POLIZZA TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI E/O DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI
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- Martino Toscano
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1 POLIZZA TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI E/O DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI
2 Questa assicurazione è destinata a coprire i Sinistri che siano stati denunciati all Assicuratore per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione, anche se l Insorgenza che dà origine al Sinistro è riferibile a fatti posti in essere prima del Periodo di Assicurazione ma in data successiva al 31 dicembre Si vedano le definizioni che seguono DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato Assicurazione Broker Contraente il soggetto, Amministratore e/o Dipendente di Ente Pubblico, il cui interesse è protetto dall'assicurazione. la copertura assicurativa offerta dalla Polizza agli Assicurati. Aon S.p.A. Via A. Ponti 8/ Milano - RUI B ed Aon Personal Line S.r.l.. Via A. Ponti Milano - RUI B , quali mandatari incaricati dal Contraente della gestione ed esecuzione della Polizza, riconosciuti dalla Società. il soggetto, Amministratore e/o Dipendente di Ente Pubblico, che stipula l'assicurazione. Ente di Appartenenza Insorgenza che dà origine al Sinistro Massimale Modulo di Adesione Periodo di Validità Polizza Premio Pubblica Amministrazione la Pubblica Amministrazione con la quale l Assicurato ha o abbia avuto un rapporto di servizio o un mandato. il momento in cui l Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge. la massima esposizione della Società per ogni Sinistro. modulo attraverso il quale gli Assicurati manifestano la volontà di aderire all Assicurazione. la durata della Assicurazione, indicata nel Modulo di Adesione, compreso il periodo di efficacia della Assicurazione indicato nelle Condizioni Contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della Assicurazione). il documento che prova l Assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società. ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero/IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. Responsabilità Amministrativa la responsabilità che incombe sull Assicurato che, avendo violato 2
3 obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale o un Danno Erariale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. Responsabilità Amministrativa Contabile e Giudizio di Conto Sinistro Società Tutela Legale Unico Sinistro la responsabilità che implica l esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato, detto agente contabile, fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale o un Danno Erariale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. la controversia e/o del contenzioso per il quale è prevista l Assicurazione. ARAG S.p.A. Verona l Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 art 163/4 art. 173/4 e correlati. Il Sinistro che coinvolge più Assicurati. 3
4 Condizioni di Assicurazione Polizza Amministratori e Dipendenti della Pubblica Amministrazione Art. 1 - Oggetto dell Assicurazione 1. La Società, alle condizioni della presente Assicurazione e nei limiti del Massimale convenuto, assicura la Tutela Legale occorrente all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza. 2. Tali oneri sono: le spese per l intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro; le spese per l intervento del Consulente Tecnico d Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell Art. 15 comma 2; le spese di giustizia; 3. E garantito l intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell Art. 13 comma 3. Art. 2 - Delimitazioni dell oggetto dell Assicurazione 1. L Assicurato è tenuto a : regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del Sinistro; ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. 2. La Società non si assume il pagamento di: multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere. Art. 3 Prestazioni garantite 1. Le garanzie previste all'art. 1, vengono prestate all Assicurato per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai Sinistri connessi allo svolgimento dei propri incarichi e mansioni. 2. La copertura assicurativa è operante per la Responsabilità Amministrativa, Contabile e Giudizio di Conto. Sono, pertanto, garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di Responsabilità Amministrativa, Contabile e Giudizio di Conto per colpa nei confronti dell Assicurato o in caso di archiviazione per mancanza del danno. 3. Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l importo indicato nella stessa. La Società rimborserà inoltre le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del processo prima dell emissione dell atto di citazione in giudizio e relative all assistenza nell invito a dedurre e l audizione personale, nonché nel procedimento cautelare di sequestro. 