Lo scudo fiscale ter Dl. 78 del 2009 aggiornato con il Dl 103 del 2009 e la circolare 43/E del 2009

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1 Studio Associato Piazza Lo scudo fiscale ter Dl. 78 del 2009 aggiornato con il Dl 103 del 2009 e la circolare 43/E del 2009 Bergamo, 12 ottobre 2009

2 I soggetti interessati Possono aderire alla sanatoria i seguenti soggetti residenti in Italia: persone fisiche; società semplici; ed enti non commerciali, Trust, a determinate condizioni (circ. 43/E del 2009, pag. 9); per le attività patrimoniali e finanziarie detenute all estero, senza l osservanza delle disposizioni sul monitoraggio fiscale, da una data non successiva al 31 dicembre Sono esclusi il denaro e le attività finanziarie che, pur costituite all estero e ivi detenute in violazione degli obblighi del monitoraggio fiscale, sono state trasferite in Italia prima del 31 dicembre Le attività rimpatriate prima del 15 settembre 2009 o dopo il 15 dicembre 2009 non possono essere oggetto dell operazione di emersione (circolare 43/E, pag. 18 e 19). Le disposizioni sul monitoraggio fiscale sono di due tipi: obbligo di compilazione del modello RW di UNICO per gli investimenti all estero e le attività estere di natura finanziaria (articolo 4, Dl. 167/1990); obbligo di denuncia dei trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari (articolo 3 del Dl. 167/1990, fino al 31 dicembre 2008) Studio Associato Piazza 2

3 Gli obblighi fiscali dei residenti con investimenti all estero Compilazione del modulo RW La violazione dell obbligo dà diritto allo scudo Denuncia dei trasferimenti al seguito di denaro titoli e valori La violazione dell obbligo dà diritto allo scudo Dichiarazione dei redditi La violazione di questo obbligo non dà, da sola, diritto allo scudo (BC, pag. 7) Studio Associato Piazza 3

4 Compilazione del modulo RW fino al 2008 (vedere istruzioni al modello RW di UNICO 2009) Studio Associato Piazza 4

5 Denuncia dei trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari (articolo 3, Dl. 167/90 fino al 31 dicembre 2008; poi articolo 3, D. Lgs. 195/08) L obbligo riguarda i trasferimenti al seguito (cioè con trasporto materiale attraverso il confine) di denaro, titoli o valori mobiliari di importo superiore a euro (fino al 25 giugno 2007) o (dopo tale data). In base all art. 3, comma 4, del D.L. n. 167/1990 (in vigore fino al 31 dicembre 2008), la dichiarazione era depositata: per i passaggi extracomunitari, presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio; per quelli intracomunitari, presso una banca, se la dichiarazione era resa in occasione di un operazione effettuata presso la stessa banca, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle quarantotto ore successive all entrata o antecedenti all uscita dal territorio dello Stato. Dal 1 gennaio 2009, l obbligo riguarda solo il contante e i titoli al portatore e la denuncia può essere presentata solo all Agenzia delle dogane. Studio Associato Piazza 5

6 Compilazione del modulo RW dal 2009 (vedere circolare 43/E del 2009, pag. 17/18) Studio Associato Piazza 6

7 Obbligo di dichiarare i redditi A regime, i redditi prodotti dalle attività finanziarie detenute all estero e percepiti senza l intervento di un sostituto d imposta residente in Italia (banca, fiduciaria, SGR, SIM, ecc.) che li abbia assoggetti ad imposta a titolo definitivo devono essere indicati nel modello UNICO e assoggettati ad imposta con aliquote corrispondenti a ciascuna tipologia di reddito. ALCUNI REDDITI IMPONIBILI Interessi su obbligazioni e similari con scadenza non inferiore a 18 mesi 12,5% Interessi su obbligazioni e similari con scadenza inferiore a 18 mesi 27% Interessi sui finanziamenti Dividendi e capital gain su partecipazioni qualificate non black list Dividendi e capital gain su partecipazioni non qualificate non black list 12,5% Dividendi e capital gain su partecipazioni non qualificate quotate black list Dividendi e capital gain su partecipazioni non qualificate black list (eccetto quotate) Dividendi e capital gain su partecipazioni qualificate black list Fondi comuni non armonizzati LA TASSAZIONE Irpef marginale Irpef marginale sul 40% o 49,72% 12,5% Proventi dei titoli atipici 27% Irpef marginale Irpef marginale Irpef marginale Proventi delle polizze vita 12,5% (esenzione in caso di morte dell assicurato) Capital gain diversi da quelli su partecipazioni 12,5% Altri redditi: affitti, royalties, plusvalenze immobiliari, ecc. Irpef marginale Studio Associato Piazza 7

8 Lo scudo (Dl. 78 del 2009) Studio Associato Piazza 8

9 Perché fare lo scudo Le sanzioni per chi detiene in modo non ufficiale capitali all estero sono molto elevate (vedere oltre, pag. 10) La rete di accordi internazionali che consentono lo scambio di informazioni automatico o su richiesta fra le autorità fiscali diviene sempre più fitta e coinvolge molti paesi a fiscalità privilegiata (vedere oltre, pag. 11) Sia l OCSE, sia la comunità europea e di conseguenza l Italia hanno introdotto numerose disposizioni miranti a disincentivare la detenzione non ufficiale di capitali all estero (vedere oltre, pag. 16). I capitali tenuti non ufficialmente all estero non sono, di fatto, più utilizzabili in Italia in quanto ogni forma di utilizzo denuncia l illecito compiuto Vi sono fatti non dipendenti dalla volontà del soggetto (litigi fra eredi, cause legali, separazioni, ecc.) che possono rendere critica la sua posizione quella dei familiari e quella di eventuali società di cui sia socio o esponente Anche in Italia è possibile dotarsi di strumenti di protezione del patrimonio (es. i trust ) e di strutture societarie adatte a gestire il governo dei gruppi societari (holding), con una tassazione sufficientemente equa, nel rispetto delle norme e senza dipendere da costruzioni estere artificiose e a volte costose e inefficienti. Studio Associato Piazza 9

