Contratto di Assicurazione per la Sospensione Patente / Dimensione Patente

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1 Contratto di Assicurazione per la Sospensione Patente / Dimensione Patente Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione, il Modulo di proposta deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

2 Polizza - Dimensione Patente CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Dimensione Patente/Mod. X edizione 01/2010

3 INDICE Pagina DEFINIZIONI 3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 4 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE SOSPENSIONE PATENTE 5 PARTE 1 - GARANZIA TUTELA LEGALE 5 PARTE 2 - GARANZIA PERDITE PECUNIARIE 5 CONDIZIONE AGGIUNTIVA 1 - INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 8 CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI ASSICURATI DELL ITAS MUTUA 9 Pagina 2 di 12

4 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell art. 166 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.209), secondo il quale le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza. DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Assicurato: Assicurazione: Codice della Strada: Conducente Contraente: Indennizzo: il soggetto, in qualità di Azienda o Datore di lavoro di soggetti operanti presso di esso per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all esercizio dell attività cui sono adibiti (ai sensi dell art. 16 del regolamento ISVAP n. 29 del 16/03/2009), il cui interesse è protetto dall assicurazione; il contratto di assicurazione; il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; soggetto operante presso l Assicurato, limitatamente allo svolgimento dell attività lavorativa, per il quale la guida di veicoli a motore è strettamente funzionale all esercizio dell attività cui è adibito; la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; C.A.: Codice delle Assicurazioni private D. Lgs. 7 settembre 2005, n.209 Polizza: Premio: Proprietario: Tutela Legale: Revoca patente: Ritiro patente : Sinistro: Società: Sospensione patente: il documento che prova l assicurazione; la somma dovuta alla Società; l intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà; l assicurazione Tutela Legale, ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 163/4-173/4 e correlati. sanzione adottata da Autorità Amministrative e/o Giudiziarie che comporta la perdita definitiva della disponibilità della patente; ritiro materiale della patente di guida da parte dell Autorità competente; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l assicurazione; la Società del Gruppo ITAS (Itas Mutua e/o Itas Assicurazioni S.p.A.) che presta l assicurazione quale risulta dalla polizza, sottoscritta dal Contraente; sanzione adottata da Autorità Amministrativa e/o Giudiziaria che comporta la perdita temporanea della disponibilità della patente di guida. Pagina 3 di 12

5 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dal Contraente che, con la firma della polizza, si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile. Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art del Codice Civile). I premi devono essere pagati all Agenzia presso la quale è assegnato o è stato concluso il contratto, oppure alla Società. Art. 3 - ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art del Codice Civile). Art. 4 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO Qualora il Contraente nel caso di contratto stipulato nella forma SU TARGA - perda la proprietà o il possesso del veicolo per una delle seguenti cause: 1.1 alienazione o consegna in conto vendita; 1.2 furto; 1.3 distruzione, demolizione o esportazione definitiva, senza sostituire il veicolo stesso, il contratto si risolve a decorrere dal momento in cui il Contraente stesso consegna alla Società la documentazione comprovante uno degli eventi di cui sopra. Si applica la disciplina prevista al punto precedente anche nel caso in cui l Assicurato nel caso di contratto stipulato nella forma AD PERSONAM perda definitivamente la patente guida per mancanza dei requisiti psicofisici o non rinnovi la patente stessa. Art. 5 - PROROGA DELL ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata o fax inviati almeno 30 giorni prima della data di scadenza indicata in polizza, l assicurazione è prorogata per un anno, e così successivamente. Nei confronti dell ITAS Mutua debbono peraltro essere osservate le modalità di disdetta stabilite dall art. 8 dello Statuto Sociale. Il contratto di durata inferiore a un anno cessa automaticamente alla sua scadenza senza necessità di disdetta; tuttavia, qualora sia stato emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all anno e, pertanto, alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma. Art. 6 - MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 7 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell assicurato. Art. 8 - FORO COMPETENTE Per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente. Art. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto qui non è diversamente regolato, valgono le norme di legge. Pagina 4 di 12