4. Fermo restando l obbligo per l Assicurato di denunciare il Sinistro nei termini di cui al successivo Art. 13, e comunque nel momento in cui ha inizio l azione di responsabilità, la Società provvederà, su richiesta motivata, all anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del Massimale, in attesa della definizione del giudizio. 5. Nel caso siano accertati, mediante sentenza definitiva nei confronti dell Assicurato elementi di responsabilità per dolo, la Società richiederà allo stesso il rimborso di tutti gli oneri, spese legali o peritali, eventualmente anticipati, a titolo di fondo spese, per la difesa in ogni grado di giudizio. L Assicurato, pertanto, si impegna a restituire alla Società ogni somma eventualmente anticipata nel caso siano accertati, nei suoi confronti mediante sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo. Art. 4 Esclusioni La copertura assicurativa non è valida: a) per vertenze concernenti la materia delle successioni e delle donazioni; b) per fatti conseguenti a tumulti popolari, assimilabili a sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; c) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; 4
5 f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; g) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005 e successive modifiche; h) nei casi di violazione degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189, comma 1 (Comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada; i) per fatto doloso dell Assicurato; j) per vertenze relative a procedimenti già avviati avanti la Corte dei Conti in data precedente alla stipulazione della presente Polizza; k) per vertenze insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione della presente assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Art. 5 - Indicazioni e dichiarazioni 1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione dell Assicurazione o durante il corso della stessa, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Assicurazione, nonché la cessazione della stessa Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile. 2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. Art. 6 - Altre Assicurazioni 1. Fermi restando i massimali e limiti di Polizza, qualora il rischio oggetto della presente Assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre imprese di Assicurazione, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre Assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. 2. A questo riguardo gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre Assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di Sinistro. 3. L'Assicurato deve comunicare alla Società la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. Art. 7 - Disciplina per il perfezionamento dell Assicurazione - Inizio e termine della Assicurazione Termini di pagamento del premio 1. Per perfezionare l Assicurazione, l'assicurando deve completare e sottoscrivere il Modulo di Adesione e trasmetterlo al Broker, esclusivamente al numero di fax indicato nel Modulo di Adesione, unitamente a copia della disposizione di bonifico bancario attestante l avvenuto pagamento del relativo Premio, recante il timbro della banca o il numero di CRO. 2. La compilazione, sottoscrizione, l invio del Modulo di Adesione ed il pagamento del relativo Premio comportano automaticamente il perfezionamento della presente Assicurazione. 3. L Assicurazione è operante in conformità al relativo Periodo di Validità, come successivamente disciplinato. Il Periodo di Validità dell Assicurazione ed il relativo Premio sono disciplinati come di seguito specificato: Prima annualità: a) Moduli di Adesione ricevuti dal Broker entro le ore del 31/05/2009 unitamente a copia della disposizione di bonifico recante, oltre al timbro della banca o al numero di CRO, data valuta beneficiario e data ordine di bonifico non successive al 31/05/2009: - data di decorrenza del Periodo di Validità ore 24,00 del 31/12/2008; - data di termine del Periodo di Validità: ore 24,00 del 31/12/2009; - Premio 100% del Premio annuo. b) Moduli di Adesione ricevuti dal Broker successivamente alle ore del 31/05/2009 e fino alle ore del 30/06/2009, unitamente a copia della disposizione di bonifico recante, oltre al timbro della banca o al numero di CRO, data valuta beneficiario e data ordine di bonifico non successive al 30/06/2009: - data di decorrenza del Periodo di Validità ore del 31/05/2009; - data di termine del Periodo di Validità: ore del 31/12/2009; - Premio 75% del Premio annuo. c) Moduli di Adesione ricevuti dal Broker successivamente alle ore del 30/06/2009 e fino alle ore 5
