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1 I NUOVI INCOTERMS 2010 a cura di Antonio Di Meo Studio DI MEO info@studiodimeo.com

2 MOTIVI CHE HANNO PORTATO ALLE MODIFICHE ATTUATE La revisione 2010 è entrata in vigore circa 10 anni dopo la precedente revisione 2000, ma sono passati molti più anni da quando il container ha cominciato ad essere impiegato nei trasporti di merce. Già nella revisione 2000 non erano state attuate delle modifiche che avrebbero potuto semplificare la comprensione degli Incoterms e un loro utilizzo più corretto. Le modifiche che sono state introdotte con la revisione 2010, contenuta nella pubblicazione n. 715, in vigore da gennaio 2011, denotano una reale e ragionata comprensione ed analisi effettuata dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi su quelli che sono i principali problemi che incontrano gli operatori e quelle che sono le pratiche trasportistiche attualmente in uso. Così, nella revisione 2010 è stato inserito, all interno di ogni regola, la previsione che qualora le parti si accordassero in tal senso, anche le comunicazioni e i documenti elettronici possono essere impiegati. In pratica, nei limiti stabiliti dalle parti, le comunicazioni elettroniche acquisiscono lo stesso valore delle comunicazioni cartacee. In linea con quanto stabilito nelle altre importanti normative della ICC (vale a dire, le UCP 600 e le URDG 758, rispettivamente le ultime revisioni delle Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari e le Norme Uniformi per le Garanzia a domanda), viene data maggiore importanza ad eventuali comunicazioni elettroniche. Sull esempio dell Unione Europea, molti altri sistemi di paesi hanno dato vita ad unioni doganali, andando ad abolire/limitare i dazi doganali sulla merce all importazione e all esportazione ed eliminando le frontiere che separano i territori dei vari stati membri, nonché il notevole aumento di zone franche doganali all interno del territorio di numerosi stati. Il gruppo di revisione degli Incoterms 2010 non poteva non tenere conto di tale mutamento sullo scenario economico-politico mondiale e, conseguenza di ciò, sono state apportate delle modifiche alla edizione 2000 degli Incoterms. A tal proposito, la modifica più ovvia è stata la soppressione dell Incoterms DAF Delivered at Frontier in quanto, ad esempio, con l eliminazione delle frontiere tra un paese e l altro nell Unione Europea, l utilizzo di tale Incoterms nel territorio comunitario sarebbe parsa in contrasto con la libera circolazione delle merci. Con l accrescere del numero di scambi commerciali tra operatori di paesi sempre differenti, si è riscontrato un conseguente aumento della sicurezza nelle fasi di movimentazione delle merci. Il massiccio impiego di container, inoltre, richiedeva un aggiornamento delle varie clausole degli Incoterms. Ecco che, in considerazione del grande uso di container e l impiego delle navi di tipo Ro-Ro, sono stati leggermente modificati gli Incoterms FOB, CFR e CIF ed è stato soppresso l Incoterms DEQ. Nel primo caso, per gli Incoterms FOB, CFR e CIF il punto di consegna e passaggio dei rischi non è più rappresentato dal momento in cui la merce supera la murata della nave, bensì il momento in cui la merce è caricata a bordo con successo, mentre nel secondo caso, l Incoterms DEQ è stato sostituito dalla regola DAT, applicabile, inoltre, a tutti i tipi di trasporto e non solamente al trasporto marittimo. L ultimo grande motivo che ha guidato le modifiche che hanno portato alla edizione 2010 degli Incoterms è stata quella di ripartire con maggiore precisione e chiarezza i costi tra le parti, una maggiore chiarezza nella suddivisione degli obblighi del venditore e del compratore tenendo sempre in considerazione la libera scelta delle parti di applicare varianti alla regola Incoterms prescelta con l invito da parte della Camera di Commercio Studio DI MEO info@studiodimeo.com 2 di 7