10 Le sanzioni L omessa o incompleta compilazione del modello RW di UNICO comporta l applicazione della sanzione amministrativa dal 10% al 50% dei valori non dichiarati L infedele dichiarazione di redditi prodotti all estero comporta l applicazione della sanzione amministrativa dal 100% al 200% (120% - 240% in caso di omessa dichiarazione) dell imposta evasa aumentata di un terzo Inoltre, se i capitali sono detenuti in un Paese black list, si presume che si tratti di redditi sottratti ad imposizione in Italia, con l effetto che anche il capitale viene assoggettato all imposta con applicazione delle sanzioni dal 200% al 400% (240% - 480% in caso di omessa dichiarazione). Questa presunzione, nella prassi, viene applicata anche quando i capitali sono detenuti in Paesi non black list. Esempio: Capitale detenuto in un Paese black list: ,00 (si ipotizza, investimento in un titolo obbligazionario dal 1 gennaio 2008) Redditi prodotti all'estero ,00 interessi (2%) percepiti sul titolo Imposte dovute: sul capitale riqualificato in reddito sul reddito prodotto all'estero ,00 si considera reddito di capitale (Irpef marginale 43% + addizionali) 2.500,00 aliquote: 12,5% o 27%: si ipotizza 12,5% Sanzioni Sul quadro RW Modulo RW Sezione II (consistenza) dal 10% al 50% del capitale esistente a fine anno (si ipotizza, sanzione minima su capitale ,00 interessi) Modulo RW Sezione III (trasferimenti) dal 10% al 50% dei trasferimenti verso e sull'estero (si ipotizza, sanzione minima su capitale ,00 esportato e interessi percepiti) Infedele dichiarazione sul capitale riqualificato in reddito sul reddito prodotto all'estero Totale imposte e sanzioni ,00 dal 200% al 400% dell'imposta evasa; si ipotizza la sanzione minima 3.333,33 dal 100% al 200% dell'imposta evasa aumentato di un terzo; si ipotizza la sanzione minima ,33 oltre alla confisca Studio Associato Piazza 10

11 Lo scambio di informazioni Studio Associato Piazza 11

12 Gli accordi di collaborazione amministrativa Situazione attuale Fra gli Stati comunitari (e con alcuni stati non comunitari, come le Isole Cayman) esiste uno scambio di informazioni automatico riguardo agli interessi percepiti dagli italiani (direttiva risparmio). Con alcuni Paesi lo scambio d informazioni è sostituito dall applicazione di una ritenuta d imposta applicata nel Paese estero. Attualmente la ritenuta a è del 20% e salirà al 35% dal 1 luglio Direttiva risparmio Fonte Assogestioni NB. Esiste un progetto di modifica della direttiva risparmio (COM(2008)0727) che mira ad includere nel suo campo di applicazione anche: - Polizze vita con rischio demografico inferiore al 5% - attività detenute attraverso società interposte. + Bulgaria + Romania Studio Associato Piazza 12

13 L Italia, inoltre ha stipulato 79 convenzioni contro le doppie imposizioni, in vigore, che consentono lo scambio di informazioni su richiesta; solo per 3 di queste convenzioni (fra cui quella con la Svizzera) lo scambio di informazioni è limitato A livello europeo esistono direttive che rendono più efficace lo scambio di informazioni e la collaborazione in materia di riscossione e nuove direttive sono in corso di approvazione I Paradisi fiscali hanno attualmente stipulato 104 accordi di scambio di informazioni (TIEAs) con i Paesi OCSE che danno diritto a questi ultimi di ottenere, su richiesta informazioni riguardo ai conti bancari e agli effettivi possessori delle società e ai disponenti e beneficiari di trust e fondazioni anche nei casi in cui l ipotesi di evasione che giustifica la richiesta non sia considerata infrazione secondo la locale legislazione. Studio Associato Piazza 13

14 Gli accordi di collaborazione amministrativa Prospettive Tutti i Paesi OCSE (compreso Svizzera, Belgio Lussemburgo e Austria) hanno acconsentito a includere nelle convenzioni contro le doppie imposizioni la clausola di scambio di informazioni conforme al modello OCSE Quindi: anche allo scopo di contrastare l evasione delle imposte nell altro Stato (e non solo per la corretta applicazione della convenzione) anche in deroga all eventuale segreto bancario vigente nello Stato a cui è rivolta la richiesta d informazione; anche se non si tratta di informazione rilevante per l accertamento del reddito nello Stato a cui è rivolta la richiesta. I paradisi fiscali (compresi gli irriducibili Andorra, Liechtenstein e Monaco) si sono impegnati ad accelerare la stipula degli accordi di scambio d informazione TIEAs Sono in corso di approvazione due direttive miranti a rendere più efficace lo scambio di informazioni e la collaborazione in materia di riscossione nell ambito della Comunità europea. Studio Associato Piazza 14

15 Fonte : OCSE, OVERVIEW OF THE OECD S WORK ON COUNTERING INTERNATIONAL TAX EVASION. Studio Associato Piazza 15

16 Il contrasto all evasione internazionale Studio Associato Piazza 16

17 Il contrasto all evasione internazionale Le misure di contrasto vigenti in Italia CFC: tassazione per trasparenza in capo ai soci diretti o indiretti dei redditi prodotti da società controllate o collegate localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata (black list) in anche in altri Paesi se le società estere detengono, in prevalenza beni immateriali e attività finanziarie o svolgono, in prevalenza servizi infragruppo Inversione dell onere della prova riguardo alla residenza di società e trust localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata o cittadini italiani emigrati in Paesi a fiscalità privilegiata Indeducibilità, da reddito d impresa di costi provenienti da imprese o professionisti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata Tassazione integrale dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata e delle plusvalenze relative a partecipazioni in società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata. Studio Associato Piazza 17

