SEMINARIO: ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI E RICHIESTA UNA SPECIFICA FORMAZIONE ED ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI
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- Orlando Cappelli
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1 SEMINARIO: ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI E RICHIESTA UNA SPECIFICA FORMAZIONE ED ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI D.Lgs. 81/2008 art. 73 comma 5 ACCORDI CONFERENZA STATO REGIONI febbario 2013 Dalle ore alle ore Presso: sala multifunzione agriturismo Acero Rosso San Giovanni del Tempio Strada dei Masi, 38 Sacile - PN Relatore: Per.Ind. Agelio Mantoani
2 ASQ SINERGIE srl Via Beorchia,10 Pasian di Prato (UD) Tel Fax
3 Fare Formazione vuol dire FORMARE Produrre nei DISCENTI CAMBIAMENTI COMPORTAMENTALI (SAPER DIVENIRE) DURATURI che contribuiscono al raggiungimento dell OBIETTIVO dell ORGANIZZAZIONE L esperienza da sola non produce apprendimento.
4 In ogni caso si verifica un processo di APPRENDIMENTO avviene attraverso la MODIFICA di: CONOSCENZE IL SAPERE ESPERIENZE IL SAPER FAR ATTEGGIAMENTI IL SAPER ESSERE COMPORTAMENTI SAPER DIVENIRE
5 Obblighi del datore di lavoro: Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente omissis l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; omissis Articolo 36 - Informazione ai lavoratori Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Articolo 73 - Informazione, formazione ed addestramento (uso delle attrezzature di lavoro)
6 D.Lgs. 81/2008 Articolo 2 - Definizioni a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso; l associato in partecipazione di cui all articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
7 D.Lgs. 81/2008 Articolo 2 - Definizioni b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo;
8 D.Lgs. 81/2008 Articolo 21 Disposizioni relative ai componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi 1. I componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
9 D.Lgs. 81/2008 Articolo 69 Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; c) zona pericolosa: qualsiasi zona all interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; e) operatore: il lavoratore incaricato dell uso di una attrezzatura di lavoro.
10 Articolo 70 Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all ALLEGATO V... omissis
11 Articolo 71 Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie... omissis 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l uso dell attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;.... omissis
12 Articolo 72 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all allegato V. 2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
13 Articolo 73 Informazione Formazione Addestramento (mezzi e attrezzature) 1. Nell ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. Omissis 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. 5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. N.B. IL RECEPIMENTO DELL ACCORDO DEL 22 FEBBRAIO 2012 E OBBLIGATORIO
14 APPLICABILITA DELL ACCORDO IL RECEPIMENTO DELL ACCORDO DEL 22 FEBBRAIO 2012 E OBBLIGATORIO quindi PENALMENTE SANZIONATO (71 comma 7) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da a euro per TUTTI I LAVORATORI OPERANTI SU ATTREZZATURE DI LAVORO in seguito illustrate, compresi: - I COMPONENTI DELL IMPRESA FAMILIARE (di cui all articolo 230-bis del codice civile) - I LAVORATORI AUTONOMI (di cui all articolo 21 D.Lgs.81/2008)
15 Quando entra in vigore l accordo??
16 Il 12 marzo 2013!! Un anno dopo la pubblicazione sul Suppl. Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012
17 Di che attrezzature stiamo parlando?? PIATTAFORMA MOBILE DI LAVORO ELEVABILE GRU PER AUTOCARRO GRU A TORRE CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTI A BORDO GRU MOBILI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI ESCAVATORI, PALE CARICATRICI, TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI POMPA PER CALCESTRUZZO
18 PREMESSA Il presente accordo costituisce attuazione dell articolo 73, comma 5 dei D.Lgs. n. 81/2008, ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, e delle modalità per il riconoscimento di tale abilitazione nonché l individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità della formazione. La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'articolo 37 dei D.Lgs. n. 81/2008, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori. La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque e tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.
19 ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE Per ciascun corso si dovrà operare nel rispetto dei seguenti punti: 1) Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento; 2) Individuazione e requisiti dei docenti; 3) Indirizzi e requisiti minimi dei corsi; 4) Programma dei corsi; 5) Attestazione; 6) Durata della validità dell abilitazione ed aggiornamento; 7) Registrazione sul libretto formativo del cittadino; 8) Documentazione; 9) Riconoscimento della formazione pregressa; 10) Buone prassi; 11) Monitoraggio attività formative e aggiornamento dell accordo; 12) Norma transitoria; 13) Clausola di salvaguardia e di non regresso; 14) Requisiti di natura generale: idoneità dell area e disponibilità delle attrezzature; 15) Eventuale formazione in modalità e-learning, se richiesta.
