Convenzione contro il doping

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1 Serie dei Trttti Europei - n 135 Convenzione ontro il doping Strsurgo, 16 novemre 1989 Trduzione uffiile dell Cnelleri federle dell Svizzer Premolo Gli Stti memri del Consiglio d Europ, gli ltri Stti Prte dell Convenzione ulturle europe ome pure gli ltri Stti firmtri dell presente Convenzione; onsiderto he lo sopo del Consiglio d Europ è di relizzre un unione più strett tr i suoi memri l fine di slvgurdre e promuovere gli ideli e i prinipi he ostituisono il loro ptrimonio omune e di fvorire il loro progresso eonomio e soile; onspevoli dell importnz del ruolo dello sport nell tutel dell slute, nell edu-zione morle e fisi e nel promovimento dell mutu omprensione internzionle; preoupti dll impiego viepiù diffuso di prodotti e di metodi di doping tr gli sportivi in ogni tipo di sport e dlle sue onseguenze per l slute degli sportivi e per il futuro dello sport; ttenti lle mine he tle prolem f grvre sui prinipi etii e sui vlori edu-tivi promossi dll Crt olimpi, l Crt internzionle dello sport e dell eduzione fisi dell UNESCO e dll Risoluzione (76) 41 del Comitto dei ministri del Consiglio d Europ not ome «Crt europe dello sport per tutti»; onsiderti i regolmenti, le politihe e le dihirzioni dottte dlle orgnizzzioni sportive internzionli nell mito dell lott ontro il doping; osienti delle responsilità omplementri he i poteri pulii e le orgnizzzioni sportive volontrie hnno nell mito dell lott ontro il doping nello sport e, in prtiolre, nel grntire un orretto e lele svolgimento delle mnifestzioni sportive ome pure dell tutel dell slute di oloro he vi prteipno; rionosendo he detti poteri e orgnizzzioni devono ollorre tutti i livelli; riordndo le risoluzioni sul doping dottte dll Conferenz dei ministri europei responsili dello sport ed in prtiolre l Risoluzione n. 1 dottt ll 6 Conferenz Reykjvik nel 1989; riordndo he il Comitto dei ministri del Consiglio d Europ h già dottto l Risoluzione (67) 12 sul doping degli tleti, l romndzione n. R (79) 8 onernente il doping nello sport, l romndzione n. R (84) 19 reltiv ll Crt europe ontro il doping nello sport e l romndzione n. R (88) 12 onernente l istituzione di ontrolli ntidoping senz prevviso l di fuori delle ompetizioni;

2 riordndo l Romndzione n. 5 sul doping dottt dll 2 Conferenz internzionle dei ministri e lti funzionri responsili dell eduzione fisi e dello sport, orgnizzt dll UNESCO Mos (1988); deisi, tuttvi, proseguire e rfforzre l loro ooperzione nell intento di ridurre e, in seguito, eliminre il doping nello sport tenendo onto dei vlori etii e delle misure prtihe previste d questi strumenti, hnno onvenuto qunto segue: Artiolo 1 Sopo dell Convenzione Nell intento di ridurre e, in seguito, eliminre l prti del doping nello sport, le Prti s impegnno d dottre, entro i limiti dello loro rispettive norme ostituzionli, i provvedimenti neessri per l pplizione delle disposizioni dell presente Convenzione. Artiolo 2 Definizioni e mpo d pplizione dell Convenzione 1 Ai fini dell presente Convenzione: l espressione «doping nello sport» signifi l somministrzione gli sportivi o l uso d prte di questi ultimi delle lssi frmologihe di genti dopnti o di metodi di doping; per «lssi frmologihe di genti dopnti o di metodi di doping» s intende, ftto slvo il poverso 2 qui sotto, le lssi di genti dopnti e di metodi di doping vietti dlle orgnizzzioni sportive internzionli ompetenti e figurnti nelle liste pprovte dl gruppo permnente di vigilnz giust l rtiolo 11 poverso 1 letter ; per «sportivi» si intendono le persone he prteipno itulmente d ttività sportive orgnizzte. 