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1 R TeamSystem Review n. 209 Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro Periodico di informazione fiscale In collaborazione con

2 One Click Analysis Il primo sistema gestionale realmente intelligente Grazie al nuovo standard tecnologico One Click Analysis, disponibile per tutti i gestionali TeamSystem della linea Gecom (Suite Multi/Redditi, Suite Paghe, etc.), le procedure permettono in modo nativo al Professionista la navigabilità dei dati elaborati, la possibilità di poterli analizzare nella forma desiderata, stamparli, esportarli su fogli di calcolo, sia ad uso interno che per gli elaborati destinati ai clienti. Il tutto in modo semplice e allo stesso tempo in grado di soddisfare le richieste più articolate. One Click Analysis aggiunge valore all attività di consulenza, consentendo: di svolgere la normale attività in modo più veloce, efficace e preciso di fornire servizi aggiuntivi ai propri clienti di differenziarsi rispetto alla concorrenza I vantaggi: 1. Notevole risparmio di tempo 2. Possibilità di interrogare tutte le tipologie di dati di cui si ha necessità 3. Possibilità di offrire nuovi servizi ai clienti 4. Facilità di utilizzo «Con One Click impiego un ora per fare analisi che richiedevano almeno un giorno tra ricerche, esportazioni, rielaborazioni dei dati» Dott. Gaffarelli Carlo, Studiassociati CED B.g.z TeamSystem Periodico di informazione fiscale Review Editrice TeamSystem Sede: Via Yuri Gagarin, Pesaro Direttore Responsabile: Anna Maria Della Fera Reg. Trib. Pesaro n 426/96 Redazione: S.E. o O. Riproduzione vietata Stampa: Bieffe - Recanati (MC)

3 Osservatorio legislativo Stop al regime di favore sulle rinnovabili 2 Terreni collinari: in arrivo un decreto 2 Stop alla ritenuta sui bonifici esteri 2 Taglio Irap già dal In arrivo 80 euro in busta paga ma solo per il La tassazione delle rendite finanziarie passa dal 20% al 26% 3 Anticipata la fatturazione elettronica 3 Rivalutazione con sostitutiva in unica soluzione 4 Dal 1 ottobre versamenti solo telematici 4 Ancora interventi sui crediti verso la P.A. 4 Schede operative Sommario Oic 10 la redazione del rendiconto finanziario 5 Iscrizione al VIES: la nuova modalità on line La continuità aziendale nell attuale contesto economico-finanziario. Riflessi sul bilancio e sul lavoro di revisione legale dei conti 18 Scadenzario Scadenze del mese di giugno 24 R 1

4 Osservatorio legislativo Agricoltura Stop al regime di favore sulle rinnovabili Viene integralmente rivisto il regime di tassazione dell energia prodotta, da parte di soggetti operanti nel comparto agricolo, a mezzo di fonte fotovoltaica o biomasse, in altri termine tramite fonti rinnovabili. Nello specifico, l art.22, co.1 del DL n. 66/14, prevede, che con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, tale reddito, pur derivando da un attività considerata quale connessa, non verrà più tassata come reddito agrario e quindi su base catastale ai sensi dell art.32 Tuir, bensì in via forfettaria nella misura del 25% dell ammontare dei corrispettivi delle operazione soggette a registrazione ai fini Iva. Ne deriva che ai fini del computo sono esclusi i contributi erogati dal GSE in relazione all energia prodotta in quanto, essendo dei contributi in conto esercizio non rientrano nel campo di applicazione Iva. Della nuova modalità di determinazione del reddito se ne deve tener conto anche ai fini del calcolo dell acconto relativo al Imu Terreni collinari: in arrivo un decreto Con l articolo 22, comma 2 del DL n.66/14 viene prevista l emanazione di un decreto interministeriale con cui saranno individuati i comuni all interno dei quali si applica l esenzione prevista dall art.7, co.1, lett.h) del D.Lgs. n.504/92. Nello specifico, il decreto, che si renderà applicabile già a decorrere dal 2014, avrà lo scopo di delimitare i terreni esenti dall imposta in ragione sia dell altitudine che delle caratteristiche soggettive del possessore. Internazionale Stop alla ritenuta sui bonifici esteri Con l articolo 4, co.2 del DL n. 66/14 il Legislatore interviene abrogando quanto previsto all art.4, co.2 del D.Lgs. n.167/90, come introdotto a seguito delle modifiche apportate con la L. n.97/13. Ne deriva che vengono meno, da un lato l assoggettamento a ritenuta o a imposta sostitutiva dei redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria da parte degli intermediari residenti a cui erano affidati in gestione, custodia o amministrazione e, dall altro l applicazione di una ritenuta, nella misura del 20%, da applicarsi a cura degli intermediari finanziari sui flussi finanziari verso l estero. Irap Taglio Irap già dal 2014 Per effetto delle modifiche apportate, a mezzo dell art.2 del DL n. 66/14, all art.16 del D.Lgs. n. 446/97, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con quello solare dal 2014, viene ridotta l Irap. In particolare, l aliquota Irap ordinaria passa dal 3,9% al 3,5%. Per le banche e gli altri soggetti finanziari subisce una riduzione di 0,45 punti percentuali attestandosi al 4,2%. Le imprese di assicurazione applicheranno l Irap in misura pari al 5,3%, quelle titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (escluse quelle relative alla costruzione e gestione di autostrade e trafori) al 3,8% e, infine, il comparto agricolo applicherà, in ragione dell aliquota dell 1,9% quella dell 1,7%. Il comma 2 prevede che, ai fini della determinazione dell acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, si deve tenere conto delle seguenti aliquote: 3,75, 4,00, 4,50, 5,70 e 1,8. R 2

