LE DISCUSSIONI DEL GENERAL PARLAMENTO DI PALERMO PER LA FORMAZIONE DI UNO STATUTO COSTITUZIONALE DEL REGNO DI SICILIA
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- Annibale Bertoni
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1 LE DISCUSSIONI DEL GENERAL PARLAMENTO DI PALERMO PER LA FORMAZIONE DI UNO STATUTO COSTITUZIONALE DEL REGNO DI SICILIA La Sicilia, nel 1848, a differenza degli altri Stati italiani, si trovò in grado di elaborare da sé, liberamente, con piena consapevolezza, la propria Costituzione. Mentre altrove, a Napoli e a Roma, a Firenze e a Torino, furono quei sovrani che, stretti dalla necessità dell'ora tempestosa, consentirono a largire uno Statuto, nel quale tutti si preoccuparono d'introdurre le più caute riserve, cosicché i diritti popolari e le guarentige liberali fossero ognora soggette all'arbitrio dei principi e dei loro servitori; la Sicilia sola potè discutere e darsi quella legge fondamentale, che evidentemente rispondeva a quelle ch'erano le idee predominanti, in quell'ora storica della vita nazionale, nelle classi colte e amanti di libertà. All'infuori della decisione del 13 aprile, che dichiarava la decadenza della dinastia borbonica, e che impegnava il General Parlamento alla scelta di un re tratto da una famiglia principesca italiana, nessun altro vincolo era posto alle risoluzioni delle due Camere costituenti siciliane; ed esse usarono largamente di questa facoltà, elaborando una legge statutaria quanto mai libera e ardita, ispirata dalla fondamentale preoccupazione che era necessario salvaguardare le libertà popolari dai possibili attentati dell'eligendo re, chiunque egli fosse. L'ampia laboriosa fervida discussione svoltasi alla Camera dei comuni tra il giugno e il luglio del 1848, rivela nel miglior modo quali fossero i sentimenti del partito liberale siciliano, nel quale è da credere che s'identificasse la grande maggioranza se non la totalità della borghesia e dell'aristocrazia isolane. Fin dall'inizio del dibattito, allorché fu esaminato se fosse da procedere alla formazione di uno Statuto nuovo o alla riforma di quello del 1812, Stanislao Cannizzaro affermava recisamente, contro il parere espresso dal barone Francesco Ventura, che fosse d'uopo approntare una
2 24 CESARE SPELLANZON legge nuova del tutto, inquantoché «uno Statuto costituzionale deve adattarsi alle condizioni sociali de' tempi», e non v'era ravvicinamento possibile tra il 1812 e il 1848, l'aristocrazia ispirando e guidando allora la vita dell'isola, mentre adesso «la democrazia, fattasi gigante per lo sviluppo della civiltà e per la rivoluzione vinta, [aveva] distrutto ogni pretensione aristocratica»; laonde ne deduceva, che «adattare ai tempi la Costituzione del 1812 [voleva] dire mutarla nei suoi principi moventi». A sua volta, il barone Vito D'Ondes Reggio, dopo avere affermato che «la legge del 1812 [era] un'antichità, la scienza e la civiltà dei popoli [essendo] così mirabilmente progredite, che piuttosto, secoli e non anni 'il tempo decorso [era] da riputarsi», accennava doversi incominciare lo Statuto con una dichiarazione dei diritti degli uomini e dei cittadini in Sicilia, dichiarazione «conve nientissima ad un popolo che sorge a vita quasi tutta nuova e gloriosa», cosicché esso sappia quali siano i suoi politici diritti, e come il re non sia altro che un funzionario, il primo funzionario dello Stato: «noi siamo (soggiungeva) nella felice, nella condizione più meravigliosa che rara, di non avere alcuno che s'affacci con pretensioni proprie, noi eleggeremo il re, ed il re dovrà essere quel che è Verità che sia». E quindi Giovanni Interdonato, dopo aver riconosciuto che l'esistenza di un popolo si svolge nella storia, e che perciò il passato di un popolo non può dimenticarsi, ammoniva che la reverenza verso il passato della Sicilia non doveva essere tal pastoia che potesse inceppare i movimenti del popolo siciliano Verso l'avvenire; giacché, in quell'ora, il General Parlamento isolano poteva dare all'italia il modello di una novella Costituzione, «ed un esempio a seguire % anche in questo come se lo ebbe nello slancio della [nazionale] rivoluzione» (1). Dopo di che l'assemblea dei rappresentanti popolari s'accinse alla discussione del nuovo Statuto, attenendosi ad un progetto sommario approntato da una Commissione mista di Pari e di Rappresentanti (2). Questo progetto affermava recisamente, all'articolo primo, che la religione cattolica «ad esclusione di qualunque altra» era riconosciuta quale la religione della Sicilia, che il re era pure ob- (1) Le Assemblee del Risorgimento (Atti raccolti e pubblicati per deliberatone della Camera dei Deputati), Roma, 1911, Sicilia, voi. I, pagg , (2) Le Assemblee cit., Sicilia, voi. I, pagg. 743 segg., 814.
