Lezione n. 8 Aspetti e problemi della tassazione delle imprese. 1) Aliquota effettiva e forma giuridica dell impresa

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1 Lezione n. 8 Aspetti e problemi della tassazione delle imprese. 1) Aliquota effettiva e forma giuridica dell impresa Ernesto Longobardi Il trattamento tributario delle imprese dipende dalla loro forma giuridica. Possiamo distinguere tre principali gruppi: le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali. Useremo i seguenti simboli: t = aliquota marginale dell imposta personale; t = media ponderata delle aliquote marginali dell imposta personale dei singoli partecipanti all impresa: i=n t = λ i t i (1) i=1 dove t i è l aliquota marginale del partecipante i e λ i è la sua quota di partecipazione t g = aliquota dell imposta sulle società di capitali; θ = aliquota complessiva gravante sugli utili. 1 Imprese individuali Quando si tratta di un impresa individuale, il titolare è un soggetto passivo dell imposta personale e progressiva: il reddito di impresa concorre, insieme agli eventuali redditi di altra specie, a determinare il reddito complessivo. Nel 1

2 Longobardi - Tassazione delle imprese 2 caso di progressività per scaglioni, l aliquota effettiva gravante sugli utili di impresa dipenderà quindi dalla presenza o meno di altri redditi. Seguiremo il criterio di considerare il reddito di impresa marginale rispetto agli altri redditi. Avremo quindi: θ = t (2) dove t è appunto l aliquota marginale gravante sul reddito di impresa come componente del reddito complessivo dell imprenditore. Esempio 1 Consideriamo un impresa con un reddito imponibile di L imprenditore, titolare dell impresa, sia una persona fisica, Chiara, che, oltre al reddito di impresa, possiede un reddito fondiario di 500. L imposta personale abbia la struttura della progressività per scaglioni riportata nella tabella 1. Chiara dichiarerà un reddito complessivo di 2500 sul quale pagherà un imposta di 450. In assenza di reddito di impresa Chiara avrebbe pagato un imposta di 50. L aliquota gravante sul reddito di impresa è l aliquota marginale: t = = 0.2 che corrisponde a (aliquote degli scaglioni moltiplicate per la quota del reddito di impresa compresa nello scaglione). Tabella 1: Imposta progressiva Aliquote per scaglioni fino a % da 1001 a % oltre % 2 Le società di persone In genere, nei sistemi tributari moderni, le società di persone non sono soggetti passivi d imposta. Il reddito della società viene imputato ai soci, anche per la quota non distribuita, e in capo ai soci tassato con il tributo cui risultano soggetti: si tratterà in genere dell imposta personale e progressiva, in quanto i soci di società di persone sono normalmente persone fisiche, ma potrà trattarsi anche dell imposta sulle società qualora l ordinamento ammetta la possibilità della partecipazione di società di capitali in società di persone.

3 Longobardi - Tassazione delle imprese 3 Tabella 2: Le socie Soci Quote Altri redditi Chiara λ chiara = 40% 500 Celeste λ celeste = 25% 1000 Bianca λ bianca = 25% 0 Bruna λ bruna = 10% 3000 Tabella 3: L imputazione del reddito e le aliquote marginali Soci Reddito imputato Aliquota marginale Chiara λ chiara 2000 = 800 t chiara = 13.75% Celeste λ celeste 2000 = 500 t celeste = 20% Bianca λ bianca 2000 = 500 t bianca = 10% Bruna λ bruna 2000 = 200 t bruna = 30% L aliquota effettiva sugli utili sarà dunque pari alla media ponderata delle aliquote marginali dei soci: θ = t (3) Anche in Italia è questo il trattamento delle società di persone: i redditi delle società semplici, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (TUIR art 5, comma 1). Esempio 2 Riprendendo l esempio della sezione precedente, supponiamo che la stessa impresa sia ora gestita nella forma di una società di persone tra Chiara, Celeste, Bianca e Bruna. La tabella 2 riporta le ipotesi adottate in merito alle quote di proprietà e agli importi di reddito diverso dal reddito di impresa. Indipendentemente dalla misura in cui viene distribuito o reinvestito, il reddito dell impresa viene per intero imputato alle socie a fini fiscali. Avremo la situazione descritta nella tabella 3. L aliquota effettiva sul reddito di impresa sarà pertanto: θ = t = λ chiara t chiara +λ celeste t celeste +λ bianca t bianca +λ bruna t bruna = = 0, 4 0, , 25 0, 2 + 0, 25 0, 1 + 0, 1 0, 3 = 0, 16

