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1 IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI dopo la riforma del DLGS 5/2006 DLGS 169/ PARTE PRIMA- Aspetti legali Relatore: Avv. Massimiliano Mariani STUDIO LEGALE AMMV

2 La crisi dell impresa

3 Rimedi possibili. Piano di risanamento interno Accordo stragiudiziale con i creditori Piano attestato di risanamento* Accordo di ristrutturazione dei debiti* (182 bis l.fall)

4 Le procedure: (i) il concordato preventivo (ii) l amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (iii) gli accordi di ristrutturazione dei debiti * (iv) Il fallimento (v) liquidazione coatta amministrativa (vi) il concordato fallimentare

5 Il fallimento

6 Il Fallimento: Presupposto soggettivo (art. 1 l.fall. per fallimento e concordato preventivo) imprenditore commerciale esclusioni e soglie di fallibilità Presupposto oggettivo l insolvenza indizi: inadempimenti, chiusura dei locali d impresa, fuga,latitanza, trafugamenti dell attivo, etc.

7 Imprenditore commerciale Per la legge è attività commerciale (art CC): a) l attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi b) l attività di intermediazione nella circolazione dei beni c) Trasporto per terra, acqua e aria d) L attività bancaria ed assicurativa e) Tutte le attività ausiliarie alle precedenti

8 Esclusioni: Gli enti pubblici (istituzionali ed economici) Imprese soggette alla liquidazione coatta amm.tiva* I liberi professionisti, in quanto non esercitano attività d impresa (SALVO le società di ingegneria) Gli imprenditori agricoli con rischio legato al ciclo biologico, (coltivatore del fondo, allevamento animali, selvicoltura) Gli imprenditori commerciali al di SOTTO delle soglie (piccoli imprenditori)

9 * Liquidazione coatta amministrativa (LCA) Determinate categorie di imprese: istituti di credito, società cooperative*, società fiduciarie e di revisione, imprese di assicurazione, SIM, SICAV, SGR, consorzi, imprese partecipate >1/2 Capitale dall IRI*, previste da leggi speciali (*)Alcune in via alternativa passibili di LCA e Fallimento Presupposti: insolvenza, motivi di interesse pubblico, violazione di norme o provvedimenti amministrativi, etc. Procedura: l.fall + l.speciali Ha inizio con decreto motivato Ministero competente Effetti: analoghi al fallimento (stop azioni esecutive,concorso creditori,etc) Fasi: analoghe al fallimento (stato passivo,liquidazione e ripartizione attivo)

10 Soglie di fallibilità Riforma con D.lgs n. 05/2006 modificata con D.lgs 169/2007 Non può fallire l imprenditore che: (Art. 1 l.fall. ) Eserciti attività commerciale, esclusi gli enti pubblici, e che dimostri il possesso congiunto dei seguenti requisiti/soglie a) ,00>= di attivo patrimoniale ANNUO nei tre esercizi precedenti al deposito istanza di fallimento b) ,00 >= di ricavi lordi ANNUI nei tre esercizi precedenti al deposito dell istanza di fallimento (accertati in qualunque modo) c) ,00 >= di esposizione debitoria (debiti anche non scaduti) NB: art. 15 l.fall. È esclusa l apertura del fallimento se l entità dei debiti scaduti e non pagati in sede di istruttoria prefallimentare ammonta complessivamente ad una somma inferiore a ,00

11 Competenza Territorialmente competente a dichiarare il fallimento è il Tribunale della SEDE PRINCIPALE dell impresa (spostamento sede, conflitti e presunzioni art. 9)

12 Effetti La sentenza di fallimento produce i seguenti effetti: La posizione patrimoniale del fallito si cristallizza Spossessamento Pagamenti fatti/ricevuto, contratti, iscrizioni/annotazioni >inefficaci Interruzioni azioni pendenti>perdita capacità processuale Azioni in giudizio a contenuto patrimoniale>passano al curatore Obbligo di cooperazione/informazioni consegna corrispondenza Inabilità:amministratore/sindaco, curatore, arbitro, mediatore