5 Osservatorio legislativo Irpef In arrivo 80 euro in busta paga ma solo per il 2014 L articolo 1 del D.L. n. 66/14, in vigore dal 24 aprile scorso, ha introdotto un agevolazione con la finalità di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro, consistente in un credito di importo massimo pari a 640 a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati fino a , la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Per consentirne una rapida fruizione, è previsto che il credito: sia riconosciuto automaticamente da parte dei datori di lavoro, senza che sia necessaria una richiesta esplicita da parte dei lavoratori, sia attribuito dai sostituti d imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto (maggio 2014) e sia riconosciuto per il 2014, in attesa dell intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l anno Il credito non concorre alla formazione del reddito e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale. Non costituendo retribuzione per il lavoratore, il credito non incide sul calcolo dell Irap dovuta dai datori di lavoro. L Agenzia delle Entrate ha emanato in proposito la circolare 8/E/14 fornendo alcune precisazioni. La tassazione delle rendite finanziarie passa dal 20% al 26% L articolo 3 del DL n.66/14, ritocca nuovamente al rialzo l aliquota di tassazione di taluni redditi di natura finanziaria. L incremento, che segna il passaggio dall attuale aliquota del 20% a quella più elevata del 26%, produrrà i suoi effetti a partire dal 1 luglio 2014 e riguarderà tutta una serie di redditi tra i quali interessi su conti correnti e certificati di deposito, dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate, capital gain su partecipazioni e strumenti finanziarie diversi dalle partecipazioni qualificate. In relazione al momento a partire dal quale decorre tale incremento occorre evidenziare le seguenti differenze: per quanto riguarda interessi su conti correnti e certificati di deposito l incremento di tassazione si verifica in relazione a quanto matura a partire dal 1 luglio 2014 (e, quindi, la liquidazione degli interessi attivi al 30 giugno 2014 sconterà la precedente tassazione al 20% ancorché gli stessi vengano corrisposti successivamente), mentre, i dividendi e i capital gain subiranno la nuova tassazione in relazione al momento della percezione (pertanto, anche i dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate già deliberati o deliberati entro il 30 giugno 2014 ma erogati in data successiva, sconteranno la nuova e più elevata tassazione. Come previsto in occasione del precedente incremento della tassazione dal 12,5% al 20%, in relazione alle plusvalenze (capital gain) derivanti da tali strumenti finanziari, è ammessa la possibilità di valorizzare, adottando l istituto dell affrancamento, le plusvalenze maturate fino al 30 giugno 2014 scontando così un imposta sostitutiva più vantaggiosa (quella attuale del 20%) pur in presenza di un investimento che non viene liquidato. Iva Anticipata la fatturazione elettronica Con l articolo 25 del DL n. 66/14 viene anticipata la decorrenza dell obbligo di emissione di fattura elettronica nei confronti dei soggetti non rientranti nel primo scaglione temporale che si ricorda scatterà il 6 giugno 2014 e che avrà a oggetto i rapporti nei confronti dei Ministeri, delle Agenzia fiscali e degli Enti di previdenza e assistenza sociale. Per tutti gli altri soggetti della Pubblica Amministrazione non rientranti nel primo gruppo, l originario termine del 6 giugno 2015 viene anticipato al 31 marzo Inoltre, con il comma 2 vengono individuati gli elementi che devono essere indicati in tali fatture al fine si consentire la tracciabilità dei pagamenti, la cui assenza inibisce la possibilità di correspon R 3

6 Osservatorio legislativo sione del dovuto. codice identificativo di gara (CIG), con esclusione dei casi di esclusione dell obbligo di tracciabilità previsti dalla L. n.136/10 e codice unico di progetto (CUP) per le fatture inerenti opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contribuenti comunitari e nei casi previsti dall art.11 della L. n.3/03. Reddito di impresa Rivalutazione con sostitutiva in unica soluzione L articolo 4, comma 11 del DL n. 66/14 interviene sulla possibilità concessa con la L. 147/13, la Finanziaria 2014, di procedere alla rivalutazione dei beni di impresa, riducendo ulteriormente l appeal relativo alla norma agevolativa. In particolare viene previsto che l imposta sostitutiva dovuta sui beni d impresa e quella per l affrancamento della riserva di rivalutazione venga versata non più in 3 rate, bensì in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre Versamenti Dal 1 ottobre versamenti solo telematici Con l articolo 11, co.2 e 3 del DL n. 66/14 è previsto, con decorrenza 1 ottobre 2014, a prescindere dal possesso o meno della partita Iva, l obbligo di versamento delle imposte e dei contributi previdenziale esclusivamente a mezzo alternativamente: dei servizi telematici messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto di compensazioni, il saldo finale sia pari a zero; dei servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati nel caso in cui, sempre per effetto di compensazioni, il saldo sia positivo; dei servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati nel caso in cui, sempre per effetto di compensazioni, il saldo sia superiore a È previsto che l utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli agenti della riscossione convenzionati con l Agenzia delle Entrate può inviare la delega di versamento anche di un terzo, mediante addebito sui propri strumenti di pagamento, a condizione che venga rilasciata all intermediario la relativa autorizzazione che può essere anche cumulativa. Ancora interventi sui crediti verso la P.A. Il Legislatore è intervenuto in maniera consistente sulla disciplina dei crediti commerciali nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Innanzitutto, l art.27, co.1 del DL n. 66/14 introduce il nuovo art.7-bis nel DL n. 35/13 prevedendo la possibilità di comunicazione, da parte dei soggetti creditori nei confronti delle P.A., a mezzo della piattaforma elettronica, i dati delle fatture e delle richieste di pagamento emesse a decorrere dal 1 luglio In tal caso, se è previsto, si rende necessario riportare il codice CIG (codice identificativo gara). Con il successivo art.39, viene estesa, per effetto delle modifiche apportate all art.28-quinquies del d.p.r. n. 602/73, la possibilità per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano prestazioni di somministrazione, forniture, appalti e prestazioni professionali verso lo Stato, gli Enti pubblici, le Regioni, gli Enti locali e il Servizio sanitario nazionale, di compensare le somme derivanti da istituti deflattivi con i crediti verso le P.A. anche se maturati posteriormente al 31 dicembre Infine, viene rimodulata la data, individuato con il DM 19 ottobre 2012, entro la quale devono essere stati notificati i ruoli per poter compensare le relative somme con i crediti vantati nei confronti della PA che siano certi, liquidi ed esigibili, che passa dal 31 dicembre 2102 al 30 settembre R 4

