SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 5 febbraio 2015 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

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1 SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 29 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 5 febbraio 2015 GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE DIREZIONE REDAZIONE PRESSO PRESSO L ISTITUTO IL POLIGRAFICO MINISTERO E DELLA ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE LEGGI ROMA E - DECRETI CENTRALINO - VIA ARENULA - LIBRERIA DELLO STATO ROMA PIAZZA AMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 - PRESSO ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it SOMMARIO LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2015, n. 6. Riordino della disciplina della difesa d ufficio, ai sensi dell articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n (15G00017) Pag. 1 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO 23 gennaio Ministero dell economia e delle finanze dei buoni del Tesoro poliennali 2,55%, indicizzati all inflazione europea, con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, quattordicesima e quindicesima tranche. (15A00757).. Pag. 3 DECRETO 23 gennaio dei buoni del Tesoro poliennali 1,70%, indicizzati all inflazione europea, con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018, diciannovesima e ventesima tranche. (15A00761) Pag. 5 DECRETO 23 gennaio dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 agosto 2014 e scadenza 30 agosto 2016, nona e decima tranche. (15A00762).. Pag. 6 DECRETO 28 gennaio dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1 settembre 2014 e scadenza 1 dicembre 2024, undicesima e dodicesima tranche. (15A00758) Pag. 8

2 DECRETO 28 gennaio dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2020, nona e decima tranche. (15A00759)..... Pag. 9 DECRETO 28 gennaio dei buoni del Tesoro poliennali 1,05%, con godimento 1 dicembre 2014 e scadenza 1 dicembre 2019, quinta e sesta tranche. (15A00760) Pag. 11 DECRETO 27 novembre Ministero dello sviluppo economico «Piccola impresa società cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (15A00664) Pag. 12 DECRETO 27 novembre «Elsa Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata in liquidazione», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. (15A00666). Pag. 13 DECRETO 2 dicembre «Planet Work società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (15A00714) Pag. 13 DECRETO 2 dicembre «Mara società cooperativa sociale», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore. (15A00715) Pag. 14 DECRETO 2 dicembre «NCS società cooperativa», in Castellarano e nomina del commissario liquidatore. (15A00716). Pag. 15 DECRETO 9 gennaio Revoca del consiglio di amministrazione della «SA Barita società cooperativa», in Gonnesa, posta in gestione commissariale. (15A00709)..... Pag. 16 DECRETO 9 gennaio Proroga della gestione commissariale della «La Luce società cooperativa sociale», in Lecce. (15A00710) Pag. 17 DECRETO 13 gennaio società cooperativa «CE.SVI.P. Centro sviluppo piccola e media impresa - Società cooperativa», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore. (15A00708) Pag. 19 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ Agenzia italiana del farmaco DETERMINA 21 gennaio Esclusione del medicinale per uso umano «Ponatinib (Iclusig)» dall elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n (Determina n. 31/2015). (15A00775).... Pag. 19 DETERMINA 21 gennaio Inserimento del medicinale per uso umano «Soliris (Eculizumab)» nell elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per uso nella prevenzione delle recidive nei pazienti affetti da sindrome emolitica uremica atipica (SEUa). (15A00776) Pag. 20 DETERMINA 22 gennaio Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Levitra» (vardenafil) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determina n. 33/2015). (15A00773) Pag. 21 DECRETO 11 dicembre «Cooperativa Punto Amico società cooperativa sociale - Onlus», in Mantova e nomina del commissario liquidatore. (15A00665) Pag. 16 DETERMINA 22 gennaio Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tachifludec», ai sensi dell articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 34/2015). (15A00774) Pag. 23 II

3 DETERMINA 22 gennaio Riclassificazione del medicinale per uso umano «Duac», ai sensi dell articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 40/2015). (15A00777) Pag. 24 Autorità nazionale anticorruzione DELIBERA 21 gennaio Individuazione dell autorità amministrativa competente all irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del decreto legislativo 33/2013). (Delibera n. 10). (15A00707) Pag. 25 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI Agenzia italiana del farmaco commercio del medicinale per uso umano «Clarens». (15A00623) Pag. 30 commercio del medicinale per uso umano «Cetrifarm». (15A00624) Pag. 30 commercio del medicinale per uso umano «Cetirizina ABC». (15A00625) Pag. 30 commercio del medicinale per uso umano «Misofenac». (15A00642) Pag. 31 commercio del medicinale per uso umano «Influpozzi Subunità». (15A00643) Pag. 31 commercio del medicinale per uso umano «Influpozzi Subunità». (15A00644) Pag. 31 commercio del medicinale per uso umano «Gastrogel». (15A00645) Pag. 32 commercio del medicinale per uso umano «Fermenturto». (15A00646) Pag. 32 commercio del medicinale per uso umano «Enterogermina». (15A00647) Pag. 32 commercio dei medicinali per uso umano «Miotens», «Miotens contratture e dolore», «Oki», «Oki infiammazione e dolore», «Okitask», «Prontinal» e «Sintredius». (15A00763) Pag. 33 Ministero dell interno Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia dei Ss. Bartolomeo Ap. e Biagio V.M. in Rontagnano-Serra-Tornano, in Sogliano al Rubicone. (15A00694) Pag. 33 Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia dei Ss. Apollinare V.M. e Aldebrando V. in Sorrivoli-Saiano, in Roncofreddo. (15A00695) Pag. 33 Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia di S. Filippo Neri in Taibo-Cella, in Mercato Saraceno. (15A00696) Pag. 34 Soppressione della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo App. in Cella, in Mercato Saraceno. (15A00697) Pag. 34 Ministero della difesa Concessione di una ricompensa al valore di Marina (15A00621) Pag. 34 Concessione della medaglia d oro al valore dell Esercito (15A00622) Pag. 34 III