13 Organi della procedura Il Tribunale Il Giudice Delegato Il Curatore Il Comitato dei Creditori *

14 Procedura Ricorso Istruttoria pre-fallimentare Sentenza dichiarativa di fallimento Comunicazione del curatore ai creditori/terzi Istanza di ammissione al passivo (interruttiva prescrizione) per crediti/ rivendicazione-restituzione per beni - Tempestiva (30 gg prima ud.-doc.ti fino ud.) - (dopo) tardiva (sino 12 mesi decreto es. passivo o causa non imputabile) Progetto di stato passivo (dep. 15 gg prima ud.) Udienza di verifica dello stato passivo Decreto esecutività stato passivo Opposizioni/impugnazioni

15 Procedura Stato passivo> decreto di esecutività Comunicazione ai creditori Opposizione/Impugnazione stato passivo (30 gg comunicazione) Revocazione (per falsità, errore, dolo -30 gg dalla scoperta) Valutazione delle insinuazioni tardive ogni 4 mesi Entro 60 gg dall inventario>programma di liquidazione ( road map ) Esercizio provvisorio Liquidazione dell attivo Programma di liquidazione: -cessione/affitto d azienda, cessione blocco, vendite singole (107 l.fall) procedure competitive, conferimento in altra società (rami o azienda) Ripartizione attivo (parziali ogni quattro mesi) accantonamenti Chiusura

16 Programma di liquidazione Entro 60 giorni dalla redazione dell inventario il curatore deve predisporre il programma di liquidazione, che costituisce una sorta di mappa che scandisce i termini e le modalità dell attività di liquidazione. Il programma di liquidazione deve essere approvato dal comitato dei creditori e deve necessariamente contenere: l opportunità di disporre l esercizio provvisorio dell azienda o l affitto dell azienda stessa (quando possa derivarne un danno grave, come la perdita dell avviamento o del valore dei beni dell impresa) la sussistenza di eventuali proposte di concordato le azioni risarcitorie o revocatorie da esercitare la possibilità di cessione unitaria dell azienda o di singoli rami le condizioni di vendita dei singoli cespiti

17 Chiusura del fallimento La legge prevede 4 cause tassative di chiusura del fallimento: 1) ripartizione finale dell attivo: quando il curatore ripartisce l attivo, lasciando però dei creditori insoddisfatti; 2) mancanza di attivo: quando la procedura non consente di soddisfare non solo i crediti prededucibili ma neanche le spese della procedura 3) pagamento integrale del passivo: quando, anche prima della ripartizione finale dell attivo, tutti i creditori vengono integralmente soddisfatti; 4) mancanza di domande di ammissione al passivo: quando nessun creditore presenta domanda di insinuazione nei termini previsti; + Concordato fallimentare

18 Riapertura del fallimento Entro 5 anni dalla chiusura della procedura fallimentare, i creditori o lo stesso ex fallito possono fare istanza al Tribunale affinché si abbia la riapertura nei seguenti due casi: 1) quando nel patrimonio del fallito esiste dell attivo in misura tale da rendere utile la riapertura 2) quando lo stesso ex fallito offra la garanzia di pagare almeno il 10% dei creditori vecchi e nuovi

19 Esdebitazione L esdebitazione consiste nella liberazione dell ex fallito dai debiti residuiati a seguito della ripartizione dell attivo nel fallimento ed ha lo scopo di far sì che lo stesso possa iniziare una nuova attività. IL DEBITORE PUO ESSERE AMMESSO AL BENEFICIO QUANDO: 1) si sia comportato diligentemente nel corso del fallimento 2) quando tutti i creditori siano stati soddisfatti almeno parzialmente 3) quando non abbia commesso reati fallimentari o reati comunque connessi all attività d impresa

20 Esdebitazione: effetti l esdebitazione comporta l inesigibilità dei crediti residui e, in presenza dei precedenti requisiti, viene disposta con decreto del Tribunale. Sono esclusi dall esdebitazione: 1) i crediti alimentari, 2) i crediti da risarcimento del danno extracontrattuale 3) i crediti da sanzioni penali e amministrative 4) i crediti derivanti da rapporti esterni all esercizio dell attività d impresa.

