ERRATA CORRIGE VOL. 345/3 35 COADIUTORI BANCA D ITALIA

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1 ERRATA CORRIGE VOL. 345/3 35 COADIUTORI BANCA D ITALIA Il Capitolo Quarto della Parte Prima del Libro III (Sezione V), del Volume deve intendersi sostituito dal seguente

2 Capitolo Quarto La tassazione degli strumenti finanziari 1. Il D.L. n. 66/2014 A tre anni di distanza dall unificazione delle aliquote d imposta operata ex D.L. 138/2011, il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, ha modificato, con decorrenza 1 luglio 2014, l imposizione sui redditi di natura finanziaria. Le novità riguardano, essenzialmente, l aliquota di tassazione, passata dal 20% al 26%, mentre sono rimaste inalterate le singole norme procedurali riguardanti le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive nonché le misure di favore per determinate fattispecie considerate meritevoli di tutela; mentre è stata prevista una disciplina transitoria finalizzata ad evitare operazioni di arbitraggio conseguenti alla variazione dell aliquota. L aumento al 26% investe anche i redditi diversi di natura finanziaria, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate. Tali plusvalenze, infatti, non sono sottoposte ad imposta sostitutiva dal momento che concorrono alla determinazione del reddito complessivo dei percettori nella misura del 49,72% del loro ammontare. Con lo stesso provvedimento, il legislatore ha abrogato la ritenuta alla fonte del 20% sui redditi degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria riscossi attraverso intermediari italiani, a suo tempo introdotta con la disciplina del monitoraggio fiscale (art. 4, comma 2, D.L. 1672/90). A) Esclusioni Il D.L. 66/2014 esclude dall aumento (art. 3, comma 2) le aliquote riferite a talune tipologie di redditi di natura finanziaria. In particolare, resta invariata l aliquota del 12,50% su interessi, premi e ogni altro provento relativo a obbligazioni, titoli di Stato ed equiparati. La misura ridotta si applica, inoltre, ai redditi di capitale derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e prestito titoli, aventi ad oggetto titoli di Stato e titoli equiparati, nonché ai redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso dei predetti titoli. Lo stesso regime agevolato è mantenuto per le obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella cosiddetta white list e dai loro enti territoriali (1), al pari di quanto previsto per i titoli emessi dagli enti territoriali italiani. Sui proventi derivanti dai titoli di risparmio per l economia meridionale continua a rendersi applicabile l aliquota del 5%. In più, il decreto prevede le seguenti aliquote agevolate: 11% sugli utili corrisposti a fondi pensione istituiti negli Stati membri dell Unione europea e negli Stati aderenti all Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella white list; (1) Nel caso di specie si tratta, addirittura, di una riduzione, poiché l aliquota di tassazione passa dal 20 al 12,50%.

3 Capitolo Quarto: La tassazione degli strumenti finanziari 551 In particolare, con riferimento alle forme di previdenza complementare, in sede di conversione del decreto, la misura dell imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta sul risultato netto maturato, per il solo anno 2014, è stata portata dal 11 al 11,50%. Non ha, invece, trovato conferma la deroga all aumento dell aliquota d imposta da applicare ai piani di risparmio a lungo termine così come prescritto dall art. 2, comma 7, lett. d), del D.L. n. 138/ ,375% sugli utili corrisposti a società ed enti esteri soggetti all imposta sul reddito delle società in Stati dell Unione Europea e in Stati aderenti all Accordo sul SEE inclusi nella white list e residenti in tali Stati. 2. Conti correnti e depositi L aliquota del 26% si applica anche agli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti: in particolare, a quelli corrisposti ai titolari di conti correnti e depositi anche se rappresentati da certificati, bancari e postali maturati a decorrere dal 1 luglio La ritenuta è operata dalle banche e da Poste italiane S.p.A. Gli interessi e gli altri proventi corrisposti a soggetti non residenti derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali che non si considerano prodotti nel territorio dello Stato non sono, invece, imponibili. Sono assoggettati alla ritenuta alla fonte con aliquota del 26% gli interessi e gli altri proventi dei certificati di deposito bancari. Il prelievo fiscale è effettuato al momento del pagamento. 3. Utili da partecipazioni I dividendi e i proventi ad essi assimilati, percepiti dal 1 luglio 2014, scontano un aliquota del 26%. Ai fini impositivi va considerata, esclusivamente, la data di incasso degli utili, mentre non assume rilevanza la data di delibera dei dividendi. I soggetti non residenti diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell Unione Europea e negli Stati aderenti al SEE inclusi nella white list, e dalle società ed enti soggetti ad un imposta sul reddito delle società nei predetti Stati hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli 11/26 della ritenuta, delle imposte che dimostrino di aver pagato all estero in via definitiva sugli stessi utili. Con riguardo al regime impositivo previsto per le Società di Investimento Immobiliare Quotate e non Quotate (SIIQ e SIINQ), la ritenuta prevista in caso di distribuzione di utili corrisposti dal 1 luglio 2014 a soggetti diversi da SIIQ e derivanti dall attività di locazione immobiliare, si applica nella misura del 26%. I dividendi percepiti da persone fisiche residenti per partecipazioni di natura qualificata e i dividendi percepiti nell ambito del regime d impresa sono tassati in dipendenza delle aliquote IRPEF previste sulla parte imponibile (40 o 49,72%, secondo che gli utili siano stati prodotti, rispettivamente, fino all esercizio in corso al 31 dicembre 2007 o successivamente).

