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1 ALVEC ASSOCIAZIONE LAUREATI IN ECONOMIA DELL UNIVERSITA DI VERONA LA LEGGE FINANZIARIA 2008 IRES Modifiche specifiche per i soggetti IAS Renzo Parisotto 26 Gennaio 2008

2 IRES Modifiche specifiche per i soggetti IAS (Art. 1 c. da 58 a 62) La Legge finanziaria nel testo definitivamente approvato interviene sulle disposizioni del TUIR per dettare specifiche deroghe valevoli per i soggetti che applicano gli IAS, al fine, espressamente enunciato, di razionalizzare e semplificarne la determinazione del reddito tenuto conto che le disposizioni originariamente introdotte dal noto Dlgs 38/2005 si sono dimostrate insufficienti a disciplinare compiutamente le implicazioni fiscali dei bilanci redatti in base ai principi contabili internazionali In estrema sintesi, la scelta compiuta dalla Legge in commento è quella di privilegiare il principio di derivazione, dando maggiore rilevanza ai bilanci IAS nella determinazione dell imponibile IRES, abbandonando il principio di neutralità dell imposizione. Nello specifico il legislatore ha scelto di intervenire nei singoli articoli del TUIR introducendo, ove ritenuto necessario, delle deroghe alle norme applicabili alla generalità dei contribuenti, cosicché si possono ora individuare norme specifiche per i soggetti IAS che rendono più gestibile e meno incerto il processo di determinazione del reddito imponibile, anche dal punto di vista pratico/operativo considerando che l avvicinamento delle norme fiscali ai contenuti del bilancio porta alla eliminazione di gran parte dei doppi binari sin ora presenti. 2

3 IRES Modifiche specifiche per i soggetti IAS (Art. 1 c. da 58 a 62) segue - Quanto segue costituisce una prima rassegna delle modifiche introdotte, Un quadro di riferimento più stabile sarà infatti possibile solo successivamente alla emanazione di un apposito decreto attuativo cui è demandata la disciplina di una serie di aspetti non solo di ordine transitorio, fermo restando che gli aspetti di natura transitoria potranno essere compiutamente definiti dalle interpretazioni ufficiali da parte dell Amministrazione finanziaria. La nuova disciplina si applica dal periodo d imposta La norma prevede inoltre una sorta di sanatoria per i periodi d imposta precedenti (v. 2005, 2006 e 2007 per le società del gruppo che adottano gli IAS dal 2005), che fa salvi gli effetti sulla base imponibile purchè tali effetti: derivino da comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione degli IAS; risultino coerenti con quelli che sarebbero derivati dall applicazione delle disposizioni ora introdotte. Si segnala che non è stata disciplinata l ipotesi in cui il contribuente si sia comportato in maniera difforme (v. recuperi). 3

4 IRES Modifiche specifiche per i soggetti IAS (Art. 1 C. 58 lett. a) Componenti imputate direttamente a patrimonio netto per effetto degli IAS Viene eliminata dall Art. 83 del TUIR la disposizione secondo cui assumevano di norma rilevanza fiscale anche le componenti imputate direttamente a patrimonio netto. Ciò comporta che le componenti rilevate in via transitoria a patrimonio netto ma destinate a rifluire nel conto economico (p.e. valutazioni dei titoli AFS etc) dovranno essere considerate per la determinazione della base imponibile solo ed esclusivamente in tale ultimo momento, Si ritiene che la rilevanza fiscale non possa invece essere esclusa per quelle componenti rilevate a direttamente patrimonio netto in via definitiva (questione probabilmente oggetto del decreto attuativo previsto dal successivo c. 60) 4

5 IRES Modifiche specifiche per i soggetti IAS (Art. 1 C. 58 lett. a) Rilevanza fiscale dei criteri previsti dai principi contabili IAS Nell ambito dell Art. 83 del TUIR, è introdotta la previsione generale secondo cui per i soggetti IAS, valgono ai fini fiscali ed in deroga alle altre disposizioni del TUIR i criteri previsti dai citati principi contabili relativi alla: qualificazione imputazione temporale classificazione in bilancio Di conseguenza, laddove i principi IAS siano correttamente applicati, trovano ad esempio piena rilevanza fiscale: la competenza economica dei costi e dei ricavi gli effetti economici derivanti dal criterio del costo ammortizzato che come noto, nella quantificazione degli oneri/proventi sostituisce, all interesse nominale, il tasso di interesse effettivo (che tiene conto in aumento/diminuzione anche degli oneri /proventi di diretta imputazione che in precedenza concorrevano sia sul piano civilistico che fiscale a formare il risultato dell esercizio e che secondo i principi IAS sono viceversa ammortizzati/tassati lungo la durata dello strumento finanziario) gli effetti economici derivanti dalla rappresentazione in bilancio (come estinzione) del riacquisto dei titoli di propria emissione (v. obbligazioni e azioni proprie) 5