3 LE DISCUSSIONI DEL GENERAL PARLAMENTO DI PALERMO 25 bligato a professarla, e che qualora ne avesse abbracciata un'altra avrebbe perduto ogni diritto al trono. II. rappresentante Angelo Marocco non esitò allora a sostenere un principio opposto, e cioè, che lo Statuto non dovesse occuparsi di religione, non parlandone nemmeno lo Statuto promulgato per i suoi Stati da papa Pio IX: ma fu vigorosamente contraddetto al riguardo da Francesco Pàolo Perez, il quale osservò altro essere Roma altro Sicilia, e che in Sicilia il silenzio avrebbe altro significato; purtuttavia, egli non s'astenne dall'accennare alla opportunità di eliminare dallo Statuto ogni affermazione d'intolleranza per gli altri culti; e uguale parere manifestava ben presto Francesco Crispi, il quale diceva non esservi ragione d'intolleranza, «mentre in Roma era permessa la Sinagoga». Cosicché la Camera dei rappresentanti non tardò a trovarsi d'accordo sur una formula che escludeva ogni declaratoria d'intolleranza, nella quale dicevasi essere religione dello Stato la cattolica apostolica romana, e il re essere tenuto a professarla, senza di che sarebbe ipso facto decaduto dal trono. Decisione codesta che indusse alcuni sacerdoti che facevan parte della Camera ad avanzare una categorica protesta, per non essere stata espressamente pronunziata l'esclusione di ogni culto, all'infuori del cattolico (1). Affermava quindi la Camera dei comuni il principio, che aveva la sua origine nell'orgoglio isolano, nell'amore d'indipendenza, nell'odio sempre vivo per il Borbone di Napoli, che il re dei Siciliani non potrebbe regnare o governare in verun altro paese, e che, ove ciò avvenisse, anche in questo caso quel principe decadrebbe dal trono (2). Una discussione grandemente significativa avvenne, poco dopo, sull'articolo che, ripetendo la locuzione dell'atto costituzionale del 1812, statuiva «la sovranità della nazione», dalla quale sola avevano origine i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Obiettavano intanto alcuni rappresentanti, che invece di «nazione» dovesse dirsi «popolo», giacché il chiamar nazione la siciliana sarebbe stato un separarla dalla nazionalità italiana, in quanto era impossibile «concepire una nazione dentro l'altra»: e all'affermazione di un altro oratore, che «quando il 12 gennaio [la Sicilia] elevossi come un sol uomo, [ella] disse : non voglio più esser pro- (1) Le Assemblee cit., Sicilia, voi. I, pagg. 815 a 821, (2) Le Assemblee cit., Sicilia, voi. I, «pagg
4 26 CESARE SPEIXANZON vincia, ma libera e indipendente nazione», e che perciò nazione e non popolo doveva dirsi, - sorgeva Michele Bertolami ad affermare, che «la Sicilia insorse per essere libera, perché volle essere popolo», mentre «popolo non può appellarsi una ciurma di schiavi o una mandra di pecore, poiché la libertà e l'indipendenza sono ad un popolo ciò che all'individuo è la vita»; e ne deduceva, che «la nazione indica legame di origine comune», epperò «nazione possono e debbono essere i popoli tutti d'italia, i quali la natura creò fratelli, ed ai quali largì gli stessi doni, e pose gli stessi suoni sul labbro; nazione, cioè complesso di popoli fratelli, son tutti quei popoli che formano la gran famiglia italiana, [i quali] nazionalità divisa non hanno, perché non si possono avere due nazionalità in un tempo, e due fisonomie in faccia allo straniero». E continuando la discussione, che mirava a definire nel miglior modo le caratteristiche della sovranità del popolo, Filippo Cordova, con alta eloquenza, affermava che «la divisione del potere è la migliore guarentigia delle pubbliche libertà», e che perciò essa doveva consacrarsi nello Statuto, comeché «il dispotismo della Convenzione nazionale di Francia attribuito troppo gratuitamente alla sovranità del popolo non