20 SONO SOGGETTI FORMATORI DEL CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO: a) le Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ASL, ecc.) e della formazione professionale; b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c) l INAIL d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nei settori di competenza; e) gli ordini o collegi professionali, e le riconosciute associazioni di professionisti senza scopo di lucro f) le aziende produttrici, distributrici, noleggiatrici ed utilizzatrici di attrezzature di cui al presente accordo e debitamente organizzate ed accreditate per l attività di formazione; g) i soggetti formatori con documentata esperienza di almeno tre anni nella formazione per le specifiche attrezzature di cui al presente accordo e debitamente accreditati; h) i soggetti formatori con documentata esperienza di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e debitamente accreditati; i) gli enti bilaterali e gli organismi paritetici istituiti nel settore di impiego delle attrezzature in oggetto; l) le scuole edili costituite nell ambito degli organismi paritetici di cui sopra.
21 pratica teoria INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI: Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto f) dei soggetti formatori, in possesso dei requisiti sopra richiamati. f) le aziende produttrici/distributori/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga all esclusione dall'accreditamento prevista dalla medesima intesa;
22 Per ogni specifico percorso formativo si dovrà prevedere: a) individuazione di un responsabile del progetto formativo che può essere anche il docente; b) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso; c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 24 unità; d) per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi); e) le attività pratiche dovranno essere effettuate in area idonea, al fine di movimentare/utilizzare l attrezzatura di che trattasi in modo adeguato; f) assenze massime: massimo il 10% del monte orario complessivo. Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature di che trattasi. Il percorso formativo è strutturato in moduli teorici e pratici con contenuti e durata, nonché verifiche intermedie e finali, individuati negli allegati in riferimento, alla tipologia di attrezzatura. La metodologia di insegnamento deve garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione delle esperienze in aula e lavori di gruppo. E necessario prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché di simulazioni di gestione autonoma da parte dell allievo in situazioni di utilizzo normale, anormali prevedibili, straordinarie e di emergenza. E opportuno favorire anche metodologie di apprendimento innovative, tramite l impiego di strumenti informatici e di materiali multimediali
23 I REQUISITI MINIMI dei programmi dei corsi di formazione e la loro valutazione sono quelli previsti nei singoli allegati. Il modulo giuridico-normativo di cui ai singoli allegati del presente accordo deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili. Esso è riconosciuto come credito formativo per i corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili.
24 ATTESTAZIONE Al termine dei moduli devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. L elaborazione della singola prova è di competenza al docente. L accertamento dell apprendimento viene effettuato dal responsabile del progetto formativo. La valutazione globale ed il relativo verbale viene trasmesso alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio. Il soggetto formatore devono custodire la documentazione relativa al singolo corso. Gli attestati di abilitazione vengono rilasciati sulla base dei verbali e dai soggetti formatori.
25 ATTESTATI DI ABILITAZIONE Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni: Denominazione del soggetto formatore; Dati anagrafici del partecipante al corso; Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del presente accordo e relativo monte ore frequentato; Periodo di svolgimento del corso; Firma del soggetto organizzatore del corso.
26 Durata della validità dell abilitazione ed aggiornamento L abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento. Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici.
27 REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente accordo sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008.
28 DOCUMENTAZIONE Contenuti del fascicolo del corso, da conservare presso il soggetto formatore: dati anagrafici del partecipante registro del corso recante: - elenco dei partecipanti (con firme) - nominativo e firma del/dei docente/i - ora di inizio e fine - modelli di valutazione complessiva finale di ogni partecipante
29 RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA (antecedente alla data in entrata in vigore del presente accordo) Sono riconosciuti i corsi già effettuati se soddisfano i seguenti requisiti: a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorica, pratico e verifica finale dell apprendimento; b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo; c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell'apprendimento. Gli attestati di abilitazione conseguenti ai suddetti corsi hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c).
30 RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell'entrata in vigore del presente accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme); nominativi e firme dei docenti; contenuti; ora di inizio e fine esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica; Tale documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso. Il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione. N.B. I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo.
