prima casa e pertinenze Scritto da studio tributario Lunedì 20 Maggio :11 -
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- Ottavia Micheli
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1 L'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PUÒ APPLICARSI A TUTTI I BENI QUALIFICABILI CIVILISTICAMENTE COME PERTINENZE E NON SOLO ALLE PERTINENZE ACCATASTATE COME C/2, C/6 O C/7 La Corte di Cassazione, con la sentenza n del 13 marzo 2013, si è pronunciata in materia di agevolazioni prima casa applicabili ai beni pertinenziali, ritenendo l elencazione fornita dal legislatore, al comma 3, Nota II-bis, art. 1, Tariffa, Parte prima, TUS, con riferimento alle pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, esemplificativa e non esaustiva delle pertinenze agevolabili. Nel caso di specie, in conformità a quanto deciso nei primi due gradi di giudizio, la Suprema Corte, respingendo il ricorso dell'agenzia dell'entrate, ha infatti ritenuto applicabili le agevolazioni fiscali sulla prima casa anche sul lastrico solare di proprietà esclusiva del condomino, censito autonomamente rispetto all unità immobiliare principale. Nella sentenza in commento si è evidenziato, a riguardo, che il tenore letterale della norme contenute nel testo unico sull'imposta di registro, consente di ritenere che l'ultimo inciso serva a ricomprendere tra le varie pertinenze, sulla base della nozione civilistica di pertinenze dell'immobile, di cui all'art. 817 cc, ai fini fiscali, anche le unità immobiliari ivi specificate, senza alcuna esclusione della categoria generale L'elenco indicato, ad avviso del Collegio di legittimità, non avrebbe quindi valore esaustivo delle pertinenze a cui può essere estesa l'agevolazione prima casa, ma solo valenza complementare alla categoria generale di pertinenza di rilievo civilistico, ricomprendente i beni destinati in modo durevole al servizio e ornamento di altro immobile, tra cui va ricompreso anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell'acquirente. 1 / 7
2 In ultimo la Corte ha ribadito che, non essendo richiesto quale presupposto dalla normativa di riferimento, non è necessario, al fine dell'agevolazione, che il bene sia censito unitamente all'immobile principale, spettando le agevolazioni anche per l'acquisto delle pertinenze con atto separato. La pronuncia sembrerebbe dunque confermare le perplessità, già espresse in precedenza dal Consiglio Nazionale del Notariato (1), con riferimento alla ricostruzione della disciplina agevolata prima casa applicabile alle pertinenze compiuta dalla Agenzia delle Entrate nella Circolare 38/E del 12 agosto Nella circolare citata l'agenzia, sebbene ponga a fondamento della nozione di pertinenza i principi civilistici confermati, ai fini fiscali, anche dall'art. 23 comma 3 d.p.r. n. 131/1986, sembra introdurre delle limitazioni non del tutto coerenti con i suddetti principi, con riferimento alla soluzione adottata per le aree scoperte pertinenziali, le quali potrebbero godere delle agevolazioni prima casa solo se graffate, ovvero censite al catasto urbano unitamente al bene principale. La posizione dell Amministrazione Finanziaria, forse preoccupata che la assenza di una indicazione in merito ai limiti qualitativi e quantitativi di un area ai fini del suo riconoscimento come pertinenza, possa determinare la sottrazione ad imposizione tributaria di aree dichiarate pertinenziali dalle parti, appare dunque contraddittoria. Non sembra, inoltre, chiarito, dal contenuto della circolare, se si ritengano agevolabili solo gli acquisti di pertinenze riconducibili alle categorie C/2, C/6 e C/7 o lo siano anche gli acquisti di beni qualificabili come pertinenze secondo i principi generali. Le conclusioni cui è pervenuta la Cassazione, nella sentenza che ci occupa, circa l ampiezza e la genericità della disposizione principale portata dal comma 3 della nota II bis, sembrerebbero confermare l interpretazione del carattere non tassativo della elencazione inserita dal legislatore, in precedenza fornita dal Consiglio Nazionale del Notariato (2). Come già affermato, la norma comprenderebbe tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate a servizio della casa di abitazione e per tali pertinenze introdurrebbe una limitazione alla concessione delle 2 / 7
3 agevolazioni: la limitazione di una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale. Limitazione quantitativa che non sussisterebbe per le altre pertinenze (esempio: cortili, giardini, ecc. ), diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali elencate, cui risulterebbe comunque applicabile l agevolazione in questione. Analogamente a quanto ribadito dalla Cassazione, non si ritiene peraltro preclusivo alla concessione delle agevolazioni il fatto che il bene risulti autonomamente censito in catasto, sempre che sussista la sua destinazione pertinenziale. Alle pertinenze, così intese, si applicheranno, pertanto, oltre alla disciplina di cui alla nota II-bis, art. 1, Tariffa, Parte prima, TUS anche gli attuali orientamenti intrepretativi formatisi con riferimento alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (es. acquisto delle pertinenze con atto separato ). Vittoria La Peccerella 1) Cfr. LOMONACO A., nota di commento alla Circolare 38/E, in Segnalazione novità, CNN Notizie, del ) Cfr. Studio n /T, Pertinenze e prima casa, est. BELLINI L.; Risposta a Quesito n /T, est. GIUNCHI P. Cfr. inoltre BELLINI L., Problematiche concernenti il trasferimento della prima casa di abitazione, in Atti del convegno: Novità e problemi relativi alla imposizione tributaria degli immobili, Roma settembre 2006, I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Il Sole 24 ore, Milano,2006, pag. 156 ss. 3 / 7