7 Oic 10 la redazione del rendiconto finanziario Organismo Italiano di Contabilità ha avviato nel corso del 2010 un progetto finalizzato alla revisione ed aggiornamento dei vigenti principi contabili nazionali, per rispondere all esigenza di tenere in debito conto gli sviluppi L OIC verificatisi nella materia contabile nel periodo di tempo trascorso dall ultima revisione di detti principi, sviluppi legati sia all evoluzione della normativa e della prassi contabile nazionale che all evoluzione degli orientamenti dottrinali e della regolamentazione contabile internazionale. L obiettivo dichiarato è quello di aggiornare i principi nazionali anche alla luce di quelli che sono gli effettivi utilizzatori dei principi (prevalentemente piccole e medie imprese) in modo da realizzare un set di principi in grado di venire incontro alle esigenze rappresentate da questi soggetti e relativi stakeholder. In tale ambito si inserisce l elaborazione del Principio Contabile OIC 10 La Redazione del Rendiconto Finanziario, emesso in bozza per la consultazione in data 27 gennaio ed ultimata il , tema al quale l OIC ha deciso di dedicare un apposito principio tenuto conto della sua valenza informativa, stralciando quindi tutte le indicazioni relative al rendiconto finanziario già contenute nell OIC 12. Premessa Il rendiconto finanziario è un documento di sintesi e di raccordo tra le variazioni intervenute nel corso dell esercizio nel patrimonio aziendale e la dinamica finanziaria ovvero la capacità dell impresa di generare flussi finanziari ottenuto dalla rielaborazione del bilancio d esercizio. Il dato finale di sintesi prodotto dal rendiconto finanziario è rappresentato dalla variazione delle disponibilità liquide nel corso dell esercizio, cui contribuiscono i flussi di tutte le aree gestionali. Al suo interno si espongono i flussi di cassa, intesi come entrate e uscite, che si sono manifestati nell esercizio raggruppati per aree gestionali. Fino all emanazione del Principio Contabile OIC 10, le fonti tecnico-normative di riferimento per la predisposizione di tale documento erano riconducibili alle seguenti: IAS 7 (Il Rendiconto Finanziario); IAS 1 (Presentazione del Bilancio, che prevede il Rendiconto Finanziario come documento obbligatorio); OIC 12 (Composizione e Schemi del bilancio d esercizio, per la parte relativa al rendiconto finanziario). L articolo 2423 cod.civ., co.2, prevede che il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la Situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell esercizio. Il codice, tuttavia, non prevede espressamente la redazione del rendiconto finanziario come schema di bilancio obbligatorio, limitandosi a prevedere l informativa di cui all art.2427 (Contenuto della Nota Integrativa) che al comma 2 richiede di commentare i movimenti delle immobilizzazioni e al comma 4 di commentare le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell attivo e del passivo, senza prevedere però un documento ad hoc strutturato. Nell attuale OIC 12 si prevede che: sebbene la mancata presentazione del rendiconto finanziario non venga considerata, in via generale, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assume limitata soltanto alle aziende amministrative meno dotate, a causa delle minori dimensioni. R 5

8 Considerata la sua rilevanza informativa, l OIC oltre a dedicare al rendiconto finanziario un apposito principio contabile, ha ritenuto di inserire una generale raccomandazione alla sua redazione per tutte le tipologie societarie. Infatti, il rendiconto finanziario, utilizzato insieme alle altre parti del bilancio, fornisce al lettore informazioni che gli consentono di valutare: le variazioni nell attivo netto dell impresa; la sua struttura finanziaria; la sua liquidità e solvibilità; la sua capacità di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti; consentendo inoltre di poter confrontare i risultati operativi nel tempo per la stessa impresa e tra imprese diverse, eliminando gli effetti di possibili trattamenti contabili diversi per la stessa tipologia di operazioni, essendo per tutte la grandezza fondo del rendiconto finanziario rappresentata dai flussi finanziari che non presentano particolari incertezze valutative rispetto ad altre grandezze ricavabili dallo Stato patrimoniale o dal Conto economico. Inoltre, la costruzione del rendiconto finanziario di una serie di esercizi consecutivi consente l analisi della dinamica finanziaria a consuntivo, potendo disporre in tal modo di un trend riferito ai flussi finanziari dell impresa, ovvero all equilibrio tra entrate e uscite. L analisi storica dei flussi di cassa può essere utile per formulare previsioni circa l ammontare, la tempistica e il grado di certezza dei flussi di cassa futuri. Contenuto e struttura del Rendiconto Finanziario L attività di rivisitazione del rendiconto finanziario posta in essere dall OIC si è mossa nel senso di allineare contenuto e struttura del documento a quanto già normato nello IAS 7, che individua nei flussi finanziari ovvero le entrate e uscite di disponibilità liquide e mezzi equivalenti la variabile fondo oggetto del rendiconto. Il documento dell OIC definisce le disponibilità liquide in coerenza con la previsione dell OIC 14 ovvero considerando le stesse rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa. Le disponibilità liquide comprendono anche depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera. Inoltre, ai fini della redazione del rendiconto finanziario, tra le disponibilità liquide sono ricompresi anche gli strumenti regolati a vista utilizzati per soddisfare sbilanci di cassa dovuti ad esigenze quotidiane o comunque di brevissimo periodo. Tale definizione della variabile fondo differisce peraltro dalla previsione dello IAS 7 par.8 laddove è previsto che: I prestiti bancari rientrano, solitamente, nell attività finanziaria. In alcuni Paesi, tuttavia, gli scoperti bancari che sono rimborsabili a vista formano parte integrante della gestione delle disponibilità liquide di un impresa. In questi casi, gli scoperti bancari devono essere inclusi come componenti di disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Una caratteristica di tali accordi bancari è che il saldo del conto spesso oscilla tra l essere positivo o negativo. Inoltre l OIC, accogliendo le osservazioni ricevute da vari commentatori, ha ritenuto di eliminare il Capitale Circolante Netto come variabile fondo di riferimento, considerata ormai obsoleta e non prevista nei principi contabili internazionali e di razionalizzare gli schemi del rendiconto, prevedendone uno solo in termini di liquidità, per evitare confusione e favorire la comparabilità dei bilanci. Il rendiconto finanziario nella struttura adottata dall OIC 10 presenta i flussi finanziari manifestatisi nell esercizio distinguendoli tra le seguenti tipologie: flussi finanziari derivanti da Gestione Reddituale; flussi finanziari derivanti da Attività di Investimento; flussi finanziari derivanti da Attività Finanziaria. La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria rappresenta la variazione netta (incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso dell esercizio. R 6

