 335 del Regolamento del Codice della strada) AUTOVETTURE AZIENDALI ADIBITE A SERVIZIO PRIVATO DATE IN USO A DIPENDENTI O COLLABORATORI SCUOLABUS MINISCUOLABUS VEICOLI AD ALIMENTAZIONE IBRIDA (alimentazione a benzina abbinata all'alimentazione elettrica) VEICOLI CON DOPPIA ALIMENTAZIONE (alimentazione a benzina abbinata all'alimentazione GPL o Metano) TARIFFE APPLICABILI...23 a) Bonus-Malus...23 b) Bonus-Malus con franchigia...28 c) Franchigia fissa ed assoluta (per i soli contratti a libro matricola)...28 d) Tariffa personalizzata PASSAGGIO DI TARIFFA...29 NORME RELATIVE AL SETTORE III DEFINIZIONI AUTOBUS CON RIMORCHIO RIMORCHI - RISCHIO STATICO AUTOCARRI ECCEZIONALMENTE AUTORIZZATI AL TRASPORTO DI PERSONE...31 Edizione Dicembre di 67

3 Indice (art. 82, sesto comma, Codice della strada) AUTOBUS E FILOBUS IN SERVIZIO PUBBLICO URBANO AUTOBUS E FILOBUS IN SERVIZIO DI LINEA EXTRAURBANO AUTOBUS ADIBITI A SERVIZIO DI ALBERGHI, DI ISTITUTI RELIGIOSI, DI CURA, MINISCUOLABUS, SCUOLABUS (art. 2 D.M. 18 aprile 1977), AUTOBUS ED AUTOCARRI ECCEZIONALMENTE AUTORIZZATI AL TRASPORTO DI PERSONE ED ESCLUSIVAMENTE DESTINATI A RILEVARE O RESTITUIRE AL DOMICILIO IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE OD ENTI ED AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP CON PIÙ DI 9 POSTI AUTOBUS ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA TRENI LILLIPUZIANI (su ruote gommate) TARIFFE APPLICABILI...32 a) Tariffa fissa...32 b) Franchigia fissa ed assoluta TERZI TRASPORTATI PASSAGGIO DI TARIFFA...33 NORME RELATIVE AL SETTORE IV DEFINIZIONI VEICOLI CON RIMORCHIO - RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE RIMORCHI - RISCHIO STATICO TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI MERCI PERICOLOSE LUBRIFICANTI E SOSTANZE RADIOATTIVE (art. 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579) ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE ALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO (esclusi i veicoli di cui alle successive norme 51, 52 e 53) AUTOCARRI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE NOLEGGIO O LOCAZIONE O COMODATO AUTOCARRI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA (art. 335 del Regolamento del Codice della strada) AUTOCARRI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE AL TRASPORTO DI MARMI IN BLOCCO TRATTORI STRADALI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AL TRAINO DI RIMORCHI E SEMIRIMORCHI (art. 54, lett. e, del Codice della strada) VEICOLI ATTREZZATI ED ADIBITI AD USO SPECIALE O PER TRASPORTI SPECIFICI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI NETTEZZA URBANA TARIFFE APPLICABILI...38 Autocarri sino a 60 q.li, autocarri oltre 60 q.li Conto Proprio - autocarri oltre 60 q.li Conto Terzi - motoveicoli per trasporto cose...38 a) Bonus Malus...38 b) Tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosità "Pejus" (Condizione Speciale G che deve essere richiamata in polizza)...40 c) Franchigia fissa ed assoluta (non applicabile ai residenti delle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) 43 d) No Claims Discount (Condizione Speciale F-bis)...43 e) No Claims Discount con Franchigia PASSAGGIO DI TARIFFA TERZI TRASPORTATI...44 NORME RELATIVE AL SETTORE V DEFINIZIONI MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE AD USO PRIVATO PER I QUALI LA CARTA DI CIRCOLAZIONE NON CONSENTE IL TRASPORTO DI ALTRE PERSONE OLTRE IL CONDUCENTE MOTOCARROZZETTE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO LOCAZIONE DI CICLOMOTORI, MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE SENZA CONDUCENTE MOTOSLITTE (rischio della circolazione) MOTOCICLI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA (art. 335 del Regolamento del Codice della strada) TARIFFE APPLICABILI...46 Motoveicoli...46 a) Tariffa fissa senza "Pejus'...46 b) Tariffa personalizzata...46 c) Bonus-Malus...47 d) Bonus-Malus con Franchigia...48 Ciclomotori...49 a) No Claims Discount...49 b) No Claims Discount con Franchigia...49 NORME RELATIVE AL SETTORE VI DEFINIZIONI MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI (art. 58, lett. a, b e c, del Codice della strada) GATTO DELLE NEVI (rischio della circolazione di veicoli a cingoli o a cingoli e pattini non classificabili come mezzi sgombraneve)...51 Edizione Dicembre di 67