18 Il contrasto all evasione internazionale Ulteriori misure di contrasto in sede OCSE (Conferenza di Berlino del 23 giugno 2009; G20 del 2 aprile 2009; Global Forum del 2 settembre 2009) Aumento delle richieste di divulgazione, da parte dei contribuenti e delle istituzioni finanziarie, di informazioni riguardo ad operazioni che coinvolgono Stati non cooperativi Applicazione di ritenute per un ampio spettro di pagamenti Indeducibilità delle spese sostenute nei confronti di residenti in Stati non cooperativi Negazione della participation exemption Revisione della politiche relative ai trattati contro le doppie imposizioni Richiesta alle istituzioni internazionali e alle banche di sviluppo regionale di rivedere le loro politiche di investimento Attribuzione di un maggior peso al principio di trasparenza e di scambio di informazioni nel delineare gli accordi di bilaterali di aiuto allo sviluppo Il 2 settembre 2009 è in programma un nuovo incontro a livello OCSE per megli concordare la campagna a favore della trasparenza e dello scambio d informazioni. Studio Associato Piazza 18

19 Gli effetti dello scudo Studio Associato Piazza 19

20 Accertamenti Preclusione agli accertamenti: nei confronti del dichiarante e dei soggetti obbligati in solido (non quindi di altri soggetti, come ad esempio, le società partecipate) che aderiscono allo scudo fiscale viene preclusa ogni attività di accertamento tributario e contributivo per i periodi di imposta ancora accertabili; Ciò vale non soltanto per le attività esportate dall Italia, ma anche per quelle comunque costituite direttamente al di fuori del territorio dello Stato, a fronte, per esempio, del conseguimento di un reddito erogato all estero (circolare 43/E, pag. 33) a tal fine, è sufficiente che sia possibile ricondurre, anche astrattamente, gli imponibili accertati alle attività rimpatriate (circolare 43/E, pag. 34); la copertura opera fino a concorrenza dell importo indicato in dichiarazione riservata (circolare 43/E, pag. 35); la copertura opera anche con riferimento all accertamento sintetico (circolare 43/E, pag. 34 e circ. 101/E del 2001, per le spese sostenute dopo il rimpatrio, e 9/E del 2002, risposta 1.29, per quelle sostenute prima). Studio Associato Piazza 20

21 Lo scudo non produce effetti se all atto della presentazione della dichiarazione riservata sono già iniziati accessi, ispezioni, verifiche e altre attività di accertamento oppure atti di contestazione, inviti, questionari e richieste (circolare 43/E, pag. 35) Lo scudo deve essere opposto ai verificatori in sede di inizio di accessi, ispezioni e verifiche o entro 30 da quando l interessato ha avuto formale conoscenza di un avviso di accertamento o di rettifica o di un atto di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti, i questionari (circolare 43/E, pag. 35; diverso orientamento nella circolare 9/E del 2002, par in cui si precisava che lo scudo era opponibile anche in sede di ricorso contro l accertamento) l adesione allo scudo fiscale non può in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, civile, amministrativa ovvero tributaria in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data del 4 ottobre circolare 43/E del 2009 (articolo 13 bis, comma 3 del Dl. 78). L inutizzabilità a sfavore riguarda anche i procedimenti concernenti soggetti riconducibili al contribuente stesso in qualità di dominus (circolare 43/E, pag. 40). Studio Associato Piazza 21

22 Sanzioni amministrative Estinzione delle sanzioni: vengono estinte le sanzioni amministrative, tributarie (es. D.Lgs. 471/1997) e previdenziali e quelle previste dalla normativa sul monitoraggio fiscale relativamente alle disponibilità dichiarate, quali: le sanzioni per la violazione di omessa compilazione del quadro RW le sanzioni poste a carico degli intermediari in caso di irregolarità nella effettuazione del monitoraggio le sanzioni connesse al trasferimento al seguito di denaro, titoli e valori in violazione dell obbligo di dichiarazione Studio Associato Piazza 22

23 Due scenari Verifica sulla società I verificatori accertano l occultamento di ricavi o la contabilizzazione di costi fittizi da parte della società; Se si tratta di società a ristretta base partecipativa presumo la distribuzione occulta di utili ai soci (fra le ultime, Cassazione, sentenza n del 10 giugno 2009). Benefici dello scudo preclusione dell accertamento per omessa dichiarazione dei dividendi, delle relative sanzioni amministrative ed, eventualmente, penali; preclusione dell accertamento per omessa dichiarazione dei redditi di fonte estera prodotti dai capitali illecitamente esportati, nonché delle sanzioni per omessa compilazione del modulo RW. Residui rischi La società resta esposta all accertamento per l Ires e l Irap (e, di norma, l Iva) evasi oltre alle relative sanzioni di carattere amministrativo. Verifica sul socio I verificatori contestano alla persona fisica manifestazioni di spesa incongrue. Benefici dello scudo Attraverso l esibizione dello scudo fiscale l interessato ottiene la preclusione dell accertamento sintetico nei propri confronti. Residui rischi Lo scudo può fornire un ulteriore indizio riguardo all eventuale occultamento dei redditi della società (attraverso una applicazione estensiva della giurisprudenza sugli effetti delle indagini bancarie a carico dei soci e amministratori di società; ad esempio, Cassazione n del 15 luglio 2008). In ogni caso, lo scudo avrebbe l effetto di rendere inapplicabili le sanzioni penali a carico degli amministratori della società stessa che abbiano fatto lo scudo. Studio Associato Piazza 23

24 Antiriciclaggio Viene espressamente sancito che non comportano l obbligo di segnalazione di cui all articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i rimpatri ovvero le regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4 secondo periodo, di cui si è detto sopra. La norma è di fondamentale importanza in quanto: scarica da eventuali gravi responsabilità i professionisti e gli intermediari che intervengono nelle operazioni di scudo. ma soprattutto evita che la segnalazione dell operazione sospetta abbia l effetto di innescare una verifica fiscale, rendendo lo scudo addirittura controproducente. Studio Associato Piazza 24