21 Il concordato fallimentare

22 Il concordato fallimentare (CF) Il concordato fallimentare è una modalità di chiusura del fallimento I soggetti legittimati: Fallito (min dopo 1 anno dal fallimento/max 2 anni decreto e. stato passivo) creditori ed i terzi (prima/dopo decreto esecutività stato passivo) Procedura: Presentata> approvata dai creditori>omologa Se più proposte termine ultimo comunicazione creditori (L. 69/2009). Scegli il comitato dei creditori quale sottoporre al vaglio creditori/curatore

23 Proposta di concordato fallimentare (CF) Proposta Liberamente determinabile - la suddivisione dei creditori in classi; - la ristrutturazione dei debiti o la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma (attraverso, ad esempio, la cessione dei beni, l attribuzione ai creditori di quote, azioni, obbligazioni ecc..) - la limitazione ai soli creditori ammessi al passivo del fallimento, degli impegni assunti con il concordato - la possibilità che i creditori privilegiati non vengano soddisfatti integralmente CF con Assuntore (garante con liberazione o meno del fallito) Soggetto che diviene cessionario dell attivo con il compito di adempiere obblighi concordato e se privativo risponde con suo patrimonio. Si presume cumulativo CF con Garanzia (uno o più soggetti e diverse garanzie) Rilascio di fideiussioni o altre garanzie a favore del fallimento per adempiere obbligazioni

24 Procedura CF ricorso al Giudice delegato>parere curatore e comitato creditori Il comitato ha potere di veto: se favorevole>procedura prosegue Se suddivisione in classi >parere del Tribunale il G.D. ordina> comunicazione proposta ai creditori Termine 20/30 gg>creditori per comunicare DISSENSO Se non ESPRESSO DISSENSO= approvazione Concordato (si tratta di silenzio assenso!) CF APPROVATO se: -approvato maggioranza dei creditori -se per classi: maggioranza crediti ammessi e maggioranza classi

25 Procedura CF Approvazione viene comunicata al fallito, ai creditori dissenzienti ed al preponente. Preponente > richiede l omologazione Se vi sono opposizioni decide il Tribunale Se non vi sono opposizioni fondate >il concordato viene omologato Decreto di omologazione>reclamabile alla C.d Appello 30gg Effetti dall omologa: -il curatore rende il conto della gestione -Tribunale emette decreto chiusura fallimento -CF è obbligatorio per TUTTI i CREDITORI (anche non ammessi) -il fallito ritorna il bonis (effetti dell esdebitazione)

26 Esecuzione CF Il GD, curatore, comitato creditori SORVEGLIANO Adempimento come da concordato approvato Se NON adempiuto > risoluzione/annullamento (a) Risoluzione con ricorso entro 1 anno scad. Ultimo adempimento previsto> riapertura FALLIMENTO Riprendono termini interrotti (b) Annullamento se esagerato passivo o dissimulato attivo Curatore o creditore>entro 6 mesi scoperta del dolo (max 2 anni u.a.) Sentenza che risolve/annulla concordato RIAPRE IL FALLIMENTO

27 Effetti Concordato obbligatorio per TUTTI, anche dissenzienti o non insinuati nella procedura Curatore chiude il conto della gestione fallimentare Per il tempo previsto per esecuzione del concordato, restano in carica gli organi della procedura fallimentare allo scopo di sorvegliare la corretta esecuzione dello stesso Durante concordato il patrimonio del fallito non può essere oggetto di alcuna esecuzione forzata. Quando il debitore abbia adempiuto tutte le obbligazioni con le modalità previste nella proposta, il concordato si chiude. Se ben eseguito il Giudice delegato ordina la cancellazione di eventuali ipoteche, la restituzione di cauzioni ecc.. e viene pubblicato il decreto di esecutorietà del concordato.