2 Fin tnto he un list delle lssi frmologihe viette di genti dopnti e di metodi di doping non srà stt pprovt dl gruppo permnente di vigilnz giust l rtiolo 11 poverso 1 letter, l list di referenz figurnte nell llegto ll presente Convenzione è ppliile. Artiolo 3 Coordinzione intern 1 Le Prti oordinno le politihe e le zioni dei loro servizi governtivi e degli ltri orgni pulii interessti dll lott ontro il doping nello sport. 2 Esse provvedono ll pplizione prti dell presente Convenzione e, in prtiolre, soddisfre le esigenze dell rtiolo 7 ffidndo, se del so, l eseuzione di lune disposizioni dell Convenzione d un utorità sportiv del governo o d un non governtiv designt tl fine, oppure d un orgnizzzione sportiv. Artiolo 4 Misure destinte limitre l disponiilità e l uso di genti e di metodi dopnti proiiti 1 Le prti dottno, seond dei si, un legislzione, regolmenti o misure mministrtive tte ridurre l disponiilità (e segntmente disposizioni destinte ontrollre l irolzione, l detenzione, l importzione, l distriuzione e l ven-dit) ome pure l impiego nello sport di genti e metodi dopnti proiiti e, in prtiolre, di steroidi nolizznti. 2

3 2 A tl fine le Prti o, se del so, le orgnizzzioni non governtive ompetenti suordinno i riteri per l fornitur di sovvenzioni pulihe lle orgnizzzioni sportive ll pplizione effettiv, d prte di queste ultime, delle norme ntidoping. 3 Inoltre, le Prti: d iutno le loro orgnizzzioni sportive finnzire i ontrolli e le nlisi ntidoping, si medinte sovvenzioni o sussidi diretti, si tenendo onto del osto di tli ontrolli e nlisi nel fissre l mmontre glole delle sovvenzioni o dei sussidi d onedere queste orgnizzzioni; prendono i dovuti provvedimenti per negre il versmento di sussidi, destinti ll llenmento, provenienti d fondi pulii sportivi he sono stti sospesi in seguito ll sopert di un infrzione l regolmento sul doping nello sport, e iò durnte il periodo dell loro sospensione; promuovono e, se del so, filitno l eseuzione, d prte dello loro orgnizzzioni sportive, dei ontrolli ntidoping rihiesti dlle ompetenti orgnizzzioni sportive internzionli, si durnte he l di fuori delle ompetizioni; e promuovono e filitno l onlusione, d prte delle orgnizzzioni sportive, di ordi he utorizzno i gruppi ilitti di ontrollo ntidoping sottoporre i loro memri test in ltri Pesi. 4 Le Prti si riservno il diritto di dottre regolmenti ntidoping e di orgnizzre ontrolli ntidoping di propri inizitiv e sotto l propri responsilità, sempre he sino omptiili on i pertinenti prinipi dell presente Convenzione. Artiolo 5 Lortori 1 Ogni Prte s impegn: rere o filitre l rezione sul proprio territorio di uno o più lortori di ontrollo ntidoping susettiili d ottenere l utorizzzione onformemente i riteri dottti dlle ompetenti orgnizzzioni sportive internzionli e pprovte dl gruppo permnente giust l rtiolo 11 poverso 1 letter ; oppure d iutre le proprie orgnizzzioni sportive d vere esso d un tle lortorio situto sul territorio di un ltr Prte. 2 Questi lortori sono inorggiti : prendere le misure degute per ingggire e onservre, formre e riqulifire professionlmente personle speilizzto; intrprendere ppropriti progrmmi di rier e di sviluppo sugli genti dopnti e sui metodi impiegti o presumiilmente utilizzti fini di doping nello sport, ome pure negli miti dell iohimi e dell frmologi nliti, per perseguire un migliore omprensione delle onseguenze delle differenti sostnze sull orgnismo umno e dei loro effetti sulle prestzioni sportive; pulire e diffondere rpidmente i nuovi dti risultnti dlle loro rierhe. 3