4 552 PARTE I Libro Terzo: Economia degli intermediari e dei mercati finanziari Sezione V 4. Tassazione dei titoli obbligazionari Sui redditi derivanti da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziare (2) maturati a decorrere dal 1 luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli, si applica un imposta sostitutiva del 26%, con l eccezione, già segnalata, relativa alle obbligazioni degli enti territoriali degli Stati esteri white listed (che, invece, scontano una tassazione del 12,50%). La determinazione dell imposta sostitutiva avviene (art. 3, D.LGS. 239/96) attraverso il conto unico, istituito presso gli intermediari e in cui si registrano le operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti beneficiari. A) Riporto e pronti contro termine su obbligazioni Derogando alla decorrenza, fissata come più volte indicato, al 1 luglio 2014, il D.L. 66/2014 prescrive una speciale regola di decorrenza per i contratti di riporto e pronti contro termine di durata inferiore o uguale a 12 mesi stipulati anteriormente al 1 luglio 2014 e aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari soggetti ad imposta sostitutiva. In virtù di tale disposizione, infatti, l applicazione della nuova aliquota decorre dal giorno successivo a quello di scadenza di tali contratti, tanto per gli eventuali differenziali positivi, quanto per gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle obbligazioni e titoli similari sottostanti. Di conseguenza, i differenziali positivi generati fino alla scadenza dei contratti conclusi prima del 1 luglio 2014 hanno continuato ad essere soggetti a ritenuta con l aliquota del 12,50% o del 20%, in funzione dell aliquota applicabile sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari sottostanti, anche se detta scadenza è successiva al 30 giugno Gli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) A decorrere dal 1 luglio 2014, i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e a fondi lussemburghesi storici e ad OICR di diritto sono soggetti a una ritenuta del 26%. La misura della nuova aliquota (in precedenza, era il 20%) riguarda i proventi distribuiti in costanza di partecipazione all organismo di investimento e la quota dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. Ai fini dell applicazione dell imposta rileva la data di messa in pagamento dei proventi, a prescindere dalla data della delibera di distribuzione. Giova ricordare che, per effetto delle disposizioni introdotte dagli articoli da 9 a 14 del D.LGS. 4 marzo 2014, n. 44, emanato in attuazione della Direttiva 2011/61/ UE (Direttiva AIFM), il costo delle quote o azioni e il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni non devono essere più determinati con riferimento ai valori (Net asset value, NAV) indicati nei prospetti periodici dell OICR. Pertanto, ai fini della determinazione dei redditi di capitale, derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri, bisogna far riferimento ai valori effettivi di acquisto e vendita e non più ai valori di prospetto. (2) Si tratta, in particolare, di quei titoli il cui regime fiscale è regolato dal D.LGS. n. 239/96.