provenisse] che dalla cumulazione dei poteri»; e quindi Giuseppe Natoli ribadiva il concetto «che il sovrano della Sicilia [era] il popolo», che la sovranità del popolo «ha cosa di divino», che tale sovranità è il diritto, «e i diritti... sono emanazione di Dio», che il nuovo sovrano del Regno siculo non doveva ignorare ch'egli non sarebbe altro «che il primo funzionario dello Stato», e che lo Statuto in preparazione non era «una carta di Saint-Oven largheggiata da Luigi XVIII ai Francesi, ma [sarebbe] uno Statuto cittadino fatto per libero voto della nazione, e per lo quale il popolo non delegafva] al Principe se non che la facoltà di esercitare alcuni poteri» limitati e ben definiti. Affermazioni, che con altrettanta chiarezza eran ripetute dal barone D'Ondes, che quando il re sarebbe arrivato, egli avrebbe dovuto vedere «a terra una corona fatta in pezzi», e i Siciliani allora un'altra gliene porrebbero «con ambe le mani sul capo», dopo di che egli non avrebbe dovuto mai scordare che essi e non lui erano i sovrani, e che se avesse mancato a' suoi doveri essi «con la sinistra a rovescio gli butte [rebbero] a terra la corona, e la fare[bbero] a pezzi»; e non diversamente parlava Sebastiano Carnazza, ricordando che la rivoluzione siciliana era «giusta legittima santa» perché aveva ricondotto nel
5 LE DISCUSSIONI DEL GENERAL PARLAMENTO DI PALERMO 27 popolo la sovranità, cosicché il re non ancora prescelto doveva sapere che, se si fosse proposto di farla da Ferdinando II o da Luigi Filippo, «questo popolo di eroi saprjebbe] di nuovo e più rapidamente rovesciarlo dal trono». Epperò, a conclusione di quell'ampio dibattito, approvavàsi un articolo 3 che suonava : «La sovranità risiede nel popolo: i poteri dello Stato saranno delegati e distinti come nella Costituzione stabiliti»; articolo che in una ulteriore successiva lettura fu modificato in modo anche più chiaro e reciso, così : «La sovranità risiede nella universalità dei cittadini siciliani: niuna classe, niun individuo può attribuirsene l'esercizio. I poteri dello Stato sono delegati e distinti secondo il presente Statuto» (1). Poco dianzi, il rappresentante Perez aveva ammonito la Camera, che i despoti sogliono aborrire «la sovranità delle istitu* zioni», e che al contrario sanno talvolta giovarsi, onde manomettere le pubbliche libertà, e far trionfare i loro pravi disegni, «del suffragio del popolo»: e quindi aveva ricordato, che il nonno («d'infame memoria») del Borbone ultimamente scacciato dal siculo trono, allorché volle distruggere il Parlamento e le libere istituzioni dell'isola, ricorse «a un suffragio universale, tacitamente annunziando il pensiero, che la sovranità nazionale non istava nelle istituzioni politiche [ammesse dalla Costituzione del 1812], ma in quello che sempre i despoti e i demagoghi s'accordarono a chiamar popolo». Per ciò, mossa dalla costante preoccupazione, che anche il re di domani potesse per avventura proporsi di attentare ai diritti e alle facoltà del Parlamento (Signori, disse un altro rappresentante, «Re e Popolo saranno sempre in lizza!»), la Camera dei comuni dedicò ogni sua cura onde l'esercizio dell'autorità regia fosse circondato da una serie di precise restrizioni e limitazioni; e per contro fu sollecita ad accrescere i poteri, l'autorità, la forza delle istituzioni parlamentari (2). Avvenne così che la Camera approvasse il principio, che attribuiva esclusivamente al Parlamento «il potere di far leggi, interpretarle, e dispensare da esse», il Parlamento siciliano dovendo essere composto «dai rappresentanti del popolo, e diviso in due Camere», l'una dei deputati, l'altra (1) Le Assemblee cit., Sicilia, voi. I, pagg. 830 a 837, 859 a 874, 1124, (2) Le Assemblee cit., Sicilia, voi. I, pagg. 871, 891. (Discorsi Perez e Carnazza).