6 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE SOSPENSIONE PATENTE Premessa La presente polizza è stipulata in una delle due forme seguenti (secondo quanto risulta dalla scheda di polizza): AD PERSONAM per i sinistri connessi alla circolazione di qualsiasi veicolo guidato dal Conducente ovvero in alternativa SU TARGA per i sinistri connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, purché la guida sia autorizzata dal Proprietario del veicolo stesso. In entrambe le ipotesi, la garanzia è operante solo se la guida di tali veicoli è consentita dalla categoria di patente posseduta PARTE 1 GARANZIA TUTELA LEGALE Art. 10 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale occorrente al Conducente, per tramite dell Assicurato, per le seguenti garanzie: opposizione al provvedimento amministrativo Su richiesta dell Assicurato, la Società provvede alla redazione e alla presentazione del ricorso in opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in seguito ad incidente di circolazione che abbia provocato la morte o lesioni di persone e in ogni altro caso di investimento di persone, a condizione comunque che il Conducente venga prosciolto od assolto da eventuale imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso. L Assicurato deve far pervenire alla Società il provvedimento in originale entro 7 giorni dalla data di notifica dello stesso difesa in procedimenti penali Su richiesta dell Assicurato, la Società cura la difesa del Conducente in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato ricorso amministrativo avverso la decurtazione di punti Su richiesta dell Assicurato, la Società provvede al ricorso amministrativo avverso il provvedimento di decurtazione di punti dalla patente di guida del Conducente a seguito di violazioni di norme del Codice della Strada che comportino, per un unica violazione, la decurtazione di non meno di 5 punti. PARTE 2 GARANZIA PERDITE PECUNIARIE Art. 11 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, si obbliga a ritenere indenne l Assicurato, per le seguenti garanzie: diaria La Società garantisce all Assicurato la corresponsione dell indennità convenuta in polizza in caso di sospensione della patente di guida per veicoli a motore subita dal Conducente disposta ai sensi delle norme in vigore (art. 222 Codice della Strada), esclusivamente in conseguenza di incidente di circolazione che abbia provocato la morte o lesioni di persone e in ogni altro caso di investimento di persone, a Pagina 5 di 12

7 condizione comunque che il Conducente venga prosciolto od assolto da eventuale imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso L indennità convenuta in polizza viene corrisposta anche in caso di revoca della patente di guida per veicoli a motore, disposta quale sanzione accessoria ai sensi del 3 comma dell art. 222 del Codice della Strada (recidiva reiterata specifica nella violazione di norme del predetto Codice da cui derivino danni alle persone), a condizione comunque che il Conducente venga prosciolto o assolto da eventuale imputazione del reato di fuga od omissione di soccorso. L indennità viene corrisposta anche nel caso in cui la prima infrazione sia anteriore alla stipulazione della polizza. In caso di revoca si applicano per il calcolo del periodo di corresponsione della diaria i criteri previsti nel seguito del presente articolo, fermo il limite massimo di 90 giorni. Restano ferme tutte le esclusioni sancite dallo specifico art. 16, in particolare quella di cui al punto 12) È compreso il caso della sospensione della patente a seguito del verificarsi, in un periodo di due anni, di almeno due collisioni con grave danno ai veicoli, ai sensi dell art. 149 comma 5 e dell art. 150 comma 5 del Codice della Strada. Se una delle due collisioni è avvenuta antecedentemente alla data di validità della polizza, l indennizzo convenuto viene ridotto alla metà L indennità giornaliera è corrisposta per il numero massimo di giorni convenuto nella presente polizza, e comunque non oltre 360 giorni. E fatto salvo il limite di cui al punto L indennità giornaliera viene corrisposta dal giorno successivo a quello in cui il Conducente risulta privato della patente e cessa con il giorno del compimento del periodo di sospensione disposto dall Autorità, o con quello dell anticipata restituzione della patente o della revoca del provvedimento, fermo quanto previsto dal precedente punto L indennità giornaliera viene corrisposta anche nel caso di interdizione alla guida comminata al Conducente da una autorità di uno Stato estero compreso tra quelli indicati all art ESTENSIONE TERRITORIALE. Tale indennizzo viene corrisposto nella misura del 50% rispetto a quello convenuta in polizza, decorre dal giorno di inabilitazione a guidare nello Stato estero e termina il giorno in cui decade il provvedimento di interdizione alla guida in tale Stato. Qualora il provvedimento di interdizione di cui al comma precedente abbia efficacia in Italia, la diaria convenuta in polizza viene corrisposta interamente secondo quanto previsto al punto 1. La violazione di quanto disposto dall art. 180 del C.d.S. (Possesso dei documenti di circolazione e di guida) non costituisce presupposto valido per la corresponsione della diaria Se il ricorso avverso il provvedimento di sospensione o interdizione alla guida in uno Stato estero ha esito positivo, la diaria è corrisposta solamente per il periodo in cui il Conducente risulta effettivamente privato del documento indennità recupero punti patente In caso di decurtazione di punti dalla patente di guida del Conducente, quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta durante il periodo di validità della polizza, la Società rimborsa all Assicurato, entro il limite massimo di euro 500,00 (cinquecento), il costo sostenuto dall Assicurato per frequentare presso un autoscuola un corso valido per recuperare, ai sensi di legge, i punti perduti, nella misura fissata dalla legge stessa. Ferma la misura dei punti che la legge fissa quale recupero a seguito della frequenza del corso a ciò destinato, il Conducente, a seguito del corso di recupero per il quale è previsto il rimborso ai sensi del comma che precede, recupera anche gli eventuali punti perduti prima del periodo di validità della polizza. Rimane ferma la norma che vieta di frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione di punteggio (Decreto 29 luglio 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, art. 6). La Società provvede al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. La detrazione dei punti deve essere comunicata alla Società secondo quanto previsto dall Art Obblighi dell assicurato e del contraente in caso di sinistro e libera scelta di un legale indennità zero punti Qualora il Conducente, durante il periodo di validità della polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio della sua patente di guida, la Società garantisce, entro il limite di euro (mille) il rimborso delle spese sostenute per l esame di revisione della patente e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rilascio del documento di guida. La presente garanzia è valida alla condizione che il Conducente abbia avuto almeno 12 punti durante il periodo di validità della polizza, ovvero alla sottoscrizione o in un momento successivo. Spetta all Assicurato fornire la documentazione attestante il rispetto di quest ultima condizione. Pagina 6 di 12

