FISCO Circolare Liquidazione IVA secondo la contabilità di cassa

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1 CONFINDUSTRIA AREA FISCO, FINANZA E WELFARE FISCO Circolare Liquidazione IVA secondo la contabilità di cassa Liquidazione dell IVA secondo la contabilità di cassa c.d. cash accounting (art. 32- bis, DL n. 83 del 2012) Sintesi della disciplina 1. Premessa 2. Ambito soggettivo 3. Ambito oggettivo 3.1 Operazioni attive escluse dal regime 3.2 Operazioni passive escluse dal regime 4. Funzionamento del regime 4.1 Esigibilità e detrazione dell imposta 4.2 Assoggettamento a procedure concorsuali del debitore 4.3 Note di variazione 5. Adempimenti 5.1 Esercizio dell opzione 5.2 Requisiti di fatturazione 5.3 Altri adempimenti 6. Entrata in vigore e periodo transitorio

2 2 AREA FFW - FISCO Liquidazione dell IVA secondo la contabilità di cassa 1. Premessa A seguito della pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate 21 novembre 2012, n (di seguito Provvedimento), il quadro normativo per l applicazione del nuovo regime di liquidazione dell IVA secondo la contabilità di cassa è sostanzialmente definito. Si ricorda che l articolo 167-bis, introdotto nel corpus della direttiva 2006/112/CE dalla direttiva 2010/45/UE, accorda agli Stati membri la possibilità di prevedere un regime opzionale di IVA per cassa, in virtù del quale: l esigibilità dell IVA è posticipata, per il soggetto passivo che aderisce al regime, al momento dell incasso del corrispettivo; la detrazione dell imposta sugli acquisti effettuati dal beneficiario del regime è posticipata al momento del pagamento della fornitura. Inoltre, gli Stati membri che adottano questo regime opzionale stabiliscono che questo possa trovare applicazione per i soggetti passivi che optano per tale regime ed abbiano un fatturato annuo non superiore a euro. Gli Stati membri possono, previa consultazione del Comitato IVA, applicare una soglia fino a di euro; tuttavia tale consultazione del Comitato IVA non è necessaria per gli Stati membri che al 31 dicembre 2012 abbiano applicato una soglia superiore a euro. Va, infine, considerato che, con una dichiarazione a verbale iscritta all atto di approvazione della direttiva 2010/45/UE, gli Stati membri si sono accordati per prevedere che, in ogni caso, il cessionario o committente dell operazione effettuata dal soggetto passivo che opta per il regime di cassa possa esercitare il diritto alla detrazione immediatamente al momento di effettuazione dell operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. In attuazione delle previsioni dell articolo 167-bis della direttiva IVA, l articolo 32-bis del DL 22 giugno 2012, n. 83 1, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha previsto la possibilità di adottare l esigibilità differita dell IVA per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi d imposta da soggetti passivi con un volume d affari non superiore a 2 milioni di euro. La norma demanda ad un Decreto del Ministro dell economia e delle finanze di stabilire le disposizioni di attuazione della disciplina e ad un Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate di determinare le modalità con le quali l opzione per il regime è esercitata dai contribuenti. Il Ministero delle finanze, lo scorso 11 ottobre, ha diffuso sul sito internet del Dipartimento delle finanze il testo del Decreto che contiene le disposizioni attuative, poi pubblicato nella G.U. n. 284 del 5 dicembre 2012 (di seguito il Decreto), mentre, come sopra anticipato, l Agenzia delle entrate ha emanato il Provvedimento lo scorso 21 novembre. La disciplina comunitaria di riferimento: art. 167-bis della direttiva 2006/112/CE La nuova disciplina domestica dell IVA per cassa: art. 32-bis, DL n. 83 del 2012 Le regole attuative del regime: DM 11 ottobre 2012; Provv. Dir. Ag. Entrate n , 21 novembre La norma è stata inserita nel corso dell iter di conversione in legge del decreto.

