REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA ACCONCIATORE
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- Prospero Chiesa
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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA ACCONCIATORE
2 Sommario 1) Premessa ed oggetto 2) Definizione 3) Titolo professionale 4) Responsabile Tecnico 5) Avvio, sospensione, cessazione e subingresso dell attività do acconciatore 6) Luogo di svolgimento dell attività 7) Attività a fini didattici o di dimostrazione 8) Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell attività 9) Orario giornaliero 10) Sospensione e divieto di prosecuzione dell attività 11) Regime Sanzionatorio 12) Norma Transitoria
3 1. PREMESSA ED OGGETTO Il presente Regolamento disciplina l attività di acconciatore in attuazione a quanto previsto dal Regolamento regionale 28 Novembre 2011 n. 6 ed in particolare l art. 12. L ufficio competente per i procedimenti oggetto del presente Regolamento è lo SUAP laddove esistente, oppure il Servizio preposto alle attività economiche e commerciali, il Corpo di Polizia Locale per l attività di vigilanza e di sanzionamento nei termini e modalità di cui alla L. 689/1981 e s.m.i. 2. DEFINIZIONE L attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti è definita dall art. 2 c, 1 della L. 174/2005. Le imprese di acconciatura possono altresi svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, quali a titolo esemplificativo: creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, tinture, lacche per capelli purchè debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.lgs.114/1998 e nel TUC di cui alla LR. 6/ TITOLO PROFESSIONALE L esercizio dell attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito è subordinata al possesso dell abilitazione professionale di cui all art. 3 c, 1 e 6, della L. 174/2005. Il possesso del titolo di acconciatore consente l esercizio dell attività unisex. (Le commissioni provinciali per l artigianato sono rimaste competenti all accertamento ed all attestazione del riconoscimento della qualificazione professionale necessaria per l esercizio dell attività di acconciatore fino al 19/07/2012 per effetto della L.R. 7/2012 che ha abolito l Albo delle Imprese Artigiane e le medesime Commissioni). I soggetti che alla data di entrata in vigore della L. 174/2005 erano già in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo e per donna, assumono la qualificazione di acconciatore ed hanno diritto alla modificazione in tal senso dell atto di assentimento da parte del Comune, dietro semplice richiesta. 4. RESPONSABILE TECNICO Per ogni sede dell impresa dove viene esercitata l attività di acconciatura deve essere designata, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell impresa, almeno un Responsabile Tecnico in possesso dell abilitazione professionale. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il Responsabile Tecnico deve essere designato nella persona del Titolare, oppur, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro, In presenza di impresa artigiana esercitata in più sede, per ogni sede deve essere designato un Responsabile Tecnico, il quale deve essere sempre presente nell esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del Responsabile Tecnico, il titolare dell esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale e presente negli orai di apertura e svolgimento dell attività.
4 Il Comune, in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente articolo, diffida l interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio, imponendo se del caso la sospensione dell attività fino all avvenuto adeguamento Il Responsabile Tecnico ai sensi del D.lgs. 147/2012 è iscritto nel Repertorio delle Notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all art. 19 della L. 241/90 e di cui al successivo art. 5. Il titolare dell attività è tenuto a comunicare al Comune gli orari di apertura e di esercizio dell attività. Dal 14/09/2012 in base al D.lgs. 147/2012 le CCIAA non rilasciano più le qualifiche professionali per acconciatori (oltre che per estetisti) 5. AVVIO, SOSPENSIONE, CESSAZIONE E SUBINGRESSO DELL ATTIVITA DI ACCONCIATORE L Avvio, la sospensione, la cessazione e il subingresso dell attività di acconciatore è soggetto alla presentazione per via telematica, della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.lgs. 160/2010. L accertamento della qualificazione professionale del titolare o del Responsabile Tecnico non più spettante alle Commissioni provinciali per l artigianato competono al Comune, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali che dovranno essere documentati con la predetta SCIA. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l attività per il periodo necessario a conseguire l abilitazione professionale di acconciatore, purchè durante tale periodo l attività sia svolta da persone in possesso dell abilitazione professionale. L attività di acconciatore puo essere sospesa per un periodo non superiore a un anno. Eventuali proroghe al predetto periodo di sospensione possono essere richieste al Comune solo per gravi motivi di salute e/o motivi di carattere finanziario/organizzativo debitamente documentati. In caso di subingresso il subentrante deve adeguare i locali alle disposizioni previste dalla normativa vigente, salva la possibile concessione di deroghe, previo parere dell ASL per la materia di competenza esclusivamente per esigenze tecniche documentate, fatto salvo il rispetto delle normative in campo edilizio e di destinazione d uso. L orario di apertura al pubblico dell attività di acconciatore a seguito della liberalizzazione degli orari di cui alla L.214/2011 è tendenzialmente libero sia in termini di ore di apertura e chiusura che di giornate di attività, fatta salvo l obbligo di comunicazione degli stessi al Comune. 6. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA L attività di acconciatore puo essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d uso. I requisiti urbanistici ed edilizi dei locali sono rinvenibili nelle norme nazionali e regionali, nel P.G.T. vigente e nel Regolamento Edilizio Comunale. Non è ammesso lo svolgimento dell attività di acconciatore in forma ambulante o con l utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico. L attività di acconciatore puo essere esercitata anche presso il domicilio dell esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano comunque dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.