28 Inadempimento/Risoluzione/Annullamento Entro 1 anno dal termine ultimo adempimento è possibile chiedere al Tribunale la RISOLUZIONE del concordato La sentenza che dichiara risolto il concordato riapre la procedura di fallimento. Il concordato può essere riproposto dal fallito quando venga dichiarata l esecutività del nuovo stato passivo. Entro 6 mesi scoperta dolo e max 2 anni dall ultimo adempimento se: (i) passivo sia stato esagerato o (ii) l attivo sia stato dissimulato è possibile chiedere ANNULLAMENTO del concordato

29 Il concordato preventivo

30 Requisiti e condizioni per l ammissione al C.PREVENTIVO Soggettivo e soglie = al fallimento (art. 1 l.fall) Oggettivo: Deve versare in uno stato di crisi (dallo squilibrio all insolvenza) financial distress Condizione: Presentazione PIANO (discrezionale e flessibile)*

31 Iniziativa e Organi del Concordato Preventivo Iniziativa: dell imprenditore in crisi Organi: IL TRIBUNALE: il tribunale del luogo in cui l impresa in crisi ha la sede principale deciderà sull ammissione della procedura e sulla sua omologazione. Le sue attività di decisione sono sempre prese in composizione collegiale. IL GIUDICE DELEGATO: la sua funzione principale è quella di svolgere un compito di direzione dell amministrazione dei beni del debitore e dell impresa, anche se i suoi compiti sono meno ampi di quelli previsti nel fallimento. IL COMMISSARIO GIUDIZIALE: ha poteri di coordinamento, vigilanza e controllo, con il debitore stesso, nella gestione dell attività di impresa e nell esecuzione degli obblighi concordatari.

32 Presupposti (ex art. 160 l.fall) L imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: (a)la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; (b)l attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; (c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; (d)trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse;(segue)

33 Presupposti (segue art. 160 l.fall) La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all articolo 67, terzo comma, lettere d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l effetto di alterare l ordine delle cause legittime di prelazione. Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.

34 Il concordato preventivo Il Concordato Preventivo è una procedura concorsuale a cui può ricorrere l imprenditore commerciale oltre le soglie di fallibilità per superare un periodo di crisi ed evitare il fallimento. Predisposizione di un piano le cui caratteristiche sono lasciate alla sua libera determinazione (nessuna % minima pag. creditori). Il Piano può infatti prevedere una ristrutturazione dei debiti, una soddisfazione parziale dei creditori, oppure una cessione dei beni ai creditori, o ancora una suddivisione dei creditori in classi e un loro pagamento parziale o totale, un assuntore, emissione titoli, datio in solutum, transazioni, accollo, etc. Limite: per i privilegiati in misura almeno pari al valore ottenibile dalla vendita bene su cui grava la causa legittima di prelazione, non può alterare ordine c. prelazione

35 Il debitore deve presentare con il ricorso: Ricorso (contenuto) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell impresa; uno stato analitico ed estimativo delle attività e l elenco nominativo dei creditori, con l indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

36 Esame della domanda da parte Tribunale Il Tribunale deve verificare se sussistono: i presupposti richiesto dalla legge per il Piano di Concordato in particolare: l esistenza dello stato di crisi l idoneità del piano a garantire la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in caso di suddivisione dei creditori in classi: la correttezza del criteri di formazione di tali classi e del loro inserimento nelle classi più appropriate. L attitudine del piano a garantire ai creditori privilegiati (pegno ipoteca) la soddisfazione, nella misura precisata dalla legge, dei propri crediti. i requisiti richiesti dalla legge per la Domanda di Concordato, ossia, i requisiti del ricorso, la completezza della domanda e della documentazione allegata e infine la rispondenza della documentazione ai requisiti di legge