9 I flussi finanziari da Gestione Reddituale sono rappresentati da operazioni che si concretizzano in ricavi e in costi necessari per produrre tali ricavi. Le operazioni della gestione reddituale sono riflesse nel Conto economico e rappresentano anche le fonti di finanziamento dell impresa, in particolare quelle dell autofinanziamento. Da esse si genera la liquidità necessaria per finanziare la gestione futura. Esempi di flussi finanziari generati o assorbiti dalla gestione reddituale sono: incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi; incassi da royalties, commissioni, compensi e altri ricavi; pagamenti a fornitori per l acquisto di fattori produttivi; pagamenti per l acquisizione di servizi; pagamenti a, e per conto di, dipendenti; pagamenti e rimborsi di imposte; pagamenti per oneri finanziari; incassi per proventi finanziari. Il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale determinato con il metodo indiretto, muove dalla grandezza utile (o la perdita) dell esercizio, rettificata per tenere conto di: elementi di natura non monetaria, ossia poste contabili che non hanno richiesto esborso/incasso di disponibilità liquide e che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (es. ammortamenti e rivalutazioni); variazioni del capitale circolante netto connesse ai costi o ricavi della gestione reddituale (es. variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e risconti attivi/passivi); operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall attività di investimento e finanziamento (es. plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di attività). Tali rettifiche hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni i disponibilità liquide). Lo schema di rendiconto (cfr. infra) proposto dall OIC prevede che gli oneri finanziari (interessi passivi), i proventi finanziari (interessi attivi e dividendi), le imposte siano presentati distintamente all interno del flusso della gestione reddituale. Particolare è l accantonamento al fondo TFR che per la parte di rivalutazione del fondo al 31 dicembre 2006, per i dipendenti tuttora in forza all impresa, va portato in rettifica dell utile in quanto posta non monetaria. La parte, invece, dell accantonamento in quanto versato al conto di Tesoreria dell Inps o ai fondi specifici rappresenta un cash item. Il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale può essere determinato anche con il metodo diretto, presentando i flussi finanziari positivi e negativi lordi derivanti dalle attività della gestione reddituale (cfr. infra, Schemi di riferimento). È da rilevare che il metodo diretto non ha mai trovato applicazioni in Italia perché richiede una molto più dettagliata analisi dei movimenti di cassa ovvero una contabilità parallela per cassa. I flussi finanziari derivanti da attività di investimento sono rappresentati da operazioni che si concretizzano nell acquisto e vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. Esempi di flussi finanziari generati o assorbiti dalla attività di investimento sono: acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni materiali (incluse le immobilizzazioni materiali di costruzione interna); acquisti o vendite di immobilizzazioni immateriali, quali ad esempio i brevetti, i marchi, le concessioni; questi pagamenti comprendono anche quelli relativi agli oneri pluriennali capitalizzati; acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate; acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni; acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi titoli di Stato e obbligazioni; erogazioni di anticipazioni e prestiti fatti a terzi e incassi per il loro rimborso. R 7

10 I flussi finanziari derivanti dall acquisto/vendita di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell attività di investimento, per l uscita/entrata effettivamente originatasi nell esercizio, pari al complessivo prezzo di acquisto/vendita rettificato dalla variazione dei debiti/crediti generati dall operazione; ciò al fine di evidenziare in modo unitario le risorse finanziarie assorbite/generate dall operazione. Il che suppone che i debiti verso fornitori siano distinti tra fornitori in c/esercizio e in c/impianti. Nello schema di rendiconto finanziario proposto dall OIC, gli incassi e pagamenti correlati ad operazioni di investimento sono distinti in relazione alla tipologia di immobilizzazione (materiale/immateriale/finanziaria) che li ha generati. I flussi finanziari derivanti da Attività di Finanziamento sono rappresentati da operazioni che si concretizzano nell ottenimento o rimborso di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito. Esempi di flussi finanziari generati o assorbiti dalla attività di finanziamento sono: incassi derivanti dall emissione di azioni o di altri strumenti rappresentativi del capitale di rischio; pagamento dei dividendi; pagamenti per il rimborso del capitale di rischio, anche sotto forma di acquisto di azioni proprie; incassi derivanti dall emissione di prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, cambiali, accensione di mutui e altri finanziamenti a breve o lungo termine; incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi natura finanziaria. rimborso di prestiti. Nello schema di rendiconto finanziario proposto dall OIC, gli incassi e pagamenti correlati ad attività di finanziamento sono presentati distintamente, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito. Casi particolari di flussi finanziari Riportiamo di seguito i casi particolari identificati e disciplinati dall OIC 10, al fine di consentire all estensore del documento di evitare dubbi interpretativi circa la corretta classificazione nel documento delle voci in esame. Interessi e dividendi Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione reddituale. I dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione reddituale e nell attività di finanziamento. I flussi finanziari degli interessi e dei dividendi sono presentati nel rendiconto finanziario in modo distinto; pertanto, nel rendiconto finanziario non è esposto un unico ammontare di dividendi e interessi. La classificazione dei flussi finanziari di interessi e dividendi è mantenuta costante nel tempo. Imposte sul reddito I flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito sono indicati distintamente e classificati nella gestione reddituale. Esempi di flussi finanziari in uscita sono: il pagamento delle imposte alle autorità fiscali, inclusi i pagamenti degli acconti di imposta. Esempi di flussi finanziari in entrata sono: i corrispettivi ricevuti dalle autorità fiscali, incluse le eccedenze e i rimborsi. Flussi finanziari in valuta estera I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera sono iscritti nel bilancio della società in euro, applicando all ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra l euro e la valuta estera al momento in cui avviene il flusso finanziario. R 8