6 28 CESARE SPELLANZON dei senatori; ragion per cui, anche la tradizionale, e fino a questo punto vigente, denominazione di Camera dei comuni e di Camera dei pari venne per l'avvenire modificata, innovazione codesta ispirata pur sempre dal desiderio di affermare il principio, che il Regno del prossimo domani doveva largamente differenziarsi da quel ch'era stato il passato. Con gli stessi intendimenti, e con la costante preoccupazione di assicurare in ogni momento l'indipendenza e la preponderanza del potere legislativo di contro ai temuti atti arbitrari, alle possibili arti corruttrici, alle sospettate manovre anticostituzionali del sovrano e del potere esecutivo, la Camera dei comuni, attraverso, fervide e dignitose discussioni, fatte anche, in qualche caso, in contraddittorio con i più timidi ma non meno liberi concetti espressi dalla Camera dei pari (manifestandosi qualche divergenza fra le due Camere, alcuni rappresentanti di entrambe le assemblee riunivansi pubblicamente in Comitato misto per risolvere rapidamente e pacificamente il conflitto di opinioni; e anche in questo modo prevalsero ognora le risoluzioni dei Comuni su qxielle dei Pari), continuò a foggiare lo Statuto costituzionale siciliano, sul quale il nuovo re avrebbe dovuto prestare il giuramento di rito. Perciò venne fin d'ora stabilito, sottraendo al re e ai suoi ministri la facoltà di comunque ritardare la convocazione del Parlamento, che le due Camere si riunirebbero di diritto, in Palermo, il 12 gennaio di ogni anno; era tuttavia concesso al re di convocare il Parlamento, straordinariamente, in ogni altro momento, presentandosene il bisogno. Bastava la presenza di sessanta de 9 suoi membri per dar luogo alla costituzione legale della Camera dei deputati; trenta de' suoi componenti bastavano perché la Camera dei senatori potesse deliberare; e in entrambe le Assemblee le decisioni sarebbero prese a maggioranza assoluta, il Presidente avendo facoltà di voto nel solo caso di parità. L'iniziativa di propor leggi riconosciuta ad entrambe le Camere; nessun progetto sarebbe tradotto in legge senza il consenso dei due rami del Parlamento. Nel caso di disaccordo tra le due Camere, un Comitato misto si adoprerebbe a conciliare le differenze, dopo di che il nuovo progetto sarebbe nuovamente assoggettato alla discussione delle due Assemblee: ma una proposta definitivamente rigettata non potrebbe ripresentarsi che ad una nuova sessione. Le leggi relative alle entrate e alle spese dello Stato, e alla formazione dell'esercito e dell'armata eran dapprima da sottoporsi esclusivamente al giudizio della
7 LE DISCUSSIONI DEL GENERAL PARLAMENTO DI PALERMO 29 Camera dei deputati, mentre la Camera dei senatori poteva soltanto approvare o disapprovare, non già apportare modificazioni a questi progetti. I ministri, al pari dei legislatori, potevano presentare e discutere disegni di legge. Dovere del re era quello di promulgare, nel termine di trenta giorni, le leggi approvate dal Parlamento; in caso diverso, ove egli dissentisse, doveva, nello stesso termine, rimandare al Parlamento la legge, motivando il suo contrario giudizio: tuttavia, le quante volte il Parlamento, nella sessione immediatamente successiva a quella in cui la legge fu fatta, persistesse nel voto medesimo, «il re fra quindici giorni dovrà necessariamente promulgarla». Riservato alle due Camere il diritto «di fare rimostranze e indirizzi per qualunque atto del potere esecutivo»; nonché quello di ordinare l'arresto «di chiunque» avesse recato oltraggio alla maestà del Parlamento, e di giudicarlo, e di punirlo, e ciò ove le Camere stesse non fossero per decidere altrimenti, e non ritenessero