6 IRES Modifiche specifiche per i soggetti IAS (Art. 1 C. 58 lett. b) Definizione di Immobilizzazioni finanziarie In base al nuovo Art. 85 TUIR, per i soggetti IAS sono considerati immobilizzazioni finanziarie i titoli diversi da quelli detenuti per la negoziazione. Ne deriva che le disposizioni fiscali concernenti le immobilizzazioni finanziarie [v. Art. 86 (Plusvalenze) e 87 (PEX) TUIR] risultano di regola applicabili ai titoli (v. azioni, assimilati alle azioni, obbligazioni, assimilati alle obbligazioni ed altri titoli di serie e di massa) classificati nelle seguenti categorie IAS: detenuti sino alla scadenza (HTM) disponibili per la vendita (AFS) finanziamenti e crediti (L&R) Rimangono qualificati fiscalmente come di negoziazione, i titoli classificati nel portafoglio FVTPL peraltro con la problematica dei titoli per i quali si applica la Fair Value Option (FVO) che, in attesa dei relativi chiarimenti. appare ragionevole ricomprendere nell attività di negoziazione vista la finalità e la sostanza di tale classificazione. A fronte del nuovo concetto di immobilizzazione finanziaria, viene abrogata (v. c. 59) la definizione che ne era stata data dall Art. 11, c. 2 del Dlgs 38/

7 IRES Modifiche specifiche per i soggetti IAS (Art. 1 C. 58 lett. d) ed i) La tassazione integrale dei dividendi delle azioni di negoziazione e la tassazione dei dividendi incassati sulle azioni costituenti immobilizzazioni finanziarie e PEX Per i soggetti IAS il nuovo Art. 89 TUIR stabilisce che, in deroga ai principi generali, i dividendi delle azioni e dei titoli partecipativi assimilati detenuti per la negoziazione, sono imponibili per il loro intero ammontare nell esercizio in cui sono percepiti. In sostanza, fermo restando il principio di tassazione per cassa, i dividendi percepiti sulle partecipazioni di trading sono imponibili al 100% anziché per il solo 5% del loro ammontare. Per contro i dividendi incassati su partecipazioni immobilizzate continuano ad essere imponibili solo per il 5% del loro ammontare. Tuttavia nel caso di partecipazioni PEX cedute prima del decorso di 12 mesi ( c.d. holding period), il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni deve essere ridotto dell ammontare dei relativi dividendi non assoggettati a tassazione in tale periodo, con la conseguenza di determinare maggiori plusvalenze o minori minusvalenze fiscali. Ne risulta la necessità di predisporre evidenze: atte a distinguere i dividendi incassati sulle azioni di trading da quelli relativi ad azioni costituenti immobilizzazioni finanziarie; atte a segnalarne la cessione di partecipazioni PEX prima dei 12 mesi nonché l ammontare dei relativi dividendi incassati non assoggettati a tassazione nel predetto periodo, da portare a rettifica del loro costo fiscalmente riconosciuto 7

8 IRES Modifiche specifiche per i soggetti IAS (Art. 1 C. 58 lett. h) Inapplicabilità della disciplina del c.d. dividend washing L appena descritta disciplina dei dividendi comporta l inapplicabilità della nota normativa antielusiva del dividend washing nei confronti dei soggetti IAS, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione delle minusvalenze realizzate (v. minusvalenze su azioni quotate, di importo superiore a 50 mila euro). 8

9 C. 58 lett. e) ed i) Rilevanza fiscale delle valutazioni dei titoli (incluse le azioni) detenuti per la negoziazione Sempre in deroga ai principi ordinari, nel nuovo Art. 94 del TUIR si stabilisce che per i soggetti IAS, assumono piena rilevanza fiscale le valutazioni (v. fair value) effettuate in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili relativamente ai titoli detenuti per la negoziazione, ivi incluse le azioni ed i titoli assimilati, avuto presente che il nuovo Art. 110 TUIR specifica che le valutazioni restano irrilevanti solo per le azioni costituenti immobilizzazione finanziarie. Si osserva come la rilevanza fiscale delle valutazioni IAS, appare in grado di superare la possibile dicotomia esistente tra titolo quotato ai fini IAS (v. riferimento al concetto di mercato attivo ) rispetto al concetto ordinariamente assunto ai fini fiscali (v. concetto di mercato regolamentato ). Ne risulta che per i titoli di negoziazione vengono sostanzialmente eliminati i fenomeni di doppio binario della vecchia disciplina (NB resta tuttavia da verificare se ciò possa dirsi anche per le quote dei fondi comuni mobiliari italiani che come noto sono di regola assoggettate a tassazione solo al momento del realizzo). 9