4 Artiolo 6 Eduzione 1 Le Prti s impegnno d elorre e pplire, eventulmente ollorndo on le orgnizzzioni sportive interesste e on i mss medi, progrmmi edutivi e mpgne d informzione he evidenzino i perioli per l slute inerenti l doping e il onseguente oltrggio i vlori etii dello sport. Questi progrmmi e mpgne d informzione sono destinti si i giovni negli istituti solstii e nelle soietà sportive e i loro genitori, si gli tleti dulti, i responsili e direttori sportivi e gli llentori. Per le persone he lvorno in mito medio, tli progrmmi edutivi sottolineno l importnz del rispetto dell deontologi medi. 2 Le Prti s impegnno d inorggire e promuovere, in strett ollorzione on le orgnizzzioni sportive regionli, nzionli e internzionli interesste, rierhe reltive ll elorzione di progrmmi d llenmento fisiologio e psiologio pog-ginti su riteri sientifii tutelnti l integrità dell person umn. Artiolo 7 Collorzione on le orgnizzzioni sportive in mteri di provvedimenti d tture 1 Le Prti s impegnno d inorggire le loro orgnizzzioni sportive e, medinte queste, le orgnizzzioni sportive internzionli, d elorre e pplire tutte le misure pproprite di loro ompetenz per lottre ontro il doping nello sport. 2 A tl fine inorggino le loro orgnizzzioni sportive hirire e rmonizzre i loro diritti, olighi e rispettivi doveri, in prtiolre medinte l rmonizzzione: d dei loro regolmenti ntidoping in se i regolmenti dottti dlle ompetenti orgnizzzioni sportive internzionli; delle loro liste di lssi frmologihe di genti dopnti e di metodi per doping proiiti, in se lle liste dottte dlle ompetenti orgnizzzioni sportive internzionli; dei loro metodi di ontrollo ntidoping; delle loro proedure disiplinri, medinte l pplizione dei prinipi rionosiuti livello internzionle dell giustizi nturle e grntendo il ri-spetto dei diritti fondmentli degli sportivi sospettti. Tli prinipi sono segntmente i seguenti: i ii iii l orgno inrito dell istruzione dev essere distinto dll orgno disiplinre, le persone sospettte hnno diritto d un proesso equo e d essere ssistite o rppresentte, devono esservi disposizioni hire ed ppliili prtimente he permettno di fre ppello ontro ogni sentenz; e f delle loro proedure d pplizione di snzioni effettive i responsili, medii, veterinri, llentori, fisioterpisti e ltri responsili o omplii di infrzioni i regolmenti ntidoping d prte degli sportivi; delle loro proedure di rionosimento reiproo delle sospensioni e di ltre snzioni imposte d ltre orgnizzzioni sportive nello stesso o in un ltro Pese. 4

5 3 Inoltre, le Prti inorggino le loro orgnizzzioni sportive : d e f istituire, in quntità suffiiente per ssiurrne l effii, ontrolli ntidoping non solo durnte le ompetizioni, m nhe senz prevviso in ogni momento pproprito l di fuori delle ompetizioni. Tli ontrolli dovrnno essere effettuti in modo ugule per tutti gli sportivi e dovrnno omprendere test ppliti e ripetuti su sportivi selti, eventulmente, so; onludere, on le orgnizzzioni sportive di ltri Pesi, ordi he permettno di sottoporre uno sportivo he si llen in uno di questi Pesi test prtiti d un ente di ontrollo ntidoping ilitto di quel Pese; hirire e rmonizzre i regolmenti he onernono l mmissione lle gre sportive e he