opportuno mandar l'accusato dinanzi ai magistrati ordinari per il competente giudizio. L'ufficio dei deputati fissato della durata di due anni; quello dei senatori di sei; ma la Camera dei deputati si rinnoverebbe per intero; quella dei senatori per terzo, in ogni biennio, ragion per cui, questa legge prescriveva che, nella prima sessione, i senatori si dividerebbero a sorte in tre classi, la prima delle quali durerebbe in carica per due anni, la seconda per quattro, la terza per sei. E infine, né l'una ne l'altra Camera potrebbe mai essere sospesa o sciolta dal re (1). Fu appunto a proposito della facoltà da concedere o da negare al re di sospendere o di sciogliere le due Camere, che un animato dibattito si svolse nella Camera dei comuni, e che la gelosa diffidenza dei rappresentanti verso il potere esecutivo ebbe un'altra volta a manifestarsi. Non già che in quest'occasione tacessero le voci di coloro che sostenevano la opportunità di decidere diversamente; inquantoché, tra i favorevoli alla proposta di concedere al potere esecutivo tali facoltà v'erano alcuni tra i più autorevoli membri dell'assemblea. Vincenzo Calcagno, che era favorevole alla concessione dell'uno e dell'altro diritto, augurava infatti che non si volessero di proposito vedere «le cose sempre in nero per il re, sempre in bianco per la Camera». Giuseppe Natoli non tardava a dichiararsi propenso a conferire al principe la facoltà di (1) Le Assemblee cit., Sicilia, voi. I, pagg segg.
8 30 CESARE SPELLANZON sciogliere la Camera dei deputati, quando i comizi fossero entro breve tempo convocati per le nuove elezioni, e la nuova Camera prontamente riunita; non quella invece della sospensione, in quanto alla sospensione non faceva seguito l'appello al corpo elettorale, laddove la storia delle Costituzioni insegnava che il diritto regio di sciogliere le Camere tornava piuttosto in vantaggio delle popolari franchige, anziché in bene delle prerogative reali. Quanto alla Camera dei senatori, il Natoli sosteneva che non potesse essere in nessun caso sciolta dal re, giacché, quando in uno Stato avviene lo scioglimento di una Assemblea legislativa «smuove un tempo di crisi, e però è utile che un corpo della rappresentanza riazionale rimanga convocato e vigile» per la tutela della libertà del Paese; esso non potrebbe far leggi, ma potrebbe in ogni modo «impedire gli abusi, che, in quell'epoca di trambusto, il potere esecutivo vagheggiasse] di fare». Indi Francesco Ferrara sorgeva ad affermare che il diritto di sciogliere le Camere, purché connesso con l'obbligo della loro immediata riconvocazione, invece d'essere contrario era per riuscire nell'interesse del popolo, e che senza tal diritto sarebbe impossibile concepire l'esistenza di una monarchia costituzionale. A sua volta, Francesco Paolo Perez ricordava che «l'anima delle forme libere e costituzionali [sta] solo nella divisione e nell'equilibrio delle tre funzioni o poteri sovrani, legislativo, giudiziario, esecutivo», ragion per cui, se il potere esecutivo oppure il giudiziario trascendessero i giusti limiti, la Costituzione offriva il rimedio, dava al Parlamento prerogative, facoltà, mezzi idonei a ristabilire il violato equilibrio, a ricondurre al dovere gli offensori delle leggi, laddove, se fosse il potere legislativo ad abusare, a trapassare la sfera delle proprie attribuzioni, a invadere tutti i poteri al punto da farsi despota, essendo negato al potere esecutivo la facoltà di far ricorso al giudizio del popolo, nessuno potrebbe garantire la indipendenza degli altri poteri, di modo che non resterebbe altra soluzione, che il dispotismo illimitato assorbente del Parlamento o la insurrezione; né all'oratore pareva strana l'ipotesi di un dispotismo parlamentare, giacché il dispotismo non istà solo nell'arbitrio illimitato di un'unica persona, «ma è sempre là dove tutti i poteri, senza sindacatura, si esercitano da una sola persona, sia collettiva o individua, perché (giova ripeterlo, né mai sarà detto abbastanza) la guarentigia delle pubbliche e private libertà non è la illimitata potenza di un'assemblea, ma l'adeguata