10 C. 58 lett, f) ed i) Rilevanza fiscale delle valutazioni dei titoli (diversi dalle azioni) costituenti immobilizzazioni Per le obbligazioni egli altri titoli di serie e di massa diversi dalle azioni costituenti immobilizzazioni finanziarie, le nuove disposizioni contenute negli Artt. 101 e 110 TUIR attribuiscono piena rilevanza fiscale alle valutazioni effettuate a conto economico in base alla corretta applicazione dei principi IAS. Viene così eliminato il doppio binario che poteva generarsi per i titoli quotati dal riconoscimento delle svalutazioni nel limite della media del semestre. Per contro diventano imponibili le rivalutazioni. 10

11 C. 58 lett. g) Ammortamento extracontabile dell avviamento e dei marchi Ai soggetti IAS, il nuovo Art. 103 TUIR consente di continuare a dedurre le quote di ammortamento di avviamento e marchi, nei limiti stabiliti dalla norma (1/18simo), in via extra contabile mediante variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Evidentemente ciò dovrà essere conciliato con eventuali impairment imputati a conto economico. Ovviamente si tratta di avviamenti fiscalmente riconosciuti (v. avviamenti pagati). 11

12 C. 58 lett. i) Il trattamento delle azioni costituenti immobilizzazioni finanziarie Per le azioni costituenti immobilizzazioni finanziarie, resta confermata la irrilevanza fiscale delle valutazioni. Viene introdotta una nuova disposizione nell Art. 110 TUIR; per le partecipazioni PEX, cedute prima del decorso dell holding period previsto per l esenzione (v. 12 mesi) si prevede che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni venga ridotto dell ammontare dei relativi dividendi non assoggettati a tassazione in tale periodo, con la conseguenza di determinare maggiori plusvalenze o minori minusvalenze fiscali Ne risulta la necessità di predisporre evidenze atte a rilevare tale eventuale casistica Il riconoscimento fiscale delle valutazioni delle passività In base al nuovo Art. 110 TUIR, per i soggetti IAS assumono rilevanza fiscale anche i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione delle passività, Osservato che la norma si rivolge alle passività in genere, si evidenzia come essa consenta ad esempio di eliminare i doppi binari che potevano generarsi nel caso di obbligazioni di propria emissione e/o depositi o conti di raccolta valutati al fair value, circostanza che si verifica ad esempio nel caso di passività coperte (c.d. hedge accounting). In tale ultimo caso si richiama l attenzione sulla circostanza che la rilevanza fiscale della valutazione della passività coperta determina anche la rilevanza della valutazione del derivato di copertura (v. simmetria fiscale ex Art. 112 TUIR), con la conseguenza di eliminare anche il doppio binario relativo al derivato. 12

13 C. 58 lett. l) Il riconoscimento fiscale delle valutazioni delle operazioni fuori bilancio Per i soggetti IAS viene introdotto nell Art 112 TUIR l espresso riconoscimento fiscale delle svalutazioni effettuate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali venendo meno ogni riferimento ai parametri che ne limitano eventualmente la deduzione. Si eliminano pertanto possibili doppi binari. La norma consente anche di superare il problema del riconoscimento fiscale dell attualizzazione dei cambi a termine effettuata in fase valutativa dagli IAS ed invece non prevista dalla disciplina fiscale, 13