37 Esame della domanda da parte del Tribunale Se il Tribunale ritiene ammissibile la procedura emette un decreto con il quale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo con La delega di un Giudice per la procedura L ordine di convocazione dei creditori La nomina di un Commissario Giudiziale Il termine entro cui il ricorrente deve depositare nella cancelleria del Tribunale una somma a titolo di anticipo sulle spese della procedura (tale somma sarà necessaria a coprire le spese di prima procedura (almeno il 50% delle spese preventivate per l intera procedura) e il termine entro cui tale somma deve essere depositata in Tribunale Il commissario giudiziale deve convocare i creditori in base all elenco e alle verifiche fatte e redige la sua relazione.

38 Svolgimento dell adunanza e votazione Adunanza Votazione All adunanza partecipano: il commissario giudiziale i creditori personalmente o tramite rappresentati i creditori che non hanno ricevuto la convocazione, ma che hanno avuto notizia della procedura in altro modo, devono fare una apposita istanza I coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso del debitore possono intervenire ed esprimere le loro osservazioni. Durante l adunanza deve essere espresso il voto dei creditori partecipanti Successivamente viene redatto apposito verbale sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario giudiziale e dal cancelliere. La sottoscrizione del giudice delegato viene richiesta a pena di nullità.

39 Creditori legittimati al voto Creditori chirografari: Hanno diritto al voto i creditori chirografari anteriori al concordato inseriti nell elenco dei creditori. Si riconosce il voto anche ai creditori il cui voto è sottoposto a condizione e a quelli gravati da un patto di preventiva escussione di un obbligato principale. Sono altresì legittimanti al voto i creditori titolari di rapporti giuridici pendenti Creditori privilegiati: i creditori muniti di privilegio/pegno o ipoteca), per i quali la proposta di concordato prevede l integrale pagamento non hanno diritto al voto. Se però rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione hanno diritto al voto per la parte residua (vengono pertanto equiparati ai creditori chirografari). Se invece il concordato ne prevede un pagamento parziale per la parte di credito non soddisfatto hanno diritto di voto.

40 Espressioni di voto successive Terminata l adunanza sono valide le espressioni di voto inoltrate alla cancelleria tramite telegramma, lettera, fax pervenute entro i successivi 20 giorni (termine perentorio) Approvazione della proposta di concordato Il concordato preventivo è approvato dal creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se invece il piano prevede la suddivisione dei creditori in classi, il concordato è approvato se è verificata una doppia maggioranza: dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto all interno del maggior numero di classi

41 OMOLOGAZIONE Una volta approvato il concordato si apre la fase dell omologazione. Il giudice delegato ne deve riferire al Tribunale il quale: emette un decreto che fissa un udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale dispone che il decreto venga: pubblicato secondo le regole previste per la sentenza dichiarativa di fallimento notificato a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti Almeno 10 giorni prima della udienza il commissario giudiziale: deve depositare il proprio parere motivato e costituirsi in giudizio Il debitore i creditori dissenzienti/non convocati, il PM devono costituirsi in giudizio

42 il tribunale In mancanza di opposizioni Il giudizio di omologazione del Tribunale di limita ad una verifica della correttezza della procedura, pertanto in mancanza di opposizioni, il Tribunale emette un decreto con cui omologa o con cui rigetta il concordato. In presenza di opposizioni Se sono state proposte opposizioni il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o d ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Successivamente il Tribunale provvede con decreto, omologando o rigettando l omologazione del concordato.

43 Gli effetti del concordato Effetti dal deposito ricorso (fino all omologazione): cristallizzazione crediti anteriori (anche non esigibili) STOP procedure esecutive individuali Possibilità compensazione crediti/debiti sorti anteriormente Non costituibili nuove c. prelazione senza autorizzazione GD Durante la procedura di concordato il debitore conserva l amministrazione dei suoi beni e l esercizio dell impresa, ma la sua autonomia gestionale subisce delle limitazioni dovute al fatto che la sua attività deve essere volta all interesse dei creditori ed in funzione della esecuzione del piano di concordato.