5 Le imprese titolate all esercizio dell attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali. E fatta salva la possibilità di esercitare l attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione o strutture similari per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici. 7. ATTIVITA A FINI DIDATTICI O DI DIMOSTRAZIONE Le attività esercitate ai fini esclusivamente didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali e comunque senza pretesa di alcun rimborso sono comunicate in via preventiva al Comune (non è necessaria la SCIA) precisando ove si svolgono, con indicazione dei nominativi dei responsabili delle esercitazioni pratiche in possesso della qualifica professionale. Le attività didattiche a porte chiuse non possono essere effettuate in locali autorizzati all esercizio della attività, salvo il caso in cui si tratti di corsi di aggiornamento professionale riservati al solo personale dipendente dell impresa di acconciatura. 8.REQUISITI IGIENICO-SANIATRI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA Chiunque eserciti l attività di acconciatore è tenuto ad operare nel rispetto delle norme igienicosanitarie e di sicurezza in materia. In particolare gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sono sottoposti a verifiche periodiche. Le apparecchiature utilizzate per l esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità. Le strutture, gli impianti e le apparecchiature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza. Ogni esercizio deve essere dotato di impianti o apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione dell attrezzatura utilizzata, qualora non siano impiegate attrezzature monouso. Gli attrezzi taglienti devono essere di tipo monouso o sottoposti a sterilizzazione. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo. Prima di iniziare ciascun servizio, il personale preposto è tenuto a lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della L. 713/86 e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. Il personale deve: essere informato sugli eventuali rischi connessi all impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale; assicurarsi, prima di eseguire i trattamenti, che il cliente non sia affetto da forme allergiche nei confronti dei prodotti utilizzati né di altri materiali che vengano a contato con la cute (ad esempio guanti in lattice).
6 La biancheria usata non puo essere riutilizzata prima che sia lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere ben separata da quella pulita e comunque conservata in recipienti chiusi da idoneo coperchio a tenuta. Per ogni sede operativa dell impresa deve essere redatto a cura del titolare o LR un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate. Chiunque operi nell esercizio deve sottoporsi alle disposizioni dei protocolli di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione come stabilito per la corretta igiene dell esercizio e degli stessi operatori. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso. 9.ORARIO GIORNALIERO Gli esercizi di acconciatore possono rimanere aperti al pubblico tutti i giorni feriali e festivi, nella fascia compresa tra le ore 7.00 e le ore Nei limiti di cui sopra, l orario di apertura e chiusura è determinato liberamente dell imprenditore. Al termine dell orario di apertura l attività puo proseguire al solo scopo di terminare le prestazioni in corso e comunque a porte chiuse. Le imprese artigiane che svolgono l attività complementare di commercio al dettaglio, anche diversa da quella di cui all art. 2 c, 3 del RR n. 6/2011, osservano il medesimo orario per entrambe le attività. Le imprese diverse da quelle artigiane che, congiuntamente all attività di commercio al dettaglio effettuino attività di acconciatore, devono comunque contenere lo svolgimento di quest ultima entro i limiti sopra citati, nel caso in cui l esercizio commerciale osservi un orario di apertura più lungo. Negli esercizi di acconciatore è obbligatorio esporre in modo visibile il relativo cartello recante l orario di apertura e chiusura. E obbligatorio altresì indicare nel cartello di cui sopra o ricorrendo al altra forma pubblicitaria esporre al pubblico i prezzi e le tariffe professionali praticati al pubblico. 10. SOSPENSIONE E DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL ATTIVITA In caso di accertata violazione delle disposizioni della L. 174/2005, del RR 6/2011, e del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall art. 19 della L. 241/90 in ordine ai provvedimenti che l Ente puo adottare a seguito dell accertata carenza dei requisiti sostanziali della SCIA, il competente Servizio comunale puo altresì previa diffida, adottare motivato provvedimento di sospensione dell attività per un periodo massimo di 20 giorni a seconda della gravità dell accertata violazione; decorso il termine di sospensione stabilito nel provvedimento, il titolare puo riattivare l esercizio. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni in argomento (art. 8 bis della L. 689/81) il competente Servizio comunale puo adottare motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell attività. Alla fattispecie di cui sopra si applica comunque il regime sanzionatorio di cui al precedente art REGIME SANZIONATORIO Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla L. 174/2005, dal RR 6/2011, dal presente Regolamento sono irrogate dalle unità organizzative di cui all art. 1 sanzioni pecuniarie non inferiori a 250 e non superiori a 5.000, secondo le procedure previste dalla L. 689/1981 e s.m.i. coordinato con L.R. 90/1983 (ora art. da 24 a 30 della L.R. 01/2012).
7 Le predette sanzioni assorbono anche quelle del presente Regolamento. Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro è sanzionato nei termini di cui all art. 81 del D.lgs. 81/2008 dall autorità preposta in materia. L utilizzo e/o commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria è soggetto al regimento sanzionatorio previsto dalla L. 713/ NORMA TRANSITORIA Come previsto dal RR n. 6/2011 le attività esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso hanno l obbligo di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l esercizio dell attività di acconciatore entro 12 mesi; tale termine puo essere prorogato di ulteriori 12 mesi per cause non imputabili all interessato. Decorso tale termine in caso di accertata violazione si applicano le sanzioni stabilite dal RR n. 6/2011 a prescindere dalla data dell attivazione. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente. E integralmente abrogato il Regolamento per l esercizio dell attività di barbiere-parrucchiere per uomo e donna estetista approvato con D.C.C. n. 23/1993 successivamente modificato con D.C.C. n. 69/2005.
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