ISTANZA in AUTOTUTELA

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1 ISTANZA in AUTOTUTELA Applicabilità e Procedure ing. Renato Milicia Salerno 18 Aprile

2 PROCEDURA AUTOTUTELA PRINCIPI GENERALI L'autotutela è un istituto che consente ad una Amministrazione di annullare o rettificare propri atti per tutelarsi rispetto a danni o arricchimenti indebiti che gli stessi possono provocare. L autotutela si attiva d ufficio o su istanza di parte che non è vincolata a particolari forme o a d e m p i m e n t i, b a s t a u n a s e m p l i c e raccomandata. 2

3 PRINCIPI GENERALI La risposta dell Amministrazione all istanza non è obbligatoria, tuttavia è buona norma che ciò avvenga e di regola avviene. L autotutela non ha limiti temporali per essere richiesta, tuttavia bisogna verificare l efficacia della istanza rispetto al momento in cui viene prodotta. L'annullamento o rettifica dell'atto ha efficacia fin dal momento in cui è stato prodotto e comporta anche l annullamento delle conseguenti attività ingiuntive, non annulla atti emessi in correlazione da altre amministrazioni che sono oggetto di separata istanza per autotutela. 3

4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO I n m e r i t o a i p r o v v e d i m e n t i e m e s s i dall Amministrazione finanziaria è il D.M. n. 37/1997. Art.1 Il potere di annullamento spetta all'ufficio che ha emanato l'atto. In caso di grave inerzia, alla Direzione regionale o compartimentale dalla quale l'ufficio stesso dipende. 4

5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art.2 L'Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento per: a) errore di persona; b) evidente errore logico o di calcolo; c) errore sul presupposto dell'imposta; d) doppia imposizione; 5

6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza; g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione. 6

7 PROVVEDIMENTI IN MATERIA CATASTALE Sono sostanzialmente di due fattispecie: - avvisi per definizione rendita catastale - avvisi per irrogazione sanzioni 7

8 AVVISI PER DEFINIZIONE RENDITA CATASTALE (Circolare N.11/2005) Sono avvisi che determinano aumento di base imponibile e non comportano intimazione di pagamento. Essi pertanto non vengono iscritti quali credito dello Stato e non provocano eventuali azioni ingiuntive. Trattano di regola il merito estimale per cui i motivi di opposizione è opportuno esporli in sede di ricorso evitando l autotutela, salvo non si tratti di evidenti errori logici quali errore di categoria, di consistenza, di saggio di fruttuosità per le categorie speciali o errore grave sulla classe. 8

9 AVVISI PER DEFINIZIONE RENDITA CATASTALE (Circolare N.11/2005) Quest ultimo caso si può avere ad esempio se nell ambito dello stesso fabbricato vi è notevole differenza di classe tra la u.i.u. accertata e tutte le altre. In merito al saggio di fruttuosità potrebbe, invece, ricorrere il punto h) del suddetto art.2 qualora si applichi in sede di valutazione ad esempio un saggio del 20% invece che del 2%, si tratterebbe proprio di errore materiale del c o n t r i b u e n t e, f a c i l m e n t e r i c o n o s c i b i l e 9

10 AVVISI PER DEFINIZIONE RENDITA CATASTALE (Circolare N.11/2005) Non essendoci iscrizione di credito l eventuale istanza in autotutela, che non ha scadenza per la presentazione, risulterà sempre efficace. La stessa deve essere adeguatamente motivata e documentata, e l accoglimento comporta una semplice rettifica della banca dati catastale senza, di regola, la necessità di un formale provvedimento di annullamento dell accertamento. La rendita catastale rettificata ha efficacia dalla data di originaria presentazione dell elaborato di accatastamento o variazione. 10