44 Gli effetti del concordato (segue) Effetti dal deposito ricorso (fino all omologazione): Gli atti eccedenti l ordinaria amministrazione NON autorizzati dal GD sono inefficaci per creditori Durante la procedura di concordato il debitore conserva l amministrazione dei suoi beni e l esercizio dell impresa, ma la sua autonomia gestionale subisce delle limitazioni dovute al fatto che la sua attività deve essere volta all interesse dei creditori ed in funzione della esecuzione del piano di concordato.

45 Crediti sorti successivamente all omologa Crediti successivi, se contratti nell interesse della massa dei creditori Da pagarsi in prededuzione, es.: - finanziamenti per continuare l impresa - crediti previdenziali - compenso commissario - onorari professionista

46 Cessazione del concordato Il concordato cessa per: 1) INAMMISSIBILITA (mancanza presupposti / maggioranze per l approvazione) 2) REVOCA (mancato pagamento spese / occultamenti / perdita condizioni) 3) RISOLUZIONE (inadempimento agli obblighi) 4) ANNULLAMENTO (doloso aumento del passivo/ sottrazione attivo) 5) CESSAZIONE (per adempimento obblighi del piano)

47 Cessazione degli effetti Gli effetti della domanda di concordato vengono meno se NON OMOLOGATO entro max 6 mesi dalla domanda (+ max 60 gg)

48 Accordi di ristrutturazione dei debiti

49 Accordo di ristrutturazione dei debiti LE PARTI La proposta di stipulare un accordo di ristrutturazione dei debiti proviene dall imprenditore in stato di crisi e deve essere approvata dalla maggioranza dei creditori.

50 Presupposti e condizioni L accordo di ristrutturazione può/deve essere presentato dall impresa quando si verificano le seguenti CONDIZIONI: l impresa esercita attività commerciale vi è il superamento delle soglie di fallibilità l impresa deve versare in uno stato di crisi, intendendosi sia lo stato di difficoltà economica e finanziaria sia di insolvenza.

51 MAGGIORANZE L accordo deve essere sottoscritto da tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei debiti dell impresa in crisi. La maggioranza deve essere calcolata: sul totale dei crediti, indipendentemente dalla loro natura (privilegiata o chirografaria). In base all importo di cui sono titolari i singoli creditori, (l accordo può dunque essere stipulato con un solo creditore che però rappresenti il 60% dei debiti di impresa, es. istituto di credito).

52 Contenuto dell accordo: dilazioni di pagamento con o senza corresponsione degli interessi dilatori un diverso trattamento dei creditori, proponendo modalità e termini diversificati di soddisfacimento per i singoli creditori o per classi di creditori l abbattimento degli interessi maturati o stabiliti convenzionalmente rinunce parziali dei creditori una conversione dei crediti in quote di capitale della società (per agevolare la continuazione dell impresa); una dilazione di pagamento o un pagamento parziale dei debiti tributari o contributivi mediante la proposta di una transazione fiscale la cessione parziale o totale di beni ai creditori la concessione di nuove garanzie a favore dei creditori l emissione di obbligazioni o di titoli di debito l assunzione dei debiti da parte di terzi

53 La relazione del professionista L impresa che predispone l accordo di ristrutturazione deve incaricare un professionista che rediga una relazione: Sull attuabilità dell accordo e L idoneità dell accordo stesso ad assicurare il regolare ed integrale pagamento dei creditori estranei.

