IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
|
|
- Benedetto Dolce
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA 256/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Presidente Dott. Rocco DI PASSIO Dott.ssa Cristina ZUCCHERETTI Consigliere Consigliere Dott.ssa Rita LORETO Consigliere relatore Dott. Pergiorgio DELLA VENTURA Consigliere Ha pronunziato la seguente SENTENZA Nei giudizio di appello in materia di pensioni civili, iscritto al n del Registro di Segreteria, proposto da P. F., rappresentata e difesa dall Avv. Prof. Filippo de Jorio, presso di lui elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Fante n. 10; avverso la sentenza n. 20/2006 pronunciata in data dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia; e nei confronti dell INPDAP, in persona del legale rappresentante pro-tempore Ing. Marco Staderini, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Maria Caravaggio ed elettivamente con questa domiciliato in Roma, Via S. Croce in Gerusalemme n. 55; Visto l atto di appello e gli altri atti e documenti della causa; Udito, nella udienza pubblica del 3 aprile 2009, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, lla dott.ssa Carmela Viola su delega del Dirigente Generale dr. Costanzo Gala per l INPDAP e l Avv. Filippo de Jorio per la parte appellante; Considerato in
2 FATTO Con ricorso depositato il 18 giugno 2002 presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia, Giudice unico delle Pensioni, la signora P. F. chiedeva il pieno riconoscimento a fruire della doppia indennità integrativa speciale e della 13^ mensilità sia sulla pensione diretta, sia su quella di reversibilità del defunto coniuge, sin dal momento in cui è maturato il suo diritto, con interessi e rivalutazione. Si costituiva in primo grado l INPDAP, precisando con memoria del 16 dicembre 2005 che sulla pensione diretta dell interessata, avente decorrenza dal , la I.I.S. era regolarmente erogata separatamente dal trattamento di quiescenza, mentre sulla pensione di reversibilità, avente decorrenza , la I.I.S. era stata conglobata in applicazione della legge n. 335/1995, già in vigore al momento del decesso del coniuge. Con sentenza n. 20/06 pronunciata in data la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia - Giudice unico per le pensioni, rigettava il ricorso della signora P. F., vedova P.. Avverso tale sentenza ha interposto appello l interessata, con il patrocinio dell Avv. Prof. Filippo de Jorio, lamentando che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che la fattispecie rientrasse nelle previsioni legislative della legge n. 335/1995, dal momento che anche la giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare le Sezioni Riunite con sentenza n. 8/2002/QM, hanno sostenuto che le pensioni di reversibilità aventi decorrenza dopo il 1 gennaio 1995, ma relative a pensioni dirette insorte come nel presente caso prima del 1 gennaio 1995, debbono vedere inclusa, nella base pensionabile, la I.I.S. in misura intera e non ridotta secondo quanto statuito dalla legge n. 335/1995. Ha chiesto, pertanto, l accoglimento del ricorso, con il pieno riconoscimento a fruire della doppia indennità integrativa speciale in misura intera, e della tredicesima sulla stessa sulla pensione di reversibilità sin dal momento in cui il suo diritto è insorto (1 gennaio 1997).