inludono i riteri ntidoping; inorggire gli sportivi prteipre ttivmente ll lott ontro il doping promoss dlle orgnizzzioni sportive internzionli; utilizzre ompletmente ed effiemente gli equipggimenti messi loro disposizione per l nlisi ntidoping nei lortori menzionti ll rtiolo 5, si durnte he l di fuori delle ompetizioni sportive; rierre metodi sientifii di llenmento ed elorre linee direttrii destinte tutelre gli sportivi di ogni età e dtte d ogni sport. Artiolo 8 Cooperzione internzionle 1 Le Prti gisono in strett ollorzione negli miti soggetti ll presente Convenzione e promuovono un nlog ooperzione tr le loro orgnizzzioni sportive. 2 Le Prti s impegnno : inorggire le loro orgnizzzioni sportive d operre fvore dell pplizione delle disposizioni dell presente Convenzione in seno tutte le orgnizzzioni sportive internzionli ui esse sono ffilite, segntmente rifiutndo di omologre i primti mondili o regionli he non sono orredti di risultti negtivi di un test ntidoping utentifito; promuovere l ooperzione tr il personle dei loro lortori di ontrollo ntidoping reti o funzionnti giust l rtiolo 5; e istituire un ooperzione ilterle e multilterle tr i loro orgnismi, utorità e orgnizzzioni ompetenti, per rggiungere, nhe sul pino internzionle, gli oiettivi menzionti ll rtiolo 4 poverso 1. 3 Le Prti he dispongono di lortori reti o funzionnti onformemente i riteri definiti ll rtiolo 5, s impegnno d iutre le ltre Prti d quisire l esperienz, l ompetenz e i proedimenti tenii neessri per rere i loro propri lortori. Artiolo 9 Comunizione d informzioni Ogni Prte trsmette l Segretrio Generle del Consiglio d Europ, in un delle lingue uffiili del Consiglio d Europ, tutte le informzioni pertinenti reltive lle misure legisltive o di ltr ntur he vrà preso nell intento di onformrsi lle disposizioni dell presente Convenzione. 5

6 Artiolo 10 Gruppo permnente di vigilnz 1 Ai fini dell presente Convenzione è ostituito un gruppo permnente di vigilnz. 2 Ogni Prte può frsi rppresentre in seno l gruppo permnente di vigilnz d uno o più delegti. Ogni Prte h diritto d un voto. 3 Ogni Stto menzionto ll rtiolo 14 poverso 1 he non è Prte ll presente Convenzione può frsi rppresentre l gruppo permnente di vigilnz d un osservtore. 4 Il gruppo può, ll unnimità, invitre qulsisi Stto non memro del Consiglio d Europ he non è Prte ll Convenzione e qulsisi orgnizzzione sportiv o professionle interesst frsi rppresentre d un osservtore un o più delle sue riunioni. 5 Il gruppo è onvoto dl Segretrio Generle. Tiene l su prim riunione qunto prim e, in ogni so, entro un nno prtire dll entrt in vigore dell Convenzione. In seguito, si riunise ogni qul volt iò si neessrio, su inizitiv del Segretrio generle o di un Prte. 6 L mggiornz delle Prti ostituise il quorum neessrio per l tenut di un sedut del gruppo. 7 Il gruppo tiene le sue sedute porte hiuse. 8 Ftte slve le disposizioni dell presente Convenzione, il gruppo stilise il suo regolmento interno e lo dott mettendolo i voti. Artiolo 11 1 Il gruppo permnente di vigilnz è inrito di sorveglire l pplizione dell presente Convenzione. Può in prtiolre: d e f g rivedere in permnenz le disposizioni dell presente Convenzione ed esminre le modifizioni he potreero vverrsi neessrie; pprovre l list, ed ogni eventule revisione, delle lssi frmologihe di genti dopnti e di metodi di doping proiiti dlle orgnizzzioni sportive internzionli ompetenti menzionte ll rtiolo 2 poversi 1 e 2, ome pure i riteri di ilitzione