25 Le procedure per fare lo scudo Studio Associato Piazza 25

26 Tipi di scudo fiscale Regolarizzazione le attività sono mantenute all estero; dall anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione riservata viene, però, compilato, dall interessato, il modello RW e vengono pagate le imposte sui redditi prodotti all estero Rimpatrio Materiale le attività sono trasferite in Italia e sono amministrate o gestite da un intermediario italiano Giuridico le attività sono mantenute all estero ma sono intestate ad una fiduciaria italiana che adempie agli obblighi fiscali con trasferimento fra intermediari con trasporto al seguito Studio Associato Piazza 26

27 I rimpatrio giuridico delle attività patrimoniali Il rimpatrio sia realizzabile anche per quelle attività patrimoniali che, per loro natura, sono idonee a formare oggetto di un rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con gli intermediari abilitati. A tal fine si precisa che non è sufficiente che l intermediario stipuli con il soggetto interessato un contratto di deposito a custodia di beni infungibili, assoggettato alla stessa disciplina civilistica della custodia in cassette di sicurezza di cui agli articoli 1839 e successivi del codice civile. Tale fattispecie non soddisfa, infatti, l esigenza di rendere possibile all intermediario l effettuazione degli adempimenti fiscali finalizzati al controllo delle operazioni che si realizzano successivamente al rimpatrio. Ai fini che qui interessano, potrebbe invece presentare i requisiti sopra richiesti il contratto di amministrazione di beni per conto terzi stipulato con società fiduciarie residenti, riconducibile allo schema del mandato fiduciario. In tal caso, il bene deve essere consegnato dal soggetto interessato alla fiduciaria per essere immesso in un deposito appositamente acceso a nome della fiduciaria stessa, anche senza dover procedere al materiale afflusso dei beni nel territorio dello Stato. Studio Associato Piazza 27

28 Il rimpatrio di attività patrimoniali con trasporto al seguito Rimane in ogni caso ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il rimpatrio dei beni patrimoniali attraverso il trasporto al seguito, ove la loro natura lo consenta. Con particolare riferimento alle opere d arte, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela e protezione delle medesime. In tutte le ipotesi di materiale rimpatrio delle attività patrimoniali vanno assolti gli obblighi in materia di IVA e diritti doganali eventualmente esistenti. Studio Associato Piazza 28

29 I rimpatrio giuridico delle partecipazioni in società conferitaria di attività patrimoniali Con riferimento alle attività patrimoniali, in alternativa alle modalità di rimpatrio sopra evidenziate (trasporto al seguito, rimpatrio anche giuridico tramite società fiduciaria), è altresì consentita un ulteriore modalità di rimpatrio giuridico consistente nel conferimento delle attività stesse in una società costituita nello stesso Paese in cui le attività conferite erano detenute alla data del 5 agosto 2009 e nel conseguente rimpatrio delle partecipazioni. In tal caso, tuttavia, è necessario che il soggetto che effettua l operazione di rimpatrio sia il proprietario delle attività conferite e che la società conferitaria non risulti intestataria di altri beni. Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione agli immobili detenuti al 31 dicembre 2008, a condizione che la società conferitaria sia costituita nel medesimo Paese in cui si trova l immobile. Quest ultima condizione è finalizzata a non consentire la regolarizzazione di attività per le quali sarebbe possibile esclusivamente il rimpatrio. Studio Associato Piazza 29

30 Tipi di scudo fiscale Da Paesi extra UE che non consentono un effettivo scambio di informazioni (vedi elenco nella pagina successiva): è consentito solo il rimpatrio, anche in forma giuridica, cioè mantenendo le attività all estero, ma intestandole ad una fiduciaria italiana Da Paesi Ue, e da Paesi extraue che consentono un effettivo scambio di informazioni: è consentito sia il rimpatrio sia la mera regolarizzazione, che consiste nel mantenere le attività all estero, limitandosi a dichiararle in Italia. La verifica deve essere fatta alla data del 5 agosto 2009 (entrata in vigore della legge di conversione del Dl. 103/09) Possono essere considerate come attività detenute all estero anche gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all estero (cfr. ris. n. 134/E del 30 aprile 2002). La regolarizzazione è possibile se il soggetto interposto è residente in un Paese che garantisce un effettivo scambio di informazioni. Studio Associato Piazza 30

31 I Paesi che danno un effettivo scambio d informazioni (circolare 43/E, pag. 49) Studio Associato Piazza 31

32 Rimpatrio vs. regolarizzazione Rispetto alla regolarizzazione il rimpatrio presenta diversi vantaggi: 1) dà accesso alla possibilità di far liquidare agli intermediari (anche in modo forfetario) il reddito prodotto fra il 1 gennaio 2009 e la data del rimpatrio; 2) consente, nella maggior parte dei casi, di evitare la compilazione del modello RW e l autoliquidazione delle imposte sui redditi prodotti dalle attività finanziarie dopo il rimpatrio; 3) dà accesso al regime di segretazione (v. oltre); 4) non richiede, per le attività finanziarie e il denaro, l allegazione alla dichiarazione riservata di una certificazione degli intermediari esteri che attesta la corrispondenza tra le attività e gli importi indicati in dichiarazione. Studio Associato Piazza 32

33 Attività scudabili Attività finanziarie (azioni, obbligazioni, fondi comuni, conti correnti, polizze vita, contratti finanziari, derivati, ecc.) Anche i finanziamenti a società non residenti (Circolare 9/E del 2002, risposta 1.12) Anche le attività italiane intestate a fiduciarie o interposti non residenti (circolare 9/E del 2002, risposta 1. 28) Altri beni patrimoniali (immobili, gioielli opere d arte, yacht, ecc ); gli altri beni patrimoniali sono solo regolarizzabili Differenza rispetto alle precedenti edizioni: non è ammesso lo scudo di immobili o altre attività non finanziarie esistenti in Paesi extraue che non danno lo scambio d informazioni, dato che per i beni esistenti in tali Paesi è consentito solo il rimpatrio e non anche la mera regolarizzazione. Peraltro, la circolare 99/E del 2001 precisa che le attività detenute alla data del 1 agosto 2001 possono anche differire, dal punto di vista qualitativo, da quelle effettivamente rimpatriate ed indicate nella dichiarazione riservata. Studio Associato Piazza 33