4 Indice 68. MACCHINE SU CINGOLI MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI TRAINATI - RISCHIO STATICO...51 NORME RELATIVE AL SETTORE VII DEFINIZIONI MACCHINE AGRICOLE RIMORCHI - RISCHIO STATICO...53 NORME RELATIVE ALLE CARTE VERDI PREMESSA DUPLICAZIONE DURATA...55 NATANTI NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI MASSIMALI DI GARANZIA DURATA DEI CONTRATTI PREMIO SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO APPLICAZIONE DEGLI SCONTI TECNICI E DEI SOPRAPREMI DATI TECNICI DEI NATANTI E DELLE IMBARCAZIONI NATANTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE NON CONTEMPLATI IN ALCUN SETTORE DI TARIFFA - RISCHI CON CARATTERE DI PARTICOLARITÀ OD ECCEZIONALITÀ BIS. ASSICURAZIONE DI PIÙ VEICOLI CON POLIZZA CUMULATIVA TER. ASSICURAZIONE CON UNA POLIZZA "UNA FAMILY" QUATER. POLIZZE "AZIENDA ARTIGIANA" E "PICCOLA IMPRESA" QUINQUIES. POLIZZA "AZIENDA COMMERCIALE"...60 NORME RELATIVE AL SETTORE I (NATANTI) DEFINIZIONI CRITERI DI TARIFFAZIONE RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO PER LE SOLE UNITÀ DI POTENZA FISCALE DI OLTRE 90 CV TARGHE "PROVA" PER NAVIGAZIONE TEMPORANEA NOLEGGIO CON EQUIPAGGIO LOCAZIONE SENZA EQUIPAGGIO SCUOLA GUIDA MOTO D'ACQUA HOVERCRAFT (aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica) DANNI A COSE E AD ANIMALI DI TERZI NON TRASPORTATI ATTIVITÀ IDROSCIATORIA - TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI DELTAPLANO ESTENSIONE DELLA GARANZIA OLTRE I LIMITI DI NAVIGAZIONE...63 NORME RELATIVE AL SETTORE II (NATANTI) DEFINIZIONI FRAZIONAMENTO DEL PREMIO CRITERI DI TARIFFAZIONE RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO NATANTI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI E DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI ALISCAFI AZIENDE MUNICIPALIZZATE DI TRASPORTO...66 TABELLA DEI MASSIMALI MINIMI PREVISTI DAL DLGS N. 198 DEL IN VIGORE DALL Edizione Dicembre di 67

5 VEICOLI A MOTORE NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI Edizione Dicembre di 67

6 MASSIMALI DI GARANZIA Norme comuni a tutti i Settori Il Decreto Legislativo n. 198 del 6/11/2007 (pubblicato nel s.o. n. 228/L alla G.U. del 9/11/2007), entrato in vigore il 24/11/2007 dispone l aumento dei massimali di copertura minimi legali attualmente in vigore (di cui all art. 128 del Codice delle Assicurazioni) nella misura di di Euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per i danni alla persona e di di Euro per sinistro per i danni alle cose. Per l adeguamento dei massimali suddetti è previsto un duplice termine di adempimento: quello intermedio dell 11/12/2009, entro il quale dovranno divenire obbligatori massimali pari almeno alla metà dei nuovi importi minimi prefissati; quello finale dell 11/06/2012, entro il quale dovranno obbligatoriamente essere previsti i nuovi massimali nella loro interezza. Di seguito viene riportato l elenco dei Massimali Bipartiti. I massimali minimi di legge riferiti ai vari tipi di veicoli sono riportati nella Tabella a pag. 67. MASSIMALE BIPARTITO AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI (prodotto Otto, Autopiù premium e Autopiu con appendice premium) Persone Cose Cumulato , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Edizione Dicembre di 67

7 Norme comuni a tutti i Settori AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI (PRODOTTO Autopiù ) Persone Cose Cumulato , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 AUTOBUS Persone Cose Cumulato , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Edizione Dicembre di 67

8 Norme comuni a tutti i Settori AUTOCARRI MOTOCARRI MOTOCICLI CICLOMOTORI - MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI MACCHINE AGRICOLE Persone Cose Cumulato , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Edizione Dicembre di 67

9 Norme comuni a tutti i Settori 1. DURATA DEI CONTRATTI Salvo quanto previsto dai successivi commi non sono ammesse durate maggiori di un anno. Nel caso di contratti di nuova emissione sono ammesse durate superiori all'annualità (rateo + annualità) con pagamento del premio in un'unica soluzione. E ammessa la possibilità di pagamento del premio in due soluzioni - rateo e annualità - ad eccezione dei veicoli del settore V non assicurati con polizza "Una family", "Azienda Artigiana", "Piccola Impresa" e "Azienda Commerciale". In tal caso, il premio annuo successivo al rateo iniziale sarà determinato in base alla tariffa ed ai criteri di personalizzazione in vigore alla scadenza del rateo stesso e in polizza dovrà essere richiamata la condizione speciale W. Nel caso di contratti relativi a veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore è ammessa la stipulazione di contratti per periodi superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, fermo che il certificato ed il contrassegno non possono essere rilasciati per un periodo superiore a quello per cui sia stato pagato il premio. Per contratti stipulati per durata inferiore ad un anno valgono le disposizioni della successiva norma 3). 2. PREMIO I premi riportati nel tariffario, che devono intendersi al netto delle maggiorazioni relative alle imposte e del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, sono: - determinati in base alla residenza, o sede legale, del proprietario o del locatario del mezzo assicurato; - riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dal contraente ad eccezione delle imposte e del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale. a) E ammesso il frazionamento: - trimestrale; - quadrimestrale; - semestrale; purché l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento, al netto dell'imposta e del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, non sia inferiore al premio minimo previsto in tariffa. Per i nuovi affari (esclusi quelli relativi ad autobus ed autocarri) non sono ammessi i frazionamenti trimestrale e quadrimestrale. Per i nuovi affari (esclusi quelli relativi ad autobus ed autocarri) relativi ai residenti nelle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia non è ammesso inoltre il frazionamento semestrale. Per i veicoli del settore V non è ammesso alcun frazionamento del premio. I limiti di cui sopra non sono validi nel caso di assicurazione con polizza "Una family", "Azienda Artigiana", "Piccola Impresa" e "Azienda Commerciale". In caso di rinnovo del contratto, il frazionamento previsto non viene modificato anche se l'importo di rata è inferiore al minimo di cui sopra. Edizione Dicembre di 67