5 Capitolo Quarto: La tassazione degli strumenti finanziari 553 Circa la decorrenza delle citate disposizioni fiscali, le società di gestione del risparmio (SGR) e gli altri soggetti che, alla data del 9 aprile 2014, gestivano o commercializzavano organismi di investimento collettivo avrebbero dovuto adottare, entro il 22 luglio 2014, le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della Direttiva 2011/61/UE. Per effetto del regime transitorio di cui al comma 12 dell art. 3 del D.LGS. 66/2014, sui proventi realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014, se riferibili a importi maturati fino al 30 giugno 2014, andava applicata, per i redditi di capitale, come per i redditi diversi di natura finanziaria, l aliquota del 20%. Bisognava, perciò, verificare la riconducibilità degli stessi al numero delle quote o azioni possedute a tale data. Per gli OICR che investono in titoli pubblici italiani ed esteri, la quota dei proventi periodici e degli altri redditi di capitale conseguiti in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri, calcolata secondo le modalità del c.d. decreto determinazione quota titoli pubblici, beneficia della tassazione con l aliquota del 12,50%. Per quanto attiene, invece, ai proventi maturati dal 1 luglio 2014, la quota relativa ai predetti titoli pubblici è assoggettata alla ritenuta del 26% nel limite del 48,08% del relativo ammontare. Allo stesso modo, le perdite realizzate in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Esempio - Si supponga un reddito di capitale di importo pari a 500 sul quale la percentuale media di investimento in titoli pubblici italiani ed esteri incida per il 25%. Avremo: quota riferibile a titoli pubblici = % = 125 reddito al netto dei titoli pubblici = = 375 reddito riferibile ai titoli pubblici = ,08% = 60,01 base imponibile = ,01 = 435,1 ritenuta = 113,13 (ossia 435,1 26%) Per quanto concerne, invece, i redditi diversi derivanti dalla partecipazione agli OICR, mobiliari e immobiliari, realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014, gli stessi sono soggetti in caso di revoca del regime del risparmio amministrato, che costituisce il regime naturale di tassazione delle quote o azioni di OICR all applicazione dell imposta sostitutiva nella misura del 26% secondo il regime di tassazione scelto dal contribuente, ossia il regime della dichiarazione o del risparmio gestito. Ai fini della compensazione tra le plusvalenze realizzate dal 1 luglio 2014 e le minusvalenze realizzate precedentemente, le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si portano in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al: 48,08% del loro ammontare, se realizzati entro il 31 dicembre 2011; 76,92% del loro ammontare, se realizzati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 30 giugno L eventuale eccedenza delle minusvalenze e delle perdite può essere dedotta fino a concorrenza delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria nei periodi d imposta successivi, ma non oltre il quarto.

6 554 PARTE I Libro Terzo: Economia degli intermediari e dei mercati finanziari Sezione V 6. gestioni individuali di portafoglio Sui risultati maturati a partire dal 1 luglio 2014, si applica un imposta con aliquota del 26% (20% per i redditti maturati al 30 giugno 2014, con data di versamento fissata al 16 febbraio 2015). Circa eventuali risultati negativi di gestione rilevati e non compensati alla data del 30 giugno 2014, è stata offerta la possibilità di portarli in deduzione dai risultati di gestione maturati dal 1 luglio 2014 entro quattro periodi d imposta, per una quota pari a: 48,08% del loro ammontare se rilevati alla data del 31 dicembre ; 76,92% del loro ammontare se rilevati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 30 giugno Al fine di assicurare la tassazione dei redditi dei titoli pubblici italiani ed esteri nella misura del 12,50%, questi sono computati nella determinazione del risultato maturato di gestione nella misura del 48,08% del relativo ammontare. I proventi e le perdite derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri concorrono alla formazione del risultato maturato della gestione nei limiti del 48,08% del relativo ammontare. In particolare: i proventi periodici ovvero i proventi e le perdite da rimborso o cessione delle quote o azioni di organismi di investimento devono essere computati al netto del 51,92% dei proventi (o delle perdite) riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri determinati applicando al provento conseguito (ovvero alla perdita) la percentuale media rilevante nel semestre di conseguimento del provento (o della perdita); i proventi e le perdite da valutazione delle quote o azioni di organismi di investimento detenute in portafoglio alla data del 31 dicembre ovvero alla data di chiusura del rapporto di gestione devono essere computati al netto del 51,92% dei proventi (o delle perdite) riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri determinati applicando al provento o alla perdita valorizzata la percentuale media rilevante alle predette date. Sui redditi di capitale derivanti dalle attività comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano le ritenute e le imposte sostitutive, ivi elencate, ordinariamente previste; non si applica, inoltre, la ritenuta sui redditi di capitale derivanti da azioni o quote di OICR immobiliari italiani o esteri affidate in gestione (art. 7, comma 3, lett. e-bis), D.LGS. 461/97). 7. Redditi diversi di natura finanziaria Sulle plusvalenze realizzate dal 1 luglio 2014 si applica un aliquota del 26%. Le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti e non nel momento in cui avviene la liquidazione del corrispettivo della cessione. Minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati entro il 31 dicembre 2011, sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014 per una quota pari al 62,50% del loro ammontare. Per quanto attiene alla compensazione tra le plusvalenze realizzate dal 1 luglio 2014 e le minusvalenze realizzate precedentemente, queste ultime sono portate in de-

