Anno 2015 N.RF074. La Nuova Redazione Fiscale CREDITO IVA TRIMESTRALE - IL NUOVO MODELLO IVA TR

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1 Anno 2015 N.RF074 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 11 OGGETTO CREDITO IVA TRIMESTRALE - IL NUOVO MODELLO IVA TR RIFERIMENTI PROVV. 20/03/2015; ARTT. 30 E 38-BIS, DPR 633/72 CIRCOLARE DEL 23/03/2015 Sintesi: l Agenzia ha recentemente approvato il nuovo modello IVA TR per la richiesta di rimborso o l utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, da utilizzare da parte dei contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un credito >.2.582,28. Le novità riguardano: rimborsi Iva: il recepimento delle modifiche introdotte dal Dlgs 175/2014 in relazione ai contribuenti non a rischio, esonerati dalla presentazione della garanzia, prevedendo apposite sezioni destinate al visto di conformità/sottoscrizione equivalente ed alla dichiarazione sostitutiva; split payment: indicazione dell Iva che si è generata sulle fatture emesse nei confronti degli organi dello Stato in regime di scissione dei pagamenti; rimborso prioritario: individuazione di nuove fattispecie che concorrono ad attribuire il diritto al rimborso prioritario nell erogazione dei rimborsi; modificabilità della scelta operata: inserimento di una nuova casella da utilizzare in un mod. TR integrativo al fine di revocare l istanza di rimborso, oppure di modificarla in una istanza di compensazione o viceversa. Per importi > è richiesta la preventiva presentazione del modello IVA TR per poter compensare il credito trimestrale dal 16 del mese successivo alla presentazione dell istanza. Come noto, l art. 38-bis c. 2 DPR 633/72 prevede la possibilità di: richiedere il rimborso compensare mediante F24 il credito IVA trimestrale (1, 2 e 3 trimestre) indipendentemente dalla periodicità di liquidazione adottata, a condizione che: il credito ecceda ,28 siano rispettati, nel singolo trimestre, determinati parametri quantitativi. NOVITÀ DAL 2015 A seguito delle novità introdotte dall art. 13 D.lgs n. 175/2014 (cd. Decreto Semplificazioni ) i rimborsi Iva di importo: fino a : sono erogati senza prestazione di alcuna garanzia > : richiesti: da soggetti a rischio : sono erogati previa prestazione di garanzia da soggetti non a rischio : sono erogati presentando, alternativamente: - il modello munito del visto di conformità e di una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio (attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi) - prestando la garanzia. Al fine di recepire tali novità è stato aggiornato il quadro TD del mod. TR 2015.

