LA CENTRALE D ALLARME INTERBANCARIA (C.A.I.) Forse non tutti conoscono l esistenza della Centrale d allarme interbancaria.

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1 Periodico plurisettimanale Area: TAX & LAW 3 settembre 2004 LA CENTRALE D ALLARME INTERBANCARIA (C.A.I.) Forse non tutti conoscono l esistenza della Centrale d allarme interbancaria. Si tratta, in sintesi, di un archivio centralizzato istituito presso la Banca d Italia nel quale vengono segnalati tutti i nominativi di coloro (persone fisiche ma anche enti e società) che hanno posto in essere comportamenti che potremmo definire irregolari, relativi agli assegni bancari e postali ed alle carte di pagamento. La segnalazione al C.A.I., che per gli istituti di credito è obbligatoria, perviene a conoscenza di tutte le altre banche, degli uffici postali, degli intermediari finanziari emittenti carte di pagamento (nonché dei prefetti e dell autorità giudiziaria) ed ha conseguenze pesantissime sull operatività del soggetto segnalato. Si tratta, dunque, di una istituzione e di una normativa che bisogna conoscere anche per non incorrere, magari solo per sottovalutazione o negligenza, in comportamenti segnalabili. Questa circolare riassume allora le informazioni più importanti che bisogna conoscere sul funzionamento della Centrale d allarme interbancaria; purtroppo si tratta di una normativa tecnica complessa che richiede una circolare più lunga del solito. COS E IL C.A.I. Il D.Lgs n. 507/99, in materia di depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ha previsto all art. 36 l istituzione, presso la Banca d Italia, di un archivio informatizzato degli assegni bancari, postali e delle carte di pagamento irregolari, denominato Centrale d allarme interbancaria (C.A.I.). Tale archivio è entrato in vigore dal 2 luglio L archivio è costituito dalla sezione centrale presso la Banca d Italia e dalle sezioni remote presso le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari emittenti carte di pagamento e le prefetture. Lo scopo è di elevare il grado di affidabilità degli strumenti di pagamento mediante la rilevazione delle informazioni relative alle revoche delle autorizzazioni ad emettere assegni, nonché relative alle carte di pagamento ed agli assegni sottratti e/o smarriti. CHI VIENE ISCRITTO AL C.A.I. Nell archivio C.A.I. vengono inseriti i seguenti dati: le generalità di chi emette assegni bancari o postali senza autorizzazione o provvista; gli assegni non restituiti alle banche o agli uffici postali dopo la revoca dell autorizzazione; le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista; le sanzioni penali ed i connessi divieti applicate per l inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria;

2 le generalità del soggetto al quale è stata revocata l autorizzazione all utilizzo di carte di pagamento; le carte di pagamento per le quali sia stata revocata l autorizzazione all utilizzo; gli assegni bancari o postali e le carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento. In breve vengono obbligatoriamente iscritti al C.A.I., i soggetti: che hanno emesso assegni in assenza di fondi necessari; ai quali sia stata revocata l autorizzazione all utilizzo di carte di pagamento; che abbiano emesso assegni senza la necessaria autorizzazione della banca trattaria. La C.A.I. è suddivisa in sei settori: I SEI SEGMENTI DELLA CENTRALE D ALLARME CAPRI ovvero Centrale allarme procedura impagati, nel quale sono iscritti i nominativi dei soggetti ai quali è stata revocata l autorizzazione ad emettere assegni perché hanno precedentemente emesso assegni senza provvista o senza autorizzazione; PASS ovvero Procedura assegni sottratti e smarriti, nel quale sono contenuti i dati numerici relativi ai moduli di assegni sottratti, smarriti, non restituiti a seguito di revoca aziendale o bloccati per altri motivi; CARTER ovvero Carte revocate, nel quale sono contenuti i nominativi dei soggetti che hanno subito la revoca dall utilizzo delle carte di pagamento (carte di credito); PROCAR ovvero Procedura carte, nel quale sono contenuti i dati numerici relativi alle carte di pagamento revocate dall Ente emittente o smarrite o sottratte; ASA ovvero Assegni sanzioni amministrative, nel quale sono contenuti i nominativi dei soggetti che hanno subito sanzioni amministrative dal Prefetto; ASP ovvero Assegni sanzioni penali, nel quale sono contenuti i nominativi che hanno subito sanzioni penali irrogate dal Giudice. CONSEGUENZE DELL ISCRIZIONE AL C.A.I. L iscrizione nell archivio C.A.I., determina che il soggetto iscritto: non potrà stipulare per 6 mesi una nuova convenzione d assegno presso qualsiasi banca od ufficio postale; gli saranno revocate tutte le convenzioni d assegno in essere presso qualsiasi banca; non potranno essere pagati gli assegni tratti dal soggetto durante il periodo d iscrizione in C.A.I., anche se emessi nel limite della provvista. La segnalazione per mancato pagamento di un assegno senza provvista deve necessariamente essere preceduta da un preavviso di revoca della banca, a mezzo telegramma o raccomandata entro 10 giorni dalla presentazione al pagamento del titolo. Tale preavviso comunica che alla scadenza di 60 gg. dal termine di presentazione del titolo, senza che questo sia stato pagato, il