11 Gli utili o le perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzati non rappresentano flussi finanziari; l utile (o perdita) dell esercizio è, dunque, rettificato per tener conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria. L effetto delle variazioni dei cambi sulle disponibilità liquide possedute o dovute in valuta estera è presentato in modo distinto rispetto ai flussi finanziari della gestione reddituale, dell attività di investimento e di finanziamento. Derivati di copertura Se un derivato (ad es. un future, un contratto a termine, un opzione, uno swap) è designato come uno strumento di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella medesima categoria dei flussi finanziari dell elemento coperto (ad es. un finanziamento a medio-lungo termine). I flussi finanziari del derivato di copertura in entrata e in uscita sono evidenziati in modo separato. Acquisto o cessione di rami d azienda Il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato per l acquisizione e la cessione di un ramo d azienda è presentato distintamente nell attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell operazione. Di conseguenza, la società rettifica la variazione nel valore delle singole attività/passività intervenuta con l operazione di acquisizione o cessione del ramo d azienda. La società indica, inoltre, in calce al rendiconto finanziario le seguenti informazioni: a) i corrispettivi totali pagati o ricevuti; b) la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide; c) l ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l operazione di acquisizione/cessione del ramo d azienda; d) il valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute. La presentazione distinta nel rendiconto finanziario di questo flusso finanziario in un unica voce, congiuntamente con le informazioni di cui sopra, consente al lettore del bilancio di distinguere chiaramente tale flusso dai flussi derivanti dalla gestione reddituale, di investimento e finanziamento. Operazioni non monetarie Le operazioni di investimento o di finanziamento che non richiedono l impiego di disponibilità liquide non sono presentate nel rendiconto finanziario. Alcuni esempi di operazioni non monetarie sono: l emissione di azioni per l acquisizione di una società controllata; la conversione di debiti in capitale; la permuta di attività. Informazioni in calce al rendiconto finanziario Al fine di migliorare l informativa finanziaria, così come previsto anche dallo IAS 7, il documento OIC 10 prevede che vengano evidenziate in calce al rendiconto finanziario, se rilevanti: a) le componenti delle disponibilità liquide e una riconciliazione dei valori del rendiconto finanziario con le voci equivalenti esposte nello Stato patrimoniale; b) l ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili dalla società o dal gruppo con indicazione delle circostanze in base alle quali tali importi non sono utilizzabili (es. restrizioni legali che rendono i saldi non utilizzabili; vincoli a garanzia di una società del gruppo; vincoli da parte della legislazione valutaria del Paese ove opera una controllata, ecc.). Schemi proposti dall OIC 10 per la redazione del rendiconto finanziario Riportiamo di seguito gli schemi proposti dall OIC 10 per la redazione del rendiconto finanziario. La forma di presentazione del rendiconto finanziario è di tipo scalare. Negli schemi di riferimento presentati, le categorie precedute dalle lettere maiuscole e i subtotali preceduti dai numeri arabi non possono essere raggruppati. R 9

12 Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto 200X+1 200X Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) Utile (perdita) dell esercizio Imposte sul reddito Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi) (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività Utile (perdita) dell esercizio prima d imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/ minusvalenze da cessione Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto: Accantonamenti ai fondi Ammortamenti delle immobilizzazioni Svalutazioni per perdite durevoli di valore (Rivalutazioni di attività) Altre rettifiche per elementi non monetari Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN Variazioni del capitale circolante netto: Decremento/(incremento) delle rimanenze Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi Altre variazioni del capitale circolante netto Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN Altre rettifiche: Interessi incassati/(pagati) (Imposte sul reddito pagate) Dividendi incassati Utilizzo dei fondi Flusso finanziario dopo le altre rettifiche. Flusso finanziario della gestione reddituale (A) Flussi finanziari derivanti dall attività d investimento Immobilizzazioni materiali (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti) R 10

13 Prezzo di realizzo disinvestimenti Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d azienda al netto delle disponibilità liquide Flusso finanziario dell attività di investimento (B) Flussi finanziari derivanti dall attività di finanziamento Mezzi di terzi Incremento debiti a breve verso banche Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti) Mezzi propri Aumento di capitale a pagamento Cessione (acquisto) di azioni proprie Dividendi (e acconti su dividendi) pagati Flusso finanziario dell attività di finanziamento (C) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1 Schema n. 2: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo diretto 200X+1 200X Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto) Incassi da clienti Altri incassi (Pagamenti a fornitori per acquisti) (Pagamenti a fornitori per servizi) (Pagamenti al personale) (Altri pagamenti) (Imposte pagate sul reddito) Interessi incassati/( pagati) Dividendi incassati Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A) Flussi finanziari derivanti dall attività d investimento Immobilizzazioni materiali (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti) R 11

14 Prezzo di realizzo disinvestimenti Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d azienda al netto delle disponibilità liquide Flusso finanziario dall attività di investimento (B) Flussi finanziari derivanti dall attività di finanziamento Mezzi di terzi Incremento debiti a breve verso banche Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti) Mezzi propri Aumento di capitale a pagamento Cessione (acquisto) di azioni proprie Dividendi (e acconti su dividendi) pagati Flusso finanziario dall attività di finanziamento (C) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1 R 12

