REPUBBLICA ITALIANA 403/2008 A
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1 REPUBBLICA ITALIANA 403/2008 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Presidente Dott. Davide MORGANTE Consigliere Dott.ssa Cristina ZUCCHERETTI Consigliere Dott.ssa Maria FRATOCCHI Consigliere Dott.ssa Rita LORETO Consigliere relatore ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A sull'appello in materia di pensioni militari, iscritto al n del registro di segreteria, proposto dall I.N.P.D.A.P., in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Ing. Marco Staderini, rappresentato e difeso dall Avv. Maria Assumma, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, Via Santa Croce in Gerusalemme 55; avverso la sentenza n. 274/06 resa in data dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Friuli Venezia, e nei confronti del sig. S. B., elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Angelo e Massimo Pasino in Trieste, Via S.Nicolò n. 19; Visti l'atto di appello e gli altri atti e documenti della causa; Udito, nella Camera di consiglio del giorno 1 luglio 2008, il Consigliere relatore dr.ssa Rita Loreto, l Avv. Maria Assumma per l I.N.P.D.A.P., nessuno intervenuto per la parte appellata;
2 B Ritenuto in F A T T O Il signor S. B., già dipendente del Ministero della Difesa collocato nella riserva a decorrere dal , cui è stata conferita pensione ordinaria definitiva con provvedimento del Comando Regione Militare Nord Est n. 21/2 del , nonché pensione privilegiata ordinaria di 8^ categoria con provvedimento del Ministero della Difesa n. 329 del , ha chiesto con istanza in data il riconoscimento del suo diritto ad interessi e rivalutazione monetaria sulle spettanze pensionistiche che gli erano state corrisposte con ritardo nel 1997 (pari a Lire , a seguito di liquidazione della pensione definitiva, per maggiori competenze rispetto a quanto sino ad allora percepito per pensione provvisoria) e nel 1998 (pari a Lire , a seguito di riconoscimento di pensione privilegiata, per maggiori competenze rispetto a quanto sino ad allora percepito per pensione ordinaria). A causa del diniego dell Amministrazione l interessato proponeva ricorso dinanzi al Giudice delle pensioni. Con la sentenza n. 274/06 resa in data la Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia Giudice Unico accoglieva parzialmente il ricorso a suo tempo proposto dall interessato e riconosceva il suo diritto alla percezione degli interessi legali sugli arretrati pensionistici, nonché alla rivalutazione monetaria nel limite dell eventuale integrazione degli interessi ove l indice di svalutazione (ISTAT) ne superasse la misura, con decorrenza dalle singole scadenze dei ratei su cui era maturato il diritto alle maggiori spettanze sino al saldo, accogliendo
3 B l eccezione di prescrizione sollevata dall INPDAP per gli emolumenti accessori afferenti il periodo fino al Veniva in proposito richiamata la sentenza delle SS.RR. della Corte n. 10/2002/QM del 26 giugno 2002 con la quale è stato affermato che l'art. 429, comma III, cod. proc. civile ha introdotto il generale diritto del titolare di trattamento pensionistico a veder riconosciuti contestualmente alla prestazione principale, gli interessi e la rivalutazione monetaria. Nelle more del giudizio di primo grado l INPDAP comunicava di aver provveduto ad un pagamento parziale degli accessori dovuti al signor B. (con il rateo di pensione del settembre 2002), pari ad Euro 2.131,28 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti del maggior danno e con decorrenza dal , relativamente agli arretrati da differenze tra la pensione privilegiata concessagli con decreto del e la pensione ordinaria. Avverso la citata decisione proponeva appello l I.N.P.D.A.P., deducendo la violazione dell articolo 2 della legge n. 241 e del decreto del Ministero del Tesoro n. 304 del , di attuazione della predetta legge n. 241 del 1990, sostenendo la mancata valutazione dei termini procedimentali e precisando che l individuazione del momento genetico del diritto dell interessato agli accessori non coincide con il primo giorno di quiescenza, bensì con lo spirare dei termini, concessi dalla l. n. 241 /1990, entro cui provvedere all adozione del provvedimento definitivo, poichè solo dopo decorso tale periodo il pensionato può rivendicare i propri diritti ai benefici accessori. L Istituto appellante faceva quindi presente che, nel caso di specie,