6 24.00 del 31/12/2009, unitamente a copia della disposizione di bonifico recante, oltre al timbro della banca o al numero di CRO, data valuta beneficiario e data ordine di bonifico non successive al 31/12/2009: - data di decorrenza del Periodo di Validità ore del 30/06/2009; - data di termine del Periodo di Validità: ore del 31/12/2009; - Premio 50% del Premio annuo. Ai fini della individuazione della corretta decorrenza del Periodo di Validità dell Assicurazione farà fede esclusivamente la data di ordine bonifico o la data di valuta beneficiario, sempre che la data di valuta sia uguale o successiva alla data di ordine bonifico e che il Broker abbia ricevuto la copia della disposizione di pagamento unitamente al Modulo di Adesione, regolarmente compilato e sottoscritto. Qualora la data valuta beneficiario sia anteriore alla data di ordine bonifico, l Assicurazione decorre dalla data di ordine bonifico. Annualità successive: Per i nuovi perfezionamenti relativi alle annualità successive alla prima, cioè a decorrere dal 31/12/2009, vale la seguente disciplina: a) Moduli di Adesione ricevuti dal Broker entro le ore del 31/03 di ogni anno unitamente a copia della disposizione di bonifico recante, oltre al timbro della banca o al numero di CRO, data valuta beneficiario e data ordine di bonifico non successive al 31/03 di ogni anno: - data di decorrenza del Periodo di Validità ore del 31/12 di ogni anno; - data di termine del Periodo di Validità: ore del 31/12 di ogni anno; - Premio 100% del Premio annuo. b) Moduli di Adesione ricevuti dal Broker successivamente alle ore del 31/03 di ogni anno e fino alle ore del 30/06 di ogni anno, unitamente a copia della disposizione di bonifico recante, oltre al timbro della banca o al numero di CRO, data valuta beneficiario e data ordine di bonifico non successive al 30/06 di ogni anno: - data di decorrenza del Periodo di Validità ore del 31/03 di ogni anno; - data di termine del Periodo di Validità: ore del 31/12 di ogni anno; - Premio 75% del Premio annuo. c) Moduli di Adesione ricevuti dal Broker successivamente alle ore del 30/06 di ogni anno e fino alle ore del 31/12 di ogni anno, unitamente a copia della disposizione di bonifico recante, oltre al timbro della banca o al numero di CRO, data valuta beneficiario e data ordine di bonifico non successive al 31/12 di ogni anno: - data di decorrenza del Periodo di Validità ore del 30/06 di ogni anno; - data di termine del Periodo di Validità: ore del 31/12 di ogni anno; - Premio 50% del Premio annuo. 4. Fatto salvo per l Assicurazione per la quale è stato denunciato un Sinistro, l Assicurazione attivata nel corso della prima annualità, ovvero dal 31/12/2008 al 31/12/2009, si intenderà automaticamente rinnovata per l annualità successiva, ovvero dal 31/12/2009 al 31/12/2010, qualora il Broker riceva entro le ore del 31/01/2010 copia della disposizione di bonifico per la corresponsione del relativo Premio annuo, recante, oltre il timbro della banca o il numero di CRO, data valuta beneficiario e data ordine di bonifico non successive al 31/01/2010. Qualora la data di ordine bonifico o la data valuta beneficiario sia successiva al 31/01/2010, l Assicurazione decorrerà dalle ore della data valuta beneficiario rilevabile dalla copia della disposizione di bonifico, qualora questa sia uguale o successiva alla data ordine bonifico. Qualora la data valuta beneficiario sia anteriore alla data ordine bonifico, l Assicurazione decorrerà dalle ore della data ordine bonifico. 5. Per le annualità seguenti si applicano le medesime modalità operative descritte al paragrafo precedente, con le date aggiornate rispetto alla nuova annualità. 6. Nel caso di Assicurazione per la quale è stato denunciato un Sinistro, la Società si riserva di non accettare il rinnovo dell Assicurazione medesima per l annualità successiva o di accettarla a condizioni differenti, che saranno dalla stessa comunicate all Assicurato 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza annuale. In assenza di ricezione da parte dell Assicurato di comunicazione da parte della Società, l Assicurazione si intenderà rinnovata alle normali condizioni contrattuali. In caso di accettazione da parte della Società a condizioni differenti da quelle dell Assicurazione, l Assicurato avrà a disposizione ulteriori 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell offerta della Società, entro i quali potrà manifestare il proprio assenso alle diverse condizioni proposte dalla Società e attraverso il pagamento dell eventuale sovrappremio o il proprio diniego al rinnovo dell Assicurazione; in quest ultimo caso l Assicurato dovrà richiedere la restituzione del Premio. In caso di accettazione l Assicurazione decorre dalle date indicate ai precedenti paragrafi regolanti la disciplina delle annualità 6