11 AVVISI PER IRROGAZIONE SANZIONI A differenza dei precedenti questi comportano intimazione di pagamento, per cui vengono iscritti quali crediti dello Stato, con la conseguenza di eventuali azioni ingiuntive. Sono avvisi che, di regola, riguardano tardiva o omessa presentazione di elaborati catastali non sanata con ravvedimento operoso nella fase della stessa presentazione. In genere non vi dovrebbero essere motivi di contestazione essendo ben stabiliti i tempi di scadenza per la presentazione di PREGEO, DOCFA e volture. 11

12 AVVISI PER IRROGAZIONE SANZIONI Qualora, invece, vi fossero errori rilevanti, quale ad esempio la data di ultimazione dei lavori di una u.i.u. accatastata con DOCFA, la strada della autotutela è quella più opportuna rispetto al ricorso. La procedura è naturalmente più complessa, poiché nel caso di accoglimento della istanza è necessario da parte dell Ufficio un formale provvedimento di annullamento dell avviso ed anche del credito iscritto. 12

13 AVVISI PER IRROGAZIONE SANZIONI Senza queste operazioni il credito passerebbe a ruolo ed sarebbe oggetto di cartella esattoriale. Se ciò dovesse accadere è possibile, sempre che ricorrano le condizioni, procedere ad istanza in autotutela per l annullamento della cartella. 13

14 AVVISI PER IRROGAZIONE SANZIONI L istanza deve comunque essere prodotta all Ufficio che ha emesso l avviso, il quale, in caso di accoglimento, annulla l avviso ed a sua volta comunica all ente esattore di annullare la cartella. In merito ai tempi occorre tener presente che è opportuno produrre l istanza entro i 60 giorni dalla notifica dell avviso, ciò perché in tale periodo il credito è considerato non divenuto definito, per cui nessuna azione ingiuntiva può essere attivata. 14

15 AVVISI PER IRROGAZIONE SANZIONI Viceversa superati i 60 giorni il credito diventa definitivo ed esigibile, con triplicazione della sanzione e aggiunta di eventuali interessi, per cui in qualunque momento può essere messo a ruolo e divenire oggetto di cartella esattoriale. 15

16 AVVISI PER IRROGAZIONE SANZIONI Fino a che non vi è la messa a ruolo con la istanza in autotutela è possibile ottenere il provvedimento di annullamento dell avviso, dopo il ruolo l Ufficio oltre ad annullare l accertamento deve anche procedere allo sgravio. 16

17 IL CASO PARTICOLARE DEI FABBRICATI NON DICHIARATI IN CATASTO (Circolare n.7/2011) In questo caso l avviso di accertamento per irrogazione sanzioni è più complesso, perché comprende anche tributi speciali, oneri e spese, si presta a varie ipotesi di istanza in autotutela per il suo annullamento e occorre considerare che l iscrizione del credito è avvenuta a livello centrale e non ad opera singolo Ufficio provinciale. 17

18 IL CASO PARTICOLARE DEI FABBRICATI NON DICHIARATI IN CATASTO (Circolare n.7/2011) A parte le questioni di merito e di legittimità per le quali è del tutto opportuno seguire la strada del ricorso, si rende necessario approfondire la procedura in autotutela. La circolare n.7/2011 precisa che l istanza in autotutela può essere presentata nei seguenti quattro casi: 1) errata intestazione della particella (riconducibile all errore di persona) 18

19 IL CASO PARTICOLARE DEI FABBRICATI NON DICHIARATI IN CATASTO (Circolare n.7/2011) 2)accatastamento non obbligatorio (riconducibile all errore sul presupposto dell imposta) 3)fabbricato già accatastato (riconducibile all errore per doppia imposizione) 4)quantificazione di sanzioni e tributi (riconducibile parzialmente all errore sul presupposto dell imposta) 19

20 IL CASO PARTICOLARE DEI FABBRICATI NON DICHIARATI IN CATASTO (Circolare n.7/2011) Ai casi suddetti occorre aggiungere l errore del numero della particella che potrebbe essere riconducibile sia all errore di persona che alla mancanza del presupposto dell imposta. 20