3 AREA FFW - FISCO Liquidazione dell IVA secondo la contabilità di cassa 3 Infine, il 26 novembre scorso, l Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 44/E, di commento della discplina dell IVA di cassa (o cash accounting ). Come stabilito dall articolo 8 del Decreto, la nuova disciplina di esigibilità differita dell IVA è applicabile alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 dicembre Ciò considerato, si fornisce, di seguito, un sintetico quadro del nuovo cash accounting. 2. Ambito soggettivo Secondo quanto previsto dall articolo 32-bis del DL n. 83 del 2012, la possibilità di optare per la liquidazione dell IVA secondo la contabilità di cassa è ammessa per i soggetti passivi d imposta 2 che hanno effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell esercizio di impresa, arti o professioni e che abbiano realizzato nell anno precedente un volume d affari non superiore a due milioni di euro. In caso di inizio di attività, l accesso al regime è consentito ai soggetti passivi che prevedono di realizzare nell anno in corso, un volume d affari non superiore a due milioni di euro. Tale importo, in questo caso, non deve essere ragguagliato all anno. Come chiarito dall Agenzia delle entrate con la circolare n. 44/E, nel calcolo del limite di volume d affari vanno considerate cumulativamente tutte le operazioni attive, sia quelle che vengono assoggettate all IVA per cassa sia quelle escluse da tale regime, secondo le ordinarie regole di determinazione del volume d affari 3. Il superamento del limite di due milioni di euro di volume d affari comporta la cessazione automatica del regime dell IVA per cassa a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato. Sul piano operativo, l Agenzia delle entrate chiarisce che, in tale circostanza, nella liquidazione relativa all ultimo mese o trimestre in cui è stata applicata l IVA per cassa è computato a debito l ammontare dell imposta non ancora versata in applicazione del regime dell IVA per cassa non più spettante. A partire dalla stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi dell articolo 19 e seguenti del DPR n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell imposta non ancora detratta relativa agli acquisti effettuati e non ancora pagati. Merita, inoltre, ricordare che anche gli enti non commerciali, possono avvalersi dell IVA per cassa, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla disciplina in esame, relativamente alla attività commerciale eventualmente svolta. Soggetti con volume d affari non superiore a 2 milioni di euro annui Il superamento della soglia è causa di decadenza dal regime 2 Si tratta dei soggetti che operano nell esercizio di impresa, arti o professioni, a norma degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633 del Si veda l articolo 20 del DPR n. 633 del 1972.

4 4 AREA FFW - FISCO Liquidazione dell IVA secondo la contabilità di cassa 3. Ambito oggettivo Sono eslcuse dall IVA per cassa le operazioni che il soggetto passivo che ha esercitato l opzione effettua nei confronti di privati ovvero di soggetti che non agiscono nell esercizio di imprese, arti o professioni, sia residenti in Italia, sia residenti all estero. L Agenzia delle entrate chiarisce, inoltre, che devono ritenersi esclusi dalla categoria dei soggetti privati gli enti non commerciali che agiscono nell esercizio di impresa, anche nell eventualità che i beni o servizi acquistati siano parzialmente destinati dall ente all attività istituzionale. Gli articoli 2 e 3 del Decreto stabiliscono quali operazioni (attive e passive, rispettivamente) sono in ogni caso escluse dalla liquidazione dell IVA secondo la contabilità di cassa. Le operazioni nei confronti di privati consumatori sono escluse dal regime 3.1 Operazioni attive escluse dal regime Tra le operazioni attive, sono escluse dalla disciplina del differimento dell esigibilità: a. le operazioni effettuate applicando i regimi speciali 4 di determinazione dell imposta. Tra questi regimi, la circolare n. 44/E dell Agenzia delle entrate, menziona: il regime monofase (articolo 74, primo comma, del DPR 633 del 1972); il regime per l agricoltura e attività connesse (articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972); il regime del margine per beni usati (articolo 36 del decreto legge n. 41 del 1995); il regime delle agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del DPR n. 633 del 1972); la disciplina applicabile all attività agrituristica (articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991); b. le operazioni di cui all articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del DPR n. 633 del 1972 per le quali è previsto in via ordinaria e senza limite annuale il differimento dell esigibilità al momento del pagamento del corrispettivo. In particolare, il differimento dell esigibilità dell imposta previsto da questa norma si applica: alle cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell allegata tabella A effettuate dai farmacisti; alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell articolo 4; alle cessioni o prestazioni fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, Sono escluse dal regime le operazioni per le quali si applicano regimi speciali Sono escluse dal regime le operazioni per le quali si applica l esigibilità differita di cui all art. 6, co. 5, 2 periodo 4 La relazione tecnica al decreto chiarisce che, previa separazione dell attività ai sensi dell articolo 36 del DPR n. 633 del 1972, il regime dell IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate in applicazione delle regole ordinarie dell IVA, da soggetti che applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario.