3 nominativo del traente sarà iscritto nell archivio C.A.I. con contestuale revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. L omissione del preavviso di revoca rende responsabile il trattario (banca/posta) al pagamento degli assegni emessi (anche in mancanza di fondi) dal traente fino al giorno successivo alla comunicazione della banca. Il trattario è altresì obbligato in solido nel caso di omissione o ritardo nell iscrizione all archivio C.A.I. ovvero quando autorizzi il rilascio di carnet di assegni in favore di persona il cui nominativo risulti soggetto ad iscrizione. QUANDO SI POTRA NUOVAMENTE EMETTERE ASSEGNI BANCARI /POSTALI dopo 6 mesi dall ultima iscrizione al C.A.I. disposta da una banca o da un ufficio postale; dopo un periodo variabile da 2 a 5 anni, se l iscrizione è disposta dal Prefetto o dal Giudice. RESPONSABILITA E SANZIONI PER IL TRAENTE EMISSIONE DI ASSEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE chiunque emette un assegno bancario o postale senza l autorizzazione del trattario è punito con una sanzione amministrativa e con il divieto di emissione di assegni bancari o postali. EMISSIONE DI ASSEGNO SENZA PROVVISTA chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista, è punito con una sanzione amministrativa. Se tale comportamento viene ripetuto in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è fatto divieto di emettere assegni bancari o postale. Inoltre se l importo dell assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore ad ,29 oppure se risulta che il traente nei 5 anni precedenti ha commesso due o più violazioni (ovvero ha emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista) per un importo superiore ad ,14 accertate con procedimento esecutivo; vengono comminate anche le sanzioni accessorie ovvero: interdizione dall esercizio di un attività professionale o imprenditoriale; interdizione dall esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. INOSSERVANZA DELLE SANZIONI ACCESSORIE chiunque trasgredisca ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con la pubblicazione della sentenza ed il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo non inferiore a 2 anni né superiore a 5 anni. ASSEGNO EMESSO SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA L illecito si compie nel momento dell emissione del titolo. Non ha importanza se questo è stato presentato o meno in tempo utile. La carenza di autorizzazione può derivare da: recesso per volontà della banca; recesso per volontà del correntista (es. assegno emesso su conto estinto); reato (truffa, assegno rubato, ecc.); iscrizione del traente in C.A.I. (assegno emesso durante il periodo di interdizione).

4 ASSEGNO EMESSO SENZA FONDI L illecito si compie nel momento della presentazione dell assegno al pagamento, in tempo utile, alla filiale trattaria. Il termine in tempo utile utilizzato nel gergo bancario sta a significare che l assegno deve essere presentato al pagamento entro 8 giorni dalla data d emissione se il comune d emissione coincide con il comune di pagamento ed invece entro 15 giorni se il comune d emissione non coincide con il comune di pagamento. I SOGGETTI CHE VENGONO ISCRITTI AL C.A.I. E SEGNALATI AL PREFETTO Di seguito individuiamo ed elenchiamo i soggetti che, nel caso di emissione di assegni senza autorizzazione o senza fondi, vengono iscritti alla C.A.I. e segnalati al Prefetto di competenza: il traente l assegno a firma disgiunta; tutti i traenti nel caso di firma congiunta; nel caso di assegno a firma congiunta non firmato da tutti i traenti solo il soggetto che ha firmato l assegno; il delegante, nel caso di assegno emesso dal delegato esorbitando dai poteri che gli sono stati attribuiti od in carenza di tali poteri; l ente o la società nel caso di assegno emesso in nome e per conto dell ente o società (spendita del nome), purchè sia stato emesso entro i poteri attribuiti al firmatario; il firmatario nel caso di emissione di assegno senza spendita del nome dell ente o della società oppure emesso esorbitando dai poteri che gli sono stati attribuiti. Se il traente non è identificabile, per firma falsa o sconosciuta, non viene eseguita l iscrizione in C.A.I. IL PAGAMENTO TARDIVO Con il pagamento tardivo, ovvero con il pagamento effettuato entro 60 gg. dall ultimo giorno utile per la presentazione al pagamento, il traente evita l iscrizione in C.A.I. e le sanzioni prefettizie. Comunque il pagamento tardivo comporta il pagamento di interessi, di una penale del 10% e di eventuali spese di protesto. La prova dell avvenuto pagamento è costituita da: quietanza del beneficiario del titolo, con firma autenticata, in cui afferma di essere stato integralmente soddisfatto per capitale, penale, interessi e spese; da attestazione di pagamento rilasciata dalla filiale trattaria. La prova dell avvenuto pagamento deve essere esibita sia al Pubblico Ufficiale che ha elevato il protesto (per bloccare la segnalazione al Prefetto), sia alla filiale trattaria (per bloccare l iscrizione al C.A.I.). DIRITTO DI ACCESSO AL C.A.I. Il soggetto interessato, anche tramite persona delegata, ha diritto ad accedere all archivio per ottenere notizia delle informazioni che lo riguardano nonché per richiedere la loro eventuale rettifica nel caso in cui siano venuti a mancare i presupposti della segnalazione.

5 La cancellazione o la rettifica dei dati in archivio può avvenire solo su iniziativa dell ente che ha provveduto alla segnalazione, dell autorità giudiziaria o del Garante per la privacy.

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