10 Norme comuni a tutti i Settori b) È ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. Nel caso di: - premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi, con sconto dell 8%; - premio anticipato di oltre 24 mesi, con sconto del 12%. Il premio deve essere riscosso dall'ina Assitalia anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing. Non è ammesso il tacito rinnovo; nei contratti deve quindi essere richiamata la Condizione Speciale O. Per le assicurazioni stipulate nella forma tariffaria Bonus-Malus o che prevedono il Pejus, agli effetti dell'applicazione delle regole evolutive di cui alla Condizione Speciale F o all Appendice Premium nonché delle maggiorazioni di cui alla Condizione Speciale G, la durata del contratto viene suddivisa, con inizio dalla data di scadenza, in periodi di 12 mesi per ognuno dei quali vale il sistema previsto dalla specifica tariffa. Qualora dalla suddivisione risulti un periodo inferiore a 12 mesi, lo stesso, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive di cui alla Condizione Speciale F o all Appendice Premium o alla Condizione Speciale G, si aggiunge al periodo di osservazione della prima annualità successiva. Alla scadenza del contratto si procederà al conguaglio del premio, computato secondo le regole di cui sopra ed al rilascio dell'attestazione dello stato di rischio. Ai fini del calcolo di tale conguaglio devono essere computate le variazioni di tariffa intervenute nel corso del contratto stesso, come previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 3. RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO Per le assicurazioni stipulate per un periodo di tempo continuativo inferiore ad un anno è dovuto un rateo di premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia, con una maggiorazione pari al 15% del premio annuo e comunque per un importo, al netto dell'imposta e del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, non inferiore all importo previsto dalla tariffa vigente. Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi. Le assicurazioni di rischi di durata inferiore all'anno, che siano già stati in precedenza assicurati, possono essere stipulate soltanto nella forma tariffaria indicata nell'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore. Per le assicurazioni dei veicoli dei settori I e II stipulate nella forma Bonus-Malus, i criteri per l'assegnazione del contratto alla classe di merito in base alla quale computare il premio sono quelli stabiliti dalla Condizione Speciale F o dall Appendice Premium senza però l'applicazione delle regole evolutive alla scadenza del contratto stesso. Di conseguenza per le assicurazioni stipulate successivamente nella forma Bonus-Malus per lo stesso veicolo si applica il premio relativo alla medesima classe di merito cui era stato assegnato il precedente contratto temporaneo che dovrà essere esibito all'ina Assitalia. Analogamente, per le assicurazioni di ciclomotori destinati al trasporto di cose stipulate nella forma No Claims Discount i criteri per l'assegnazione del contratto alla classe di rischio in base alla quale computare il premio sono quelli stabiliti dalla Condizione Speciale F-bis senza applicazione delle regole evolutive alla scadenza del contratto stesso. Per le assicurazioni stipulate successivamente per lo stesso ciclomotore si applica il premio relativo alla medesima classe di rischio cui era stato assegnato il precedente contratto temporaneo che deve essere esibito all'ina Assitalia. Edizione Dicembre di 67

11 Norme comuni a tutti i Settori Per le assicurazioni di veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli e i ciclomotori - deve essere applicato il Pejus qualora risulti dovuto in base alla relativa norma. Per le assicurazioni di veicoli del Settore VII - Rischi agricoli - non sono ammessi contratti di durata inferiore ai 2 mesi. Non è consentita la stipula di contratti di durata inferiore all'anno per i veicoli del settore V. Non sono ammesse proroghe. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di variazioni di residenza del proprietario. Qualora la variazione comporti modifica di premio si procede al conguaglio anche della maggiorazione prevista. È ammessa la cessione del contratto. 4. APPLICAZIONE DEGLI SCONTI TECNICI E DEI SOPRAPREMI Nel caso di più sconti tecnici e soprapremi ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti. 5. DATI OGGETTIVI E SOGGETTIVI NECESSARI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO I dati oggettivi relativi al veicolo (targa, telaio, codice di omologazione, marca tipo e modello, anno di prima immatricolazione, potenza, numero posti, peso complessivo a pieno carico, peso potenziale, cilindrata, uso, ecc.) e quelli soggettivi riguardanti il proprietario ed il locatario (nominativo, residenza o sede legale, ecc.) devono essere rilevati dalla carta di circolazione e, ove non prevista, da documentazione equipollente. I dati del contraente e del conducente indicati in polizza (codice fiscale, residenza o sede legale, ecc.) devono essere rilevati dalla documentazione personale degli stessi. 6. VEICOLI AZIONATI ELETTRICAMENTE (esclusi i filobus ed i veicoli del Settore VI) Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori, ridotti del 50%. 7. TARGHE "PROVA" (autorizzazione per la circolazione di prova art.98 Codice della Strada) Per le assicurazioni relative a targhe "PROVA" si applicano le forme tariffarie ammesse dalle tariffe alle quali si fa rinvio per il calcolo del premio, nonché le seguenti condizioni particolari: a) Autoveicoli in genere (art. 54 Codice della strada) Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per autoveicoli in genere, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a per persone e a per cose per ogni sinistro. Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di peso complessivo a pieno carico da oltre 70 fino a 360 q.li inclusi, ridotti del 40%. b) Motoveicoli e ciclomotori (artt. 53 e 52 Codice della strada) Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per soli motocicli, motocarri o ciclomotori, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a per persone e a per cose per ogni sinistro. Si applicano i premi previsti per i motocarri di cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc., aumentati del 16%. Edizione Dicembre di 67