15 Iscrizione al VIES: la nuova modalità on line 27 D.L. n.78/10, convertito con la L. n.122/10, ha apportato rilevanti modifiche all art.35 d.p.r. n.633/72, prevedendo, in capo al soggetto passivo L articolo d imposta, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di operazioni intracomunitarie e di contrasto alle frodi, la necessità di chiedere la preventiva autorizzazione all Agenzia delle Entrate, nel caso in cui intenda effettuare operazioni intracomunitarie. In particolare, la lett.e-bis), co.2, art.35 d.p.r. n.633/72 stabilisce che i soggetti passivi d imposta nazionali devono indicare nella dichiarazione di inizio attività (quadro I dei modelli AA7 o AA9) anche l eventuale intenzione di effettuare le richiamate operazioni. In materia di iscrizione al registro VIES, l Agenzia delle Entrate è intervenuta con vari documenti di prassi, volti a chiarire alcuni aspetti operativi caratterizzati da elementi di incertezza, nonché con il comunicato stampa del ha reso noto la nuova modalità di iscrizione on line, che si pone quale alternativa alle già conosciute richieste di iscrizione a mezzo di richiesta diretta, Pec o lettera raccomandata. Come evidenziato dall Agenzia delle Entrate nella circolare n.39/e/11 l iscrizione al VIES costituisce presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi Iva e, dunque, per qualificare correttamente le cessioni o prestazioni come effettuate o ricevute da contribuente italiano avente lo status di soggetto passivo Iva ai fini degli scambi intracomunitari. Ambito soggettivo Come chiarito dall Agenzia delle Entrate con la circolare n.39/e/11, le disposizioni di cui all art.35 d.p.r. n.633/72, in materia di iscrizione al VIES, riguardano tutti i soggetti che intraprendono, o già esercitano, un attività d impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi stabiliscono una stabile organizzazione e che intendono effettuare operazioni intracomunitarie. La stessa Agenzia delle Entrate, con il citato documento di prassi ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito ai seguenti soggetti: contribuenti minimi - l Agenzia, dopo aver rammentato che tali soggetti tecnicamente non effettuano cessioni e/o servizi Intra, bensì operazioni interne e che gli stessi in relazione agli acquisti intra di beni e/o servizi devono comunque compilare i modelli Intra, evidenzia che anche i contribuenti minimi sono tenuti a manifestare la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie all atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, onde ottenere l inclusione nell Archivio VIES ; enti non commerciali - nel caso in cui superino la soglia di di acquisti intracomunitari, ovvero optino per l applicazione dell imposta in Italia, in applicazione dell art.387, co.5, lett.c) D.L. n.331/93 sono tenuti ad identificarsi ai fini Iva. Di conseguenza, in tali ipotesi, devono manifestare la volontà di effettuare operazioni Intra al fine di essere inclusi nell archivio VIES; produttori agricoli esonerati (art.34, co.6, d.p.r. n.633/72) - analogamente agli enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionale, devono chiedere l inclusione nell Archivio VIES nel caso di opzione per la tassazione in Italia, ovvero di superamento della soglia di relativi agli acquisti intracomunitari ; soggetti risultanti da operazioni straordinarie - in caso di operazioni straordinarie la volontà di effettuare operazioni intraue va manifestata (nella dichiarazione di inizio attività o successivamente) dal nuovo soggetto risultante dalla trasformazione non presente nell Archivio VIES. Sul punto si ricorda che, secondo quanto indicato dall Agenzia delle Entrate con la circolare n.28/e/11, l inclusione al registro VIES è necessaria non soltanto per poter effettuare acquisti e/o cessioni di R 13

16 beni Intra ma anche per effettuare (ricevere) prestazioni di servizi Intra, soggette a Iva nello Stato di destinazione, ex art.7-ter tenuto conto che le disposizioni comunitarie in materia non distinguono tra soggetti che effettuano forniture intracomunitarie di beni o prestazioni intracomunitarie di servizi. L iscrizione Come già evidenziato, la manifestazione di volontà di voler effettuare operazioni intracomunitarie, di cui alla lett.e-bis) dell art.35 d.p.r. n.633/72, riguarda sia i soggetti che intraprendono una nuova attività d impresa, arte o professione, sia quelli già in attività che intendono iniziare a effettuare operazioni Intracomunitarie. Da un punto di vista operativo, tuttavia, la manifestazione di volontà si differenzia in ragione dei soggetti interessati. Per i soggetti che iniziano l attività le operazioni intracomunitarie possono essere effettuate a decorrere dal 31 giorno successivo alla data di attribuzione del numero di partita Iva, nel caso in cui al momento della richiesta del numero identificativo il soggetto abbia manifestato l intenzione di voler effettuare le citate operazioni direttamente all Agenzia delle Entrate ovvero al Registro delle imprese, mediante la Comunicazione Unica e salvo che - entro tale termine - l Agenzia delle Entrate abbia negato l autorizzazione 1. Da un punto di vista meramente operativo l iscrizione avviene con le seguenti modalità: Tipologia di soggetto Modello di riferimento Quadri da compilare Impresa individuale Lavoratore autonomo Modello AA9 Quadro I Campo Operazioni Intracomunitarie Soggetto diverso da persona fisica Modello AA7 Quadro I Campo Operazioni Intracomunitarie Ente non commerciale non soggetto passivo d imposta Modello AA7 Modello AA9/11 Quadro A Casella C Modello AA7/10 1 Si ricorda che, in base ai Provvedimenti del Direttore dell Agenzia delle Entrate n /10 e n /10, il diniego si realizza nel caso in cui dall analisi preliminare della posizione del soggetto richiedente emergano elementi di rischio di finalità evasive o di frode. R 14