2 Redazione Fiscale Info Fisco 074/2015 Pag. 2 / 11 QUADRO PARAMETRI QUANTITATIVI Sono ammessi al rimborso e/o compensazione i contribuenti che: Art. 30 lett. a) lett. b) lett. c) lett. d) lett. e) FATTISPECIE Aliquota media: hanno effettuato operazioni soggette ad Iva la cui aliquota media, aumentata del 10%, risulta inferiore all'aliquota media degli acquisti e delle importazioni; a tal fine: vanno incluse tutte le operazioni registrate vanno esclusi gli acquisti e cessioni di beni ammortizzabili Reverse charge: tra le operazioni attive rilevano (in quanto considerate ad aliquota zero - CM 37/2006) anche le operazioni nazionali effettuate in reverse charge (subappalti in edilizia; cessioni di immobili strumentali o abitativi; cessioni di rottami; ecc.) Operazioni non imponibili: hanno effettuato operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 Dpr 633/72, art. 41, DL 331/93, ecc.) per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. Beni ammortizzabili: hanno effettuato acquisti/importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore a 2/3 dell'ammontare di tutti gli acquisti/importazioni di beni/servizi imponibili del trimestre, con riferimento alla sola Iva relativa a tali acquisti. Non dà diritto al rimborso dell Iva sulla base di tale requisito: - l acquisizione di beni in leasing (RM 392/2007), non essendo annoverato tra i beni dell utilizzatore - l acquisto di fabbricato (strumentale) in relazione all area di sedime (CM 8/09) Operazioni non territoriali: hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia: operazioni escluse da Iva ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72 di importo superiore al 50% dell ammontare di tutte le operazioni effettuate. Nota: l art. 38-bis c. 2 limita il diritto solo in presenza delle seguenti operazioni: - lavorazioni relative a beni mobili materiali - trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione - servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione - servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra-ue o relativi a beni da esportare che, tuttavia, non risultano separatamente evidenziate nel quadro TA (tali operazioni sono da indicare a TA12 o TA18). A differenza del credito annuale, alle operazioni escluse ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72 non si sommano le operazioni non imponibili. Non residenti: soggetti non residenti con rappresentante fiscale o identificazione diretta, indipendentemente dalla verifica dei requisiti sopra specificati. EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI: il credito rilevante va determinato esclusivamente con riferimento alle operazioni effettuate (art. 6 DPR 633/72) nel trimestre (CM 26/1999) e dunque con riferimento: - alla consegna/spedizione: per le cessioni di beni - al pagamento: per le prestazioni di servizio (salvo il caso di emissione anticipata della fattura) Tra le operazioni effettuate rilevano anche quelle escluse da Iva per carenza di territorialità (artt. da 7 a 7-septies, DPR 633/72), in quanto rientranti nel volume d affari. Credito periodo precedente: non può essere considerato per l istanza di rimborso/compensazione. Contribuenti con contabilità presso terzi (art 1 Dpr 100/98): determinano l eccedenza Iva rimborsabile relativa ad un determinato trimestre quale differenza tra: imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre stesso imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo. Ciò anche al fine di verificare la presenza dei presupposti individuati dal suddetto articolo 30.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 074/2015 Pag. 3 / 11 Esempio: per il rimborso /compensazione del credito IVA relativo al 1 trimestre 2015 le operazioni da considerare sono le operazioni attive e passive registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO TR Per ottenere il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale è necessario presentare: esclusivamente in via telematica (direttamente dal contribuente o tramite intermediari) un apposita istanza, mediante il modello IVA TR entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre. CREDITO IVA CODIE TRIBUTO PRESENTAZIONE MOD. IVA TR 1 trimestre /04/ trimestre /07/ trimestre /10/ COMPENSAZIONE: analogamente al credito IVA annuale, l utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA trimestrale va effettuato: Esempio1 per importi > per importi < dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell istanza utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell Agenzia (Entratel o Fisconline) liberamente (è solo opportuno procedere prima all invio del mod. TR) fino al limite di 5.000; il contribuente può, quindi, compensare il credito IVA trimestrale senza attendere il 16 del mese successivo alla presentazione dell istanza La Rossi srl ha maturato i seguenti crediti infrannuali: a) 1 trimestre 2015: credito IVA pari a indicato nel mod. TR inviato al 29/04/2015; tale credito è utilizzabile fin dal 1/04/2015 (giorno successivo al trimestre) in compensazione in F24 (in quanto di importo inferiore a ). b) 2 trimestre 2015: credito Iva di 6.000, indicato nel mod. TR inviato al 31/07/2015: l utilizzo di ( ) può essere effettuato fin dal 1/07/2015 l utilizzo dei residui ( ) potrà avvenire solo dal 16 agosto 2015 (mese successivo a quello di invio del mod. TR). Esempio2 La Verdi srl ha maturato nel 1 trimestre 2015 un credito IVA pari a ; ai fini dell utilizzo dello stesso in compensazione presenta il modello IVA TR il 11/04/2015. Il credito può essere utilizzato in compensazione: fino a dal 1/04/2015 per la parte residua ( 7.600) a decorrere dal 16/05/2015. Il limite di va calcolato distintamente in relazione al credito IVA annuale o trimestrale. Pertanto, se il contribuente dispone sia di un credito IVA annuale che di crediti IVA trimestrali, sorti in 2 anni differenti, potrà utilizzare gli stessi in compensazione nell anno solare, in quanto dispone di 2 distinti plafond (CM 1/2010).