12 Norme comuni a tutti i Settori c) Rimorchi in genere (art. 56 Codice della strada) - Rischio statico Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per rimorchi in genere, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a per persone e a per cose per ogni sinistro. Si applica il 2% dei premi previsti per gli autocarri da oltre 70 fino a 360 q.li inclusi, conto proprio, con il minimo di 25,82, anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno. Nei contratti deve essere richiamata la Condizione Speciale Z. d) Macchine operatrici (art. 58 Codice della strada) Si applica quanto stabilito alla precedente lettera a). e) Macchine agricole (art. 57 Codice della strada) Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per macchine agricole, il massimale assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore a per persone e a per cose per ogni sinistro. Si applicano i premi previsti per le assicurazioni di R.C. per il rischio della circolazione di macchine agricole (conto proprio). 8. VEICOLI CIRCOLANTI CON TARGA PROVVISORIA E MUNITI DI FOGLIO DI VIA (art 17, primo comma del Regolamento di esecuzione della L. 24 dicembre 1969, n. 990 approvato con DPR 24 novembre 1970, n.973) Per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via può essere stipulata assicurazione esclusivamente con durata corrispondente al periodo di validità del predetto foglio di via, comunque non superiore a 60 giorni (art. 99 del Codice della strada). Il premio da applicare è: a) per i Settori I e II e per i motocicli - pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della classe 15 prevista dalla tariffa in vigore. Non si applicano le regole evolutive di cui alla Condizione Speciale F o all Appendice Premium. Qualora per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati l'ufficio provinciale della M.C.T.C. rilasci foglio di via di durata superiore a 60 giorni, il premio da applicare è quello previsto dalla norma 3 (rischi di durata inferiore all'anno). b) per il Settore III - pari al 15% del premio base indipendentemente dal numero dei posti. c) per i ciclomotori - pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della classe 6 prevista dalla tariffa in vigore. Non si applicano le regole evolutive di cui alla Condizione Speciale F-bis. d) per tutti gli altri Settori - pari al 15% del relativo premio annuo di tariffa fissa. 9. VEICOLI TARGATI C.R.I. Per i veicoli targati C.R.I. si applicano i premi della zona territoriale nella quale e inserita la provincia di Roma. Edizione Dicembre di 67

13 Norme comuni a tutti i Settori 10. VEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO DI PERSONE E DI COSE (art. 53, lett. c, e art. 54, lett. c, del Codice della strada) a) Per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose) di peso complessivo a pieno carico sino a 60 q.li e capaci di contenere al massimo 9 posti (compreso quello del conducente), si applicano le forme tariffarie del Settore I (Autovetture) e i premi previsti dallo stesso settore per i corrispondenti scaglioni di potenza. b) Per motoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata. 11. AUTOVEICOLI E MOTOCICLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO ISCRITTI NEI REGISTRI AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO (ASI), STORICO LANCIA, ITALIANO FIAT, ITALIANO ALFA ROMEO (LEGGE 28 FEBBRAIO 1983, N. 53), STORICO FMI E DEL CENTRO STORICO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C. a) Contratti con durata di 10 giorni Per i veicoli iscritti in uno dei sopracitati registri vengono applicati i seguenti premi: Massimali Bipartiti per sinistro in PREMI IMPONIBILI IN Persone/Cose/Cumulato AUTOVEICOLI MOTOCICLI ,00/ ,00/ ,00 16,57 13, ,00/ ,00/ ,00 16,88 14, ,00/ ,00/ ,00 17,19 14, ,00/ ,00/ ,00 17,66 14, ,00/ ,00/ ,00 18,90 15,75 b) Contratti con durata superiore a 10 giorni Si applicano i premi dei rispettivi settori di tariffa con una riduzione del 50%. All'atto della stipulazione il Contraente deve esibire l'attestazione di iscrizione in uno dei registri citati nella presente norma. 12. ASSICURAZIONI DI SECONDO RISCHIO Non è consentita la stipulazione di contratti per la copertura di secondi rischi, nemmeno se l'ina Assitalia detiene il primo rischio ad eccezione di polizze a favore di Società di leasing per il rischio derivante dalla proprietà dei veicoli locati in leasing nonché di "assicurazione sulla patente". 13. ASSICURAZIONE DI PIÙ VEICOLI. (La quotazione è riservata alla Direzione Generale) L'assunzione e la quotazione di una pluralità di veicoli (almeno 10) intestati al P.R.A. ad uno stesso Contraente (o locati in leasing allo stesso) sono riservate alla Direzione Generale Edizione Dicembre di 67