3 Internazionale di prestare la massima attenzione nell inserire e/o modificare le regole Incoterms all interno del contratto commerciale. Il gruppo di revisione degli Incoterms, in considerazione di quelle che sono le attuali pratiche trasportistiche e le esigenze delle parti, di cui, ovviamente, si doveva tener conto, hanno preso la decisione di sopprimere 4 degli Incoterms 2000 e di sostituirli con 2 nuove regole. Sono stati, quindi, eliminati gli Incoterms DAF, DES, DEQ e DDU, e sono stati introdotti i nuovi DAP e DAT. NOVITÀ DELLA VERSIONE 2010 RISPETTO ALLA VERSIONE 2000 La regola DAP Delivered at Place La regola DAP ha sostituito, principalmente, gli Incoterms DAF, DES e DDU della revisione Come per questi precedenti Incoterms anche il DAP prevede che le spese ed i rischi legati al trasporto siano a carico del venditore fino a che la merce non viene consegnata, vale a dire, fino a che la merce non diventa a disposizione del compratore pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto impiegato. La consegna, in pratica, avviene quando la merce giunge a destinazione ed è pronta per essere scaricata. Anche negli Incoterms DAF, DES e DDU della revisione 2000 la merce si considerava come consegnata sul mezzo di trasporto pronta per essere scaricata, ma uno, il DAF, prevedeva che la consegna avvenisse presso una frontiera in un determinato luogo, il DDU prevedeva la consegna avvenisse in un determinato luogo, ed il DES stabiliva che la merce fosse consegnata in un determinato porto. In tutti e tre i casi con la merce ancora caricata sui rispettivi mezzi. In considerazione delle più agevoli regolamentazioni doganali e delle variazioni nelle metodologie di trasporto, la Camera di Commercio Internazionale ha deciso di eliminare il DAF, DES e DDU, andandoli a sostituire con una nuova regola che prevedesse che la merce fosse sempre considerata come consegnata quando questa era pronta per la scaricazione, ma evitando di prevedere e/o specificare quale dovesse essere il mezzo di trasporto (come nel caso del DES), oppure il luogo presso cui dovesse avvenire la consegna (come nel caso del DAF e del DDU), lasciando alle parti maggiore libertà, ma, allo stesso tempo, maggiore responsabilità, in quanto, vi sarà necessità di attenzione e precisione nel definire l esatto luogo di destinazione finale. Questo luogo di destinazione finale può essere un porto (ecco che il DES diventa superfluo), può essere una frontiera (ecco che il DAF diventa superfluo), ed il mezzo di trasporto impiegato può essere una nave, un camion, un aereo, un treno, oppure un trasporto multimodale-combinato. Vediamo, ora, più in dettaglio, le caratteristiche più importanti della regola DAP: Sono a carico del venditore i costi ed i rischi del trasporto fino al momento della consegna della merce. Consegna: il venditore deve consegnare la merce posizionandola a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto giunto a destino, con la merce pronta per le operazioni di scaricamento nel punto concordato, se concordato, oppure nel determinato luogo di destinazione alla data stabilita o entro il periodo concordato tra le parti. Studio DI MEO info@studiodimeo.com 3 di 7