7 Capitolo Quarto: La tassazione degli strumenti finanziari 555 duzione dalle plusvalenze realizzate successivamente alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al: 48,08% del loro ammontare, se realizzate entro il 31 dicembre 2011; 76,92% del loro ammontare, se realizzate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 30 giugno Se l ammontare delle minusvalenze e delle perdite è superiore all ammontare delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, l eccedenza può essere dedotta fino a concorrenza di tali redditi nei periodi d imposta successivi, ma non oltre il quarto. Affrancamento (per persone fisiche e soggetti assimilati in regime dichiarativo o del risparmio amministrato) Allo scopo di evitare l incidenza dell aumento dell aliquota sui redditi maturati antecedentemente al 1 luglio 2014, il D.L. 66/2014 ha riconosciuto la facoltà di allineare il valore fiscale di carico dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti posseduti alla data del 30 giugno 2014, al di fuori dell esercizio di un impresa commerciale, ai prezzi/valori di mercato in tale data (affrancamento). L affrancamento determina gli stessi effetti fiscali che si avrebbero con la vendita degli strumenti finanziari e l accredito del controvalore senza che ciò avvenga, consentendo di beneficiare della vecchia tassazione (imposta sostitutiva del 20%) sugli eventuali risultati positivi. Strumenti in portafoglio al 30 Giugno 2014 Valore fiscale dello strumento finanziario in portafoglio Valore al 30 Giugno 2014 P l u s v a l e n z a (euro) Imposta sostitutiva (euro) Nuovo valore fiscale del titolo dopo l affrancamento (20% di 150) 11 Nel caso di minusvalenze, esse sono utilizzabili per compensare future plusvalenze nei limiti del 76,92% del loro ammontare. L opzione per l affrancamento (3) (facoltativa) aveva efficacia per tutti gli strumenti finanziari (con esclusione dei titoli di Stato italiani, i titoli dei Paesi white list e gli OICR) inclusi nel medesimo rapporto alla data del 30 giugno 2014 e detenuti alla data di esercizio della stessa. L affrancamento non riguarda gli oicr. Dall affrancamento sono state, inoltre, escluse le obbligazioni e gli altri titoli di Stato italiani ed equiparati e le obbligazioni emesse dagli Stati esteri rientranti nella white list per i quali non è intervenuta la modifica dell aliquota d imposta, che resta applicabile nella misura del 12,50%, nonché le obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri, per le quali l aliquota d imposta è diminuita dal 20 per cento al 12,50 per cento a partire dal 1 luglio Non era consentito l affrancamento parziale. 8. Assicurazioni Il D.L. 66/2014 è intervenuto anche sulle assicurazioni, inasprendo il prelievo fiscale. I redditi di capitale derivanti da contratti assicurativi sottoscritti dal 1 luglio 2014 e da plusvalenze realizzate a decorrere dalla stessa data sulla cessione a titolo oneroso di predetti contratti pagano, quindi, un imposta sostitutiva del 26% e non più del 20% come, invece, stabilito dal D.M. 138/2011. Inoltre, i redditi maturati successivamente al (3) I contribuenti in regime dichiarativo potevano esercitare l opzione attraverso il versamento diretto dell imposta sostitutiva entro il 16 novembre Per i contribuenti in risparmio amministrato, invece, l opzione andava resa all intermediario abilitato con cui è intrattenuto il rapporto mediante comunicazione scritta, in forma libera, entro il 30 settembre 2014.