14 C. 60 Decreto di attuazione e coordinamento Viene demandato ad un apposito decreto stabilire le norme di attuazione e di coordinamento delle disposizione ora introdotte: Tale decreto in particolare dovrà - individuare criteri che impediscano doppie tassazioni o nessuna tassazione ovvero duplicazione di componenti positive/negative di reddito. Si pensi ad esempio agli utili/perdite su negoziazioni di azioni proprie che affluiscono direttamente a patrimonio e non riaffluiscono più a conto economico ovvero al costo delle stock option. Ed ancora a cessioni di azioni per le quali il cedente IAS mantenga il diritto alla retrocessione del dividendo; - disciplinare le transazioni tra soggetti IAS e non IAS: si pensi alla cessione di asset per i quali i principi IAS non riconoscono elementi per la derecognition (tipicamente non sono venuti meno rischi e benefici per il cedente) mentre la parte acquirente non soggetto IAS iscrive secondo criteri giuridici. E questo il caso esaminato dalla Ris. 100/E del 16 maggio 2007; - fissare i criteri che presiedono a cancellazioni di attività/passività dal bilancio unitamente alla disciplina fiscale prevista per la rilevazione di perdite e svalutazioni; - stabilire i criteri di coordinamento con riguardo alle operazioni straordinarie vedi la nota problematica legata all applicazione dell IFRS 3 ovvero delle fusioni under common control ivi inclusi i costi di aggregazione che come noto vanno ad incrementare il costo dell operazione senza interessare né il conto economico né apposita voce del primo bilancio successivo; - coordinare tutte le disposizioni di cui sopra con la normativa del consolidato fiscale nazionale e mondiale; consentire la continuità dei con quelli utilizzati nei precedenti periodi di imposta. In tal senso, si dovrà avere riguardo anche alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 38/05 in tema di FTA. 14

15 C. 60 (segue) Come si può notare, la parte rimessa al Decreto, per il quale non appare fissata una data di emanazione, è di assoluto rilievo al punto che oggi è priva di concreto riscontro la previsione di cui al c. 61 che fa salvi gli effetti sulla determinazione dell imposta prodotti da comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall applicazione delle disposizioni introdotte dal c. 58. La presenza di disallineamenti civilistico/fiscali che ora verrebbero meno sin dall origine, ovvero la mancata tassazione/deduzione, o ancora la tassazione/deduzione di componenti appostate a patrimonio (ora neutrale in base al novellato Art. 83) così come la mancata cancellazione di attività che ora avrebbero riconoscimento fiscale, pone problematiche pari a quelle emerse in sede di FTA che potrebbero anche influenzare scelte quali quelle previste dal c. 47 dell Art. 1 della Finanziaria concernenti il versamento opzionale di un imposta sostitutiva per ri-allineare valori civilistici e fiscali. 15

16 C. 61 Decorrena e Sanatoria per il passato Le speciali disposizioni per i soggetti IAS si applicano dal periodo d imposta Prendendo tuttavia atto della situazione di incertezza fiscale che ha caratterizzato l adozione degli IAS, viene introdotta una sorta di sanatoria per gli anni precedenti che fa salvi gli effetti sulla determinazione dell imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali purchè coerenti con quelli che sarebbero derivati dall applicazione della nuova normativa. Si osserva come tale disposizione di natura transitoria così come le norme a regime - ponga al centro la corretta applicazione degli IAS quale presupposto di riconoscimento anche ai fini fiscali. Per quanto concerne l ulteriore condizione della sanatoria, è evidente che solo dopo l emanazione del decreto attuativo potranno essere valutati i requisiti di coerenza dei comportamenti adottati. 16

17 C. 62 Abolizione dell obbligo di comunicazione delle minusvalenze superiori a 5 milioni di euro Ai soggetti IAS non si applica la disciplina di cui all Art. 1, c. 4, DL 209/2002 che subordina la deducibilità delle minusvalenze di importo superiore a 5 milioni realizzate dalla cessione di partecipazioni immobilizzate, ad una apposita comunicazione (v. Provvedimento AdE del 22/5/2003). Per i soggetti IAS viene pertanto meno anche l obbligo di comunicare l ammontare delle suddette minusvalenze. 17

18 Sintesi Si sintetizzano di seguito le deroghe specificamente inserite nel TUIR per i soggetti IAS TUIR - NORME DEROGATORIE SOGGETTI IAS Articolo TUIR Oggetto 83 valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi IAS/IFRS 85 costituiscono immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione 89 i dividendi relativi a partecipazioni detenute per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito la valutazione dei titoli (incluse le azioni) di negoziazione operata in base ai principi IAS/IFRS assume rilievo ai fini fiscali titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie : - se diversi dalle partecipazioni assume rilievo fiscale la valutazione di bilancio - se partecipazioni PEX il costo fiscale deve ridursi dei relativi dividendi percepiti non assoggettati ad imposta, laddove la cessione delle azioni avvenga prima di dodici mesi 103 marchi d'impresa e avviamento è ammessa la deduzione della quota di ammortamento in via extracontabile (1/18) 109 non si applica la normativa del c.d. dividend washing 110 la valutazione delle passività è rilevante ai fini fiscali 112 la valutazione dei componenti negativi delle operazioni fuori bilancio è rilevante ai fini fiscali Art. 1 c. 4 DL non si applica l obbligo di comunicazione delle minusvalenze superiori a 5 209/2002 milioni, realizzate dalla cessione di partecipazioni immobilizzate 18

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