17 Con riferimento al campo Operazioni Intracomunitarie, l Agenzia precisa che lo stesso va compilato indicando l ammontare delle operazioni presunte anche nel caso in cui le stesse risultino costituite da sole prestazioni di servizi intraue, soggette a Iva nello Stato di destinazione ai sensi del citato art.7-ter. L indicazione va effettuata anche da parte degli enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionale e che devono identificarsi ai fini Iva per i motivi sopra menzionati. Per i soggetti già in attività, non ancora inseriti nell archivio VIES, che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, la richiesta di iscrizione deve avvenire mediante la compilazione dell apposito schema allegato alla circolare n.39/e/11. L istanza può essere presentata a qualsiasi ufficio dell Agenzia delle Entrate, nonché, per i soggetti con volume d affari, ricavi o compensi non inferiore a 100 milioni di euro alla Direzione regionale competente. I soggetti non residenti, identificati direttamente in Italia ai sensi dell art.35-ter d.p.r. n.633/72, sono tenuti a presentare la citata istanza al Centro operativo di Pescara. Oltre alla presentazione diretta sono ammesse le presentazioni delle domande di iscrizione al VIES anche: a mezzo raccomandata, allegando la fotocopia di un documento di identità del dichiarante; mediante PEC (Posta Elettronica Certificata). In tal caso all va allegata l istanza con la firma digitale oppure la copia per immagine della stessa firmata e una fotocopia di un documento di identità del dichiarante. Sul punto l Agenzia nella citata circolare n.39/e ha precisato che: sono da considerare irricevibili le istanze presentate per il tramite di un soggetto delegato, se non accompagnate dalla copia fotostatica di un documento di identificazione del delegante. La mancata allegazione del documento è sempre sanabile dal contribuente, ma è evidente che i termini collegati alla ricezione della istanza non possono che decorrere dalla data di integrazione della stessa con la copia fotostatica del documento di identificazione del dichiarante o, nel caso, del delegante. La nuova modalità di iscrizione Con il comunicato stampa del l Agenzia delle Entrate ha reso noto la nuova possibilità di iscrizione, in aggiunta alle precedenti, al VIES con modalità on line da parte dei soggetti già in possesso della partita Iva. La nuova modalità è utilizzabile soltanto dai soggetti abilitati a Fisconline o Entratel. Accedendo al predetto servizio telematico il soggetto interessato può richiedere direttamente la propria iscrizione al VIES. In sostanza, dopo aver inserito la propria partita Iva candidata a entrare nell elenco VIES, il soggetto, confermando i dati visualizzati, inoltra la richiesta di iscrizione all Agenzia delle Entrate. Il primo passo dopo aver inserito le credenziali di accesso è accedere all area Servizi per, selezionando successivamente la sezione Comunicare istanza di inclusione all archivio VIES. R 15

18 Seguita questa prima parte della procedura è necessario introdurre il proprio PIN CODE per iniziare la vera procedura di iscrizione al registro VIES. L ultimo passaggio si sostanzia nell immissione della partita Iva che si intende includere nel registro VIES. Sulla base delle indicazioni di cui sopra, le modalità ammesse per la richiesta di iscrizione al VIES possono essere così schematizzate: Tipologia di soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie Soggetti che iniziano l attività Soggetti già in attività Esercenti attività d impresa, arti o professioni con volume d affari, ricavi o compensi inferiore a 100 milioni di euro. Esercenti attività d impresa, arti o professioni con volume d affari, ricavi o compensi non inferiore a 100 milioni di euro. Soggetti non residenti, identificati direttamente in Italia ai sensi dell art.35-ter d.p.r. n. 633/72. Modalità di iscrizione all archivio VIES Al momento della richiesta di attribuzione del numero di partita Iva - quadro I dei modello AA7 o AA9. Per gli enti non commerciali, non soggetti passivi d imposta la manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie va effettuata selezionando la casella C del quadro A del modello AA7 Istanza secondo schema allegato alla circolare n.39/e/11 - a qualsiasi ufficio dell Agenzia delle Entrate. In alternativa: a mezzo PEC; con modalità on line Istanza secondo schema allegato alla circolare n.39/e/11 - alla Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate competente. In alternativa: a mezzo PEC; con modalità on line Istanza secondo schema allegato alla circolare n.39/e/11 - al Centro Operativo di Pescara R 16