31 BUONE PRASSI Sono fate salve le buone prassi di cui all articolo 2, lettera v) del D.Lgs. 81/2008 «Buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all articolo 6, previa istruttoria tecnica dell ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
32 MONITORAGGIO ATTIVITA FORMATIVE ED AGGIORNAMENTO DELL ACCORDO Allo scopo di monitorare la corretta applicazione del presente accordo, è costituita una Commissione composta da: un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzione di presidente; un rappresentante effettivo ed uno supplente del Coordinamento tecnico delle Regioni. e con i seguenti compiti: effettua attività di monitoraggio sull attuazione del presente accordo; formula pareri relativi a quesiti di carattere generale sull'applicazione del presente accordo; elabora documenti sulla base dei pareri formulati che possono costituire utili elementi per l'elaborazione di linee guida così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera z), del D.Lgs. n. 81/2008; elabora eventuali proposte di adeguamento del presente accordo, tenendo conto di quanto emerso nell'attività di monitoraggio e dì quanto espresso nei pareri, da esaminare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; propone eventuali integrazioni dell'elenco delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori da esaminare in sede di Conferenza permanente per i rapporti lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Alla commissione vengono messi a disposizione i dati del registro informatizzato. Ogni componente della Commissione può essere coadiuvato da esperti. Le sedute della Commissione sono valide se risultano presenti entrambe le istituzione.
33 NORMA TRANSITORIA I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E DI NON REGRESSO le Regioni e le Province autonome hanno la facoltà di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. l attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. in ogni caso sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
34 REQUISITI DI NATURA GENERALE (idoneità dell area e disponibilità delle attrezzature) 1 Per le attività pratiche devono essere disponibili: a) un'area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l'attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi, l effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto Valutazione per ciascuna tipologia di attrezzatura; b) i carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che dovessero rendersi necessari per consentire l effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto Valutazione per ciascuna tipologia di attrezzatura; c) le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell'istruttore) all'attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione; d) i dispositivi di protezione individuale necessari per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l'effettivo utilizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche.
35 FORMAZIONE IN MODALITA E-LEARNING Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui il presente accordo, l utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning è consentita esclusivamente per la parte di formazione generale, concernente i moduli giuridico-normativo e tecnico e nel rispetto delle seguenti condizioni: a) sede e strumentazione: la formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l Azienda o presso il domicilio del partecipante, in ore lavorative. Deve essere utilizzata una strumentazione idonea. b) programma e materiale didattico formalizzato: il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione contenente il titolo del corso, l ente o Soggetto che lo ha prodotto, gli obbiettivi formativi, la struttura, la durata e gli argomenti trattati nelle unità didattiche, le regole di utilizzo del prodotto, le eventuali modalità di valutazione dell apprendimento e gli strumenti di feedback. c) Tutor: deve essere garantito un esperto a disposizione per la gestione del percorso formativo, in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento e professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. d) Valutazione: devono essere previste prove di autovalutazione in itinere e possono essere svolte in presenza telematica; la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. e) Durata: deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto e deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione. La durata deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma. f) Materiali: il linguaggio deve essere chiaro ed adeguato ai destinatari. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo e di effettuare stampe del materiale utilizzato. Solo per la parte legislativa e teorico-tecnica!!!