4 Longobardi - Tassazione delle imprese 4 3 Le imprese familiari In Italia, l impresa individuale conosce la variante dell impresa familiare (art. 230 bis del C.C.). Il regime fiscale dell impresa familiare prevede che il reddito venga imputato a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (TUIR art 5, comma 4). La quota di reddito imputata al titolare dell impresa non può tuttavia scendere al di sotto del 51%. L aliquota complessiva sull utile sarà pertanto determinata allo stesso modo che per le società di persone, ma tenendo conto di questo vincolo. Chiamiamo λ i la quota di partecipazione effettiva del familiare i e con λ f i la sua quota rilevante fiscalmente. Se la quota effettiva del titolare eccede il minimo dello 0.51%, a rigore dovrebbero valere a fini fiscali le quote effettive. Se invece la quota effettiva del titolare è inferiroe al minimo, ai fini della dichiarazione la sua quota va portata allo 0.51 e le quote dei soci vanno di conseguenza riparametrate. Se λ ; λ f i = λ i ; i = 1...n θ = t Se λ 1 < 0.51 λ f 1 = 0, 51; λ f i = λ i 1 λ 1 0, 49, i = 2...n; i=n θ = dove i = 1 è il titolare dell impresa mentre i = 2...n sono i familiari. Tuttavia anche nel primo caso il titolare potrà avere convenienza a dichiarare il 51% anziché la quota effettiva aumentando quella imputata ai familiari. i=1 λ f i t i

5 Longobardi - Tassazione delle imprese 5 Tabella 4: L impresa familiare Familiari Quote fiscali Reddito imputato Aliquota marginale Chiara λ f chiara = 0, 51 λf chiara 2000 = 1020 t chiara = 15.1% Celeste λ f celeste = 0, λf celeste 2000 = 408 t celeste = 20% Bianca λ f bianca = 0, λf bianca 2000 = 408 t bianca = 10% Bruna λ f bruna = 0, 0816 λf bruna 2000 = 162 t bruna = 30% Esempio 3 Continuando nell esempio, supponiamo che Chiara, Celeste, Bianca e Bruna siano sorelle e che Chiara sia titolare di un impresa, nella quale prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro le tre sorelle. Le quote di partecipazione agli utili siano le stesse del caso precedente (sono ora da intendersi come quelle proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell impresa T.U.I.R. art. 5). A Chiara andrà imputato il 51% del reddito. A Celeste: λ f celeste = λ celeste 0, 49 = , 49 = 0, λ chira 0, 60 e così via per Bianca e Bruna. In definitiva la situazione sarebbe quella descritta dalla tabella 4. L aliquota effettiva sul reddito di impresa sarà pertanto: θ = t = λ f chiara t chiara +λ f celeste t celeste +λ f bianca t bianca +λ f bruna t bruna = = 0, 51 0, , , 2 + 0, , 1 + 0, , 3 = 0, 1627 L aliquota non risulta molto distante dal caso della società di persone, come era da aspettarsi. I redditi prodotti in forma associata. In sede Irpef i redditi delle società di persone e quelli delle imprese familiari sono considerati insieme, come redditi prodotti in forma associata (TUIR art. 5). 4 Società di capitali 4.1 Società di capitali tassate come società di persone Come si è già visto nella Lezione n.3 con il metodo delle società di persone (partnership approach), chiamato anche sistema dell integrazione completa oppure ancora della tassazione per trasparenza, le società di capitali sono