4 Redazione Fiscale Info Fisco 074/2015 Pag. 4 / 11 La Alfa srl dispone dei seguenti crediti da utilizzare in compensazione: , risultante dal mod. IVA e 8.000, risultanti dal modello IVA TR del 1 e 2 trimestre Esempio3 In tal caso, il contribuente può utilizzare nel 2014 i seguenti plafond : - credito IVA annuale: pari ad utilizzabile in compensazione con il codice tributo 6099 (anno di riferimento 2014 ) - credito IVA trimestrale: pari ad utilizzabile in compensazione rispettivamente con i codici tributo 6036 e 6037 (anno di riferimento 2015 ) LIMITI COMPENSAZIONE Il credito Iva trimestrale utilizzato in compensazione orizzontale concorre alla formazione del nuovo limite annuo di ( per i subappaltatori del settore edile con volume d affari dell anno precedente costituito per almeno l 80% da prestazioni rese in reverse charge). I crediti IVA trimestrali sono soggetti al limite annuale di (o 1 mln) se utilizzati in compensazione, mentre non vi sono limiti se richiesti a rimborso (Com. stampa 20/07/2004). REVOCABILITÀ DELLA ISTANZA In passato l Agenzia delle entrate si era adeguata alla posizione della giurisprudenza (Cass. sent /2013), che riteneva ritrattabile la scelta operata solo tramite il reinvio di un mod. TR correttivo nei termini. Nella recente RM 99/2014 ha tuttavia modificato il proprio pensiero, ritenendo ammesso: a) revocare una richiesta di rimborso infrannuale (in favore di un successivo utilizzo in compensazione in sede di dichiarazione annuale) b) modificare l istanza da richiesta di rimborso infrannuale a richiesta di compensazione infrannuale o viceversa tramite la presentazione di un nuovo modello TR, nel quale andrà barrata l apposita casella Rettifica utilizzo credito, purché ciò intervenga: entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva (mod. Iva 2015 per i mod. TR 2014) e comunque, nel caso di originaria richiesta: di rimborso: prima che l Ufficio abbia validato la disposizione di pagamento di compensazione: in assenza di utilizzo in compensazione in F24 (in caso contrario si tratterà di utilizzo di un credito inesistente). PRESENTAZIONE TARDIVA NON AMMESSA l omessa presentazione del mod. TR entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre non può essere regolarizzata con il ravvedimento operoso (neppure entro i successivi 90 giorni - RM prot /1998). Assonime circ. 45/2004: ritiene che la tardività nella presentazione dell istanza debba unicamente riferirsi all ipotesi del rimborso, non anche della compensazione del credito del periodo.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 074/2015 Pag. 5 / 11 LE NOVITÀ DEL MODELLO TR 2015 Con il recente Provv. 2015/39968, l Agenzia, ha aggiornato il modello utilizzabile per la richiesta di rimborso/compensazione. Il modello, come di consueto, è composto: FRONTESPIZIO MODULO PROSPETTO RIEPILOGATIVO di 2 facciate, nelle quali oltre al periodo di riferimento (anno / trimestre) vanno indicati i dati identificativi del contribuente nonché del soggetto non residente composto dai quadri TA, TB, TC e TD, che va compilato da tutti i soggetti per l indicazione dei dati contabili composto dal quadro TE, riservato all ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo. FRONTSPIZIO Eliminata la sezione riservata ai soggetti non residenti QUADRO TA Operazioni in split payment Al fine di dare applicazione alle disposizioni del DM 20/02/2015 circa i rimborsi prioritari a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre 2015 per i contribuenti che effettuano operazioni assoggettate allo split payment, il modello prevedono un rigo specifico in cui indicare le operazioni assoggettate alla procedura della scissione dei pagamenti.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 074/2015 Pag. 6 / 11 Modificando l art. 8 DM 23/01/2015, il Ministero, ha disposto: l inapplicabilità dei requisiti generici per accedere ai rimborsi IVA prioritari il rispetto dei soli requisiti specifici previsti per i rimborsi prioritari da split payment ; tali rimborsi, quindi, possono essere erogati per un importo non superiore all ammontare complessivo dell imposta applicata mediante split payment nel periodo oggetto del rimborso. Nota: la nuova versione dell art. 30 c. 2 lett. a) DPR 633/72 prevede che le operazioni di split payment sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito IVA (annuale /trimestrale): se di importo superiore a ,28 in base al requisito dell aliquota media (quando si esercita una attività che comporta l effettuazione di operazioni attive Iva con aliquote inferiori del 10% rispetto a quelle su acquisti/importazioni, computando a tal fine anche le operazioni di split payment ). A tali condizioni, i fornitori che effettuano operazioni soggette al meccanismo dello split payment possono ottenere il rimborso dei crediti IVA maturati sia trimestralmente che annualmente. QUADRO TD Il quadro TD è costituito dalle seguenti 4 sezioni: SEZ. INDICAZIONE 1 presupposti richiesti dall art. 30, comma 3 del DPR 633/72 2 importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare in compensazione 3 dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dai cd contribuenti virtuosi per l esonero dalle garanzie (art. 38-bis, co. 7) 4 enti o società partecipanti all IVA di gruppo SEZ. 1 - PRESUPPOSTI ART. 30, C.3 Va barrata la casella (da TD1 a TD5) corrispondente alla situazione che consente la richiesta di rimborso e/o compensazione: Va barrata la casella corrispondente al presupposto che legittima l istanza: TD1 - ALIQUOTA MEDIA ALIQUOTA MEDIA ART. 30, C. 3, LETT. A) il diritto al rimborso/compensazione del credito IVA spetta se: aliq. media su acquisti/importazioni > aliq. media sulle vendite + 10% (arrotondamento alla seconda cifra decimale) OPERAZIONI ATTIVE RILEVANTI reverse charge (art. 17, DPR 633/72): prestazioni dei subappaltatori di lavori edili cessioni di rottami e materiali di recupero cessioni di oro industriale e di argento operazioni escluse art. 74 (tabacchi, giornali, ecc.) OPERAZIONI ESCLUSE non rilevano per il calcolo dell'aliquota media: i beni ammortizzabili (né per le vendite, né per gli acquisti, anche se in leasing) operazioni non imponibili (RM 17/98)