36 STRUTTURA DEI CORSI Le attrezzature sono state suddivise in categorie distinte, riportate in OTTO corrispondenti ALLEGATI, dal III al X. Ogni corso è formato da un modulo giuridico-normativo e da un modulo tecnico che per contenuti e durata sono uguali per il singolo allegato e da dei moduli pratici specifici che sono diversi in quanto mezzi simili possono avere importanti differenze sul piano della conduzione e dell utilizzo. Le ore minime prescritte per i singoli moduli sono diverse a seconda della tipologia di corso. Di seguito troverete una tabella riassuntiva di quanto sopra introdotto ed una scheda esplicativa per ogni singolo allegato. Per i contenuti integrali si rimanda al testo dell accordo in oggetto. N.B. Gli esami intermedi e finali vanno svolti al di fuori delle ore previste per i singoli moduli
37 INDIVIDUAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO PIATTAFORMA ELEVABILE ALLEGATO III GRU SU AUTOCARRO ALLEGATO IV MODULO TEORICO MODULO PRATICO TIPOLOGIA TIPOLOGIA ORE Giuridico-normativo (1 ora) Tecnico (3 ore) Giuridico-normativo (1 ora) Tecnico (3 ore) PLE che operano su stabilizzatori 4 PLE che possono operare senza stabilizzatori PLE che operano sia su stabilizzatori che senza stabilizzatori Gru per autocarro GRU A TORRE ALLEGATO V Giuridico-normativo (1 ora) Tecnico (7 ore) Gru a rotazione in basso 4 Gru a rotazione in alto 4 Gru a rotazione sia in alto che in basso 6 CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO ALLEGATO VI Giuridico-normativo (1 ora) Carrelli industriali semoventi 4 Carrelli semoventi a braccio telescopico 4 Carrelli / sollevatori / elevatori semoventi telescopici rotativi 4 Tecnico (7 ore) Carrelli industriali semoventi, Carrelli semoventi a braccio telescopico, Carrelli / sollevatori / elevatori semoventi telescopici rotativi 8
38 INDIVIDUAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO MODULO TEORICO MODULO PRATICO TIPOLOGIA TIPOLOGIA ORE GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI (CORSO BASE*) ALLEGATO VII Giuridico-normativo (1 ora) Tecnico (6 ore) Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico ed eventuale falcone fisso (corso base) 7 GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI (CORSO AGGIUNTIVO) ALLEGATO VII TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI ALLEGATO VIII Modulo teorico corso base* (7 ore) Tecnico aggiuntivo (4 ore) Giuridico-normativo (1 ora) Modulo pratico corso base* 7 Gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile (modulo aggiuntivo al corso base) Trattori agricoli o forestali a ruote 5 4 Tecnico (2 ore) Trattori agricoli o forestali a cingoli 5 ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E AUTORIBALATIBILI A CINGOLI ALLEGATO IX POMPE DI CALCESTRUZZO ALLEGATO X Giuridico-normativo (1 ora) Tecnico (3 ore) Giuridico-normativo (1 ora) Tecnico (6 ore) Escavatori idraulici 6 Escavatori a fune 6 Pale caricatrici frontali 6 Terne 6 Autoribaltabili a cingoli 6 Escavatori idraulici, Caricatori frontali e Terne 12 Pompe per calcestruzzo 7
39 Quale formazione è prevista??
40 Mettiamo ordine nella formazione prevista Articolo 37 Articolo 71 comma 7 Articolo 73 comma 4 Articolo 73 comma 5 ATTREZZATURE
41 Mettiamo ordine nella formazione prevista Articolo 37 comma 2 Generica Specifica Prevista da altri Titoli Es. rischi fisici RUMORE Generico Specifico della mansione Articolo 37 comma Aggiuntiva
42 TESTO UNICO D.Lgs.81/ 2008 FORMAZIONE INIZIALE FORMAZIONE CONTINUA GESTIONE DEI CAMBIAMENTI ALTRA FORMAZIONE SPECIFICA FORMAZIONE SPECIALISTICA generale lavoratori specifica lavoratori RSPP -Datori di lavoro Dirigenti Aggiuntiva particolare preposti Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione Aggiornamento della formazione iniziale Integrazione della formazione specifica RSPP non Dat. Lavoro RLS Antincendio Primo soccorso Coordinatori Funi Ponteggi Ecc.. Attrezzature particolari (fuori accordi) Lavori in quota Ambienti confinati Lavori elettrici Amianto Atmosfere esplosive Radiazioni ionizzanti Disarmo armature Ecc. Accordi Stato - Regioni sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP-datori di lavoro Formazione relativa alle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione
43 Formazione collegata alla gestione dei cambiamenti: CICLO PRODUTTIVO STRUTTURA ORGANIZZATIVA In questi casi la formazione specifica dei lavoratori deve essere ripetuta o integrata limitatamente alle variazioni intervenute: - Nuove attrezzature, nuove sostanze e preparati pericolosi, evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi - Trasferimento o cambiamento di mansione con introduzione di nuovi rischi limitatamente ai rischi non coperti dalla formazione già effettuata - Formazione specifica da completare, limitatamente alla sola formazione da integrare in base al Documento di Valutazione dei Rischi e alle mansioni che verranno ricoperte, in caso di assunzione di lavoratore proveniente da azienda dello stesso settore produttivo (lettera A,B,C,D del codice ateco 2007): il Datore di Lavoro deve valutare la formazione specifica pregressa ed eventualmente integrarla sulla base del proprio DVR - Formazione specifica da ripetere per il nuovo settore, in caso di assunzione di lavoratore proveniente da azienda di diverso settore produttivo (lettera A,B,C,D del codice ateco 2007): in funzione dei rischi di comparto, del DVR e dei nuovi rischi della mansione