7 successive alla prima. 7. La presente Assicurazione non consente di attivare ulteriori Assicurazioni per la medesima annualità. In caso di attivazione di più Assicurazioni sarà ritenuta valida esclusivamente la prima in ordine cronologico. Art. 8 Disdetta dell Assicurazione e recesso per Sinistro 1. Fatto salvo il caso di decesso o di interruzione del rapporto di lavoro esistente con l Ente di Appartenenza, l Assicurato potrà disdire l Assicurazione, dandone comunicazione scritta alla Società per il tramite del Broker con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni dalla scadenza annuale. 2. Dopo ogni Sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società o l Assicurato possono recedere dall Assicurazione con preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni. Nel caso in cui la facoltà di recesso venga esercitata dalla Società la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla data d efficacia del recesso, rimborserà la parte di Premio, al netto dell imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 9 Massimale di Assicurazione La copertura assicurativa viene prestata, par ciascun Assicurato, per Sinistro e per anno assicurativo, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva dell Assicurazione, fino alla concorrenza dei seguenti Massimali pro capite, come richiamati nel Modulo di Adesione: opzione 1) euro ,00 (ventimila/00); opzione 2) euro ,00 (quarantamila/00). Art. 10 Calcolo del Premio annuo e pagamento del Premio in caso di variazione della attività - Distaccamento temporaneo presso Ente diverso 1. Il Premio, è calcolato applicando il Premio lordo, imposte governative incluse, per qualifica e Massimale, come indicato nel Modulo di Adesione ed all Allegato 1 (tabella sinottica delle categorie e dei premi). 2. Resta inteso che in caso di cumulo di responsabilità da parte degli Assicurati afferenti a più fasce di rischio, o in caso di cumulo di responsabilità da parte degli Assicurati appartenenti ad Enti diversi, la copertura assicurativa sarà operante previa la corresponsione di un Premio pari al doppio del Premio corrispondente alla carica più elevata. 3. L'Assicurazione opera anche in caso di cessazione dell'attività presso l Ente di Appartenenza indicato dall Assicurato nel Modulo di Adesione, qualora venga intrapresa presso lo stesso Ente o un altra Pubblica Amministrazione una nuova attività compresa nell elenco di categorie allegato al Modulo di Adesione, fra quelle assicurabili in base alla presente Assicurazione. In tale caso l'eventuale adeguamento del Premio, in aumento o diminuzione, sarà dovuto con effetto dalla prima scadenza annuale successiva al mutamento dell'attività. L Assicurato dovrà informare la Società delle eventuali variazioni di attività mediante comunicazione scritta prevista con apposito Modulo. 4. Nel caso di distacco temporaneo dell Assicurato presso un Ente diverso da quello per il quale l Assicurato stesso presta servizio al momento del perfezionamento dell Assicurazione, la stessa s intende automaticamente operante, senza alcun sovrappremio. Art Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 12 Operatività dell Assicurazione 1. La copertura assicurativa viene prestata per i Sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell Assicurazione, purché i fatti che hanno dato origine al Sinistro siano stati posti in essere successivamente al 31/12/2003 e la conoscenza del Sinistro sia avvenuta successivamente alla decorrenza del Periodo di Validità dell Assicurazione. 2. La copertura assicurativa si estende ai Sinistri verificatisi entro dodici mesi dal termine del Periodo di Validità dell Assicurazione, purché i fatti che hanno dato origine al Sinistro siano stati posti in essere durante il Periodo di Validità dell Assicurazione ed il Sinistro sia stato denunciato alla Società, nei modi e nei termini di cui all Art Nel caso di pensionamento o morte dell Assicurato o di cessazione, per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, da parte dello stesso dell attività presso l Ente di Appartenenza durante il Periodo di Validità dell Assicurazione, l'assicurazione è comunque operante per i Sinistri denunciati alla Società nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolta presso il predetto Ente, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Validità dell'assicurazione stessa. 7