34 Intermediari abilitati Possibilità di effettuare il rimpatrio di attività detenute all estero per mezzo: banche, SGR, SIM, di fiduciarie residenti (a queste è consentito di ricevere anche l opzione per i regime gestito dalla circolare 43/E, pag. 44) Limiti temporali Il rimpatrio o la regolarizzazione devono essere fatti fra il 15 settembre e il 15 dicembre 2009 o depositi virtuali presso banche, SGR o SIM residenti (circolare 9/E del 2002, risposta 1.8). Qualora alla data del 15 dicembre 2009 le operazioni di emersione non siano ancora concluse per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell interessato, gli effetti derivanti dalla dichiarazione riservata si producono in ogni caso a condizione che le medesime operazioni siano perfezionate entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine previsto dalla norma. In ogni caso l imposta straordinaria deve essere corrisposta entro e non oltre il 15 dicembre 2009 (circolare 43/E, pag. 18) Studio Associato Piazza 34

35 Importi da indicare in dichiarazione riservata Importo da indicare in dichiarazione riservata Il contribuente non è tenuto ad adottare criteri specifici di valorizzazione. Il contribuente può, ad esempio, indicare l'importo corrispondente al valore corrente delle attività ovvero al costo di acquisto delle stesse o a valori intermedi (circolare 85/E del 2001, par. 7; circolare 43/E, pag. 29). L Abi, circolare 27 del 2001, afferma che «la discrezionalità stessa del contribuente potrà pertanto suggerire beninteso per le disponibilità diverse dal rimpatrio di denaro l' adozione di importi corrispondenti al valore corrente delle attività, ovvero al costo di acquisizione delle stesse, ovvero ancora a valori inferiori o superiori al costo. Sull importo indicato in dichiarazione riservata importo deve essere pagata l imposta sostitutiva (v. oltre) e questo importo costituisce il limite entro cui sono prodotti gli effetti dello scudo. Le attività detenute alla data del 31 dicembre 2008 possono anche differire, dal punto di vista qualitativo, da quelle effettivamente rimpatriate ed indicate nella dichiarazione riservata. Pertanto, ad esempio, nell ipotesi in cui al 31 dicembre 2008 erano detenuti titoli che sono stati successivamente ceduti, l attività rimpatriata consiste: - nel relativo controvalore monetario - ovvero nelle altre attività finanziarie acquistate con il precedente disinvestimento (circolare 43/E, pag. 22). Studio Associato Piazza 35

36 Il costo dello scudo Deve essere pagata una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali: a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite; b) con un'aliquota sintetica del 50% per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta. Studio Associato Piazza 36

37 I redditi prodotti all estero dal 1 gennaio 2009 Sarà possibile comunicare all intermediario i redditi percepiti dal 1 gennaio 2009 alla data del rimpatrio, affinché l intermediario provveda al versamento delle imposte per conto del cliente, (circolare 43/E, pag. 41 e ss.). Metodo analitico. L intermediario applica le imposte corrispondenti a ciascun reddito (anche sui proventi dei fondi armonizzati collocati all estero). E efficace solo per i redditi soggetti a ritenuta d imposta o ad imposta sostitutiva, in quanto i redditi soggetti a ritenuta d acconto, dovrebbero essere comunque indicati nel modello UNICO, perdendo la segretazione. Ai redditi assoggettati a tassazione definitiva a cura dell intermediario si estende il regime della riservatezza, dato che si tratta di «dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate» (circolare 24/E del 2002, paragrafo 6). Metodo presuntivo. Il reddito è determinato applicando all importo indicato in dichiarazione riservata il tasso ufficiale medio di riferimento fra il 1 gennaio 2009 e la data del rimpatrio. Si applica l imposta forfetaria del 27% (circolare 37/E, par. 2 del 2002). I due metodi sono applicabili solo ai redditi ai quali sarebbe ordinariamente applicabile il regime del risparmio amministrato o il regime del risparmio gestito, ovvero per le quali l intermediario è tenuto all applicazione di una ritenuta alla fonte (d acconto o d imposta) o imposta sostitutiva. L intermediario non può tener conto delle eventuali minusvalenze o perdite realizzate dal contribuente dal 1 gennaio 2009 al rimpatrio; ma l interessato, nel metodo analitico, può utilizzarle nel quadro RT della dichiarazione (circolare 99/E del 2001). Per contro, le eventuali plusvalenze, nel metodo analitico, si possono compensare con le minusvalenze conseguite su un deposito amministrato già esistente presso il medesimo intermediario (circolare 25/E del 2003, paragrafo 1.3). i soggetti interessati possono applicare il criterio analitico per taluni redditi ed utilizzare il criterio presuntivo per quella parte di redditi di difficile quantificazione. Studio Associato Piazza 37

38 Il metodo presuntivo Il tasso medio calcolato sulla base dei tassi di riferimento va applicato al capitale senza poi ragguagliare ai giorni l importo risultante (si veda la circolare 25/E del 2003). La conseguenza è che più è ritardata la data del rimpatrio, meno incide il reddito presunto. La circolare 37/E del 2002 precisa che il tasso medio del periodo deve essere applicato dal contribuente sul valore delle attività effettivamente rimpatriate per determinare i redditi derivanti presuntivamente dalle stesse. Il metodo presuntivo può essere opportunamente utilizzato per quella parte di redditi di difficile quantificazione o per i quali l applicazione del metodo analitico comporterebbe la perdita del regime della segretazione (circolare 37/E par. 2). Si veda oltre. l applicazione del criterio presuntivo determina che i redditi effettivamente conseguiti eventualmente eccedenti tale importo si considerano anch essi assoggettati ad imposizione sostitutiva e, quindi, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione. Per tale ragione, successivamente al perfezionamento dell operazione di rimpatrio, anche a tali redditi (eccedenti il tasso presuntivo) si estende il regime della riservatezza. Studio Associato Piazza 38