8 Art. 12 ESTENSIONE TERRITORIALE Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Le garanzie di cui agli artt (OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO), 10.2 (DIFESA IN PROCEDIMENTI PENA- LI) e 11.1 (DIARIA) valgono anche per il territorio dei seguenti Stati: - Stati dell Unione Europea; - Croazia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera. Art OBBLIGHI DELL ASSICURATO E DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DI UN LEGALE In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato devono darne avviso all agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art del Codice Civile). Sono fatti salvi i termini previsti dall articolo 14 Denuncia del provvedimento di inabilitazione alla guida. In ogni caso l Assicurato deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. In caso di sinistro imputabile alla garanzia TUTELA LEGALE, l Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un legale cui affidare la tutela dei suoi interessi che sia iscritto presso il foro ove ha sede l Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del sinistro o non appena necessario. Nel caso in cui l Assicurato non vi provveda, nonostante l invito della Società, quest ultima può nominare direttamente il legale, al quale l Assicurato deve conferire mandato. Art. 14 DENUNCIA DEL PROVVEDIMENTO DI INABILITAZIONE ALLA GUIDA Il Contraente o l Assicurato devono denunciare, alla Società, immediatamente o comunque non oltre il termine di 7 giorni dalla notifica del provvedimento, il ritiro, la sospensione o la revoca della patente, allegando copia del provvedimento stesso, nonché della ricevuta rilasciata dall Autorità che ha eseguito materialmente il ritiro. L Assicurato deve inoltre fornire alla Società tutti i chiarimenti necessari e prestarsi per facilitare le azioni che la Società intende intraprendere per limitare le conseguenze del provvedimento. Art LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ La somma che è dovuta dalla Società all Assicurato, quale indennità DIARIA, viene corrisposta al termine del periodo soggetto ad indennizzo e dopo la presentazione dei documenti richiesti dalle Condizioni Generali di Assicurazione. L Assicurato ha tuttavia facoltà di chiedere che l indennità maturata a suo favore gli sia corrisposta alla fine di ciascun mese solare. Per tutte le altre indennità, La Società provvede al rimborso delle spese sostenute previa esibizione da parte dell Assicurato dei documenti richiesti dalle Condizioni di Assicurazione. L Assicurato deve dare immediato avviso alla Società dell avvenuta restituzione della patente, allegando la relativa documentazione. In caso di morte del Conducente durante il periodo di sospensione, la Società corrisponde all Assicurato le indennità maturate fino al giorno del decesso; allo stesso modo in caso di cessazione dell attività dell Assicurato le indennità saranno corrisposte fino al giorno della cessazione stessa. Art. 16 ESCLUSIONI Le garanzie non sono valide: 1) per fatti conseguenti a guerra, insurrezione, tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoto, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; 2) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 3) per controversie derivanti dalla proprietà o guida di natanti e aeromobili; 4) per fatti dolosi delle persone assicurate; 5) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell ambiente; 6) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l Assicurato viene perseguito in sede penale; 7) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; 8) se il veicolo è usato in difformità rispetto alla sua immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA,; Pagina 7 di 12