5 AREA FFW - FISCO Liquidazione dell IVA secondo la contabilità di cassa 5 industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza. Secondo l Agenzia delle entrate, la non applicabilità del regime di cui all art. 32-bis del DL n. 93 del 2012 alle operazioni previste dall articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del DPR n. 633 del 1972 è motivata dal fatto che l esigibilità differita rappresenta il regime ordinario e trova applicazione senza limiti temporali e senza che occorra alcuna annotazione in fattura; al contrario, qualora il cedente o prestatore intenda applicare il regime dell esigibilità immediata, è necessario esercitare espressa opzione, apponendo sulla fattura l annotazione IVA ad esigibilità immediata ; c. le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l imposta con il meccanismo dell inversione contabile; d. le cessioni intracomunitarie e le operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR n. 633 del 1972 (cessioni all esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all esportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali), per le quali il cedente o prestatore nazionale non indica l IVA in fattura e non è debitore della relativa imposta. 3.2 Operazioni passive escluse dal regime Tra le operazioni passive, sono escluse dalla disciplina del differimento del diritto alla detrazione: a. gli acquisti di beni o servizi soggetti all imposta sul valore aggiunto con il metodo dell inversione contabile; b. gli acquisti intracomunitari di beni; c. le importazioni di beni; d. le estrazioni di beni dai depositi IVA. Sono escluse dal regime: le operazioni intracomunitarie, le esportazioni e operazioni assimilate, le transazioni alle quali si applica il reverse charge 4. Funzionamento del regime 4.1 Esigibilità e detrazione dell imposta Il regime del cash accounting consente di differire l esigibilità dell IVA per i contribuenti che decidono di esercitare l opzione per tale metodo di liquidazione dell imposta. Al contempo, come specificato dall articolo 32-bis, primo comma, secondo periodo, per i medesimi soggetti, l esercizio del diritto alla detrazione dell imposta relativa agli acquisti dei beni e dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Inoltre, i cessionari o committenti che acquistano beni o servizi da soggetti che applicano l IVA per cassa possono detrarre l IVA afferente i beni e servizi acquistati già al momento di effettuazione dell operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato. In modo speculare rispetto all esigibilità, l imposta relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che aderisce al regime è detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e, comunque, decorso un anno dal Esigibilità e detrazione sono esercitati al momento del pagamento del corrispettivo

6 6 AREA FFW - FISCO Liquidazione dell IVA secondo la contabilità di cassa momento in cui l operazione si considera effettuata ai sensi dell articolo 6 del DPR n. 633 del Proprio le nuove disposzioni che disciplinano le modalità con cui l esercizio del diritto alla detrazione è esercitato (sia per gli aderenti al regime, sia per chi ne è estraneo) rappresentano, unitamente alla più elevata soglia di accesso, le novità di maggior rilievo che contraddistinguono questa nuovo sistema di liquidazione dell imposta per cassa, rispetto a quello previgente, disciplinato dall articolo 7 del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2. Merita considerare, come chiarito nella circolare n. 44/E del 2012, che laddove il cessionario o committente dell operazione abbia, a sua volta, esercitato l opzione per la liquidazione dell IVA per cassa, il suo diritto alla detrazione sorgerà secondo le regole di tale regime. Inoltre, poiché secondo l articolo 19 del DPR n. 633 del 1972 la detrazione può essere esercitata, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, ne consegue che nel caso di adozione del regime IVA per cassa, la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla effettuazione dell acquisto. I soggetti che adottano il nuovo regime liquidano l IVA secondo un criterio di cassa sia in riferimento alle operazioni attive che in riferimento alle operazioni passive, con eccezione di quelle escluse per legge ed indicate nel paragrafo precedente. E opportuno considerare quanto chiarito dall Agenzia delle entrate, secondo cui l adozione del sistema di IVA di cassa, riguardando (...) l insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente, comporta il differimento della detrazione dell IVA al momento del pagamento del prezzo relativamente a tutti gli acquisti, anche in presenza di operazioni attive che non possono usufruire dell IVA per cassa, qualora quest ultime e i relativi acquisti non siano oggetto di contabilità separata ai sensi dell articolo 36 del DPR n. 633 del Il rinvio all articolo 36 del DPR n. 633 del 1972, sembra confermare che, laddove un soggetto passivo abbia due attività che gestisce separatamente ai sensi di tale norma, questi potrebbe optare per l IVA di cassa anche per una solamente delle due attività svolte. L esigibilità differita riguarda tutte le operazioni attive e passive, salve quelle escluse 4.2 Assoggettamento a procedure concorsuali del debitore L imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta è esigibile all atto del pagamento dei relativi corrispettivi e, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. L Agenzia delle entrate, nella circolare 44/E del 2012, ha fornito alcune indicazioni in merito ai profili concernenti le procedure concorsuali. In particolare, è stato chiarito che: affinchè il limite temporale di un anno non sia applicabile, la procedura concorsuale deve essere stata avviata prima del decorso di un anno. A questo fine, le procedure concorsuali si considerano avviate nel momento in cui l organo competente Il termine di un anno entro cui l imposta è comunque esigibile non si applica in caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali prima del decorso di un anno