3 Con atto depositato il 13 marzo 2009 si è costituito l INPDAP, che, dopo un excursus delle sentenze di questa Corte e della Corte Costituzionale intervenute nella materia, fino alla recente ordinanza n. 119/2008, ha sostenuto che, nei casi di percezione di più trattamenti pensionistici, il divieto di cumulo di cui all art. 99 del D.P.R. n. 1092/1973 deve ritenersi tuttora vigente, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta. L INPDAP ha quindi chiesto in via principale la conferma della sentenza impugnata e, in subordine, ha riformulato l eccezione di prescrizione, già proposta in primo grado, per il periodo anteriore al quinquennio precedente il primo atto interruttivo utile, e ha chiesto che gli accessori siano calcolati secondo i criteri dettati dalla sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/QM/2002. Alla odierna udienza pubblica, letta la relazione del Consigliere relatore dott.sa Rita Loreto, è intervenuta la dott.ssa Carmela Viola per l INPDAP, che ha insistito per il rigetto dell appello sostenendo che sussiste tuttora il limite del minimo INPS, e l Avv. Filippo de Jorio per l appellante, il quale ha ribadito le argomentazioni dell atto scritto, concludendo per la riforma della sentenza impugnata. Considerato in D I R I T T O Il Collegio deve affrontare la problematica del c.d. cumulo della indennità integrativa speciale nelle ipotesi di contemporanea percezione di due trattamenti pensionistici. Al riguardo si deve premettere che, con sentenza dicembre 1993, n. 494, la Corte Costituzionale ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 99, secondo comma, del D.P.R. n. 1092/1973, nella parte in cui non prevedeva che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, dovesse comunque farsi salvo l importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
4 Malgrado la chiara affermazione del dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 494/1993, in cui si ribadiva il divieto di cumulo integrale dell I.I.S. in caso di concorso di più pensioni, la giurisprudenza della Corte dei conti è stata, fino alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 2/QM/2006, oscillante nel senso di ritenere che, anche nel caso di concorso di più pensioni, il divieto di cumulo dell I.I.S. fosse stato cancellato dall ordinamento (cfr. Sez. III Centrale, nn. 66/2001; 403/2003; 2100/2005). Confortavano tale orientamento le affermazioni contenute in numerose decisioni della Corte Costituzionale, interpretate chiaramente nel senso del superamento del divieto di cumulo dell I.I.S. (cfr. ord. n. 438/1998, ord. n. 517/2000 e sent. n. 516/2000). In particolare nell ordinanza n. 517 del 2000 la Corte Costituzionale affermava esplicitamente che..a seguito del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, la disposizione sul cumulo dell indennità contenuta nell art. 2, settimo comma, della legge 29 maggio 1959 n. 324 è da ritenersi espulsa dal sistema (ordinanza n. 438 del 1998), in base alla clausola abrogativa generale contenuta nell art. 254 dell anzidetto D.P.R. n del Addirittura con atto n. 516 del 2000 la Corte è arrivata ad affermare che deve ritenersi che un divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza (o indennità equivalenti nella funzione di sopperire ad un maggior costo della vita) sia illegittimo dal punto di vista costituzionale quando in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione non sia previsto un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo al di sotto del quale il divieto debba necessariamente essere escluso. Tuttavia le citate decisioni non contengono una esplicita pronuncia di cancellazione dal nostro ordinamento della norma (art. 99 comma secondo del DPR n. 1092/1973) circa il divieto di cumulo integrale della I.I.S. in caso di contestuale godimento di più trattamenti pensionistici. Sulla base di tali considerazioni le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno
5 riesaminato la questione e, con sentenza n. 2/QM/2006 hanno affermato che il divieto di cumulo integrale dell I.I.S. in caso di concorso di più trattamenti pensionistici, previsto dal secondo comma dell art. 99 del DPR n. 1092/1973 non è stato mai abolito, ma soltanto attenuato con la sentenza n. 493/1993 della Corte Costituzionale secondo cui, pur restando vietato tale cumulo, deve comunque farsi salvo l importo del trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tali argomentazioni il Collegio ritiene di aderire, in quanto ulteriormente avallate dalla recente ordinanza della Corte Costituzionale n. 199/2008 depositata il 24 aprile Con tale atto la Corte, nel restituire gli atti ai giudici emittenti che avevano nuovamente sottoposto al vaglio del Giudice delle leggi l interpretazione dell art. 99, comma secondo, del DPR n. 1092/1973, ha rilevato che l art. 1, comma 776, della L. n. 296/2006 ha abrogato l art. 15, comma 5, della l. n. 724 del 1994 e che l art. 1, comma 774 della medesima legge ha dettato