14 Norme comuni a tutti i Settori A) POLIZZA UNICA AMMINISTRATA CON LIBRO MATRICOLA. È ammessa la stipulazione di polizze comprendenti più veicoli, fermo il rilascio di separato certificato e contrassegno per ogni veicolo. Ogni polizza è amministrata nella forma libro matricola e deve essere stipulata o rinnovata per un periodo non inferiore ad un anno. I veicoli devono essere intestati al PRA allo stesso proprietario assicurato o, nel caso di veicoli locati in leasing, allo stesso locatario. Il premio dovuto alla firma del contratto è quello relativo ai veicoli inizialmente assicurati. È ammesso il frazionamento del premio. Per i veicoli dei Settori I, II e V, assicurati con questo tipo di polizza, i premi sono quelli dei rispettivi settori, ridotti del 2,9%. Per i veicoli del Settore IV (esclusi Motocarri) si applica uno sconto del 4% sul premio complessivo relativo a detti veicoli. Per i veicoli dei Settori IV (limitatamente ai Motocarri) e VI si applica uno sconto del 6,78% sul premio complessivo relativo a detti veicoli. Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché: - le esclusioni e le inclusioni siano contestuali; - i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore al momento della stipula del contratto. Sono ammesse esclusioni di veicoli soltanto in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva; tali esclusioni decorrono dalla data della restituzione materiale del certificato, del contrassegno e della Carta Verde ed il premio è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni dal termine della annualità stessa. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio deve essere calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza del premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, l'ina Assitalia restituirà la parte di premio imponibile riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per l'annualità successiva dovranno essere versate entro il 15 giorno dalla data di comunicazione dell'ina Assitalia. In polizza deve essere richiamata la Condizione Speciale M. B) POLIZZA CUMULATIVA L'assicurazione ha per base una serie di contratti con i quali vengono garantiti più mezzi relativi ad uno stesso proprietario assicurato o, nel caso di veicoli locati in leasing, ad uno stesso locatario. I contratti emessi successivamente al primo mezzo "cumulato", anche con decorrenza non coincidente con lo stesso, potranno prevedere la stessa scadenza contrattuale del primo mezzo. Le regole di gestione delle singole polizze sono quelle dei contratti ordinari. Per ciascuno dei veicoli assicurati con i contratti facenti parte della polizza cumulativa, il premio viene determinato in base alla tariffa ed ai criteri di personalizzazione previsti al momento della stipula di ogni singolo contratto. Per ciascuno dei contratti è ammessa: la sostituzione del veicolo assicurato purché i veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo; Edizione Dicembre di 67

15 Norme comuni a tutti i Settori la sospensione della garanzia in corso di contratto a parziale deroga delle nostre Condizioni Generali di Assicurazione, ad eccezione dei contratti relativi ai veicoli del settore V e dei rimorchi, alle seguenti condizioni: 1. la sospensione potrà essere effettuata una sola volta nel corso dell'annualità assicurativa; 2. all'atto della riattivazione la scadenza contrattuale rimarrà invariata. Il premio imponibile annuo pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione, verrà restituito in ragione di 1/360 del premio medesimo per ogni giorno di sospensione dalla data della stessa a quella della riattivazione; 3. qualora l'assicurato proceda con la riattivazione del contratto nel corso dell'annualità assicurativa successiva a quella della sospensione si procederà al conguaglio tra il premio dovuto ed il rateo da rimborsare al momento della riattivazione stessa; 4. nel caso in cui la sospensione abbia avuto una durata inferiore ai 3 mesi non si procede al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si procede invece al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione con esclusione della quota relativa alle imposte. In polizza deve essere richiamata la Condizione Speciale M-bis. C) POLIZZA "UNA FAMILY" L'assicurazione ha per base una serie di contratti relativi a veicoli appartenenti o locati in leasing da uno stesso "nucleo familiare" (genitori, coniuge e figli conviventi o meno) o da un singolo Contraente persona fisica. Le polizze del nucleo familiare emesse successivamente al contratto "capo nucleo" (relativo al primo mezzo inserito nella convenzione "Una family"), anche con decorrenza non coincidente con lo stesso, potranno prevedere la stessa scadenza contrattuale del capo nucleo. Le regole di gestione delle singole polizze sono quelle dei contratti ordinari. Per ciascuno dei veicoli inseriti nella convenzione "Una family", il premio viene determinato in base alla tariffa ed ai criteri di personalizzazione previsti al momento della stipula di ogni singolo contratto. Per ciascuno dei contratti è ammessa: la sostituzione del veicolo assicurato; la sospensione della garanzia in corso di contratto. In polizza deve essere richiamata la Condizione Speciale M ter. D) POLIZZE "AZIENDA ARTIGIANA" E "PICCOLA IMPRESA" L'assicurazione ha per base una serie di contratti relativi a veicoli appartenenti o locati in leasing da una stessa azienda artigiana (intendendosi per tale quella iscritta all'albo delle imprese artigiane, con un massimo di 10 dipendenti e costituita nella forma di società di persone che lavorano in azienda - o di S.r.l. uninominale - con la maggioranza dei soci che lavora manualmente presso l'azienda) o da una stessa piccola impresa (ovvero iscritta alla Camera di Commercio e con un numero di dipendenti compreso tra un minimo di 11 ed un massimo di 50). Le polizze del "nucleo" (azienda artigiana o piccola impresa) emesse successivamente al contratto "capo nucleo" (relativo al primo mezzo inserito nella convenzione "Azienda Artigiana" o Piccola Impresa ) anche con decorrenza non coincidente con lo stesso, potranno prevedere la stessa scadenza contrattuale del capo nucleo. Le regole di gestione delle singole polizze sono quelle dei contratti ordinari. Per ciascuno dei veicoli assicurati con i contratti facenti parte della polizza "Azienda Artigiana" o Piccola Impresa, il premio viene determinato in base alla tariffa ed ai criteri di personalizzazione previsti al momento della stipula di ogni singolo contratto. Per ciascuno dei contratti è ammessa: la sostituzione del veicolo assicurato; Edizione Dicembre di 67