7 AREA FFW - FISCO Liquidazione dell IVA secondo la contabilità di cassa 7 emette il provvedimento di apertura della procedura (ad esempio, per il fallimento, la data della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal tribunale); qualora il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), l esigibilità dell imposta è sospesa a beneficio di tutti i cedenti o prestatori che abbiano emesso fatture con IVA per cassa, fino all effettivo incasso del corrispettivo, momento in cui l imposta diviene esigibile limitatamente all ammontare di quest ultimo; in caso di revoca della procedura concorsuale, l imposta diventa comunque esigibile e deve essere computata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca, a meno che non sia ancora decorso un anno dalla data di effettuazione dell operazione. A differenza di quanto previsto nel regime disciplinato dall articolo 7 del DL n. 185 del 2008, nessun riferimento è ora previsto al caso in cui il debitore sia assoggettato ad una procedura esecutiva individuale. 4.3 Note di variazione Con riferimento alle modalità per la gestione delle note di variazione, qualora in pendenza del termine di un anno dall effettuazione dell operazione sia emessa: una nota di variazione in aumento (ai sensi del primo comma dell articolo 26 del DPR n. 633 del 1972), l Agenzia delle entrate precisa che anche per il nuovo ammontare dell imponibile o dell imposta l anno decorra dalla effettuazione della originaria operazione ; una nota di variazione in diminuzione, che intervenga prima che l imposta diventi esigibile, questa rettifica direttamente l imposta; una nota di variazione in diminuzione che interviene successivamente al momento in cui l imposta diventa esigibile, l imposta può essere computata nella prima liquidazione utile. Ai fini dell applicazione del regime, nei casi in cui sia emessa una fattura differita, rileva in ogni caso il momento di effettuazione dell operazione, a prescindere dalla data di fatturazione. 5. Adempimenti 5.1 Esercizio dell opzione L articolo 32-bis del DL n. 93 del 2012 prevede la possibilità di adottare la liquidazione dell IVA secondo il criterio di cassa su base opzionale. Con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate n del 21 novembre 2012 sono state indicate le modalità per l esercizio dell opzione. Il Provvedimento stabilisce, in particolare, che l opzione o la revoca per la liquidazione dell IVA secondo la contabilità di cassa si desumono dal comportamento concludente del contribuente e, ai sensi dell articolo 2 del DPR 10 novembre 1997, n. 442, dovranno essere comunicate nella prima L esercizio dell opzione si desume dal comportamento concludente ed è vincolante per un triennio

8 8 AREA FFW - FISCO Liquidazione dell IVA secondo la contabilità di cassa dichiarazione IVA successiva all esercizio dell opzione; generalmente, si tratta della dichiarazione relativa all anno in cui è esercitata l opzione mediante comportamento concludente. I soggetti passivi che intendono avvalersi del regime sin dall inizio dell attività, comunicano tale scelta in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all anno di inizio attività. L IVA per cassa è opzionale, tuttavia, una volta esercitata l opzione, il soggetto passivo in possesso dei requisiti per poter adottare il regime, non può scegliere con riguardo a ciascuna operazione se assoggettarla ad esigibilità immediata o differita (a differenza di quanto di fatto ammesso secondo le regole del regime di cui all articolo 7 del DL n. 185 del 2008). L opzione, inoltre, vincola il contribuente almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d affari, che comportano la cessazione del regime. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca, da esercitarsi con le stesse modalità di esercizio dell opzione. 5.2 Requisiti di fatturazione Il regime dell IVA per cassa modifica solo le modalità con cui l imposta diventa esigibile e detraibile per il soggetto che vi aderisce, ma non riguarda gli altri adempimenti procedurali. Permanongono, quindi, gli obblighi di emissione della fattura e di registrazione della medesima, avendo presente come osservato nella circolare n. 44/E del che l imponibile indicato nelle fatture emesse, ancorché l IVA non sia immediatamente esigibile, rileva anche ai fini della determinazione del volume di affari nell anno di effettuazione dell operazione. Come disposto dall articolo 4, comma 5 del decreto, l esercizio dell opzione per l IVA di cassa deve essere indicato sulle fatture emesse, mediante l annotazione che si tratta di operazione con IVA per cassa ai sensi dell articolo 32-bis del DL 22 giugno 2012, n. 83. Tale annotazione non rappresenta, come specificato dall Agenzia delle entrate, un adempimento funzionale al differimento del diritto alla detrazione in capo al soggetto che riceve la fattura (come, invece, avveniva nel sistema dell IVA per cassa di cui al DL n.185 del 2008), ma risponde all esigenza della regolare tenuta della contabilità per il cedente o prestatore che assoggetti all IVA per cassa solo alcune operazioni, escludendo ad esempio quelle effettuate nell ambito di regimi speciali. L annotazione, inoltre, ha la funzione di indicare attraverso un chiaro comportamento concludente l opzione per la scelta per l IVA per cassa. Secondo l Agenzia delle entrate, l omessa indicazione di tale dicitura non comporta l inapplicabilità del regime per cassa nel presupposto che il comportamento concludente sia riscontrabile in altro modo. Le fatture devono recare l indicazione che si tratta di operazioni con IVA per cassa 5.3 Altri adempimenti Come evidenziato nei paragrafi precedenti, Il cedente o prestatore deve computare l imposta, relativa alle operazioni per le quali ha esercitato l opzione, nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, ovvero nel corso del quale scade il