4 Il venditore non ha alcun obbligo di effettuare le eventuali operazioni doganali di entrata (import) nel paese del compratore. Qualora le parti volessero questa operazione fosse a carico del venditore, sarebbe più opportuno impiegare la regola DDP. Ripartizione dei costi 1. sono a carico del venditore: a) i costi del trasporto fino alla consegna; b) i costi relativi alla merce fino a che questa non è stata consegnata; c) i costi per lo scaricamento della merce nel caso in cui così fosse precisato nel contratto di trasporto firmato dal venditore; d) gli eventuali costi e obblighi doganali per l esportazione della merce dal paese del venditore e per il suo transito attraverso qualsiasi paese al fine di consegnarla nel luogo di destinazione pattuito. 2. sono a carico del compratore: a) i costi relativi alla merce a partire dal momento in cui la stessa è stata consegnata; b) i costi per lo scaricamento della merce dal mezzo di trasporto giunto a destino nello specifico luogo di destinazione a meno che tali spese non fossero, in base al contratto di trasporto, a carico del venditore; c) il compratore dovrà pagare ogni costo addizionale sostenuto dal venditore nel caso in cui il compratore non adempia agli eventuali obblighi doganali di entrata (import), oppure non avvisi il venditore nel caso in cui egli stesso abbia facoltà di fissare un punto preciso all interno del luogo di destinazione ed un momento preciso entro il periodo di consegna. Tutto questo a condizione che la merce sia stata chiaramente individuata quale merce oggetto del contratto; d) gli eventuali costi e obblighi doganali per l importazione della merce nel proprio paese. La regola DAT Delivered at Terminal La regola DAT ha sostituito e, in pratica, assimilato l Incoterms DEQ della revisione 2000 andando ad ampliare il suo raggio di azione. Come per l Incoterms DEQ, anche il DAT prevede che le spese ed i rischi legati al trasporto siano a carico del venditore fino a che la merce non viene consegnata, vale a dire, fino a che la merce non viene posizionata a disposizione del compratore, in seguito a scaricamento della stessa dal mezzo di trasporto impiegato, in un determinato terminal di un porto o luogo determinato. La Camera di Commercio Internazionale di Parigi ha voluto precisare che con terminal intende: qualunque luogo, coperto o meno, come una banchina, un magazzino, un parco container, oppure un terminal ferroviario o aereo. In tal modo, la regola DAT può essere impiegata per qualsiasi modo/modi di trasporto. La consegna, in pratica, avviene quando la merce giunge a destinazione, viene scaricata e posizionata in un luogo-terminal determinato. Anche nell Incoterms DEQ della revisione 2000 la merce si considerava come consegnata una volta scaricata e posizionata, in questo caso, sulla banchina. Il DEQ, di conseguenza, prevedeva che il trasporto fino al punto di destinazione avvenisse via mare. Con l assimilazione dell Incoterms DEQ nella regola DAT, si dà la possibilità agli operatori economici di impiegare una regola che permetta loro di utilizzare qualsiasi mezzo di trasporto e di consegnare la merce scaricata dal mezzo di trasporto, posizionandola in un Studio DI MEO info@studiodimeo.com 4 di 7

5 determinato luogo. La regola DAT, infatti, non si riferisce ad un particolare mezzo di trasporto e il luogo d destinazione può essere un porto. I rischi e i costi saranno a carico del venditore fino a che la consegna non sarà effettuata. In considerazione dell attuale massiccio impiego di container con la revisione 2010, la Camera di Commercio Internazionale ha voluto adeguare i propri Incoterms a quelli che sono gli usi e le tendenze maggiormente attuate nel commercio internazionale, andando, così, a rispondere pienamente a quelle che sono le esigenze dei vari operatori economici. Vediamo, ora, più in dettaglio, le caratteristiche più importanti della regola DAT: Sono a carico del venditore i costi ed i rischi del trasporto fino al momento della consegna della merce. Consegna: il venditore deve scaricare la merce dal mezzo impiegato fino a destino e posizionarla a disposizione del compratore nel determinato terminal del porto/luogo di destinazione entro il periodo di tempo/data pattuita. Il venditore non ha alcun obbligo di effettuare le eventuali operazioni doganali di entrata (import) nel paese del compratore. Qualora le parti volessero questa operazione fosse a carico del venditore, sarebbe più opportuno impiegare la regola DDP. Ripartizione dei costi 1. sono a carico del venditore: a) i costi del trasporto fino alla consegna, vale a dire anche i costi dello scaricamento della merce e del suo posizionamento nel luogo determinato; b) i costi relativi alla merce fino a che questa non è stata consegnata; c) gli eventuali costi e obblighi doganali per l esportazione della merce dal paese del venditore e per il suo transito attraverso qualsiasi paese al fine di consegnarla nel luogo di destinazione pattuito. 2. sono a carico del compratore: a) i costi relativi alla merce a partire dal momento in cui la stessa è stata consegnata; b) a condizione che la merce sia stata chiaramente individuata quale merce oggetto del contratto, il compratore dovrà pagare ogni costo addizionale sostenuto dal venditore nel caso in cui il compratore non adempia agli eventuali obblighi doganali di entrata (import), oppure non avvisi il venditore nel caso in cui egli stesso abbia facoltà di fissare un punto preciso all interno del luogo di destinazione ed un momento preciso entro il periodo di consegna; c) gli eventuali costi e obblighi doganali per l importazione della merce nel proprio paese. Studio DI MEO info@studiodimeo.com 5 di 7