39 Il metodo presuntivo assorbe i seguenti redditi: - dividendi esteri di qualsiasi tipo perché sono soggetti a ritenuta d'ingresso d'acconto o d'imposta; - dividendi su azioni non qualificate italiane; - proventi di OICVM di qualsiasi tipo perché soggetti a ritenuta d'ingresso d'acconto o d'imposta e - per eccezione contenuta nella circolare 9/E - anche quelli su OICVM collocati all'estero; l interpretazione estensiva dovrebbe valere anche per titoli atipici e polizze vita; - interessi e capital gain su obbligazioni e titoli similari; - plusvalenze su partecipazioni non qualificate italiane; - plusvalenze su partecipazioni non qualificate estere negoziate in mercato regolamentati black list; - plusvalenze su partecipazioni non qualificate estere non black list; - proventi da pronti contro termine perché soggetti a ritenute d'acconto o d'imposta; - proventi da cessioni a termine di valute o titoli perché soggetti a ritenute d'acconto o d'imposta; - - proventi delle polizze vita (circolare 43/E, pag. 42) - Proventi dei titoli atitpici, compresi i fondi immobiliari esteri (circolare 43/E, pag. 42) Non sono assorbiti: - dividendi da partecipazioni qualificate italiane; - plusvalenze da qualificate estere; - plusvalenze da non qualificate estere black list non quotate; - interessi su finanziamenti. - plusvalenze da cessione e prelievo di valute da depositi e conti correnti Studio Associato Piazza 39

40 Costo fiscale delle attività rimpatriate Il cliente può assumere alternativamente, quale costo fiscalmente rilevante delle attività finanziarie per le quali presenta la dichiarazione di emersione: il costo di acquisto, come risultante dalla relativa documentazione (contratti di acquisto, contabili bancarie, ecc); ovvero, in mancanza della documentazione di acquisto, il valore fornito all intermediario mediante un apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell articolo 6, comma 3, del D. Lgs. n. 461 del 1997 (in questo caso, non si può superare il valore determinato sulla base dei criteri generali stabiliti dall art. 9 del T.U.I.R. circolare 99/E del 2001, par ) l importo dichiarato nella dichiarazione riservata. Tale valore assume rilevanza anche per la determinazione dei redditi di capitale (circolare 9/E del 2002, risposta 1.5). Studio Associato Piazza 40

41 Procedura nel caso si utilizzi il valore indicato in dichiarazione riservata. Istruzioni all opzione di cui all articolo 14, comma 5 bis in dichiarazione riservata L interessato deve compilare e sottoscrivere una comunicazione, da allegare alla dichiarazione riservata nella quale siano riportati i valori risultanti dalla ripartizione dell importo complessivo indicato nell integrazione della dichiarazione medesima fra le diverse attività rimpatriate. I valori indicati nella comunicazione saranno utilizzati sia per la successiva determinazione dei redditi diversi, sia, nei casi in cui il costo assuma rilevo, per la successiva determinazione dei redditi di capitale. La determinazione delle plusvalenze e minusvalenze e della relativa imposta sarà effettuata dall intermediario qualora le attività rimpatriate rientrino nel regime del risparmio amministrato o gestito (artt. 6 e 7 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461), ovvero dall interessato, in caso di attività regolarizzate o di attività rimpatriate alle quali si applichi il regime della dichiarazione (art. 5 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461). Studio Associato Piazza 41

42 Combinazione delle opzioni fra importo da indicare in dichiarazione riservata, costo fiscale e comunicazione dei redditi presuntivi Ricostruzione delle finalità delle varie opzioni possibili Impedire gli accertamenti e le sanzioni relativi alle attività emerse (redditi evasi e modello RW), nei limiti degli importi indicati nella dichiarazione riservata. Ciò induce a ritenere che il valore indicato in dichiarazione riservata può essere inferiore o superiore all ammontare delle somme o valori illecitamente costituti all estero, ma anche al valore corrente al 31 dicembre 2008, dato che il titolo posseduto al 31 dicembre potrebbe essere stato acquistato (ad un prezzo superiore all attuale valore corrente) con i proventi della cessione plusvalente di un titolo acquistato in precedenza. Solo in questo modo lo scudo copre anche l omessa dichiarazione della plusvalenza e l omessa compilazione dell RW Il valore corrente, pertanto, non deve necessariamente essere quello al 31 dicembre 2008, ma anche quello rilevato in qualsiasi data precedente. Questa interpretazione, di norma, assorbe il quesito se sia possibile indicare il valore corrente alla data del rimpatrio, quando sia superiore a quello alla data del 31 dicembre 2008), dato che, di norma, anteriormente al 31 dicembre 2008 si sono verificate quotazioni superiori a quelle attuali. Studio Associato Piazza 42

43 Opzioni: importo dichiarato costo fiscale - comunicazione Il costo è documentato Il titolo è stato detenuto ininterrottamente dal 31 dicembre 2008 alla data di rimpatrio Il titolo è stato ceduto fra il 1 gennaio 2009 e la data di rimpatrio Il costo è superiore al valore corrente Il costo è inferiore al valore corrente Il costo è superiore al corrispettivo percepito (minus) Indicare il costo in dichiarazione riservata (DR) e comunicarlo all intermediario come costo fiscale Indicare, a scelta, il costo o il valore corrente in dichiarazione riservata e comunicare all intermediario il costo come costo fiscale DR: ammontare del denaro rimpatriato o costo dei nuovi titoli Costo fiscale: costo dei nuovi titoli Se documentata, la minusvalenza effettivamente realizzata è deducibile in dichiarativo Per la nozione di valore corrente v. diapositiva precedente Il costo è inferiore al corrispettivo percepito (plus) DR: costo dei titoli ceduti; Costo fiscale: costo dei titoli acquistati a titolo di reinvestimento Optare per la tassazione analitica o forfetaria della plusvalenza (se ammessa) Il costo non è documentato (es. GPM) Indicare un valore corrente fra la data di costituzione delle attività all estero e la data del rimpatrio (di norma, il valore corrente alla data del rimpatrio è compreso nell intervallo); comunicare tale valore come costo dei titoli rimpatriati; comunicare il reddito percepito dal 1 gennaio 2009 con il metodo presuntivo e indicare in DR il denaro rimpatriato al netto dei redditi presuntivi. E bene che il denaro rimpatriato sia almeno pari alla somma di imposte sostitutive e redditi presunti Studio Associato Piazza 43