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5 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2015, n. 6. Riordino della disciplina della difesa d ufficio, ai sensi dell articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell ordinamento della professione forense; Visto, in particolare, l articolo 16 della citata legge n. 247 del 2012 che ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d ufficio, in base ai criteri direttivi rappresentati dalla previsione dei criteri e delle modalità di accesso a una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d ufficio; Sentito il Consiglio nazionale forense, che ha emesso il relativo parere nella seduta del 20 giugno 2014; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2015; Sulla proposta del Ministro della giustizia; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche all articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. 1. All articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 1 -bis sono sostituiti dai seguenti: «1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, l elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d ufficio. 1-bis. L inserimento nell elenco di cui al comma 1 è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti: a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale; b) iscrizione all albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione; c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.»; b) dopo il comma 1 -bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. La domanda di inserimento nell elenco nazionale di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dell ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dell articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n quater. Ai fini della permanenza nell elenco dei difensori d ufficio sono condizioni necessarie: a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all ammonimento; b) l esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio. 1-quinquies. Il professionista iscritto nell elenco nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al Consiglio dell ordine circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. In caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista è cancellato d ufficio dall elenco nazionale. 1-sexies. I professionisti iscritti all elenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni.». Art. 2. Disposizione transitoria 1. Gli iscritti negli elenchi dei difensori d ufficio predisposti dai Consigli dell ordine circondariali sono iscritti automaticamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell elenco nazionale previsto dall articolo 29, comma 1, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Alla scadenza del termine di un anno, il professionista che intenda mantenere l iscrizione deve presentare la documentazione prevista dall articolo 29, comma 1 -quater, delle disposizioni medesime. Art. 3. Modifiche all articolo 97 del codice di procedura penale 1. Il comma 2 dell articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «2. Il difensore d ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell ambito degli iscritti all elenco nazionale di cui all articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l elenco dei professionisti iscritti all albo e facenti parte dell elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.». 1

6 Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 gennaio 2015 Il Presidente del Senato della Repubblica nell esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 86 della Costituzione G RASSO Visto, il Guardasigilli: ORLANDO AVVERTENZA: R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri O RLANDO, Ministro della giustizia NOTE Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall amministrazione competente per materia, ai sensi dell art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L art. 76 della Costituzione stabilisce che l esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L art. 87 della Costituzione conferisce, tra l altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Note all art. 1: Si riporta il testo dell art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come modificato dal presente decreto: «Art. 29 (Elenchi e tabelle dei difensori di uffi cio). 1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, l elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d uffi cio. 1-bis. L inserimento nell elenco di cui al comma 1 è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti: a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame fi nale; b) iscrizione all albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione; c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n ter. La domanda di inserimento nell elenco nazionale di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dell ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dell art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n quater. Ai fini della permanenza nell elenco dei difensori d uffi - cio sono condizioni necessarie: a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all ammonimento; b) l esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelli di mero rinvio. 1-quinquies. Il professionista iscritto nell elenco nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al Consiglio dell ordine circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. In caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista è cancellato d ufficio dall elenco nazionale. 1-sexies. I professionisti iscritti all elenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni. 2. È istituito presso l ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d ufficio a richiesta dell autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche. 3. L ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d appello. 4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire: a) che l indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell elenco di cui al comma 1; b) che sia evitata l attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l effettività della difesa; c) l istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d ufficio corrispondente alle esigenze. 5. L autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all ufficio di cui al comma Il presidente del consiglio dell ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l individuazione e la designazione del difensore d ufficio. 7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l obbligo della reperibilità ». Note all art. 3: Si riporta il testo dell art. 97 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto: «Art. 97 (Difensore di ufficio). 1. L imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio. 2

7 2. Il difensore d ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell ambito degli iscritti all elenco nazionale di cui all art. 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l elenco dei professionisti iscritti all albo e facenti parte dell elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità. 3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l imputato ne sono privi, danno avviso dell atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall ufficio di cui al comma Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all art Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell elenco di cui al comma Il difensore di ufficio ha l obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. 6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.». 15G00017 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 gennaio dei buoni del Tesoro poliennali 2,55%, indicizzati all inflazione europea, con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, quattordicesima e quindicesima tranche. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l art. 3, ove si prevede che il Ministro dell Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; Visto il decreto ministeriale n del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto n del 5 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 dell 8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; Visto il decreto ministeriale n del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l anno stesso; Considerato che l importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a milioni di euro; Visti i propri decreti in data 26 ottobre 2009, 22 gennaio, 24 marzo, 24 maggio, 22 luglio e 22 ottobre 2010, nonché 23 settembre 2014, con i quali è stata disposta l emissione delle prime tredici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,55% con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all andamento dell Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell area dell euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»; 3

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