dei lortori, ed eventuli revisioni, dottti dlle mede-sime orgnizzzioni, menzionte ll rtiolo 5 poverso 1 letter e fissre l dt dell entrt in vigore delle deisioni prese; riorrere onsultzioni on le orgnizzzioni sportive interesste; invire lle Prti romndzioni onernenti le misure d dottre per l pplizione dell presente Convenzione; romndre le degute misure per ssiurre l informzione delle ompetenti orgnizzzioni internzionli e del pulio ir i lvori svolti nel qudro dell presente Convenzione; invire l Comitto dei ministri romndzioni reltive ll invito di Stti non memri del Consiglio d Europ d derire ll presente Convenzione; formulre proposte tte migliorre l effii dell presente Convenzione. 6

7 2 Per l dempimento del suo ompito il gruppo permnente di vigilnz può, di propri inizitiv, prevedere riunioni di ommissioni peritli. Artiolo 12 Dopo ogni su riunione il gruppo permnente di vigilnz trsmette l Comitto dei ministri del Consiglio d Europ un rpporto sui suoi lvori e sul funzionmento dell Convenzione. Artiolo 13 Emendmenti gli rtioli dell Convenzione 1 Emendmenti d rtioli dell presente Convenzione possono essere proposti d un Prte, dl Comitto dei Ministri del Consiglio d Europ o dl gruppo permnente di vigilnz. 2 Ogni propost d emendmento è omunit dl Segretrio generle del Consiglio d Europ gli Stti menzionti ll rtiolo 14 e d ogni Stto he h derito o he è stto invitto d derire ll presente Convenzione giust le disposizioni dell rtiolo Ogni emendmento proposto d un Prte o dl Comitto dei Ministri è omunito l gruppo permnente di vigilnz lmeno due mesi prim dell riunione in ui l emendmento deve essere esminto. Se del so, il gruppo permnente sottopone l Comitto dei ministri il suo prere onernente l emendmento proposto dopo ver onsultto le ompetenti orgnizzzioni sportive. 4 Il omitto dei ministri esmin l emendmento proposto ome pure i preri del gruppo di vigilnz e può dottre l emendmento. 5 Il testo di ogni emendmento dottto dl Comitto dei Ministri giust il poverso 4 del presente rtiolo è trsmesso lle Prti per pprovzione. 6 Ogni emendmento dottto giust il poverso 4 del presente rtiolo entr in vigore il primo giorno del mese he segue lo sdere del periodo di un mese dopo l dt in ui tutte le Prti hnno dihirto l Segretrio Generle di ettre l emendmento. Disposizioni finli Artiolo 14 1 L presente Convenzione è pert ll firm degli Stti memri del Consiglio d Europ, degli ltri Stti Prte ll Convenzione ulturle europe e degli Stti non memri he hnno prteipto ll elorzione dell presente Convenzione, i quli possono esprimere il loro ordo d essere vinolti medinte: firm senz riserv di rtifi, d ettzione o d pprovzione, o firm on riserv di rtifi, d ettzione o d pprovzione, seguit d r-tifi, ettzione o pprovzione. 2 Gli strumenti di rtifi, d ettzione o d pprovzione srnno depositti presso il Segretrio Generle del Consiglio d Europ. Artiolo 15 1 L Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese he segue lo sdere del periodo di un mese dopo l dt in ui inque Stti, di ui lmeno quttro memri del Consiglio d Europ, vrnno espresso il loro ordo d essere vinolti dll Convenzione giust le disposizioni dell rtiolo 14. 7