44 Esempio di rimpatrio in mancanza di documentazione del costo Vengono ripatriati titoli il cui valore corrente alla data del rimpatrio (realistico, in quanto compreso nell intervallo delle quotazioni del periodo fra la data della costituzione dei capitali all estero e il 31 dicembre 2008) è di euro. Viene anche rimpatriato contante per euro. Il tasso medio di riferimento alla data del rimpatrio è 1,4619% E possibile determinare i proventi forfetari scorporandoli da x 1,4619% : (1 + 1,4619%) = ,20. Versare euro di imposta sostitutiva e euro di ritenuta forfetaria. In dichiarazione riservata si indicano titoli per e contante per ( ) = Non si indicano i redditi presunti. Il conto segretato sarà alimentato da , e sarà immediatamente ridotto, per effetto del versamento delle imposte, di euro. Studio Associato Piazza 44

45 Esempio: valore corrente maggiore del costo Attività esistenti all estero al 31 dicembre 2008 Costo documentato Valore corrente Redditi effettivamente percepiti dal 1 gennaio 2009 al rimpatrio Scudo senza rivalutazione del costo Scudo con rivalutazione del costo Importo scudato Importo scudato Imposta straordinaria Imposta straordinaria Reddito presunto Tassazione forfetaria del reddito presunto 376 Reddito presunto Tassazione forfetaria del reddito presunto Totale rimpatrio Valore fiscale (*) : Valore effettivo: Totale rimpatrio Valore fiscale (*) : Valore effettivo: Totale imposte Totale imposte (*) Valore riconosciuto come costo per il calcolo delle plusvalenze, minusvalenze e dei redditi di capitale e valore segretato. Studio Associato Piazza 45

46 Esempio: valore corrente minore del costo Attività esistenti all estero al 31 dicembre 2008 Costo documentato Valore corrente Redditi effettivamente percepiti dal 1 gennaio 2009 al rimpatrio Utilizzo del costo documentato Utilizzo del valore corrente Importo scudato Importo scudato Imposta straordinaria Imposta straordinaria Reddito presunto Tassazione forfetaria del reddito presunto Reddito presunto Tassazione forfetaria del reddito presunto 376 Totale rimpatrio Valore fiscale (*) : Valore effettivo: Totale rimpatrio Valore fiscale (*) : Valore effettivo: Totale imposte Totale imposte (*) Valore riconosciuto come costo per il calcolo delle plusvalenze, minusvalenze e dei redditi di capitale e valore segretato. Studio Associato Piazza 46

47 Dopo il rimpatrio Studio Associato Piazza 47

48 Il modello RW Non deve essere compilato nell anno del rimpatrio o della regolarizzazione e nel precedente Dall anno successivo va compilato solo per le attività diverse da quelle finanziarie date in amministrazione o gestione ad un intermediario abilitato. Studio Associato Piazza 48

49 La segretazione Oltre al fatto che il rimpatrio e la regolarizzazione non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del decreto correttivo della manovra d estate, opera il regime di segretazione, di cui all articolo 14, comma 3 del Dl. 350 del 2001 (circolare 43/E, pag. 37 e ss.). In particolare, gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate e l imposta straordinaria versata (articolo 14, comma 2, Dl 350 del 2001). Studio Associato Piazza 49

50 La circolare 9/E del 2002 (confermata da BC, pag. 27/28) precisa che è possibile: passare dall amministrato al gestito e da un intermediario all altro, mantenendo la segretezza (risposta 1.9); v. anche circolare 24/E del 2002 mantenere la segretezza per i redditi di capitale e diversi comunque assoggettati a tassazione definitiva (risposta 1.10) mantenere la segretazione se il conto è cointestato, ma le dichiarazioni riservate devono essere intestate ad ogni cointestatario (v. anche circolare 24/E del 2002) mantenere la segretazione sulle attività formate con i redditi percepiti dal 1 gennaio 2009 e assoggettate a tassazione definitiva tramite l intermediario, anche se non indicate nella dichiarazione riservata (circolare 24/E del 2002) Studio Associato Piazza 50

51 Limiti alla segretazione Le deleghe di terzi sui conti segretati fanno perdere la segretazione (circolare 24/E del 2002) Verifiche in materia previdenziale Verifiche ordinate dal magistrato per cause diverse dai reati non coperti dallo scudo Trasferimenti a dossier diversamente intestati Successioni Anagrafe dei conti Utilizzabilità ai fini fiscali dei dati rilevati ai fini dell antiriciclaggio Studio Associato Piazza 51

52 Possibili investimenti all estero segretati Sono possibili, in regime di segretazione: investimenti in fondi esteri armonizzati anche se collocati all estero, per i proventi percepiti dal 1 gennaio 2010; investimenti in polizze vita o a capitalizzazione italiane o estere (circolare 9/E del 2002, risposta 1.6); Investimenti in partecipazioni non qualificate italiane; Investimenti in partecipazioni non qualificate quotate black list (prestare attenzione al regime delle imprese estere collegate ) Investimenti in partecipazioni non qualificate non black list Investimenti in obbligazioni o titoli similari Finanziamenti infruttiferi Altri investimenti fino a quando non producono redditi Studio Associato Piazza 52