16 Norme comuni a tutti i Settori la sospensione della garanzia in corso di contratto. In polizza deve essere richiamata la Condizione Speciale M quater. E) POLIZZA "AZIENDA COMMERCIALE" L'assicurazione ha per base una serie di contratti relativi a veicoli appartenenti o locati in leasing da una stessa azienda commerciale intendendosi per tale quella iscritta alla Camera di Commercio ed in possesso di licenza comunale per l'esercizio del commercio. Le polizze emesse successivamente al contratto "capo nucleo" (relativo al primo mezzo inserito nella convenzione "Azienda Commerciale"), anche con decorrenza non coincidente con lo stesso, potranno prevedere la stessa scadenza contrattuale del capo nucleo. Le regole di gestione delle singole polizze sono quelle dei contratti ordinari. Per ciascuno dei veicoli assicurati con i contratti facenti parte della polizza "Azienda Commerciale", il premio viene determinato in base alla tariffa ed ai criteri di personalizzazione previsti al momento della stipula di ogni singolo contratto. Per ciascuno dei contratti è ammessa: la sostituzione del veicolo assicurato; la sospensione della garanzia in corso di contratto. In polizza deve essere richiamata la Condizione Speciale M quinquies. Bonus Famiglia Nell ambito delle gestioni di tipo Family di cui alle lettere C, D ed E è prevista una particolare gestione tariffaria per i nuclei familiari che non hanno denunciato sinistri penalizzanti nell ultimo periodo d osservazione. 14. VEICOLI A MOTORE SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE NON CONTEMPLATI IN ALCUN SETTORE DI TARIFFA. RISCHI CON CARATTERE DI PARTICOLARITÀ OD ECCEZIONALITÀ Per i rischi di cui sopra la quotazione è riservata alla Direzione Generale. 15. AGEVOLAZIONI DECRETO BERSANI Legge n 40 del 2 Aprile 2007: L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato. 16. RISCHI DERIVANTI DALLA PROPRIETÀ DEI VEICOLI LOCATI IN LEASING È ammessa la stipulazione di contratti per rischi derivanti, alle società di leasing, dalla proprietà dei veicoli locati. La stipulazione di detta garanzia complementare a quella di legge è subordinata all'esistenza di polizze contratte dai locatari per la circolazione dei veicoli, ai sensi di legge, per tutta la durata del leasing, che prevedano appendice di vincolo di privilegio a favore della Società di leasing. È ammessa l'assicurazione dei rischi conseguenti a: 1) inoperatività del contratto stipulato dal locatario a causa di: a) mancato pagamento del premio alle scadenze convenute; Edizione Dicembre di 67

17 Norme comuni a tutti i Settori b) mancato rinnovo del contratto nel caso in cui, cessata la locazione, il locatario non riconsegni il veicolo; c) eccezioni derivanti dal contratto stesso (esclusa quella per franchigia) che diano luogo a rivalsa nei confronti della Società di leasing ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, 2) insufficienza dei massimali previsti dal contratto stipulato dal locatario: l assicurazione è prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali; 3) insufficienza dei massimali minimi fino a concorrenza dei quali è prevista la copertura ai sensi dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in caso di liquidazione coatta dell'impresa con la quale il locatario ha stipulato il contratto; l'assicurazione è prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali minimi. L'assicurazione dei rischi derivanti dalla proprietà dei veicoli locati in leasing non assolve l'obbligo di legge per cui non si fa luogo ad emissione né di certificato né di contrassegno. I contratti possono essere stipulati soltanto per una durata di 12 mesi. Non è ammesso il tacito rinnovo. La quotazione di tali rischi è riservata alla Direzione Generale. È fatto salvo quanto disposto dalle formule tariffarie che prevedano variazioni di premio al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato. In polizza deve essere richiamata la Condizione Speciale O. 17. PATENTI SPECIALI Agli assicurati titolari di una patente speciale delle categorie A, B, C o D (rilasciata ai sensi della Legge 18 marzo 1988 n. 111) e che guidino un'autovettura equipaggiata secondo le prescrizioni indicate sulla patente stessa si applica, limitatamente alle sole autovetture ad uso privato e ad uso promiscuo di proprietà, una riduzione pari al 20% del premio R.C. Auto. In polizza dovrà essere richiamata la Condizione Speciale Y. 18. LIMITAZIONI ASSUNTIVE La Formula Tariffaria Fissa con Franchigia, qualora prevista, non è comunque applicabile nel caso in cui l attestazione dello stato di rischio presentata dal cliente riporti l indicazione di un mancato pagamento di franchigia alla precedente impresa di assicurazione. Edizione Dicembre di 67