9 LE DISCUSSIONI DEL GENERAL PARLAMENTO DI PALERMO 31 divisione dei poteri, la rispettiva indipendenza delle proprie funzioni, il contrappeso reciproco». Benedetto Privitera ribadiva anch'egli questi medesimi concetti, ricordava, che tutti i poteri essendo di emanazione popolare, non sarebbe cosa sconvenevole che al popolo fosse chiesto di risolvere un conflitto che per avventura si manifestasse fra di essi. E lo stesso sostanzialmente diceva il barone D'Ondes, affermando che lo scioglimento della Camera da parte del re non potrebbe offendere di un briciolo la libertà della Sicilia, quando fosse garantita alla stampa una completa libertà di eloquio. Mentre Filippo Cordova (dopo aver fatto notare che, se le Assemblee politiche sono gelose tutrici della libertà, esse non sono altrettanto sollecite di favorire l'eguaglianza civile, laddove il potere regio tende bensì a spegnere le libertà cittadine, ma favorisce l'eguaglianza «per appoggiarsi sulle masse, ed atterrare le sommità, e farsi strada alla onnipotenza con l'opera del livellamento») proponeva, discutendosi in seconda lettura la Costituzione, che si ricorresse ad un singolare espediente, che, cioè, il re non potesse sciogliere le Camere, potesse invece, una sola volta durante una sessione parlamentare, fare appello ai collegi elettorali, provocando nuove elezioni, qualora egli credesse che la maggioranza delle Camere non esprimesse la volontà popolare; frattanto, le Camere continuerebbero nell'esercizio delle funzioni legislative, e quei deputati o quei senatori in carica che non fossero riconfermati, lascerebbero il seggio allo arrivare dei nuovi eletti, di guisa che sarebbe eliminato il pericolo che un potere esecutivo privo di scrupoli volesse consumare, durante la vacanza parlamentare, un colpo di stato, e d'altra parte sarebbe tolto l'altro danno di dar vita alla onnipotenza, priva di freni, di un Parlamento dispotico. Né le precedenti considerazioni degli uni, né gli ingegnosi espedienti degli altri (benché tutti costoro fossero anch'essi uomini ben noti per patriottismo e attaccamento ai principi della recente rivoluzione) poterono vincere la generale diffidenza de' Siciliani, fondata sul più caldo affetto per le.pubbliche libertà, verso il potere regio: la maggioranza della Camera dei comuni, dopo un breve momento d'incertezza e di esitazione (essendo ella scossa anche da un impetuoso movimento dell'opinione pubblica, tanto che la parte dell'assemblea favorevole alle proposte concessioni fu «vituperosamente insultata») finì per associarsi a coloro che propugnavano la tesi opposta, ai sostenitori del principio che la Costi-
10 32 CESARE SPELLANZON tuzione dovesse in ogni caso opporsi ai possibili arbitri del potere monarchico, e assicurare la pienezza dei diritti dell'istituto parlamentare. Si schierò con Angelo Marocco, il quale sostenne, che non fosse da concedere al re né la facoltà di sospèndere, né quella di sciogliere il Parlamento, l'una e l'altra essendo in manifesto contrasto col principio già proclamato, che il popolo era sovrano, e che il re altro non era che il primo funzionario dello Stato; come sarebbe dunque possibile ammettere (chiedeva agli astanti l'oratore) che un funzionario potesse sciogliere