9 9) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l influenza dell alcool), n. 187 (guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d incidente) del Nuovo Codice della Strada; 10) per fatti derivanti dalla partecipazione di veicoli a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara; 11) nei casi di violazione degli art. 9 bis (organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione a gare) e 9 ter (divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore)del Codice della Strada; 12) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall art. 11; 13) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l assicurato sottoposto ad accertamento sanitari od esami di idoneità in sede di revisione; Qualora una medesima prestazione venga prevista in più di una condizione stipulata dal Contraente della presente polizza, sarà in garanzia una sola volta nella sua formulazione più favorevole all Assicurato. Condizione aggiuntiva 1 INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA sempre operante in polizza La presente condizione speciale estende la garanzia di polizza ai casi in cui la sospensione della patente di guida avvenga a seguito della violazione delle norme previste dai sotto indicati richiami al Codice della Strada. Vengono garantite: la redazione e presentazione del ricorso, in ogni ordine e grado, avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida; la corresponsione della diaria convenuta in Polizza. Quanto sopra a condizione che le infrazioni siano state commesse durante il periodo di validità della polizza. Art. 142, commi 9 e 12: Limiti di velocità; Art. 143, comma 12: Posizione dei veicoli sulla carreggiata; Art. 145, comma 11: Precedenza; Art. 146, comma 3 bis: Recidiva nella violazione delle segnalazioni di divieto di marcia (semaforo rosso); Art. 147, comma 6: Comportamento ai passaggi a livello; Art. 148, comma 16: Sorpasso; Art. 149, comma 5: Distanza di sicurezza tra veicoli, con conseguente collisione; Art. 150, comma 5: Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna, con conseguente collisione; Art. 176, comma 22: Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali; Art. 186, comma 2: Guida sotto l influenza dell alcool (in deroga all art ESCLUSIONI punto 9). Nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è prevista al verificarsi di più infrazioni, laddove una di queste sia stata commessa antecedentemente alla data di validità della polizza e/o alla guida di veicoli diversi da quello identificato in polizza, l indennizzo convenuto viene ridotto al 50%. Le sopraelencate estensioni di garanzia valgono a favore del Contraente /Assicurato contro il pregiudizio economico derivante da provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida subiti dal Conducente. La diaria convenuta viene corrisposta all Assicurato. La garanzia della presente Condizione Aggiuntiva vale anche nel caso di sospensione della patente di guida occorsa all estero ovvero in uno degli Stati indicati all Art. 12 ESTENSIONE TERRITORIALE- a seguito della violazione di norme analoghe a quelle sopra indicate. La presente Condizione aggiuntiva opera in deroga all Art. 16 ESCLUSIONI punto 12). Pagina 8 di 12

10 CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL ITAS MUTUA ESTRATTO DELLO STATUTO Articolo 1 - Costituzione e sede E costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni o anche ITAS Mutua, già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi. La denominazione tedesca è ITAS - Landesversicherungsanstalt Trentino-Südtirol V.V.a.G. o anche ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ovvero «ITAS V.V.a.G.». L ITAS Mutua ha sede in Trento, Via Mantova, 67. Esso può esercitare la sua attività sia in Italia che all estero. Articolo 3 - Contribuzioni A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale. Articolo 8 - Vincolo sociale del Socio-Assicurato Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova tacitamente, unitamente al contratto di assicurazione, per il periodo sancito per quest ultimo dalle norme di legge, qualora il Socio non dia formale disdetta almeno sei mesi prima della scadenza e così successivamente. Di regola tale durata è stipulata per periodi decennali. La dichiarazione di disdetta deve essere data dal Socio-Assicurato personalmente a verbale presso l Agenzia che amministra la polizza stessa, oppure tramite un suo legale rappresentante munito di mandato con autentica notarile. La dichiarazione di disdetta non diventa operativa finché il Socio-Assicurato non abbia regolato le proprie obbligazioni verso la Società in dipendenza del rapporto sociale. Esistendo in polizza vincoli a favore di terzi, il Socio-Assicurato dovrà inoltre produrre l atto di consenso da parte di questi alla disdetta dell assicurazione, senza di che la disdetta è considerata nulla. Ogni altra forma di disdetta dalla Società è nulla. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell assicurazione. Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato. La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell inadempimento. Articolo 24 - Rappresentanza La rappresentanza legale dell ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione. La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un amministratore e, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione. La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione. Pagina 9 di 12