54 1) Redazione dell accordo L ACCORDO DEVE AVERE FORMA SCRITTA Esso può essere costituito: 1) da un unico contratto sottoscritto dalla maggioranza qualificata dei creditori 2) da una pluralità di contratti sottoscritti singolarmente dai creditori o da un gruppo di essi. (Le sottoscrizioni devo essere autenticate e certificate da un notaio o da un altro soggetto dotato di tale potere. L autentica permette di determinare il momento esatto in cui si perfeziona l accordo e di assicurare l unicità del contenuto dell accordo stesso). 3) Dalle modalità dell accettazione, in questo caso la proposta del debitore deve indicare sia le modalità dell accettazione sia il termine entro il quale i creditori devono fare pervenire il loro consenso.

55 2) Formalità pubblicitarie DEPOSITO IN TRIBUNALE L imprenditore persona fisica o il legale rappresentante della società devono depositare l accordo presso il Tribunale del luogo in cui il debitore ha la propria sede principale PUBBLICAZIONE CCIAA L imprenditore persona fisica o il legale rappresentante della società devono richiedere alla CCIAA competente, la pubblicazione dell accordo nel registro imprese. Non è previsto un termine entro il quale provvedere a tale adempimento.

56 Effetti dell accordo: PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DELL IMPRESA Per gli accordi di ristrutturazione la legge prevede una particolare forma di protezione del patrimonio dell impresa: per 60 giorni dalla data di pubblicazione,, i creditori (per titolo o per causa anteriore alla pubblicazione) NON POSSONO INIZIARE O PROSEGUIRE AZIONI CAUTELARI O ESECUTIVE SUL PATRIMONIO DEL DEBITORE. Tale forma di protezione si applica automaticamente senza che debba essere autorizzata dal Tribunale.

57 Opposizione dell accordo Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese i creditori (dissenzienti o estranei all accordo) o ogni altri interessato (ad esempio il socio dissenziente della società debitrice) possono proporre opposizione all accordo davanti al Tribunale del luogo ove il Tribunale ha la sua sede principale. L opposizione non sospende l efficacia dell accordo.

58 Procedimento di omologazione Il Tribunale apre la fase di omologazione e verifica se: l impresa ha i requisiti prescritti dalla legge per potere accedere all accordo esistono le condizioni necessarie per accedere alla procedura (controllo di legittimità) l accordo sia concretamente attuabile (controllo di merito)

59 Inadempimento dell accordo Risoluzione per inadempimento Eventuale fallimento>l omologazione del piano di ristrutturazione, gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore posti in essere in esecuzione all accordo, NON SONO SOGGETTI ALLA REVOCATORIA FALLIMENTARE (67 d) l.fall)

60 Procedimento di omologazione Decisione del Tribunale: Dopo avere deciso sulle eventuali opposizioni il Tribunale adotta in camera di consiglio una delle seguenti decisioni: se ritiene che l accordo sia attuabile e meritevole pronuncia il decreto di omologazione se ritiene che non sussistano le condizioni necessarie nega con decreto l omologazione. In tal caso l accordo di scioglie, salvo diverso patto tra il creditore e il debitore Pubblicazione: L imprenditore o il legale rappresentante della società devono chiedere, agli uffici competenti della CCIAA, la pubblicazione del decreto di omologa o di rifiuto dell omologa. Anche in tal caso non previsto un termine

61 La Transazione fiscale e previdenziale Proponibile solo in sede di: Concordato preventivo Accordo di ristrutturazione Se fiscale (con Agenzia Entrate o enti di riscossione) Es: IRPEF, IRES, ILOR, INVIM IVA >solo dilazione NO tributi locali ICI TARSU TOSAP (non amministrati agenzia fiscali) Se previdenziale (con Enti previdenziali)

62 L amministrazione straordinaria delle gradi imprese in stato di insolvenza

63 Natura e scopo della procedura L amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale che coinvolge solo imprese di grandi dimensioni e mira alla conservazione del patrimonio produttivo. Attualmente è una procedura soggetta alla normativa cosiddetta Prodi bis (D.lgs. 270/99), integrata dal decreto Marzano (DL 347/2003) per le imprese di dimensioni grandissime (vedi Parmalat). Tali imprese, che, per le loro rilevanti dimensioni partecipano all economia nazionale, garantendo determinati livelli occupazionali, sono sottoposte all amministrazione straordinaria al fine del loro salvataggio. Di fatto, nulla impedisce che le stesse siano assoggettabili a fallimento, ma solo se dimostrano la reversibilità del periodo di crisi, possono evitare la procedura fallimentare.