e rimandare alle lor case i legislatori, cioè i veri e legittimi rappresentanti del sovrano? Si disse d'accordo con Michele Bertolami, il quale, dopo aver ricordato che la maturità e la prudenza delle deliberazioni parlamentari sarebbero in ogni caso assicurate dalle due Camere, una delle quali avrebbe al bisogno corretto il giudizio emesso dall'altra, ammoniva il Parlamento, se voleva un re buono, a non dargli poteri cattivi, e se lo voleva ragionevole, a non dargli facoltà irragionevoli. Si manifestò dello stesso parere di Sebastiano Carnazza, il quale insistette a ricordare che «il Parlamento è composto di elementi popolari, [che esso] ritrova nel popolo i suoi amici, i suoi parenti, la sua famiglia; [che pertanto esso] non può ideare di rendersi padrone assoluto e di signoreggiare col despotismo i suoi fratelli»; invece, «il re non ha elementi popolari, non vede nel popolo che soggetti ai quali può accordare e togliere i suoi favori, il suo trono è ereditario, il suo pensiero non può essere corretto che dalla sua virtù solamente, e questa mancando, ei può ideare di opprimere una nazione, di conculcare le libere istituzioni di lei, ed incatenarla, siccome l'hanno incatenata e la incatenano tutti i re; il Parlamento, adunque, ha un interesse proprio e personale di sostenere i diritti del popolo, il re ha un interesse proprio e personale di accrescere la propria potenza a spese della libertà;... [è perciò] assai difficile che travii un Parlamento..., è molto più facile che travii il re per quanto ce ne insegna la storia e la esperienza; ma (soggiungeva) se voi date il vantaggio al re di sciorre le Camere, egli avrà sempre forza e mezzi molteplici onde mettere in opera le arti subdole, le mene clandestine, i raggiri della sua potenza, allo scopo di creare una nuova Camera più sommessa e dipendente; [in quanto], se il Parlamento può traviare, egli è quando [esso consentirà a seguire] le orme che gli son segnate dal re»; epperò, concludeva esortando la Camera a incoraggiare anziché a indebolire quei deputati che volessero e sapessero
11 LE DISCUSSIONI DEL GENERAL PARLAMENTO DI PALERMO 33 resistere alle pretese del re, poiché, se al re fosse concesso di imporsi al Parlamento, la forza di questo sarebbe menomata, i deputati e i senatori sarebbero impediti di resistergli efficacemente, sarebbe aperta la via a tutti gli intrighi della prepotenza nelle nuove elezioni; in breve, sarebbe tracciata la strada del dispotismo, quella sola additata dall'oratore essendo la via maestra della libertà. Con questi medesimi intenti, Giovanni Interdonato ricordava che la monarchia è istituto ereditario, e che, come «per la prole veggiamo gli animali timidi diventare coraggiosi, sanguinari e fé-* roci i mansueti, [così] per la prole l'uomo diventa eminentemente ambizioso:... il desiderio di tramandare un potere illimitato ai propri figli rende più despoti i sovrani assoluti, ed inchinevoli a divenire assoluti i costituzionali», ragion per cui era atto di saggia prudenza, se volevasi un principe che camminasse «nel retto sentiero» per il suo meglio e per quello della Sicilia, era necessario rifiutargli «tali poteri che ponessero] essere istrumento alle usurpazioni, che ponessero] lusingare l'ambizione di lui»; e sebbene riconoscesse che nemmeno le assemblee sono infallibili, negava che esse potessero essere usurpatrici o ambiziose, laddove il re «ha in mano la forza materiale e della forza si può facilmente abusare,, ha in mano le ricchezze e le ricchezze sono un potente mezzo di seduzione e di abuso», cosicché era davvero pericoloso dare al re il potere di sciogliere il Parlamento. E non diversamente parlarono Giovanni