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13 ITAS MUTUA Società capogruppo Via Mantova, Trento - Italia - Tel Fax gruppoitas.it - itas.direzione@gruppoitas.it Fondo di garanzia euro P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Trento n Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell art. 65 del R.D.L. n 966 del Iscritta all albo gruppi assicurativi al n 010 ed all albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n ITAS ASSICURAZIONI S.p.A. Direzione e coordinamento di ITAS Mutua Via Mantova, Trento - Italia - Tel Fax gruppoitas.it - itas.direzione@gruppoitas.it Capitale soc. euro i.v. - P. Iva C. F. / Registro Imprese di Trento n Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con D.M. del (G.U. n 101 del ) - Iscritta all albo gruppi assicurativi al n 010 ed all albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n X Edizione gennaio copie

14 NOTA INFORMATIVA Assicurazione per la Sospensione Patente Dimensione Patente Informativa Patente/Mod. X0303.N edizione 12/2010

15 NOTA INFORMATIVA Informativa Patente/Mod. X0303.N edizione 12/2010 Assicurazione per la sospensione patente/dimensione Patente La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la sede legale dell'istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni o, più brevemente, ITAS Mutua, sita in Trento - Italia - Via Mantova, 67 Telefono itas.direzione@gruppoitas.it ITAS Mutua è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, è iscritta all albo ISVAP delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni iscritto al n. 10 dell apposito albo ISVAP. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto ammonta a 249 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 174 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità è di 3,68 e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA SOSPENSIONE PATENTE 3. Coperture assicurative offerte Le coperture assicurative offerte dal contratto sono: - la garanzia Tutela Legale per: opposizioni al provvedimento amministrativo di ritiro, sospensione, revoca della patente o interdizione alla guida difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale ricorso amministrativo avverso la decurtazione di punti a seguito di violazioni del Codice della Strada - la garanzia Perdite Pecuniarie, che prevede: la corresponsione della diaria convenuta in polizza in caso di sospensione della patente di guida subita dal Conducente, disposta ai sensi delle norme in vigore a seguito di incidente stradale (art. 222 Codice della Strada). un indennità recupero punti patente, che prevede un rimborso spese per la partecipazione a un corso per il recupero punti patente persi in conseguenza di una violazione del Codice della Strada un indennità zero punti, che prevede un rimborso spese per l esame di revisione della patente nel caso in cui vengano azzerati i punti patente a seguito di infrazioni al Codice della Strada. La polizza può essere stipulata nella forma Ad Personam, per i sinistri connessi alla circolazione di qualsiasi veicolo guidato dal Conducente, ovvero nella forma Su Targa, per i sinistri connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, purchè la guida sia stata autorizzata dal Proprietario del veicolo stesso. Si fa rinvio agli artt. 10 e 11 delle Condizioni di Assicurazione DIMENSIONE PATENTE per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: I casi di esclusione della garanzia assicurativa e di limitazione dell indennizzo nei confronti dell Assicurato sono quelli previsti dall art. 16 e delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: È prevista la presenza di massimali come indicato agli artt. 29 delle Condizioni di Assicurazione. Esemplificazione numerica: la diaria pattuita in polizza è pari a 100,00 per un massimo di 180 giorni: il provvedimento di sospensione della patente ha una durata di 12 mesi: l assicurato riceverà un indennità giornaliera di 100,00 per un massimo di 180 giorni. Esemplificazione numerica: la garanzia indennità recupero punti patente è prestata entro il massimale di 500,00: nel caso in cui il costo sostenuto dall assicurato per frequentare corsi per il recupero punti sia pari ad 800,00, la Società rimborserà 500,00 e i restanti 300,00 resteranno a carico dell assicurato. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenza: La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente che, con la firma della polizza, si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile. Si fa rinvio all art. 1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Pagina 2 di 4