8 556 PARTE I Libro Terzo: Economia degli intermediari e dei mercati finanziari Sezione V 31 dicembre 2011, sui quali si applica l aliquota del 20 o del 26% sono ridotti se tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equiparati. In particolare, ferma restando la ritenuta del 20% o del 26% per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000 o l imposta sostitutiva per i contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001, è prevista la riduzione della base imponibile riferita alla quota dei proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di Stato equiparati (tassati al 12,50) (4). Il criterio adottato è quello forfetario di tipo patrimoniale valido anche per gli OICR. Oggetto d imposta, come si diceva, sono i redditi compresi nei capitali corrisposti o che si considerano corrisposti, ex art. 45, comma 1, TUIR, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione. Questi ultimi, in base all art. 2 del Codice delle Assicurazioni Private, approvato con il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209, sono così classificati: nel ramo I, assicurazioni sulla durata della vita umana; nel ramo III, assicurazioni sulla durata della vita umana le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento; nel ramo V, operazioni di capitalizzazione. Sono esclusi i redditi nella fase di accumulo derivanti da forme pensionistiche complementari realizzate mediante contratti di assicurazione sulla vita nei suddetti rami. Per quanto attiene alla media dei titoli pubblici da calcolare in deduzione della base imponibile, essa è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto sulla base dei rendiconti/prospetti di periodo approvati riferibili alla gestione assicurativa nella quale è inserito il contratto. Sono, tuttavia, previste delle eccezioni. Una volta determinata la media, essa va applicata al reddito imponibile in misura pari alla differenza tra l ammontare percepito e quello dei premi pagati. La percentuale di provento da escludere dalla base imponibile è pari al: 37,50% relativamente ai proventi maturati dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno Corrispondente alla tassazione del 62,50% della predetta quota di reddito con l aliquota del 20%; 51,92% dei proventi maturati dal 1 luglio 2014, con conseguente tassazione del 48,08% della predetta quota di reddito con l aliquota del 26%. La ritenuta non si applica sui proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR istituiti in Italia, diversi dagli immobiliari, e di fondi lussemburghesi storici, limitatamente alle quote collocate nel territorio dello Stato, spettanti alle imprese di assicurazioni nel caso in cui tali quote o azioni siano comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. La ritenuta non si applica sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto estero conformi alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (Direttiva UCITS IV), nonché su quelli derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto estero (diversi dagli immobiliari) non conformi alla suddetta Direttiva istituiti negli Stati membri dell Unione europea o aderenti al SEE inclusi nella white list e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero in cui è stato istituito, spettanti alle imprese di (4) Rientrano fra questi anche le obbligazioni emesse da Stati esteri white listed e dai loro enti territoriali.