19 La ritardata o omessa iscrizione Inviata la richiesta di iscrizione al VIES, la possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie non è automatica. Come chiarito con la circolare n.39/e/11, nei 30 giorni successivi alla data di attribuzione della partita Iva - per i soggetti che intraprendono un attività d impresa, arte o professione - o a quella di ricezione dell istanza da parte degli Uffici competenti - per i soggetti già esistenti e che intendono effettuare scambi intracomunitari - l effettuazione di operazioni con soggetti di altri Paesi Ue è temporaneamente sospesa, sino al compimento del 30 giorno. L Agenzia, richiamando la relazione illustrativa all art.27 D.L. n.78/10, chiarisce che le eventuali operazioni intracomunitarie effettuate nei 30 giorni successivi alla manifestazione di volontà di cui alla lett.e-bis) dell art.35 d.p.r. n.633/72, non rientrano nel campo di applicazione delle regole previste per gli scambi intracomunitari, in quanto la soggettività passiva e attiva per tali operazioni risulta essere temporaneamente sospesa. Di conseguenza, sempre secondo quanto espresso dall Agenzia, eventuali operazioni effettuate con operatori di altri Paesi Ue e, quindi, operativamente intracomunitarie, sono equiparate, ai fini Iva, a operazioni nazionali e rientranti nel regime Iva ordinario 1. Si ricorda, inoltre, che eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo non ancora iscritto nell archivio VIES con l applicazione delle disposizioni per queste previste (artt.38 e 41 D.L. n.331/97 o art.7-ter e ss d.p.r. n.633/72) sono operazioni sanzionabili ai sensi dell art.6 D.Lgs. n.471/97, che si occupa delle violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette Iva. Per quanto riguarda l effettuazione di operazioni intracomunitarie, nell intervallo temporale intercorrente tra la manifestazione della volontà di effettuare operazioni con operatori di altri Paesi Ue e il silenzio assenso da parte dell Amministrazione Finanziaria, l Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con la risoluzione n.42/e/12. Con il citato documento di prassi, l Agenzia prende in esame la problematica di un soggetto acquirente nazionale non ancora iscritto all archivio VIES al momento della stipula di un contratto di fornitura con un operatore di altro Paese dell Ue. Secondo l Agenzia: ai fini dell individuazione dell effettuazione dell operazione nel caso di specie la fornitura di beni non conta il giorno di perfezionamento del contratto ma, richiamando quanto stabilito dall art.39 D.L. n.331/93 (momento di effettuazione dell acquisto intracomunitario), quello di consegna della merce nel territorio dello Stato. Viene precisato, inoltre, che se anteriormente alla consegna è stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l operazione si considera effettuata, limitatamente all importo pagato o fatturato, alla data di ricevimento del pagamento o della fattura; richiamando i concetti già espressi nel Provvedimento n /2010, nei 30 giorni successivi alla manifestazione di volontà di essere iscritti al VIES, la soggettività attiva e passiva dei richiedenti è sospesa con riferimento alle operazioni intracomunitarie. Di conseguenza, in questo intervallo temporale il soggetto nazionale non è legittimato a porre in essere operazioni intracomunitarie ai fini Iva. Il chiarimento più importante fornito dall Agenzia, tuttavia, riguarda gli aspetti procedurali, ai fini Iva, da seguire in caso di mancata iscrizione al VIES ed effettuazione di operazioni intracomunitarie. L Agenzia, a tal proposito, stabilisce che il soggetto italiano, non regolarmente iscritto al VIES, nel momento in cui riceve la fattura dal proprio fornitore UE senza applicazione dell Iva non è legittimato ad applicare il regime dell inversione contabile di cui all art.47 D.L. n.331/93, pena l irrogazione della sanzione per indebita detrazione dell Iva, pari all ammontare dell imposta detratta. La cancellazione Gli operatori inclusi nell archivio VIES possono retrocedere dalla volontà di porre in essere operazioni intra. In tal caso il soggetto interessato deve presentare una specifica istanza di cancellazione: ad un qualsiasi ufficio dell Agenzia delle entrate oppure, nel caso di soggetti non residenti identificati ai sensi dell articolo 35-ter del decreto Iva, al Centro Operativo di Pescara. 1 La CTP di Campobasso, con la sentenza n. 127/2/13, ha affermato che, ai fini della non imponibilità Iva delle cessioni intracomunitarie di beni, la soggettività passiva del cessionario comunitario non è collegata alla corretta attribuzione di un codice identificativo Iva, laddove l operazione di vendita contenga tutti i presupposti sostanziali per essere qualificata come cessione intracomunitaria. R 17

20 La continuità aziendale nell attuale contesto economico-finanziario. Riflessi sul bilancio e sul lavoro di revisione legale dei conti La continuità aziendale, pur essendo il principio di base per la redazione del bilancio annuale o periodico di un azienda in funzionamento, è difficilmente sottoposta a verifiche di sostanza per confermarne la sua esistenza e, spesso, non ne viene data menzione nelle note di commento al bilancio (siano esse la nota integrativa o la relazione sulla gestione) in quanto, per così dire, gli amministratori ne danno per scontata la sussistenza. L articolo si preoccuperà di inquadrare il tema della continuità aziendale, di indicare le verifiche da effettuare per attestarne l esistenza, di descrivere come gli esiti di queste verifiche si riflettono sul giudizio del Revisore. Premessa Prima di addentarsi nella disamina delle verifiche da effettuare e della informativa da riportare in bilancio, è necessario ricordare che il postulato della continuità aziendale è richiamato espressamente dall art.2423-bis cod.civ. che stabilisce, tra l altro, che: "... la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell attività...". Da questa affermazione discendono alcuni importanti concetti guida da tenere presenti nella redazione di un bilancio periodico, concetti che, ovviamente, sono anche utili per la verifica della sua correttezza: le valutazioni delle voci di bilancio devono essere fatte nella prospettiva della continuità dell attività aziendale (ad esempio il costo storico e non il valore di liquidazione sarà il principio guida per la valutazione dei fabbricati e di molte altre attività); i beni aziendali in bilancio hanno un valore unicamente in funzione della loro capacità di produrre un reddito futuro (se il valore non è recuperabile tramite l uso dovrà essere considerata la necessità di una svalutazione ma non sarà mai concessa una rivalutazione anche se il valore di vendita del bene dovesse risultare più elevato); i dati del bilancio d esercizio o consolidato non sono idonei ad essere utilizzati per fini diversi da quelli della rendicontazione periodica, e quindi operazioni quali cessioni, scorpori, conferimenti e liquidazioni richiederanno l applicazione di principi contabili diversi da quelli statuiti per la redazione del bilancio annuale o infrannuale. La continuità aziendale (anche nota con il termine anglosassone di going concern) può quindi essere considerata un prerequisito non derogabile per la redazione di un bilancio periodico; ne consegue che alla mancanza di questo presupposto di base il bilancio non potrà più essere preparato secondo i normali principi contabili che ne regolano la redazione 1. Nella cultura italiana si è spesso portati a pensare che solo un azienda che chiude bilanci in perdita sia a rischio di continuità aziendale 2. Questo è indubbiamente vero, ma ad esempio il principio di revisione n ci esorta a prestare un attenzione anche maggiore agli aspetti finanziari che, in 1 L importanza di tale requisito può dirsi rafforzata anche da altre disposizioni del codice civile. Si pensi ad esempio alle fattispecie regolate dagli artt.2446 o 2447 cod.civ. (perdite che intaccano il capitale sociale). Anche in queste situazioni di crisi, che nei casi più gravi potrebbero condurre alla messa in liquidazione della società, il bilancio da presentare all assemblea dei soci che deciderà come sanare la perdita di capitale subita, deve essere redatto secondo il principio di continuità aziendale. 2 Tale dubbio si rende particolarmente palese nella fattispecie del già citato art.2447 cod.civ. (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) dove in mancanza di un versamento dei soci è normale che si proceda alla liquidazione della società. 3 Si fa riferimento al principio di revisione n.570 Continuità aziendale emesso dalla commissione paritetica per i principi di revisione dei Dottori e Ragionieri commercialisti nell ottobre del R 18

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