18 GARANZIE INTEGRATIVE R.C.A Edizione Dicembre di 67

19 Garanzie Integrative R.C.A. GARANZIA III/1 INTEGRATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE (Rinuncia all'azione di rivalsa responsabilità civile dei trasportati - danni da inquinamento) La garanzia non è prestabile disgiuntamente dalla R.C.A. e può essere concessa in ordine ai seguenti mezzi: autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti. Premio imponibile pari al 2% di quello R.C.A.. GARANZIA III/2 INTEGRATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE (Rinuncia all'azione di rivalsa per guida non abilitata e per danni da trasporto non conforme) La garanzia non è prestabile disgiuntamente dalla R.C.A. e può essere concessa in ordine ai seguenti mezzi: autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti. Premio imponibile pari al 2,5% di quello R.C.A.. GARANZIA III/3 INTEGRATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE (Rinuncia all'azione di rivalsa per danni provocati da conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) La garanzia non è prestabile disgiuntamente dalla R.C.A. e può essere concessa in ordine ai seguenti mezzi: autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti. Premio imponibile pari all'1,5% di quello R.C.A.. SOTTOSCRIZIONE COMPLESSIVA DELLE GARANZIE INTEGRATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE III/1, III/2 E III/3 La sottoscrizione di tutte le garanzie integrative III/1, III/2 e III/3 comporta il calcolo del premio ad un tasso complessivo del 4% sul premio imponibile annuo R.C.A.. GARANZIA IV OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO (massimali di pari importo di quelli R.C.A.) La garanzia non è prestabile disgiuntamente dalla R.C.A. e può essere concessa in ordine ai veicoli adibiti a trasporto di cose conto proprio e conto terzi. La garanzia non può essere prestata per gli autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco (norma 51 della Tariffa R.C.A. Veicoli), per i trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e semirimorchi (norma 52 della Tariffa R.C.A. Veicoli) e per i veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, compresi quelli targati C.R.I. (norme 53 e 54 della Tariffa R.C.A. Veicoli). Premio imponibile pari all'8% di quello R.C.A.. Edizione Dicembre di 67

20 NORME RELATIVE AI SETTORI I E II Edizione Dicembre di 67

21 Norme relative ai Settori I e II 19. DEFINIZIONI I presenti settori disciplinano le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose elencati all'art. 54, lett. a) e c) del Codice della Strada. 20. AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE ED AUTOTASSAMETRI L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con sé dai terzi trasportati. Per le autovetture da noleggio con conducente si applicano i premi previsti per le autovetture di pari caratteristiche tecniche, nonché le forme tariffarie, con una maggiorazione del 10%. Per gli autotassametri si applicano i premi previsti per le autovetture di pari caratteristiche tecniche, nonché le forme tariffarie, aumentati di un coefficiente pari a 2,00 per i comuni di residenza non appartenenti alle seguenti regioni: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, aumentati di un coefficiente pari a 2,20 altrimenti. In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva B. 21. LOCAZIONE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE L'assicurazione può essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza per la locazione dì autovetture senza conducente. Si applica il premio previsto per autovetture in servizio privato, aumentato del 40%. 22. AUTOVETTURE CON TRAINO - RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE a) Quando sia dichiarato in polizza che le autovetture trainano rimorchi identificati con targa propria (caravan, carrello tenda, carrello porta imbarcazioni e simili) si applica un aumento del 5% sul premio dell'autovettura. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della successiva norma 23). b) Per il traino di "carrelli appendice" a non più di 2 ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del Codice della strada), non si applica alcun soprapremio. I "carrelli appendice", facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria. 23. RIMORCHI DI AUTOVETTURE - RISCHIO STATICO Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata una polizza separata ed applicato il premio fisso previsto dalla tariffa in vigore (diverso a seconda che la motrice del rimorchio risulti o meno assicurata con INA Assitalia), anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno. Edizione Dicembre di 67

22 Norme relative ai Settori I e II La corresponsione del separato premio suindicato è condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. Nei contratti deve essere richiamata la Condizione Speciale Z. Per i "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (articolo 56 del Codice della strada), non trattandosi di rimorchi ma di parte integrante dell'autoveicolo trainante, non si emette per il rischio statico né polizza, né certificato e contrassegno. 24. AUTOVETTURE ADIBITE A SCUOLA GUIDA (art. 335 del Regolamento del Codice della strada) Si applica il corrispondente premio delle autovetture in servizio privato di uguale potenza fiscale. L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente, anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva A. 25. AUTOVETTURE AZIENDALI ADIBITE A SERVIZIO PRIVATO DATE IN USO A DIPENDENTI O COLLABORATORI La garanzia viene concessa con la Garanzia Integrativa III/ SCUOLABUS MINISCUOLABUS Per i veicoli di capienza fino a 9 posti adibiti al trasporto di studenti che, per effetto del trasporto specifico ottengano l'autorizzazione per un numero di posti superiori a 9, si applicano i premi previsti dalla norma 37 del Settore III (Autobus). 27. VEICOLI AD ALIMENTAZIONE IBRIDA (alimentazione a benzina abbinata all'alimentazione elettrica) Per i veicoli ad alimentazione "ibrida", il premio previsto viene ridotto del 10% rispetto a quello applicato all alimentazione a benzina. 28. VEICOLI CON DOPPIA ALIMENTAZIONE (alimentazione a benzina abbinata all'alimentazione GPL o Metano) Ad esclusione dei residenti delle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia per i veicoli con doppia alimentazione, il premio previsto viene ridotto del 10% rispetto a quello applicato all alimentazione a benzina. Edizione Dicembre di 67