21 ERRATA INTESTAZIONE PARTICELLA E il caso di terreno trasferito ad altri c o n v o l t u r a n o n r e g i s t r a t a o frazionamento della particella anch esso non riportato in atti. 21

22 ACCATASTAMENTO NON OBBLIGATORIO E il caso dei fabbricati in corso di costruzione o inagibili, si aggiungono anche i fabbricati rurali o ex rurali, per i quali le procedure di accatastamento, pur essendo obbligatorie, sono diverse da quelle dei fabbricati non dichiarati ed hanno un diverso sistema sanzionatorio 22

23 FABBRICATO GIA ACCATASTATO Di regola tale circostanza ricorre quando vi è disallineamento tra mappa terreni e vecchia mappa urbana, o quando vi sono tipi mappali non registrati in cartografia 23

24 QUANTIFICAZIONE SANZIONI E TRIBUTI Questa fattispecie riguarda il caso in cui il successivo accatastamento di regolarizzazione comporta un numero di u.i.u. inferiore rispetto a quello contestato. Con l istanza si deve chiedere il parziale annullamento, l Ufficio dovrebbe annullare il provvedimento e rifare uno rettificato con riapertura dei termini 24

25 EFFICACIA DELL ISTANZA Il caso più semplice si ha quando l istanza viene prodotta nei 60 giorni utili per produrre ricorso e viene accolta entro detto periodo con relativo annullamento dell avviso e del credito 25

26 EFFICACIA DELL ISTANZA Se l Ufficio non risponde nei 60 giorni e non vi è stato ricorso bisogna sperare che comunque vi sarà l accoglimento entro il termine nel quale l Ufficio stesso ha facoltà di annullare il credito, poiché essendovi stata l iscrizione del credito stesso a livello centrale è prevedibile che da una certa data l annullamento non potrà più essere effettuato dall Ufficio provinciale bensì da quello centrale con conseguente complicazione della procedura. Questo significa che le istanze devono essere prodotte tempestivamente 26

27 EFFICACIA DELL ISTANZA Nella ipotesi in cui gli annullamenti non fossero tecnicamente fattibili è auspicabile, in caso di accoglimento, che l Ufficio almeno provveda d ufficio allo sgravio del ruolo, evitando inutili azioni ingiuntive al contribuente, altrimenti non resta che produrre una nuova istanza in autotutela per annullare la cartella esattoriale 27

28 CONSEGUENZE DELL AVVISO - AUTOTUTELA Gli avvisi relativi ai fabbricati non dichiarati hanno la conseguenza che i Comuni e l Agenzia delle Entrate (Imposte) possono a loro volta emettere avvisi di accertamento per la riscossione delle imposte fin dal Per alcuni Comuni risulta che ciò sia già avvenuto 28

29 CONSEGUENZE DELL AVVISO - AUTOTUTELA In questo caso è necessario produrre una ulteriore istanza per autotutela al Comune e/o Agenzia (Imposte) chiedendo: -in via principale l annullamento dell avviso per mancanza del presupposto dell imposta, esponendo i motivi addotti e la documentazione allegata all istanza prodotta all Ufficio Provinciale (Territorio) -in via subordinata la sospensione dell avviso fino alla risposta dell Ufficio 29

30 MANCATO ACCOGLIMENTO DELL ISTANZA Se l istanza viene rigettata e non è stato prodotto ricorso, l accertamento diventa definitivo. Oltre al credito già iscritto vi sarà una ulteriore iscrizione dei rimanenti due terzi della sanzione e degli interessi su tributi ed oneri 30

31 MANCATO ACCOGLIMENTO DELL ISTANZA Qualora si decidesse di pagare occorre compilare un nuovo F24 con lo stesso codice atto, con la sanzione intera pari 262 euro nel caso di singola u.i.u. e con gli interessi del 2,5% su tributi (50 euro) ed oneri (280 euro) per ciascun giorno oltre i 60 31

32 Grazie per l attenzione ing. Renato Milicia 32

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