7 Redazione Fiscale Info Fisco 074/2015 Pag. 7 / 11 TD2 - OPERAZIONI NON IMPONIBILI OPERAZIONI NON IMPONIBILI ART. 30, C. 3, LETT. B) contribuenti che hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili >25% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni eseguite nel trimestre. La percentuale va arrotondata all unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate è > al 25%. Nel campo relativo alla percentuale delle operazioni effettuate indicare il rapporto calcolato secondo la seguente formula: MAGGIORE DEL 25 % È POSSIBILE IL RIMBORSO UGUALE O INFERIORE AL 25% NON SPETTA IL RIMBORSO Beni ammortizzabili: la loro cessione è inclusa tra le operazioni effettuate. TD3 - ACQUISTO DI BENI AMMORTIZZABILI ACQUISTO DI BENI AMMORTIZZABILI ART. 30, C.3, LETT. C) Può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione, quindi, unicamente l IVA afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. Individuazione dei beni ammortizzabili (RM 147/09): occorre far riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi (artt. 102 e 103 Tuir) e pertanto: riguarda i soli beni strumentali posseduti iscritti a libro cespiti. TD4 SOGGETTI NON RESIDENTI NON RESIDENTI ART. 30, C.3, LETT. E) contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. operatori non residenti identificati direttamente in Italia ovvero che abbiano nominato un rappresentante fiscale. Detti soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento, anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre lettere dell art. 30. TD5 OPERAZIONI NON SOGGETTE OPERAZIONI NON SOGGETTE ART. 30, C.3, LETT. D) contribuenti che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, per un importo > 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate RIMBORSO IN VIA PRIORITARIA

8 Redazione Fiscale Info Fisco 074/2015 Pag. 8 / 11 Cod. SOGGETTI AMMESSI ALL EROGAZIONE PRIORITARIA DEL RIMBORSO Riferimento 1 subappaltatori operanti nel settore edile che pongono essere prestazioni di servizi con applicazione del reverse charge art. 17 c. 6 lett. a) Dpr 633/72 2 soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il cod. ATECOFIN 2004: riciclaggio di cascami e rottami metallici o cod. ATECO 2007: soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i cod. ATECOFIN 2004: semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi o cod. ATECO 2007: cod. ATECOFIN 2004: soggetti che producono alluminio e semilavorati o cod. ATECO 2007: soggetti che fabbricano aereomobili, veicoli spaziali e relativi 5 dispositivi 6 soggetti che hanno effettuato operazioni in split payment 7 altri soggetti ammessi all erogazione prioritaria cod. ATECOFIN 2004: o cod. ATECO 2007: Esempio: Imponibile Aliq. Iva Req. Aliq. Media VENDITE ,00 22% split payment ,00 22% 6.600, , ,00 11,0% ACQUISTI ,00 22% , ,00 10% 1.500, , ,00 14,8% Credito trimestrale 5.900,00 (11% < 1,2 x 14,8%: è soddisfatto) L impresa può richiedere, alternativamente: - la compensazione infrannuale del credito di il rimborso infrannuale con priorità sull intera somma di (in quanto < applicata sulla fattura al Comune) RIMBORSO IVA - VISTO DI CONFORMITA, ATTESTAZIONE E GARANZIA L ultima sezione del modello riguarda le novità in relazione ai soggetti a rischio o meno per quanto attiene al rimborso Iva. COMPENSAZIONE INFRANNUALE Il modello: non prevede alcuna apposizione del visto di conformità in caso di istanza in compensazione indipendentemente dall entità del credito (superiore o meno a ). Permane, pertanto, il differente trattamento tra: l istanza di rimborso Iva (annuale o infrannuale) la compensazione del credito Iva annuale (che richiede invece la posizione del visto per importi superiori a ).

