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1 è un marchio di proprietà dell Ente di Formazione Format
2 IL DATORE DI LAVORO LA FIGURA DEL RSPP La figura del Datore di Lavoro quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Materiale Didattico Azione Formativa Teorico-Pratica 2
3 PREMESSE Questa Dispensa Didattica è stata elaborata per l acquisizione pratica e rapida dei concetti fondamentali della normativa sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Essa rappresenta per l utente l elaborazione sintetica dei documenti emessi dagli organi di controllo, di vigilanza, scientifici/didattici e delle norme del settore sicurezza per la salute dei lavoratori. IL VALORE DELLA CONOSCENZA I diversi anni di lavoro nel settore di appartenenza e le attestazioni di esperienza professionale guadagnate durante le proprie attività quotidiane, possono valere come risorsa formativa personale utile per il raggiungimento della conoscenza della materia della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Pertanto, l esperienza sul campo professionale acquisita e lo studio di questa DISPENSA DIDATTICA danno la possibilità di accrescere e completare le conoscenze di base sulla materia Sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo da conseguire l ATTESTATO valido in tutta Italia. Tutti i diritti riservati. E vietato qualsiasi utilizzo o riproduzione del presente contenuto in qualsiasi forma senza autorizzazione scritta di FORMAT ITALIA editore di 626azienda.it Lo scopo di 626azienda.it è di fornire al lettore un condensato di informazioni pratiche dei manuali e della normativa in materia, per il miglioramento personale e professionale. Un valido stimolo alla lettura completa dei manuali/opere interessanti e significative, poiché nulla può sostituire la lettura integrale dei documenti istituzionali e legislativi. 3
4 DESCRIZIONE GENERALE Il D.Lgs. 81/08 prevede la possibilità che il Datore di Lavoro assuma l incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nei seguenti casi: 1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti 2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti 3. Aziende della pesca sino a 20 addetti 4. Altre aziende sino a 200 addetti Nei casi sopra indicati il datore di lavoro dovrà frequentare un corso di formazione. Gli obiettivi della didattica sono: Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro, sui criteri e strumenti per la ricerca delle Leggi e Norme tecniche riferite ai problemi specifici. Acquisire elementi di conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, ai loro compiti, alle loro responsabilità e alle loro funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori Conoscere gli aspetti normativi relativi ai rischi ed ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, ai criteri per la valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze. Possedere le capacità tecniche per organizzare e gestire un sistema di Prevenzione e Protezione aziendale in tema di sicurezza nel luogo di lavoro. 4
5 Indice LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI... 7 D.Lgs. 81/08 e il D.Lgs. 106/ Definizioni... 7 Campo di applicazione... 9 Computo dei Lavoratori... 9 I PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI E RELATIVI OBBLIGHI IL RESPONSABILE E ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 11 Servizio di prevenzione e protezione Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni Compiti del servizio di prevenzione e protezione Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi Riunione periodica PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 13 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza SORVEGLIANZA SANITARIA 15 Titoli e requisiti del medico competente Obblighi del Medico competente Obblighi dei lavoratori Obblighi dei Progettisti Obblighi dei Fabbricanti e Fornitori Obblighi degli Installatori LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Oggetto della Valutazione dei Rischi Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi Modelli di organizzazione e di gestione INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO ELENCO DEI FATTORI DI RISCHIO 21 Rischi per la Sicurezza dei Lavoratori Rischi per la Salute dei Lavoratori
6 Fattori Ergonomici Organizzativi e Gestionali MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 23 Definizioni Obbligo di uso Requisiti dei DPI Obblighi del datore di lavoro Obblighi dei lavoratori SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Definizioni Obblighi del datore di lavoro Informazione e formazione GESTIONE DELLE EMERGENZE Disposizioni generali Primo soccorso Prevenzione incendi FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Informazione ai lavoratori Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti LETTURE CONSIGLIATE / BIBLIOGRAFIA Approfondimento sulla normativa Sicurezza nei Luoghi di Lavoro STRUMENTI UTILI PER L APPLICAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORO Moduli precompilati
7 LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI D.Lgs. 81/08 e il D.Lgs. 106/2009 Estratto Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente D.Lgs. 81/2008 si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società; l associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale; c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa; e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell Accordo Stato- Regioni, facente parte del servizio di cui alla lettera l); h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali specializzazione in: medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica - docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro - specializzazione in igiene e medicina 7
8 preventiva o in medicina legale, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria; i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa; n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno; o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o d infermità; p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all articolo 6, previa istruttoria tecnica dell ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall ISPESL e dall INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; 8
9 bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza; ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l assistenza alle imprese finalizzata all attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento; ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Campo di applicazione 1. Il presente D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all estero e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente D.Lgs. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. 4. Il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Computo dei Lavoratori 1. Per la determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente Decreto Legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: a) i collaboratori familiari; b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali; d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell articolo 74 del medesimo Decreto. 9
10 f) i lavoratori di cui alla Legge 877/1973, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente; g) i volontari, i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile e i volontari che effettuano il servizio civile; h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili; i) i lavoratori autonomi; l) i collaboratori coordinati e continuativi nonché i lavoratori a progetto ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente. l-bis) i lavoratori in prova; 2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell arco di un semestre. 4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria. 10
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