4 B erano stati stabiliti n. 545 giorni dopo il collocamento a riposo per le cessazioni anteriori al 1992 e n. 180 giorni per le cessazioni successive. Partendo dall assunto che la maturazione del diritto agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria coincide con la maturazione del diritto principale al trattamento pensionistico, l INPDAP concludeva sostenendo che il diritto agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria doveva, al più, decorrere dal 546 giorno o dal 180 giorno per le cessazioni successive al Chiedeva pertanto la riforma della sentenza, ribadendo che l istante non aveva alcun diritto a percepire gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle competenze pensionistiche a suo tempo corrisposte. All'odierna pubblica udienza, nessuno intervenuto per la parte appellata, l Avv. Maria Assumma per l INPDAP si è riportata all atto scritto ed ha chiesto l accoglimento del ricorso. Considerato in D I R I T T O Il tema decidendum del presente giudizio verte sul cumulo degli emolumenti accessori di trattamenti pensionistici privilegiati ordinari e sulla decorrenza dell eventuale diritto. Rammenta il Collegio che il signor B. risulta titolare di pensione privilegiata ordinaria di 8^ ctg. a vita, concessa con decreto n. 329 del , per riconosciuta dipendenza da causa di servizio della infermità Spondilo artrosi lombo-sacrale. Come è noto, le pensioni privilegiate si distinguono in due categorie: - le pensioni privilegiate ordinarie militari e civili che hanno per presupposto
5 B un rapporto di impiego e di servizio e sono, pertanto, sostitutive o integrative degli ordinari trattamenti pensionistici; - le pensioni di guerra che costituiscono un atto risarcitorio di doveroso riconoscimento e solidarietà da parte dello Stato, nei confronti di coloro che, a causa della guerra, hanno subito menomazioni nell'integrità fisica. Mentre le prime hanno natura reddituale, le seconde hanno natura risarcitoria. Successivamente, è stata riconosciuta natura risarcitoria anche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari, cosi chiamate in quanto per il loro calcolo si fa riferimento alle tabelle normativamente definite, le quali vengono corrisposte ai militari di leva a seguito di menomazioni riportate a causa del servizio militare, prestato obbligatoriamente ex art. 52, secondo comma, della Costituzione. Le pensioni privilegiate ordinarie, corrisposte per infermità o lesioni ascrivibili a cause di servizio, sofferte da dipendenti civili o militari dello Stato, sono commisurate sulla base pensionabile costituita dall'ultimo trattamento economico conseguente a un rapporto di dipendenza volontariamente costituito. Al riguardo, la Corte di Cassazione, pronunciatasi più volte in tale materia, ha affermato che la pensione privilegiata ordinaria ha natura reddituale, non assumendo alcun rilievo la componente risarcitoria, in quanto essa "presuppone un rapporto d'impiego e di servizio ed è determinata, nel suo ammontare, in correlazione alla base pensionabile del dipendente"; pertanto, "avendo la sua causa genetica nel rapporto di dipendenza, deve essere considerata reddito di lavoro ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Tuir" (Cassazione n del 13/12/2002, n.
6 B del 7/3/1994; n /1992). Proprio in virtù della riconosciuta natura reddituale, le pensioni privilegiate ordinarie si distinguono sia dalle "pensioni di guerra", che hanno carattere risarcitorio o indennitario, sia dalle pensioni privilegiate ordinarie c.d. tabellari", previste dall'articolo 67, ultimo comma, del Dpr n. 1092/1973, erogate in caso di menomazione riportata durante il servizio militare di leva, il cui diverso trattamento, afferma la Corte costituzionale con sentenza n. 387 dell'11/7/1989, è "del tutto peculiare, sia perché si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, comma 2, della Costituzione), sia perché la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva". Ciò premesso, osserva il Collegio che, in materia di corresponsione di interessi e rivalutazione sulle somme dovute a titolo di arretrati pensionistici, si sono espresse le Sezioni Riunite di queste Corte che, con sentenza n. 10/2002/QM, hanno risolto la questione di massima ad esse deferita statuendo che all'art. 5 della L. n. 205/2000, nonché all'art. 429 cod. proc. civ. da quella norma richiamato, va riconosciuta sia una natura processuale che sostanziale e che l'art. 429, co. 3, cod. proc. civ., ha introdotto il generale diritto del titolare di trattamento pensionistico, per il caso di ritardata liquidazione dello stesso, a veder riconosciuti, contestualmente alla prestazione principale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. La menzionata norma codicistica trova applicazione anche ai giudizi