44 Formazione specifica non regolamentata dagli accordi: FORMAZIONE SPECIFICA regolamentata dal TESTO UNICO per ALTRE FIGURE della sicurezza - RSPP non Datore di lavoro - RLS - PREVENZIONE INCENDI - PRIMO SOCCORSO - SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI lavoratori - SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI preposti - PONTEGGI lavoratori - PONTEGGI preposti - COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - PERFORATORI
45 Formazione specialistica non regolamentata dagli accordi: FORMAZIONE SPECIALISTICA - ATTREZZATURA PARTICOLARE (non contemplata dagli accordi Stato Regione) - AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI - LAVORI ELETTRICI (lavoratori con profili professionali CEI qualifica PAV-PES-PEI) - RESPONSABILE IMPIANTI o PREPOSTI LAVORO (comparto elettrici, profilo professionale) - LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI (dal punto elettrico per lavoratori che vi accedono) - ATMOSFERE ESPLOSIVE (per lavoratori che effettuano le manutenzioni nelle aree classificate - LAVORI IN QUOTA - AMIANTO lavoratori potenzialmente esposti - AMIANTO lavoratori addetti alla rimozione livello operativo - AMIANTO lavoratori addetti alla rimozione livello gestionale - RADIAZIONI IONIZZANTI - DISARMO ARMATURE operatori addetti
46 Allegato III PLE CHE OPERANO SU STABILIZZATORI (8 ore) Macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.
47 MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora) presentazione del corso; cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota ed all uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. 81/2008); responsabilità dell operatore. MODULO TECNICO (3 ore) categorie di PLE; componenti strutturali; dispositivi di comando e di sicurezza; controlli da effettuare prima dell utilizzo: visivi e funzionali; DPI specifici da utilizzare con le PLE; modalità di utilizzo in sicurezza e valutazione dei rischi; procedure operative di salvataggio.
48 MODULO PRATICO (4 ore) individuazione dei componenti strutturali; dispositivi di comando e di sicurezza; controlli pre-utilizzo; controlli prima del trasferimento su strada; pianificazione del percorso; posizionamento della PLE sul luogo di lavoro; esercitazione di pratiche operative; manovre di emergenza; messa a riposo della PLE a fine lavoro. VALUTAZIONE (al di fuori dei tempi previsti per i vari moduli) prova intermedia di verifica: - questionario a risposta multipla; (al termine dei moduli teorici) - superata con il 70% delle risposte esatte; - consente il passaggio ai moduli pratici specifici. prova pratica di verifica finale: - esecuzione di almeno due delle prove del modulo (al termine del modulo pratico) pratico; - concernente gli argomenti di cui al punto dell allegato III del presente accordo; - tutte le prove pratiche devono essere superate. Il mancato superamento delle prove comporta la ripetizione degli specifici moduli. L esito positivo delle prove intermedie e finali, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio dell attestato di abilitazione.
49 Allegato III PLE CHE POSSONO OPERARE SENZA STABILIZZATORI (8 ore) Macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.
50 MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora) presentazione del corso; cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota ed all uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. 81/2008); responsabilità dell operatore. MODULO TECNICO (3 ore) categorie di PLE; componenti strutturali; dispositivi di comando e di sicurezza; controlli da effettuare prima dell utilizzo: visivi e funzionali; DPI specifici da utilizzare con le PLE; modalità di utilizzo in sicurezza e valutazione dei rischi; procedure operative di salvataggio.
51 MODULO PRATICO (4 ore) individuazione dei componenti strutturali; dispositivi di comando e di sicurezza; controlli pre-utilizzo; pianificazione del percorso; movimentazione e posizionamento della PLE; esercitazione di pratiche operative; manovre di emergenza; messa a riposo della PLE a fine lavoro. VALUTAZIONE (al di fuori dei tempi previsti per i vari moduli) prova intermedia di verifica: - questionario a risposta multipla; (al termine dei moduli teorici) - superata con il 70% delle risposte esatte; - consente il passaggio ai moduli pratici specifici. prova pratica di verifica finale: - esecuzione di almeno due delle prove del modulo (al termine del modulo pratico) pratico; - concernente gli argomenti di cui al punto dell allegato III del presente accordo; - tutte le prove pratiche devono essere superate. Il mancato superamento delle prove comporta la ripetizione degli specifici moduli. L esito positivo delle prove intermedie e finali, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio dell attestato di abilitazione.