23 29. TARIFFE APPLICABILI Norme relative ai Settori I e II a) Bonus-Malus La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione Speciale F che deve essere richiamata in polizza o nell Appendice Premium o nell Appendice Bonus Malus Otto. Attribuzione della classe di merito all atto della stipula del contratto 1. Prodotto Autopiù (scelta consentita per i soli contratti a libro matricola e per le polizze cumulative): Per i nuovi contratti relativi ad autovetture la classe di ingresso sarà determinata secondo le regole riportate nella condizione speciale F) del prodotto Autopiù. 2. Prodotto OTTO: Ai nuovi contratti relativi ad autovettura di nuova immatricolazione, sarà assegnata la classe I5. Per i nuovi contratti, stipulati a seguito di voltura, sarà assegnata la classe I6. L'assegnazione per i clienti provenienti da altra impresa avverrà attraverso due fasi successive: 1. verrà assegnata una classe di merito in base al numero di NA/ND presenti sull'attestato di rischio (Tabella 1); 2. dalla classe ottenuta al punto 1. si determinerà la classe di assegnazione definitiva in base al numero di sinistri presenti sull'attestato di rischio (Tabella 2). TABELLA 1 Assegnazione per clienti provenienti da altre imprese Classe di assegnazione in base al numero di NA/ND presenti sull'attestato di rischio CU o 5 1 S4 B2 B4 B6 B8 2 B1 B4 B6 B8 E1 3 B3 B6 B8 E1 E3 4 B5 B8 E1 E3 E5 5 B7 E1 E3 E5 E7 6 B9 E3 E5 E7 I1 7 E2 E5 E7 I1 I2 8 E4 E7 I1 I2 I3 9 E6 I1 I2 I3 I4 10 I1 I1 I2 I3 I4 11 I2 I2 I2 I3 I4 12 I3 I3 I3 I3 I4 13 I4 I4 I4 I4 I4 14 I5 I6 M1 M2 M6 15 M1 M2 M3 M6 M6 16 M2 M3 M6 M6 M6 17 M3 M6 M6 M6 M6 18 M5 M6 M6 M6 M6 Edizione Dicembre di 67

24 Norme relative ai Settori I e II TABELLA 2 Classe di assegnazione in base al Numero di Sinistri presenti sull'attestato di rischio Classe di merito o più sinistri S4 S4 B4 B8 E3 E7 B1 B1 B5 B9 E4 E8 B2 B2 B6 E1 E5 I1 B3 B3 B7 E2 E6 I1 B4 B4 B8 E3 E7 I2 B5 B5 B9 E4 E8 I2 B6 B6 E1 E5 I1 I3 B7 B7 E2 E6 I1 I3 B8 B8 E3 E7 I2 I4 B9 B9 E4 E8 I2 I4 E1 E1 E5 I1 I3 I5 E2 E2 E6 I1 I3 I5 E3 E3 E7 I2 I4 I6 E4 E4 E8 I2 I4 I6 E5 E5 I1 I3 I5 M1 E6 E6 I1 I3 I5 M1 E7 E7 I2 I4 I6 M2 E8 E8 I2 I4 I6 M2 I1 I1 I3 I5 M1 M3 I2 I2 I4 I6 M2 M4 I3 I3 I5 M1 M3 M5 I4 I4 I6 M2 M4 M6 I5 I5 M1 M3 M5 M6 I6 I6 M2 M4 M6 M6 M1 M1 M3 M5 M6 M6 M2 M2 M4 M6 M6 M6 M3 M3 M5 M6 M6 M6 M4 M4 M6 M6 M6 M6 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 L assegnazione alla classe di merito riportata in tabella 2 è subordinata alla consegna di regolare attestazione dello stato del rischio. L'assegnazione per i clienti che presentino attestato di rischio INA Assitalia con forma contrattuale Bonus Malus o Bonus Malus Premium avverrà considerando la tabella di conversione (Tabella 3) rispettivamente per le due forme contrattuali sopracitate. Edizione Dicembre di 67

25 Norme relative ai Settori I e II TABELLA 3 Classe di merito interna valorizzata in attestato di rischio Bonus Malus Bonus Premium Malus Classe di assegnazione Bonus Malus Otto -10 ND S1-9 ND S1-8 ND S1-7 ND S1-6 ND S1-5 ND S1-4 ND S1-3 ND S1-2 ND S1-1 ND S2 0 0 S3 1 1 B1 2 2 B3 3 3 B5 4 4 B7 5 5 B9 6 6 E2 7 7 E4 8 8 E6 9 9 E I I I I I I M M M3 19 ND M4 20 ND M5 21 ND M6 Edizione Dicembre di 67

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