7 B afferenti a rapporti creditori maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della L. n. 205/2000. Secondo quanto sostenuto dalle Sezioni Riunite, ai sensi dell art. 429 c.p.c. richiamato dall art. della legge n. 205/2000 la Corte dei conti, nei giudizi pensionistici, deve dunque pronunciarsi anche d ufficio in primo grado - in ogni stato e grado del giudizio, oltre che sul credito pensionistico controverso, oggetto della domanda, anche sui connessi accessori (interessi e rivalutazione monetaria), a prescindere da specifica domanda al riguardo o di prova di danno. L interpretazione, avallata da questa Sezione, della portata applicativa dell art. 429 c.p.c. si esplica in ambito più ristretto rispetto alle conclusioni raggiunte dalla citata sentenza n. 10/QM/2002. E stato infatti sottolineato che la portata dell art. 429, comma 3, c.p.c. limita testualmente ai crediti di lavoro il potere del giudice di riconoscere il diritto al ripristino del potere di acquisto del quale il creditore avrebbe fruito prima dell adempimento; di modo che tale automatismo costituisce una proprietà intrinseca indissolubile dei crediti di lavoro e se ne è esclusa l applicabilità ai trattamenti aventi natura diversa, come le pensioni di guerra e quelle aventi natura indennitaria, poiché il citato art. 429 c.p.c. afferisce esclusivamente al rapporto di lavoro pensionistico che da esso deriva, collocandosi nello specifico ambito della tutela del lavoro dipendente, in una prospettiva di riequilibrio del rapporto sinallagmatico di lavoro. Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto del ricorrente, titolare di trattamento pensionistico ordinario
8 B privilegiato (avente natura retributiva), agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nei limiti della maggior somma, sugli arretrati pensionistici che gli sono stati corrisposti in ritardo. In conformità con quanto sostenuto dalle Sezioni Riunite, rileva infatti il Collegio che il principio del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria stabilito dall'art. 429, co. 3, cod. proc. civ., anche per le pensioni c.d. retributive non va inteso in senso "integrale", quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì "parziale", quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi. Per effetto della citata norma processuale il maggior danno da svalutazione, nell'eventuale importo differenziale, nonché gli interessi legali costituiscono quindi, per i trattamenti pensionistici ordinari (comuni e privilegiati), componenti essenziali legate da automatismo giuridico al credito pensionistico soddisfatto con ritardo, per cui gli indicati accessori debbono essere attribuiti d'ufficio dal giudice, anche in sede d'appello, senz'uopo di costituzione in mora o di richiesta di parte, né di prova del danno, e vanno calcolati secondo gli indici ISTAT rilevati anno per anno e fissati ex art. 150 disp. di att. al c.p.c., da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto pensionistico, fino al soddisfo, salvi i limiti indotti dall'eventuale prescrizione del credito o di suoi ratei. La sentenza impugnata ha fatto coincidere la decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli
9 B ratei ed ha escluso, invece, la valutazione del c.d. spatium deliberandi nella considerazione che il diritto al trattamento pensionistico era sorto in data addirittura anteriore alla legge n. 241 del Il Collegio condivide le argomentazioni espresse sul punto dalla decisione gravata, che pertanto non merita di essere modificata, tenuto conto della portata innovativa della novella dell art. 205/2000, dei profili di specialità della richiamata norma processuale e del chiaro dettato letterale dell art. 429 c.p.c.. Deve quindi confermarsi, nella specie, il diritto del B. al pagamento, dalla data di corresponsione dei singoli ratei, degli interessi legali e della maggior somma tra gli interessi e la rivalutazione sulle spettanze pensionistiche corrisposte in ritardo, calcolata come da sentenza n. 10/2002/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte, fatta salva la prescrizione dei ratei maturati fino alla data del , cioè fino al quinquennio antecedente alla domanda di interessi e rivalutazione. L appello dell INPDAP, pertanto, non merita accoglimento. Per la particolarità della materia e le oscillazioni giurisprudenziali che l hanno caratterizzata, il Collegio ravvisa giusti motivi per la compensazione delle spese legali e di giudizio. P.Q.M. La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, RIGETTA l' appello in epigrafe, proposto dall I.N.P.D.A.P. avverso la sentenza n. 274/06 resa in data dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Friuli Venezia e, per
10 B l'effetto, riconosce il diritto del sig. S. B., sugli arretrati pensionistici corrisposti in ritardo, agli interessi legali ed al maggior importo tra interessi e rivalutazione operato ex art. 429, co. 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell'indice ISTAT ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dalla maturazione dei singoli ratei, tenuto conto della prescrizione degli emolumenti accessori già maturati fino a tutto il e di quanto già corrisposto dall Amministrazione al medesimo titolo. Dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio, nonché quelle per onorari e diritti di difesa. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 1 luglio L'ESTENSORE f.to Rita LORETO IL PRESIDENTE f.to Giuseppe DAVID Depositata in Segreteria il 16/09/2008 IL DIRIGENTE f.to Maria FIORAMONTI
SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
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