52 Allegato III PLE CHE OPERANO SIA SU STABILIZZATORI CHE SENZA STABILIZZATORI (10 ore) Macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.
53 MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora) presentazione del corso; cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota ed all uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. 81/2008); responsabilità dell operatore. MODULO TECNICO (3 ore) categorie di PLE; componenti strutturali; dispositivi di comando e di sicurezza; controlli da effettuare prima dell utilizzo: visivi e funzionali; DPI specifici da utilizzare con le PLE; modalità di utilizzo in sicurezza e valutazione dei rischi; procedure operative di salvataggio.
54 MODULO PRATICO (6 ore) individuazione dei componenti strutturali; dispositivi di comando e di sicurezza; controlli pre-utilizzo; controlli prima del trasferimento su strada; pianificazione del percorso; movimentazione e posizionamento della PLE; esercitazione di pratiche operative; manovre di emergenza; messa a riposo della PLE a fine lavoro. VALUTAZIONE (al di fuori dei tempi previsti per i vari moduli) prova intermedia di verifica: - questionario a risposta multipla; (al termine dei moduli teorici) - superata con il 70% delle risposte esatte; - consente il passaggio ai moduli pratici specifici. prova pratica di verifica finale: - esecuzione di almeno tre delle prove del modulo (al termine del modulo pratico) pratico; - concernente gli argomenti di cui al punto dell allegato III del presente accordo; - tutte le prove pratiche devono essere superate. Il mancato superamento delle prove comporta la ripetizione degli specifici moduli. L esito positivo delle prove intermedie e finali, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio dell attestato di abilitazione.
55 Allegato IV GRU PER AUTOCARRO (12 ore) Gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo.
56 MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora) presentazione del corso; cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione dei carichi (D.Lgs. 81/2008); responsabilità dell operatore. MODULO TECNICO (3 ore) descrizione delle diverse tipologie di gru; nozioni elementari di fisica per valutazione masse e condizioni di equilibrio; fattori ed elementi che influenzano la stabilità delle gru; caratteristiche e componenti principali delle gru; tipi di allestimento e organi di presa; dispositivo di comando a distanza; contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione alle gru; utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore; principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori e di controllo; principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la stabilizzazione; modalità di utilizzo in sicurezza e valutazione dei rischi; segnaletica gestuale.
57 MODULO PRATICO (8 ore) individuazione dei componenti strutturali; dispositivi di comando e di sicurezza; controlli pre-utilizzo; controlli prima del trasferimento su strada; pianificazione delle operazioni del sollevamento; posizionamento della gru per autocarro sul luogo di lavoro; esercitazione di pratiche operative; manovre di emergenza; prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio; operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori, indicatori e di controllo; esercitazioni sull uso sicuro, gestione di situazioni di emergenza e compilazione del registro di controllo; messa a riposo della gru per autocarro.
58 VALUTAZIONE (al di fuori dei tempi previsti per i vari moduli) prova intermedia di verifica: - questionario a risposta multipla; (al termine dei moduli teorici) - superata con il 70% delle risposte esatte; - consente il passaggio al modulo pratico specifico. prova pratica di verifica finale: - esecuzione di almeno due delle prove del modulo (al termine del modulo pratico) pratico; - concernente gli argomenti di cui al punto 4.2 dell allegato IV del presente accordo; - tutte le prove pratiche devono essere superate. Il mancato superamento delle prove comporta la ripetizione degli specifici moduli. L esito positivo delle prove intermedie e finali, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio dell attestato di abilitazione.