64 Requisiti di ammissione alla procedura Le imprese, in qualsiasi forma esse esercitino la propria attività commerciale, possono essere ammesse all amministrazione straordinaria se in presenza dei seguenti presupposti 1) una situazione di insolvenza, ma con concrete possibilità di recupero: l impresa non è temporaneamente in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, ma tale situazione sia reversibile concretamente, ossia di 1 anno, se il risanamento interviene tramite la dismissione di cespiti o rami d azienda, oppure di 2 anni in caso di ristrutturazione economica e finanziaria 2) dimensioni e indebitamento che caratterizzino l impresa come grande impresa : quando l impresa abbia un numero di dipendenti non inferiore a 200 nell ultimo anno ed una quantità di debiti che ammontino ad almeno 2/3 dell attivo.

65 Amministrazione straordinaria G.I. in stato di insolvenza Prevede due fasi: 1) ACCERTAMENTO DELLO STATO D INSOLVENZA: L iniziativa spetta all impresa, ai creditori o al P.M. Tale istanza viene presentata con ricorso al Tribunale competente, il quale, sentite le parti interessate in un apposita udienza, decide sullo stato d insolvenza il Tribunale nomina il commissario giudiziale (nel numero di 1 o 3, e con poteri uguali a quelli del curatore fallimentare) ed il Giudice delegato alle operazioni, fissa l udienza per la verificazione dello stato passivo e stabilisce se la gestione dell impresa sia affidata al commissario giudiziale Il Tribunale incarica il commissario giudiziale di redigere una relazione su: Le cause del dissesto La possibilità di risanamento dell impresa La stima dell attività dell impresa Il commissario giudiziale inoltre compila l elenco dei creditori Se concrete possibilità > decreto di AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

66 Organi della procedura Il Ministero vigila sulla procedura ed autorizza gli atti più importanti posti in essere dal commissario straordinario. Il commissario straordinario ha la gestione dell impresa e l amministrazione dei beni, agisce autonomamente per ciò che concerne gli atti di ordinaria amministrazione, ma per atti particolarmente rilevanti, come la cessione di rami d azienda o atti di valore superiore a E ,00, necessita dell autorizzazione del Ministero. Il Comitato di sorveglianza è formato da 3 o 5 esperti, viene nominato dal Ministero e svolge fondamentalmente un attività di controllo nonché ispettiva sia sull attività del commissario straordinario che dell andamento della procedura.

67 II fase (amministrativa) Entro 60 giorni dall apertura della procedura il commissario giudiziale predispone il programma di recupero tramite o: - Cessione dei beni aziendali - Ristrutturazione dell impresa Programma di recupero Il commissario, autorizzato ad attuare il programma, presenta ogni 3 mesi una relazione sull andamento della procedura. Se l andamento della procedura è negativo, si avrà la conversione in fallimento. Se la procedura non ha salvato l impresa, verrà dichiarato il fallimento.

68 Amministrazione straordinaria delle grandissime imprese in stato di insolvenza Per l ammissione a questa procedura sono necessari i seguenti requisiti: Stato di insolvenza e Un numero di dipendenti superiore a 500 nell ultimo anno Un ammontare di debiti non inferiore a 300 milioni di Euro La procedura è molto più snella e veloce di quella prevista per le grandi imprese. L iniziativa spetta solo all imprenditore, che proporrà istanza di ammissione al Ministero competente, e un istanza al Tribunale competente per far dichiarare lo stato d insolvenza La gestione dell impresa è affidata ad un commissario straordinario (con gli stessi poteri e funzioni previste nell amministrazione straordinaria già vista) È possibile il concordato

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