4 *** Corte di Cassazione Sez. V, Sent., , n (Omissis) Svolgimento del processo Con sentenza n. 138/2/2006, depositata il , la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto dall'agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, n. 287/30/2004 che aveva annullato gli avvisi di liquidazione con cui veniva contestata la indebita applicazione dell'aliquota agevolata per la prima casa con riferimento al lastrico solare, ritenuta dall'ufficio unità immobiliare a sè stante, non rientrante nelle pertinenze messe ai fini della predetta agevolazione. Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto affermato già nella sentenza di primo grado, che il lastrico solare sia da considerarsi pertinenza dell'immobile sul quale insiste, trattandosi di porzione di terrazzo scoperto, destinata a servizio e ornamento dell'immobile stesso. L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi: 4 / 7
5 a) Nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento all'esclusione del lastrico solare dall'agevolazione prima casa; b) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1; art. 1, nota 2 bis, comma 3 della tariffa allegata al TUIR, art c.c., n. 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, avendo omesso i giudici di appello di tener conto che il lastrico solare è disciplinato dall'art c.c., n. 1 che ne stabilisce la proprietà comune in capo ai condomini, rilevando anche la mancanza, con riferimento al lastrico solare, del nesso pertinenziale rilevante ai fini fiscali per usufruire dei benefici prima casa, non rientrante nelle categorie catastali previste espressamente e tassativamente nel TUIR e perchè censito autonomamente rispetto all'unità immobiliare principale. Gli intimati si sono costituiti con controricorso nel giudizio di legittimità. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 7/2/2013, in cui il PG ha concluso [ ] per il rigetto (co rsivo delle redazione) Motivi della decisione 1. Il primo motivo è inammissibile, dovendo essere rappresentate sotto il profilo del difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) e non sotto quello dell' omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4 non risolvendosi nel mancato esame di una domanda, ma semmai nella insufficiente motivazione, avendo, peraltro, la CTR motivato, seppur sinteticamente, sulle ragioni per le quali il lastrico solare debba essere considerato pertinenza dell'appartamento e soggetto al beneficio prima casa. 2. Il secondo motivo è infondato. 5 / 7
6 Ai sensi del comma tre della nota 2 bis, modificata dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, "le agevolazioni di cui al comma 1. spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile... sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato". Il tenore letterale della norma consente di ritenere che l'ultimo inciso serva a ricomprendere tra le varie pertinenze, sulla base della nozione civilistica di pertinenze dell'immobile, di cui all'art. 817 c.c., ai fini fiscali, anche le unità immobiliari ivi specificate, senza alcuna esclusione della categoria generale. L'alinea indicato non ha, quindi, valore esaustivo delle pertinenze a cui può essere estesa l'agevolazione prima casa, ma solo valenza complementare alla categoria generale di pertinenza di rilievo civilistico, ricomprendente i beni destinati in modo durevole al servizio e ornamento di altro immobile, tra cui va ricompreso anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell'acquirente. Peraltro per qualificare un lastrico solare come parte comune, ai sensi dell'art c.c., n. 1, è necessaria la sussistenza di connotati strutturali e funzionali, di cui prova manca nel caso di specie, comportanti la materiale destinazione del bene al servizio e godimento di più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprietari (cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n del 04/11/2010). Il mero rilievo della proprietà comune in capo ai condomini, ex art c.c., del lastrico solare, non supportato da alcun elemento probatorio, non è idoneo a inficiare il presupposto implicito della esclusiva proprietà in capo agli intimati, deducibile dall'atto di acquisto. Non è necessario, inoltre, al fine dell'agevolazione, che il bene sia censito unitamente all'immobile principale, non richiedendosi tale presupposto dalla normativa di riferimento, spettando le agevolazioni anche per l'acquisto delle pertinenze con atto separato. 6 / 7
7 Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro.600 per compensi professionali, Euro 200 per spese, oltre accessori di legge. Note Legali I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatar Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e 7 / 7
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