6 Longobardi - Tassazione delle imprese 6 fiscalmente trattate come le società di persone, cioè colpendo in capo ai soci tutto il reddito prodotto, sia esso distribuito oppure reinvestito. In questo caso non esiste un imposta autonoma sulle società, ma una sola imposta personale sul reddito e l aliquota sugli utili delle società di capitali è quella che vale per le società di persone: θ = t (4) 4.2 Sistemi di coordinamento tra tassazione della società e dei soci Come si è detto, tuttavia, in tutti i sistemi tributari moderni le società di capitali sono assoggettate ad un tributo distinto rispetto a quello che colpisce il reddito delle persone fisiche, anche se per alcuni tipi di società può essere ammessa la tassazione per trasparenza. In Italia l imposta sulle società è stata per la prima volta introdotta nel nostro ordinamento nel Profondamente modificata dalla riforma dei primi anni 70, ha assunto la denominazione di Irpeg (Imposta sul reddito delle persone giuridiche), che è rimasta in vigore dal 1974 al Con il 1 o gennaio 2004 l assetto del tributo è stato di nuovo rivisto in alcuni elementi essenziali ed è stato chiamato Ires (Imposta sul reddito delle società). Con un imposta sulle società, l aliquota complessivamente gravante sugli utili dipenderà dal regime di tassazione dei dividendi, cioè del rapporto che viene a stabilirsi tra tassazione in capo alla società e tassazione in capo ai soci Il sistema classico. Con il sistema classico non esiste alcun legame tra tassazione della società e tassazione dei soci. L utile viene prima colpito dall imposta sulle società e, in un secondo momento, per la quota distribuita, concorre a formare la base imponibile dell imposta sul reddito del socio, che sarà l imposta sul reddito delle persone fisiche o, ancora, l imposta sulle società, a seconda che il soggetto che ha percepito gli utili sia, rispettivamente, una persona fisica o una società di capitali. Nel caso di distribuzione a persone fisiche, l aliquota complessiva dell imposta sui profitti distribuiti risulta t g + t (1 t g ) mentre quella sui profitti non distribuiti è pari a t g.

7 Longobardi - Tassazione delle imprese 7 Indicando con d la quota dei profitti che viene distribuita, l aliquota complessiva sull utile dell impresa sarà pertanto: θ = d[t g + t (1 t g )] + (1 d)t g (5) Nel caso di distribuzione ad un altra società di capitali, l aliquota complessiva risulta: θ = d(2t g t 2 g) + (1 d)t g (6) Esempio 4 Supponiamo che Chiara, Celeste, Bianca e Bruna siano ora socie di una società di capitali, ferme restando le ipotesi sulle quote di proprietà e l ammontare di altri redditi. Supponiamo che l imposta sul reddito delle società di capitale abbia l aliquota t g = 0.3, pari all aliquota massima prevista dall imposta personale e progressiva. Se la società distribuisce tutto il reddito (d = 1), ciascuna socia percepirà dividendi per: λ i U(1 t g ) Nel caso di Chiara i dividendi ammonteranno a 560: su tale importo l aliquota marginale di Chiara risulta dell 11,07% [( )/560]. E facile vedere che i dividendi percepiti dalle altre socie saranno colpiti ancora con le aliquote marginali riportate nella tabella 3. L aliquota marginale complessiva, la media ponderata delle aliquote marginali delle socie, sarà pertanto: t p = 14, 93 e quindi, dalla (5) per d = 1, l aliquota complessiva gravante sugli utili sarà: θ = 0, 3 + 0, = 0, All altro estremo, nel caso che tutti gli utili siano trattenuti, dalla (5) per d = 0, abbiamo: θ = 0, 3 θ varia pertanto da un minimo del 30% ad un massimo del 40,451%. 0, 3 θ 0, (7)

8 Longobardi - Tassazione delle imprese Sistema di imputazione Con il sistema di imputazione, in sede di imposta sul reddito del socio si riconosce un credito a fronte dell imposta assolta in capo alla società. Il credito di imposta (CI ud ) può essere parziale o totale a seconda che corrisponda all intera imposta sulle società che ha gravato gli utili distribuiti oppure solo ad una parte di essa: CI ud = αt g (8) con 0 α 1 Le 8 esprime il credito di imposta in percentuale dell utile al lordo dell imposta societaria. Come percentuale dell utile distribuito, che è al netto dell imposta), il credito risulta invece: ci ud = αt g 1 t g (9) Con il sistema di imputazione, gli utili distribuiti concorrono a formare la base imponibile del socio aumentati del credito di imposta, cioè al lordo della quota d imposta sulle società che viene riconosciuta come credito. Il credito viene poi detratto dall imposta lorda dovuta. Nel caso di distribuzione a persone fisiche l aliquota complessiva risulta pertanto: t g + t [(1 t g ) + CI ud ] CI ud (10) Nel caso di credito di imposta totale (α = 1) abbiamo: t g + t (1 t g + t g ) t g = t (11) cioè gli utili distribuiti rimangono in definitiva gravati dalla sola imposta sul reddito delle persone fisiche. Si noti che Sostituendo dalla (8) nella (10), e considerando che l aliquota sui profitti non distribuiti sarà anche in questo caso pari a t g, si ottiene l aliquota del prelievo complessivo sui profitti con il sistema di imputazione: θ = d{t g + t [1 t g (1 α)] αt g } + (1 d)t g (12) Per α = 1 la (12) diventa: θ = dt + (1 d)t g (13) che mostra come, con il credito di imposta totale, l imposta sulle società si trasforma, nei fatti, in un imposta sui profitti non distribuiti.