53 Gli investimenti che mettono a rischio la segretazione Persone fisiche (redditi soggetti ad obbligo di dichiarazione) non imprenditori redditi di capitale da OICVM di diritto estero non armonizzati, fino al 31 dicembre 2008 (SL e RL); redditi di capitale da OICVM di diritto estero armonizzati ma non autorizzati al collocamento in Italia, fino al 31 dicembre 2008 (monitoraggio e RM); dividendi (SK e RL)e capital gain (SO e RT) di partecipazioni qualificate italiane ed estere, redditi da partecipazioni imputabili ai soci in base al regime CFC; dividendi e capital gain di partecipazioni non qualificate estere se l emittente è residente in paradisi fiscali e i titoli non sono negoziati in mercati regolamentati (SK e RL); proventi da titoli atipici di fonte estera e da fondi immobiliari di diritto estero percepiti da persone fisiche, enti commerciali e società semplici, qualora l emittente non abbia conferito incarico formale all intermediario per il cui tramite vengono erogati i proventi stessi (monitoraggio e RM); dividendi da azioni estere che sul piano fiscale non sono azioni similari alle azioni italiane, qualora detti proventi si riqualifichino come proventi da titoli atipici (rinvio ai titoli atipici); proventi derivanti dal riscatto polizze di assicurazione di fonte estera, ove la compagnia estera non applichi direttamente l imposta sostitutiva di cui all articolo 26 ter del Dpr. 600/73; ris. 144/E del 2002 (monitoriaggio e RM) Imprenditori individuali, società semplici ed assimilate, enti non commerciali: Oltre alle attività di cui nella colonna a fianco, anche: redditi di capitale da OICVM di diritto estero armonizzati autorizzati al collocamento in Italia e redditi da fondi immobiliari chiusi di diritto italiano, qualora percepiti da imprenditori individuali ed enti non commerciali nell esercizio d impresa (SL e RF); dividendi da azioni non qualificate sia italiane sia estere nel caso in cui l interessato sia diverso da persona fisica; es. società semplice, ente non commerciale, imprenditore individuale (SK e RL); proventi da titoli atipici sia di fonte italiana sia di fonte estera e proventi da fondi immobiliari di diritto estero, qualora l interessato sia imprenditore individuale o ente non commerciale nell esercizio d impresa (RF). Studio Associato Piazza 53

54 Aspetti che richiedono particolare attenzione Investimenti detenuti in società estere, trust, polizze vita, e fondazioni; Investimenti che producono redditi soggetti a tassazione progressiva (fondi comuni non armonizzati, azioni qualificate, finanziamenti fruttiferi) Investimenti soggetti a tassazione proporzionale al 27% (obbligazioni a breve, titoli atipici) Investimenti in valute diverse dall euro Investimenti all estero con perdite latenti Situazioni in cui l interessato o i suoi congiunti sono soci di società italiane passibili di accertamento induttivo (presunzione di sottrazione di redditi da parte della società) Studio Associato Piazza 54

55 L albero delle decisioni Studio Associato Piazza 55

56 La gestione delle attività estere detenute attraverso strutture complesse o investite in strumenti illiquidi o non armonizzati Studio Associato Piazza 56

57 Trust interposti Prassi amministrativa (circolare 43/E, pag. 8) : In considerazione della finalità del provvedimento - che è quella di consentire l emersione di attività comunque riferibili al contribuente, detenute al di fuori del territorio dello Stato essa è ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano intestate a società fiduciarie o siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. Come precisato nella circolare n. 99/E del 2001, la nozione di interposta persona è direttamente connessa alle caratteristiche e alle modalità organizzative del soggetto interposto. A titolo esemplificativo, in tale sede è stato chiarito che si deve considerare soggetto fittiziamente interposto una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale e ben si può sostenere che la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio che effettui il rimpatrio. Altro esempio di interposizione fittizia è costituita dai trust revocabili. In tal caso le operazioni di emersione sono effettuate dal disponente. la nozione di trust revocabile è illustrata circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, secondo cui, in questa particolare tipologia di tale istituto il disponente si riserva la facoltà di revocare l attribuzione dei diritti ceduti al trustee o vincolati nel trust (nel caso in cui il disponente sia anche trustee), diritti, che, con l esercizio della revoca rientrano nella sua sfera patrimoniale. E evidente come in tal caso non si abbia un trasferimento irreversibile dei diritti e, soprattutto, come il disponente non subisca una permanente diminuzione patrimoniale. Questo tipo di trust ai fini delle imposte sui redditi non dà luogo ad un autonomo soggetto Studio Associato Piazza 57

58 La circolare n. 99/E del 2001 ha considerato soggetto interposto anche un trust non discrezionale, nei casi in cui il titolare possa essere identificato nel beneficiario: situazioni, queste, in cui compete al soggetto interponente in Italia (cioè, rispettivamente al socio della società estera; al settlor del trust revocabile e al beneficiario del trust non discrezionale) utilizzare lo scudo per sanare l irregolare e indiretta detenzione delle attività all estero Assonime, circolare 18 del 2003, pag. 5). La circolare 43/E del 2009 precisa, conclusivamente che: affinché un trust possa essere qualificato soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi è che il potere del trustee nell amministrare i beni in possesso del trust, e ad esso affidati dal disponente, sia effettivo. Al contrario, qualora il potere e il controllo sui beni siano riservati al disponente (settlor), il trust dovrà essere considerato come non operante dal punto di vista dell imposizione diretta. allo stesso modo, in presenza di un trust irrevocabile nel quale il trustee è di fatto privato dei poteri dispositivi sui beni attribuiti al trust che risultano invece esercitati dai beneficiari, il trust deve essere considerato come non operante in quanto fittiziamente interposto nel possesso dei beni. In buona sostanza, si tratta di ipotesi in cui le attività facenti parte del patrimonio del trust continuano ad essere a disposizione del settlor oppure rientrano nella disponibilità dei beneficiari. Studio Associato Piazza 58

59 Esempi di trust fittiziamente interposti (circolare 43/E, pag. 10) : trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi; trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento se stesso come beneficiario; trust in cui il disponente (o il beneficiario) è titolare di significativi poteri in forza dell atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso; trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando se stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto trust a termine ); trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal trustee. In tali casi la dichiarazione di emersione deve essere presentata dal soggetto (disponente o beneficiario) che è l effettivo possessore dei beni. Studio Associato Piazza 59

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