16 NOTA INFORMATIVA Informativa Patente/Mod. X0303.N edizione 12/ Aggravamento e diminuzione del rischio Non sono previsti articoli con riferimento all aggravamento o alla riduzione del rischio. 6. Premi Il Contraente provvede al pagamento del premio con cadenza annuale, con possibilità di frazionamento semestrale (maggiorazione del premio del 2%). I mezzi del pagamento previsti dalla Società sono: assegno postale, bancario o circolare non trasferibile ; bonifico bancario; bollettino di conto corrente, vaglia postale o similare; carta di credito o di debito; denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Il corrispettivo della copertura assicurativa è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. Il relativo premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all intermediario. 7. Rivalse Non sono previste ipotesi di rivalsa a carico dell assicurato. 8. Diritto di recesso Avvertenza: Sia il contraente che la Società possono esercitare il diritto di recesso inviando la disdetta tramite raccomandata o fax almeno 30 giorni prima della data di scadenza indicata in polizza. Si fa rinvio agli artt. 4 e 5 per gli aspetti di dettaglio. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art del codice civile. 10. Legge applicabile al contratto Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, le Parti possono convenire di assoggettare il contratto di assicurazione ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento nazionale. La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legislazione italiana. 11. Regime fiscale Al contratto viene applicata l aliquota fiscale del 12,50% sulla garanzia TUTELA LEGALE, e l aliquota del 21,25% sulla garanzia PERDITE PECUNIARIE. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri liquidazione dell indennizzo Avvertenza: In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato devono darne avviso all agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Inoltre, il Contraente o l Assicurato devono denunciare alla Società, immediatamente o comunque non oltre il termine di 7 giorni dalla notifica del provvedimento, il ritiro, la sospensione o la revoca della patente, allegando copia del provvedimento stesso, nonché della ricevuta rilasciata dall Autorità che ha eseguito materialmente il ritiro. Si fa rinvio agli artt. 13, 14 e 15 per gli aspetti di dettaglio. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: Itas Mutua Servizio Reclami - via Mantova, Trento Fax: e.mail: reclami@gruppoitas.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; e) breve descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Pagina 3 di 4

17 NOTA INFORMATIVA Informativa Patente/Mod. X0303.N edizione 12/2010 Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP ( Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale, 21, Roma Italia - fax o , corredando l esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e con l eventuale riscontro fornito dalla stessa. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all ISVAP, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. ITAS MUTUA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Ermanno Grassi Il Direttore Generale ITAS MUTUA GLOSSARIO Assicurato: Assicurazione: Codice della Strada: Conducente il soggetto, in qualità di Azienda o Datore di lavoro di soggetti operanti presso di esso per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all esercizio dell attività cui sono adibiti (ai sensi dell art. 16 del regolamento ISVAP n. 29 del 16/03/2009), il cui interesse è protetto dall assicurazione; il contratto di assicurazione; il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; soggetto operante presso l Assicurato, limitatamente allo svolgimento dell attività lavorativa, per il quale la guida di veicoli a motore è strettamente funzionale all esercizio dell attività cui è adibito; la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Contraente: Indennizzo: C.A.: Codice delle Assicurazioni private D. Lgs. 7 settembre 2005, n.209 Polizza: il documento che prova l assicurazione; Premio: la somma dovuta alla Società; Proprietario: l intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà; Tutela Legale: l assicurazione Tutela Legale, ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 163/4-173/4 e correlati. Revoca patente: sanzione adottata da Autorità Amministrative e/o Giudiziarie che comporta la perdita definitiva della disponibilità della patente; Ritiro patente : ritiro materiale della patente di guida da parte dell'autorità competente; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l assicurazione; Società: la Società del Gruppo ITAS (Itas Mutua e/o Itas Assicurazioni S.p.A.) che presta l assicurazione quale risulta dalla polizza, sottoscritta dal Contraente; Sospensione patente: sanzione adottata da Autorità Amministrativa e/o Giudiziaria che comporta la perdita temporanea della disponibilità della patente di guida. Pagina 4 di 4

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