una norma di interpretazione autentica relativa al computo dell indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta (cfr. Corte Costituzionale n. 74/2008). La Corte ha quindi stabilito che tale abrogazione ha di fatto eliminato anche il riferimento alla perdurante applicabilità quanto alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 ed a quelle di reversibilità ad esse riferite delle disposizioni relative alla corresponsione dell indennità in questione sui trattamenti pensionistici previsti dall art. 2 della L. n. 324 del 1959 e successive modificazioni. Poiché, a seguito dell entrata in vigore della legge finanziaria n. 296 (art. 1 co. 774 e 776) erano sorti dubbi sulla applicabilità delle sentenze delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 14/QM del 2003 e n. 2/QM del 2006, con ordinanza n. 73/2008/A pubblicata il 21/112008, la questione è stata nuovamente sottoposta alle Sezioni Riunite che, con sentenza n. 1/2009/QM del 26/02/2009 hanno chiarito che le norme su citate, introdotte dalla legge
6 finanziaria 2007, non hanno apportato alcuna modifica alla normativa che interessa la questione in esame. Pertanto devono essere confermati i principi posti nelle sentenze delle Sezioni Riunite n. 14 del 2003 e n. 2 del 2006, che hanno rilevato che la Corte Costituzionale, con le proprie decisioni, ha tenuto ben distinta l ipotesi di cumulo della indennità integrativa speciale su pensione e retribuzione da quella di doppia pensione, emettendo, nel primo caso, sentenze di mero annullamento e, nel secondo caso, sentenze additive che hanno avuto l effetto di estendere alle disposizioni recanti il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale nei confronti del titolare di due pensioni il principio della salvaguardia del minimo INPS. In altri termini, reputa il Collegio che debba ritenersi tuttora vigente l art. 99, secondo comma, del DPR n. 1092/1973, e quindi che per il titolare di due pensioni resti fermo il divieto di cumulo integrale delle I.I.S., ma vada tuttavia salvaguardato il principio del minimo INPS, contenuto nell art. 17, comma 1, della legge n. 843 del 1978, come del resto già affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 14/QM/2003 e ribadito con sentenza n. 2/QM/2006. Per tali motivi il secondo trattamento pensionistico, decurtato della I.I.S., non può comunque essere inferiore al trattamento minimo erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (cosiddetta integrazione al minimo INPS). Ciò premesso in linea generale, nel merito si osserva che la signora P. è titolare di pensione di reversibilità dal , quindi da epoca successiva al Da tale data, infatti, come ha pure precisato il giudice di prime cure, l indennità integrativa speciale concorre a determinare la base pensionabile da considerare ai fini della liquidazione e, quindi, in quanto conglobata nella pensione, non viene più corrisposta in aggiunta al trattamento pensionistico. Orbene, anche a seguito della norma di interpretazione autentica di cui all art. 1, co. 774 e 776 l. n. 296/2006, costituente secondo il giudice delle Leggi jus
7 superveniens nell ambito dei giudizi di costituzionalità riguardanti il problema della doppia indennità integrativa speciale, ritiene il Collegio che, non esistendo più per le pensioni di reversibilità sorte dopo il 1995 una autonoma voce di I.I.S, debba ritenersi superato il problema del cumulo di tale indennità, non solo in ipotesi di concorso di pensione di reversibilità e di altro tipo di pensione, ma anche negli altri casi di concorso di più trattamenti pensionistici. Da quanto sopra discende che il gravame della signora P. non può essere accolto, poiché sulla pensione diretta l appellante già percepiva la I.I.S. in misura intera, mentre sulla pensione di reversibilità, essendo sorta dopo il , l interessata gode di I.I.S. secondo le modalità del conglobamento, ai sensi del comma 3 dell art. 15 legge n. 724/1994. Restano, pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi di appello. Sussistono giusti motivi per compensare le spese della lite. P.Q.M. La Corte dei conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale definitivamente pronunciando, RIGETTA l appello prodotto da F. P. avverso la sentenza n.20/c/2006 pronunciata in data dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 aprile L ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Rita LORETO f.to Giuseppe DAVID
8 Depositata in Segreteria il 24/04/2009 IL DIRIGENTE LA SEGRETERIA F.to Maria Fioramonti
REPUBBLICA ITALIANA 427/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
REPUBBLICA ITALIANA 427/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Vito MINERVA Dott.ssa Cristina ZUCCHERETTI Dott.ssa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA 371/2009A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
REPUBBLICA ITALIANA 371/2009A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Vito MINERVA Dott.ssa Cristina ZUCCHERETTI Dott.ssa
DettagliSECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliCorte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE
DettagliSentenza n. 226/2008. In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI
Sentenza n. 226/2008 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DELLA LIGURIA
Doppia I.I.S.: si al diritto con prescrizione ordinaria dei ratei. (Corte dei Conti Ligura, Sentenza 21 maggio 2004 n. 525) In tema di corresponsione della I.I.S. in misura intera, qualora l'interessato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IL GIUDICE UNICO
SENTENZA N. 373/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IL GIUDICE UNICO Nella persona della dr.ssa Paola Briguori, nella
DettagliS E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliS E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliSENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA SENTENZA
SENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA Il Giudice Unico Consigliere Maria Riolo ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA 583/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA 583/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Dott.ssa Piera MAGGI Dott. Maria
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
Dettagli*A cura dell Ufficio stampa SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati:
*A cura dell Ufficio stampa SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Presidente Dott. Davide MORGANTE Dott. Rocco DI PASSIO Dott.ssa Maria FRATOCCHI
DettagliAdesso le sentenze favorevoli sono 21.
Adesso le sentenze favorevoli sono 21. Anche la Corte dei Conti del Lazio si è pronunciata in senso favorevole ai segretari sulla nota questione sull'inserimento della maggiorazione della retribuzione
DettagliRepubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia Presidente dott. Pino Zingale
DettagliS E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliLa questione sottoposta all'esame di questo Collegio concerne la misura della
REPUBBLICA ITALIANA 88/2009/A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE di APPELLO composta dai seguenti magistrati: dr. Giuseppe David Presidente dr. David Morgante
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati: Dott. Giovanni Coppola Dott. Tommaso Brancato
DettagliReversibilità guerra: domanda decade trascorsi 5 anni dal verificarsi dell inabilità (Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n.
Reversibilità guerra: domanda decade trascorsi 5 anni dal verificarsi dell inabilità (Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n. 372) In tema di pensione di reversibile di guerra, è noto che il
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 30.01.2015 n. 90 Materia: costituzione posizione assicurativa REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI (
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI ( cons. Silvio Benvenuto ) ha pronunciato la seguente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***
SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia - Presidente. dott. Salvatore
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6193/05 REG.DEC. N. 7643 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
DettagliS E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliInteresse a ricorrere ad una procedura pubblica
Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'esclusione, debitamente motivata costituisce di per sé lesione indipendentemente dall'esito della gara
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliSezione: SICILIA Esito: SENTENZA Numero: 171 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 01/03/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
Sezione: SICILIA Esito: SENTENZA Numero: 171 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 01/03/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Sent. 616/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO. dott. Piergiorgio Della Ventura
Sent. n.48/2015 A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai Sigg.ri Magistrati dott.ssa Piera Maggi dott. Nicola Leone
Dettagli28/2012/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
28/2012/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Piera MAGGI Dott.ssa Maria FRATOCCHI Dott. Mauro
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
REPUBBLICA ITALIANA 113/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Dott. Rocco DI PASSIO Dott. Piera
DettagliREPUBBLICA ITALIANA 425/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA 425/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO composta dai seguenti magistrati: dott. Giuseppe DAVID dott. Rocco DI PASSIO d.ssa Cristina
DettagliREPUBBLICA ITALIANA 403/2008 A
REPUBBLICA ITALIANA 403/2008 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Presidente Dott. Davide MORGANTE
DettagliSentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02866/2012 REG.PROV.COLL. N. 01865/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.
DettagliCORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SENT.388/2012
CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SENT.388/2012 rappresentata ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 dal consigliere dr. Andrea Lupi, assistito dal segretario
DettagliREPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A
Sentenza n. 120/2012 A REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Piera MAGGI Presidente Dott.ssa
DettagliSezione: Esito: Numero: Anno: Materia: Data pubblicazione:
Sezione: PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito: SENTENZA Numero: 86 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 01/03/2018 Sent. n.86/2018 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE DEI
DettagliPubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori
Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori Autore: Redazione In: Nel pubblico impiego le mansioni svolte dal dipendente che siano superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5378/04 Reg.Dec. N. 5970 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
DettagliPensione e I.I.S.: la Consulta dice ancora sì
Pensione e I.I.S.: la Consulta dice ancora sì di adalberto de grigiis Pubblicato il 28 marzo 2005 Corte Costituzionale, ordinanza 08.03.2005 n 89 (nota Avv. Massimo Cassiano LaPrevidenza.it) La Corte Costituzionale
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01253/2011 REG.PROV.COLL. N. 00895/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliConsiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato
DettagliSENTENZA. elenco) rappresentati e difesi dall Avv. Pasquale Lattari ed elettivamente domiciliati presso CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. Reg.Ric. PER IL LAZIO - SEZIONE I Anno composto dai signori Corrado CALABRO Nicola GAVIANO PRESIDENTE
DettagliRepubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott.ssa LUCIANA SAVAGNONE Presidente f.f. dott. SALVATORE
Dettaglisul ricorso iscritto al n /PM del registro di Segreteria, proposto dal sig.
REPUBBLICA ITALIANA sent.754/2003 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliSVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza
Dettagliavverso e per l annullamento e/o riforma
N. 03798/2011REG.PROV.COLL. N. 08168/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE
Page 1 of 6 N. 08513/2009 REG.DEC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul
Dettagli(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)
Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica
DettagliREPUBBLICA ITALIANA 764/2011. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello
Pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA 764/2011 In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello composta dai seguenti Magistrati : Dott. Angelo DeMarco Dott.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Pubblicata il 20/10/2016 N. 04386/2016REG.PROV.COLL. N. 03195/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato
Dettaglidr. Giulio Castriota Scanderbeg componente est.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Lecce, Sezione Seconda Reg. dec. nr. 5657/06 composto dai Signori Magistrati dr. Antonio Cavallari
Dettagliha pronunciato la presente
N. 05544/2016 REG.PROV.COLL. N. 12273/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA
(Tar Lazio Sentenza n. 5544/16 Trasferimenti da Università straniere Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione del previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso sia
DettagliTotalizzazione: il diritto può essere esercitato anche prima della legge 388/2000 TAR Lazio, sez. Latina, sentenza n.