6 Le regole FOB, CFR e CIF Tralasciando tutte le precisazioni che sono state apportate alle regole con la revisione 2010 degli Incoterms, i principali cambiamenti degli Incoterms già presenti nella edizione 2000 hanno colpito le regole FOB, CFR e CIF. Le regole (CFR e CIF) continuano a porre in capo al venditore i costi del trasporto fino ad un porto determinato con le spese di scaricazione a carico del compratore a meno che questi non fossero compresi nel contratto di trasporto a carico, quindi, del venditore. Nel FOB, invece, il venditore ha l obbligo di pagare i costi del trasporto solamente fino a che la merce non è stata consegnata. Con le modifiche inserite nella nuova revisione, il passaggio dei rischi e, quindi, la consegna della merce non avviene più nel momento in cui la merce, in fase di caricazione, supera la murata della nave, bensì, con gli Incoterms 2010, la merce si considera come consegnata quando viene caricata a bordo con successo. La caricazione a bordo deve, cioè, essere effettuata, eseguita. Il perché di questa modifica va incontrato, soprattutto, nel fatto che oggigiorno molti dei trasporti di merce avviene tramite container e le navi su cui solitamente questi vengono caricati hanno una struttura particolare che privilegia la superficie del ponte arrivando, in pratica, a non dotare tali navi di una murata, rendendo molto difficoltosa, sulla base degli Incoterms 2000, l individuazione del punto esatto in cui il rischio passava da un soggetto all altro e, avvenisse, quindi, la consegna. Nella revisione 2010, invece, secondo le regole FOB, CFR e CIF il passaggio dei rischi e, quindi, la consegna, avviene nel momento in cui la merce viene caricata con successo a bordo della nave. Altra importante novità nelle 4 regole marittime, già esistenti nella versione 2000 (CIF, CFR, FOB, FAS) è che vi sono 2 tipi di consegna: 1. una che prevede, come visto sopra, lo spostamento del momento della consegna a quando la merce viene caricata a bordo della nave (nei casi di FOB, CFR e CIF) o posizionata sottobordo (nel caso del FAS); 2. l'altra consegna che stabilisce che la merce si considera consegnata nel caso in cui il venditore procuri la merce già caricata. È questo il caso, ad esempio, delle materie prime che subiscono vendite a catena dove, in sostanza, è comune pratica vendere la merce quando questa ancora viaggia sulla nave e non è ancora arrivata a destinazione firmando semplicemente la Polizza di Carico girandola a favore di un altro soggetto. Cedendogli, quindi, ogni diritto sulla merce. In tali casi la merce sarà considerata consegnata dal momento in cui il venditore è in grado di procurare la merce già caricata (nei casi di FOB, CFR e CIF) oppure già sottobordo (nei casi di FAS). Le regole CPT e CIP Altre novità riguardo agli Incoterms già presenti nella revisione 2000, ma meno importanti, sono: a) Nelle regole CPT e CIP la consegna avviene quando il venditore affida la merce al vettore, mentre nella versione 2000 era precisato che la consegna avveniva quando il venditore affidava la merce al primo vettore. Studio DI MEO info@studiodimeo.com 6 di 7

7 b) Nelle regole CPT e CIP viene aggiunto che il documento di trasporto che il venditore dovrà consegnare al compratore dovrà porre il compratore in condizione di poter vendere la merce anche durante il viaggio con la cessione del documento ad un terzo. c) Nelle regole CIP e CIF viene precisato che il venditore dovrà fornire al compratore la polizza assicurativa o altro documento attestante tale copertura assicurativa. In entrambe le regole, inoltre, vi è la citazione delle Institute Cargo Clauses d) Nelle regole del gruppo F viene precisato che il venditore può organizzare il trasporto qualora richiesto dal compratore, oppure se tali sono gli usi commerciali del luogo ed il compratore non dà comunicazioni contrarie entro un tempo ragionevole. In ogni caso, i rischi e le spese saranno a carico del compratore. Antonio Di Meo, Consulente specializzato in pagamenti internazionali e crediti documentari. Professore a contratto in Tecniche del Commercio Internazionale presso l Università di Macerata. Studio DI MEO Padova. Studio DI MEO info@studiodimeo.com 7 di 7

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