59 Allegato V GRU A TORRE A ROTAZIONE IN BASSO (12 ore) Gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro
60 MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora) presentazione del corso; cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008); responsabilità dell operatore. MODULO TECNICO (7 ore) norme generali di utilizzo della gru a torre; tipologie di gru a torre; principali rischi connessi all impiego di gru a torre; nozioni elementari di fisica per la valutazione dei carichi e delle condizioni di equilibrio di un corpo; tecnologia delle gru a torre; componenti strutturali; dispositivi di comando e di sicurezza; le condizioni di equilibrio delle gru a torre; installazione della gru a torre; controlli da effettuare prima dell utilizzo; modalità di utilizzo in sicurezza della gru a torre; manutenzione della gru a torre;
61 MODULO PRATICO (4 ore) individuazione dei componenti strutturali; individuazione dispositivi di comando e di sicurezza; controlli pre-utilizzo; utilizzo della gru a torre; operazioni di fine-utilizzo. VALUTAZIONE (al di fuori dei tempi previsti per i vari moduli) prova intermedia di verifica: - questionario a risposta multipla; (al termine dei moduli teorici) - superata con il 70% delle risposte esatte; - consente il passaggio ai moduli pratici specifici. prova pratica di verifica finale: - esecuzione di almeno due delle prove del modulo (al termine del modulo pratico) pratico (ultimi tre punti); - tutte le prove pratiche devono essere superate. Il mancato superamento delle prove comporta la ripetizione degli specifici moduli. L esito positivo delle prove intermedie e finali, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio dell attestato di abilitazione.
62 Allegato V GRU A TORRE A ROTAZIONE IN ALTO (12 ore) Gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro
63 MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora) presentazione del corso; cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008); responsabilità dell operatore. MODULO TECNICO (7 ore) norme generali di utilizzo della gru a torre; tipologie di gru a torre; principali rischi connessi all impiego di gru a torre; nozioni elementari di fisica per la valutazione dei carichi e delle condizioni di equilibrio di un corpo; tecnologia delle gru a torre; componenti strutturali; dispositivi di comando e di sicurezza; le condizioni di equilibrio delle gru a torre; installazione della gru a torre; controlli da effettuare prima dell utilizzo; modalità di utilizzo in sicurezza della gru a torre; manutenzione della gru a torre;
64 MODULO PRATICO (4 ore) individuazione dei componenti strutturali; individuazione dispositivi di comando e di sicurezza; controlli pre-utilizzo; utilizzo della gru a torre; operazioni di fine-utilizzo. VALUTAZIONE (al di fuori dei tempi previsti per i vari moduli) prova intermedia di verifica: - questionario a risposta multipla; (al termine dei moduli teorici) - superata con il 70% delle risposte esatte; - consente il passaggio ai moduli pratici specifici. prova pratica di verifica finale: - esecuzione di almeno due delle prove del modulo (al termine del modulo pratico) pratico (ultimi tre punti); - tutte le prove pratiche devono essere superate. Il mancato superamento delle prove comporta la ripetizione degli specifici moduli. L esito positivo delle prove intermedie e finali, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio dell attestato di abilitazione.
65 Allegato V GRU A TORRE CON ROTAZIONE SIA IN ALTO CHE IN BASSO (14 ore) Gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro
66 MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora) presentazione del corso; cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008); responsabilità dell operatore. MODULO TECNICO (7 ore) norme generali di utilizzo della gru a torre; tipologie di gru a torre; principali rischi connessi all impiego di gru a torre; nozioni elementari di fisica per la valutazione dei carichi e delle condizioni di equilibrio di un corpo; tecnologia delle gru a torre; componenti strutturali; dispositivi di comando e di sicurezza; le condizioni di equilibrio delle gru a torre; installazione della gru a torre; controlli da effettuare prima dell utilizzo; modalità di utilizzo in sicurezza della gru a torre; manutenzione della gru a torre;
67 MODULO PRATICO (4 ore) individuazione dei componenti strutturali; individuazione dispositivi di comando e di sicurezza; controlli pre-utilizzo; utilizzo della gru a torre; operazioni di fine-utilizzo. VALUTAZIONE (al di fuori dei tempi previsti per i vari moduli) prova intermedia di verifica: - questionario a risposta multipla; (al termine dei moduli teorici) - superata con il 70% delle risposte esatte; - consente il passaggio ai moduli pratici specifici. prova pratica di verifica finale: - esecuzione di almeno tre delle prove del modulo (al termine del modulo pratico) pratico (ultimi tre punti); - tutte le prove pratiche devono essere superate. Il mancato superamento delle prove comporta la ripetizione degli specifici moduli. L esito positivo delle prove intermedie e finali, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio dell attestato di abilitazione.
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