8 Art Denuncia del Sinistro e libera scelta del Legale 1. L'Assicurato deve denunciare per iscritto, anche a mezzo telefax alla Società, oppure al Broker, qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. 2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica stessa. 3. Fermo quanto stabilito al precedente art. 6, qualora il Contraente abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una Polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei Sinistri entro l anno/i successivo/i alla cessazione della Polizza, il Contraente si impegnerà a denunciare i Sinistri insorti precedentemente al perfezionamento della presente Polizza alla Compagnia presso la quale era assicurato, ferma restando l operatività della presente Assicurazione per differenza di Massimali e di condizioni. 4. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro del Distretto ove ha sede l'ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo contemporaneamente alla denuncia del Sinistro. 5. Se l Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l Assicurato non vi provveda, si adopera per indicare il nominativo di un legale, al quale l Assicurato conferirà mandato. 6. L Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. Nel caso dell eventuale fase giudiziale di appello il mandato può essere conferito al legale del giudizio di primo grado qualora quest ultimo sia titolare dei requisiti previsti dalla legge. In mancanza di tali requisiti, il mandato può essere conferito ad altro legale del Distretto di primo grado o del Distretto di appello. In ogni caso la Società corrisponderà le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta. Art Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della copertura assicurativa In occasione della denuncia del Sinistro l Assicurato è tenuto a: informare la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. Art Gestione del Sinistro 1. Ricevuta la denuncia del Sinistro, la pratica viene trasmessa al legale scelto dall Assicurato nei termini di cui all Art. 13. La copertura assicurativa viene prestata anche per il grado superiore di procedimento, se l impugnazione presenta possibilità di successo. 2. L eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società. 3. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. 4. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Sinistri tra l'assicurato e la Società, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Art Recupero di somme Se l Assicurato è prosciolto da ogni addebito, la Società eserciterà l azione di surroga nei confronti dell Ente di Appartenenza dell Assicurato per il recupero di quanto eventualmente anticipato a titolo di fondo spese. Art Estensione territoriale La copertura assicurativa vale per i Sinistri che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città Stato del Vaticano. 8
9 Art Oneri fiscali Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al Premio, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società. Art Rinvio I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente Polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge. Art 20 - Indicizzazione - Adeguamento del massimale, delle indennità e del premio Il massimale, le indennità assicurate ed il relativo premio non sono indicizzati. Art.21 - Clausole o accordi particolari Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società. Art. 22 Interpretazione delle condizioni contrattuali dell Assicurazione Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione delle condizioni contrattuali dell Assicurazione sarà quella più favorevole all Assicurato. Art. 23 Clausola Broker Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione alla presente Assicurazione, l Assicurato conferisce mandato di brokeraggio al Broker, con l incarico di assisterlo ai fini della presente Polizza. Il Broker s impegna a provvedere alla gestione contabile amministrativa della Polizza, di conseguenza tutti i rapporti contabili amministrativi ad essa inerenti saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker. Per quanto riguarda il pagamento dei premi di Polizza, il Contraente s impegna versarli al Broker secondo quanto stabilito all Art. 7. Resta intesa l efficacia liberatoria, anche ai termini dell art. 1901, Codice Civile, del pagamento così effettuato. In ogni caso, qualora i premi non venissero versati al Broker, quest ultimo non provvederà ad anticiparli alla Società ed il Broker non sarà responsabile delle conseguenze derivabili. Resta inteso che tutte le comunicazioni fatte dal Broker alla Società si intenderanno come fatte dal Contraente stesso, così come quelle effettuate dalla Società al Broker si intenderanno come effettuate al Contraente. In caso di contrasto fra le comunicazioni, del Broker e quelle del Contraente sul medesimo fatto, farà fede per la Società la comunicazione fatta dal Contraente, così come in caso di contrasto fra le comunicazioni del Broker e quelle della Società sul medesimo fatto, farà fede per il Contraente la comunicazione fatta dalla Società. 9
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