9 Capitolo Quarto: La tassazione degli strumenti finanziari 557 assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. Ai fini dell esonero, l impresa di assicurazione deve comunicare al sostituto d imposta se le quote o azioni sono comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. Con riferimento ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi dell art. 15, comma 1, lett. f), TUIR, il contribuente può detrarre dall imposta lorda il 19% dei premi assicurativi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (5), se l impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a e 1.291,14. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. TAVOLA SINOTTICA riepilogativa Tipo Investimento Fino al 30 giugno 2014 Dal 1 luglio 2014 Interessi su conti correnti, certificati Ritenuta 20% Ritenuta 26% di deposito Interessi su Titoli di Stato ed equiparati Imposta sostitutiva 12,5% Imposta sostitutiva 12,5% (Bei, Birs, ecc), sui Titoli di Stato esteri white list Interessi su altri titoli obbligazionari Imposta sostitutiva 20% Imposta sostitutiva 26% italiani ed esteri Dividendi non qualificati non provenienti Ritenuta o Imposta sostitu- Ritenuta o Imposta sostitutiva 26% da società localizzate in tiva 20% paradisi fiscali Fondi Comuni Mobiliari o Sicav Ritenuta d acconto 20%; 12,50% (per la parte investita in Titoli di Stato) Proventi delle Polizze Vita e di capitalizzazione Capital gain su titoli di Stato ed equiparati (Bei, Birs, ecc), sui titoli di Stato esteri white list Capital gain su altri strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni qualificate Ritenuta d acconto 26% (12,50% per la parte investita in titoli di stato) Imposta sostitutiva 20% Imposta sostitutiva 26% (12,50% per polizze vita ramo I, limitatamente alla quota di patrimonio investita in titoli di Stato) Imposta sostitutiva 12,5% Imposta sostitutiva 12,5% Imposta sostitutiva 20% Imposta sostitutiva 26% 9. Regime fiscale della previdenza complementare La disciplina fiscale della previdenza complementare, realizzata attraverso l adesione a fondi pensione e a forme pensionistiche individuali, è stato oggetto negli ultimi (5) Le caratteristiche cui devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, sentito l ISVAP.

10 558 PARTE I Libro Terzo: Economia degli intermediari e dei mercati finanziari Sezione V anni di due importanti riforme: la prima, in vigore dal 1 gennaio 2001, attuata con il D.Lgs , n. 47 e successive modifiche, e la seconda, ancora più incisiva della precedente, ad opera del D.Lgs , n. 252, in vigore dal 1 gennaio 2007, con la quale è stato consentito ai lavoratori dipendenti di destinare il proprio TFR alla previdenza complementare ed è stato attuato un regime di tassazione più conveniente del precedente. Occorre quindi distinguere la normativa in vigore dal 2007 da quella ad essa previgente in relazione ai contributi versati alle forme di previdenza complementare, ai rendimenti prodotti da queste e alle prestazioni erogate. A) Deducibilità dal reddito dei contributi pensionistici Dal 1 gennaio 2007 i contributi versati volontariamente o in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente sono deducibili, ai sensi dell art. 10, co. 1, lett. e-bis), del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto importo si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all art. 105, co. 1, del citato Testo unico. L importo dei contributi versati non dedotti, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, va comunicato dal contribuente alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione. La deduzione spetta anche per i contributi versati nell interesse delle persone fiscalmente a carico per l ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l importo complessivo di 5.164,47 euro. Ai lavoratori di prima occupazione, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l importo di ,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. B) Tassazione dei rendimenti dei fondi pensione Per quanto concerne i rendimenti della gestione finanziaria conseguiti dai fondi pensione nella sostanza nulla è mutato nel passaggio dal vecchio al nuovo regime: essi sono soggetti, in capo al fondo, ad un imposta sostitutiva dell 11% (11,50% per il solo 2014), aliquota applicata alla generalità dei rendimenti derivanti da altre forme di investimento (artt ter D.Lgs. 124/93; art. 17 D.Lgs. 252/2005). C) Regime tributario delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate sotto forma di rendita (prestazioni periodiche) o di capitale (prestazioni consistenti nell erogazione di una somma di denaro pagata una tantum). Le prestazioni pensionistiche, erogate in qualsiasi forma, sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo d imposta nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui la misura minima della ritenuta è del 9%.