Totalizzazione: il diritto può essere esercitato anche prima della legge 388/2000 TAR Lazio, sez. Latina, sentenza 26.10.2006 n. 1351 Il Tar Lazio, con la sentenza n 1351 affronta il tema del diritto alla
DettagliIn nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio
SENT 284/2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio In composizione monocratica Il Giudice Unico delle pensioni dott. Marcovalerio
DettagliDott.ssa Pina Maria Adriana LA CAVA
Sezione: PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito: SENTENZA Numero: 382 Anno: 2017 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 29/09/2017 REPUBBLICA ITALIANA 382/2017 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI
Dettaglicontro nei confronti di e con l'intervento di
N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI S E N T E N Z A
. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Nella persona del Primo Referendario dott.ssa. ha pronunciato la seguente
DettagliCONSIGLIO DI STATO Sezione V - sentenza n. 21 del 9 gennaio 2009
SENTENZE IN SANITÀ CONSIGLIO DI STATO CONSIGLIO DI STATO Sezione V - sentenza n. 21 del 9 gennaio 2009 PIÙ CAUTO IL RICONOSCIMENTO DELLA INDENNITÀ RISCHIO RADIOLOGICO nei confronti del personale diverso
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 04/03/2013 20.07 N. 00038/2013 REG.PROV.COLL. N. 00243/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 01026/2014REG.PROV.COLL. N. 07670/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.02.2015 n. 62; Materia: benefici invalidi e mutilati guerra REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 13.01.2015 n. 30 Materia: irripetibilità somme pensionistiche REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Dettagliha pronunciato la presente
N. 10846/2015 REG.PROV.COLL. N. 06501/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE SENTENZA. (Numero 360/2006)
Carabinieri: spetta la retribuzione del parigrado in forza presso Polizia di Stato (Corte dei Conti, II^ sezione di appello, Sentenza 26.10.2006 n. 360) In particolare è stato ritenuto che, in seguito
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00948/2014 REG.PROV.COLL. N. 00930/2005 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)
DettagliConsiglio di Stato, Sez. IV, n 6610 del 30 dicembre 2008 (potestà regolamentare dei Comuni)
Consiglio di Stato, Sez. IV, n 6610 del 30 dicembre 2008 (potestà regolamentare dei Comuni) La potestà regolamentare dei Comuni deve essere esercitata entro l ambito delle previsioni legislative. Lo hanno
DettagliCorte di Cassazione Sezione 6 civile
Corte di Cassazione Sezione 6 civile Ordinanza del 4 febbraio 2014 n. 2475 Integrale Previdenza ed assistenza - indennita' e rendita REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI
DettagliSentenza n. 563/2008/A REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Sentenza n. 563/2008/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Presidente Dott.
DettagliDeliberazione n. 58/pareri/2008
Deliberazione n. 58/pareri/2008 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Giorgio Cancellieri dott.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n. R.G. 3903/08 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio composto dai signori magistrati: - Sezione Seconda Quater - Dott. Lucia Tosti Dott.
DettagliAutore: Francaviglia Rosa In: Giurisprudenza
Corte dei conti- pensionistica cumulo indennita integrativa speciale doppia I.i.s.- dipendenti pubblici statali- la sezione giurisdizionale Abruzzo rimette la questione al vaglio della Corte Costituzionaleordinanza
DettagliLaPrevidenza.it, 30/12/2008
Inpdap: e' illegittimo il provvedimento di revoca della pensione dopo 17 anni (Corte dei Conti, I^ Sez. giurisd. centrale, Sentenza 18.12.2008 n. 563) Il signor Domenico Daniele, con ricorso in data 25
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA
Pensioni Inpdap: il termine di prescrizione delle rate è quinquennale (Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Appello, Sentenza 21 settembre 2004 n. 311) Ancora in tema di prescrizione delle rate di pensione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
1 di 6 01/04/2013 16:24 N. 01821/2013REG.PROV.COLL. N. 05718/2002 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale
N. 771/12 Reg.Sent. N. 882 Reg.Ric. ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la
DettagliDeliberazione n. 7 /2001
Deliberazione n. 7 /2001 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA Composta dai signori: Presidente: Domenico ORIANI Componenti: Anna BOMBINO, Quirino LORELLI,
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 N. 04781/2014REG.PROV.COLL. N. 03164/2014 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 17.02.2015 n. 163 Materia: irripetibilità somme pensionistiche REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliPrivilegiata tabellare: la prescrizione dei ratei è quinquennale (Corte dei Conti, II sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n.
Privilegiata tabellare: la prescrizione dei ratei è quinquennale (Corte dei Conti, II sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n. 40) Nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 428
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 1059/07 Reg.Dec. N. 4318 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI. Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 02.02.2015 n. 98 Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI Sezione Prima Giurisdizionale Centrale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO. Nell Adunanza del 4 giugno 2004
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell Adunanza del 4 giugno 2004 Visto il decreto n. 96 del 9 aprile 2003 del Prefetto della Provincia di Padova concernente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 7560/04 REG.DE N. 357 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
Dettagli