9 Longobardi - Tassazione delle imprese 9 Per α = 0 l equazione (12) risulta eguale alla (5): si ricade nel sistema classico. Nel caso di distribuzione ad altre società di capitali, l aliquota complessiva è data da: che, per α = 1, diventa θ = d[2t g t 2 g αt g (1 t g )] + (1 d)t g (14) θ = t g (15) Esempio 5 Consideriamo il caso di credito di imposta totale, supponendo ancora d = 1. Utilizzando la (9) per α = 1 calcoliamo il credito di imposta spettante a Chiara: CI ud = t g 560 = = t g 0.7 Tale ammontare va sommato ai dividendi: Chiara dichiarerà pertanto = 800, vale a dire i propri dividendi riportati al lordo dell imposta societaria. Dovrà poi sottrarre il credito dall imposta. La situazione di Chiara sarà cioè la seguente: reddito complessivo imponibile: = 1300 imposta lorda: 160 imposta netta (da pagare): =-80 Chiara ha dunque diritto ad un rimborso dal fisco di 80. Ottenuto il rimborso Chiara, avrà nel complesso pagato un imposta di 160. L utile della società di sua spettanza sarà stato in definitiva tassato alla sua aliquota marginale t chiara = 110/800 = 0, 1375 dove 110 è l incremento di imposta quando il reddito imponibile passa da 500 (solo il reddito fondiario) a 1300 (reddito fondiario + i dividendi aumentati del credito di imposta). Considerando anche Celeste, Bianca e Bruna, l aliquota marginale complessiva, come media ponderata delle aliquote marginali delle quattro socie, risulta t = 0, 16, che, avendo supposto d = 1, corrisponderà anche all aliquota complessiva gravante sugli utili.

10 Longobardi - Tassazione delle imprese 10 All estremo opposto, di ritenzione di tutti gli utili (d = 0), l aliquota sarà pari al 30%. Quindi θ varia un minimo del 16% ad un massimo del 30% Il sistema dell esenzione 0, 16 θ 0, 30 Con questo sistema l utile viene tassato solo in capo alla società che lo ha prodotto: i dividendi sono esclusi dalla tassazione in capo ai soci. L aliquota effettiva coincide dunque con quella dell imposta sul reddito delle società: θ = t g (16) Si tratta della soluzione antitetica al partnership approach: con l esenzione gli utili vengono tassati solo in capo alla società, con il partnership approach solo in capo ai soci. L esenzione può essere soltanto parziale: in questo caso il risultato è un ibrido con il sistema classico. Poniamo che i dividendi vengano tassati in capo ai soci solo per una quota pari al β < 1. L aliquota effettiva sarà: θ = βd[t g + t (1 t g )] + (1 βd)t g (17) Per β = 0 si torna alla (16), l esenzione totale, mentre per β = 1 alla (5), il sistema classico. Esempio 6 Nel caso della società di Chiara, Celeste, Bianca e Bruna, in un sistema di esenzione e nel caso di distribuzione integrale (d = 1), l aliquota varierà da un minimo di 30% (esenzione totale, vale a dire conta solo l imposta sulle società) ad un massimo di 40,451% (sistema classico): 0, 3 θ 0, (18) Si noti che la (18) è eguale alla (7), ma con un significato diverso Una formula generale Combinando la (12) e la (17) otteniamo un espressione generale per i sistemi coordinamento tra tassazione della società e dei soci: 1 1 Perchè la formula abbia effettivamente una validità generale bisogna ricorrere all artificio di porre d = 1 nel caso di tassazione per trasparenza. Sappiamo che nel caso di tassazione per trasparenza l aliquota effettiva non dipende dalla quota di distribuzione