8 2 Per ogni Stto firmtrio he esprimerà ulteriormente il proprio ordo d essere vinolto dll Convenzione, quest entrerà in vigore il primo giorno del mese he segue lo sdere del periodo di un mese dopo l dt dell firm o del deposito dello strumento di rtifi, d ettzione o d pprovzione. Artiolo 16 1 Dopo l entrt in vigore dell presente Convenzione, il Comitto dei ministri del Consiglio d Europ, dopo ver onsultto le Prti, potrà invitre ogni Stto non memro d derire ll Convenzione, medinte un deisione pres mggiornz previst dll rtiolo 20 letter d dello Sttuto del Consiglio d Eu-rop e ll unnimità dei rppresentnti degli Stti ontrenti he dispongono di un seggio nel Comitto. 2 Per ogni Stto derente, l Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese he segue lo sdere del periodo di un mese dopo l dt di deposito dello strumento d desione presso il Segretrio Generle del Consiglio d Europ. Artiolo 17 1 Ogni Stto può, l momento dell firm o l momento del deposito del suo strumento di rtifi, d ettzione, d pprovzione o di desione, designre il o i terri-tori i quli si ppliherà l Convenzione. 2 In qulsisi momento ulteriore, ogni Stto può, medinte dihirzione ll ttenzione del Segretrio Generle del Consiglio d Europ, estendere l pplizione dell presente Convenzione qulsisi ltro territorio designto nell dihirzione. Per questo territorio, l Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese he segue lo sdere del periodo di un mese dopo l dt di riezione di dett dihirzione d prte del Segretrio Generle. 3 Qulsisi dihirzione formult in virtù dei due prgrfi preedenti potrà essere ritirt, per qunto onerne qulsisi territorio designto in dett dihirzione, medinte notifi ll ttenzione del Segretrio Generle. Il ritiro vrà effetto il primo giorno del mese he segue lo sdere del periodo di sei mesi dopo l dt di riezione dell notifi d prte del Segretrio Generle. Artiolo 18 1 Ogni Prte può, in qulsisi momento, denunire l presente Convenzione invindo un notifi ll ttenzione del Segretrio Generle del Consiglio d Europ. 2 L denuni h effetto il primo giorno del mese he segue lo sdere del periodo di sei mesi dopo l dt di riezione dell notifi d prte del Segretrio Generle. Artiolo 19 Il Segretrio Generle del Consiglio d Europ notifi lle Prti e gli ltri Stti memri del Consiglio d Europ, gli ltri Stti Prte ll Convenzione ulturle europe, gli Stti he hnno prteipto ll elorzione dell presente Convenzione e d ogni Stto he vi h derito o he è stto invitto d derire: ogni firm giust l rtiolo 14; l deposizione di ogni strumento di rtifi, d ettzione, d pprovzione o di desione giust l rtiolo 14 o 16; ogni dt di entrt in vigore dell presente Convenzione giust gli rtioli 15 e 16; 8

9 d ogni informzione trsmess giust le disposizioni dell rtiolo 9; e ogni rpporto stilito in pplizione delle disposizioni dell rtiolo 12; f ogni propost di emendmento e ogni emendmento dottto giust l rtiolo 13 e l dt d entrt in vigore di questo emendmento; g ogni dihirzione formult giust le disposizioni dell rtiolo 17; h i ogni notifi invit in pplizione delle disposizioni dell rtiolo 18 e l dt in ui l denuni h effetto; ogni ltro tto, notifi o omunizione he si riferise ll presente Convenzione. In fede di he, i sottosritti plenipotenziri hnno firmto l presente Convenzione. Ftto Strsurgo il 16 novemre 1989 in frnese e in inglese, i due testi fnno ugulmente stto, in un solo esemplre he srà depositto nell rhivio del Consiglio d Europ. Il Segretrio Generle del Consiglio d Europ trsmetterà un opi, ertifit onforme, d ognuno degli Stti memri del Consiglio d Europ, gli ltri Stti Prte ll Convenzione ulturle europe, gli Stti non memri he hnno prteipto ll elorzione dell presente Convenzione e d ogni Stto invitto d derirvi. 9

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