9 AREA FFW - FISCO Liquidazione dell IVA secondo la contabilità di cassa 9 termine di un anno dal momento di effettuazione dell operazione, salvo il caso in cui il cessionario o committente sia stato precedentemente assoggettato a procedure concorsuali. Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, secondo l articolo 4, comma 4, l imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica limitatamente al corrispettivo incassato. Specularmente, ai sensi dell articolo 5, comma 2, nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione. Per individuare il momento del pagamento non effettuato per contanti, al verificarsi del quale l imposta diventa esigibile, il cedente o prestatore deve fare riferimento, secondo l Agenzia delle entrate, alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l accreditamento del corrispettivo (es. assegni bancari, RI.BA, RID, bonifico bancario). 6. Entrata in vigore e periodo transitorio L articolo 8 del Decreto dispone che l opzione per l IVA di cassa possa essere esercitata con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1 dicembre L opzione per le operazioni effettuate dal 1 dicembre 2012, può essere esercitata non solo dai contribuenti che effettuano liquidazioni mensili dell imposta, ma anche dai contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, con esclusivo riferimento alle operazioni effettuate nel mese di dicembre. La nuova IVA per cassa è applicabile per le operazioni effettuate dal 1 dicembre 2012 Dal momento di entrata in vigore del nuovo regime, il comma 5 dell articolo 32-bis dispone l abrogazione delle norme sull esigibilità differita dell IVA di cui all articolo 7 del DL n. 185 del 2008; conseguentemente la vecchia disciplina non può essere applicata alle operazioni effettuate a partire dal 1 dicembre 2012, ma resta valida per le operazioni effettuate prima di tale data e per le quali era stata espressa la relativa opzione. Qualora il soggetto passivo eserciti l opzione già per le operazioni effettuate a decorrere dal 1 dicembre 2012, ai fini del computo del triennio di vigenza dell opzione, l anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime. Allo stesso modo l anno di inizio dell attività è computato per intero. Merita, infine, osservare le indicazioni che l Agenzia delle entrate ha fornito in merito alle procedure relative alle modalità di recepimento nel nostro ordinamento delle disposioni comunitarie sul cash accounting. Come già anticipato in premessa l articolo 167-bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla direttiva 2010/45/UE, prevede che gli Stati membri possono applicare il regime di contabilità per cassa alle imprese con una soglia di fatturato superiore a 500 mila euro, e fino a due milioni di euro, previa consultazione del Comitato IVA. Il procedimento di consultazione del Comitato IVA non è ancora ultimato alla data del 1 dicembre 2012 Al riguardo l Agenzia delle enttrate ha reso noto che il procedimento di consultazione è ancora in corso e ne è prevista la definizione dopo il 1

10 10 AREA FFW - FISCO Liquidazione dell IVA secondo la contabilità di cassa dicembre Viene pertanto precisato che, qualora tale procedimento non dovesse dare esito positivo, si dovrà procedere alla liquidazione con le modalità ordinarie dell IVA per cassa eventualmente applicata, senza corresponsione di sanzioni e di interessi.

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