11 Longobardi - Tassazione delle imprese 11 Abbiamo: θ = βd{t g + t [1 t g (1 α)] αt g } + (1 βd)t g (19) Ipotesi Aliquota effettiva Sistema β = 1; t g = 0; d = 1 θ = t tass. per trasparenza β = 1; α = 0 θ = d[t g + t (1 t g )] + (1 d)t g sistema classico β = 1; 0 < α 1 θ = d{t g + t [1 t g (1 α)] αt g } + (1 d)t g sistema di imputazione in particolare: β = 1; α = 1 θ = dt + (1 d)t g credito integrale 0 β < 1; α = 0 θ = βd[t g + t (1 t g )] + (1 βd)t g sistema dell esenzione in particolare: β = 0; α = 0 θ = t g esenzione totale 4.3 Gli effetti dell imposizione sulla scelta relativa alla distribuzione degli utili Ci chiediamo ora se, in presenza dei diversi sistemi di integrazione, la tassazione dei profitti, quale risulta dall effetto combinato di imposizione in capo alla società e in capo ai soci, alteri o meno la scelta sulla distribuzione degli utili. Qualora l aliquota complessiva θ non dipenda dalla quota di profitti che viene distribuita (d), il sistema impositivo risulterà, sotto questo profilo, neutrale. Sarà invece distorsivo nel caso θ dipenda da d. Rielaborando la (5) si ottiene: θ = t g + t (1 t g )d (20) L equazione (20) mostra che, con il sistema classico, l aliquota θ cresce al crescere di d: l imposizione risulta pertanto distorsiva, discriminando a danno della distribuzione di utili. La distorsione risulta attenuata se i profitti non distribuiti si riflettono in incrementi di valore delle azioni e se questi vengono in qualche modo colpiti da imposta. Il sistema risulterebbe neutrale nel caso limite in cui il valore delle azioni crescesse esattamente dell ammontare dei profitti non distribuiti e i guadagni di capitale fossero inclusi nella base imponibile dell imposta personale in base al criterio della maturazione. Si avrebbe infatti: degli utili: in questo caso l ipotesi d = 1 va intesa come a fini fiscali tutti gli utili sono considerati distribuiti.

12 Longobardi - Tassazione delle imprese 12 θ = t g + t (1 t g ) (21) che non dipende da d. Il sistema delle società di persone risulta invece neutrale in quanto θ è sempre pari all aliquota dell imposta personale (equazione 4) indipendentemente dal valore di d. Nel caso di sistema di imputazione con credito di imposta totale, rielaborando la (13) si ottiene: θ = t g + (t t g )d (22) Il sistema del prelievo risulta neutrale solo se t = t g. Nelle esperienze concrete dei sistemi tributari risulta in genere t > t g : in questo caso la tassazione risulta distorsiva, penalizzando la distribuzione di utili. Si deve tuttavia notare che la riduzione della progressività formale delle imposte personali, fenomeno che ha interessato negli ultimi 20 anni la generalità dei sistemi tributari dei paesi ad economie sviluppate, ha attenuato la rilevanza pratica del problema. In relazione all Italia, in base alle analisi statistiche delle dichiarazioni di redditi presentate nel 1999 (anno d imposta 1998), l aliquota marginale gravante in media sugli utili distribuiti dichiarati può essere stimata attorno al 42.5%, a fronte di una aliquota IRPEG pari, quell anno, al 37%. Per quanto una differenza di 4-5 punti percentuali non possa affatto considerarsi trascurabile, siamo ben lontani dalla situazione degli anni 70 del 900 quando le aliquote marginali dell imposta sul reddito delle persone fisiche potevano toccare valori compresi tra il 70% e il 95% mentre le aliquote dell imposta sulle società risultava frequentemente al di sotto del 25%. 4.4 Il caso italiano Il sistema di imputazione: Il sistema di imposizione dei redditi entrato in vigore il 1 o gennaio 1974, centrato sull Irpef e sull Irpeg, prevedeva il sistema classico. Già a pochi mesi dall esordio, tuttavia (legge 7 giugno 1974, n. 216), si faceva una rapida marcia indietro, introducendo un sistema di ritenuta definitiva alla fonte, sostitutivo dell Irpef, la cosidetta cedolare secca, fissata dapprima al 30%, portata poi al 50%. Nel 1977 (legge 16 dicembre 1977, n. 904) veniva introdotto il sistema di imputazione con credito di imposta integrale. Tale sistema è rimasto in vigore fino al 31 dicembre Nell ultimo anno di applicazione, l art. 14 del T.U.I.R (2003) stabiliva che, nel caso alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF concorressero utili distribuiti da società ed enti commerciali residenti, soggetti passivi dell IRPEG,