11 Capitolo Quarto: La tassazione degli strumenti finanziari 559 Esse sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie nonché le somme percepite a titolo di riscatto in caso di inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi, mobilità, cassa integrazione guadagni, invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e decesso sono tassate con le modalità appena illustrate mentre le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa, per altre esigenze del lavoratore), nonché i riscatti per cause diverse da quelle sopra elencate sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo d imposta nella misura fissa del 23%. Tutti i lavoratori del settore privato che iniziano a lavorare devono effettuare esplicitamente la scelta di adesione o meno alla previdenza complementare entro 6 mesi dalla data dell assunzione. Trascorso il predetto semestre, se non hanno operato alcuna scelta, scatta il meccanismo del silenzio-assenso, con la conseguenza che il lavoratore aderisce automaticamente al fondo pensione. Quindi, all atto dell assunzione, il lavoratore: può decidere di aderire alla previdenza complementare, indicando il fondo pensione prescelto e dichiarando la propria volontà di conferirvi a titolo di contribuzione il TFR maturando; può decidere di non aderire, dichiarando espressamente il proprio diniego, fermo restando l eventualità di poter successivamente revocare tale scelta e conferire il TFR ad un fondo pensione a titolo di adesione. La L. 296/2006 interviene sulle modalità di accantonamento del TFR per tutti i lavoratori che decidono di non aderire alla previdenza complementare. Per tali soggetti il TFR continua ad essere accantonato per poi essere liquidato in regime di retribuzione differita alla cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, dal , per le imprese con almeno 50 dipendenti, le quote di TFR non sono più accantonate presso il datore di lavoro, ma presso un apposito fondo, denominato Fondo di Tesoreria, previsto dalla L. 296/2006 e gestito dall INPS per conto dello Stato. Il versamento del TFR a tale fondo dovrà essere effettuato dall impresa mensilmente, con i medesimi termini e modalità previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e, dunque, entro il 16 del mese successivo a quello di competenza dell accantonamento al TFR. D) La tassazione del TFR Mentre la quota capitale (v. Parte V, Sez. I, Cap. 3) del TFR sarà sottoposta a tassazione separata, la quota finanziaria del TFR è soggetta ad un imposta sostitutiva pari all 11%. L imposta sostitutiva è a carico del dipendente anche se viene versata dall azienda che la recupera detraendola dal Debito per TFR. Essa pertanto non rappresenta un costo per l azienda. L imposta sostitutiva va calcolata sulla quota finanziaria secondo il seguente calcolo: Schematizzando si ha: quota finanziaria del TFR 11% = imposta sostitutiva

12 560 PARTE I Libro Terzo: Economia degli intermediari e dei mercati finanziari Sezione V TFR Al 31/12 di ogni anno: TFR maturato nell esercizio: Quota annua Rivalutazione debiti per TFR pregressi Storno dei recuperi contributivi e dell imposta sostitutiva Quota TFR Erario c/ritenute Oneri sociali Debiti per TFR Alla cessazione del rapporto di lavoro: liquidazione del TFR lordo con storno degli oneri sociali da recuperare e dell imposta sostitutiva pagamento dell importo del TFR al netto della ritenuta fiscale Debiti per TFR (quote pregresse) Quota TFR (quota maturata nell esercizio) Oneri sociali (recupero contributi) Erario c/ritenute Dipendenti c/liquidazione Erario c/ritenute Banca c/c Ai sensi del d.m. 20 marzo 2008, dal 1 aprile 2008, l IRPEF sul TFR e sulle indennità equipollenti è ridotta di un importo pari a: a) 70 euro se il reddito di riferimento non supera euro; b) 50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l importo corrispondente al rapporto tra euro, diminuito del reddito di riferimento, e euro, se l ammontare del reddito di riferimento è superiore a euro ma non a euro; c) 50 euro, se il reddito di riferimento è superiore a euro ma non a euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito di riferimento, e l importo di euro. Reddito di riferimento è il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, per individuare l aliquota di tassazione del TFR e delle indennità equipollenti. La detrazione di cui sopra riduce l imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro eventualmente erogate, nella sola ipotesi di integrale destinazione del TFR alle forme di previdenza complementare. Per i lavoratori dipendenti che percepiscono le indennità di fine rapporto da un datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d imposta, la detrazione spettante è determinata in sede di dichiarazione dei redditi. Il decreto «Salva Italia» (d.l. 201/2011), all art. 24, comma 31, ha stabilito che se la quota delle indennità di fine rapporto erogate in denaro e in natura è superiore a di euro, sulla parte eccedente questa cifra non si applica il regime di tassazione separata, ma vi sarà assoggettamento ad Irpef secondo il principio generale della progressività a scaglioni. La disposizione, che interessa i soggetti passivi IRPEF, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, è riferita alle indennità e ai compensi il cui diritto alla percezione è maturato a decorrere dal 1 gennaio 2011 e non è applicabile agli importi versati agli eredi dei dipendenti deceduti (circ. Agenzia delle Entrate, n. 3 del 28 febbraio 2012).

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