Raffaele, Michele Amari, Matteo Raeli, qualche altro rappresentante. Così, alla fine, era deciso a gran maggioranza di negare al sovrano la facoltà di sciogliere o di prorogare il Parlamento (1). L'intero Statuto costituzionale era d'altronde pervaso dallo stesso fiero sentimento liberale: il diritto di partecipare alle elezioni fu riconosciuto a tutti i cittadini che avessero compiuto i ventun anno, con l'unica restrizione che non fossero analfabeti, esclusi tuttavia da tal diritto i soldati, i regolari, i condannati per delitti durante la pena, i condannati per furto frodi calunnia falsità fino a due anni dopo l'espiazione della pena, e i condannati per misfatti sino alla riabilitazione. Erano eleggibili alla Camera dei deputati, purché avessero compiuto i venticinque anni di età, i professori (1) Le Assemblee cit., Sicilia, voi. I, pagg. 880 a 900, , 1056 a 1059, 1070 a 1084, 1087 a 1103,
12 34 CESARE SPELLANZON e dottori, i membri delle Accademie scientifiche letterarie artistiche, ' i commercianti con case o stabilimenti di commercio, i proprietari di una rendita perpetua o vitalizia di onze diciotto annue, quanti dall'esercizio di una professione scientifica ricavavano un eguale emolumento. Erano eleggibili alla Camera dei senatori, purché avessero compiuto i trentacinque anni, i già presidenti o vicepresidenti della Camera dei deputati, i deputati da due legislature, i già ministri o ambasciatori, i già direttori di Ministero costitu- 'zionale, i professori universitari e, se siciliani, il giudice della Monarchia, i vescovi, gli arcivescovi, l'archimandrita di Messina, l'abate di Santa Lucia, nonché coloro che dall'esercizio di una professione scientifica ricavavano un emolumento di duecento onze annuali. Era escluso che potessero essere sia deputati sia senatori, i ministri o i direttori di Ministero in esercizio, i magistrati ed impiegati dell'ordine giudiziario in esercizio, gli impiegati d'ogni ramo dell'amministrazione statale, gli ufficiali e i soldati dell'esercito o dell'armata, gli impiegati della Casa reale e gli insigniti di cariche di Corte, coloro che godevano pensioni amovibili dal potere esecutivo, i regolari, gli analfabeti, i condannati per delitti e misfatti; la maggior parte di queste esclusioni essendo anch'esse ispirate dalla costante preoccupazione di impedire che il re e il governo potessero acquistar una maggioranza nel Parlamento per via di favori concessioni intrighi, dal sempre vigile proposito di salvaguardare per il presente e per l'avvenire le pubbliche * libertà. Ed è sempre per questo motivo, che un altro articolo della Costituzione disponeva che «i deputati e i senatori, durante il loro ufficio e per due anni dopo, non po[teva]no accettare benefici, cappellanie, cariche o impieghi, il di cui conferimento appartenga al potere esecutivo»; e *che i legislatori potevano «essere eletti ministri, restando [però] sospesi dalle funzioni di deputato o di senatore durante tale carica». Quanto al resto, questa legge disponeva che sarebbe scelto un deputato per ogni comune di seimila abitanti, due per ogni comune di diciottomila, uno per ogni capoluogo di circondario anche se con popolazione inferiore ai seimila abitanti; un deputato per ciascuna sarebbe designato dalle Università di Catania e di Messina, due da quella di Palermo; conservato lo stesso numero di deputati a quei comuni che per la Costituzione del 1812 avevano il diritto di sceglierne, anche se con popolazione inferiore, anche se non capoluoghi di circondario;
S T A T U T I. La stessa riunisce, aiuta e sostiene i suoi membri nella loro attività professionale.
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