9 Redazione Fiscale Info Fisco 074/2015 Pag. 9 / 11 Esempio4 La Rossi srl nel 1 trimestre 2014 ha registrato le seguenti operazioni: cessioni interne (IVA 22%) cessioni intra UE (non imponibili ex art. 41, DL 331/93) esportazioni (non imponibili ex art. 8, DPR 633/72) cessioni beni ammortizzabili acquisti interni (IVA 22%) Il modello TR va così compilato: X 8 1 TA17 / TA19 x 100= / x100 = 80,90%

10 Redazione Fiscale Info Fisco 074/2015 Pag. 10 / 11 1 il Mod. TR è dotato del visto di conformità (o sottoscrizione sostitutiva) X X X Giuseppe Bianchi RSSMRA67P21L378W Mario Rossi Nota: a differenza del rigo VX4 del Mod. Iva, il riquadro non contiene alcuna sottoscrizione riferita allo status di società di comodo. Esempio5 Nell Esempio4 precedente si ponga ora che la società non riesca ad ottenere il visto di conformità dal proprio intermediario; in tal caso il rimborso potrà essere ottenuto: pur trattandosi di un contribuente non a rischio scegliendo di presentare la garanzia fideiussoria (in tal caso non dovrà compilare la casella Esonero garanzia nella prima sezione del rigo TD8). Esempio6 Nell Esempio4 precedente si ponga infine che la società intende: utilizzare in compensazione orizzontale l importo di chiedendo a rimborso l eccedenza di (inferiore dunque a ) in tal caso: - non andrà compilato il rigo TD8 - in quanto non è necessario alcun visto di conformità

11 Redazione Fiscale Info Fisco 074/2015 Pag. 11 / 11 SANZIONI PER OMESSA/TARDIVA PRESENTAZIONE Premesso che il termine di presentazione (ultimo giorno del mese successivo al trimestre) è perentorio e non è ammessa la presentazione tardiva nei 90 gg (RM prot /1998), in caso di utilizzo del credito Iva infrannuale in assenza (o tardiva) presentazione del modello TR: secondo la prassi degli Uffici si applica la sanzione del 30% (non quella del 100% per crediti inesistenti ); secondo la CTR Lombardia sent. 7/22/13 si applica la sanzione formale da. 258 ad (ex art. 11 Dlgs 471/97). DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CONDIZIONI RISPETTO ALLA SITUAZIONE CONTABILE DELL'ULTIMO BILANCIO (es: esercizio 2013 se non è ancora approvato il Bil. 2014) PATRIM. NETTO non è diminuito di oltre il 40% diminuzioni della consistenza degli immobili > 40%, a seguito di cessioni IMMOBILI non effettuate nella normale gestione dell attività esercitata (deroga: imprese di compravendita immobiliare) ATTIVITÀ non è cessata né si è proceduto a cessione d azienda o di rami d azienda sono stati regolarmente versati i contributi previdenziali ed assicurativi (si INPS/INAIL ritengono sufficienti i requisiti per ottenere il DURC al momento della richiesta del rimborso) Unitamente a copia del documento di identità del contribuente: va ricevuta e conservata dall intermediario che procede all invio della dichiarazione questi è tenuto ad esibirla su eventuale richiesta dell Agenzia delle Entrate. RIMBORSO CONDIZIONI PER LA EROGAZIONE DEL RIMBORSO SOGGETTO RISPETTO ALL'ANNO 2014 Sole società di capitali non quotate: non sono state cedute quote per oltre il 50% del capitale < qualsiasi nessuna (né garanzia né obbligo di visto di conformità) > SOGGETTI A RISCHIO prestazione di idonea garanzia Sono considerati a rischio coloro che: a) esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni, salvo che non si tratti delle cd. start up innovative b) nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto avvisi di accertamento/rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore a: - 10% degli importi dichiarati se non superano % degli importi dichiarati se > ma < % degli importi dichiarati se gli importi dichiarati > c) non appongono il visto di conformità/sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà d) richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività. SOGGETTI NON A RISCHIO alternativamente: prestazione di garanzia visto di conformità/sottoscrizione alternativa + dich. sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e regolare versamento dei contributi previdenziali/assicurativi.

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