13 Longobardi - Tassazione delle imprese 13 al contribuente fosse attribuito un credito di imposta pari al 51.51%. Il credito risultava pertanto di 34 euro ogni 66 euro di dividendi percepiti (34/66 = e quindi = 34). Si trattava dunque di un credito di imposta integrale, dal momento che nel 2003 l aliquota IRPEG era al 34% (cfr. l equazione 9) L Ires: dal credito di imposta all esenzione parziale Con la riforma entrata in vigore il 1 gennaio 2004 la distribuzione di utili da parte di soggetti passivi dell Ires è assoggettata ai seguenti regimi. 1. Nel caso di distribuzione ad altri soggetti Ires si applica il sistema dell esenzione: solo il 5% degli utili distribuiti concorre a formare la base imponibile del socio. Si tratta del sistema adottato nell Unione Europea per la distribuzione di utili tra società residenti in paesi membri in seguito alla direttiva sulle società madri e figlie (90/435/Cee). 2. Nel caso di distribuzione a persone fisiche: (a) se si tratta di partecipazioni non qualificate, si applica una ritenuta alla fonte a titolo definitivo del 12,5%; (b) se si tratta di partecipazioni non qualificate, gli utili entrano a comporre la base imponibile del socio per il 40% del loro ammontare (sistema dell esenzione parziale, con β = 0, 4). La partecipazione è considerata qualificata (art. 67 TUIR 2004) se rappresenta: una percentuale di diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria superiore: oppure: al 2% nel caso di titoli negoziati in mercati regolamentati; al 20% nel caso di altri titoli; una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore: al 5% nel caso di titoli negoziati in mercati regolamentati; al 25% nel caso di altri titoli.

14 Longobardi - Tassazione delle imprese 14 Esercizi e domande 1. Siano date: l aliquota dell imposta sulle società, t g = 0.34 l aliquota marginale ponderata dell imposta personale t = 0.40 Calcolare l aliquota complessiva sugli utili (θ) nell ipotesi di un credito d imposta del 50% e nel caso venga distribuita una percentuale dei profitti (d) pari al 60%. 2. Siano date un imposta sul reddito delle società di capitale con aliquota t g = 30% e un imposta sul reddito delle persone fisiche con la struttura di aliquote per scaglioni riportata nella tabella 5. Tabella 5: Imposta progressiva Aliquote per scaglioni fino a % da a % oltre % Si considerino ora le seguenti ipotesi: il capitale sociale della società Alpha s.p.a. è posseduto per il 50% dalla società Beta s.p.a., per il 30% dal Sig. Rossi e per il 20% dal Sig. Bianchi; la società Alpha realizza un utile imponibile di 2 milioni di euro e decide di distribuire il 50% degli utili netti; la società Beta non distribuisce utili; il signor Rossi possiede, oltre i dividendi, un reddito fondiario di euro. Si calcoli l aliquota complessiva θ gravante sull utile della società Alpha nei seguenti casi: (a) sistema classico; (b) credito di imposta totale; (c) il sistema in vigore in Italia dal 1 gennaio In relazione al caso dell esercizio precedente, possiamo concludere che nei confronti della scelta della società Alpha circa la distribuzione degli utili:

15 Longobardi - Tassazione delle imprese 15 (a) il sistema classico risulta: Neutrale Distorsivo incentivante (la distribuzione) disincentivante (la distribuzione) (b) il sistema di credito di imposta totale risulta: Neutrale Distorsivo incentivante (la distribuzione) disincentivante (la distribuzione) (c) il sistema vigente in Italia dal 1 gennaio 2004 risulta: 4. Vero o falso? Neutrale Distorsivo incentivante (la distribuzione) disincentivante (la distribuzione) (a) Un sistema di integrazione completa (partnership approach) garantisce sempre la neutralità dell imposta nei confronti delle scelte sulla distribuzione degli utili. (b) Un imposta sul reddito delle società di capitale è neutrale rispetto alla scelta sulla distribuzione degli utili se l aliquota coincide con quella dell imposta personale (t g = t ) e se è concesso il credito di imposta totale sui dividendi. (c) Il sistema di integrazione completa è applicato in Italia alle società di persone. (d) Il sistema classico risulterebbe neutrale rispetto alla scelta relativa alla distribuzione di utili nel caso limite in cui i profitti non distribuiti si riflettessero esattamente in un aumento del valore delle azioni e l imposta sul reddito dei soci colpisse il reddito entrata (e) Nel caso prefigurato dalla domanda precedente subirebbero doppia imposizione sia i profitti distribuiti sia i profitti non distribuiti

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